§ 6.4.131 – L.R. 7 settembre 1992, n. 30.
Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1992 ed al [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:07/09/1992
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Assestamento di bilancio
Art. 2.  Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione dell'entrata
Art. 3.  Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione della spesa
Art. 4.  Approvazione tabella variazioni di competenza relative ad assegnazioni statali
Art. 5.  Approvazione tabella variazioni di competenza relative alla contrazione di mutui
Art. 6.  Approvazione tabella variazioni di cassa
Art. 7.  Approvazione tabella riduzione limiti d' impegno
Art. 8.  Istituzione capitoli di entrata
Art. 9.  Istituzione capitolo di spesa e partita di fondo globale
Art. 10.  Cambio rubrica e programma
Art. 11.  Iscrizione di capitolo nell'elenco spese d' ordine
Art. 12.  Modifiche del codice di finanza regionale
Art. 13.  Modifiche ed integrazioni al disposto degli articoli 12, 13 e 14della legge regionale n. 5/1992
Art. 14.  Riduzione limiti d' impegno relativi ad assegnazioni statali
Art. 15.  Copertura finanziaria
Art. 16.  Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 39/ 1991(programma 0.6.3.)
Art. 17.  Accordi di programma(programma 0.6.3.)
Art. 18.  Controlli sulle acque marine(programma 1.1.1.)
Art. 19.  Depurazione e risanamento delle acque(programma 1.1.2.)
Art. 20.  Distribuzione del gas metano(programma 1.4.3.)
Art. 21.  Edilizia sovvenzionata(programma 1.4.1.)
Art. 22.  Edilizia pubblica e di pubblico interesse(programma 1.4.3.)
Art. 23.  Finanziamenti straordinari per espropriazioni per pubblica utilità(programma 1.4.3.)
Art. 24.  Nuova sede dell'Amministrazione provinciale di Pordenone(programma 1.4.3.)
Art. 25.  Finanziamento straordinario alla Comunità montana delle Valli del Natisone(programma 1.5.1.)
Art. 26.  Strutture socio assistenziali
Art. 27.  Finanziamenti straordinari nel settore sanitario e della formazione sanitaria(programma 2.1.3.)
Art. 28.  Edilizia scolastica (programma 2.3.1.)
Art. 29.  Istituzioni culturali e scientifiche(programmi 2.3.2. e 2.3.3.)
Art. 30.  Beni culturali(programma 2.4.1.)
Art. 31.  Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per lo sviluppo dell'agriturismo(programma 0.7.1.)
Art. 32.  Valorizzazione dell'acquacoltura nelle acque dolci,salmastre, vallive e lagunari(programma 3.1.2.)
Art. 33.  Consorzi di bonifica(programma 3.1.7.)
Art. 34.  Contributi sugli interessi per investimenti delle imprese industriali(programma 3.2.2.)
Art. 35.  Operazioni di locazione finanziaria alle imprese industriali (programma 3.2.2.)
Art. 36.  Ripristino efficienza produttiva imprese danneggiate da calamità naturali(programma 3.2.6.)
Art. 37.  Interventi nel settore dell'acquacoltura - Programmi integrati mediterranei(programma 3.2.5.)
Art. 38.  Credito di esercizio alle imprese artigiane(programma 3.2.2.)
Art. 39.  Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane(programma 3.3.2.)
Art. 40.  Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali(programma 3.4.2.)
Art. 41.  Centri commerciali(programma 3.4.1.)
Art. 42.  Contributi pluriennali alle imprese commerciali(programma 3.4.2.)
Art. 43.  Operazioni di locazione finanziaria delle imprese di autotrasporto(programma 1.5.4.)
Art. 44.  Liberalizzazione tariffaria di tratti autostradali(programma 1.5.1.)
Art. 45. 
Art. 46.  Infrastrutture turistiche(programma 3.4.5.)
Art. 47. 
Art. 48.  Ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 296/1992(programma 1.5.5.)
Art. 49.  Finanziamento con mutuo di spese già autorizzate(programmi 1.1.3., 1.3.2., 1.4.2. e 1.5.3.)
Art. 50.  Sedi regionali(programma 0.1.3.)
Art. 51.  Regime idraulico dei corsi d' acqua(programma 1.2.1.)
Art. 52.  Istituzione del Fondo regionale per gli interventi di solidarietà internazionale(programma 0.6.1.)
Art. 53. 
Art. 54.  Riassegnazione di contributo per interventi nei parchi(programma 1.3.3.)
Art. 55.  Formazione professionale della polizia comunale(programma 2.5.1.)
Art. 56.  Interventi nel settore agricolo(programmi 0.7.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. e 3.1.7.)
Art. 57.  Interventi nel settore industriale(programmi 3.2.1., 3.2.4. e 3.2.5.)
Art. 58.  Infrastrutture turistiche(programma 3.4.5.)
Art. 59.  Sottoscrizione di nuove azioni della Promotur SpA(programma 3.5.1.)
Art. 60.  Consolidamento finanziario di imprese interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale(programma 3.3.3. e 3.5.1.)
Art. 61.  Edilizia abitativa nelle zone terremotate(programma 4.1.1.)
Art. 62.  Metanizzazione delle zone terremotate(programma 1.4.3.)
Art. 63.  Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per lo sviluppo dell'agriturismo nelle zone terremotate(programma 0.7.1.)
Art. 64.  Valorizzazione delle risorse agricole(programma 0.7.1.)
Art. 65.  Interventi di ricostruzione di fabbricati rurali(programma 3.1.8.)
Art. 66.  Centri di innovazione industriale nelle zone terremotate(programma 3.2.1.)
Art. 67.  Incentivi agli investimenti industriali nelle zone terremotate(programma 3.2.2.)
Art. 68.  Integrazione del «Fondo rischi» dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna(programma 3.5.1.)
Art. 69.  Interventi a favore delle imprese commerciali nei territori delle Comunità montane(programma 3.4.2.)
Art. 70.  Copertura finanziaria
Art. 71.  Avversità atmosferiche - Interventi finanziati con fondi statali(programma 3.1.5.)
Art. 72.  Garanzia fidejussoria dell'Ente autonoma teatro comunale «G. Verdi» di Trieste
Art. 73.  Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 30/1988(programma 4.1.1.)
Art. 74.  Finanziamenti e contributi pluriennali a favore degli Enti locali
Art. 75.  Integrazione delle leggi regionale n. 69/1983 e 23/1988
Art. 76.  Interpretazione autentica di disposizioni regionali inerenti alla miniera di Raibl
Art. 77.  Centro vitivinicolo
Art. 78.  Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge regionale n. 11/1969
Art. 79. 
Art. 80.  Modifica dell'articolo 7 ter della legge regionale n. 20/1983
Art. 81.  Modifica dell'articolo 15della legge regionale n. 30/1987
Art. 82.  Integrazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 3/1988
Art. 83.  Modifica dell'articolo 49 della legge regionale n. 2/1989
Art. 84.  Modifica dell'articolo 72 della legge regionale n. 4/1991
Art. 85.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 18/1991
Art. 86.  Concessione di contributi su mutui
Art. 87. 
Art. 88.  Integrazione dell'articolo 30 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4
Art. 89.  Integrazione dell'articolo 33 della legge regionale n. 4/1992
Art. 90. 
Art. 91.  Modifica dell'articolo 37 della legge regionale n. 4/1992
Art. 92.  Modifica dell'articolo 87 della legge regionale n. 4/1992
Art. 93.  Modifica dell'articolo 91 della legge regionale n. 4/1992
Art. 94.  Entrata in vigore


