§ 6.4.307 - L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.
Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:28/12/2018
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Attività produttive)
Art. 2.  (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)
Art. 3.  (Ambiente ed energia)
Art. 4.  (Assetto del territorio e edilizia)
Art. 5.  (Trasporti e diritto alla mobilità)
Art. 6.  (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
Art. 7.  (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
Art. 8.  (Salute, politiche sociali e disabilità)
Art. 9.  (Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica)
Art. 10.  (Cooperazione territoriale europea, volontariato, lingue minoritarie, corregionali all'estero, area committenza e servizi generali)
Art. 11.  (Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi)
Art. 12.  (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
Art. 13.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.307 - L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.

(B.U. 2 gennaio 2019, n. 1 - S.O. 4 gennaio 2019, n. 1)

 

Art. 1. (Attività produttive)

1. Al comma 1 dell'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), le parole «è comunicata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su richiesta della Direzione centrale competente in materia di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «è dichiarata entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di commercio.».

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 99 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è sostituita dalla seguente:

«b) una relazione triennale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, che illustra lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge e, in particolare:

1) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;

2) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati in relazione ai diversi interventi previsti;

3) le tempistiche dei procedimenti contributivi;

4) i livelli occupazionali delle imprese insediate nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi.».

3. All'articolo 34 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione invernale ed estiva, con riferimento ai prodotti di carattere stagionale o di moda, che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti in via generale:

a) vendite di fine stagione invernale: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e fino al 31 marzo; quando il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato;

b) vendite di fine stagione estiva: dal primo sabato di luglio al 30 settembre.»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, i periodi di cui al comma 2 possono essere modificati per specifiche esigenze correlate al periodo stagionale.».

4. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), le parole «da ciascuna delle» sono sostituite dalle seguenti: «designato congiuntamente dalle».

5. La rubrica dell'articolo 87 della legge regionale 29/2005 è sostituita dalla seguente: «(Salvaguardia e valorizzazione dei locali storici e delle attività storiche del Friuli Venezia Giulia)».

6. All'articolo 87 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola «valorizza» sono aggiunte le seguenti: «, come locali storici,», dopo la parola «artistico» è aggiunta la seguente: «e» e dopo la parola «culturale» è aggiunta la seguente: «e»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. La Regione valorizza e salvaguarda, come attività storica, i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali che risultino essere in esercizio da almeno sessanta anni.

1 ter. Per i locali storici e le attività storiche, l'attività e la merceologia offerte devono essere specificatamente ed inequivocabilmente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale.»;

c) al comma 2 dopo la parola «storici» sono aggiunte le seguenti: «e delle attività storiche», le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1 bis» e dopo la parola «locali» sono aggiunte le seguenti: «e attività»;

d) al comma 4 le parole «e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio,» sono soppresse;

e) al comma 5 dopo la parola «locali» sono aggiunte le seguenti: «o le attività»;

f) al comma 6 dopo le parole «Locale storico del Friuli Venezia Giulia» sono inserite le seguenti: «o di "Attività storica del Friuli Venezia Giulia"»;

g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6 bis. La Regione, con deliberazione della propria Giunta pubblicata sul BUR, può disporre la revoca del riconoscimento qualora:

a) vi sia da parte dell'impresa titolare una alterazione strutturale delle caratteristiche sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento;

b) venga meno, per cessazione dell'attività o per sua trasformazione, o per modifica di destinazione d'uso o di altra caratteristica fondamentale del punto vendita o del luogo storico riconosciuto, uno o più dei requisiti su cui si fonda la motivazione del riconoscimento attribuito.»;

h) al comma 9 le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1 bis».

7. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 42 è inserito il seguente:

«1 bis. È fatto obbligo agli esercenti strutture ricettive turistiche e a coloro che intendono locare per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 47 bis, di rappresentare chiaramente in ogni forma di pubblicità e comunicazione rivolta all'utente finale, comprensive degli annunci on line e della distribuzione mediante cataloghi, il numero di stelle, il tipo o la categoria cui la struttura o l'alloggio appartengono, in conformità alle disposizioni contenute negli allegati alla presente legge e senza citazione dei punteggi in base ai quali la classificazione, per stelle, tipo o categoria, è attribuita.»;

b) al comma 4 dell'articolo 46 le parole «250» e «1.000» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1.000» e «4.000».

8. Fatta salva la priorità per le imprese di cui all'articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le risorse di cui al medesimo articolo 2, comma 81, della legge regionale 14/2016 e di cui all'articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), possono essere destinate al rilascio di garanzie a favore di altre imprese aventi sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia.

9. Al comma 91 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole «di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59 (Legge regionale 27/1999, articolo 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 4/2005. Individuazione del "distretto industriale della sedia"), e il distretto industriale del mobile di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411 (Legge regionale 27/1999, articolo 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 4/2005. Individuazione del distretto industriale del mobile)» sono sostituite dalle seguenti: «e il distretto industriale del mobile come definiti con deliberazioni della Giunta regionale».

10. Fatta salva la priorità per le imprese che formano i distretti della sedia e del mobile, le risorse relative al finanziamento straordinario di cui all'articolo 2, comma 91, della legge regionale 11/2011, possono essere destinate al rilascio di garanzie a favore delle altre imprese che formano la filiera produttiva regionale della casa, come individuata con deliberazione della Giunta regionale in armonia con la Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

11. Al comma 18 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole «all'ufficio vigilante per la presa d'atto mediante deliberazione della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione vigilante competente».

12. All'articolo 5 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 23 (Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alla fine, le parole «secondo le modalità organizzative e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 6, anche stipulando apposite convenzioni, con enti qualificati» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole «dall'articolo 3 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).».

13. L'articolo 6 della legge regionale 23/2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

«1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, di concerto con l'Assessore competente in materia di agricoltura, adotta un regolamento attuativo della presente legge che, in particolare, individua:

a) i criteri e le modalità per l'iscrizione dei birrifici artigianali del Friuli Venezia Giulia al Registro di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), e le modalità di tenuta del Registro medesimo;

b) i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai birrifici artigianali per progetti finalizzati alla qualità del prodotto e all'innovazione del processo produttivo.».

14. L'articolo 7 della legge regionale 23/2017 è abrogato.

15. Il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) è autorizzato a impiegare le risorse di cui all'articolo 2, commi 58 e 59, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), non utilizzate nell'anno 2017, per il finanziamento delle domande di contributo di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005 presentate nell'esercizio 2019.

16. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è sostituito dal seguente:

«2. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo sono destinate all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di venticinque anni, a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, aventi sede operativa nel territorio regionale, per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale, con priorità per i progetti di imprenditoria giovanile e femminile.».

17. Alle domande presentate ai sensi dell'articolo 62, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sui bandi emanati entro il 31 luglio 2018 non trova applicazione quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 27 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).

18. In considerazione dell'esigenza di provvedere alla conservazione degli impianti e di migliorare la fruibilità dell'area sciabile esistente, prioritaria rispetto alle precedenti progettualità volte alla realizzazione di nuove piste per l'estensione del polo sciistico di Sella Nevea verso l'area del Montasio, il finanziamento di cui all'articolo 2, comma 27, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), a favore dell'Agenzia regionale Promotur, concesso con il decreto del Direttore del Servizio del turismo di data 4 dicembre 2015, n. 4751, e successivamente confermato con decreto del Direttore del Servizio del turismo 28 febbraio 2018, n. 498, a PromoTurismoFVG, è devoluto per la realizzazione di opere strutturali e infrastrutturali nella località di Sella Nevea, destinate al potenziamento e all'integrazione del sistema d'innevamento artificiale, nonché di interventi di sistemazione del polo sciistico, necessari per la fruizione in piena sicurezza del demanio sciabile esistente, e di miglioramento della logistica del polo stesso funzionale anche alla gestione tecnica degli impianti esistenti e all'utilizzo dei servizi turistici da parte dell'utenza.

