§ 6.4.172 – L.R. 22 febbraio 2000, n. 2.
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:22/02/2000
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario).
Art. 2.  (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali).
Art. 3.  (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali).
Art. 4.  (Progettazioni, tutela dell’ambiente e del territorio e interventi nei settori dell’edilizia e dei trasporti).
Art. 5.  (Finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell’istruzione e dello sport).
Art. 6.  (Interventi nei settori produttivi).
Art. 7.  (Interventi per il completamento della ricostruzione).
Art. 8.  (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili).
Art. 9.  (Copertura finanziaria).
Art. 10.  (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell’Unione europea).
Art. 11.  (Entrata in vigore).


§ 6.4.172 – L.R. 22 febbraio 2000, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).

(B.U. 25 febbraio 2000, n. 8 - S.S. n. 2).

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario).

     1. L’ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessive lire 41.522.517.088.000, suddiviso in ragione di lire 14.292.559.088.000 per l’anno 2000, di lire 13.645.700 milioni per l’anno 2001 e di lire 13.584.258 milioni per l’anno 2002, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A1, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.

     2. Ai sensi dell’articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, nel triennio 2000-2002 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di lire 955.032.838.968 suddivise in ragione di lire 301.274.838.968 per l’anno 2000, di lire 419.600 milioni per l’anno 2001 e di lire 234.158 milioni per l’anno 2002.

     3. Per le finalità di cui al comma 2, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell’anno 2000 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessive lire 301.274.838.968. Le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del Documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

     4. I mutui autorizzati dal comma 3 sono regolati alle seguenti condizioni:

     a) tasso fisso e/o variabile, non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli Enti locali ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

     b) durata non superiore ai quindici anni.

     5. Ai sensi dell’articolo 7, primo comma, numero 2), e dell’articolo 52 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché dell’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 7/1999, è autorizzato nel triennio 2000-2002, in via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui al comma 2, il ricorso al mercato finanziario mediante l’emissione di Buoni Ordinari Regionali (BOR) ai sensi dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 90, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fino alla concorrenza dell’importo complessivo di ricorso al mercato finanziario previsto dal comma 2 medesimo.

     6. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata, nell’anno 2000, la stipula di un contratto per la realizzazione di un programma globale di emissione su base ricorrente, in cui siano stabilite in via preventiva le procedure di emissione e ammissione a quotazione dei titoli presso le borse valori. Il programma è adottato sentita la competente Commissione consiliare.

     7. Sulla base del programma di cui al comma 6 e in relazione agli impegni assunti al 31 dicembre di ciascun anno, anche tenendo conto dei trasferimenti disposti ai sensi dell’articolo 17, comma 10, della legge regionale 7/1999, è autorizzata, nel corrispondente anno successivo, l’emissione di BOR per importi pari agli impegni medesimi.

     8. Le emissioni di BOR sono regolate alle seguenti condizioni:

     a) mediante garanzia di sottoscrizione a fermo dell’intero ammontare nominale di emissione;

     b) costo determinato con applicazione di condizioni non superiori a quelle previste dai decreti del Ministro del Tesoro tempo per tempo vigenti, emessi in attuazione dell’articolo 22, comma 2, del decreto legge 66/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 144/1989;

     c) commissione di collocamento non superiore allo 0,5 per cento del valore nominale delle obbligazioni stesse;

     d) durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 15 anni;

     e) in relazione all’andamento del mercato finanziario e alle autorizzazioni che verranno fornite per ogni singola emissione da parte delle Autorità monetarie competenti, rimborso mediante quote capitali costanti, o crescenti alla francese, a partire dalla data di pagamento della prima cedola, ovvero in una unica soluzione alla scadenza del prestito, mediante la stipula di un contratto finanziario, denominato "swap", tale da effettuare accantonamenti su base semestrale o annuale per il rimborso integrale del prestito a scadenza;

     f) possibilità di trasformare il tasso di interesse dei prestiti obbligazionari emessi da variabile a fisso o da fisso a variabile, in relazione all’andamento del mercato finanziario, mediante il ricorso a strumenti finanziari derivati.

     9. L’Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l’adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000 e del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione all’eventuale emissione di BOR prevista dal comma 5, istituendo all’uopo nel bilancio e nel Documento tecnico nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base e dei capitoli relativi al ricavo e dell’ammortamento dei mutui previsti, secondo le seguenti disposizioni:

     a) iscrizione in apposita unità previsionale di base e capitolo di entrata delle somme relative alle ritenute effettuate a fronte delle operazioni di emissione di BOR, al netto della percentuale dello 0,1 per cento spettante allo Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzativi, ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della legge 724/1994;

     b) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di spesa degli oneri di rimborso e degli oneri relativi all’emissione di BOR, compresi quelli afferenti alla commissione di cui al comma 8, lettera c), ed al programma di cui al comma 6, ed ai relativi aggiornamenti;

     c) le somme rinvenienti dall’emissione di BOR sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio, con riferimento agli appropriati capitoli del Documento tecnico relativi agli interventi da finanziare, con separata evidenza.

     10. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1999 destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2000-2002, restano determinati in complessive lire 62.224.725.570, suddivise in ragione di lire 33.864.725.570 per l’anno 2000, di lire 14.180 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, relativamente al fondo destinato alle spese di parte corrente e in complessive lire 2.614.945.839.674, suddivise in ragione di lire 485.745.839.674 per l’anno 2000, di lire 1.065.000 milioni per l’anno 2001 e di lire 1.064.200 milioni per l’anno 2002 relativamente al fondo destinato alle spese in conto capitale, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A2, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.

     11. L’importo da iscrivere nei fondi di riserva di cui all’articolo 9, comma 1, lettere b), c), e d), della legge regionale 7/1999 resta determinato, per ciascun fondo, nell’ammontare a fianco di ciascuno come di seguito indicato, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A3, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2000- 2002 e del bilancio per l’anno 2000, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo:

     a) fondo per le spese impreviste: complessive lire 43.094 milioni, suddivise in ragione di lire 13.132 milioni per l’anno 2000, di lire 12.702 milioni per l’anno 2001 e di lire 17.260 milioni per l’anno 2002;

     b) fondo per le spese obbligatorie e d’ordine: complessive lire 45.000 milioni, suddivise in ragione di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002;

     c) fondo per la riassegnazione dei residui perenti: complessive lire 113.000 milioni, suddivise in ragione di lire 53.000 milioni per l’anno 2000, di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002;

     d) fondo per l’attuazione del contratto collettivo del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale, per il biennio 1998-1999: complessive lire 20.389.461.882, suddivise in ragione di lire 6.796.487.294 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002;

     e) fondo per l’attuazione del contratto collettivo del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale, per il biennio 2000-2001: complessive lire 29.000 milioni, suddivise in ragione di lire 7.000 milioni per l’anno 2000, di lire 11.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002;

     f) fondo per il finanziamento e l’adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario: complessive lire 259.000 milioni, suddivise in ragione di lire 94.000 milioni per l’anno 2000, di lire 85.000 milioni per l’anno 2001 e di lire 80.000 milioni per l’anno 2002.

 

     Art. 2. (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali).

     1. La Regione concorre al finanziamento dei bilanci degli Enti locali mediante devoluzione delle quote fisse delle compartecipazioni, indicate al comma 2, ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale.

     2. Per l’anno 2000 le quote delle compartecipazioni sono come di seguito determinate:

     a) due decimi delle quote di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457, e modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

     b) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;

     c) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 662/1996.

     3. La devoluzione delle quote di compartecipazione di cui al comma 2, il cui ammontare per l’anno 2000 è determinato in lire 714.000 milioni, è disposta, per lire 19.000 milioni per le finalità di cui ai commi 32, 35 e 37 e per lire 695.000 milioni a titolo di:

     a) assegnazione di fondi ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, in attuazione dell’articolo 4, primo comma, n. 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dall’articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

     b) assegnazione di fondi in attuazione dell’articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali.

     4. Le assegnazioni di cui al comma 3, lettere a) e b), sono attribuite agli Enti locali per l’esercizio delle funzioni proprie o delegate ai sensi della normativa vigente e, relativamente alle Comunità montane e collinare del Friuli, in rapporto alle funzioni loro delegate dai Comuni ed anche per l’esercizio delle funzioni statutarie, nella seguente misura per l’anno 2000:

     a) alle Province lire 123.695.088.850;

     b) ai Comuni lire 552.423.165.250;

     c) alle Comunità montane lire 17.329.451.140 di cui lire 8.664.725.570 accantonate sul fondo globale per il loro riordino;

     d) alla Comunità collinare del Friuli lire 1.552.294.760, limitatamente all’assegnazione di cui al comma 3, lettera b).

     5. Le assegnazioni da attribuire alle Province, ai sensi del comma 4, lettera a), sono determinate in misura pari a quelle trasferite alle stesse per l’anno 1999, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera a), della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, detratta la somma delle spese sostenute per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, come comunicata al Ministero della pubblica istruzione, nonché il doppio del gettito, per il 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, al netto dei compensi riconosciuti all’ACI [1].

     6. La quota dell’assegnazione di cui al comma 4, lettera a), corrispondente alla somma delle spese sostenute per il personale ATA delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell’articolo 8 della legge 124/1999, come comunicata al Ministero della pubblica istruzione, è assegnata alle Province per due terzi in ragione della popolazione e per un terzo in ragione dell’estensione territoriale di ciascuna Provincia.

     7. Le assegnazioni attribuite ai Comuni, ai sensi del comma 4, lettera b), sono suddivise nei seguenti fondi:

     a) un fondo di lire 545.923.165.250, da ripartire ai sensi dei commi 8, 9 e 10;

     b) un fondo di lire 5.000 milioni, per far fronte a situazioni particolari; le finalità e i criteri per la ripartizione del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

     c) un fondo di lire 1.500 milioni da ripartire ai sensi del comma 19.

     8. Le assegnazioni attribuite ai Comuni ai sensi del comma 7, lettera a), sono determinate in misura pari a quelle trasferite agli stessi per l’anno 1999, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera b), della legge regionale 4/1999, detratta la somma delle spese sostenute per il personale ATA delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell’articolo 8 della legge 124/1999, come comunicata al Ministero della pubblica istruzione; al fine della determinazione dello spettante a ciascun Comune, le assegnazioni disposte per le finalità di cui al punto 1) della deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 1999, n. 2528, adottata in attuazione dell’articolo 1, comma 7, lettera b), della legge regionale 4/1999, sono considerate limitatamente alle quote pertinenti l’anno 1999 [2].

     9. Una quota pari a lire 9.000 milioni del fondo di cui al comma 7, lettera a), è riservata al finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell’obbligo, come previsti ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, come da ultimo modificato dall’articolo 84, comma 1, della legge regionale 1/1998. La predetta quota è ripartita tra i Comuni in modo proporzionale alle assegnazioni attribuite agli stessi ai sensi del comma 8.

     10. La quota del fondo di cui al comma 7, lettera a), corrispondente alle spese sostenute dai Comuni per il personale ATA delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell’articolo 8 della legge 124/1999, come comunicata al Ministero della pubblica istruzione, è ripartita con i criteri di cui ai commi da 11 a 15.

     11. Ai fini dell’attribuzione ai Comuni delle assegnazioni di cui al comma 10, i Comuni sono suddivisi nelle seguenti categorie:

     a) Comuni capoluogo di provincia;

     b) Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti;

     c) Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti, e superiore a mille abitanti;

     d) Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a mille abitanti;

     e) Comuni, il cui territorio non è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti.

     12. La quota di cui al comma 7, lettera a), individuata ai sensi del comma 10, è attribuita a ciascuna categoria di Comuni con un’incidenza percentuale uguale a quella calcolata sulle risorse assegnate ai Comuni per l’anno 1999 ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera b), della legge regionale 4/1999, con riferimento alle attribuzioni dei Comuni stessi alle categorie di appartenenza per il 2000 come previste dal comma 11.

     13. Le quote determinate per ciascuna categoria di Comuni, ai sensi del comma 12, sono assegnate ai Comuni secondo i seguenti criteri:

     a) per i Comuni capoluogo di provincia, per il 90 per cento in ragione della popolazione, per l’1 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell’imposta personale sui redditi delle persone fisiche;

     b) per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, per l’85 per cento in ragione della popolazione, per il 6 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell’imposta personale sui redditi delle persone fisiche;

     c) per i Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti, e superiore a mille abitanti, per il 65 per cento in ragione della popolazione, per il 26 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell’imposta personale sui redditi delle persone fisiche;

     d) per i Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a mille abitanti, per il 65 per cento in ragione della popolazione, per il 26 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell’imposta personale sui redditi delle persone fisiche;

     e) per i Comuni, il cui territorio non è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti, per l’85 per cento in ragione della popolazione, per il 6 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell’imposta personale sui redditi delle persone fisiche.

     14. Il calcolo della popolazione per la determinazione delle quote da attribuire per ciascuna categoria di Comuni viene definito sulla base dei dati della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente l’entrata in vigore della presente legge, implementata dal numero dei cittadini inclusi nell’elenco degli assistiti delle Aziende sanitarie di cui alla circolare del Ministro della sanità dell’11 maggio 1984, n. 1000.116, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984. La popolazione residente è altresì comprensiva dei cittadini stranieri domiciliati nel territorio comunale che siano dipendenti o familiari di dipendenti di basi militari di forze armate di Stati alleati [3].

     15. Per il calcolo del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell’imposta personale sui redditi delle persone fisiche, si fa riferimento agli ultimi dati disponibili, comunicati dall’Amministrazione finanziaria dello Stato.

     16. Qualora il trasferimento del personale ATA delle scuole avvenga dopo l’1 gennaio 2000, la detrazione prevista dai commi 5 e 8 è calcolata proporzionalmente al periodo dell’anno in cui il personale stesso è effettivamente trasferito allo Stato. La detrazione è effettuata in sede di erogazione dell’ultima rata dei trasferimenti. Le assegnazioni previste dai commi 6 e 10 sono erogate con l’ultima rata dei trasferimenti.

     17. Per i Comuni, la cui popolazione sia inferiore a quindicimila abitanti, nonché per le Comunità montane, le somme trasferite ai sensi dei commi precedenti sono erogate in due rate, di cui la prima entro il mese di marzo e la seconda entro il mese di giugno. Per gli altri Enti locali l’erogazione è disposta in quattro rate, di cui l’ultima entro il mese di novembre.

     18. Per i Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti, i trasferimenti determinati ai sensi dei commi precedenti sono decurtati del 10 per cento in sede di liquidazione dell’ultima rata per quelli che non svolgano in modo coordinato e continuativo almeno tre tra le funzioni e i servizi di loro competenza, attraverso convenzioni con altri Comuni, ai sensi dell’articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall’articolo 6, comma 4, della legge 265/1999, o attraverso altri Enti locali, intendendosi che le funzioni e i servizi sono svolti in modo continuativo qualora le relative convenzioni risultino operanti prima del 31 marzo di ciascun anno.

     [19. Al fine di garantire l’economicità, l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati dalle Amministrazioni comunali, l’Amministrazione regionale incentiva le forme associate e le unioni tra i Comuni ancorché non funzionali alla fusione delle municipalità medesime. I trasferimenti assegnati ai Comuni, determinati ai sensi dei commi precedenti, sono incrementati fino al 30 per cento, secondo i criteri e le priorità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall’articolo 71, comma 1, della legge regionale 7/2000, per i Comuni che deliberano di costituire un’unione ai sensi dell’articolo 16, commi 36, 37, 38, 39 e 40, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, a partire dall’anno successivo a quello della costituzione dell’unione per la durata massima di quattro anni, sempre che la durata dell’unione sia fissata per un periodo non inferiore a nove anni. Per poter beneficiare della maggiorazione, i Comuni devono individuare almeno sette funzioni e/o servizi da esercitare congiuntamente, tra i quali devono essere obbligatoriamente ricompresi almeno quattro tra i seguenti: vigilanza, edilizia privata, urbanistica, lavori pubblici, settore tecnico- manutentivo, ragioneria, tributi, commercio. I Comuni devono conferire all’unione, per l’espletamento dei suoi compiti, l’incremento dei trasferimenti loro assegnati. Qualora l’unione venga sciolta prima che siano trascorsi nove anni dalla costituzione, o qualora un Comune facente parte dell’unione receda prima del periodo indicato, i Comuni della disciolta unione, o quelli che recedono, subiscono una decurtazione dei trasferimenti correnti fino al 10 per cento, a partire dall’anno successivo, per un periodo temporaneo da definirsi, come pure i criteri per la determinazione della decurtazione stessa, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996, come sostituito dall’articolo 71, comma 1, della legge regionale 7/2000. Le unioni dei Comuni possono presentare richieste distinte da quelle eventualmente presentate dai Comuni facenti parte dell’unione per ottenere contributi regionali previsti a favore degli Enti. Per le unioni dei Comuni costituite entro il 31 marzo 2000, i trasferimenti assegnati ai Comuni, ai sensi dei commi precedenti, sono incrementati fino al 30 per cento, anche per l’anno 2000, secondo i criteri e le priorità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996, come sostituito dall’articolo 71, comma 1, della legge regionale 7/2000, purché siano rispettate le condizioni sopra indicate relative alla durata e alle funzioni e servizi da esercitare congiuntamente. Per poter fruire dell’incremento delle assegnazioni, i Comuni che abbiano costituito un’unione entro il 31 marzo 2000 devono adeguare, ove necessario, lo statuto dell’unione alle condizioni sopra indicate entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13. L’assegnazione è erogata entro il 31 ottobre 2000. Con la legge finanziaria del 2001 sono definiti gli stanziamenti relativi all’incentivazione delle unioni per la quale i fondi stanziati nel 2000 non siano stati sufficienti, nonché all’incentivazione di quelle che si costituiscono entro il 31 ottobre 2000; con deliberazione della Giunta regionale sono fissati altresì i criteri relativi alle modalità di gestione dei servizi affidati alle citate unioni.] [4]

     20. [5].

     21. [6].

     [22. In coerenza con il principio della differenziazione nell’allocazione delle funzioni amministrative, con la legge regionale che dispone la fusione di Comuni, sono conferite al nuovo Comune ulteriori funzioni in considerazione delle mutate caratteristiche demografiche e territoriali.] [7]

     [23. La legge regionale che dispone la fusione di Comuni deve prevedere specifici incentivi finanziari e in particolare:

     a) un’assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto;

     b) assegnazioni straordinarie per i primi cinque anni successivi alla fusione;

     c) il finanziamento regionale di opere o infrastrutture di particolare rilievo ed interesse locale, che possano favorire lo sviluppo economico e sociale della zona;

     d) la maggiorazione dei trasferimenti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9/1997, di cui all’articolo 54 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e di cui alla legge regionale 10/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché assegnazioni di fondi a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia di cui all’articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.] [8]

     [24. Per quanto riguarda i trasferimenti di cui al comma 23, lettera d), sono assicurati trasferimenti pari alla somma di quelli trasferiti ai singoli Comuni per l’anno precedente alla fusione, con una maggiorazione del 40 per cento.] [9]

     [25. Qualora la legge che dispone la fusione riguardi almeno un Comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti oppure qualora dalla fusione derivi un Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le assegnazioni straordinarie di cui al comma 23, lettera b), sono erogate per la durata di dieci anni e la maggiorazione di cui al comma 24 è elevata al 50 per cento.] [10]

     [26. In armonia con l’espressa volontà delle comunità locali, la legge regionale che dispone la fusione assicura adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi a favore delle comunità d’origine. Nei Comuni oggetto di fusione, lo statuto può prevedere l’istituzione di municipi, disciplinando anche l’organizzazione e le funzioni e potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.] [11]

     27. Le assegnazioni alle Comunità montane sono attribuite in misura proporzionale all’ammontare delle assegnazioni attribuite a ciascuna di esse ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera c), della legge regionale 4/1999, come modificato dall’articolo 9, comma 8, della legge regionale 25/1999.

     28. Per le finalità previste dai commi 3, lettere a) e b), e 4, è autorizzata la spesa di lire 686.335.274.430 per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 1608 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.

     29. In relazione all’entrata in vigore delle disposizioni relative all’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli di cui all’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dei conseguenti maggiori gettiti affluiti ai bilanci provinciali, le assegnazioni disposte, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 28, a favore delle Province devono, per l’anno 2000, intendersi autorizzate con vincolo di commutazione in entrata, sull’unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 1040 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, del relativo pagamento, sino all’importo massimo di lire 25.000 milioni, in misura corrispondente al gettito, per l’anno 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui alla legge 952/1977, al netto dei compensi riconosciuti all’ACI.

     30. Con riferimento all’anno 1999, l’Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione relativa al medesimo anno corrispondente al gettito, per il 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA di cui alla legge 952/1977, al netto dei compensi riconosciuti all’ACI, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 28 destinata alle Province. A tal fine, a valere

sull’autorizzazione medesima, il pagamento, sino a concorrenza di lire 25.000 milioni, è disposto con vincolo di commutazione in entrata sull’unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 1040 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     31. Le Province, i Comuni, le Comunità montane e la Comunità collinare del Friuli sostengono a carico dei propri bilanci gli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all’articolo 127 della legge regionale 13/1998.

     32. A titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all’articolo 127 della legge regionale 13/1998, agli Enti di cui al comma 31 è attribuita un’assegnazione di lire 10.000 milioni per l’anno 2000. L’assegnazione è attribuita nella stessa misura di quella attribuita agli Enti medesimi nell’anno 1999, ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 25/1999, ed è erogata in unica soluzione. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.

     33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 1616 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     34. Nei Comuni interessati da flussi turistici o da particolari manifestazioni, attività e necessità, anche di carattere temporaneo e/o stagionale, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi, è possibile procedere, attraverso particolari modalità di selezione improntate alla trasparenza e alla rapidità, all’assunzione di personale a tempo determinato.

     35. Per le finalità previste dal comma 3, lettere a) e b), è assegnato a favore delle Province, per l’esercizio delle funzioni proprie o delegate ai sensi della normativa vigente, un limite di impegno decennale di lire 4.000 milioni annui a decorrere dall’anno 2000, con l’onere di lire 12.000 milioni relativo alle annualità autorizzate dal 2000 al 2002 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.10.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 1620 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità dal 2003 al 2009 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.

     36. Il limite di impegno di cui al comma 35 è assegnato per due terzi in ragione della popolazione e per un terzo in ragione dell’estensione territoriale di ciascuna Provincia. L’assegnazione è erogata in unica soluzione.