§ 6.4.131 – L.R. 7 settembre 1992, n. 30. [1]

Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

(B.U. 9 settembre 1992, n. 70).

 

TITOLO I

Variazioni al bilancio pluriennale 1992- 1994ed al bilancio per l'anno 1992

 

Art. 1. Assestamento di bilancio

1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario presunto complessivo di lire 108.400.000.000 - costituito dalle poste di avanzo presunto di lire 90.000.000.000 e di lire 18.400.000.000, quota vincolata, iscritte tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e nel bilancio per l'anno 1992, in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, della citata legge regionale 10/1982, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1991, nell'importo complessivo di lire 126.520.619.717, mediante elevazione della precitata posta di lire 90.000.000.000 a lire 108.120.619.717.

2. Il saldo finanziario complessivo di cui al comma 1 è determinato sommando alla giacenza di cassa, accertata in lire 446.691.757.065, i residui attivi al 31 dicembre 1991, accertati in lire 2.696.709.892.594, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1991, accertati in lire 1.731.629.491.551, nonché i trasferimenti all'anno 1992, accertati in lire 1.285.251.538.391.

3. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale n. 10/1982, le poste relative all'ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa - iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1992 - sono aggiornate negli ammontari complessivi indicati al comma 2.

 

     Art. 2. Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione dell'entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «A».

 

     Art. 3. Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione della spesa

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «B».

 

     Art. 4. Approvazione tabella variazioni di competenza relative ad assegnazioni statali

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «C».

 

     Art. 5. Approvazione tabella variazioni di competenza relative alla contrazione di mutui

1. In relazione al disposto del Titolo II e del Titolo IV, Capo I, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «D».

 

     Art. 6. Approvazione tabella variazioni di cassa

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno 1992 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all'annessa tabella «E».

 

     Art. 7. Approvazione tabella riduzione limiti d' impegno

1. I limiti d' impegno riportati nell'annessa tabella «F» vengono ridotti - in corrispondenza alle quote che non risultano più impegnabili, in applicazione dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 - per gli importi e per i periodi indicati nella tabella medesima.

