§ 6.3.4 - L.R. 22 dicembre 1971, n. 57.
Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 gestione dei beni
Data:22/12/1971
Numero:57


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.  (Alienazione di beni immobili)
Art. 7.  [22]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 9 bis.  [26]
Art. 9 bis 1.  (Disciplina applicabile agli Enti locali)
Art. 9 ter.  (Disciplina dei beni silvo-pastorali)
Art. 10. 
Art. 11.  [41]
Art. 12. 
Art. 13.  (Norme contabili)
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 


§ 6.3.4 - L.R. 22 dicembre 1971, n. 57.

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.

(B.U. 28 dicembre 1971, n. 49).

 

CAPO I

Costruzione, sistemazione e manutenzione di edifici appartenenti od in uso alla Regione

 

Art. 1.

     Riguardo ai lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento, adattamento, sistemazione e manutenzione di edifici appartenenti od in uso alla Regione, si osservano le disposizioni che disciplinano le opere dipendenti dall'Assessorato dei lavori pubblici, salvo quanto stabilito nei successivi artt. 2, 3 e 4.

 

     Art. 2.

     La deliberazione giuntale di cui all'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, è adottata su proposta dell'Assessore alle finanze, cui spetta, altresì, di disporre l'impegno della spesa, salvo che egli ritenga di provvedere nei modi previsti dall'art. 13, secondo comma, della legge citata e dall'art. 19 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29 [1].

 

     Art. 3.

     I lavori di manutenzione e di sistemazione, per i quali si sia prevista una spesa non superiore a lire 45 milioni, possono essere direttamente disposti dall'Assessore alle finanze o, per sua delega dal Direttore regionale dei Servizi amministrativi dell'Assessorato delle finanze [2].

 

     Art. 4. [3]

     Quando siano disposti ai sensi del precedente articolo i lavori vengono eseguiti sotto la immediata e diretta responsabilità del Direttore del Servizio demanio e patrimonio, che è, a tal fine, autorizzato a stipulare con ditte di fiducia appositi accordi, non soggetti ad approvazione né ad alcuna formalità preliminare. Gli accordi possono essere documentati anche mediante scambio di corrispondenza o mediante atto di sottomissione.

     Oltre il limite di spesa di lire cinque milioni, I.V.A. esclusa, l'accertamento della congruità dei prezzi e della regolare esecuzione dei lavori è demandato, secondo competenza, al Servizio edilizia o all'Ufficio tecnico consultivo della Direzione regionale dei lavori pubblici, ovvero alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici [4].

     I fondi necessari per l'esecuzione dei lavori, nel presumibile importo occorrente per ciascun esercizio finanziario, sono messi a disposizione del Dirigente il Servizio demanio e patrimonio di un funzionario dello stesso Servizio, da lui designato, mediante aperture di credito anche in deroga all'art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

     Per la presentazione dei rendiconti di spesa si osservano, in quanto applicabili le disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato.

     Per gli Uffici aventi sede fuori del capoluogo regionale, la gestione delle spese di manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti in uso o in proprietà della Regione, potrà essere affidata, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze, a funzionari con qualifica di consigliere o di segretario. A detto personale sono attribuite le funzioni e le responsabilità previste dalla normativa statale in materia e dalla presente legge.

 

CAPO II

Alienazione ed acquisto di beni patrimoniali

 

     Art. 5. [5].

     1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre la cessione gratuita di terreni, edifici, alloggi e locali compresi nel patrimonio disponibile regionale e non utilizzabili per gli scopi indicati dall'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, a favore di Enti strumentali della Regione, enti del Servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), Province, Comuni, Istituti autonomi per le case popolari e Università degli studi della regione, purché da parte dei cessionari sia assunto l'obbligo di utilizzare i beni ceduti per finalità di pubblico interesse, nei modi che sono precisati negli atti di cessione. Gli atti di cessione prevedono altresì i termini di rendicontazione delle modalità di utilizzo per finalità di pubblico di interesse [6].

     1.1. Nel rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà e al fine di consentire la valorizzazione e l'ottimale gestione degli immobili ceduti, l'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre la cessione gratuita ai soggetti indicati al comma 1 anche per utilizzi che prevedano forme di cooperazione tra pubblico e privato [7].