     37. Nell’ambito delle funzioni di propria competenza, le Amministrazioni comunali concorrono al perseguimento dell’obiettivo, finanziato dalla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio ispettivo e della polizia locale, di elaborare una moderna strategia di rassicurazione della comunità civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale, mediante il coinvolgimento dei cittadini e delle loro rappresentanze, considerati come coproduttori della sicurezza urbana. A tal fine le Amministrazioni comunali individuano le aree a rischio per la sicurezza dei cittadini ed elaborano piani mirati alla prevenzione, anche sulla base di microprogetti presentati da enti, istituzioni, associazioni di volontariato e comitati presenti sul territorio [12].

     38. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 33.1.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4140 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     39. L’utilizzazione delle somme trasferite agli Enti locali non è soggetta a rendicontazione, ma solo a verifica in sede d’esame del conto consuntivo di ciascun Ente da parte dell’organo regionale preposto al controllo sugli atti degli Enti.

     40. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province le assegnazioni necessarie per svolgere le competenze di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A tal fine le assegnazioni spettanti a ciascuna Provincia ai sensi del comma 4, lettera a), sono aumentate di un importo pari a quello che verrà detratto dalle assegnazioni spettanti ai sensi del comma 4, lettera b), ai Comuni delle rispettive circoscrizioni provinciali. Le somme, da ridurre e da aumentare, sono individuate con riferimento a quelle indicate nei decreti ministeriali emanati in attuazione di quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, della legge 23/1996 [13].

     41. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella B, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 3. (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali).

     1. - 5. [14]

     6. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 40.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 13.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell’unità previsionale di base 14.2.41.1.939 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4960 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio- assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.

     7. [15].

     8. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 6 dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di lire 19.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.600 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell’unità previsionale di base 14.2.63.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 8464 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale del lavoro e previdenza, artigianato e cooperazione - Servizio del lavoro e della previdenza sociale.

     9. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all’INPS l’importo di lire 1.000 milioni per completare il pagamento dell’indennità di maternità, per i figli nati o adottati nel corso del 1999, alle donne non occupate in possesso dei requisiti previsti dalle norme del titolo IV della legge regionale 49/1993, come vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale del lavoro e previdenza, artigianato e cooperazione - Servizio del lavoro e della previdenza sociale.

     10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 14.2.63.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 8469 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [11. Al fine di favorire una più ampia utilizzazione delle opportunità di partecipazione degli organismi sia pubblici che privati, operanti nel settore dell’infanzia, agli interventi promossi dall’Amministrazione regionale per potenziare l’attuale rete degli asili nido comunali pubblici in presenza di liste d’attesa, all’articolo 12, comma 2, lettera a), della legge regionale 49/1993, sono abrogate le parole "senza finalità di lucro".] [16]

     12. Ai fini del processo di riordino del servizio sanitario regionale in conformità alla programmazione regionale attuativa delle leggi regionali 15 giugno 1993, n. 41, 30 agosto 1994, n. 12, 27 febbraio 1995, n. 13, 25 settembre 1996, n. 41, 19 dicembre 1996, n. 49 e 19 maggio 1998, n. 10, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie regionali finanziamenti straordinari di parte corrente.

     13. La concessione, l’erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti previsti dal comma 12 avvengono con le medesime modalità previste dalla vigente legislazione regionale per le risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria.

     14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 202.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 90.000 milioni per l’anno 2000, di lire 67.500 milioni per l’anno 2001 e di lire 45.000 milioni per l’anno 2002, a carico dell’unità previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4353 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.

     15. A decorrere dall’anno 2000 le spese per gli interventi di cui all’articolo 79, commi 1 e 2, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, ed all’articolo 16 , comma 1, della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, nonché le spese per le competenze spettanti al Coordinatore dei servizi sociali per la quota parte riferita ad attività diverse da quelle svolte in relazione ai servizi delegati dagli Enti locali, sono a carico delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente.

     16. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 15, le Aziende sanitarie regionali provvedono al finanziamento dell’attività dei consultori familiari privati convenzionati in conformità alle direttive impartite dall’Amministrazione regionale.

     17. Per le finalità previste dall’articolo 50 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell’unità previsionale di base 13.1.41.1.392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4730 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale della sanità - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.

     18. A valere sulle risorse finanziarie destinate alle Aziende sanitarie regionali per gli interventi di cui all’articolo 16, comma 1, della legge regionale 12/1995 è riservata la somma di lire 50 milioni annui, per il triennio 2000-2002, a favore della Croce di S. Giovanni - SOGIT - Sezione di Trieste, quale contributo straordinario per le attività svolte dalla medesima. Il predetto contributo straordinario è aggiuntivo rispetto ai contributi ordinari trasferiti dalle Aziende per i servizi sanitari all’Associazione per effetto delle convenzioni stipulate fra gli enti predetti.

     19. In relazione al disposto di cui al comma 15, sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con il medesimo ed in particolare:

     a) i commi da 3 a 7 dell’articolo 79 della legge regionale 5/1994;

     b) il comma 3 ter dell’articolo 17 della legge regionale 12/1994, come aggiunto dall’articolo 57, comma 1, della legge regionale 49/1996;

     c) i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 16 della legge regionale 12/1995;

     d) i commi 3 e 4 dell’articolo 35 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9.

     20. [17].

     [21. L’Amministrazione regionale, allo scopo di perseguire gli obiettivi afferenti alla promozione della crescita del ragazzo e alla prevenzione del disagio e disadattamento giovanile, sostiene le iniziative poste in essere dagli Enti locali e dalle comunità parrocchiali da soggetti pubblici e privati per il recupero, la sistemazione e l’adeguamento dei ricreatori, degli oratori e di centri di aggregazione giovanile alle esigenze dei giovani nonché per l’acquisto e il recupero di edifici da adibire a tali scopi.] [18]

     [22. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 21 sono presentate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria corredate del progetto di massima dell’intervento e del preventivo di spesa. I contributi predetti possono essere concessi ed erogati in via anticipata ed in un’unica soluzione. I decreti di concessione dei contributi ne stabiliscono i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7, commi 2, 4 e 5 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.] [19]

     23. L’Amministrazione regionale, riconoscendo la funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori, è autorizzata a stipulare con le Diocesi che hanno giurisdizione sul territorio regionale apposita convenzione allo scopo di assicurare l’acquisizione di informazioni sulle attività da loro svolte, coinvolgere le stesse nell’ambito della realizzazione delle iniziative pubbliche di sostegno all’infanzia e all’adolescenza, a partire dalla creazione di un Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza.

     24. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 19.1.41.2.908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4731 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     25. L’Amministrazione regionale, al fine di individuare, prevenire, contrastare il disagio giovanile e le tossicodipendenze, è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari alle Aziende per i servizi sanitari della regione per progetti finalizzati che prevedano la stipula di convenzioni con soggetti professionalmente preparati, organizzati in forme di volontariato e non, oggi meglio identificati come "operatori di strada".

     26. Le Aziende per i servizi sanitari che intendano avvalersi di detti finanziamenti devono presentare entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, il progetto che intendono attuare e un preventivo di massima della spesa. I finanziamenti di cui al comma 25 possono essere concessi ed erogati in via anticipata ed in un’unica soluzione. I decreti di concessione del finanziamento ne stabiliscono i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7, commi 2, 4 e 5 della legge regionale 23/1997.

     27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 19.1.41.1.929 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000 con riferimento al capitolo 4732 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     28. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’Amministrazione regionale provvede alla revisione della vigente legislazione in materia di assistenza ai soggetti anziani non autosufficienti, ai fini di ampliare la rete delle strutture di accoglienza e di garantire l’uniformità di trattamento assistenziale ed economico su tutto il territorio regionale ai predetti soggetti.

     29. Per le finalità previste dall’articolo 13, comma 4, della legge regionale 10/1997, come modificato dal comma 20, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 96.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 32.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell’unità previsionale di base 12.1.41.1.285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4499 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria.

     30. Al fine di consentire la definizione dei rapporti economici fra le Aziende ospedaliere regionali e le Università ubicate nel territorio regionale relativamente all’attività assistenziale prestata, nel periodo dall’1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, dal personale medico universitario nell’ambito del servizio sanitario regionale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle predette Aziende un finanziamento straordinario di lire 2.800 milioni. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria.

     31. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4365 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     32. Nell’ambito delle finalità previste dall’articolo 50, comma 1, della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Istituto Caccia - Burlo Garofalo di Trieste contributi pluriennali per la durata di dieci anni a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi relativi all’ammortamento del mutuo che l’Istituto stipula per il finanziamento del primo lotto del piano di recupero urbano "Via Flavia" [20].

     33. La Giunta regionale determina in via preventiva, su proposta dell’Assessore alle finanze, le condizioni relative al mutuo di cui al comma 32.

     34. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 32 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, corredata della deliberazione dell’Ente di assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’Istituto mutuante.

     35. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzato a decorrere dall’anno 2001 il limite d’impegno decennale di lire 200 milioni annui, con l’onere di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 4879 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo. L’onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     36. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Università degli studi di Udine un contributo straordinario, per un importo massimo di lire 150 milioni, e comunque non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta, a titolo di concorso nelle spese relative all’organizzazione della riunione tecnico-scientifica del Nord Italian Transplant - NITp - in materia di trapianti d’organo, da tenersi nell’anno 2000.

     37. La concessione del contributo è disposta previa istanza da presentare alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria, corredata del programma dell’iniziativa e del preventivo della spesa complessiva prevista, dal quale risultino le modalità del suo finanziamento. All’erogazione si provvede previa acquisizione della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 23/1997, corredata della documentazione dimostrativa dell’intera spesa sostenuta e del suo finanziamento.

     38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 12.1.41.1.233 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4520 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     39. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie un contributo "una tantum" per l’adeguamento della sede di Campoformido, previa acquisizione della proprietà dalla Provincia di Udine, alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

     40. Il contributo di cui al comma 39 è concesso previa presentazione della domanda alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria, corredata della documentazione comprovante l’acquisizione della proprietà dell’immobile. L’erogazione è disposta sulla base della presentazione del progetto esecutivo, approvato secondo la normativa regionale vigente.

     41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 12.2.41.2.226 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4674 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     42. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro solidarietà giovani di Udine e all’Opera Villaggio del fanciullo di Trieste un contributo straordinario pluriennale, per un periodo non superiore agli anni dieci, al fine di consentire l’adeguamento delle proprie strutture ovvero di quelle in loro possesso per un periodo non inferiore a dieci anni alle normative vigenti in materia di antincendio, di antinfortunistica, di adeguamento impiantistico e di superamento delle barriere architettoniche nonché di adattamento funzionale per lo svolgimento degli scopi statutari.

     43. Le richieste per la concessione dei contributi di cui al comma 42 sono presentate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere corredate di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti ad individuare i costi degli interventi finanziabili.

     44. La concessione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 42 sono disposte con l’osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. Sugli immobili per l’adeguamento dei quali sono concessi i contributi di cui al comma 42 è costituito vincolo quinquennale di destinazione d’uso [21].

     45. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzato a decorrere dall’anno 2001 il limite d’impegno decennale di lire 600 milioni annui, con l’onere di lire 1.200 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 4877 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo. L’onere relativo alle annualità autorizzate dal 2003 al 2010 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     46. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione EMET un contributo straordinario pluriennale, per un periodo non superiore ad anni dieci, al fine di consentire il recupero e l’adeguamento funzionale degli immobili di proprietà siti a Torreano di Martignacco da destinare a comunità alloggio.

     47. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti ad individuare i costi degli interventi finanziabili.

     48. La concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 46 sono disposte con l’osservanza delle procedure di cui alla legge regionale 46/1986 e successive modifiche ed integrazioni. Sugli immobili per la ristrutturazione e l’adeguamento dei quali è concesso il contributo di cui al comma 46, è costituito vincolo decennale di destinazione d’uso.

     49. Per le finalità di cui al comma 46 è autorizzato, a decorrere dall’anno 2001, il limite di impegno decennale di lire 40 milioni, con l’onere di lire 80 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 4880 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate dal 2003 al 2010 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     50. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai Comuni, nel cui ambito territoriale risiedono famiglie di cerebrolesi, che seguono il metodo terapeutico G. Doman, gli oneri sostenuti dagli stessi per l’erogazione di contributi alle famiglie di cui sopra. A tal fine i Comuni interessati presentano all’Amministrazione regionale apposita dichiarazione attestante le spese sostenute dalle famiglie. Qualora lo stanziamento regionale non sia sufficiente alla copertura degli interi oneri sostenuti si provvede alla ripartizione del finanziamento in via proporzionale] [22].

     51. [Il contributo è erogato dai Comuni di residenza delle famiglie interessate, su istanza delle stesse, corredata della documentazione attestante la diagnosi, l’utilità del metodo citato, nonché le spese sostenute, a decorrere dall’1 gennaio 2002 con le seguenti modalità:

     a) un acconto nella misura del 50 per cento delle spese documentate;

     b) a saldo nei limiti del finanziamento regionale] [23].

     52. [Gli oneri conseguenti al disposto del comma 51 sono interamente rimborsati ai Comuni dall’Amministrazione regionale sulla base di apposita dichiarazione attestante le spese sostenute. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio- assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria] [24].

     53. [Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 50 e 52 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell’unità previsionale di base 13.1.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4810 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [25].

     54. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Casa di riposo di Cordenons un contributo annuo costante di lire 14.900.000 per la durata di venti anni per la realizzazione di interventi finalizzati alla delimitazione dell’area di pertinenza al fine di aumentare e garantire i requisiti di sicurezza della struttura. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.

     55. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzato a decorrere dall’anno 2000 il limite di impegno ventennale di lire 14.900.000 annui, con l’onere di lire 44.700.000 relativo alle annualità autorizzate dal 2000 al 2002 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4878 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità dal 2003 al 2019 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     56. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni senza scopo di lucro, convenzionate con le Aziende per i servizi sanitari, per lo svolgimento delle attività previste dalla legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, contributi in conto capitale per l’acquisto della sede, nella misura del 50 per cento della spesa.

     57. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4672 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     58. [26].

     59. Le disposizioni di cui al comma 58 hanno effetto a decorrere dall’1 gennaio 2000.

     60. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Ospizio marino di Grado un contributo "una tantum" per l’adeguamento e la ristrutturazione della sede storica dell’Istituto.

     61. Il contributo di cui al comma 60 è concesso previa presentazione della domanda alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, corredata della documentazione connessa ai lavori di ristrutturazione della sede. L’erogazione è disposta sulla base della presentazione del progetto esecutivo, approvato secondo la normativa regionale vigente.

     62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4881 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     63. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 4. (Progettazioni, tutela dell’ambiente e del territorio e interventi nei settori dell’edilizia e dei trasporti).

     1. In conformità agli obiettivi del Piano regionale integrato dei trasporti, l’Amministrazione regionale è autorizzata:

     a) a concedere un contributo straordinario di lire 2.000 milioni al Comune di Ronchi dei Legionari per il primo avvio, inclusa la redazione dei necessari elaborati urbanistici e progettuali e la spesa occorrente per l’acquisizione delle aree interessate dalla realizzazione, dell’iniziativa denominata "Polo intermodale annesso all’Aeroporto di Ronchi dei Legionari" [27];

     b) a concedere un contributo di lire 500 milioni per l’elaborazione di uno studio di fattibilità e di un progetto preliminare per la realizzazione del Polo intermodale, da avviarsi contestualmente ad un analogo studio complementare da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.A. relativo alla parte ferroviaria, successivamente alla sottoscrizione di un accordo di programma tra Regione, Comune di Ronchi dei Legionari, Comune di Monfalcone, Comune di San Canzian d’Isonzo, Ferrovie dello Stato S.p.A. e Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.. L’accordo di programma individua il soggetto deputato a curare l’affidamento degli incarichi predetti, prevedendo altresì la supervisione tecnica delle Ferrovie dello Stato S.p.A., della Regione e dell’Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia S.p.A..

     2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci, corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di massima della spesa. I contributi predetti possono essere concessi ed erogati in via anticipata ed in un’unica soluzione. I decreti di concessione dei contributi ne stabiliscono i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7, commi 2, 4 e 5 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l’anno 2000 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell’unità previsionale di base 10.3.25.2.397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 3610 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     4. Nell’ambito degli interventi connessi alla realizzazione del Corridoio intermodale n. 5, l’Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla spesa per la progettazione della nuova linea ferroviaria ad alta capacità Venezia - Kiev, limitatamente alla tratta Ronchi dei Legionari sud - Trieste e con particolare riferimento all’individuazione dei tracciati. A tal fine l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Ferrovie dello Stato S.p.A. un contributo quale cofinanziamento, nel limite massimo del 50 per cento delle spese di progettazione assunte dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. medesime, sulla base di un’apposita convenzione da stipularsi, anche con il concorso e la partecipazione finanziaria di altri Enti locali interessati e di altri soggetti pubblici o privati, per la regolamentazione dei reciproci rapporti e con la previsione di un preciso impegno a carico delle Ferrovie dello Stato S.p.A. in ordine alla predisposizione della progettazione esecutiva. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci [28].

     5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 4.1.25.2.165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 282 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     6. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la progettazione di opere di viabilità di interesse regionale. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 4.1.25.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 283 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio della viabilità.

     7. [29].

     8. L’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre l’effettuazione degli studi di fattibilità individuati ed ammessi al finanziamento statale dalla delibera del CIPE 6 agosto 1999, n. 135. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi previsti dalla delibera del CIPE sono demandati all’Ufficio di piano - Servizio delle analisi dei progetti.

     9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 271 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 4.1.7.1.931 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 860 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in corrispondenza all’entrata di pari importo assegnata dallo Stato.

     10. Al fine di promuovere la diversificazione produttiva ed il recupero alla fruizione ambientale e sociale di aree degradate e dismesse, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per la redazione di uno studio preliminare per il risanamento ed il recupero dell’utilizzo termale dell’area delle "Terme romane" nella zona Lisert del Comune di Monfalcone. A tal fine è destinata la spesa di lire 200 milioni per l’anno 2000.

     11. Gli oneri derivanti dall’applicazione di quanto disposto dal comma 10 fanno carico all’unità previsionale di base 4.1.7.1.69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 885 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     12. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Monfalcone per il recupero produttivo e ambientale dell’area e delle strutture denominate "Terme romane" in zona Lisert. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari.

     13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa decennale di lire 300 milioni annui a decorrere dall’anno 2001, con l’onere di lire 600 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.1.9.2.170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 1252 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle quote dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     14. Per le finalità previste dall’articolo 15, comma 3, della legge regionale 3/1998, come sostituito dal comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 4.1.21.2.76 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 1980 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     15. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in relazione alle materie di competenza della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, ad affidare incarichi a soggetti terzi pubblici e privati, ad acquisire idonea strumentazione tecnico-scientifica per lo svolgimento di indagini finalizzate all'attività di vigilanza, di ricerca, di indirizzo, di studio, a sostenere le spese connesse all'esercizio e alla manutenzione della strumentazione e dei mezzi in dotazione nonchè alla manutenzione delle opere pubbliche di sistemazione idrogeologica [30].

     16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 5.1.22.2.64 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 2261 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     17. Al fine di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nell’ambiente e le condizioni di esposizione della popolazione ai medesimi, viene istituito il catasto regionale delle sorgenti fisse degli impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi con potenza media fornita al sistema irradiante superiore ai 5 watt. La realizzazione e le modalità di gestione sono affidate all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) secondo i principi definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale dell’ambiente - Servizio della tutela dall’inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale.

     18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 5.1.22.1.28 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 2256 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     19. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui alla legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5, limitatamente ai tipi di rifiuti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 12 della citata legge regionale 5/1997, è stabilito in lire 50 a partire dall’anno 2001.

     20. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo decennale di lire 1.000 milioni annui a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi per l’ammortamento del mutuo che l’ARPA assumerà per la copertura degli oneri relativi alla messa in sicurezza dei beni immobili, già di spettanza dei Presidi multizonali di prevenzione, come trasferiti o da trasferirsi all’Agenzia medesima dalle singole Aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni , nonché per la ristrutturazione e l’acquisto di immobili [31].

     21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione regionale dell’ambiente - Servizio degli affari amministrativi e contabili, corredata della deliberazione esecutiva con cui l’Ente dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’Istituto mutuante. L’erogazione della prima annualità del contributo è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dall’anno 2001, con l’onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 5.1.22.2.4 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 2258 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati [32].

     23. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, lettera g), della legge regionale 6/1998, le funzioni in materia di educazione ambientale e le relative attività informative svolte dal Laboratorio regionale di educazione ambientale (LaReA), con sede in Colloredo di Montalbano, così come previste dal Programma triennale 1994/1996 per la tutela ambientale e definite con deliberazioni della Giunta regionale, sono trasferite all’ARPA e organizzate nell’ambito delle attività preposte alla documentazione ed informazione, con autonomia tecnica ed amministrativa, definita dal regolamento di cui all’articolo 10 della predetta legge regionale 6/1998, come modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16. Il personale operante presso il LaReA alla data dell’1 ottobre 1999 è trasferito all’ARPA con decorrenza dall’1 aprile 2000. A decorrere da tale data sono altresì trasferite le attrezzature ed i beni in uso per le funzioni predette.

     24. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli, con sede in Colloredo di Montalbano, un finanziamento di lire 500 milioni per l’acquisto, il recupero ambientale ed il riuso a fini agricoli di cave dismesse presenti in ambiti sottoposti a tutela ambientale e valorizzazione paesaggistica.

     25. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 24 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell’ambiente - Servizio degli affari amministrativi e contabili. Il finanziamento può essere concesso in via anticipata sulla base della presentazione del progetto esecutivo finalizzato all’intervento proposto da approvarsi preliminarmente dall’Amministrazione provinciale di Udine.

     26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l’anno 2000 e di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 5.4.22.2.98 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 2203 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     27. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, riguardante l’individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, è assegnato all’ARPA un finanziamento di lire 150 milioni per lo studio, da eseguirsi in collaborazione con l’Università degli studi di Udine, di una cartografia informatizzata, su base topografica, delle porzioni di territorio dove le situazioni di inquinamento delle acque sotterranee sono particolarmente evidenti, nonché per la definizione dei programmi di azione obbligatoria di tutela delle acque dall’inquinamento. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale dell’ambiente - Servizio degli affari amministrativi e contabili.

     28. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 5.1.22.1.91 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 2262 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     29. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio acquedotto Poiana un contributo pluriennale, nella misura di cui al comma 36 per la durata di dieci anni, a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi relativi all’ammortamento del mutuo che il Consorzio assumerà per il completamento delle opere acquedottistiche di distribuzione nei comuni consorziati [33].

