§ 3.15.10 - Legge Regionale 4 aprile 1986, n. 12.
Intervento regionale a favore della «Conferenza permanente mediterranea di studi sulla cooperazione internazionale».


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.15 cooperazione e vigilanza sulle cooperative
Data:04/04/1986
Numero:12


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione denominata «Conferenza permanente mediterranea di studi sulla cooperazione internazionale», con sede in Trieste, una [...]
Art. 2.      La misura della sovvenzione di cui all'articolo precedente sarà determinata in base al bilancio preventivo che a tal fine l'ente beneficiario dovrà presentare all'Amministrazione regionale entro [...]
Art. 3.      Per l'ottenimento della sovvenzione di cui all'articolo 1 a titolo di concorso nelle spese di funzionamento e nelle spese necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al medesimo [...]
Art. 4.      Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.15.10 - Legge Regionale 4 aprile 1986, n. 12.

Intervento regionale a favore della «Conferenza permanente mediterranea di studi sulla cooperazione internazionale».

(B.U. 5 aprile 1986, n. 36).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione denominata «Conferenza permanente mediterranea di studi sulla cooperazione internazionale», con sede in Trieste, una sovvenzione annua a titolo di concorso nelle spese necessarie per il suo funzionamento, ivi comprese quelle relative all'acquisto di attrezzature ed arredi, per lo svolgimento di attività di ricerca, studio e documentazione, per la stampa di pubblicazioni, nonché per la partecipazione a corsi, convegni e congressi e per la realizzazione, in ambito regionale, di analoghe iniziative, conformemente alle finalità istituzionali dell'associazione medesima.

 

     Art. 2.

     La misura della sovvenzione di cui all'articolo precedente sarà determinata in base al bilancio preventivo che a tal fine l'ente beneficiario dovrà presentare all'Amministrazione regionale entro il mese di ottobre di ogni anno.

     La sovvenzione sarà concessa con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, e contestualmente erogata, in via anticipata, in unica soluzione.

     E' fatto obbligo all'ente beneficiario di presentare

all'Amministrazione regionale, entro il mese di maggio di ogni anno, una dichiarazione dalla quale risulti in dettaglio la specifica destinazione data alla sovvenzione nel corso dell'anno precedente.

 

     Art. 3.

     Per l'ottenimento della sovvenzione di cui all'articolo 1 a titolo di concorso nelle spese di funzionamento e nelle spese necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al medesimo articolo, relativamente all'anno 1986, l'associazione dovrà presentare il bilancio preventivo per l'anno stesso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     La sovvenzione di cui al precedente comma può essere destinata anche alla copertura di spese sostenute dalla associazione nel corso dell'anno 1985 per le finalità di cui all'articolo 1.

 

     Art. 4.

     Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria IV - il capitolo 325 con la denominazione «Sovvenzione annua alla Conferenza permanente mediterranea di studi sulla cooperazione internazionale» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.

     Al predetto onere complessivo di lire 300 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).

     Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 325 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 ed al bilancio per l'anno 1986.

     Sul precitato capitolo 325 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.