 

     Art. 8. Istituzione capitoli di entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 sono istituiti i capitoli 857 e 858 con la classificazione indicata nell'annessa tabella «A».

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 sono istituiti i capitoli 263 e 546 con la classificazione indicata nell'annessa tabella «C».

 

     Art. 9. Istituzione capitolo di spesa e partita di fondo globale

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito il capitolo 1130 con la classificazione indicata nell'annessa tabella «B».

2. All'elenco n. 4 - fondo globale - spese correnti (cap. 8900) allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 ed al bilancio per l'anno 1992 è istituita la partita n. 3 con la classificazione indicata nell'annessa tabella «C».

3. All'elenco n. 5 - fondo globale - spese d' investimento (cap. 8920) allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1992 ed al bilancio per l'anno 1992 è istituita la partita n. 12 con la classificazione indicata nell'annessa tabella «B».

 

     Art. 10. Cambio rubrica e programma

1. Il capitolo 3302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è trasferito dalla Rubrica n. 13 - programma 1.4.1. - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.4.

 

     Art. 11. Iscrizione di capitolo nell'elenco spese d' ordine

1. Il capitolo 1130 è inserito nell'elenco n. 3 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e al bilancio per l'anno 1992.

 

     Art. 12. Modifiche del codice di finanza regionale

1. Il codice di finanza regionale del capitolo 3012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è modificato come di seguito: 1.2.210.3.10.11.

 

     Art. 13. Modifiche ed integrazioni al disposto degli articoli 12, 13 e 14della legge regionale n. 5/1992

1. All'articolo 12 della legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'articolo 7, numero 2) dello statuto speciale di autonomia e dell'articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la stipulazione di ulteriori mutui, sino alla concorrenza di lire 129,8 miliardi, in ragione di lire 70,5 miliardi per l'anno 1992, lire 45,3 miliardi per l'anno 1993 e lire 14,0 miliardi per l'anno 1994.».

2. Agli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 5/1992, al termine dei commi 2, dopo la locuzione «dell'Amministrazione regionale» è aggiunta la seguente locuzione: «e deve, comunque, essere eseguita entro il 31 dicembre 1993 sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992.».

3. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 26 maggio 1992, n. 296, a stipulare nell'anno 1992 un mutuo dell'ammontare massimo di lire 15.000 milioni per la copertura dell'onere relativo a ripiano, nei limiti previsti dall'articolo 48, dei disavanzi d' esercizio relativi all'anno 1991 delle Aziende di trasporto pubblico locale.

 

     Art. 14. Riduzione limiti d' impegno relativi ad assegnazioni statali

1. Il limite d' impegno di lire 665.000.000 assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 9 maggio 1975, n. 153, autorizzato con l'articolo 59 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, sui capitoli corrispondenti agli attuali 262 dello stato di previsione dell'entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994 e del bilancio per l'anno 1992, già ridotto di lire 521.055.652 a decorrere dall'anno 1986 con l'articolo 16, primo comma, della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34 e di lire 46.941.642 a decorrere dall'anno 1991 con l'articolo 12, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è ulteriormente ridotto di lire 18.933.144 a decorrere dall'anno 1992, in relazione all'accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 262 dello stato di previsione dell'entrata.

2. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1992 al 1997, sono ridotte di lire 18.933.144 per ciascuno degli anni medesimi.

3. Gli stanziamenti dei capitoli 262 dello stato di previsione dell'entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 sono ridotti dell'importo complessivo di lire 56.799.432, suddiviso in ragione di lire 18.933.144 per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

4. Le riduzioni relative agli anni dal 1995 al 1997 graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 15. Copertura finanziaria

1. Alla copertura della spesa di lire 39.376.219.717 relativa all'anno 1992 corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella «B» (articolo 3 - lire 24.674.219.717) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il Titolo III (lire 14.702.000.000) si provvede:

a) per lire 18.120.619.717, con la disponibilità derivante dall'aumento del saldo finanziario, il cui ammontare è aggiornato nell'importo specifico all'articolo 1, comma 1;

b) per lire 216.600.000, con le maggiori entrate previste dalla tabella «A» (articolo 2);

c) per lire 6.618 milioni, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 degli importi a fianco di ciascuno indicati:

1) capitolo 881 - lire 500 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;

2) capitolo 2019 - lire 150 milioni. 3) capitolo 2270 - lire 140 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;

4) capitolo 2271 - lire 300 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;

5) capitolo 2272 - lire 300 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;

6) capitolo 2400 - lire 300 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;

7) capitolo 3004 - lire 240 milioni;

8) capitolo 3976 - lire 385 milioni;

9) capitolo 4011 - lire 100 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;

10) capitolo 6520 - lire 53 milioni;

11) capitolo 7259 - lire 500 milioni;

12) capitolo 7348 - lire 3.150 milioni corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;

13) capitolo 7594 - lire 500 milioni;

d) per lire 10.000 milioni, in relazione agli storni autorizzati dal disposto dell'articolo 49;

e) per lire 4.421 milioni, con le disponibilità risultanti dalle riduzioni di limiti d' impegno previste dalla tabella «F» (articolo 7).