     30. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, le condizioni del mutuo da stipulare ai sensi del comma 29. La domanda per la concessione del contributo è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione regionale dell’ambiente - Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall’inquinamento, corredata della deliberazione esecutiva con cui l’Ente dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’Istituto mutuante. L’erogazione della prima annualità del contributo è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     31. Nella regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 152/1999.

     32. Rientrano nella competenza autorizzatoria attribuita alle Province dal decreto legislativo 152/1999 quelle di cui alla legge regionale 13 luglio 1981, n. 45.

     32 bis. L'eventuale termine fissato dalle autorizzazioni di scarichi di pubbliche fognature, di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione, prodotte nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), si considera come non apposto qualora l'impianto sia stato regolarmente approvato con delibera dell'organo comunale competente prima dell'entrata in vigore del decreto legge 79/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 172/1995 [34].

     32 ter. Per "scarichi esistenti" si intendono gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio, in conformità al regime autorizzativo previdente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio, in conformità al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio e già autorizzati [35].

     33. Per tutti i procedimenti autorizzatori pendenti fino alla data di cui al comma 31 continuano ad applicarsi le competenze previgenti.

     34. Con la medesima decorrenza la funzione sanzionatoria di cui al decreto legislativo 152/1999 è trasferita alle Province territorialmente competenti, con introito dei relativi proventi fermo restando il vincolo di destinazione di legge. La funzione sanzionatoria è estesa anche alle infrazioni accertate e non ancora definite prima dell’entrata in vigore della presente legge.

     35. Al fine dell’attuazione da parte della Regione della semplificazione delle procedure in materia di utilizzo delle risorse idriche, come demandata dallo Stato, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti da adottarsi in base ai medesimi criteri, principi direttivi e procedure di cui all’articolo 1 della legge regionale 23/1997.

     36. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 milioni annui a decorrere dall’anno 2001, con l’onere di lire 200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 5.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000- 2002, con riferimento al capitolo 2395 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     37. Considerata l’esigenza di rapportare i principi e le norme recate dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, alle realtà esistenti in materia sul territorio regionale e al fine di favorirne la più rapida e coordinata attuazione, è dato mandato alla Giunta regionale di presentare entro il mese di febbraio 2000 un apposito disegno di legge di recepimento nel rispetto dei seguenti indirizzi:

     a) recepimento organico, in un unico disegno, della normativa di attuazione della citata legge 36/1994 sul ciclo integrato delle acque con la legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo e con il decreto legislativo 152/1999, Testo unico sulle acque;

     b) analisi della possibilità di rideterminazione degli ambiti, come già definiti in via amministrativa, con l’individuazione di un ambito regionale unico e l’eventuale previsione di subambiti;

     c) alternatività della convenzione e del consorzio obbligatorio quali strumenti di attivazione dell’Autorità d’ambito;

     d) individuazione di un regime temporale transitorio finalizzato alla razionalizzazione della gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

     e) individuazione di norme, anche di prelazione, tendenti a favorire l’accorpamento di tutti i soggetti gestori;

     f) individuazione di strumenti che mantengano in capo

all’Amministrazione regionale il governo generale sul corretto utilizzo della risorsa, sulla economicità della gestione dell’ambito o dei singoli ambiti e sulla tariffa con tendenza all’omogeneità sul territorio.

     38. Le iniziative poste in essere sul territorio regionale dalle Amministrazioni provinciali e dagli Enti di gestione in applicazione della legge 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni devono uniformarsi alla legge regionale di attuazione.

     39. E’ autorizzata l’utilizzazione delle provvidenze di cui all’articolo 9, comma 12, della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14, già assegnate, per un ammontare complessivo di lire 2.000 milioni, al Fondo regionale per la protezione civile, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di emergenza e di rimozione del pericolo a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 5 e 12 settembre, nonché 5, 6 e 7 ottobre 1998, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, a valere sull’autorizzazione di spesa ivi disposta.

     40. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare il completamento dei progetti relativi alla realizzazione di viabilità forestale, per le finalità previste dall’articolo 9 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, prevista dai programmi finanziati dal Fondo investimenti ed occupazione (FIO) per gli anni 1983, 1984 e 1985 ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, dell’articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e dell’articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale delle foreste - Servizio della tutela del suolo montano.

     41. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 7.1.23.2.125 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 2990 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     42. L’Amministrazione regionale promuove l’inventario dei prati stabili naturali della pianura al fine di garantire la più alta biodiversità in termini di habitat e di specie floristiche.

     43. [Per le operazioni di ripristino e rinaturalizzazione conseguenti all’esecuzione di opere pubbliche ovvero ad azioni connesse al regolamento CE n. 1257 del 17 maggio 1999 l’Amministrazione regionale è autorizzata alla concessione di incentivi per l’utilizzazione di sementi prodotte da specie provenienti dai prati stabili naturali regionali] [36].

     44. [Con regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, si provvede a determinare le misure tecniche e amministrative previste dai commi 42 e 43] [37].

     45. [Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi di cui ai commi 42, 43 e 44 sono demandati all’Azienda dei parchi e delle foreste regionali - Servizio della conservazione della natura] [38].

     46. [Per le finalità di cui al comma 42 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 5.5.27.1.947 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 3168 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [39].

     47. [Per le finalità di cui al comma 43 è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 5.5.27.1.786 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 3169 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [40].

     [48. (omissis).] [41]

     49. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, i maggiori introiti pari a lire 8.500 milioni, che si prevede di accertare al 31 dicembre 1999 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, dei rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa, sono destinati, nell’ambito e per le finalità previste dall’articolo 16, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, al finanziamento del Fondo sociale istituito presso ciascuna Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di lire 8.500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 8.1.24.2.865 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000- 2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 3242 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell’edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili e in relazione al disposto di cui all’articolo 46, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici.

     50. Per le finalità previste dall’articolo 16, comma 2, lettera c), della legge regionale 24/1999, è autorizzata la spesa di lire 6.500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 8.1.24.2.865 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000- 2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 3242 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     51. In relazione ai minori rientri previsti nella misura complessiva di lire 3.600 milioni nell’anno 2000 e di lire 3.200 milioni nell’anno 2001 a carico delle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1531, 1540, 1541, 1542 e 1543 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa, nonché in relazione alla ridestinazione di spesa disposta con il comma 52 nella misura complessiva di lire 3.400 milioni per l’anno 2000 e di lire 3.800 milioni per l’anno 2001, è revocata la spesa complessiva di lire 14.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, autorizzata rispettivamente dall’articolo 9, comma 3, della legge regionale 3/1998, e dall’articolo 5, comma 26, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, a carico del capitolo 3298 del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, corrispondente all’unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 3298 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     52. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, la somma complessiva di lire 31.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.400 milioni per l’anno 2000, di lire 3.800 milioni per l’anno 2001 e di lire 24.000 milioni per l’anno 2002, relativa per gli anni 2000 e 2001 a parte della revoca di spesa di cui al comma 51, e per l’anno 2002 ai rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa previsti a carico delle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento ai capitoli 1531, 1540, 1541, 1542 e 1543 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è destinata, nell’ambito e per le finalità previste dall’articolo 81 sopracitato, all’attuazione, per pari importo, di interventi delle ATER e, conseguentemente, è autorizzata la spesa complessiva di lire 31.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.400 milioni per l’anno 2000, di lire 3.800 milioni per l’anno 2001, di lire 24.000 milioni per l’anno 2002, a carico dell’unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio della pianificazione dell’intervento pubblico per l’edilizia e l’arredo urbano e in relazione al disposto di cui all’articolo 46, comma 2, della legge regionale 7/1999, alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici.

     53. Per le finalità previste dall’articolo 80 della legge regionale 75/1982, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     54. In relazione ai rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa previsti per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.568 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 1501 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000- 2002, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     55. Al fine di favorire un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, nonché di tutela della sicurezza e salute pubblica, l'Amministrazione regionale individua gli interventi di interesse regionale da finanziare con contributi in conto capitale [42].

     56. L'individuazione degli interventi di cui al comma 55, anche costituiti da singoli lotti purché funzionali, è oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale a seguito della presentazione delle domande da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti alla Direzione centrale competente in materia di edilizia [43].

     56.1 Ogni Ente può presentare una domanda per anno solare, nel limite degli importi massimi del finanziamento complessivo di cui al comma 56 ter, utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile sul sito internet dell'Amministrazione regionale, a pena di inammissibilità [44].

     56 bis. Gli interventi sono finanziati con le risorse disponibili nell'ordine di priorità determinato in base al maggior punteggio attribuito, risultante dalla somma dei punteggi spettanti in applicazione dei seguenti criteri inerenti le caratteristiche dell'opera pubblica proposta:

a) ottemperanza o adeguamento a specifiche norme legislative in materia di sicurezza, adeguamento sismico o di superamento delle barriere architettoniche: 25 punti;

b) misura di cofinanziamento del costo dell'intervento:

1) contributo richiesto fino al 30 per cento del quadro economico: 20 punti;

2) contributo richiesto fino al 50 per cento del quadro economico: 15 punti;

3) contributo richiesto fino al 70 per cento del quadro economico: 10 punti;

c) interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di competenza comunale: 15 punti;

d) realizzazione di ulteriori lotti funzionali di lavori relativi al completamento di interventi già finanziati o realizzati: 12 punti;

e) necessità di tutelare e conservare i beni culturali: 10 punti;

f) interventi realizzati da Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, determinata in base all'articolo 64 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), ovvero, al fine di contrastare l'emarginazione delle aree svantaggiate del territorio regionale, Comuni montani o confinari: 10 punti [45].

     56 bis 1. Il livello di programmazione e progettazione raggiunto e approvato dall'Ente beneficiario attribuisce un ulteriore punteggio così determinato: a) progettazione esecutiva: 30 punti; b) progettazione definitiva approvata alla data della domanda: 20 punti; c) inserimento dell'opera nel elenco annuale delle opere pubbliche del Comune: 15 punti; d) progettazione preliminare: 10 punti [46].

     56 bis 2. In caso di parità di punteggio, si attribuisce priorità in primo luogo al maggiore livello di progettazione raggiunto, in secondo luogo agli interventi per i quali la data di approvazione del progetto sia più antecedente. Il venir meno di condizioni che hanno determinato la posizione in graduatoria e il finanziamento dell'intervento, comporta l'archiviazione della domanda o la revoca del finanziamento qualora già concesso. Le domande non finanziate nell'anno di presentazione sono archiviate [47].

     56 ter. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono determinate in base alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, fino al 100 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile e, comunque, nel limite stabilito dalla Giunta regionale [48].

     56 ter 1. Eventuali costi per acquisizioni di aree e immobili inerenti gli interventi sono ammissibili nella misura del 25 per cento dell'importo dei lavori [49].

     56 quater. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 56 bis sono demandati al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere autorizzate modifiche al termine per la presentazione delle domande, ai criteri e alle misure di assegnazione dei finanziamenti [50].

     57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 1.300 milioni annui a decorrere dall’anno 2001, con l’onere di lire 2.600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 8.2.24.2.788 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3356 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità dal 2003 al 2020 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     58. L’Amministrazione regionale è autorizzata a far fronte agli oneri derivanti da obbligazioni intervenute in relazione a situazioni pregresse per le finalità previste dall’articolo 88 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall’articolo 33, comma 2, della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37.

     59. Per le finalità di cui al comma 58 è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 30 milioni annui a decorrere dall’anno 2000, con l’onere di lire 90 milioni relativo alle annualità autorizzate dal 2000 al 2002 a carico dell’unità previsionale di base 8.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 3284 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità dal 2003 al 2019 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     60. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo di dieci anni, sino alla misura massima prevista dal comma 63, per il restauro, la ristrutturazione e la conservazione del castello di San Giusto e di palazzo Carciotti in Trieste. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale dell’edilizia e servizi tecnici - Servizio dell’edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili [51].

     61. I contributi di cui al comma 60 possono essere concessi anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per la contrazione di un mutuo per le finalità previste dal comma 60 al Comune di Trieste, in caso di retrocessione dell’immobile al medesimo.

     62. Qualora l’intervento sia realizzato tramite la contrazione di un mutuo, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, ne sono determinate in via preventiva le condizioni.

     63. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 700 milioni annui a decorrere dall’anno 2001, con l’onere di lire 1.400 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.1.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3380 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     64. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi decennali a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi per l’ammortamento dei mutui da contrarre:

     a) dal Comune di Gorizia per la ristrutturazione dell’immobile denominato "Villa Richter" da destinare a finalità culturali ed educative, fino all’ammontare annuo massimo di lire 500 milioni;

     b) dal Comune di Porcia per l’acquisto e il recupero dell’immobile denominato "Villa Correr-Dolfin" da destinare a centro culturale polifunzionale con attività ricettiva di supporto, fino all’ammontare annuo massimo di lire 400 milioni;

     c) dal Comune di Casarsa della Delizia per l’acquisto e il recupero dell’immobile denominato "Palazzo Conte Burovich" da destinare a centro culturale polifunzionale, fino all’ammontare annuo massimo di lire 150 milioni;

     d) dal Comune di Sacile per la ristrutturazione, conservazione e messa a norma dell’immobile denominato "Palazzo Biglia", per l’ammontare annuo di lire 200 milioni;

     e) dal Comune di Grado per il recupero statico/funzionale della Basilica paleocristiana S. Maria delle Grazie e del battistero per garantirne la fruibilità pubblica, fino all’ammontare annuo massimo di lire 150 milioni;

     f) dalla Fondazione Museo carnico di Tolmezzo per il restauro, la conservazione e la messa a norma dell’immobile denominato "Palazzo Campeis", fino all’ammontare annuo massimo di lire 50 milioni [52];

     g) dal Comune di Sequals per l’acquisto e il recupero dell’immobile denominato "Villa Carnera" da destinare a centro culturale polifunzionale, fino all’ammontare annuo massimo di lire 150 milioni;

     h) dal Comune di Montereale Valcellina per il completamento della ristrutturazione dell’immobile denominato "Palazzo Toffoli" da destinare a centro di riferimento culturale e museale mandamentale, fino all’ammontare annuo massimo di lire 150 milioni.

     65. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 64. Le domande per tali contributi sono presentate alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell’edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili, corredate della deliberazione esecutiva con cui i Comuni e la Fondazione Museo carnico di Tolmezzo dispongono l’assunzione del mutuo, dell’atto di adesione dell’Istituto mutuante, di una dettagliata relazione illustrativa dell’intervento e, limitatamente agli immobili da acquistare, di una perizia di stima.

     66. L’erogazione della prima annualità dei contributi di cui al comma 64 è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo dal quale risulti il piano di ammortamento in linea capitale ed interessi. Il decreto di concessione dei contributi stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.

     67. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.750 milioni annui a decorrere dall’anno 2001, con l’onere di lire 3.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.1.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3381 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     68. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire con fondi propri, al potenziamento, miglioramento ed adeguamento della viabilità di raccordo con il sistema autostradale regionale, nonché per la soppressione dei passaggi a livello] [53].

     69. [Per la realizzazione delle opere necessarie al perseguimento delle finalità di cui al comma 68, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Società Autovie Venete S.p.A. e con le Ferrovie dello Stato S.p.A. per l’individuazione delle opere da attuare e per la definizione delle modalità di realizzazione delle opere stesse. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio della viabilità] [54].

     70. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico dell’unità previsionale di base 10.1.25.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 3700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     71. Nell’ambito del disposto di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e all’articolo 36, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e per le finalità ivi previste, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste contributi per la prosecuzione degli interventi relativi alla viabilità nella provincia di Trieste, previsti dall’articolo 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 101.

     72. Per le finalità di cui al comma 71, a fronte delle risorse assegnate dallo Stato con delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 142, punto 3.1, è autorizzata la spesa di lire 14.490 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 10.1.25.2.187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 3719 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     73. Per le finalità di cui al comma 71, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell’anno 2000 un mutuo della durata di quindici anni, dell’ammontare presuntivo di lire 285.510 milioni o del diverso importo compatibile con il costo annuo dell’ammortamento del mutuo non superiore a lire 30.000 milioni, corrispondenti al contributo statale annuo di cui all’articolo 36, comma 1, lettera e), della legge 488/1999.

     74. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 73.

     75. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi di cui ai commi 71, 72 e 76 sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio della viabilità.

     76. Per le finalità previste dal comma 73 è autorizzata la spesa di lire 285.510 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 10.1.25.2.187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 3720 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     77. Per l’ammortamento del mutuo contratto ai sensi del comma 73 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2015, rispettivamente suddivisa in quota capitale ed interessi come di seguito indicato:

     a) relativamente alla quota capitale:

     1) lire 11.847.572.319 per l’anno 2001;

     2) lire 12.617.664.519 per l’anno 2002;

     3) lire 13.437.812.713 per l’anno 2003;

     4) lire 14.311.270.539 per l’anno 2004;

     5) lire 15.241.503.124 per l’anno 2005;

     6) lire 16.232.200.828 per l’anno 2006;

     7) lire 17.287.293.881 per l’anno 2007;

     8) lire 18.410.967.983 per l’anno 2008;

     9) lire 19.607.680.903 per l’anno 2009;

     10) lire 20.882.180.161 per l’anno 2010;

     11) lire 22.239.521.872 per l’anno 2011;

     12) lire 23.685.090.793 per l’anno 2012;

     13) lire 24.974.621.695 per l’anno 2013;

     14) lire 26.524.222.105 per l’anno 2014;

     15) lire 28.210.396.565 per l’anno 2015;

     per un ammontare complessivo di lire 285.510 milioni;

     b) relativamente alla quota interessi:

     1) lire 18.152.427.681 per l’anno 2001;

     2) lire 17.382.335.481 per l’anno 2002;

     3) lire 16.562.187.287 per l’anno 2003;

     4) lire 15.688.729.461 per l’anno 2004;

     5) lire 14.758.496.876 per l’anno 2005;

     6) lire 13.767.799.172 per l’anno 2006;

     7) lire 12.712.706.119 per l’anno 2007;

     8) lire 11.589.032.017 per l’anno 2008;

     9) lire 10.392.319.097 per l’anno 2009;

     10) lire 9.117.819.839 per l’anno 2010;

     11) lire 7.760.478.128 per l’anno 2011;

     12) lire 6.314.909.207 per l’anno 2012;

     13) lire 5.025.378.305 per l’anno 2013;

     14) lire 3.475.777.895 per l’anno 2014;

     15) lire 1.789.603.435 per l’anno 2015;

     per un ammontare complessivo di lire 164.490 milioni.

     78. L’onere complessivo di lire 60.000 milioni, corrispondente alle quote di ammortamento autorizzate nella misura di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 dal comma 77, lettere a) e b), fa carico per lire 24.465.236.838, suddivisa in ragione di lire 11.847.572.319 per l’anno 2001 e di lire 12.617.664.519 per l’anno 2002 all’unità previsionale di base 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 1584 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e rispettivamente per lire 35.534.763.162, suddivisi in ragione di lire 18.152.427.681 per l’anno 2001 e di lire 17.382.335.481 per l’anno 2002 all’unità previsionale di base 53.2.9.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 1565 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2003 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi di cui al comma 77 sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari.

     79. In relazione alla definizione, all’atto della stipula del mutuo di cui al comma 73, del suo preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/1999.

     80. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine un finanziamento straordinario di lire 2.200 milioni per l’anno 2000 per la realizzazione di un’arteria di collegamento tra lo svincolo di accesso alla zona fieristica e l’incrocio tra le strade provinciali n. 88 "di Ceresetto" e n. 59 "di Brazzacco", ad est di Martignacco, allo scopo di ottimizzare l’accesso e l’esodo veicolare dalla zona medesima. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi di cui al presente comma sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio della viabilità.

     81. Per le finalità di cui al comma 80 è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 10.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 3732 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     82. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Azienda speciale per il Porto di Monfalcone della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia un contributo quindicennale di lire 900 milioni annui per opere di nuova infrastrutturazione del Porto di Monfalcone. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci [55].

     83. Il contributo di cui al comma 82 può essere anche destinato a coprire le spese, in linea capitale e per interessi, sostenute dall’Azienda a fronte di un mutuo da stipulare con istituti di credito autorizzati per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 82.

     84. Le condizioni relative al mutuo da contrarsi sono determinate in via preventiva dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze.

     85. L’Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria a fronte dell’operazione di mutuo di cui al comma 83.

     86. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 82 deve essere presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata dei seguenti documenti:

     a) deliberazione dell’organo competente, divenuta esecutiva, con cui si autorizza l’avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione delle iniziative ed al conseguimento del contributo;

     b) relazione illustrativa delle iniziative, con il preventivo sommario della spesa occorrente e l’indicazione dei mezzi di finanziamento.

     87. Per le modalità di erogazione e rendicontazione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 46/1986 e successive modifiche. Nel caso di mutuo, si provvederà all’erogazione previa presentazione del relativo contratto stipulato dall’Azienda, sulla base del piano di ammortamento ed alle scadenze dal medesimo fissate.

     88. Per le finalità di cui al comma 82 è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di lire 900 milioni annui a decorrere dall’anno 2001, con l’onere di lire 1800 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 10.2.25.2.192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 3798 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità dal 2003 al 2015 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     89. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione di garanzie previste dal comma 85 fanno carico all’unità previsionale di base 53.1.9.1.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 1540 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     90. L’Amministrazione regionale è autorizzata a cedere ai proprietari originari, o agli eredi legittimi, dei terreni già trasferiti in proprietà a titolo di permuta al disciolto Ente nazionale per le Tre Venezie, allora interessati dal riordino fondiario avviato in comune di Vivaro, i terreni regionali a suo tempo assegnati dal citato Ente a medesimo titolo e non ancora trasferiti in proprietà.

     91. Il trasferimento in proprietà degli immobili di cui al comma 90 avviene senza conguaglio alcuno, positivo o negativo, per le parti in causa.

     92. Gli oneri per il trasferimento, fatti salvi quelli per legge a carico dell’Amministrazione regionale, sono a carico dei soggetti di cui al comma 90.

     93. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua gli immobili regionali da trasferire e gli aventi diritto.

     94. Il trasferimento in proprietà dei beni di cui al comma 90 avviene con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, che costituisce titolo valido per le trascrizioni immobiliari e per le volture catastali dei beni regionali trasferiti.

     95. Gli oneri di cui al comma 92 di pertinenza dell’Amministrazione regionale, per l’importo complessivo di lire 50 milioni, fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.9.1.671 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 1452 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     96. [56].