     1 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire a titolo gratuito su beni immobili compresi nel patrimonio disponibile regionale diritti reali di servitù e di superficie a favore dei soggetti e con gli obblighi di utilizzo di cui al comma 1 [8].

     1 ter. Qualora i beni di cui al comma 1 non vengano più utilizzati per finalità di interesse pubblico, i beni stessi sono retrocessi al patrimonio regionale, ovvero, su autorizzazione della Giunta regionale, possono essere alienati dall’ente proprietario con l’obbligo di trasferire al bilancio regionale il ricavato della vendita al netto dei costi sostenuti dall’ente medesimo per le addizioni e gli interventi di straordinaria manutenzione effettuati. La Giunta regionale, su richiesta del cessionario, può autorizzare l'utilizzo di tutto o di parte del ricavato della vendita per l'acquisto di un nuovo immobile, o per la ristrutturazione, ampliamento, adeguamento, manutenzione straordinaria di altro immobile di proprietà del cessionario, a condizione che, conclusi gli eventuali lavori, quest'ultimo immobile sia destinato a finalità di pubblico interesse per le quali i beni alienati sono stati ceduti al cessionario ai sensi del comma 1. Il concessionario ha l'obbligo di trasferire al bilancio regionale l'ammontare dell'eventuale conguaglio percepito, al netto dei costi sostenuti [9].

     1 quater. I beni di cui al comma 1, su autorizzazione della Giunta regionale, possono altresì essere ceduti in permuta con altri beni purché la permuta risulti necessaria per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico individuate nell’atto. Il cessionario ha l'obbligo di trasferire al bilancio regionale l'ammontare dell'eventuale conguaglio percepito, al netto dei costi sostenuti per la permuta [10].

     2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 e la costituzione dei diritti reali di cui al comma 1 bis avviene con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale [11].

     3. Il decreto di cui al comma 2 ed il relativo verbale di consegna costituiscono titolo per la trascrizione immobiliare, l'intavolazione e le volture catastali del diritto di proprietà dei beni trasferiti e dei diritti reali costituiti [12].

     3 bis. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti indicati al comma 1, può autorizzare il cambio della finalità di interesse pubblico precisata negli atti di cessione [13].

     4. Ai soggetti indicati nel comma 1 ed agli organismi strumentali della Regione, nonché alle Amministrazioni statali i medesimi beni immobili possono venir concessi anche in comodato ovvero in uso gratuito [14].

     5. L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere in uso, con particolari agevolazioni, terreni, edifici e locali di proprietà dell'Amministrazione stessa ad enti, associazioni, società sportive iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, tenuto dal CONI ed istituzioni che svolgano una funzione di interesse regionale in campo sociale, culturale, sportivo ed assistenziale [15].

     5 bis. Per la concessione in uso temporaneo dei beni immobili di cui al comma 5 e di cui all'articolo 9 bis, comma 1, l'Amministrazione regionale adotta apposito regolamento, sentita la competente Commissione consiliare [16].

     5 bis 1. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione anche a favore di soggetti pubblici o enti strumentali degli stessi, sulla base di protocolli d'intesa, convenzioni o accordi, comunque denominati, volti ad esercitare funzioni di competenza regionale [17].

     5 bis.1.1 Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione anche a favore di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, a fronte di eventi giudicati di particolare rilevanza regionale [18].

     5 bis 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis [19].

 

     Art. 6. (Alienazione di beni immobili) [20]

    1. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla vendita diretta di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione ad enti pubblici o a consorzi di enti pubblici. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, la vendita avviene nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alla Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuti di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (97/C 209/03).

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare beni immobili del patrimonio disponibile della Regione secondo la procedura che segue. Qualora il corrispettivo di vendita non superi l'importo di 75.000 euro, IVA esclusa, si procede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione di un estratto di avviso di vendita contenente, oltre all'individuazione dell'immobile, il prezzo di cessione e l'indicazione degli uffici presso cui assumere le necessarie informazioni, mentre per importi superiori a 75.000 euro, IVA esclusa, la pubblicazione dell'estratto di cui al presente comma deve avvenire, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione, in due quotidiani a carattere regionale o tramite altri strumenti che comunque favoriscano la diffusione.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari, fatto salvo per la costituzione dei diritti di servitù.