19. Per le finalità di cui al comma 18, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, PromoTurismoFVG presenta alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive un'istanza di conferma del finanziamento complessivamente assegnato corredata di relazione tecnica, preventivo di spesa e cronoprogramma riferiti al quadro aggiornato degli interventi da realizzare, con evidenza di quelli nuovi.

20. Con il decreto di conferma del finanziamento a favore degli interventi, anche oggetto di precedenti concessioni di contributo a valere su medesimo finanziamento, ritenuti conformi alle priorità di cui al comma 18, sono fissati i termini di avvio, conclusione e rendicontazione della spesa relativamente ad interventi modificati o nuovi da finanziare.

21. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2017, a copertura delle analoghe spese da sostenersi nell'anno 2019.

22. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), è aggiunta la seguente:

«o bis) gestori dei punti informativi di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)»..

23. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è sostituita dalla seguente:

«c) possono istituire punti informativi con lo scopo di fornire informazioni turistiche e offrire tutela e accoglienza al turista, distinti dagli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all'articolo 8, o istituire IAT ai sensi dell'articolo 8, comma 2; la gestione dei predetti punti informativi può venir affidata alle Pro Loco mediante apposite convenzioni;».

24. È fissato al 31 dicembre 2020 il nuovo termine di conclusione, da parte delle Unioni territoriali intercomunali delle Valli e delle Dolomiti Friulane e del Natisone, degli interventi rispettivamente inclusi nei Piani di azione locale 2009-2011 delle Comunità montane del Friuli Occidentale e del Torre, Natisone e Collio, finanziati ai sensi della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), e oggetto dei provvedimenti di deroga adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 99, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017).

25. La rendicontazione delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 24 coincide con la rendicontazione del piano di azione locale in cui sono inclusi, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 4/2008.

26. È fissato al 31 dicembre 2019 il nuovo termine di conclusione, da parte dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone, degli interventi inclusi nel Programma straordinario per l'anno 2008 della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, finanziati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 4/2008 e oggetto dei provvedimenti di deroga adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 96, della legge regionale 20/2015.

27. Ai fini della erogazione del saldo del finanziamento del Programma di cui al comma 26, la rendicontazione della spesa prevista dall'articolo 11, comma 5, della legge regionale 4/2008 è presentata dall'Unione territoriale intercomunale del Natisone entro sei mesi dal termine di cui al comma 26.

28. Al comma 83 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».

29. La proroga prevista dall'articolo 2, comma 83, della legge regionale 27/2014 è autorizzata in sanatoria per la rendicontazione, da parte dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone, dell'intervento «B3 Sviluppo rurale - Viabilità minore di collegamento transfrontaliero. Interventi sulla viabilità comunale collegante i valichi minori della Comunità montana» finanziato alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio con decreto n. 25/SPM del 29 giugno 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 4/2008.

30. Al comma 69 bis dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo le parole «nonché nell'Accordo per il credito 2015 siglato il 31 marzo 2015» sono aggiunte le seguenti: «e nel Nuovo accordo per il credito 2019 siglato il 15 novembre 2018».

31. Sono prorogati al 31 dicembre 2019 i termini fissati per la rendicontazione delle spese in relazione ai contributi concessi con i decreti di cui all'articolo 2, comma 135, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016).

 

     Art. 2. (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), le parole «. Sono indennizzabili, altresì, i danni arrecati dalla specie Orso bruno ad altri beni o attività» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché i danni arrecati ad altri beni o attività.».

2. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6/2008, all'articolo 11 della medesima legge regionale, come modificato dal comma 1, possono essere presentate domande di indennizzo per i danni arrecati, anche nell'anno 2018, dalle specie Sciacallo dorato (Canis aureus), Lince (Lynx lynx) e Lupo (Canis lupus) ai beni e alle attività estranee all'attività agricola o di allevamento e la relativa istruttoria è sospesa fino all'entrata in vigore del regolamento di modifica.

3. In via di interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005 il finanziamento agevolato e il contributo in conto capitale si considerano concessi in alternativa tra loro secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 25 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, per la realizzazione di piani di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 18/2004 e dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005), in attuazione dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), che costituisce il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea ed è il riferimento giuridico che detta le regole per il sostegno agli interventi per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli.

4. All'articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «e a seguito di attivazione di una delle procedure stabilite dall'articolo 23, comma 43, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dal comma 2 bis dell'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento)»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1 Il piano di ristrutturazione di cui al comma 1 è sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ed è corredato della attestazione di fattibilità e attuabilità del piano, nonché di veridicità dei dati aziendali, rilasciata da un professionista iscritto al Registro dei revisori legali.»;

c) dopo il comma 1 ter sono inseriti i seguenti:

«1 quater. Presso la Direzione competente in materia di agricoltura è istituita la Commissione per la valutazione dei piani di ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà, di seguito Commissione di valutazione, preposta a esprimere parere vincolante in merito alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, alla riduzione dell'esposizione debitoria di cui al comma 1 bis e alla concessione del contributo in conto capitale di cui all'articolo 6, comma 67, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005).

1 quinquies. La Commissione di valutazione è nominata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, rimane in carica tre anni con possibilità di rinnovo dei suoi componenti ed è formata da:

a) il Direttore della Direzione centrale competente in materia di agricoltura o suo delegato, con funzione di Presidente;

b) un dirigente della Direzione centrale competente in materia di agricoltura;

c) un dirigente della Direzione centrale competente in materia di finanze;

d) un dipendente della Regione, esperto nel settore agronomico;

e) due esperti dei settori economico, finanziario e creditizio esterni all'Amministrazione regionale.

1 sexies. Ai componenti esterni della Commissione di valutazione è riconosciuto un gettone di presenza la cui entità è stabilita nella deliberazione di nomina.

1 septies. Le riunioni della Commissione di valutazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. La Commissione di valutazione si avvale del supporto tecnico-operativo e di segreteria della Direzione centrale competente in materia di agricoltura.».

5. La Commissione tecnica prevista dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 25 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, per la realizzazione di piani di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 18/2004 e dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005), in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa le proprie funzioni il giorno della deliberazione di nomina della Commissione di valutazione di cui all'articolo 16 della legge regionale 18/2004, come modificato dal comma 4. La Commissione di valutazione si esprime in merito ai procedimenti in corso al momento della nomina.

6. I piani di ristrutturazione in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminati dalla Commissione di valutazione, in applicazione di quanto previsto dal comma 5: a tal fine, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), a pena di inammissibilità, i piani di ristrutturazione sono adeguati e le domande di aiuti sono integrate con la documentazione comprovante l'avvenuta attivazione delle procedure di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 18/2004, come modificato dal comma 4, lettera a), e con l'attestazione prevista dal medesimo articolo 16, comma 1.1, come inserito dal comma 4, lettera b). I termini di conclusione dei procedimenti iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione [1].

7. All'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 bis dopo le parole «degli indennizzi» sono inserite le seguenti: «e degli aiuti per l'attivazione degli interventi» e le parole «con regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «con appositi regolamenti»;

b) il comma 2 ter è sostituito dal seguente:

«2 ter. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.».

8. A fronte della situazione di emergenza determinata dalla calamità che ha colpito vaste aree della regione nei giorni 28-30 ottobre 2018, l'Amministrazione regionale attua misure di semplificazione per agevolare il recupero del legname nelle aree colpite e il celere ripristino della funzionalità del bosco, garantendo la continuità dell'attività delle imprese forestali che già operano in regione, estendendo la possibilità di operare ad altre imprese e snellendo per i proprietari forestali pubblici le modalità di vendita del legname.

9. Per le finalità di cui al comma 8 è prorogata di ventiquattro mesi la validità dell'iscrizione delle imprese forestali nell'elenco di cui all'articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e la validità dei patentini forestali di cui all'articolo 40 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)) [2].