     97. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 67, della legge regionale 4/1999, come sostituto dal comma 96, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 10.3.25.2.198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 3865 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     98. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Codroipo un contributo pluriennale, nella misura di cui al comma 100, per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale ed interessi del mutuo che il Comune assumerà per l’adeguamento e la messa in sicurezza dei ponti stradali della strada comunale San Martino - Villa Manin di Passariano.

     99. Il contributo è concesso all’atto della presentazione della domanda da presentarsi alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio della viabilità corredata della deliberazione esecutiva con cui l’Ente dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’Istituto mutuante. L’erogazione della prima annualità del contributo precitato è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7, commi 2, 4 e 5, della legge regionale 23/1997.

     100. Per le finalità previste dal comma 98 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 milioni annui a decorrere dall’anno 2001, con l’onere di lire 200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 10.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3717 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     101. In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità e al fine di contenere gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull’ambiente e sulle strutture, l’Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare annualmente, anche in concorso con le amministrazioni comunali interessate, alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l’alleggerimento del traffico stradale. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci [57].

     102. Per le finalità di cui al comma 101 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 10.4.25.1.200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 3904 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     103. [58].

     104. [59].

     105. [In via sperimentale e nelle more dell’inserimento nel Piano regionale di cui all’articolo 8 della legge regionale 20/1997, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, fino al 30 giugno 2001, l’esercizio di trasporto pubblico locale di cabotaggio marittimo nel golfo di Trieste] [60].

     106. [La Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto pubblico locale definisce, d’intesa con i Comuni interessati, la durata stagionale, i capolinea, l’itinerario, l’orario e le frequenze, nonché le tariffe, anche ad offerta differenziata, tenendo conto, in particolare, del possibile valore turistico del servizio] [61].

     107. [Per le finalità di cui al comma 105 è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 10.4.25.2.214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 3954 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [62].

     108. [Nell’ambito del disposto di cui all’articolo 34, comma 4, della legge regionale 20/1997, al fine di assicurare la continuità dei servizi svolti dalle aziende di trasporto pubblico locale, anche nelle more della formulazione iniziale del programma di cui all’articolo 49, primo comma, numero 1), della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in una o più soluzioni, anticipazioni sul contributo di esercizio per l’anno 2000, sino alla misura massima dell’80 per cento delle somme già erogate per l’anno 1999, a carico dell’unità previsionale di base 11.1.25.1.216 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 3978 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [63].

     109. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 5. (Finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell’istruzione e dello sport).

     [1. Per la programmazione, l’indirizzo, il coordinamento e la verifica degli interventi finanziari regionali di promozione delle attività culturali, la Giunta regionale si avvale dell’apporto di un apposito Comitato consultivo, presieduto dall’Assessore regionale all’istruzione e cultura e composto dagli Assessori alla cultura delle quattro Province della regione o da loro delegati permanenti.] [64]

     [2. Il Comitato è convocato, di norma a cadenza annuale, per l’esame delle ipotesi di intervento da inserire nell’ambito dei programmi di impiego degli stanziamenti autorizzati dal bilancio. Alle riunioni possono essere invitati esperti nei settori della cultura e dello spettacolo individuati su proposta dei componenti del Comitato stesso.] [65]

     3. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, sono abrogati.

     4. [66].

     5. [Per le finalità previste dagli articoli 21 e 22 della legge regionale 68/1981, come sostituiti dal comma 4, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l’anno 2000, a carico dell’unità previsionale di base 17.3.42.1.946 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 5396 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali] [67].

     6. [68].

     7. [69].

     8. [70].

     9. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 6 della legge regionale 4/1999, come sostituiti dal comma 6, relativamente alla concessione di contributi annui in favore delle categorie di soggetti indicate al precitato comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 35.454 milioni, suddivisa in ragione di lire 11.818 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, così ripartita a carico delle sottoindicate unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento ai pertinenti capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi per gli importi ed in favore della categoria di soggetti a fianco di ciascuno indicati:

     a) spesa di complessive lire 4.200 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - unità previsionale di base 17.3.42.1.291 - capitolo 5388 - categoria di cui all’articolo 6, comma 5, lettera a), della legge regionale 4/1999;

     b) spesa di complessive lire 28.014 milioni, suddivisi in ragione di lire 9.338 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - unità previsionale di base 17.3.42.1.295 - così suddivisa con riferimento ai seguenti capitoli:

     1) complessive lire 9.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - capitolo 5400 - categoria di cui all’articolo 6, comma 5, lettera b), della legge regionale 4/1999;

     2) complessive lire 9.390 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.130 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - capitolo 5401 - categoria di cui all’articolo 6, comma 5, lettera c), della legge regionale 4/1999;

     3) complessive lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - capitolo 5402 - categoria di cui all’articolo 6, comma 5, lettera d), della legge regionale 4/1999;

     4) complessive lire 7.200 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - capitolo 5403 - categoria di cui all’articolo 6, comma 5, lettera e), della legge regionale 4/1999;

     5) complessive lire 1.914 milioni, suddivisi in ragione di lire 638 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - capitolo 5404 - categoria di cui all’articolo 6, comma 5, lettera f), della legge regionale 4/1999, limitatamente agli istituti di studi e ricerche nella disciplina della storiografia;

     c) complessive lire 3.150 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.050 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - unità previsionale di base 16.3.42.1.277 - capitolo 5140 - categoria di cui all’articolo 6, comma 5, lettera f), della legge regionale 4/1999, limitatamente agli istituti di studi e ricerche nelle discipline delle scienze giuridiche, economiche e sociali.

     10. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi in favore delle categorie di soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), limitatamente agli istituti di studi e ricerche nella disciplina della storiografia, dell’articolo 6, comma 5, della legge regionale 4/1999, come sostituito dal comma 6, sono demandati al Servizio delle attività culturali e quelli di cui alla lettera f), limitatamente agli istituti di studi e ricerche nelle discipline delle scienze giuridiche, economiche e sociali, del medesimo articolo 6, comma 5, al Servizio della istruzione e della ricerca della Direzione regionale dell’istruzione e della cultura.

     11. [Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 4/1999, come sostituito dal comma 6, è approvata la "Tabella degli enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale" allegata alla presente legge] [71].

     12. Sono abrogate le seguenti disposizioni legislative:

     a) la legge regionale 12 giugno 1975, n. 31, e successive modifiche e integrazioni;

     b) la legge regionale 16 giugno 1975, n. 32;

     c) la legge regionale 31 agosto 1982, n. 73;

     d) l’articolo 20 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3;

     e) l’articolo 29, commi 5 e 6, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3;

     f) l’articolo 26, commi 5 e 6, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28;

     g) l’articolo 53, commi 18 e 24, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3;

     h) l’articolo 24, commi 6 e 7, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29;

     i) l’articolo 34, commi 10 e 11, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4;

     l) gli articoli 96, comma 13, e 98, comma 12, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;

     m) l’articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10;

     n) l’articolo 16, commi 33 e 34, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3;

     o) l’articolo 6, commi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 44, della legge regionale 4/1999.

     13. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la realizzazione di un programma straordinario di iniziative culturali e di ricerca diretto a promuovere la riscoperta, il recupero e la valorizzazione delle testimonianze archeologiche e culturali della presenza delle popolazioni celtiche nel territorio regionale e nelle aree con esso confinanti.

     14. Nell’ambito del programma di cui al comma 13 possono essere compresi progetti di scavo archeologico, iniziative di studio e di ricerca antropologica e storiografica collegate a progetti editoriali o a manifestazioni convegnistiche o espositive che si prefiggano lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze sull’argomento, iniziative di spettacolo musicale o teatrale che si richiamino al patrimonio della cultura popolare di origine celtica.

     15. Il programma delle iniziative di cui al comma 13 è approvato dalla Giunta regionale sulla base delle proposte che Enti locali ed associazioni scientifiche e culturali senza fine di lucro possono presentare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali. All’attuazione del programma si provvede con le modalità previste dal titolo IV della legge regionale 68/1981, come sostituito dal comma 4.

     16. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l’anno 2000 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell’unità previsionale di base 17.3.42.1.946 del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 5200 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     17. Nel quadro dell’iniziativa volta a valorizzare e a far conoscere anche al di fuori del Friuli-Venezia Giulia espressioni significative del patrimonio culturale regionale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle spese per la realizzazione e per la diffusione di un’opera cinematografica a carattere storico-documentario avente ad oggetto la vita del Beato Odorico da Pordenone.

     18. Per le finalità previste dal comma 17, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 400 milioni alla "Associazione Forum Iulii per la diffusione nel mondo della cultura del Friuli-Venezia Giulia". Il predetto contributo è concesso, entro il limite del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, anche in via anticipata, sulla base della presentazione alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura di apposita domanda, corredata della relazione illustrativa del soggetto, del piano di esecuzione dell’opera e del piano di distribuzione, dei "curricula" del regista e degli autori del soggetto della sceneggiatura, del relativo preventivo di spesa. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio per le lingue regionali e minoritarie.

     19. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 17 e 18 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 17.4.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 5538 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     20. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Casa dello Studente "Antonio Zanussi" di Pordenone per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria [72].

     21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dell’istruzione e della ricerca, corredata della documentazione relativa alle spese da sostenere. Il decreto di concessione del contributo ne determina le modalità di erogazione.

     22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 16.2.42.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 5106 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     23. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comitato provinciale di Gorizia dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, per lo svolgimento del Congresso nazionale della medesima Associazione, che avrà luogo a Gorizia nell’anno 2000.

     24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, corredata della documentazione relativa alla spese da sostenere. Il decreto di concessione del contributo ne determina le modalità di erogazione.

     25. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 5345 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     26. [Nel quadro degli obiettivi generali indicati dal titolo I della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5 (Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo), al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale e artistica dei musicisti del Friuli Venezia Giulia, e, in particolare, di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali, la Regione sostiene, attraverso la Fondazione Luigi Bon, l'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia. La domanda di contributo è presentata dalla Fondazione Luigi Bon al Servizio competente in materia di beni e attività culturali unitamente a una relazione illustrativa delle iniziative dell'Orchestra programmate nell'anno 2011 e a un preventivo delle spese e delle entrate previste. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo] [73].

     27. [La partecipazione della Regione all'organismo indicato al comma 26, in forma diretta o per il tramite di enti regionali o di associazioni culturali cui la Regione partecipa in qualità di socio fondatore, è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale, previa approvazione dello statuto dell'organismo medesimo] [74].

     28. [Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell’unità previsionale di base 17.3.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 5354 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [75].

     29. Nell’ambito della funzione di promozione delle istituzioni pubbliche operanti nel settore dello spettacolo nel Friuli-Venezia Giulia, come disciplinata dalle disposizioni del titolo II della legge regionale 68/1981, l’Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla costituzione, di concerto con il Comune e con la Provincia di Udine, di un organismo associativo avente ad oggetto la gestione del "Teatro Giovanni da Udine", aperto alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, lo schema dell’atto costitutivo e dello statuto dell’organismo associativo sono approvati dalla Giunta regionale.

     30. L’Amministrazione regionale è autorizzata a versare all’organismo di cui al comma 29 la propria quota del patrimonio sociale, entro il limite di lire 50 milioni, nonché a concorrere nelle spese per la programmazione e la gestione della relativa attività teatrale, mediante appositi contributi annuali. Nelle more della costituzione dell’organismo associativo, il contributo annuale previsto per l’anno 2000 può essere concesso, per le medesime finalità, al Comune di Udine. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali.

     31. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 29 e 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.950 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.650 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell’unità previsionale di base 17.3.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 5381 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     32. [Nell’ambito delle finalità indicate dall’articolo 13, secondo comma, della legge regionale 68/1981, è autorizzata la concessione all’Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia di contributi speciali da destinare a sostegno di progetti specificamente rivolti alla diffusione e sviluppo della cultura teatrale nelle scuole] [76].

     33. [Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 17.3.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 5380 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [77].

     34. [Al fine di promuovere l’attività degli organismi senza fine di lucro che operano nel settore della musica corale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale alla "Unione delle società corali del Friuli-Venezia Giulia" (USCI) per il finanziamento di un programma di sostegno delle iniziative concertistiche realizzate dalle associazioni corali ad essa aderenti] [78].

     35. [Il finanziamento di cui al comma 34 è concesso ed erogato in un’unica soluzione anticipata a seguito dell’approvazione del programma che l’USCI presenta alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, di norma entro il primo trimestre di ciascun anno] [79].

     36. [Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell’unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 5407 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [80].

     37. [Al fine di promuovere l’attività degli organismi senza fine di lucro che operano nel settore della musica bandistica, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale alla "Associazione nazionale bande italiane musicali autonome (ANBIMA) - Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia", per il finanziamento di un programma di sostegno delle iniziative concertistiche realizzate, anche a livello internazionale, dalle associazioni bandistiche ad essa aderenti] [81].

     38. [Il contributo è concesso ed erogato in un’unica soluzione anticipata a seguito dell’approvazione del programma che l’ANBIMA presenta alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, di norma entro il primo trimestre di ciascun anno] [82].

     39. [Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell’unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 5409 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [83].

     40. [L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario all’Istituto filarmonico Città di Sacile in occasione della celebrazione del centocinquantesimo anniversario della sua attività] [84].

     41. [Il contributo di cui al comma 40 è concesso ed erogato in un’unica soluzione anticipata a seguito della domanda che è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali] [85].

     42. [Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l’anno 2000, a carico dell’unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 5416 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [86].

     [43. (omissis).] [87]

     [44. (omissis).] [88]

     [45. All’articolo 19 della legge regionale 15/1996, il comma 2 bis, come aggiunto dall’articolo 124 della legge regionale 13/1998, è abrogato.] [89]

     46. [90].

     47. [91].

     [48. Allo scopo di concorrere alla realizzazione del progetto per la istituzione, nell’ambito delle collezioni dei Civici Musei di Pordenone, di una Galleria d’arte moderna, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo straordinario di lire 1.000 milioni da destinare alla acquisizione del complesso di opere d’arte figurativa denominato "Collezione Ruini-Zacchi", già depositato con contratto di comodato presso i medesimi Civici Musei e facente parte del patrimonio di beni artistici appartenenti, quale lascito testamentario degli originari proprietari, alla Associazione "La Nostra Famiglia".] [92]

     49. La concessione e l’erogazione del contributo è disposta previa presentazione della domanda alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali, corredata della documentazione comprovante l’acquisto.

     50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, a carico dell’unità previsionale di base 17.2.42.2.287 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 5264 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.

     51. Nell’ambito delle finalità indicate dall’articolo 16, comma 20, della legge regionale 3/1998, è autorizzata la concessione al "Collegio Don Bosco" e all’Istituto "Vendramini" di Pordenone, quali sedi di servizi scolastici e di formazione professionale del polo pordenonese, nonché all’Istituto salesiano Bearzi, all’Istituto Bertoni, all’Istituto Renati, e all’Istituto Tomadini di Udine, nonché all'Istituto Nostra Signora dell'Orto di Udine, e al Collegio Don Bosco di Tolmezzo, di un contributo straordinario pluriennale da destinare al completamento del programma di opere strutturali e di adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza [93].

     52. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia, corredata del progetto esecutivo degli interventi da realizzare [94].

     53. Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzato a decorrere dall’anno 2001 il limite d’impegno decennale di lire 350 milioni annui, con l’onere di lire 700 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 16.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 5064 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2010 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     54. Secondo le modalità stabilite dai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere con appositi finanziamenti i programmi del Consorzio per lo sviluppo internazionale dell'Università degli studi di Trieste e del Consorzio universitario del Friuli [95].

     55. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell’unità previsionale di base 16.2.42.1.960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, così ripartita con riferimento ai seguenti capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi negli importi a fianco di ciascuno indicati:

     a) capitolo 5127 - complessive lire 1.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002;

     b) [capitolo 5131 - complessive lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002] [96].

     56. Nell’ambito dell’azione per la promozione del diritto allo studio universitario, al fine di sostenere la partecipazione degli studenti universitari della regione a programmi di mobilità internazionale, che offrono opportunità di formazione, perfezionamento e specializzazione professionale in ambito europeo, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, mediante un finanziamento straordinario, alle spese sostenute dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERDISU) di Trieste e di Udine per la realizzazione di un progetto pilota avente ad oggetto la costituzione di un apposito "Centro di servizi per l’informazione, la consulenza e la gestione di schemi di mobilità, di borse di studio e di tirocinio all’estero di studenti delle Università degli studi del Friuli-Venezia Giulia".

     57. Il contributo di cui al comma 56 è concesso previa presentazione, alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dell’istruzione e della ricerca, della documentazione comprovante l’avvio della realizzazione del progetto e del relativo piano di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione.

     58. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell’unità previsionale di base 16.2.42.1.271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 5182 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     59. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 800 milioni all’Università degli studi di Udine a titolo di concorso negli oneri per l’avvio del nuovo "Corso di laurea in scienze motorie" della facoltà di medicina e chirurgia con sede in Gemona del Friuli] [97].

     60. [Il contributo è concesso previa presentazione alla Direzione regionale dell’istruzione e cultura - Servizio dell’istruzione e della ricerca di apposita domanda corredata del programma delle spese previste per l’avvio del corso. Le modalità di erogazione sono disposte nel decreto di concessione] [98].

     61. [Per le finalità previste dal comma 59 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 16.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 5090 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [99].

     62. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui, per un periodo di dieci anni, sino alla misura massima prevista dal comma 63, a favore dell’ERDISU di Udine, a titolo di concorso negli oneri relativi alla gestione della casa dello studente da realizzare a cura del Comune di Cormons nell’immobile dell’ex ospedale civile, in relazione al nuovo corso di enologia dell’Università degli studi di Udine. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dell’istruzione e della ricerca] [100].

     63. [Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2009, con l’onere complessivo di lire 300 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2000 al 2002 a carico dell’unità previsionale di base 16.2.42.1.271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 5107 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo. L’onere relativo alle quote per gli anni dal 2003 al 2009 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati] [101].

     64. Nell’ambito delle iniziative di cooperazione per favorire lo sviluppo delle relazioni fra la comunità italiana in Slovenia e in Croazia e le popolazioni di maggioranza e lo sviluppo dei rapporti di amicizia con le istituzioni croate e slovene, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Università popolare di Trieste un contributo straordinario per incentivare la cooperazione inter-universitaria fra l’Università degli studi di Trieste e le sedi universitarie di Fiume, Pola e Capodistria, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, relativamente a corsi di laurea in ingegneria informatica, aziendale e turistica.

     65. Il contributo è concesso previa presentazione alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dell’istruzione e della ricerca del programma degli interventi da realizzare, definito d’intesa con l’Università degli studi di Trieste. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione.

     66. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 16.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 5135 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     67. Ai fini dell’impiego degli stanziamenti autorizzati dalla presente legge, per le finalità di cui all’articolo 33 della legge regionale 4/1992, l’Amministrazione regionale definisce il programma delle iniziative da ammettere a finanziamento, avuto riguardo prioritariamente alle esigenze di investimenti urgenti e indilazionabili nelle strutture destinate alle attività didattiche e di ricerca, in presenza di situazioni di precarietà determinate dal venir meno delle condizioni di agibilità di parte del patrimonio edilizio esistente.

     68. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per concorrere all’istituzione nel territorio regionale di un’Accademia di belle arti, anche in via sperimentale nelle more dell’entrata in vigore del disegno di legge statale recante "Riforma delle Accademie di belle arti".

     69. La sede dell’Accademia è messa a disposizione dalla Regione ed è individuata con apposita deliberazione della Giunta regionale.

     70. Nelle spese di cui al comma 68 sono in particolare compresi gli oneri per l’arredo e la manutenzione della sede dell’Accademia, per il funzionamento dell’ufficio di segreteria, per la dotazione del materiale didattico, nonché per borse di studio agli studenti meritevoli ed incentivi agli insegnanti distaccati nella regione. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dell’istruzione e della ricerca.

     71. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell’unità previsionale di base 16.3.42.1.966 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 5136 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     72. [102].

     73. [103].

     74. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Udine e Pordenone contributi annui costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all’ammortamento di mutui che gli enti stipulano per lavori pubblici inerenti a opere pubbliche, o di interesse pubblico, di rilevanza primaria in ambito cittadino, nel settore sportivo [104].

     75. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 74.

     76. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive, corredata del progetto di massima dell’opera e del relativo preventivo di spesa.

     77. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzato a decorrere dall’anno 2001 il limite d’impegno decennale di lire 1.000 milioni annui, con l’onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002, a carico dell’unità previsionale di base 18.1.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 6165 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2010 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     78. [105].

     79. [106].

     80. [107].

     81. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 150 milioni alla Federazione triestina speleologica per l’organizzazione del convegno internazionale di speleologia denominato "Bora 2000".

     82. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81 è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive corredata di una relazione illustrativa sulle finalità del convegno e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo può essere concesso anche in via anticipata ed in un’unica soluzione. Il decreto di concessione del finanziamento ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7, commi 2, 4 e 5 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

     83. Per le finalità previste dal comma 81 e autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 18.1.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per l’anno 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 6059 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     84. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE) un contributo di lire 600 milioni per il "Gran premio Regione Friuli-Venezia Giulia".

     85. Il contributo di cui al comma 84 è concesso ed erogato in un’unica soluzione anticipata a seguito della domanda presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive.

     86. Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell’unità previsionale di base 18.1.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 6058 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     87. [108].

     88. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella E, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 6. (Interventi nei settori produttivi).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) un contributo "una tantum" volto a supportare le attività indirizzate al miglioramento qualitativo dei prodotti agroalimentari. Tali attività, che potranno essere svolte dagli Enti camerali direttamente o tramite loro emanazioni e laboratori, potranno consistere in:

     a) acquisto di apparecchiature e di macchinari per l’adeguamento operativo dei laboratori di analisi alle esigenze specifiche del comparto agroalimentare;

     b) programmi e piani di ricerca e di sperimentazione, indirizzati anche al miglioramento dei requisiti igienici e sanitari dei prodotti agroalimentari e dei relativi processi di produzione e trasformazione, nonché al miglioramento dei requisiti di sicurezza dei processi medesimi e alla prestazione delle corrispondenti garanzie certificative da parte dei produttori.

     2. Il finanziamento è concesso ed erogato, in via anticipata ed in unica soluzione, previa presentazione al Servizio dello sviluppo agricolo della Direzione regionale dell’agricoltura del programma annuale di attività e del relativo preventivo di spesa per un importo doppio rispetto a quello del contributo.