2. Alla copertura della spesa di lire 17.611 milioni relativa all'anno 1993 corrispondente alla somma algebrica della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella «B» (articolo 3 lire 8.311 milioni), delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il Titolo III (lire 10.800 milioni), e della minore spesa prevista all'articolo 24, comma 1 (lire 1.500 milioni), si provvede:

a) capitolo 8537 - lire 11.000 milioni;

b) per lire 6.611 milioni, con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di limiti d' impegno previste dalla tabella «F» (articolo 7).

3. Alla copertura delle maggiori spese di lire 10.500 milioni - relativa all'anno 1994 previste al Titolo III, ad esclusione dell'articolo 24, si provvede:

a) per lire 3.772 milioni corrispondenti alle disponibilità derivanti dalla comma algebrica delle variazioni previste dalla tabella «B» (articolo 3);

b) per lire 6.728 milioni, con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di limiti d' impegno previste dalla tabella «F» (articolo 7).

 

TITOLO II

ACCORDI DI PROGRAMMA

 

     Art. 16. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 39/ 1991(programma 0.6.3.)

1. All'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Per il finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture la cui realizzazione formi oggetto di accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 51.500 milioni, ripartito per settori di intervento secondo l'articolazione seguente:

a) lire 23.000 milioni per opere di viabilità di interesse locale;

b) lire 5.500 milioni per interventi di sviluppo ristrutturazione, adattamento del patrimonio edilizio di proprietà degli enti locali, destinato a funzioni di interesse pubblico;

c) lire 15.000 milioni per investimenti in opere pubbliche dirette alla riqualificazione di aree urbane e per infrastrutture a servizio della circolazione nei capoluoghi provinciali, ivi compresi i parcheggi ed i percorsi ciclopedonali;

d) lire 3.500 milioni per infrastrutture di distribuzione dell'energia e per la dotazione di servizi nelle aree attrezzate per insediamenti produttivi;

e) lire 4.500 milioni per opere di sistemazione idraulica nonché per opere pubbliche di ripristino ambientale di aree già sede di attività estrattive.».

2. Per quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 39/1991, così come sostituito dal comma 1, la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, autorizzata, rispettivamente, per ciascuna delle due quote annuali, dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 39/1991, e dall'articolo 102, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 2.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e lire 1.500 milioni per l'anno 1993, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992. La spesa di lire 4.000 milioni, come rideterminata per l'anno 1994, dall'articolo 101, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, e posta a carico del capitolo 924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, è revocata.

3. Per quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 39/1991, così come sostituito dal comma 1, la spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l'anno 1994 dall'articolo 101, comma 6, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 1.500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.

4. Per quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 39/1991, così come sostituito dal comma 1, e per le finalità ivi previste, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1992, lire 1.500 milioni per l'anno 1993 e lire 5.500 milioni per l'anno 1994.

5. L'onere complessivo di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e lire 1.500 milioni per l'anno 1993, fa carico al capitolo 921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento complessivo, è elevato di lire 2.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e lire 1.500 milioni per l'anno 1993. A tale onere si provvede mediante storno, di pari importo, in relazione al disposto di cui al comma 2, del capitolo 923 dello stato di previsione precitato.

6. L'onere di lire 5.500 milioni per l'anno 1994 fa carico al capitolo 922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo. A tale onere si provvede mediante storno, in relazione al disposto di cui ai commi 2 e 3:

a) per lire 4.000 milioni, dal capitolo 924 dello stato di previsione precitato;

b) per lire 1.500 milioni, dal capitolo 930 dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 17. Accordi di programma(programma 0.6.3.)

1. Per il finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture la cui realizzazione formi oggetto di accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 22.000 milioni, per interventi ricompresi nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come sostituito dall'articolo 16, comma 1.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 22.000 milioni per l'anno 1994.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 - a decorrere dal 1994 - sono istituiti - alla Rubrica 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:

a) 934 (2.1.233.3.08.15) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale n. 39/91, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88» e con lo stanziamento di lire 20.000 milioni per l'anno 1994;

b) 935 (2.1.233.3.08.15) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale n. 39/91, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.

4. All'onere complessivo di lire 22.000 milioni si provvede:

a) per lire 20.000 milioni per l'anno 1994 mediante prelievo, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 40 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio predetto);

b) per lire 2.000 milioni per l'anno 1994 con la maggiore entrata di pari importo derivante dall'applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 5, come modificato dall'articolo 13. A tale fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1994.