10. La proroga di cui al comma 9 ha effetto per le iscrizioni e i patentini scaduti o in scadenza nel periodo intercorrente fra l'1 settembre 2018 e il 31 dicembre 2019, fatti salvi i procedimenti di rinnovo in corso o già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Per le finalità di cui al comma 8, le utilizzazioni forestali possono essere realizzate nelle zone interessate dalla calamità e fino al 31 dicembre 2019, anche dalle imprese non iscritte nell'elenco delle imprese forestali di cui all'articolo 25 della legge regionale 9/2007, previa presentazione all'Ispettorato forestale competente per territorio di una comunicazione contenente:

a) l'elenco delle attrezzature e delle macchine che comprovano che l'impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica stabiliti dal decreto del Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale 27 aprile 2018, n. 1852 (Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274, articolo 39, comma 3, lettera a) - Elementi minimi necessari a conseguire l'idoneità tecnica ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle imprese forestali);

b) la copia degli attestati di partecipazione degli operatori forestali di cui l'impresa si avvale per le attività di cui al presente comma, a corsi di formazione sull'uso di macchine e attrezzature per lavori in bosco, organizzati da centri di formazione e aggiornamento professionale o da associazioni di categoria della Regione, di altre Regioni o di Stati esteri.

12. In caso di realizzazione delle utilizzazioni forestali consentite ai sensi del comma 11, senza il possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma 11, lettere a) e b), senza presentazione della comunicazione o al di fuori dei limiti di tempo e di luogo di cui ai commi 11 e 14 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 92, comma 4, della legge regionale 9/2007.

13. Per le finalità di cui al comma 8, nelle zone interessate dalla calamità e fino al 31 dicembre 2019, in deroga alle procedure di cui all'articolo 21, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 9/2007, è consentita la vendita diretta per importi non superiori a 75.000 euro, I.V.A. esclusa.

14. Il termine del 31 dicembre 2019, previsto dal comma 11 e dal comma 13, può essere prorogato con deliberazione della Giunta Regionale, tenendo conto dell'avanzamento delle attività di recupero del legname e dello stato di ripristino della funzionalità del bosco raggiunti in ciascuna area colpita.

15. Per l'anno 2019, sono sospesi i termini di presentazione delle domande di contributo per l'assegnazione di premi annuali ai proprietari di boschi, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Regione del 13 aprile 2015, n. 74 (Regolamento recante modalità e criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 1 della stessa), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9.

16. Per l'anno 2019, sono sospesi i termini di presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di impianti a biomassa legnosa, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione del 22 dicembre 2016, n. 254 (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'articolo 41 ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 10, della legge regionale 9/2007.

17. Per l'anno 2019, sono sospesi i termini di presentazione delle domande di assegnazione di risorse, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Regione del 27 ottobre 2011, n. 259 (Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)), in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10.

18. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 81 le parole «struttura regionale competente in materia di biodiversità» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale infrastrutture e territorio, di seguito Direzione centrale competente,»;

b) il comma 2 dell'articolo 81 è sostituito dal seguente:

«2. L'elenco regionale degli alberi monumentali è redatto e aggiornato annualmente sulla base dei dati risultanti dal loro censimento coordinato dalla Direzione centrale competente ed effettuato dai Comuni i quali redigono propri elenchi comunali. In caso di inadempienza dei Comuni provvede la Direzione centrale competente.

c) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 82. (Disposizioni per la tutela, la gestione il controllo e la vigilanza degli alberi monumentali)

1. La Regione coordina le attività inerenti la tutela, la gestione, il controllo e la vigilanza degli alberi monumentali inclusi nell'elenco di cui all'articolo 81.

2. Gli interventi per le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli alberi monumentali, nonché per il loro eventuale abbattimento per casi motivati e improcrastinabili, sono autorizzati dalla Direzione centrale competente che può avvalersi della consulenza della struttura regionale competente in materia fitosanitaria. Sono comunicati alla Direzione centrale competente gli interventi di massima urgenza e, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, gli interventi di lieve modifica degli apparati degli alberi monumentali.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvate linee guida per definire le metodologie degli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali e per individuare gli interventi soggetti a comunicazione ai sensi del comma 2 in conformità ai principi della disciplina statale in materia di tutela e gestione degli alberi monumentali.».

19. Alla fine del comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono aggiunte le seguenti parole: «, fatto salvo il rimborso delle spese che avviene con le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale)».

20. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 11, della legge regionale 42/2017, come modificata dal comma 19, trova applicazione anche con riferimento alle sedute del Comitato ittico che si sono svolte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

21. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 sono a carico del bilancio dell'Ente tutela patrimonio ittico.

22. Alla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agroalimentari, è approvato ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, il SISSAR che ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.»;

b) al comma 3 dell'articolo 2 le parole: «dello sviluppo dell'attività promossa dal Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), e» sono soppresse;

c) al comma 4 dell'articolo 2 le parole: «e con il Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura» sono soppresse;

d) alla fine del comma 3 dell'articolo 3 dopo le parole «all'attuazione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché attraverso l'attività di consulenza svolta dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).»;

e) le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 10 sono abrogate;

f) dopo il comma 1 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Costituiscono altresì servizi per la promozione delle conoscenze le seguenti attività svolte da ERSA, nell'ambito della propria attività istituzionale, in conformità alla programmazione di cui all'articolo 2:

a) consulenza per la gestione aziendale e interaziendale, compresa l'organizzazione e la programmazione dell'offerta;

b) consulenza e assistenza specialistica altamente qualificata per specifici settori produttivi compresa la lotta guidata e integrata in ambito fitosanitario.»;

g) al comma 1 dell'articolo 11 e al comma 1 dell'articolo 12 dopo le parole: «articolo 10» sono aggiunte le seguenti: «, comma 1»;

h) al comma 2 dell'articolo 12 le parole «da c) a f)» sono sostituite dalle seguenti: «da d) a f)»;

i) al comma 1 dell'articolo 13 le parole:«95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;

j) al comma 1 dell'articolo 15 dopo le parole «promozione delle conoscenze» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 10, comma 1»;

k) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 le parole «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a»;

l) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 le parole «, lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)»;

m) al comma 3 dell'articolo 15 le parole «la maggior parte del personale» sono sostituite dalle seguenti: «il personale»;

n) ai commi 5 e 6 dell'articolo 15 e al comma 1 dell'articolo 18 le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».

23. Al comma 72 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), le parole «entro il 31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2019».

24. All'articolo 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 16 le parole «, da rendicontarsi secondo le indicazioni della Giunta regionale» sono soppresse;

b) dopo il comma 16 bis sono aggiunti i seguenti:

«16 ter. Compatibilmente con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica inerente il personale, al personale operaio dipendente si applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, il Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Udine, sede dell'Ente, e il contratto integrativo aziendale sottoscritto dal Direttore generale dell'Ente medesimo con i soggetti aventi rappresentatività sindacale.

16 quater. La procedura per l'integrazione contrattuale di cui al comma 16 ter ha luogo secondo le modalità previste dall'articolo 88, comma 4 bis, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), per il personale operaio assunto con contratto di diritto privato presso la Direzione centrale competente in materia di risorse forestali, fatta salva l'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) la partecipazione alle trattative con la controparte, quale rappresentante dell'Amministrazione regionale, e la sottoscrizione del contratto è attuata dal Direttore generale dell'ETPI;

b) l'ipotesi di integrazione contrattuale è inviata all'Avvocatura della Regione e alla Direzione centrale competente in materia di bilancio, per il parere e il controllo di competenza, attraverso la Direzione centrale vigilante.

16 quinquies. Fino alla conclusione della procedura di cui al comma 16 quater continua a trovare applicazione il contratto integrativo di Ente degli operai dell'Ente tutela pesca vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021)»..

25. Alla lettera a) del comma 4 bis dell'articolo 88 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), le parole «Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di personale» [3].

26. Al comma 14 dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), le parole «per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018 e 2019».

 

     Art. 3. (Ambiente ed energia)

1. All'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno dell'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 le parole «1 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2021»;

b) al comma 9 le parole «1 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2021».