     3. E’ fatto obbligo al beneficiario di presentare alla Direzione medesima, in riferimento al finanziamento concesso, a conclusione del programma finanziato, apposita dichiarazione sottoscritta dal Presidente camerale concernente la spesa effettivamente sostenuta.

     4. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 22.3.61.2.454 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 6862 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     5. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Facoltà di veterinaria dell’Università degli Studi di Udine un contributo "una tantum" per lo sviluppo di ricerche e sperimentazioni nel comparto zootecnico, finalizzate a ridurre l’impatto ambientale ed ecologico degli allevamenti.

     6. Il finanziamento è concesso ed erogato, in via anticipata ed in unica soluzione, previa approvazione da parte del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell’agricoltura del programma annuale di attività e del relativo preventivo di spesa che complessivamente deve superare del 20 per cento l’importo del contributo. E’ fatto obbligo al beneficiario, a conclusione delle attività programmate, di presentare alla Direzione medesima, in riferimento al finanziamento concesso, apposita dichiarazione concernente la spesa effettivamente sostenuta.

     7. Per le finalità previste al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 22.3.61.1.372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 6846 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     8. [Al fine di adeguare la normativa regionale in materia di assistenza tecnica e di servizi di sviluppo agricolo ai principi introdotti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ed alle disposizioni del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, la Giunta regionale presenterà entro il 30 giugno 2000 apposito disegno di legge di riforma della normativa regionale di settore, sulla base dei seguenti indirizzi:

     a) le competenze in materia di assistenza e di sviluppo agricolo possono essere esercitate direttamente dall’Amministrazione regionale, ovvero affidate all’ERSA, ad altro Ente pubblico o privato, ovvero ad apposita agenzia o società da costituirsi;

     b) l’organo competente ai sensi della lettera a) può avvalersi di operatori esterni individuati, sulla base di appositi parametri volti a garantire la qualificazione professionale, affidabilità tecnica e finanziaria, la continuità del servizio, il gradimento dell’imprese agricole, tra le Organizzazioni professionali agricole e loro emanazioni, le Associazioni di Cooperative, i Consorzi e le Associazioni di produttori, gli Enti pubblici e privati statutariamente finalizzati a tali compiti, le società, anche in forma cooperativa, tra professionisti appositamente costituite;

     c) la determinazione dei compensi in favore degli operatori esterni viene parametrata sulla base del numero di imprese agricole in assistenza;

     d) per i fini di cui alla lettera b) sono considerate soltanto le imprese che realizzano una produzione lorda vendibile (PLV) superiore a lire 40 milioni l’anno, ovvero le imprese situate in zone classificate ai sensi della direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, ovvero le imprese formate da giovani o che, avendo beneficiato dei contributi all’imprenditorialità giovanile, si trovino ancora nel quinquennio vincolato di impegni] [109].

     9. [In via transitoria, per l’anno 2000, la ripartizione della sovvenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è effettuata per l’80 per cento assumendo quale parametro il numero di imprese agricole aderenti con PLV superiore a 40 milioni e per il residuo 20 per cento sulla base del numero delle altre imprese] [110].

     10. [L’Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare, anche in applicazione di decreti nazionali di lotta obbligatoria, programmi di eradicazione dal proprio territorio di organismi nocivi ritenuti di particolare pericolosità nei confronti delle produzioni agricole e del patrimonio forestale ed ornamentale] [111].

     11. [La Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale all’agricoltura:

     a) decide l’attivazione delle misure di eradicazione ed individua le iniziative fitosanitarie necessarie;

     b) determina l’ammontare delle sovvenzioni in favore dei conduttori di fondi, nonché delle cooperative e consorzi, coinvolti nell’attuazione delle misure fitosanitarie poste in atto per il piano di eradicazione;

     c) stabilisce le modalità dell’intervento regionale] [112].

     12. [All’attuazione dei programmi di cui al comma 10 provvede il Servizio delle produzioni vegetali tramite gli Osservatori per le malattie delle piante di cui all’articolo 169, comma 2, lettere da e) a h), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7] [113].

     13. [Per le finalità previste al comma 10 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 22.1.61.1.5 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 6825 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [114].

     14. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere ai Comuni o loro consorzi, nonché ai consorzi di bonifica e di diritto privato, contributi fino al 100 per cento della spesa necessaria per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali. Per gli interventi riguardanti le strade interpoderali detta percentuale non può superare il 98 per cento. L’erogazione dei contributi avviene dando priorità ai Comuni ad alta densità agricola [115].

     15. I contributi di cui al comma 14 sono concessi all’atto della presentazione della domanda corredata di una relazione che illustri le finalità dell’intervento, nonché di un preventivo delle spese da sostenere [116].

     16. Per le finalità previste al comma 14 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 22.2.61.2.363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 6572 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     17. [Dei finanziamenti assegnati ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d), della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, l’Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura (ERSA) destina lire 1.000 milioni per sopperire agli oneri relativi alle funzioni in materia di meteoclimatologia] [117].

     18. Le attività relative all’osservazione, alla comprensione e alla previsione dei fenomeni meteorologici che interessano il Friuli-Venezia Giulia, alla diffusione delle informazioni, dei prodotti e dei servizi che ne derivano, nonché le relative attività informatiche, già condotte dal Centro servizi agrometeorologici per il Friuli-Venezia Giulia (CSA), costituiscono l’Osservatorio meteorologico regionale (OSMER) e sono trasferite all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) quale settore tecnico centrale, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, dotato di autonomia tecnica e amministrativa, definita nel regolamento di cui all’articolo 10 della legge regionale 6/1998. Compiti tecnico-scientifici primari dell’OSMER sono il monitoraggio meteorologico, anche mediante la gestione del radar meteorologico di Fossalon di Grado, e l’elaborazione di previsioni meteorologiche per il territorio regionale. L’OSMER può svolgere il servizio agrometeo per fornire informazioni in tempo utile agli operatori di settore in ordine alle condizioni meteorologiche favorevoli o sfavorevoli ai fini dell'applicazione della disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, nonché studi, sperimentazioni e ricerche finalizzati allo sviluppo e all’applicazione della meteorologia, della climatologia e dell’idrologia regionali e altre iniziative operative, sperimentali e di ricerca di interesse per la meteorologia regionale. Il personale del CSA che alla data dell’1 luglio 1999 svolgeva incarichi funzionali alle attività e ai compiti di cui al presente comma, è trasferito all’ARPA con decorrenza dall’1 luglio 2000. Sono altresì trasferite all’ARPA in pari data le attrezzature, le apparecchiature ed i beni mobili dell’ERSA e del CSA in uso per le attività e i compiti predetti, ivi compresi il radar meteorologico di Fossalon di Grado e relative strutture tecnologiche, sede e pertinenze [118].

     19. Per le finalità di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l’anno 2000, a carico dell’unità previsionale di base 5.1.22.1.91 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 2257 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale dell’ambiente - Servizio affari amministrativi e contabili.

     20. Nel caso in cui il costo degli acquisti o delle opere oggetto del finanziamento agevolato ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, sia accertato dagli Uffici regionali in misura inferiore alla somma ritenuta ammissibile e concessa a prestito o a mutuo, il finanziamento è proporzionalmente ridotto ed il beneficiario è tenuto a corrispondere sull’importo percepito in eccesso gli interessi calcolati al tasso del finanziamento agevolato, maggiorato del tasso sostitutivo del tasso ufficiale di sconto determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, tempo per tempo vigente.

     21. In caso di revoca della concessione regionale di prestito o mutuo, il beneficiario dovrà corrispondere sul capitale mutuato gli interessi come determinati al comma 20.

     22. Per le proroghe del periodo di preammortamento oltre i 24 mesi, concesse ai beneficiari delle agevolazioni della legge regionale 80/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, i beneficiari dovranno corrispondere sulle somme erogate un interesse pari al tasso del finanziamento agevolato maggiorato del tasso sostitutivo del tasso ufficiale di sconto determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 213/1998, tempo per tempo vigente.

     23. [119].

     24. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, come integrata dall’articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 11 e dall’articolo 52, comma 3, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 1.290 milioni per l’anno 2000 a favore dell’Associazione regionale allevatori del Friuli-Venezia Giulia (ARA), a carico dell’unità previsionale di base 22.3.61.1.371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 6831 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale dell’agricoltura - Servizio per le produzioni animali.

     25. [In deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, costituisce economia di bilancio lo stanziamento di lire 1.300 milioni per l’anno 1999, autorizzato dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, iscritto sul capitolo 6995 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l’anno 1999] [120].

     26. Con i finanziamenti assegnati ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d), della legge regionale 18/1993, l’ERSA provvede direttamente od indirettamente, nel contesto dell’attività di promozione del comparto agroalimentare, a costituire e gestire un sistema di contrattazione dei prodotti vitivinicoli, denominato "Borsa del vino".

     27. [121].

     28. Il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, è abrogato.

     29. [Il finanziamento di lire 2.310 milioni già erogato all’ERSA ai sensi dell’articolo 40, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, viene confermato all’ERSA per le finalità di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), della legge regionale 18/1993] [122].

     30. [123].

     31. Allo stanziamento autorizzato per l’anno 2000 a carico della unità previsionale di base 22.6.28.1.137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4250 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, fanno capo anche le spese sostenute dall’Ente tutela pesca nell’anno 1999 per le finalità indicate all’articolo 5, comma 58, della legge regionale 4/1999.

     32. Per le finalità previste dall’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell’unità previsionale di base 22.6.29.1.412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4261 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     33. L’articolo 11 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29, e i commi 8 e 9 dell’articolo 11, della legge regionale 4/1999, sono abrogati.

     34. [124].

     35. [Per l’anno 2000, la domanda di sovvenzione prevista dall’articolo 10, comma 2, della legge regionale 29/1993, come sostituito dal comma 34, deve pervenire al Servizio per la gestione faunistica e venatoria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] [125].

     36. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 10, comma 1, della legge regionale 29/1993, come sostituito dal comma 34, fanno carico all’unità previsionale di base 22.6.28.1.138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4255 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     37. La Regione favorisce e sostiene l’attività di ricerca scientifica e tecnologica e la sua applicazione intervenendo a supporto della realizzazione di specifici progetti e del loro successivo sfruttamento economico da parte di soggetti, singoli o associati, non costituiti in forma di impresa.

     38. Per la valutazione e la selezione dei progetti di cui al comma 37 e per la stima dei relativi costi di realizzazione e di brevettazione, nonché per la valutazione e selezione delle iniziative di cui al comma 44, con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito, presso la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - FRIULIA S.p.A., un Comitato composto da:

     a) tre membri, tra cui il Presidente, designati dalla Giunta regionale;

     b) due membri designati dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - FRIULIA S.p.A.;

     c) un membro designato dal Consorzio per l’Area di ricerca;

     d) un membro designato dalla Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont S.p.A..

     39. Con il medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale sono definite le modalità di funzionamento del Comitato di cui al comma 38 e sono determinati i compensi spettanti ai componenti.

     40. Per le finalità previste dal comma 37, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai soggetti proponenti i progetti selezionati dal Comitato di cui al comma 38, contributi, da erogare in via anticipata in misura pari all’80 per cento dell’importo ritenuto ammissibile dal Comitato medesimo, con saldo finale sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute per l’utilizzo delle strutture e degli impianti, nonché per la fruizione di ogni altro servizio funzionale alla realizzazione dei progetti stessi, presso il Consorzio per l’Area di ricerca e l’Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont S.p.A., nonché per l’acquisizione dei relativi brevetti limitatamente alle iniziative attuate presso il Consorzio per l’Area di ricerca, i contributi di cui sopra possono essere erogati direttamente allo stesso Consorzio [126].

     41. L’ammissione ai benefici di cui al comma 40 implica l’assunzione, da parte del beneficiario, dell’impegno a provvedere, direttamente o tramite costituzione di nuovi soggetti imprenditoriali, allo sfruttamento economico, nell’ambito del territorio regionale, dei risultati di ricerca ovvero degli eventuali brevetti conseguiti [127].

     42. A garanzia degli obblighi di cui al comma 41, i beneficiari dei contributi si impegnano, in forma irrevocabile, a cedere gratuitamente all’Amministrazione regionale i diritti di proprietà e d’uso commerciale esclusivo dei risultati della ricerca, compresi gli eventuali brevetti [128].

     43. I proventi derivanti dalla eventuale cessione dei diritti e/o dei brevetti di cui al comma 42, al netto dei contributi erogati dalla Regione, sono riversati ai soggetti beneficiari dei contributi medesimi [129].

     44. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a soggetti singoli o associati non costituiti in forma di impresa, anticipazioni per la partecipazione a società di capitali da costituire nel Friuli-Venezia Giulia per lo sfruttamento economico di risultati di ricerca tutelati da brevetto di cui i soggetti medesimi siano titolari.

     45. Le anticipazioni di cui al comma 44 sono concesse fino all’importo massimo di lire 300 milioni, con obbligo di restituzione dell’importo capitale, maggiorato del 10 per cento a titolo di interessi, in venti rate semestrali costanti posticipate con decorrenza dal secondo anno successivo alla data di costituzione della società.

     46. A garanzia del credito conseguente all’anticipazione di cui al comma 44, è rilasciata alla Regione, a cura dei beneficiari, apposita fidejussione bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione concessa, da sostituire, all’atto della costituzione della società di cui al comma 44, con la concessione, a favore della Regione medesima, del diritto di pegno sulle azioni sottoscritte.

     47. Alla valutazione e alla selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento ai sensi del comma 44 provvede il Comitato di cui al comma 38.

     48. I benefici di cui al comma 44 sono cumulabili, in capo allo stesso progetto, con quelli di cui al comma 40 [130].

     49. Per le finalità previste dai commi 37 e 44 è istituito, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 7/1999, presso la FRIULIA S.p.A., un fondo speciale da gestire con contabilità separata da parte della società stessa, in regime di mandato.

     50. Al fondo di cui al comma 49 fanno carico:

     a) gli oneri per il funzionamento del comitato di cui al comma 38;

     b) i contributi di cui al comma 40;

     c) le anticipazioni di cui al comma 44;

     d) le eccedenze sui proventi delle cessioni di cui al comma 43;

     e) i compensi spettanti alla FRIULIA S.p.A. per l’esecuzione del mandato.

     51. Al fondo di cui al comma 49 affluiscono:

     a) le risorse stanziate dalla Regione;

     b) i proventi delle cessioni di cui al comma 42;

     c) i rientri delle anticipazioni e relativi interessi di cui al comma 45.

     52. Ai fini di cui al comma 49 l’Amministrazione regionale stipula con la FRIULIA S.p.A. una convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta dall’Assessore regionale all’industria di concerto con l’Assessore regionale alle finanze, per il conferimento del mandato, la definizione delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo, nonché di controllo sulla gestione dello stesso.

     53. L’attività esecutiva e di controllo concernente gli interventi a carico del fondo è delegata, nella sua veste di mandataria, alla FRIULIA S.p.A., che la esercita attraverso i suoi organi sociali. Per l’esecuzione degli interventi di finanziamento previsti dal comma 44, la Friulia SpA opera tramite la sua controllata Friulia Lis SpA a ciò abilitata ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 [131].

     54. Il controllo sulla gestione del fondo è esercitato, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge regionale 7/1999, nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del fondo attraverso la Direzione regionale dell’industria.

     55. Per le finalità previste dai commi 37, 44 e 49, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 21.2.9.2.347 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 1339 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio

- Servizio degli affari finanziari.

     56. Nell’ambito delle finalità previste dall’articolo 15 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Consorzio obbligatorio per l’impianto, la gestione e lo sviluppo dell’Area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, per la realizzazione di un progetto speciale finalizzato alla costruzione di un sistema permanente per il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche alle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dell’istruzione e ricerca.

     57. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell’unità previsionale di base 24.1.42.2.329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 5609 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     58. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Fondazione Nord-Est con sede a Venezia, al fine di promuovere e favorire, mediante studi, ricerche, analisi, informazioni e collaborazioni, la conoscenza dei caratteri e delle trasformazioni della realtà economica e sociale della Regione Friuli- Venezia Giulia.

     59. La domanda del contributo di cui al comma 58 è presentata al Servizio della promozione industriale della Direzione regionale dell’industria, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e degli obiettivi da perseguire. Il contributo può essere erogato in via anticipata.

     60. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 23.1.62.1.289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 7691 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     61. Nell’ambito dell’accordo di programma tra l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) e il Ministero dell’ambiente del 9 giugno 1999, diretto alla realizzazione di uno studio per l’applicazione della direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell’11 marzo 1999, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla CATAS S.p.A. un contributo straordinario di lire 100 milioni per l’acquisizione di informazioni sulla realtà industriale italiana del "distretto della sedia" finalizzato alla trasposizione della citata direttiva 1999/13/CE.

     62. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 23.1.62.1.289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 7688 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio della promozione industriale della Direzione regionale dell’industria.

     63. [L’Ente per lo sviluppo dell’artigianato del Friuli-Venezia Giulia (ESA), istituito ai sensi della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, è soppresso a partire dall’1 ottobre 2001. L’Amministrazione regionale subentra all’ESA nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni mobili ed immobili] [132].

     64. [Entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al lavoro e previdenza, cooperazione ed artigianato, è nominato un Commissario con il compito di adottare gli atti necessari alla residua attività dell’Ente e di liquidare il medesimo, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale] [133].

     65. [Dalla data di cui al comma 64, decadono gli organi dell’ESA di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 21/1965 e nelle loro competenze subentra il Commissario] [134].

     66. [Al Commissario spetta un’indennità mensile di carica pari a quella attribuita al Presidente dell’ESA] [135].

     67. [Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell’unità previsionale di base 25.1.63.1.956 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 8603 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione ed artigianato - Servizio dell’artigianato] [136].

     68. [Il Commissario di cui al comma 64, a seguito della soppressione dell’Ente, invia alla Direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione ed artigianato e alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:

     a) entro il 31 dicembre 2001 lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili di proprietà dell’Ente da attribuire all’Amministrazione regionale e la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;

     b) entro il 31 marzo 2002 il bilancio di liquidazione dell’Ente alla data del 30 settembre 2001] [137].

     69. [La Giunta regionale provvede all’approvazione degli atti di cui al comma 68, lettera b), e detta le direttive per il trasferimento dei beni, dei rapporti attivi e passivi e la conclusione dell’attività di gestione e finanziaria dell’Ente] [138].

     70. [Intervenuta l’approvazione, il Commissario provvede alla conclusione delle attività di liquidazione con l’attribuzione delle attività finanziarie all’Amministrazione regionale] [139].

     71. [Per lo svolgimento dei compiti connessi alla liquidazione, il Commissario si avvale di personale messo a disposizione dalla Regione] [140].

     72. Sono abrogati dall’1 ottobre 2001:

     a) la legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21;

     b) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 199, della legge regionale 7/1988;

     c) il capo V del titolo I della parte IV della legge regionale 7/1988.

     73. - 84. [141]

     85. [142].

     86. [Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono fissati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti previsti dall’articolo 25, comma 1, della legge regionale 79/1982, come sostituito dal comma 85] [143].

     87. - 90. [144]

     91. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese regionali proprietarie di impianti, autorizzati ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192, per la depurazione di molluschi eduli lamellibranchi, le quali abbiano sospeso o ridotto l’attività degli impianti predetti a causa della ridotta attività di produzione molluschicola in conseguenza dell’avversità ecologica dipendente dagli aggregati mucillaginosi in Adriatico nell’anno 1997, come dichiarata con decreto del Ministro per le politiche agricole dell’11 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 18 dicembre 1997, n. 294, e modificato con decreto ministeriale del 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 marzo 1998, n. 76.

     92. L’ammontare del contributo non potrà superare il 60 per cento del danno subito, che dovrà essere certificato da perizia giurata redatta da un perito esperto in maricoltura, iscritto nell’apposito elenco presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, o da attestazione di un istituto di ricerca riconosciuto ai sensi dell’articolo 27 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639.

     93. Il danno dovrà essere calcolato moltiplicando la quantità di molluschi non conferita per il prezzo di mercato per la sua depurazione. La quantità di molluschi non conferita sarà stabilita detraendo alla quantità di molluschi depurata nell’anno 1996 quella depurata nell’anno 1997.

     94. Le richieste di contributo dovranno pervenire alla Direzione regionale dell’industria - Servizio degli interventi settoriali entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con i seguenti allegati [145]:

     a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, attestante:

     1) autorizzazione alla depurazione rilasciata ai sensi della legge 192/1977;

     2) inesistenza delle cause ostative alla concessione di contributi previste dalla normativa antimafia;

     3) di non aver usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dalla Regione o da altri enti pubblici;

     b) certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura completo di dichiarazione da cui risulti l’inesistenza di procedura fallimentare o di concordato preventivo;

     c) impegno a presentare, a richiesta dell’Amministrazione, la documentazione, di cui al comma 92, attestante la quantificazione del danno subito.

     95. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai CONGAFI commercio del Friuli-Venezia Giulia al fine di favorire la continuazione dell’attività delle imprese commerciali tra i titolari e i loro figli e/o i dipendenti di imprese commerciali.

     96. I criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 95 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, fermi restando i seguenti principi:

     a) la continuazione dell’attività deve avvenire attraverso la cessione in proprietà dell’azienda commerciale o del ramo d’azienda, a titolo oneroso o gratuito, senza condizioni, per atto tra vivi o per causa di morte;

     b) nel caso di acquisto dell’azienda da parte di uno o più dipendenti della stessa o di altra impresa commerciale, questi devono dimostrare la regolare iscrizione all’INPS per il settore commercio da almeno due anni consecutivi.

     97. Per le finalità previste dal comma 95 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 27.2.64.2.487 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 9131 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio.

     98. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere indennizzi alle imprese commerciali con le stesse modalità e con gli stessi limiti previsti dall’articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Le domande sono presentate presso gli uffici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e da queste istruite, per il successivo inoltro alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio.

     99. Per le finalità previste dal comma 98 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 27.2.64.2.488 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 9149 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     100. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia - Azienda Fiere un contributo pluriennale, nella misura di cui al comma 102 per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti da parte dell’Ente medesimo per la ristrutturazione ed il completamento del comprensorio fieristico.

     101. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 100. Il contributo è concesso all’atto della presentazione della domanda alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio, corredata della deliberazione esecutiva con cui l’Ente dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante. L’erogazione della prima annualità del contributo è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     102. Per le finalità previste dal comma 100 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 700 milioni annui a decorrere dall’anno 2001, con l’onere di lire 1.400 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 27.1.64.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9097 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l’onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     103. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla "Società per azioni Centro commerciale all’ingrosso di Pordenone" un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 105 per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui da contrarre per il completamento del centro commerciale all’ingrosso in connessione con il completamento del centro intermodale di cui all’articolo 31, comma 6, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come modificato dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25.