     4. Nelle more del perfezionamento del procedimento per la costituzione di diritti di servitù a peso di immobili di proprietà regionale, può essere autorizzata l'occupazione temporanea degli immobili oggetto di asservimento, con relativa corresponsione dell'indennità di occupazione, per il tempo necessario all'esecuzione delle opere inerenti ai diritti di servitù medesimi.

     5. Qualora gli immobili da alienare risultino già concessi in locazione o in affittanza, è riconosciuto ai conduttori e agli affittuari il diritto di prelazione sull'acquisto degli immobili stessi.

     6. Nei casi di cui al comma 5, i competenti uffici regionali comunicano ai conduttori ed agli affittuari l'intenzione dell'Amministrazione regionale di procedere alla vendita dell'immobile unitamente ai termini dell'offerta più vantaggiosa pervenuta, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione all'acquisto.

     7. Per gli immobili posti in vendita in relazione ai quali non sia pervenuta offerta alcuna si può procedere, previa deliberazione della Giunta regionale che può autorizzare altresì la procedura di cui al comma 8, alla vendita mediante il sistema delle offerte al ribasso con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il 15 per cento del corrispettivo stabilito nel giudizio di stima del competente organo tecnico regionale. Le offerte al ribasso sono ammissibili nel numero massimo di tre ovvero sino a un corrispettivo pari al 55 per cento di quello stabilito dal competente organo tecnico regionale. Il giudizio di stima del competente organo tecnico regionale rimane valido fino all'avvenuto esperimento di tutte le gare ufficiose di vendita, ivi comprese quelle esperite in applicazione dei ribassi così come previsti dal presente comma [21].

     8. Nel caso non sia pervenuta alcuna offerta in relazione ai tre successivi ribassi di cui al comma 7, può essere autorizzato, con la medesima deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, un ulteriore esperimento di vendita, mediante pubblicazione, secondo le modalità stabilite dal comma 2, di un invito a offrire che riporti il prezzo indicativo determinato in seguito all'ultimo ribasso previsto dal comma 7. Qualora, entro i termini indicati dall'Amministrazione regionale, pervengano una o più offerte d'acquisto, la Giunta regionale può autorizzare la vendita dell'immobile mediante procedura a evidenza pubblica, con pubblicazione di un estratto di avviso di vendita secondo le modalità stabilite dal comma 2, ponendo a base d'asta il miglior prezzo di vendita offerto.

     9. Le risorse derivanti dalle alienazioni di immobili effettuate tramite conferimento alla società di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono versate all'entrata del bilancio regionale, al netto di quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione.

 

     Art. 7. [22]

     1. Sono previamente autorizzati con deliberazione della Giunta regionale:

a) gli atti di cui all'articolo 5, ad esclusione di quelli previsti dal comma 5 bis;

b) le alienazioni di cui all'articolo 6 relative a beni il cui valore di stima superi i 50.000 euro, oneri fiscali esclusi;

c) le acquisizioni in proprietà di beni immobili;

d) le permute e le costituzioni di diritti reali, escluse le servitù coattive;

e) i contratti di locazione e affitto per i quali il valore del canone iniziale annuo superi l'importo di cinquemila euro, oneri fiscali esclusi.

 

     Art. 8. [23]

     1. E' istituita, presso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, una speciale Commissione composta dal Direttore regionale e dai Direttori di Servizio della medesima Direzione ovvero dai loro sostituti, nonchè dall'Avvocato della Regione o da un suo sostituto.

     2. Il Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio convoca e presiede la Commissione, alla quale può far partecipare, ogniqualvolta sia ritenuto utile, altri funzionari dell'Amministrazione regionale che, a suo giudizio, siano necessari per il miglior esame dei casi trattati.

     3. La Commissione esprime parere:

     a) sulle proposte di cessioni gratuite dei beni di cui all'articolo 5;

     b) sulle proposte di vendita, permuta e costituzione di diritti reali di godimento di cui agli articoli 6 e 7;

     c) su ogni altro affare che il Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio ritenga di sottoporre al suo esame.

 

     Art. 9.

     S'intendono autorizzati ai sensi dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1965, n. 20, anche l'acquisto e l'esecuzione di costruzioni per sistemarvi, in caso di necessità, persone che occupano locali destinati a sede di Uffici regionali o di enti ed istituti dipendenti dalla Regione.