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 35 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione carburanti), è inserito il seguente:

«8 bis. Nel caso di nuova realizzazione o di ristrutturazione totale degli impianti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere f) e g), l'autorizzazione unica prevede, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di infrastrutture per combustibili alternativi), l'obbligo di installazione di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 257/2016, nonché di rifornimento di GNC o di GNL anche in sola modalità self service, con esclusione degli impianti di distribuzione dei carburanti situati nelle aree svantaggiate e fatta salva la sussistenza di una delle impossibilità tecniche indicate dall'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 257/2016. Nel caso in cui le citate impossibilità tecniche sussistano contemporaneamente, l'autorizzazione unica prevede l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione di GPL.».

3. All'articolo 47 bis della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).».

4. Al comma 41 quater dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole «Fino alla devoluzione del patrimonio di EZIT in liquidazione ai sensi dell'articolo 10, comma 5 duodecies, della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste),» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2019».

5. Dopo la lettera f ter) del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), è aggiunta la seguente:

«f quater) gli impianti di illuminazione inseriti in ambiti di elevato pregio storico, culturale e architettonico e realizzati con apparecchi artistici, limitatamente alle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dalle specifiche tecniche (criteri di base) 4.2.3.9 "Flusso luminoso emesso direttamente dall'apparecchio di illuminazione verso l'emisfero superiore" di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2017 (Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica).».

 

     Art. 4. (Assetto del territorio e edilizia)

1. Alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 bis dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«4 bis. Il regolamento di cui al comma 3 produce i suoi effetti dal 19 aprile 2016 per gli incarichi conferiti da quella data. Per gli incarichi attribuiti anteriormente a tale data continua ad applicarsi la disciplina regolamentare previgente, in quanto compatibile con le norme nel tempo succedutesi.»;

b) dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 40 è aggiunta la seguente:

«h bis) indicazione dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara svolte dalla Rete di stazioni appaltanti.»;

c) dopo il comma 1 dell'articolo 44 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Le unità specializzate di cui al comma 1 sono composte da personale appartenente al comparto unico regionale, anche in quiescenza, nonché da professionisti regolarmente iscritti agli ordini professionali, ritenuti idonei in base alla propria competenza professionale.

1 ter. Presso la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici è istituito l'elenco dei soggetti idonei di cui al comma 1 bis. L'inclusione nell'elenco avviene tramite domanda dei soggetti interessati con allegata la documentazione idonea a dimostrare la propria competenza professionale.»;

d) al comma 3 dell'articolo 44 bis dopo le parole «convenzioni o accordi tra gli enti» sono aggiunte le seguenti: «, anche per lo svolgimento delle funzioni di commissario nelle commissioni giudicatrici»;

e) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall'ente.»;

2) dopo il comma 4 bis la numerazione del successivo comma «4 bis» è sostituita dalla seguente: «4 ter».

2. All'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 56 le parole «entro l'1 marzo di ogni anno con le modalità e secondo quanto stabilito dai commi 56.1, 56 bis, 56 bis 1., 56 bis 2., 56 ter, 56 ter 1. e 56 quater» sono soppresse;

b) al comma 56.1 le parole: «anche più di» sono soppresse;

c) al comma 56 bis 2. il periodo: «Il venir meno di condizioni che modificano la posizione in graduatoria comporta la revoca del finanziamento.» è sostituito dal seguente: «Il venir meno di condizioni che hanno determinato la posizione in graduatoria e il finanziamento dell'intervento, comporta l'archiviazione della domanda o la revoca del finanziamento qualora già concesso.»;

d) il comma 56 ter è sostituito dal seguente:

«56 ter. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono determinate in base alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, fino al 100 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile e, comunque, nel limite stabilito dalla Giunta regionale.»;

e) al comma 56 quater dopo le parole «possono essere autorizzate modifiche» sono inserite le seguenti: «al termine per la presentazione delle domande,».

3. Al comma 1 quater dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), il periodo: «Gli effetti dello strumento di pianificazione intercomunale sono recepiti a livello comunale da parte di ciascun Comune partecipante alla UTI, ai fini dell'adeguamento del rispettivo PRGC, secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), a eccezione di quanto previsto al comma 9, lettera b), del medesimo articolo.» è soppresso.

4. Al comma 14 ter dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), le parole «il dodicesimo mese a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Piano paesaggistico regionale» sono sostituite dalle seguenti: «due anni dopo l'approvazione del Piano paesaggistico regionale, avvenuta con decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018, n. 0111/Pres. (Decreto legislativo 42/2004. Legge regionale 5/2007, articolo 57, comma 10. Approvazione del Piano paesaggistico regionale)».

5. All'articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) al comma 2 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

c) al comma 3 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

6. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 42 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) al comma 43 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

7. Al comma 16 dell'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole: «per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018-2019».

8. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 20/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «finalizzati all'estensione» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché per l'estensione»;

b) dopo le parole «innovazione digitale» sono aggiunte le seguenti: «in ottica Smart City»;

c) le parole «in materia di sviluppo di reti» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di ICT e sviluppo di reti».

9. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

«2. In caso di trasferimento della residenza avvenuto a causa di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che continua a risiedere nell'alloggio e che ne acquista la proprietà, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo.».

10. Il disposto di cui al comma 9 si applica ai procedimenti in corso e ai procedimenti per i quali non è ancora intervenuta la restituzione della quota di contributo percepito e dei correlati interessi di legge.

11. All'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'ultimo periodo del comma 26 è soppresso;

b) al comma 27 le parole «che posseggano, ad altro titolo, l'immobile nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto a eseguire le opere» sono sostituite dalle seguenti: «titolari di diritti reali»;

c) al comma 29 le parole: «con l'atto di prenotazione» sono soppresse;

d) dopo il comma 29 è inserito il seguente:

«29 bis. Il regolamento di cui al comma 29 stabilisce il livello di approfondimento richiesto alla documentazione tecnica da porre a fondamento del provvedimento di concessione.»;

e) al comma 30 le parole «, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università» sono sostituite dalle seguenti: «e territorio»;

f) il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio edilizia, che provvede alla concessione dei contributi sulla base della documentazione prevista dall'articolo 59 della legge regionale 14/2002, così come precisata dal regolamento, e all'erogazione anche in via d'anticipazione previa fideiussione; sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.».

12. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), è inserito il seguente:

«1 bis. Gli interventi previsti dal presente articolo non rientrano tra quelli che normativamente rivestono valenza sotto l'aspetto urbanistico-edilizio e conseguentemente per l'attuazione degli stessi non è richiesto alcun titolo abilitativo o qualsivoglia comunicazione ai sensi della legge regionale 19/2009, né è disposta l'osservanza di eventuali previsioni dettate dagli strumenti urbanistici.».

13. Il comma 6 bis dell'articolo 18 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 " Disciplina organica del turismo "), è sostituito dal seguente:

«6 bis. Gli standard di cui al comma 1 possono essere ridotti fino a un massimo del 60 per cento per gli esercizi commerciali in Zona O1 - Silos per il recupero e il riuso del complesso "Magazzino Silos", oggetto dell'accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, la SILOS SpA e Rete Ferroviaria Italiana SpA.»

14. Dopo il comma 9 quater dell'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), è inserito il seguente:

«9 quinquies. Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali degli organismi, anche statali o sovranazionali purché articolati localmente con funzione di presidio del territorio regionale, preposti ad attività di pubblica sicurezza, soccorso pubblico, sicurezza stradale e dei trasporti, prevenzione e contrasto di eventi calamitosi, la Regione, anche avvalendosi dell'ausilio tecnico della società strumentale di cui al comma 1, è autorizzata a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete pubblica regionale. Tale messa a disposizione di risorse è regolata ai sensi del comma 9 ter.».