 

TITOLO III

Norme autorizzative di nuove o maggiori spese

CAPO I

Interventi nel settore dell'ambiente,delle opere pubbliche e dell'edilizia

 

     Art. 18. Controlli sulle acque marine(programma 1.1.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, come inserito dall'articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 18 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 500 milioni.

2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1992.

3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 19. Depurazione e risanamento delle acque(programma 1.1.2.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata concedere al Consorzio per la depurazione e la disciplina degli scarichi ed il risanamento delle acque del comprensorio della Bassa Friulana un contributo straordinario, nella misura massima di lire 800 milioni, per far fronte alle spese gestionali delle strutture consortili, ivi compresi gli oneri derivanti dalla predisposizione di studi sugli effetti ambientali.

2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Le modalità di rendicontazione sono stabilite dal decreto di concessione del contributo.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1992.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 2296 (2.1.154.2.08.16) con la denominazione «Contributo straordinario al Consorzio per la depurazione e la disciplina degli scarichi ed il risanamento delle acque del comprensorio della Bassa Friulana per le spese gestionali delle strutture consortili, ivi compresi gli oneri derivanti dalla predisposizione di studi sugli effetti ambientali», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 800 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 20. Distribuzione del gas metano(programma 1.4.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, ed integrato dall'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1991, n. 56, è autorizzato, nell'anno 1993, il limite di impegno di lire 700 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.

3. L'onere complessivo di lire 1.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Per le finalità previste dagli articoli 3, primo comma, lettera b), e 4, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituiti dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1993.

6. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di lire 3.000 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 21. Edilizia sovvenzionata(programma 1.4.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall'anno 1993 e dall'anno 1994, un limite di impegno di lire 2.000 milioni e un limite di impegno di lire 3.000 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 2.000 milioni per l'anno 1993;

b) lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2007;

c) lire 3.000 milioni per l'anno 2008.

3. L'onere complessivo di lire 7.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 22. Edilizia pubblica e di pubblico interesse(programma 1.4.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 7 ter, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall'anno 1993 e dall'anno 1994, due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 500 milioni per l'anno 1993;

b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2012;

c) lire 500 milioni per l'anno 2013.

3. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 23. Finanziamenti straordinari per espropriazioni per pubblica utilità(programma 1.4.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 3375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 24. Nuova sede dell'Amministrazione provinciale di Pordenone(programma 1.4.3.)

1. Il limite di impegno di lire 1.500 milioni autorizzato per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002 dall'articolo 21, comma 4, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è revocato.

2. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale n. 4/1992 è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 1.500 milioni.

3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

4. L'onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1994, fa carico al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento in relazione al disposto di cui al comma 1 è ridotto di lire 1.500 milioni per l'anno 1993 ed in relazione al disposto di cui ai commi 1 e 3 rimane invariato per l'anno 1994.

5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 25. Finanziamento straordinario alla Comunità montana delle Valli del Natisone(programma 1.5.1.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana delle Valli del Natisone, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 11, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, un contributo straordinario per la realizzazione della strada intercomunale per Clastra-Grobbia Altovizza tra i Comuni di San Leonardo e di San Pietro al Natisone.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 3716 (2.1.235.5.10.17) con la denominazione «Contributo straordinario a favore della Comunità montana delle Valli del Natisone per la realizzazione della strada intercomunale per Clastra - Grobbia Altovizza tra i Comuni di San Leonardo e di San Pietro al Natisone», e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

 

CAPO II

Interventi nel settore dei servizi sociali

 

     Art. 26. Strutture socio assistenziali

(programmi 2.2.2. e 2.2.4.) 1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1992.

3. Per i finanziamenti da concedersi nell'anno 1992, il termine previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 44/1987 è fissato a trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Per le finalità previste dal Progetto - pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità previsto dall'articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2870 del 13 giugno 1990, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere la Comune di Trieste una sovvenzione straordinaria per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione di parte di un immobile destinato a Comunità sperimentale per l'accoglienza residenziali di minori e giovani adulti con problemi di devianza e disagio psichico.

5. Il finanziamento di cui al comma 4 è concesso su presentazione alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda corredata di:

a) deliberazione dell'organo competente relativa alla realizzazione dei lavori di adeguamento e di ristrutturazione;

b) relazione illustrativa dei lavori.

6. Per la concessione e l'erogazione della sovvenzione di cui al comma 7 si applicano le procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1992.