     Si intendono altresì autorizzate ai sensi del citato articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, le spese per la manutenzione straordinaria dei beni del patrimonio anche disponibile della Regione [24].

 

CAPO II BIS [25]

Uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili

 

     Art. 9 bis. [26]

     1. L’uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili della Regione può essere accordato mediante concessione.

     2. L’atto di concessione, adottato con decreto del Direttore di servizio competente, previa deliberazione della Giunta regionale qualora il valore del canone iniziale annuo superi l'importo di cinquemila euro, oneri fiscali esclusi, stabilisce la durata, l’ammontare del canone concessorio, la cauzione, ovvero la gratuità, l’uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l’esercizio delle attività per cui l’uso è assentito [27].

     2 bis. L'atto di concessione in uso temporaneo è disposto dal Direttore di Servizio competente e stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito [28].

     2 ter. Ai fini della presente legge, si considera concessione in uso temporaneo quella con durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno, anche non consecutivi [29].

     3. La concessione può essere disposta a titolo gratuito per Comuni, Province, Enti montani, Enti gestori dei parchi naturali regionali, Enti e organismi strumentali della Regione, Amministrazioni statali, ovvero con particolari agevolazioni nei confronti di Enti pubblici [30].

     4. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, fatta salva in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.

     5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni concessi spettano all’Ente concessionario a decorrere dalla data di consegna dei beni.

     5 bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis [31].

 

     Art. 9 bis 1. (Disciplina applicabile agli Enti locali) [32]

     1. Le disposizioni del presente capo, nel rispetto delle procedure previste dai singoli ordinamenti, si applicano agli enti locali, per quanto attiene agli immobili di proprietà degli stessi enti, anche in favore dell'Amministrazione regionale.

 

Capo II ter [33]

Beni silvo-pastorali

 

     Art. 9 ter. (Disciplina dei beni silvo-pastorali) [34]

     1. I beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali possono essere dati in locazione, in affitto o in concessione solo nel rispetto della loro destinazione o per fini pubblici o di pubblico interesse per un importo che sia superiore a 50 euro annui, ferme restando le ipotesi di gratuità. Il contraente o il concessionario sono individuati mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet della Regione; nel caso in cui l'importo del canone annuo sia inferiore a 5.000 euro, il contraente o il concessionario possono essere direttamente individuati, previo avviso, nell'unico richiedente o in quello che abbia presentato la migliore offerta. La proroga può essere disposta direttamente a favore degli interessati qualora già prevista nell'atto in scadenza, ovvero a fronte di eventi non imputabili al contraente o al concessionario [35].

     2. La locazione, l’affitto e la concessione dei beni di cui al comma 1 non vengono effettuati nell’esercizio di attività imprenditoriale. I canoni riscossi a fronte di detti atti non si configurano come corrispettivi di prestazioni rilevanti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.

     3. L’uso temporaneo dei beni di cui al comma 1 può avvenire solo nel rispetto della loro destinazione o per fini pubblici o di interesse pubblico ed è disciplinato con apposito regolamento regionale che fissa anche i criteri per il calcolo del corrispettivo. Il corrispettivo può essere agevolato a favore di soggetti portatori di pubblici interessi e a favore di personale specificamente autorizzato dall’Amministrazione regionale [36].

     4. Ai beni indicati al comma 1 si applicano le altre disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.

     5. Nei casi previsti dal presente articolo, l’eventuale cauzione è stabilita nella misura pari a un quarto del canone annuo.

     5 bis. [Per i beni di cui al comma 1, localizzati nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano classificate in fascia C, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), ovvero nelle corrispondenti fasce delle zone omogenee di svantaggio socio-economico che sono classificate dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), il canone di concessione o locazione stimato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), dal competente organo tecnico regionale e posto a base della gara per l'individuazione del contraente o concessionario del bene, è ridotto nella misura del 50 per cento] [37].

     5 ter. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis [38].

 

CAPO III

Procedure amministrative e contrattuali nelle materie di competenza dell'Assessorato delle finanze

 

     Art. 10. [39].

     1. I contratti relativi a cessioni gratuite, comodati, usi gratuiti, vendite, permute, costituzione di diritti reali ed i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sono sottoscritti dal Direttore del Servizio risorse finanziarie e patrimoniali [40].

