§ 15.2.44 - Regolamento 6 maggio 2009, n. 396.
Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale [...]


Settore:Normativa europea
Materia:15. libera circolazione dei lavoratori e fondo sociale europeo
Capitolo:15.2 fondo sociale europeo
Data:06/05/2009
Numero:396


Sommario
Art. 1. L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006 è modificato come segue
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 15.2.44 - Regolamento 6 maggio 2009, n. 396.

Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE

(G.U.U.E. 21 maggio 2009, n. L 126)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 148,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) L’articolo 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione [3], statuisce che le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve talune eccezioni previste per il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo (FSE).

 

(2) L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [4] stabilisce quali spese sono ammissibili a un contributo del FSE a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento.

 

(3) La crisi finanziaria giustifica la necessità di semplificare ulteriormente le norme al fine di facilitare l’accesso alle sovvenzioni cofinanziate dal FSE.

 

(4) Nella relazione annuale per il 2007, la Corte dei conti europea ha raccomandato alle autorità legislative e alla Commissione di essere pronte a rivedere la concezione dei futuri programmi di spesa, prendendo in debita considerazione la semplificazione della base di calcolo delle spese ammissibili e il maggiore ricorso a pagamenti di somme forfettarie o a pagamenti sulla base di costi fissi in luogo del rimborso delle "spese effettive".

 

(5) Al fine di garantire la necessaria semplificazione della gestione, dell’amministrazione e del controllo delle operazioni che beneficiano di una sovvenzione del FSE, in particolare di quelle legate ad un metodo di rimborso basato sul risultato, è opportuno aggiungere due ulteriori forme di costi ammissibili, segnatamente le somme forfettarie e i costi fissi basati su tabelle standard di costi unitari.

 

(6) Al fine di garantire la certezza del diritto con riguardo all’ammissibilità delle spese, è opportuno che tale semplificazione si applichi a tutte le sovvenzioni del FSE. Sarebbe pertanto necessaria un’applicazione retroattiva a decorrere dal 1 agosto 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1081/2006.

 

(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1081/2006,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006 è modificato come segue:

 

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

"b) nel caso di sovvenzioni:

 

i) i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20 % dei costi diretti di un’operazione;

 

ii) i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;

 

iii) somme forfettarie destinate a coprire l’insieme o una parte dei costi di un"operazione";"

 

2) sono aggiunti i seguenti commi:

 

"Le opzioni di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.

 

I costi di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile.

 

L’importo forfettario di cui alla lettera b), punto iii), non eccede la somma di 50000 EUR."

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Tuttavia, esso si applica a decorrere dal 1 agosto 2006.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] Parere del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 maggio 2009.

 

[3] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

 

[4] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12.