8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 4852 (2.1.232.3.08.07) con la denominazione «Sovvenzione straordinaria al Comune di Trieste per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione di parte di un immobile destinato a Comunità sperimentale per l'accoglienza residenziale di minori e giovani adulti nell'ambito del Progetto - pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità» e con lo stanziamento, in termine di competenza, di lire 150 milioni per l'anno 1992.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni previste dall'articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, contributi straordinari, anche a consuntivo, per l'acquisto di aziende o rami d' azienda destinati ai centri di riabilitazione di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 19/87, nonché per lavori di adeguamento e restauro di locali e per l'acquisto di attrezzature e di arredi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 44/87.

10. I contributi sono concessi su presentazione, alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda corredata di preventivo da cui risulti la spesa da sostenere, ovvero da fatture od altra documentazione idonea ad attestare l'importo della spesa sostenuta.

11. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1992.

12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 4992 (2.1.242.3.08.07) con la denominazione «Contributi straordinari alle associazioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, per l'acquisto di aziende o rami d' azienda destinati ai centri di riabilitazione, di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 19/87, nonché per lavori di adeguamento e restauro di locali e per l'acquisto di attrezzature e di arredi ai sensi dell'articolo 3, del comma 2, della legge regionale n. 44/87» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 27. Finanziamenti straordinari nel settore sanitario e della formazione sanitaria(programma 2.1.3.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore della Croce Verde - Basso Friuli, con sede in Cervignano del Friuli, un finanziamento straordinario, nella misura massima di lire 300 milioni, per la costruzione o l'acquisto e il ripristino, l'arredamento e l'attrezzatura di un immobile da adibire alle finalità istituzionali.

2. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione regionale della sanità, corredata dal Piano Finanziario dell'intervento e da una relazione illustrativa. Il finanziamento può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Le modalità di rendicontazione dell'utilizzo del finanziamento sono stabilite dal decreto di concessione del medesimo.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1992.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4498 (2.1.242.3.08.08) con la denominazione «Finanziamento straordinario alla Croce Verde - Basso Friuli per la costruzione o l'acquisto e il ripristino, l'arredamento e l'attrezzatura di un immobile da adibire alle finalità istituzionali»; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1992.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore della Scuola per infermieri professionali e assistenza sanitaria di Gorizia, un contributo straordinario, nella misura massima di lire 250 milioni, per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria del convitto della Scuola medesima.

6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione regionale della sanità, corredata dal Piano finanziario dell'intervento e da una relazione illustrativa Le quote del contributo possono essere concesse ed erogate in via anticipata ed in un' unica soluzione all'inizio di ciascun esercizio. Le modalità di rendicontazione dell'utilizzo del contributo sono stabilite dal decreto di concessione del medesimo.

7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1992 e lire 150 milioni per l'anno 1993.

8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - sezione VI - è istituito il capitolo 4499 (2.1.242.5.06.05) con la denominazione «Contributo straordinario a favore della Scuola per infermieri professionali e assistenza sanitaria di Gorizia per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria del convitto della Scuola medesima» e con lo stanziamento complessivo, di lire 250 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1992 e lire 150 milioni per l'anno 1993.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Policlinico universitario di Udine un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per la ristrutturazione edilizia e l'adeguamento tecnologico dell'Istituto di anatomia ed istologia patologica.

10. La domanda di concessione del finanziamento è presentata alla Direzione regionale della sanità corredata di un' apposita deliberazione adottata dall'organo di amministrazione del Policlinico, nonché da una relazione illustrativa degli interventi da eseguire e delle relative necessità finanziarie.

11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1992.

12. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4425 (2.1.242.3.08.08) con la denominazione «Contributo straordinario al Policlinico universitario di Udine per la ristrutturazione edilizia e l'adeguamento tecnologico dell'Istituto di anatomia ed istologia patologica» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 28. Edilizia scolastica (programma 2.3.1.)

1. Per le finalità previste all'articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 29. Istituzioni culturali e scientifiche(programmi 2.3.2. e 2.3.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 51, terzo comma, della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 280 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 280 milioni fa carico al capitolo 5183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 280 milioni per l'anno 1992.

3. Per le finalità previste dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

4. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 500 milioni, suddivisi in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993-1994.

5. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'anno 1992.

6. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 900 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 30. Beni culturali(programma 2.4.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 150 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.

3. L'onere complessivo di lire 450 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

CAPO III

Interventi nel settore delle attività economiche

 

     Art. 31. Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per lo sviluppo dell'agriturismo(programma 0.7.1.)

1. L'articolo 28 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è sostituito dal seguente:

«Art. 28

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità montane finanziamenti straordinari destinati all'attuazione di iniziative dirette per attività promozionali e di propaganda a favore dell'agriturismo, volte a favorire la qualificazione degli operatori del settore.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche per la concessione di contributi per servizi ed infrastrutture riguardanti lo sviluppo dell'agriturismo, nonché per la concessione di incentivi agli operatori agrituristici, secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, come modificata dalla legge regionale 7 marzo 1989, n. 11.

