§ 3.3.16 - Legge Regionale 23 febbraio 1981, n. 11.
Anticipazioni contributi regionali per realizzazione programmi di miglioramento della produzione zootecnica.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 zootecnia e valorizzazione produzioni animali
Data:23/02/1981
Numero:11


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.3.16 - Legge Regionale 23 febbraio 1981, n. 11. [1]

Anticipazioni contributi regionali per realizzazione programmi di miglioramento della produzione zootecnica.

(B.U. 23 febbraio 1981, n. 23).

 

Art. 1.

     1. In relazione alle iniziative per il miglioramento della produzione zootecnica di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), e alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale), nonchè alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34 (Interventi per promuovere il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento degli allevamenti avicoli, cunicoli, ittici e apistici e delle relative produzioni nella regione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai beneficiari, contestualmente all'approvazione dei programmi operativi, l'anticipazione del contributo nella misura dell'80 per cento del suo ammontare [2].

     1 bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica ai programmi operativi presentati all'approvazione successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011) e, in via transitoria, ai programmi operativi relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011 [3].

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12, con la decorrenza ivi prevista all'art. 93. L'art. 80, L.R. 12/1998, è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.