 

     Art. 5. (Trasporti e diritto alla mobilità)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è aggiunto il seguente:

«2 bis. Al fine di garantire un miglior efficientamento e razionalizzazione delle spese della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., nonché per favorire una proficua mobilità del personale nell'ambito degli enti che esercitano le funzioni in materia di viabilità, a far data dall'1 gennaio 2019, al personale dirigente e non dirigente di nuova assunzione si applica il contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico. Ai dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2018, fino a nuove determinazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2. Le disposizioni precedenti non si applicano al direttore generale della società.».

2. La Regione è autorizzata a sottoscrivere un'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per definire le modalità attuative dell'inserimento del porto di Monfalcone nel Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e il subentro nella gestione delle attività del porto di Monfalcone, in attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale. La gestione delle attività previste dall'intesa avviene nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. I canoni per le concessioni demaniali, per l'occupazione temporanea di aree e banchine, per le autorizzazioni allo svolgimento di operazioni o servizi portuali e ogni altra entrata afferente alla gestione del porto vengono riscossi direttamente dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale che li reimpiega per interventi di sviluppo del porto di Monfalcone sulla base degli strumenti ordinari di programmazione [4].

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento assegnato con decreto 3294/2012 al Comune di Trieste a copertura dei costi, fino alla concorrenza massima del 60 per cento, del completamento degli interventi per la messa in sicurezza delle utenze deboli su Via Giulia nel tratto tra Piazza Volontari Giuliani e la Rotonda del Boschetto.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3 il Comune invia alla Direzione centrale competente la documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), è sostituito dal seguente:

«11. Il contributo di cui al comma 10 è assegnato annualmente sulla base di specifica istanza da presentarsi alla Direzione centrale infrastrutture e territorio da parte dell'ente locale beneficiario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di assegnazione delle risorse finanziarie.».

 

     Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 35.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), al Comune di Sacile con decreto n. 3962/CULT del 8 novembre 2007, per la realizzazione dell'intervento concernente il "Restauro del Torrione del Duomo", ancorché il Comune di Sacile non abbia rispettato i termini perentori di inizio e fine dei lavori.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Sacile presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

4. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, già sospesa per un anno con decreto n. 4561/CULT del 4 dicembre 2013 e ulteriormente sospesa con decreti n. 2102/CULT del 4 giugno 2015 e n. 1.3519/CULT dell'11 settembre 2017, permane sospesa, in deroga al disposto dell'articolo 47, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sino alla comunicazione, da parte del suddetto Comune al Servizio competente in materia di beni culturali, dell'avvenuto inizio dei lavori entro il termine perentorio fissato con il provvedimento di conferma adottato ai sensi del comma 3.

5. I finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), non sono cumulabili con altri finanziamenti previsti dalla normativa regionale per le medesime attività.

6. I commi da 1 a 10 e da 88 a 97 bis dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono abrogati.

7. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi 16 e 17, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una proroga delle attività previste per l'annualità 2018 fino al 31 marzo 2019.

8. Il comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è sostituito dal seguente:

«5. Possono fare parte di un sistema bibliotecario le biblioteche pubbliche e private situate nel territorio di una o più Unioni territoriali intercomunali anche non contigue, purché ricadenti in uno stesso ambito territoriale omogeneo di area vasta individuato dagli strumenti di pianificazione o programmazione regionali.».

9. Il comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale 23/2015 è abrogato.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 entrano in vigore l'1 gennaio 2020.

11. Ai fini della rendicontazione dei contributi concessi nell'esercizio 2018 per la realizzazione dei programmi annuali di attività degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2018, n. 105 (Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia)), sono ammissibili le spese generate tra l'1 gennaio 2018 e il 30 aprile 2019, che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività ecomuseali e chiaramente riferibili a tale periodo, e che sono pagate dal beneficiario entro il termine di presentazione del rendiconto.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconfermare il contributo decennale costante di 18.000 euro annui e il contributo decennale costante di 27.000 euro annui concessi al Comune di Tavagnacco per investimenti nel settore dell'edilizia teatrale ai sensi dell'articolo 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), a valere rispettivamente su risorse stanziate per l'anno 2007 e per l'anno 2008, per i lavori di miglioramento funzionale conclusivo dell'Auditorium di Feletto Umberto, a fronte di apposita istanza presentata al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato.

13. Ai sensi del comma 12 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma i contributi e fissa il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori e di rendicontazione dei contributi stessi.

14. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16/2014 la parola «triennali» è sostituita dalla seguente: «annuali».

15. Per la finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), il bando per l'anno 2019 è destinato alle associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, proprietarie di impianti sportivi o munite di idoneo titolo autorizzatorio dell'ente pubblico proprietario, purché, in tale ultimo caso, l'intervento non sia già finanziato nell'ambito della Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), per gli anni 2019-2021.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Sequals con decreto n. 3962/CULT del 9 ottobre 2017, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti sportivi comunali, nonché sino alla concorrenza dell'importo di 25.000 euro per il completamento e miglioramento del campo sportivo di Lestans a integrazione di quanto previsto nell'ambito della Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato per gli anni 2019-2021, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015.

17. Per le finalità di cui al comma 16 il Comune di Sequals presenta l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo concesso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, unitamente a una relazione descrittiva e al relativo quadro economico di dettaglio dei nuovi interventi.

18. Con apposito decreto il Servizio competente provvede a convertire il contributo per i nuovi interventi e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 24.976 euro annui concesso ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), al Comune di Paularo con decreto n. 4573/CULT del 5 dicembre 2008 per l'intervento "Edificio Palucjan e Fontana Villafuori: acquisizione e restauro" e confermato con decreto n. 1152/CULT del 3 giugno 2011, ancorché il Comune non abbia rispettato i termini di inizio, fine e rendicontazione dei lavori.

20. Per le finalità di cui al comma 19 il Comune di Paularo presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

21. Ai sensi del comma 19 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

 

     Art. 7. (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. Alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione garantisce il servizio di formazione tramite i soggetti presenti sul territorio regionale accreditati ai sensi dell'articolo 22.»;

b) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22 bis. (Soggetti utilizzatori di fondi paritetici interprofessionali)

1. Oltre ai soggetti pubblici non territoriali e privati di cui all'articolo 22, comma 1, possono essere accreditati dall'Amministrazione regionale per la realizzazione degli interventi di formazione di cui ai Fondi Paritetici Interprofessionali, istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, i soggetti, con sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che possiedano i seguenti requisiti:

a) disponibilità di sedi formative, nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene, e adeguate rispetto alle esigenze formative e didattiche in termini di risorse infrastrutturali e logistiche;

b) dotazione di risorse professionali in possesso di adeguate credenziali e capacità gestionali, idonee a garantire, in un contesto organizzativo trasparente, il presidio funzionale dei processi di lavoro necessari per l'erogazione degli interventi formativi;

c) adeguatezza degli strumenti di relazione stabile con il territorio regionale e con gli attori del contesto istituzionale, produttivo ed economico locale;

d) rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;

e) non essere soggetto a procedure fallimentari o ad altre procedure concorsuali;

f) presenza di numero minimo di personale assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato;

g) idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;

h) affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria;

i) pubblicità del bilancio annuale dell'ente;

j) presenza di un sistema di gestione della qualità finalizzato anche a verificare i livelli di efficacia, efficienza e gradimento maturati con riferimento alle attività formative realizzate;

k) affidabilità morale dei legali rappresentanti, dei componenti l'organo esecutivo e dei soggetti, anche non componenti l'organo esecutivo, dotati di poteri di firma.