3. All'assegnazione dei finanziamenti regionali si provvede secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54.».

2. Per le finalità previste dall'articolo 28 della legge regionale n. 35/1987, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1992.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1000 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione «Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per lo sviluppo dell'agriturismo», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 32. Valorizzazione dell'acquacoltura nelle acque dolci,salmastre, vallive e lagunari(programma 3.1.2.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 22 primo comma, lettera b), e 24, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1985, n. 11, della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1992.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 6375 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione «Contributi in conto capitale per lo sviluppo e la valorizzazione dell'acquacoltura sia nelle acque dolci interne, sia in quelle salmastre, vallive e lagunari - fondi regionali», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 33. Consorzi di bonifica(programma 3.1.7.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Cellina - Meduna un contributo straordinario di lire 800 milioni ai fini del ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell'esercizio 1991.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso sulla base delle risultanze attestate dal conto consuntivo del Consorzio di bonifica per l'anno 1991.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1992.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6739 (1.1.154.2.10.10) con la denominazione «Contributo straordinario a favore del Consorzio di bonifica Cellina - Meduna per il ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell'esercizio 1991» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 800 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 34. Contributi sugli interessi per investimenti delle imprese industriali(programma 3.2.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come da ultimo sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.

3. L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 35. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese industriali (programma 3.2.2.)

1. [Abrogato]

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 7350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a fronte di domande, presentate alla Direzione regionale dell'industria ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, relative ad operazioni di locazioni finanziaria mobiliare già concluse prima dell'emissione del provvedimento di ammissione al contributo, ivi comprese quelle di cui al comma 1, a concedere un contributo una tantum, da erogarsi in un' unica soluzione, pari al totale delle quote scadute e non pagate.

4. Per le finalità previste dal comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7359 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione «Contributi una tantum a favore delle piccole e medie imprese industriali e degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari nelle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature per il pagamento delle rate scadute», e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

 

     Art. 36. Ripristino efficienza produttiva imprese danneggiate da calamità naturali(programma 3.2.6.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 200 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.

3. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 7726 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 37. Interventi nel settore dell'acquacoltura - Programmi integrati mediterranei(programma 3.2.5.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 732 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 732 milioni fa carico al capitolo 7632 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 732 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 38. Credito di esercizio alle imprese artigiane(programma 3.2.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, terzo comma, numero 1), della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, come aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, e sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 39. Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane(programma 3.3.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese artigiane di cui all'articolo 1 della legge regionale 30/1978 un finanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1992.

2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1992.

3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8044 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 40. Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali(programma 3.4.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 32/1973, un finanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1992.

2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1992.

3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 41. Centri commerciali(programma 3.4.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 200 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.

3. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 42. Contributi pluriennali alle imprese commerciali(programma 3.4.2.)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 200 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.

3. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 43. Operazioni di locazione finanziaria delle imprese di autotrasporto(programma 1.5.4.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 300 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.

3. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 44. Liberalizzazione tariffaria di tratti autostradali(programma 1.5.1.)

1. In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità ed al fine di contenere gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull'ambiente e sulle strutture, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l'alleggerimento del traffico stradale nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1992.

2. Per le finalità del comma 1 l'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare, di concerto con l'Assessore alla viabilità ed ai trasporti, su conforme deliberazione della Giunta regionale, una convenzione con le società concessionarie, nella quale siano fissati i termini e le modalità del rimborso, che è comunque erogato in via posticipata sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1992.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 1.5.1. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione IX il capitolo 1424 (2.1.156.2.09.17) con la denominazione «Rimborso alle società concessionarie di autostrade degli oneri conseguenti alle liberalizzazioni di tratti autostradali per garantire l'alleggerimento del traffico stradale» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 45.

     [Abrogato]

 

     Art. 46. Infrastrutture turistiche(programma 3.4.5.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera d), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 2.300 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 2.300 milioni fa carico al capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.300 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 47.

     [Abrogato]

 

TITOLO IV

Interventi che non comportano maggiori oneri

CAPO I

Spese finanziate con mutui

 

     Art. 48. Ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 296/1992(programma 1.5.5.)

1. Per quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge 26 maggio 1992, n. 296, al fine di assicurare, nel limite massimo di lire 15.000 milioni, la copertura del costo standardizzato dei servizi di trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ripiano del disavanzo di esercizio relativo all'anno 1991 delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione, nei limiti della quota corrispondente all'ammontare del costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico locale riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell'articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, non coperto dai contributi di esercizio regionali a ciascuna assegnati ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per l'anno 1992.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito, nella Rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione IX - il capitolo 3983 (1.1.155.2.09.18) con la denominazione «Finanziamenti alle aziende di trasporto pubblico locale per il ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1991 nel limite della copertura del costo standardizzato del servizio pubblico - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni per l'anno 1992.