 

     Art. 11. [41]

     [Gli atti di aggiudicazione definitiva, a seguito di aste pubbliche o di licitazioni private, ed i contratti sono approvati dall'Assessore alle finanze.

     L'approvazione dell'atto di aggiudicazione o del contratto può essere negata, con atto motivato, non solo per motivi di legittimità, ma anche per gravi ragioni di interesse pubblico. In quest'ultimo caso, il provvedimento è adottato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore alle finanze [42].]

 

     Art. 12.

     Quando all'acquisto ed alla vendita di beni immobili si procede, nell'interesse della Regione, con le modalità previste dall'art. 53 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, il debito della Regione per il prezzo dei beni acquistati ed il debito dell'altro contraente per il prezzo dei beni ad esso venduti si compensano e si estinguono per le quantità corrispondenti, in deroga alla disposizione finale del primo comma del citato articolo 53.

 

     Art. 13. (Norme contabili) [43]

1. Il pagamento di tasse, imposte, contributi fondiari, altri tributi e diritti vari, spese condominiali a carico dell'Amministrazione regionale, relativi ad immobili di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, o assunti in locazione, concessione o comodato, è effettuato con aperture di credito a favore del Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare o di un funzionario dello stesso servizio da lui designato o, per gli uffici aventi sede fuori del capoluogo regionale, a favore di funzionari appartenenti agli uffici medesimi.

2. La Direzione centrale patrimonio e servizi generali può assumere impegni per spese correnti d'istituto e per il funzionamento a carico degli esercizi successivi a quello in corso, ove ciò sia indispensabile ad assicurare la fornitura dei beni e la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti, l'impegno può anche estendersi a più anni nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale e del relativo allegato qualora ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza.

 

CAPO IV

Affidamento di incarichi con contratti regolati dalle norme sull'impiego privato

 

     Art. 14. [44]

 

     Art. 15.

     Le spese per il personale di cui all'art. 14 della presente legge fanno carico, per l'esercizio finanziario 1971, al capitolo 31 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     L'onere relativo agli esercizi successivi graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detti esercizi.

     La denominazione del precitato capitolo 31, viene così modificata: «Stipendi ed altri assegni fissi di carattere continuativo al personale regionale e comandato, nonché a quello assunto mediante contratti regolati dalle norme sull'impiego privato (L.R. 28 marzo 1968, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni) (Spesa obbligatoria)».

 

     Art. 16.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

 

 


[1] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1980, n. 75.

[2] L'originario limite di 3 milioni già elevato ai sensi dell'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1980, n. 75 e dell'art. 45 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25 è stato elevato, IVA esclusa, dall'art. 87 della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3.

[3] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 1980, n. 75.

[4] L'originario limite di un milione è stato così elevato dall'ultimo comma dell'art. 45 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25.

[5] Articolo sostituito dall'art. 30 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[6] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, dall’art. 9 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2, dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[7] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[8] Comma aggiunto dall’art. 9 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[9] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1, già modificato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[10] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1 e così modificato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[11] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[12] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[13] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[14] Comma già modificato dall'art. 14 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[15] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2020, n. 15. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 13 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[16] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[17] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[18] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2020, n. 15.

[19] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[20] Articolo sostituito dall'art. 13 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[21] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[23] Articolo sostituito dall'art. 30 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10 e abrogato dall'art. 11 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[24] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 1980, n. 75.

[25] Capo e articolo 9 bis aggiunti dall’art. 2 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[26] Capo e articolo 9 bis aggiunti dall’art. 2 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[27] Comma sostituito dall’art. 7 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 e così modificato dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[28] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[29] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[30] Comma già modificato dall'art. 14 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[31] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[32] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[33] Il Capo II ter, art. 9 ter, è stato inserito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[34] Il Capo II ter, art. 9 ter, è stato inserito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[35] Comma sostituito dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, già modificato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17, dall'art. 81 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21, dall'art. 85 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11, e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19.

[36] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[37] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19.

[38] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[40] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[41] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[42] Vedi l'estensione di cui all'art. 14, comma 1, della L.R. 14 maggio 1992, n. 15.

[43] Articolo già sostituito dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 1980, n. 75 e così ulteriormente sostituito dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[44] Articolo abrogato dall'ultimo comma dell'art. 103 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.