2. I soggetti di cui al comma 1 non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'Amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi e non formativi di cui al titolo III, capo I e capo II.»;

c) dopo il comma 1 dell'articolo 23 è inserito il seguente:

«1 bis. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui all'articolo 22 bis, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui all'articolo 22 bis, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti e di rilascio dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura competente, nonché le fattispecie di sospensione e revoca dell'accreditamento di cui all'articolo 25 bis.»;

d) dopo il comma 2 dell'articolo 24 è aggiunto il seguente:

«2 bis. I soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 22 sono iscritti nella sezione Prima dell'elenco di cui al comma 1, i soggetti accrediti ai sensi dell'articolo 22 bis sono inseriti nella sezione Seconda del medesimo elenco.»;

e) dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

 

     Art. 25 bis. (Sospensione e revoca dell'accreditamento per i soggetti di cui all'articolo 22 bis)

«1. I soggetti di cui all'articolo 22 bis sono tenuti al rispetto del principio di leale collaborazione, correttezza e trasparenza nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli obblighi stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 1 bis, inerente il mantenimento dei requisiti di accreditamento.

2. La sospensione dell'accreditamento concesso ai soggetti di cui all'articolo 22 bis è prevista per un periodo di tre mesi in caso di ripetuti comportamenti dilatori o non collaborativi dei soggetti accreditati.

3. La revoca dell'accreditamento è prevista nelle ipotesi di:

a) perdita di uno o più requisiti di accreditamento;

b) accertamento di un'infrazione sanzionabile con la sospensione, qualora sia già stata irrogata la sanzione della sospensione per tre volte nel corso dei trentasei mesi precedenti.

4. La revoca dell'accreditamento comporta la cancellazione dell'ente dall'elenco di cui all'articolo 24, comma 2 bis.

5. La sospensione e la revoca dell'accreditamento sono disposte con decreto del responsabile della struttura regionale competente.»;

f) il comma 5 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente comma:

«5. La Regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2000, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e delle normative di settore, nonché del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali GDPR 27 aprile 2016 n. 679/2016.».

2. Per l'anno accademico 2019-2020 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente, commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):

a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.

3. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2017-2018 entro la data del 31 gennaio 2019.

4. [All'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2017, 2018 e 2019»;

b) al comma 2 le parole «anno scolastico 2015-2016 e 2016-2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno scolastico 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018»] [5].

5. All'articolo 8 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22 le parole «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017/2018»;

b) al comma 23 le parole «dall'entrata in vigore della legge» sono sostituite dalle seguenti: «dall'entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021)».

6. L'Amministrazione regionale, in considerazione che il 2018 è stato il primo anno di applicazione, è autorizzata, in via straordinaria, a riconoscere l'assegno di cui all'articolo 8, commi da 14 a 21, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), al nucleo familiare titolare di Carta Famiglia che nel 2018, avendone i requisiti, non ha presentato la domanda di accesso al beneficio entro i termini previsti dall'articolo 8, comma 16, della legge regionale 14/2018.

7. Il nucleo familiare per poter accedere al beneficio di cui al comma 6, deve presentare domanda al Comune o all'Unione territoriale intercomunale (UTI) competenti per territorio al rilascio di Carta Famiglia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. L'assegno di cui al comma 6 è riconosciuto per due annualità dalla presentazione della domanda di cui al comma 7.

9. Per tutto quanto non previsto dai commi 6, 7 e 8, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 8, commi da 14 a 21, della legge regionale 14/2018.

10. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, (Assestamento del bilancio 2007), dopo le parole «a soggetti in situazione di svantaggio» sono inserite le seguenti: «, in particolare a favore di persone con disabilità».

11. [Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione), è sostituito dal seguente:

«1. Sono soggetti destinatari degli interventi di cui all'articolo 2, i giovani di età compresa tra i diciotto anni compiuti e i trenta anni non compiuti, residenti o domiciliati in regione, che nei dodici mesi precedenti all'intervento non hanno svolto attività di lavoro subordinato per più di trenta giorni complessivi e non hanno usufruito di percorsi formativi finalizzati al rilascio di un titolo di studio.»] [6].

12. L'Amministrazione regionale autorizza il Comune di Trieste a impiegare le risorse residue risultanti, non utilizzate sul fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia per l'anno educativo 2016/2017, per complessivi 325.845,82 euro, a copertura dei maggiori oneri per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), dell'anno educativo 2018/2019 a seguito di un ricalcolo generale da parte del Comune di Trieste sulle tariffe attribuite e sui conseguenti contributi per l'abbattimento delle tariffe medesime in relazione alle domande presentate entro il termine del 31 maggio 2018.

 

     Art. 8. (Salute, politiche sociali e disabilità)

1. A decorrere dall'1 aprile 2019, le Aziende sanitarie riconoscono, con cadenza annuale, ai pazienti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, un contributo di importo pari a quello stabilito dal decreto del Ministro della salute adottato in attuazione dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia). Gli importi stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale, approvata ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), sono conseguentemente adeguati.

2. Con la decorrenza di cui al comma 1, sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009).

3. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 18 (Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «e le modalità» sono soppresse;

b) dopo le parole «al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «, che sono concessi ed erogati in via anticipata nella misura del 100 per cento della spesa ammessa».

4. All'articolo 13 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole «addestramento e custodia a fini commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «custodia a fini commerciali e addestramento professionale o senza fini di lucro»;

b) al comma 2 dopo la parola «addestrare» sono inserite le seguenti: «professionalmente o senza fini di lucro»;

c) al comma 5 dopo la parola «addestramento» sono inserite le seguenti: «professionale o senza fini di lucro».

5. All'articolo 14 della legge regionale 20/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dopo la parola «Addestramento» sono aggiunte le seguenti: «professionale o senza fini di lucro»;

b) al comma 3 le parole «o privato» sono sostituite dalle seguenti: «o senza fini di lucro».

6. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 20/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole «51,60 euro a 77,50» sono sostituite dalle seguenti: «100 euro a 600»;

b) alla lettera c) le parole «60 euro a 300» sono sostituite dalle seguenti: «100 euro a 600»;

c) alla lettera d) le parole «250 euro a 350» sono sostituite dalle seguenti: «100 euro a 600» e le parole «di 300» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro a 600»;

d) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f bis) da 1.500 euro a 9.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 bis, e di cui all'articolo 13, comma 1.».

7. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione), è inserito il seguente:

«Art. 3 bis. (Obblighi e sanzioni)

1. I soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione sono tenuti a garantire la corretta gestione complessiva della struttura, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché la registrazione delle spoglie animali e delle ceneri ricevute, rilasciandone apposita ricevuta di conferimento.

2. Ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

3. Ai soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione che svolgono attività di recupero e trasporto delle spoglie animali, privi di autorizzazione dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 /CE e dall'articolo 17 del regolamento (CE) 25 febbraio 2011, n. 142/2011, sono applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera), fatta salva la disciplina per le violazioni di natura penale e del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Le spoglie animali, trasportate e conferite nei cimiteri per animali d'affezione sono riposte in un contenitore monouso con chiusura, atto a impedire la dispersione dei liquidi e dei materiali biologici, e accompagnate da un certificato veterinario che riporti il Comune in cui è avvenuto il decesso ed escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della vigente normativa.

5. Ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro.

6. Fatta salva la disciplina per le violazioni di natura penale, il mancato rispetto delle diposizioni relative alle modalità di trattamento delle spoglie e ai connessi servizi offerti dai soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione, come specificate nel regolamento di attuazione, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 186/2012.

7. Le esumazioni ordinarie delle spoglie degli animali d'affezione si eseguono dopo almeno dieci anni per animali di grande taglia e dopo almeno cinque anni per animali di piccola/media taglia. Qualora, all'atto dell'esumazione, la carcassa non sia completamente mineralizzata si procede alla inumazione, qualora sia completamente mineralizzata è possibile cremare le ossa e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali sono inceneriti non individualmente.

8. Fatta salva la disciplina per le violazioni di natura penale, il mancato rispetto delle diposizioni relative all'esumazione, di cui al comma 7, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.200 euro, nonché l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa.

9. I soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione non possono presentare istanza di soppressione del cimitero prima che siano trascorsi cinque anni dall'ultimo seppellimento di animali di peso pari o inferiore a 40 chilogrammi o dieci anni dall'ultimo seppellimento di animali di peso superiore a 40 chilogrammi. In caso di dismissione anticipata del cimitero, le spoglie ancora presenti al momento della cessazione per cui non sia ancora scaduto il termine per l'esumazione sono, a richiesta del proprietario, esumate e cremate a spese del gestore e le relative ceneri sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario stesso. È a carico del gestore il completo ripristino dei luoghi in cui si trovava il cimitero.

10. Ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 9 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro, nonché l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa.».

8. Le strutture private per la terapia riabilitativa delle dipendenze iscritte all'albo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2000, n. 3847, già eroganti prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, possono presentare domanda di accreditamento entro il 30 giugno 2019, intendendosi prorogato a tale data il termine previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2017, n. 0283/Pres. (Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria)).

9. All'articolo 50 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole «tenendo anche conto della situazione reddituale» sono soppresse;

b) al comma 4 bis le parole «deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro il 28 febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento regionale entro il 31 dicembre 2019».

10. Al comma 22 dell'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole «dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «maggio 2019».

11. In deroga a quanto previsto al capo IV del titolo III della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), per l'anno 2019 il processo di controllo della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale si articola in un controllo semestrale, al 30 giugno 2019, e un controllo annuale, al 31 dicembre 2019.

12. In deroga a quanto previsto al comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 26/2015, per l'anno 2019 il Direttore generale adotta e trasmette alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità il rendiconto semestrale al 30 giugno 2019 entro il 31 luglio 2019.

13. In deroga a quanto previsto al comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 26/2015, per l'anno 2019 la Giunta regionale approva, definendo gli eventuali interventi correttivi, il rendiconto semestrale degli enti del Servizio sanitario regionale, con il relativo rendiconto consolidato regionale, entro il 30 settembre 2019.

14. Al comma 30 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), le parole «sostenute ai fini dell'organizzazione e gestione» sono sostituite dalle seguenti: «connesse all'organizzazione e alla gestione».

15. All'articolo 1 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 35 (Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. L'importo del beneficio economico del Reddito di Inclusione sommato alle integrazioni regionali di cui al comma 2 non può eccedere 750 euro mensili. Gli importi delle integrazioni regionali sono conseguentemente ridotti per rispettare il limite massimo mensile.»;

b) al comma 4 dopo le parole «comma 2» sono inserite le seguenti: «e l'importo massimo complessivo di cui al comma 2 bis».

 

     Art. 9. (Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica)

1. I commi da 44 a 47 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono abrogati.

2. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), è abrogato.

3. Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 14 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), le parole: «con le modalità definite dall'articolo 17,» sono soppresse.

4. All'articolo 17 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: «e del fondo ordinario per gli investimenti» sono soppresse;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare la funzionalità della gestione da parte degli enti locali per un'adeguata distribuzione dei flussi finanziari, il fondo di cui all'articolo 14, comma 2, è erogato in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dagli enti locali secondo le modalità e i termini fissati dalla Regione.».

5. All'articolo 20 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 6 le parole: «anche con eventuale possibilità di compensazione degli stessi fra i Comuni appartenenti alla medesima Unione territoriale intercomunale» sono soppresse;

b) al primo periodo del comma 9 le parole «e comunque nel» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 agosto di ogni anno per consentire il»;

c) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il 31 agosto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 9 bis.».

6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015, il triennio cui fare riferimento, a decorrere dall'esercizio 2019, è quello relativo agli anni dal 2011 al 2013.

7. All'articolo 27 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: «all'ente locale e» sono soppresse;

b) al primo periodo del comma 5 dopo le parole «comma 4» sono inserite le seguenti: «e gli conferisce l'incarico»;

c) il comma 6 è abrogato;

d) al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».

8. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18/2015 le parole: «del bilancio di previsione e» sono soppresse.

9. I commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 31 della legge regionale 18/2015 sono abrogati.

10. Al terzo periodo del comma 22 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), le parole «0,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,1 per cento».

11. Il comma 1 quater dell'articolo 31 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:

«1 quater. Agli enti locali che inviano i flussi informativi relativi al rendiconto di gestione alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) trascorsi sessanta giorni dal termine fissato dalla normativa statale in materia, è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all'ente per l'esercizio successivo. La misura della sanzione è pari allo 0,1 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale.».

12. Al comma 54 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2019».

13. La tempistica relativa all'intervento di realizzazione di percorsi e itinerari cicloturistici da Lignano Sabbiadoro all'entroterra tra laguna, boschi, siti archeologici, borghi rurali, ville e chiesette, per la valorizzazione delle risorse naturali e architettoniche e delle specialità gastronomiche della zona, di cui all'accordo quadro stipulato il 16 marzo 2009 tra la Regione e i Comuni di Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano, Ronchis e Teor è fissata, per il termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, al 30 settembre 2019 e per la rendicontazione al 31 dicembre 2022 [7].

14. Al comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 9/2017 le parole «comunicata e monitorata attraverso l'applicativo SIGOR, in ragione della decorrenza dei relativi contratti» sono sostituite dalle seguenti: «, in ragione della decorrenza dei relativi contratti, comunicata alla Regione».

15. Il comma 2 dell'articolo 61 bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è abrogato.

16. I commi da 52 a 56 dell'articolo 9 della legge regionale 44/2017 sono abrogati.

17. Le somme che affluiranno al bilancio regionale derivanti dall'avanzo non vincolato del bilancio di liquidazione della Provincia di Udine sono destinate nel 2019 a favore dell'Unione territoriale intercomunale Friuli Centrale per le funzioni provinciali in materia di edilizia scolastica.

18. La certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese di investimento non è richiesta ai Comuni assegnatari del fondo ordinario per gli investimenti per gli anni 2017 e 2018.

19. La certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese di investimento non è richiesta alle Unioni territoriali intercomunali assegnatarie del fondo ordinario per gli investimenti per gli anni 2016, 2017 e 2018.

20. [L'articolo 4 bis della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è abrogato] [8].

21. Il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2018, n. 0152/Pres. (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell'articolo 4 bis della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)), continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi all'anno 2018.

22. [L'articolo 4 ter della legge regionale 9/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 ter. (Altri interventi in materia di sicurezza)

1. La Regione dota i Comuni singoli e associati di risorse finanziarie per la concessione di contributi finalizzati all'installazione di sistemi di sicurezza ai privati residenti nel territorio regionale per le proprie abitazioni e ai condomini residenziali per le parti comuni, nonché per altri interventi, individuati con apposito regolamento regionale, volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento e alla rassicurazione della comunità civica.»] [9].

23. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), sono presentate alla Direzione competente in materia di sicurezza entro il 31 marzo di ogni anno secondo i criteri e le modalità previsti da regolamento regionale.

24. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 23, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti direttamente da apposito bando ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), adottato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sicurezza.

25. I termini di rendicontazione del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015, con riferimento alle assegnazioni dell'anno 2017 e dell'anno 2018 sono fissati al 31 dicembre 2019 e sono prorogabili, per un periodo massimo di nove mesi, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di finanza locale, su domanda motivata del Comune. La rendicontazione delle risorse assegnate dal 2019 è effettuata entro un anno dall'erogazione delle risorse medesime [10].

26. La disposizione di cui al comma 1 quater dell'articolo 31 della legge regionale 18/2015, come sostituito dal comma 11, non si applica per l'esercizio 2018.

 

     Art. 10. (Cooperazione territoriale europea, volontariato, lingue minoritarie, corregionali all'estero, area committenza e servizi generali)

1. Alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 5 è inserito il seguente:

«5 bis. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ha validità fino all'eventuale iscrizione dell'organizzazione di volontariato nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ivi previsto.»;

b) i commi 6 e 7 dell'articolo 5 sono abrogati;

c) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6 bis. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 117/2017, l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ha validità fino all'eventuale iscrizione dell'associazione di promozione sociale nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ivi previsto.»;

2) i commi 7 e 8 sono abrogati.