     104. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 103. Il contributo è concesso all’atto della presentazione della domanda alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio, corredata della deliberazione esecutiva con cui la società dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante. L’erogazione della prima annualità del contributo è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     105. Per le finalità previste dal comma 103 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.300 milioni annui a decorrere dall’anno 2001, con l’onere di lire 2.600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 27.1.64.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9098 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     106. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per il centro commerciale all’ingrosso di Trieste un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 109 per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi del mutuo da contrarre per la realizzazione di un centro commerciale all’ingrosso nella provincia di Trieste] [146].

     107. [La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 106] [147].

     108. [Il contributo di cui al comma 106 è concesso all’atto della presentazione della domanda alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio, corredata dell’atto del Consorzio di assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante. L’erogazione della prima annualità del contributo è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo. Il contributo può essere direttamente versato, su richiesta del Consorzio ed in alternativa alle fidejussioni di cui al comma 110, all’istituto mutuante] [148].

     109. [Per le finalità previste dal comma 106 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dall’anno 2001, con l’onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 27.1.64.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9099 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati] [149].

     110. L’Amministrazione regionale è autorizzata a prestare fidejussione a garanzia dei mutui di cui al comma 103 [150].

     111. Le domande di concessione della fidejussione di cui al comma 110, specificamente motivate in riferimento all’impossibilità di produrre proprie garanzie a copertura dei mutui richiesti, sono presentate al Servizio del commercio della Direzione regionale del commercio e del turismo corredate dell’atto di adesione dell’istituto mutuante.

     112. La concessione della fidejussione di cui al comma 110 è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al commercio e turismo di concerto con l’Assessore regionale alle finanze.

     113. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione di garanzie previste dal comma 110, fanno carico all’unità previsionale di base 53.1.9.1.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 1540 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     114. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Ente Fiera di Udine un ulteriore contributo pluriennale, nella misura massima prevista dal comma 116, per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui da contrarre per il parziale completamento del comprensorio fieristico di Martignacco.

     115. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 114. Il contributo è concesso all’atto della presentazione della domanda, alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio, corredata della deliberazione esecutiva con la quale l’Ente dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante. L’erogazione della prima annualità del contributo è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     116. Per le finalità previste dal comma 114 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.555 milioni annui a decorrere dall’anno 2001, con l’onere di lire 3.110 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 27.1.64.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9113 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     117. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Fiera Trieste SpA un contributo pluriennale, nella misura massima prevista dal comma 119, per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui da contrarre per interventi al comprensorio fieristico e relative strutture espositive [151].

     118. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 117. Il contributo è concesso all’atto della presentazione della domanda, alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio, corredata della deliberazione esecutiva con la quale l’Ente dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante. L’erogazione della prima annualità del contributo è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     119. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 200 milioni annui a decorrere dall’anno 2001, con l’onere di lire 400 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 27.1.64.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9106 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     120. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario pluriennale, nella misura massima previste dal comma 122 per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui da contrarre per il completamento del Mercato ortofrutticolo di Udine.

     121. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 120. Il contributo è concesso all’atto della presentazione della domanda, alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio, corredata della deliberazione esecutiva con la quale il Comune dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante. L’erogazione della prima annualità del contributo è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     122. Per le finalità previste dal comma 120 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 250 milioni annui a decorrere dall’anno 2001, con l’onere di lire 500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 27.1.64.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9105 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     123. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per il primo impianto dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all’articolo 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, costituite nelle forme previste dallo stesso articolo.

     124. I finanziamenti di cui al comma 123 sono concessi all’atto della presentazione della domanda, alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio, corredata dell’atto di costituzione del consorzio, del preventivo dettagliato di spesa e del programma di attività.

     125. Per le finalità previste dal comma 123 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 27.2.64.2.780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 9129 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     126. Al fine di procedere, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, alla conclusiva definizione delle pratiche relative ai finanziamenti previsti per gli Enti fieristici regionali dalla legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e dalla legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, per la realizzazione di opere pubbliche, il Direttore regionale del commercio e del turismo è autorizzato a confermare, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi, anche nel caso in cui l’ente abbia realizzato un’opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purchè l’opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento.

     127. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a rinunciare ad eventuali interessi maturati su finanziamenti concessi agli Enti fieristici regionali e dagli stessi non utilizzati e da restituire all’Amministrazione regionale.

     128. Per le finalità previste dai commi 126 e 127 gli Enti fieristici interessati presentano apposita istanza alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio.

     129. [152].

     130. Con apposita legge regionale si provvede ad emanare una disciplina organica di riforma degli strumenti operativi e contributivi del comparto turistico.

     131. I principi generali della riforma sono rappresentati dalla necessità di procedere all’attuazione delle attività di promozione e propaganda, di quelle di gestione delle attività economiche e di quelle legate alla commercializzazione dell’offerta turistica attraverso soggetti di diritto privato, partecipati dalla Regione, dagli Enti locali e dagli altri enti pubblici, riservando alle esistenti strutture pubbliche le attività di accoglienza dei turisti e di informazione al pubblico, nonché le eventuali altre attività loro attribuite dalla stessa Amministrazione regionale.

     132. La disciplina organica del turismo comporta la sistematica revisione delle norme concernenti la ricettività alberghiera ed extra alberghiera, la regolamentazione della materia delle agenzie di viaggio, quella del turismo itinerante e quella delle professioni turistiche, nonché norme per il funzionamento delle Associazioni Pro Loco.

     133. [153]

     134. [154]

     135. [155]

     136. [156]

     137. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti mirati alla promozione dell’immagine della Regione Friuli- Venezia Giulia e per l’incremento del movimento turistico [157].

     138. I progetti di cui al comma 137 sono presentati annualmente alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo per l’approvazione.

     139. I progetti, concernenti iniziative turistiche e/o agroalimentari e/o culturali e artistiche e/o sportive, sono finanziati secondo i seguenti criteri di priorità:

     a) promozione dell’immagine della Regione nel suo complesso, compresa la penetrazione turistica e la commercializzazione del prodotto turistico regionale;

     b) promozione internazionale compresa la penetrazione turistica e la commercializzazione del prodotto turistico regionale;

     c) promozione nazionale, compresa la penetrazione turistica e la commercializzazione del prodotto turistico regionale;

     d) promozione interregionale, compresa la penetrazione turistica e la commercializzazione del prodotto turistico regionale;

     e) campagne promozionali della sola immagine regionale, anche ripartita su più località;

     f) campagne promozionali dell’immagine di località turistiche regionali.

     140. Per le finalità previste dal comma 137 è autorizzata la spesa complessiva di lire 24.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per l’anno 2000 e di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 28.1.64.1.779 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000- 2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 9199 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     141. [158].

     142. [159].

     143. [160].

     144. [161]

     145. [162]

     146. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere, negli anni 2000 e 2001, nuove azioni della Promotur S.p.A. fino all’importo massimo di lire 9.200 milioni al fine di assicurare l’equilibrio patrimoniale della stessa società in relazione ai fabbisogni finanziari per il mantenimento del servizio in tutti i poli sciistici regionali nella fase di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all’articolo 4, comma 11, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari] [163].

     147. [Per le finalità previste dal comma 146 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 8.707 milioni per l’anno 2000 e di lire 493 milioni per l’anno 2001, a carico dell’unità previsionale di base 2.2.9.2.32 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 1210 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Detto importo corrisponde, per lire 1.288 milioni relativi all’anno 2000 e per lire 493 milioni relativi all’anno 2001, a somme derivanti dalla realizzazione di economie negli anni 1999, 2000 e 2001, a fronte della rinegoziazione di mutui contratti dalla società medesima con costi di ammortamento a carico della Regione, in attuazione dell’articolo 20, comma 9, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3] [164].

     148. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della Promotur S.p.A. per la realizzazione di una ricerca di mercato focalizzata sul tempo libero invernale al fine di una più compiuta definizione della strategia di sviluppo del turismo invernale regionale. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo] [165].

     149. [Per le finalità previste dal comma 148 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 2.2.64.1.42 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 8956 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [166].

     150. [Al fine di incentivare il turismo scolastico nei poli turistici montani del Friuli-Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore della Promotur S.p.A. e degli altri soggetti gestori di impianti scioviari delle province di Udine e Pordenone per la predisposizione ed il parziale finanziamento di pacchetti d’offerta alle scuole ed alle agenzie di viaggio] [167].

     151. [La misura d’intervento dei contributi indicati al comma 150 non può eccedere la percentuale massima dell’80 per cento della spesa. Le domande sono presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa] [168].

     152. [Per le finalità previste dal comma 150 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 2.2.64.1.42 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 8957 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [169].

     153. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali per la durata di dieci anni nella misura massima prevista dal comma 155 a favore di enti pubblici e di privati operatori operanti nei Comuni contigui ai poli turistici invernali della regione e nei comuni montani della provincia di Pordenone, ovvero ad essi funzionali, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per l’adeguamento e messa in sicurezza, nonché per l’ammodernamento di strutture funzionali alle attività turistico-sportive, di impianti, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa. La Giunta regionale identifica, con propria deliberazione, gli ambiti di intervento e le priorità di assegnazione.

     154. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al commercio e al turismo determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni per la stipulazione dei mutui di cui al comma 153. Il contributo è concesso all’atto della presentazione della domanda da effettuarsi alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo, corredata della deliberazione esecutiva, se dovuta, con la quale il richiedente dispone l’assunzione del mutuo, e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante. L’erogazione della prima annualità del contributo è disposta all’atto della presentazione del contratto definitivo di mutuo.

     155. Per le finalità previste dal comma 153 è autorizzato il limite d’impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dall’anno 2001, con l’onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 8993 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     156. Per l’attuazione di interventi diretti e indiretti, finalizzati al  potenziamento del comprensorio sciistico del Pramollo,  l’Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare un  intervento finanziario pluriennale a favore della Promotour SpA,  con sede in Trieste, secondo le modalità stabilite con  deliberazione della Giunta regionale [170].

     157. L’attuazione dell’intervento finanziario di cui al comma 156  è subordinata all’approvazione del Protocollo d’intesa tra la  Regione Friuli Venezia Giulia e il Land della Carinzia  concernente le modalità di potenziamento e di gestione del  comprensorio sciistico del Pramollo [171].

     158. Per le finalità previste dal comma 156 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dall’anno 2001, con l’onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 8994 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     159. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore dell’Azienda regionale per la promozione turistica (ARPT) per la realizzazione del progetto "Summit delle città stellate - Palmanova 2000".

     160. Le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento di cui al comma 159 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo.

     161. Per le finalità previste dal comma 159 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 9223 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     162. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comitato promotore per le giornate dell’agricoltura, pesca e forestazione della provincia di Trieste.

     163. Le modalità di concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 162 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo.

     164. Per le finalità previste dal comma 162 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 9224 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     165. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle Province di Udine e Pordenone contributi per promuovere l’organizzazione e l’attuazione di specifiche manifestazioni culturali di rilevanza turistica regionale rispettivamente presso la Villa Manin di Passariano e presso l’Abbazia di Sesto al Reghena.

     166. I contributi di cui al comma 165 sono concessi all’atto della presentazione della domanda da effettuarsi alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo, corredata della deliberazione esecutiva di approvazione del programma di manifestazioni, nonché di una relazione illustrativa dell’attività programmata e del preventivo di massima delle spese.

     167. Per le finalità previste dal comma 165 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell’unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 9222 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     168. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione tra l’Azienda Fiere di Gorizia e la Camera nazionale della moda italiana, denominata "MITTELMODA INTERNATIONAL LAB", un contributo per la promozione di iniziative per la valorizzazione delle migliori espressioni della creatività giovanile internazionale nel settore della moda, del tessile e dell’abbigliamento.

     169. La domanda per l’ottenimento del contributo di cui al comma 168, da presentarsi alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo, deve essere corredata del programma delle iniziative da intraprendere e del relativo preventivo sommario di spesa. Il decreto di concessione del contributo può stabilirne anche l’erogazione in via anticipata nella misura massima del 70 per cento.

     170. Per le finalità previste dal comma 168 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l’anno 2000, a carico dell’unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 9226 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     171. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento, a favore di un ente pubblico o di una società di gestione a prevalente capitale pubblico, individuato con deliberazione della Giunta regionale, per la gestione del Servizio telematico di teleinformazione e teleprenotazione per i pellegrini del Grande Giubileo del 2000 [172].

     172. Il finanziamento di cui al comma 171 è concesso ed erogato interamente in via anticipata previa presentazione della domanda da parte del soggetto gestore, corredata dell’atto deliberativo di assunzione della gestione alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo [173].

     173. Per le finalità previste dal comma 171 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 28.1.64.2.509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 9252 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     174. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Aquileia un finanziamento straordinario per l’assunzione con contratto a tempo determinato, da concludersi entro il termine massimo del 31 gennaio 2001, di personale destinato ad essere utilizzato per l’assistenza turistica, l’informazione, la vigilanza nel comprensorio per il periodo giubilare.

     175. Le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento di cui al comma 174 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo.

     176. Per le finalità previste dal comma 174 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 9215 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     177. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Lignano e di Muggia un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 179 per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui che i Comuni medesimi assumeranno per interventi di arredo urbano.

     178. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 177. Il contributo è concesso all’atto della presentazione della domanda alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo, corredata della deliberazione esecutiva con la quale l’Ente dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante. L’erogazione della prima annualità del contributo è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     179. Per le finalità previste dal comma 177 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 600 milioni annui a decorrere dall’anno 2001, con l’onere di lire 1.200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 28.2.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9325 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     180. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 182, per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui che il Comune assumerà per l’arredo della diga.

     181. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 180. Il contributo è concesso all’atto della presentazione della domanda alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo, corredata della deliberazione esecutiva con la quale l’Ente dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante. L’erogazione della prima annualità del contributo è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     182. Per le finalità previste dal comma 180 è autorizzato, a decorrere dall’anno 2001, il limite d’impegno decennale di lire 150 milioni annui, con l’onere di lire 300 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 28.2.64.2.510, con riferimento al capitolo 9326 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate dal 2003 al 2010 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     183. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla costituenda Promoser S.r.l. una sovvenzione per il finanziamento di un concorso di idee per la ristrutturazione e l’adeguamento dell’immobile denominato "Stazione Marittima", sito a Trieste, per le esigenze congressuali di tutto il Friuli-Venezia Giulia.

     184. Le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento di cui al comma 183 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo.

     185. Per le finalità previste dal comma 183 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 28.2.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 9255 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     186. Per le finalità previste dall’articolo 11, comma 15, della legge regionale 4/1999, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 28.1.64.1.498 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 9201 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     187. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore dell’ARPT per la realizzazione, in convenzione con l’Associazione Friuli-Venezia Giulia FILM COMMISSION, del progetto di costituzione, promozione e gestione programmatica dell’ufficio, realizzazione della Location Guide, della Production Guide e del sito WEB. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo.

     188. Per le finalità previste dal comma 187 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 28.1.64.1.498 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 9202 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     189. [174].

     190. L’Amministrazione regionale, al fine di conseguire il massimo livello di impegni e pagamenti relativi al Documento unico di programmazione (DOCUP) obiettivo 4 di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, è autorizzata ad inoltrare alla Commissione europea e allo Stato, con le modalità previste dal DOCUP medesimo, rendicontazioni di spese effettuate per il finanziamento di azioni di formazione aziendale e di formazione individuale dei lavoratori dipendenti di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

     191. In relazione al comma 190, l’Amministrazione regionale è autorizzata a riassegnare, per le finalità di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legge 148/1993, convertito con modificazioni dalla legge 236/1993, per il finanziamento di azioni di formazione aziendale e di formazione individuale dei lavoratori dipendenti, risorse pari a lire 4.000 milioni. Il finanziamento è concesso ed erogato, con le modalità fissate dalla legge medesima, dalla Direzione regionale della formazione professionale - Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

     192. Per le finalità di cui al comma 191 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 20.1.43.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 5815 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     193. Entro il termine previsto dall'avviso di riferimento, per le iniziative formative che prevedono l'effettuazione di esami o prove finali, i soggetti titolari di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo (FSE) devono presentare all’Amministrazione regionale il rendiconto delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato ed ammesso al finanziamento, certificato da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed al DPR 20 novembre 1992, n. 474, non legata da rapporto organico con il titolare del progetto formativo oggetto del controllo. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi di cui al presente comma sono demandati alla Direzione regionale della formazione professionale - Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali [175].

     194. Il rilascio della certificazione avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente, nonché sulla base delle direttive regionali che disciplinano la fase dei controlli delle azioni in questione. Contestualmente alla presentazione della certificazione di cui al comma 193, devono essere restituite le somme percepite a titolo di anticipazione non utilizzate e/o non riconosciute a seguito del processo di certificazione. I soggetti titolari dei progetti devono conservare i titoli originali di spesa, nonché la documentazione a supporto del rendiconto, presso i propri uffici a disposizione dell’Amministrazione regionale.

     194 bis. Ove previsto dagli avvisi di riferimento, la procedura di cui ai commi 193 e 194 si applica anche alle iniziative cofinanziate dal Fondo sociale europeo (FSE) che non prevedono esami o prove finali [176].

     195. [177].

     196. Le spese connesse all’attività di certificazione di cui al comma 193 sono riconosciute entro i limiti indicati dai corrispondenti avvisi di riferimento e costituiscono parte integrante del preventivo delle spese del progetto cui si riferiscono [178].

     196 bis. La certificazione, da parte dei soggetti di cui al comma 193, del rendiconto delle spese sostenute è esclusa nel caso di iniziative per le quali trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), punto ii) o punto iii), del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 , come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 [179].

     197. Al fine di assicurare il rispetto dei tempi previsti dalla normativa comunitaria per la chiusura finale del periodo di programmazione 1994/1999, obiettivi 2, 3 e 4, ferma restando la disposizione di cui al comma 195, è data facoltà ai soggetti titolari di ricorrere alla procedura di cui al comma 193 relativamente a tutti i progetti approvati tra l’1 gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999, il cui rendiconto non sia ancora stato sottoposto a controllo da parte dell’Amministrazione regionale.

     198. Nei casi di cui al comma 197 e relativamente ai rendiconti già presentati all’Amministrazione regionale, il termine massimo per la presentazione della certificazione è di sessanta giorni dalla data del ritiro o della restituzione del rendiconto di spesa già depositato presso l’Amministrazione regionale medesima.

     199. In relazione alla procedura di cui al comma 197, è riconosciuta, per l’attività di certificazione di ciascun progetto, una spesa massima di lire 500.000, per le azioni di durata superiore alle 400 ore e di lire 300.000 per le azioni di durata non superiore alle 400 ore. Detti importi sono da intendersi al netto di IVA ed altri oneri, laddove gli stessi risultino, sulla base della normativa vigente, non detraibili da parte del titolare del progetto formativo.

     200. Per le finalità di cui al comma 197 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 20.1.43.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 5816 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     201. Per far fronte agli oneri derivanti da obbligazioni intervenute, relativamente a interventi di agevolazione per gli investimenti delle imprese industriali ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e del capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, di competenza della Direzione regionale dell’industria - Servizio dello sviluppo industriale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 430.190.000 per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 23.2.62.1.284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 8392 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     202. [180].

     203. Per le finalità previste dall’articolo 8, comma 18, della legge regionale 4/1999, come modificato dal comma 202, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 300 milioni annui a decorrere dall’anno 2001, con l’onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 27.1.64.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9117 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio.

     204. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di interventi volti ad applicare nei comuni montani gli obiettivi ed i contenuti definiti con la "Convenzione delle Alpi" per uno sviluppo sostenibile delle aree alpine.

     205. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 204 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo del 50 per cento per interventi specifici di sviluppo locale realizzati anche in forma associata dai Comuni montani che aderiscono al progetto sperimentale denominato "Rete di Enti locali - Alleanza nelle Alpi" nell’ambito dell’iniziativa europea Azione pilota "Spazio alpino" ex articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, come sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2083/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, finanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dallo Stato, in fase di attuazione ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17, o che fanno parte della "Rete di Comuni Alleanza nelle Alpi" costituita a livello internazionale con lo scopo di recepire i contenuti della "Convenzione delle Alpi".

     206. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti ai Comuni montani richiedenti e la scelta del logo che dovrà contraddistinguere l’intera attività volta alla diffusione del programma di cui si tratta. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi sono demandati al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

     207. Per le finalità previste dal comma 204 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 30.5.14.2.717 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 1090 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     208. [181].

     209. [182].

     210. [183].

     211. [184].

     212. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 7. (Interventi per il completamento della ricostruzione).

     1. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, a favore del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna per interventi nelle aree di cui all’articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di complessive lire 3.611.905.435 per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 1052 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede, in relazione al disposto di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, mediante storno dell’unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     3. Per conseguire le finalità previste dall’articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, nel territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici dell’anno 1976, delimitati con decreto del Presidente della Giunta regionale 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modificazioni e integrazioni, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un conferimento di lire 15.000 milioni al Fondo costituito presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. da destinare, con priorità rispetto alle ordinarie risorse del Fondo stesso, agli interventi nelle zone terremotate da realizzarsi in base a domanda presentata a fronte dell’ultimo bando emanato prima dell’entrata in vigore della presente legge. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi sono demandati al Servizio dell’edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici.

     4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 8.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 3307 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     5. Per il completamento dell’opera di ricostruzione nei Comuni delimitati ai sensi del D.P.G.R. n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni, nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale di previsione è iscritto un Fondo per il finanziamento di interventi rientranti nelle tipologie previste dal titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, relativi ad opere ed impianti pubblici di interesse locale e regionale, nonché ad opere di pubblica utilità [185].

     6. Nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 5, la Giunta regionale, sentita la IV Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale, individua con propria deliberazione gli interventi da ammettere a finanziamento, indicando le modalità e il tipo di finanziamento da concedere. L’individuazione dell’intervento comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori relativi agli interventi non ricadenti nella sfera giuridica degli enti pubblici ad esclusione di quelli previsti dall’articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

     7. Per gli interventi di cui al comma 6 l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, dei Presidenti delle Province, delle Comunità montane e degli altri enti pubblici nella cui sfera di competenza rientra l’intervento, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi sono demandati al Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza della Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici.

     8. Agli interventi finanziati a valere sul Fondo di cui al comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. I finanziamenti sono cumulabili con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali e possono essere concessi anche per lotti funzionali.

     9. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 è autorizzata la spesa di lire 23.277.868.023 per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 9500 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     10. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sulla base di direttive della Giunta regionale, all’Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont S.p.A. un finanziamento straordinario di lire 3.500 milioni per l’acquisto, la nuova costruzione, il completamento, la ristrutturazione e l’adeguamento impiantistico di immobili ad uso produttivo.

     11. L’attuazione di quanto previsto dal comma 10 è subordinata alla presentazione di piani industriali sottoscritti dai titolari delle aziende produttive interessate all’insediamento.

     12. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

     13. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 2.2.24.2.945 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 9596 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     14. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bordano un finanziamento straordinario di lire 2.000 milioni per la costruzione nel proprio territorio di un immobile ad uso produttivo.

     15. L’attuazione di quanto previsto dal comma 14 è subordinata alla presentazione di piani industriali sottoscritti dai titolari delle aziende interessate all’insediamento.

     16. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 14, è presentata al Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza della Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento può essere cumulato con altri finanziamenti previsti da leggi statali o regionali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.

     17. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l’anno 2000, a carico dell’unità previsionale di base 2.2.24.2.803 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 9605 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     18. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Osoppo un finanziamento di lire 500 milioni per la costruzione di due Centri polifunzionali e per la relativa urbanizzazione delle aree di pertinenza.

     19. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 18 è presentata alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modifiche ed integrazioni.

     20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 9603 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     21. Per assicurare una rapida conclusione alle procedure tecnico- amministrative di competenza, gli interventi di competenza della Segreteria generale straordinaria per i quali alla data del 31 dicembre 1999 non siano state avviate le procedure di appalto, sono trasferiti ai Comuni territorialmente competenti, che provvedono all’affidamento e alla gestione dei lavori con l’assolvimento di tutte le competenze della stazione appaltante, ivi compresa la direzione lavori [186].

     22. Per le finalità di cui al comma 21, sono disposte aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. Gli adempimenti connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 21 sono demandati alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.

     23. L’articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, è abrogato.

     24. [187].

     25. La copertura delle annualità relative ai seguenti limiti di impegno, iscritti nella unità previsionali di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000- 2002, per l’estensione temporale e l’ammontare a fianco di ciascuno indicati, con riferimento al rispettivo capitolo del Documento tecnico allegato al bilancio per gli anni medesimi, è rideterminata con prelevamento di pari corrispondente importo annuo dal "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato", iscritto all’unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo; l’onere relativo alle annualità successive al 2002 è a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati. Le corrispondenti quote regionali rese conseguentemente disponibili dalla suddetta rideterminazione della copertura rientrano in disponibilità del bilancio per l’anno corrispondente.

 

 

L.R.             Capitolo/       Annualità     rideterminate

autorizzazione   Numero L.I.                   nella

                                                copertura

a) 23/1986       9515/5          2002          3.000.000.000

                                  2003          2.819.195.435

                                  2004          2.819.195.435

                                  2005          2.800.000.000

b) 4/1991        9562/1          2003          1.200.000.000

                                  2004          1.200.000.000

                                  2005          1.200.000.000

                                  2006          1.200.000.000

c) 47/1991       9562/2          2006          3.500.000.000

 

 

     26. Le quote delle annualità dei limiti di impegno iscritti sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato non coperte da assegnazioni statali restano acquisite al bilancio regionale senza specifica finalizzazione.

     27. In relazione al disposto di cui al comma 26 le annualità dal 2007 al 2009 dei limiti di impegno autorizzati con l’articolo 70, comma 10, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 e con l’articolo 79, comma 7, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, e iscritte sull’unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, sono ridotte di lire 1.000 milioni annui e rispettivamente di lire 1.100 milioni annui.

     28. L’autorizzazione di spesa di lire 8.000 milioni per l’anno 1998 disposta con l’articolo 140, comma 89, della legge regionale 13/1998, è ridotta di lire 4.000 milioni.

     29. [In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, costituiscono economia di bilancio vincolata all’utilizzo nelle zone terremotate lo stanziamento di lire 178.793.328 per l’anno 1999 autorizzato dall’articolo 3 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 23, e lo stanziamento di lire 200 milioni per l’anno 1999 corrispondente a quota dell’annualità 1999 del limite di impegno autorizzato dall’articolo 3, comma 9, della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 58, lo stanziamento di lire 4.000 milioni per l’anno 1999 relativo alla riduzione di spesa disposta con il comma 28, nonché gli stanziamenti per l’anno 1999 dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno medesimo, corrispondenti alle somme non utilizzate al 31 dicembre 1998 e trasferite all’anno 1999 ai sensi degli articoli 6, terzo comma, e 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell’Assessore regionale alle finanze del 5 febbraio 1999, n. 12:

 

 

9411                                       400.000.000

9412                                       300.000.000

9437                                       93.078.249

9456                                       180.991.650

9504                                       270.827.733

9508                 L.I. 7                5.000.000.000

9510                 L.I. 2                1.800.000.000

9512                                       20.000.000.000

9513                                       45.075.941

9515                 L.I. 5                1.605.615.240

9515                 L.I. 6                1.600.000.000

9519                                       278.433.793

9521                                       1.029.492.077

9524                                       1.626.319.222

9525                                       35.190.229

9540                                       208.087.321

9544                                       221.871.032

9545                                       121.126.050

9548                                       15.000.000.000] [188]

 

 

     30. [In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 3, della legge regionale 7/1999, le seguenti somme iscritte in conto residui sui sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1999, disimpegnate entro il 31 dicembre 1999, costituiscono economia di bilancio vincolata all’utilizzo nelle zone terremotate:

 

 

1383                                       2.000.000.000

9421                                       305.178.411

9437                                       377.700

9452                                       1.171.333.398

9506                                       8.152.000

9507                                       103.999.011

9509                                       600

9512                 L.I. 2                106.259.663

9515                                       1.800

9519                                       9.247.369

9523                                       213.618.296

9524                                       10.096.926

9527                                       19.510.595

9542                                       35.190.389] [189]

 

 

     31. Il Consorzio industriale per l’Alto Friuli (CIFAP) è autorizzato ad utilizzare le somme disponibili sulle aperture di credito emesse a favore dei funzionari delegati degli Enti pubblici diversi dai Comuni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 76 e 79 della legge regionale 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione di opere ed impianti pubblici rientranti nelle tipologie indicate all’articolo 75 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall’articolo 137, comma 19, della legge regionale 13/1998, nel limite di lire 1.000 milioni per far fronte agli oneri derivanti dalle spese legali e dal risarcimento dei danni cagionati a terzi negli anni antecedenti il 1990, dai relativi oneri e interessi finanziari, nonché dalle esondazioni delle acque del canale di scarico del canale consortile.

     32. L’utilizzo delle somme per le finalità indicate nel comma 31 esclude la possibilità di ottenere finanziamenti integrativi per le opere e gli impianti pubblici già finanziati.

     33. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 8. (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili).

     1. Al fine di attuare il programma di cooperazione decentrata in area subdanubiana-croata promosso dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale-Informest ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, un fondo speciale, da gestire con contabilità separata da parte della predetta società in regime di mandato. Al fondo fanno carico le spese dirette, connesse e conseguenti all’attuazione degli interventi relativi al predetto programma [190].

     2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito dalle risorse all’uopo destinate dallo Stato, nonché dalla Regione. La Regione è autorizzata ad anticipare i fondi destinati dallo Stato. In tal caso il rimborso è fatto direttamente alla Regione [191].

     3. Ai fini di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale stipula con il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale-Informest una convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per il conferimento del mandato, la definizione delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo, nonché di controllo sulla gestione dello stesso [192].

     4. L’attività esecutiva e di controllo concernente gli interventi a carico del fondo è delegata, nella sua veste di mandataria, al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale-Informest, che la esercita attraverso i suoi organi sociali. La Giunta regionale esercita attraverso il Servizio autonomo per i rapporti internazionali la vigilanza sulla gestione del fondo [193].

     5. Nell’ambito delle finalità previste dall’articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all’Istituto regionale Euromediterraneo "Euromed" per la realizzazione della conferenza euro- mediterranea e a sostegno di attività finalizzate allo sviluppo della cooperazione tra il Friuli-Venezia Giulia e i paesi del bacino del Mediterraneo.

     6. Il finanziamento è concesso dal Servizio autonomo per i rapporti internazionali con le modalità previste dall’articolo 2 della legge regionale 12/1986, previa deliberazione della Giunta regionale che approva la convenzione con la quale è stabilito dettagliatamente il programma delle attività previste e il relativo preventivo di spesa, nonché le modalità, i tempi ed i termini per l’erogazione e la rendicontazione del finanziamento. La rendicontazione delle spese sostenute, in relazione al finanziamento di cui al comma 5, è presentata all’Amministrazione regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo alla concessione del medesimo.

     7. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.15.1.166 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 721 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     8. L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere l’istituzione della Commissione denominata "Via Maris" per il sostegno di attività promozionali anche a livello internazionale.

     9. Le modalità di concessione ed erogazione dell’intervento di cui al comma 8 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

     10. Per le finalità previste al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.15.1.166 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 722 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     11. [194].

     12. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo straordinario di lire 500 milioni per l’avvio della realizzazione degli interventi previsti nel "Progetto di riconciliazione tra Gorizia e Nova Gorica".

     13. Il contributo di cui al comma 12 è erogato in unica soluzione e in via anticipata su domanda del Sindaco del Comune di Gorizia, da presentarsi al Servizio degli affari amministrativi e contabili dell’Ufficio di piano, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e degli obiettivi da perseguire.

     14. Per le finalità previste al comma 12 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.7.2.335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 879 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     15. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il premio "Senza confini" da destinare a personalità di rilievo internazionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di concessione del premio medesimo. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

     16. Per le finalità di cui al comma 15 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.15.1.175 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 720 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     17. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

     18. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

     19. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

     20. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

     21. L’Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai componenti delle Commissioni di gara per l’aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale, costituite per le finalità di cui all’articolo 34 bis della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come aggiunto dall’articolo 13 della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12, gli oneri relativi ai premi assicurativi per le polizze stipulate dai componenti stessi in relazione al rischio professionale per l’attività connessa allo svolgimento delle gare concernenti l’affidamento delle gestioni dei trasporti pubblici locali ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge regionale 20/1997, come sostituito dall’articolo 7 della legge regionale 12/1999. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio degli affari generali della Segreteria Generale della Giunta regionale.

     22. Per le finalità di cui al comma 21, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 181 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     23. Al fine di favorire la realizzazione di programmi di informazione e diffusione delle iniziative istituzionali della Regione e degli Enti regionali nonché di avvenimenti rilevanti sul piano sociale, economico, turistico e culturale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con la sede RAI del Friuli-Venezia Giulia per la diffusione delle notizie stesse anche attraverso le trasmissioni transfrontaliere prodotte dalla RAI. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati all’Ufficio stampa e pubbliche relazioni.

     24. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell’unità previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 416 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     25. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti al "Fondo per la gestione degli immobili" istituito presso la Società di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, ai sensi del comma 5 del citato articolo 3 della legge regionale 3/1998, come sostituito dall’articolo 11, comma 3, della legge regionale 11/1999. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio della gestione degli immobili della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

     26. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 52.3.9.2.490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 1494 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     27. Al fine di realizzare la nuova struttura funzionale, da destinare a sede degli uffici regionali, di cui all’articolo 70, comma 4, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, in un quadro complessivo di interventi coordinati di adeguamento e risanamento del contesto urbano, l’Amministrazione regionale è autorizzata a definire con il Comune di Udine le necessarie iniziative attraverso apposito accordo di programma.

     28. La progettazione e la realizzazione delle opere di cui all’articolo 70, comma 4, della legge regionale 9/1996, nonché l’attuazione degli interventi specificatamente individuati nell’ambito dell’accordo di programma di cui al comma 27 sono affidate ad un commissario straordinario nominato dall’Amministrazione regionale previa intesa con il Comune di Udine.

     29. La nomina del commissario di cui al comma 28 è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per un periodo di tre anni, ed è prorogabile di anno in anno in relazione alle esigenze di completamento dell’incarico affidato.

     30. Per l’esercizio delle proprie funzioni, il commissario dispone di personale distaccato dalla Regione ovvero di personale a contratto, si avvale della collaborazione, anche a tempo parziale, di personale del Comune di Udine a tale scopo individuato dal Comune medesimo e non necessariamente assegnato in via esclusiva all’espletamento del predetto incarico e può far ricorso a consulenze ed incarichi professionali esterni. Il commissario provvede alle spese generali di funzionamento con fondi messi a disposizione dall’Amministrazione regionale [195].

     31. Le spese per il personale distaccato dal Comune di Udine sono integralmente a carico dell’Amministrazione regionale.

     32. Al commissario straordinario sono attribuiti, per la durata dell’incarico, un compenso mensile ragguagliato alla retribuzione spettante al personale regionale con qualifica di dirigente con le funzioni di cui all’articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, nonché i rimborsi e le indennità di missione previsti per il personale regionale.

     33. Per l’attuazione degli interventi di competenza regionale di cui al comma 28, è istituito ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 7/1999, presso il tesoriere regionale, un fondo speciale da gestire in regime di mandato da parte del commissario di cui al comma 28 medesimo.

     34. Al fondo affluiscono i finanziamenti previsti dal bilancio regionale per l’attuazione dell’articolo 70, comma 4, della legge regionale 9/1996, nonché ulteriori fondi stanziati per l’attuazione delle opere di competenza regionale previste dall’accordo di programma di cui al comma 27, per le spese per il personale e per il ricorso a professionisti esterni, nonché per le spese generali di funzionamento [196].

     35. Entro sessanta giorni all’entrata in vigore della presente legge è emanato apposito regolamento per l’amministrazione del fondo. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento di cui ai commi da 27 a 34 sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio per la gestione degli immobili.

     36. In sostituzione del personale distaccato ai sensi del comma 30, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale con contratto a tempo determinato di durata pari a quella prevista dal comma 29. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni legislative previste dall’ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto di impiego.

     37. Per le finalità di cui al comma 30 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 52.3.9.1.949 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 1502 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     38. Per le finalità di cui al comma 32 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 52.3.9.1.949 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 1510 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     39. L’Amministrazione regionale è autorizzata a prestare fidejussioni a garanzia dei mutui stipulati dalla Promotur S.p.A. per le finalità previste dall’articolo 4, comma 11, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, fino alla concorrenza di lire 44.500 milioni.

     40. Le domande di concessione della fidejussione di cui al comma 39, specificamente motivate dal legale rappresentante in riferimento all’impossibilità di produrre proprie garanzie a copertura dei mutui richiesti, sono presentate al Servizio del commercio della Direzione regionale del commercio e del turismo, corredate della deliberazione del Consiglio di amministrazione della Promotur S.p.A. con cui è disposta l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante. La concessione della fidejussione è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al commercio e al turismo, di concerto con l’Assessore regionale alle finanze.

     41. L’Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria, fino all’importo massimo di lire 4.000 milioni, ai fini della concessione di anticipazioni bancarie alla Fondazione Teatro comunale "Giuseppe Verdi" di Trieste, nelle more dell’erogazione dei contributi ad essa assegnati per il sostegno della propria attività da parte dello Stato ai sensi delle vigenti norme sul Fondo Unico per lo Spettacolo.

     42. La domanda per la concessione della garanzia è presentata alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari corredata della delibera con la quale il Consiglio di amministrazione della Fondazione dispone il ricorso all’anticipazione bancaria, dichiarando motivatamente l’impossibilità di fornire proprie garanzie a fronte della stessa e dell’atto di adesione della banca concedente. La concessione della garanzia fideiussoria è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale alle finanze.

     43. L’Amministrazione regionale, in qualità di socio fondatore e sostenitore dell’Associazione per il Mittelfest, è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria, fino all’importo massimo di lire 300 milioni, ai fini della concessione all’Associazione stessa di anticipazioni bancarie, nelle more dell’erogazione dei contributi ad essa assegnati per il sostegno della propria attività da parte dello Stato e di altri enti pubblici.

     44. La domanda per la concessione della garanzia di cui al comma 43 è presentata alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari è corredata della delibera con la quale il Consiglio di amministrazione dell’Associazione dispone il ricorso all’anticipazione bancaria, dichiarando motivatamente l’impossibilità di fornire proprie garanzie a fronte della stessa e dell’atto di adesione della banca concedente. La concessione della garanzia è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale alle finanze.

     45. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione di garanzie previste dal comma 39 fanno carico all’unità previsionale di base 53.1.9.1.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 1540 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     46. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione di garanzie previste dai commi 41 e 43 fanno carico all’unità previsionale di base 53.1.9.1.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 1541 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     47. [197].

     48. [198].

     49. [199].

     50. Per le finalità di cui al comma 48 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l’anno 2000, a carico dell’unità previsionale di base 52.3.2.1.924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 302 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     51. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per esigenze operative dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale relativamente all’acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni e realizzazioni artistiche da assegnare per esigenze di rappresentanza della Presidenza. Tali spese possono essere disposte anche tramite apertura di credito a favore di un dipendente regionale, con qualifica non inferiore a consigliere, assegnato alla medesima struttura.

     52. Per le finalità di cui al comma 51 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell’unità previsionale di base 52.1.2.1.648 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 303 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     53. Per il versamento agli aventi diritto delle somme indebitamente introitate a titolo di contributi sanitari è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l’anno 2000 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 53.1.41.1.694 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 5002 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio della finanza sanitaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

     54. [Per assicurare continuità agli interventi in materia di emigrazione ed immigrazione, nelle more dell’adozione di apposita legge regionale in materia, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 7, comma 11, della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, e della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, in via transitoria per l’anno 2000 la competenza relativa all’attuazione delle iniziative in materia di politica attiva nei confronti dei migranti, di cui al titolo I della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, è attribuita al Servizio autonomo per i rapporti internazionali relativamente alle iniziative nei confronti degli immigrati e alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio per le lingue regionali e minoritarie relativamente alle iniziative nei confronti degli emigrati] [200].

     55. [Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati i programmi per l’anno 2000 delle iniziative di cui al comma 54. Detti programmi specificano gli interventi da realizzare e le modalità attuative e sono formulati sentito il Commissario liquidatore del soppresso Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI)] [201].

     56. [Per il finanziamento dei programmi di cui al comma 55 e per gli oneri derivanti dal disposto del comma 57 relativi ai rispettivi specifici settori, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.700 milioni per l’anno 2000, così suddivisa a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico a fianco di ciascuna indicati:

     a) lire 1.500 milioni - unità previsionale di base 15.1.15.1.938 - capitolo 4950;

     b) lire 2.200 milioni - unità previsionale di base 3.2.42.1.937 - capitolo 5580] [202].

     57. [In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 11/1999, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a carico delle appropriate unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento ai pertinenti capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gli oneri relativi alla residua gestione ed alla liquidazione dell’ERMI] [203].

     58. [Per le finalità previste dal comma 54, possono essere disposte, a carico delle unità previsionali di base e dei capitoli di cui ai commi 56 e 57, aperture di credito a favore del Commissario liquidatore nominato ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 11/1999] [204].

     59. [205].

     60. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via straordinaria "una tantum" la somma di lire 250 milioni al Consorzio intercomunale per lo sviluppo economico e sociale, con sede a San Vito al Tagliamento, a titolo di rimborso delle spese del personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, relativamente agli anni 1997, 1998, 1999 e 2000. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale delle autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.

     61. Per le finalità di cui al comma 60 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l’anno 2000, a carico dell’unità previsionale di base 1.3.10.1.19 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 1670 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     62. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento del completamento dei lavori di difesa e vivificazione delle acque nelle valli da pesca di Carlino ed in alcune valli di Marano Lagunare - Progetti PIM 1 e 2 - definiti di rilevante interesse nazionale con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 1997, in presenza di contestuale intervento finanziario di fonte statale e/o comunitaria.

     63. Per i fini di cui al comma 62, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 31 gennaio 1989 n. 6, anche in pendenza della sospensione dei procedimenti amministrativi correlati agli impegni assunti dalle competenti Direzioni, già disposta dalla Giunta medesima per intervenuta carenza della copertura finanziaria degli oneri relativi al trattamento e smaltimento dei fanghi, autorizza l’adeguamento dei progetti agli indirizzi di tutela ambientale imposti dal competente Ministero dell’ambiente in attuazione del decreto ministeriale del 24 gennaio 1996.

     64. Restano fermi agli effetti contabili gli impegni già assunti dalle competenti Direzioni regionali dell’agricoltura e dell’ambiente con i decreti di concessione/delegazione amministrativa.

     65. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni, così suddivisi:

     a) per il progetto PIM 1, di competenza del Servizio della bonifica e della irrigazione della Direzione regionale dell’agricoltura, complessive lire 5.000 milioni suddivise in ragione lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 22.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 6739 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

     b) per il progetto PIM 2, di competenza del Servizio dell’idraulica della Direzione regionale dell’ambiente, complessive lire 5.000 milioni suddivise in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 2549 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     66. Per le finalità previste dal comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, relativamente ad ulteriori somme da rimborsare per l’anno 1999, è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per l’anno 2000 a carico della unità previsionale di base 31.1.13.1.634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 919 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Corrispondentemente è prevista la maggiore entrata di pari importo per l’anno 2000 sull’unità previsionale di base 1.2.511 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 123 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto.

     67. Al fine di attuare l’iniziativa comunitaria INTERREG III di cui all’articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per il periodo di programmazione 2000-2006 per la cooperazione transeuropea, per il consolidamento della coesione e dello sviluppo economico, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le proprie società partecipate nelle quali vengono definiti i programmi delle attività, nonché le modalità di attuazione [206].

     68. Gli adempimenti connessi con l’attuazione degli interventi di cui al comma 67 sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali. Il finanziamento è concesso previa deliberazione della Giunta regionale che approva la convenzione di cui al comma 67, che fissa le modalità di erogazione di tale finanziamento e di rendicontazione delle spese sostenute.