2. Con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 23/2012 e agli articoli 24 e 25 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)), i termini per la presentazione del rendiconto per l'anno 2018 sono riaperti per la durata di trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al comma 30 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

4. Il comma 1 bis dell'articolo 16 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), è sostituito dal seguente:

«1 bis. Al fine di garantire la presenza anche sul territorio delle attività di sportello di cui al comma 1, l'ARLeF può sottoscrivere appositi accordi di collaborazione con uno o più Comuni in cui insiste la minoranza linguistica friulana.».

5. Dopo la lettera f ter) del comma 66 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è aggiunta la seguente:

«f quater) sostenere le produzioni teatrali di qualità in lingua friulana anche attraverso la partecipazione, in qualità di socio, a soggetti pubblici o privati aventi tale finalità istituzionale.».

6. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), è sostituito dal seguente:

«10. La cartellonistica stradale prevista dall'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è conforme a quanto disposto dalla normativa in materia di circolazione stradale ed è realizzata mediante aggiunta del testo in lingua friulana direttamente sotto il testo in italiano, con medesimi caratteri e dimensioni, entro lo stesso pannello. I testi in lingua friulana devono essere scritti nella grafia ufficiale, in conformità all'articolo 5 della legge regionale 29/2007. La grafia dei toponimi friulani è soggetta al parere preventivo e vincolante dell'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane.».

7. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 24, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), al fine di garantire la continuità dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 2, della medesima legge regionale 29/2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai medesimi un finanziamento per l'esercizio 2019 di pari importo al finanziamento percepito nell'anno 2018.

8. Per le finalità di cui al comma 7 i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti nel 2019. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

9. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), e di cui all'articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le iniziative formative e quelle di accompagnamento nei processi previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3/2014 possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI Friuli Venezia Giulia anche nel corso del 2019 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2018.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi negli esercizi 2016 e 2017 ai sensi dell'articolo 18, commi 9 e 10, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), per l'organizzazione di attività e servizi educativi, nonché per il sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena anche nel caso di mancato rispetto dei termini di rendicontazione del contributo concesso inizialmente, fissati o per i quali sia stata regolarmente richiesta la proroga.

11. Al fine della conferma di cui al comma 10 i beneficiari, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge, presentano al Servizio competente apposita richiesta motivata, a mezzo posta elettronica certificata, allegando la prescritta documentazione di rendiconto delle spese sostenute nei termini precedentemente fissati o oggetto di regolare richiesta di proroga e fornendo elementi atti a dimostrare la conclusione, negli stessi termini, degli interventi oggetto del provvedimento di concessione.

12. Il mancato rispetto del termine perentorio fissato ai sensi del comma 11 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, maggiorato degli interessi a norma di legge.

 

     Art. 11. (Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi)

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 (Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali), le parole «il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza e dell'anzianità di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e il servizio prestato in forza del contratto di lavoro di diritto privato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine rapporto».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 26/2018 le parole «con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante procedure di stabilizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante procedure di stabilizzazione o con contratto di lavoro a tempo determinato mediante rinnovo o proroga di contratti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

3. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), le parole «e 2017» e «triennio» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «, 2017 e 2018» e «periodo».

4. Al comma 20 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

5. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), le parole «il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e il servizio prestato in forza del contratto di lavoro di diritto privato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine rapporto».

6. All'articolo 4 della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il personale trasferito alla Regione, in relazione alle funzioni in materia di viabilità provinciale, come individuato dagli atti di trasferimento adottati a seguito dei piani di subentro di cui all'articolo 35 della legge regionale 26/2014, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nelle more della definizione dell'assetto organizzativo della stessa Società, nonché della definizione del processo di riordino e razionalizzazione delle stesse funzioni, e al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle attività conferite, è messo a disposizione della Società, previa convenzione con la Regione e con oneri a carico della medesima, a decorrere dall'1 gennaio 2018. Al personale messo a disposizione si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale.»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4 le parole «l'1 gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018»;

d) il comma 5 è abrogato;

e) il comma 6 è abrogato;

f) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. In caso di reinternalizzazione delle attività conferite ai sensi dell'articolo 2 da parte della Regione, il personale di cui al comma 1, preposto all'esercizio delle medesime attività, cessa, contestualmente, di essere messo a disposizione della Società.».

7. Il comma 2 ter dell'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:

«2 ter. Ciascun gruppo consiliare può chiedere di commutare non più di una unità, o due unità limitatamente ai gruppi con più di quattro consiglieri, di personale di cui al comma 1, lettera b), ognuna in due unità di personale con tipologia di rapporto di lavoro a tempo parziale, fermi restando i limiti di spesa di cui all'articolo 4 bis e le dotazioni di locali e attrezzature assegnate al gruppo.».

8. [In via di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), l'utilizzo, da parte delle singole amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, delle economie ivi indicate può essere calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale. In via sperimentale dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 i risparmi strutturali conseguenti alla soppressione delle Province, nel limite massimo del 50 per cento, possono incrementare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, per le finalità di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)] [11].

9. Per dare sostegno alla piena realizzazione degli investimenti finanziati con le misure "Agenda Urbana" del Por Fesr 2014-2020 tramite l'assunzione di unità di personale a tempo determinato da parte dei Comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, le risorse finanziarie determinate all'articolo 5, commi 18, 19 e 20, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono messe a disposizione dei Comuni interessati per il triennio 2019-2021 con saldo complessivo invariato.

 

     Art. 12. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), le parole «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2019».

2. Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 2/2015, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 2 bis, della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), si interpreta nel senso che la determinazione della misura massima è effettuata mediante applicazione della percentuale di riduzione stabilita all'articolo 2, comma 2, della citata legge regionale 2/2015 anche nel caso gli assegni vitalizi maturati in relazione alla carica di assessore regionale e in relazione al mandato di consigliere regionale siano soggetti a misure diverse di riduzione in ragione della corresponsione anticipata degli stessi.

3. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), le parole «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2019».

4. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 (Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali), è aggiunto il seguente periodo: «L'incarico di Vice Segretario generale coordinatore dell'Area generale, già conferito al 31 dicembre 2018, si intende confermato sino alla scadenza naturale, salvo il caso di revoca anticipata; a far data dall'1 gennaio 2019 le funzioni di Vice Segretario generale coordinatore dell'Area generale sono sostituite dalle funzioni di Vice Segretario generale previste all'articolo 1 bis della legge regionale 8/2000, come sostituito dal comma 1.».

5. Per l'annualità 2019 la spesa annua della Regione e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione per le relazioni pubbliche, i convegni, la pubblicità e la rappresentanza è ridotta del 20 per cento rispetto alla media delle medesime spese riferite ai consuntivi del triennio 2007-2009 [12].

5 bis. La disposizione di cui al comma 5 non si applica al Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia istituto ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), alla PromoTurismoFVG, all'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, all'Agenzia Lavoro SviluppoImpresa e all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC) [13].

6. Il comma 14 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è abrogato.

7. In via di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), viene considerato spesa diretta l'acquisto di pubblicazioni e di libri di carattere promozionale dell'attività di competenza regionale.

8. Al secondo periodo del comma 1 ter dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), le parole «alle medesime finalità» sono sostituite dalle seguenti: «a finalità».

9. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è abrogata.

10. I contributi agli investimenti individuati negli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono pagati d'ufficio, in via anticipata, con atto della Direzione centrale competente in materia di finanze, entro gli esercizi di imputazione dei relativi impegni di spesa [14].

11. L'adozione degli atti necessari alla conclusione del procedimento contributivo resta attribuita alle Direzioni centrali competenti per materia.

 

     Art. 13. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2019.


[1] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[3] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 16 gennaio 2019, n. 3 - S.O. n. 5.

[4] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 4 novembre 2019, n. 16.

[5] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 29 novembre 2022, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[7] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[8] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[9] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[10] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 4 novembre 2019, n. 16.

[11] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[12] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[13] Comma inserito dall'art. 76 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 novembre 2019, n. 16.

[14] Comma così modificato dall'art. 77 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.