     69. Per le finalità di cui al comma 67, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 30.5.15.2.953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 750 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [70. L’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre finanziamenti per interventi di cooperazione decentrata da attuarsi anche nell’ambito dei programmi predisposti dal Governo italiano, dalle Organizzazioni internazionali, da Regioni italiane ed estere e da Stati esteri.] [207]

     [71. Gli interventi di aiuto di cui al comma 70 avvengono sulla base di uno specifico programma approvato con deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.] [208]

     72. Per le finalità di cui al comma 70, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.15.1.166 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 723 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     73. Al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni e gli organi dell'Unione europea e di rafforzare la collaborazione della Regione con le organizzazioni rappresentative di interessi regionali a livello europeo e con le autonomie regionali dell'Unione europea, è istituito a Bruxelles, in conformità all'articolo 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), un Ufficio di collegamento della Regione alle dipendenze della struttura direzionale competente in materia di relazioni internazionali e comunitarie [209].

     74. L'Ufficio opera quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo, informativo e operativo a supporto dell'Amministrazione regionale nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea [210].

     75. L'organico dell'Ufficio è costituito da personale regionale assegnato secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale [211].

     75 bis. Il coordinatore dell'Ufficio di collegamento di Bruxelles è competente alla stipula dei contratti, alla valutazione della congruità economica e all'attestazione di conformità della prestazione contrattuale afferenti ai procedimenti di competenza dell'Ufficio [212].

     76. Al personale di cui al comma 75, oltre al trattamento economico in godimento, compete per tutto il periodo di assegnazione all'ufficio un'indennità mensile da definirsi con deliberazione della Giunta regionale [213].

     77. In caso di missione su territorio regionale, al personale di cui al comma 75 è riconosciuto il solo rimborso delle spese di viaggio; al personale medesimo è altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno da Trieste a Bruxelles in occasione dell'inizio del servizio e del rientro al termine del medesimo [214].

     77 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 73 l'Ufficio, altresì, assicura il supporto al Consiglio regionale e alle sue articolazioni [215].

     78. [Allo scopo di garantire un adeguato supporto operativo nello svolgimento dei compiti e delle attività, comprese l’organizzazione e l’attuazione delle correlate iniziative e la realizzazione di attività di ricerca, di studio e di elaborazione progettuale, l’Ufficio può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dotati della idonea esperienza operativa nel settore] [216].

     79. [Al fine di dotare la struttura di cui al comma 73 della necessaria agilità operativa, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese connesse all’attività dell’Ufficio, e in particolare quelle relative al personale assunto in loco, alle consulenze e convenzioni di cui ai precedenti commi, all’acquisizione di materiale informativo e documentale, alle eventuali spese di rappresentanza, tramite aperture di credito a favore del responsabile dell’Ufficio medesimo. Con successivo regolamento saranno specificate le modalità operative e le spese che potranno essere sostenute dal funzionario delegato] [217].

     80. [La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, a definire la struttura dell’Ufficio e a formulare le opportune direttive operative] [218].

     81. [Al personale assegnato all’Ufficio è corrisposta, per il periodo di durata dell’incarico, un’indennità mensile a titolo di rimborso forfetario delle spese per la permanenza nella sede di servizio all’estero, da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore a quella spettante, per analoga qualifica professionale, al personale in servizio presso la Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea] [219].

     82. [Per le finalità di cui al comma 79 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.6.2.951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 830 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio per gli affari comunitari della Direzione regionale degli affari europei] [220].

     83. [221].

     84. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 83 è presentata al Servizio dell’edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa di massima. Il decreto di concessione del contributo, da erogare in via anticipata ed in unica soluzione, stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione. Il beneficio è cumulabile con altre provvidenze regionali.

     85. Per le finalità di cui al comma 83 è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell’unità previsionale di base 9.1.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3432 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     86. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alla Delegazione regionale del Club Alpino Italiano un finanziamento finalizzato alla manutenzione di rifugi e bivacchi di proprietà del Club Alpino Italiano e delle sue sezioni locali, nonché alla manutenzione delle vie attrezzate, secondo programmi annuali di manutenzione predisposti dalla Delegazione regionale del Club Alpino Italiano ed approvati dalla Giunta regionale] [222].

     87. Il finanziamento viene concesso a totale copertura della spesa ammissibile e all’erogazione dello stesso si provvede, a richiesta del beneficiario, mediante un primo anticipo del quaranta per cento al momento della concessione del finanziamento, un secondo anticipo del quaranta per cento al raggiungimento di una spesa di importo pari al cinquanta per cento del primo acconto e un saldo finale pari al venti per cento dopo la presentazione del rendiconto. A rendiconto del finanziamento, la Delegazione regionale del Club Alpino Italiano può presentare la documentazione relativa alle spese sostenute dalle sezioni locali per gli interventi da esse eseguiti] [223].

     88. [Alla determinazione delle modalità di concessione del finanziamento non previste nel comma 87 provvede la Giunta regionale con proprio atto di indirizzo programmatico] [224].

     89. [La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 86 è presentata al Servizio autonomo per lo Sviluppo della Montagna entro il 31 marzo di ogni anno] [225].

     90. [Per le finalità previste dal comma 86 è autorizzata la spesa decennale di lire 200 milioni annui a decorrere dall’anno 2000, con l’onere di lire 600 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni 2000-2002, a carico dell’unità previsionale di base 2.2.14.2.784 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 1043 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità dal 2003 al 2009 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati] [226].

     91. La Giunta regionale, sulla base dei programmi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996, assume, ai sensi dell’articolo 46 dello Statuto, le scelte di gestione delle risorse finanziarie, salvo quanto previsto dal comma 92.

     92. Nell’adozione dei programmi la Giunta regionale può individuare le unità previsionali di base e i capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione delle risorse finanziarie sono delegate ai Direttori regionali e ai Direttori di Servizio autonomo.

     93. Le disposizioni dei commi 91 e 92 si applicano anche agli organi collegiali di amministrazione e ai Direttori degli Enti regionali di cui all’articolo 199 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 10, della legge regionale 11/1999.

     94. In relazione a quanto previsto dai commi 91, 92 e 93, sono abrogate tutte le norme della legge regionale 18/1996 incompatibili con l’attribuzione alla Giunta regionale e agli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali delle funzioni attinenti alla gestione finanziaria, individuate dai commi medesimi.

     95. [227].

     96. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza della composizione, dell’andamento e dell’efficacia della spesa regionale, la Giunta regionale presenta relazioni periodiche al Consiglio regionale e alle componenti interessate alle procedure della concertazione: le autonomie locali, le parti sociali, le autonomie funzionali.

     97. Le relazioni ricognitive di cui al comma 96 sono predisposte dall’Ufficio di piano, con riferimento, di norma, alle date del 31 gennaio, 30 giugno e 15 ottobre. Le relazioni sono articolate secondo le funzioni obiettivo definite dal Piano regionale di sviluppo. La relazione del mese di giugno forma parte integrante della Nota programmatica.

     98. [228].

     99. Allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento dei prestiti contratti, l’Amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla ristrutturazione totale o parziale del debito esistente.

     100. Per le finalità di cui al comma 99, l’Amministrazione regionale è autorizzata, in alternativa:

     a) a rinegoziare i mutui già contratti, anche prevedendo maggiori durate dei periodi di ammortamento ed applicazione di diverse condizioni per la determinazione del tasso d’interesse;

     b) a procedere all’estinzione anticipata dei mutui già contratti in funzione della contrazione di uno o più nuovi mutui con applicazione di più favorevoli condizioni, ovvero dell’emissione di prestiti obbligazionari, per importi comprensivi del residuo debito nonché delle penali per estinzione anticipata.

     101. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad avvalersi in via continuativa di un soggetto, scelto tra banche ed intermediari finanziari, per la gestione attiva del debito regionale attraverso l’uso di strumenti finanziari da attivare, di volta in volta, in relazione alle condizioni del mercato finanziario, ai fini dell’ottimizzazione nel tempo della posizione complessiva dell’indebitamento della Regione.

     102. L’Amministrazione regionale è autorizzata, avvalendosi del soggetto di cui al comma 101, alla ristrutturazione, totale o parziale, dei debiti contratti dai soggetti beneficiari di contributi regionali a totale sollievo dei relativi oneri di ammortamento.

     103. Per le finalità di cui al comma 102 l’Amministrazione regionale è autorizzata:

     a) a rinegoziare le condizioni dei mutui per conto dei mutuatari;

     b) ad attivare operazioni con utilizzo di strumenti finanziari derivati sulla base di specifici progetti volti a ridurre gli oneri complessivi a diretto carico dell’Amministrazione regionale in relazione all’ammortamento dei mutui di cui al comma 102;

     c) a seguito della rinegoziazione di cui alla lettera a), a rideterminare i contributi a suo tempo concessi a fronte dei corrispondenti mutui [229].

     104. [230].

     105. [231].

     106. [232].

     107. [233].

     108. Al fine di supportare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa da parte delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), l’Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare gli interventi finanziari a favore delle ATER medesime mediante cessione gratuita di beni immobili disponibili del patrimonio regionale disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

     109. [234].

     110. La competenza alla gestione degli interventi previsti dalle leggi regionali resta attribuita alle strutture amministrative regionali, ai sensi della legge regionale 7/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, quali individuate per ciascuna unità previsionale di base, con riferimento ai capitoli di spesa che la compongono, dal Documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000.

     111. [Fermo restando il disposto dell’articolo 59 della legge regionale 7/1999, si intende che i criteri dalla stessa legge previsti per le variazioni connesse alla contabilizzazione delle risultanze d’esercizio, si applicano sui dati risultanti al 31 dicembre 1999] [235].

     112. L’Amministrazione regionale interviene nell’ambito della solidarietà internazionale, a favore delle Comunità regionali che hanno sede nello stato del Venezuela, colpito dagli eccezionali eventi calamitosi del dicembre 1999. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale della protezione civile - Servizio degli affari amministrativi e contabili.

     113. Per le finalità previste dal comma 112 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l’anno 2000 a carico della unità previsionale di base 15.1.26.1.891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4180 del Documento Tecnico allegato al bilanci medesimi.

     114. L’Amministrazione regionale interviene a favore della Associazione "Medici senza frontiere" per il progetto che si propone di fornire le medicine di base ai Paesi del Terzo Mondo. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

     115. Per le finalità di cui al comma 114 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l’anno 2000 a carico della unità previsionale di base 15.1.15.1.889 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 770 del Documento Tecnico allegato al bilanci medesimi.

     116. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella H allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

     117. In relazione all’articolazione della Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici negli uffici periferici delle Direzioni provinciali, con le attribuzioni previste dall’articolo 123, comma 2, della legge regionale 7/1988, la spesa iscritta nell’unità previsionale di base 8.1.24.2.178 nonché i limiti di impegno iscritti nelle unità previsionali di base 8.1.24.2.159, 8.1.24.2.163 e 8.1.24.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2000, con riferimento ai capitoli 3435, nonché rispettivamente 3251, 3254, 3259, 3281, 3282, 3284, 3285 e 3436 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, sono rideterminati nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, indicate nella Tabella I allegata alla presente legge, per gli importi annui ivi indicati, avuto riguardo alle attribuzioni di competenza in merito di ciascuna Direzione provinciale. Le variazioni di spesa successive al triennio gravano sulle corrispondenti unità previsionali di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 9. (Copertura finanziaria).

     1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 1, commi 10 e 11, e dagli articoli da 2 a 8, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dagli articoli medesimi e delle variazioni di entrata previste dall’articolo 1, comma 1.

 

     Art. 10. (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell’Unione europea).

     1. Gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 6, commi da 91 a 94, 98 e 99, da 106 a 113, da 137 a 140, da 153 a 155, da 183 a 185 e 212, relativamente ai capitoli 1350, 1352, 7650, 7681, 7710 e 8020 della Tabella F allegata alla presente legge, notificate alla Commissione dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, sono sospesi sino al giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame della Commissione europea.

     2. La sospensione degli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 è limitata ai contributi riferiti ai soggetti privati.

 

     Art. 11. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall’1 gennaio 2000, ad eccezione dell’articolo 4, comma 104, dell’articolo 6, commi 25, 29, 190 e da 193 a 198, e dell’articolo 7, commi 28, 29 e 30, che hanno effetto dal 31 dicembre 1999.

 

 

TABELLA A1 (relativa all’articolo 1 comma 1)

(Omissis)

 

TABELLA A2 (relativa all’articolo 1 comma 10)

(Omissis)

 

TABELLA A3 (relativa all’articolo 1 comma 11)

(Omissis)

 

TABELLA B (relativa all’articolo 2 comma 41)

(Omissis)

 

TABELLA C (relativa all’articolo 3 comma 63)

(Omissis)

 

TABELLA D (relativa all’articolo 4 comma 109)

(Omissis)

 

TABELLA E (relativa all’articolo 5 comma 88)

(Omissis)

 

TABELLA F (relativa all’articolo 6 comma 212)

(Omissis)

 

TABELLA G (relativa all’articolo 7 comma 33)

(Omissis)

 

TABELLA H (relativa all’articolo 8 comma 116)

(Omissis)

 

TABELLA I (relativa all’articolo 8 comma 117)

(Omissis)

 

TABELLA (riferita all’art. 5, comma 11) [236] ENTI ISTITUZIONI ED ORGANISMI CULTURALI RICONOSCIUTI DI INTERESSE REGIONALE (Omissis)


[1] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 1 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[2] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 1 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[3] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[4] Comma sostituito dall’art. 1 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13 e abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[5] Comma abrogato dall’art. 25 della L.R. 7 marzo 2003, n. 5.

[6] Comma abrogato dall’art. 25 della L.R. 7 marzo 2003, n. 5.

[7] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[8] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[9] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[10] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[11] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[12] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[13] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[14] Commi abrogati dall’art. 4 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[15] Comma abrogato dall’art. 26 della L.R. 7 luglio 2006, n. 11, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. Sostituisce il titolo IV della L.R. 24 giugno 1993, n. 49.

[16] Comma abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[17] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30. Sostituisce i commi 4 e 6, art. 13 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[18] Comma abrogato dall'art. 22 della 23 maggio 2007, n. 12.

[19] Comma abrogato dall'art. 22 della 23 maggio 2007, n. 12.

[20] Comma già modificato dall’art. 3 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[21] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[22] Comma sostituito dall’art. 5 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[23] Comma sostituito dall’art. 5 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[24] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[25] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[26] Sostituisce l’art. 10 della L.R. 2 settembre 1981, n. 59.

[27] Lettera così modificata dall’art. 9 della L.R. 26 giugno 2001, n. 16.

[28] Comma già modificato dall’art. 10 della L.R. 26 giugno 2001, n. 16 e così ulteriormente modificato dall’art. 17 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[29] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11. Sostituisce i commi 3, 4, 5 e 6, art. 15 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3.

[30] Comma modificato dall’art. 6 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2, già sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[31] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[32] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[33] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23.

[34] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[35] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[36] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 29 aprile 2005, n. 9.

[37] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 29 aprile 2005, n. 9.

[38] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 29 aprile 2005, n. 9.

[39] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 29 aprile 2005, n. 9.

[40] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 29 aprile 2005, n. 9.

[41] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. Modificava il comma 1, art. 21 della L.R. 16 agosto 1999, n. 23.

[42] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[43] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11, dall'art. 4 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, già modificato dall'art. 30 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13, dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27, dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25, dall'art. 5 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[44] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31, con la decorrenza ivi prevista e così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[45] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11, già sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[46] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[47] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25, già modificato dall'art. 5 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[48] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11, già sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[49] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[50] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11, sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[51] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[52] Lettera così modificata dall’art. 15 della L.R. 15 maggio 2002, n. 3.

[53] Comma modificato dall’art. 4 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[54] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[55] Comma già modificato dall’art. 5 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4 e così ulteriormente modificato dall’art. 4 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5, comma 25, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[56] Sostituisce il comma 67, art. 5 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[57] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 6, comma 5, della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[58] Modifica il comma 2, art. 15 della L.R. 25 settembre 1996, n. 41.

[59] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23. Modifica il comma 1, art. 15 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[60] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4 e abrogato dall'art. 44 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23.

[61] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23.

[62] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23.

[63] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23.

[64] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[65] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[66] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16. Sostituisce il titolo IV della L.R. 8 settembre 1981, n. 68.

[67] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[68] Sostituisce i commi 4 e 5, art. 6 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[69] Sostituisce il comma 10, art. 6 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[70] Aggiunge il comma 41 bis all’art. 6 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[71] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[72] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 11 settembre 2000, n. 18.

[73] Comma già sostituito dall'art. 7 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12, modificato dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16, ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[74] Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[75] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[76] Comma sostituito dall’art. 6 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1 e abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[77] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[78] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[79] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[80] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[81] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[82] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[83] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[84] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[85] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[86] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[87] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. Sostituisce l’art. 18 della L.R. 22 marzo 1996, n. 15.

[88] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. Sostituisce il comma 1, art. 19 della L.R. 22 marzo 1996, n. 15.

[89] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[90] Comma abrogato dall’art. 6 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[91] Comma abrogato dall’art. 6 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[92] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[93] Comma già modificato dall’art. 4 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, dall’art. 1 della L.R. 18 agosto 2005, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[94] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[95] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2.

[96] Lettera abrogata dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[97] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[98] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[99] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[100] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[101] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[102] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.Modifica il primo comma, art. 14 della L.R. 23 novembre 1981, n. 77.

[103] Aggiunge l’art. 14 bis alla L.R. 23 novembre 1981, n. 77.

[104] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[105] Modifica il comma 67, art. 6 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[106] Sostituisce il comma 17, art. 11 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[107] Modifica il comma 18, art. 11 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[108] Modifica il comma 36, art. 6 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[109] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[110] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[111] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[112] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[113] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[114] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[115] Comma così sostituito dall'art. 45 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[116] Comma così modificato dall'art. 45 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[117] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[118] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[119] Modifica il settimo comma, art. 7 della L.R. 20 novembre 1982, n. 80.

[120] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[121] Sostituisce il comma 3, art. 8 della L.R. 22 luglio 1996, n. 25.

[122] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[123] Modifica il comma 16, art. 84 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[124] Sostituisce l’art. 10 della L.R. 1 giugno 1993, n. 29.

[125] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[126] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[127] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[128] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[129] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[130] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[131] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[132] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[133] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[134] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[135] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[136] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[137] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[138] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[139] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[140] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[141] Commi abrogati dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[142] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27. Sostituisce gli articoli 25 e 26 della L.R. 20 novembre 1982, n. 79.

[143] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

[144] Commi abrogati dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[145] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[146] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[147] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[148] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[149] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[150] Comma sostituito dall’art. 8 della L.R. 11 settembre 2000, n. 18 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[151] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[152] Modifica il comma 1, art. 22 della L.R. 18 marzo 1991, n. 10.

[153] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 6.

[154] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 6.

[155] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 6.

[156] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 6.

[157] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[158] Comma abrogato dall’art. 6, comma 19 della L.R. 11 settembre 2000, n. 18.

[159] Comma abrogato dall’art. 6, comma 19 della L.R. 11 settembre 2000, n. 18.

[160] Comma abrogato dall’art. 6, comma 19 della L.R. 11 settembre 2000, n. 18.

[161] Comma abrogato dall’art. 180 della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2.

[162] Comma abrogato dall’art. 180 della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2.

[163] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[164] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[165] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[166] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[167] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[168] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[169] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[170] Comma così sostituito dall’art. 29 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[171] Comma così sostituito dall’art. 29 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[172] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[173] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[174] Modifica il comma 20, art. 12 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25.

[175] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[176] Comma inserito dall’art. 13 della L.R. 27 novembre 2001, n. 26 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[177] Comma abrogato dall’art. 13 della L.R. 27 novembre 2001, n. 26.

[178] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[179] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[180] Sostituisce il comma 18, art. 8 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[181] Inserisce le lettere b ter) e b quater) nel comma 2, art. 4 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[182] Inserisce il comma 2 bis nell’art. 4 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[183] Sostituisce il comma 3, art. 4 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[184] Sostituisce il comma 4, art. 4 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[185] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4, comma 75, della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[186] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l’art. 14, comma 15, della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[187] Modifica il comma 12, art. 139 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[188] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[189] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[190] Paragrafo così modificato dall’art. 5 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[191] Comma così sostituito dall’art. 8, comma 3 della L.R. 11 settembre 2000, n. 18.

[192] Paragrafo così modificato dall’art. 5 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[193] Paragrafo così modificato dall’art. 5 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[194] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59. Sostituisce il comma 2, art. 15 della L.R. 13 settembre 1999, n. 26.

[195] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[196] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[197] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[198] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[199] Modifica il comma 1, art. 174 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5.

[200] Comma abrogato dall’art. 35 della L.R. 4 marzo 2005, n. 5.

[201] Comma abrogato dall’art. 35 della L.R. 4 marzo 2005, n. 5.

[202] Comma abrogato dall’art. 35 della L.R. 4 marzo 2005, n. 5.

[203] Comma abrogato dall’art. 35 della L.R. 4 marzo 2005, n. 5.

[204] Comma abrogato dall’art. 35 della L.R. 4 marzo 2005, n. 5.

[205] Comma abrogato dall’art. 35 della L.R. 4 marzo 2005, n. 5. Modificava il comma 9, art. 7 della L.R. 26 aprile 1999, n. 11.

[206] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[207] Comma già sostituito dall’art. 8 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4 e dall’art. 5 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13, e ora abrogato dall’art. 7 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1, con la limitazione indicata nel comma 6 dello stesso art. 7 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[208] Comma abrogato dall’art. 7 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1, con la limitazione indicata nel comma 6 dello stesso art. 7 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[209] Comma sostituito dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16 e così modificato dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[210] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16.

[211] Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[212] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[213] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16.

[214] Comma sostituito dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[215] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 8 novembre 2013, n. 16.

[216] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16.

[217] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16.

[218] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16.

[219] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16.

[220] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16.

[221] Comma abrogato dall’art. 5 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[222] Comma modificato dall’art. 17 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18 e abrogato dall'art. 16 della L.R. 9 novembre 2012, n. 22.

[223] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 9 novembre 2012, n. 22.

[224] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 9 novembre 2012, n. 22.

[225] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 9 novembre 2012, n. 22.

[226] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 9 novembre 2012, n. 22.

[227] Sostituisce il comma 3 bis, art. 52 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[228] Sostituisce il comma 2, art. 14 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5.

[229] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 12 settembre 2001, n. 23.

[230] Comma abrogato dall’art. 7 della L.R. 12 settembre 2001, n. 23.

[231] Comma abrogato dall’art. 7 della L.R. 12 settembre 2001, n. 23.

[232] Modifica il comma 1, art. 5 della L.R. 22 dicembre 1971, n. 57.

[233] Modifica il comma 5, art. 5 della L.R. 22 dicembre 1971, n. 57.

[234] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[235] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[236] Tabella modificata dall’art. 5, comma 28 della L.R. 11 settembre 2000, n. 18.