4. Al predetto onere di lire 15.000 milioni si provvede, in relazione al disposto di cui all'articolo 13, con la maggiore entrata, di pari importo, prevista al capitolo 1660 - di nuova istituzione - nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - Titolo V - Categoria 5.1. - (5.1.0.) con la denominazione «Ricavo derivante dal mutuo destinato al ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1991 delle aziende di trasporto pubblico locale nel limite della copertura del costo standardizzato del servizio pubblico», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 49. Finanziamento con mutuo di spese già autorizzate(programmi 1.1.3., 1.3.2., 1.4.2. e 1.5.3.)

1. La spesa di lire 2.000 milioni, come rideterminata per l'anno 1992 dall'articolo 113, comma 3 della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, e già imputata al capitolo 2399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, è posta a carico del capitolo 2406, di nuova istituzione - nello stato di previsione della spesa del bilancio predetto - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.3. - spesa di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII - (2.1.210.3.08.16) con la denominazione «Finanziamenti per la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti previsti dal sistema integrato o dal programma d' emergenza di cui alla legge n. 475/88 finanziato con contrazione di mutuo», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1992.

2. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l'anno 1992 dall'articolo 8 della legge regionale n. 41/1991, per e finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 41/1991, e già imputata al capitolo 2400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, è posta a carico del capitolo 2407, di nuova istituzione - nello stato di previsione della spesa del bilancio predetto - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII (2.1.210.3.08.16) con la denominazione «Spese per la predisposizione di progetti - pilota e per l'attuazione della normativa in materia di catasto ed osservatorio dei rifiuti - finanziato con contrazione di mutuo», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

3. La spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l'anno 1992 dell'articolo 68, comma 15, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, per le finalità previste dall'articolo 1, della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, e già imputata al capitolo 2912 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, è posta a carico del capitolo 2938, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio predetto - alla Rubrica n. 12 - programma 1.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione X (2.1.210.3.10.12) con la denominazione «Spese per la manutenzione delle opere idraulico - forestali - finanziato con contrazione di mutuo», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l'anno 1992.

4. La spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata, rispettivamente, per lire 1.000 milioni dall'articolo 18, comma 5, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, e per lire 2.000 milioni dall'articolo 16, comma 5, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, e già imputata al capitolo 3330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, è posta a carico del capitolo 3336, di nuova istituzione - nello stato di previsione della spesa del bilancio predetto - alla rubrica n. 13 - programma 1.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - (2.1.232.3.08.27) con la denominazione «Contributi una tantum a favore dei Comuni per la salvaguardia dei centri storici primari - finanziati con contrazione di mutuo», e con lo stanziamento, in termini di competenza, e di lire 3.000 milioni per l'anno 1992.

5. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1992, come rideterminata per l'anno 1992 dall'articolo 114, comma 8, della legge regionale n. 4/1992, per le finalità previste dall'articolo 31, quinto comma, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, e per la copertura dei costi del Piano particolareggiato di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, e già imputata al capitolo 3868 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, è posta a carico del capitolo 3873, di nuova istituzione - nello stato di previsione della spesa del bilancio predetto - nella Rubrica n. 14 - programma 1.5.3. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - (2.1.210.3.10.18) con la denominazione «Spese per la realizzazione dell'Interporto di Cervignano del Friuli - finanziato con contrazione di mutuo», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

6. All'onere di lire 9.000 milioni per l'anno 1992 derivante dall'applicazione dei commi da 1 a 4, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall'applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5, come modificato dall'articolo 13. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è elevato, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni per l'anno 1992.

7. All'onere di lire 1.000 milioni per l'anno 1992, derivante dall'applicazione del comma 5, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall'applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5, come modificato dall'articolo 13. A tale fine lo stanziamento del capitolo 1651 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è elevato, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 50. Sedi regionali(programma 0.1.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, e dall'articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 3.000 milioni per l'anno 1992.

3. All'onere di lire 3.000 milioni per l'anno 1992, derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall'applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5, come modificato dall'articolo 13. A tale fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è elevato, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 51. Regime idraulico dei corsi d' acqua(programma 1.2.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1992.

3. Al predetto onere di lire 500 milioni, in termini di competenza, per l'anno 1992, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 2502 dello stato di previsione precitato.

 

CAPO II

Spese finanziate con maggiori entrate o con storni tra capitoli di spesa

 

     Art. 52. Istituzione del Fondo regionale per gli interventi di solidarietà internazionale(programma 0.6.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1974, n. 25 e dall'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 24, la Regione istituisce il «Fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale».

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere pubbliche sottoscrizioni da far affluire in un apposito conto corrente, allo scopo di incrementare il Fondo regionale di cui al comma 1.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 50 milioni per l'anno 1992.

4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, alla Rubrica n. 2 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 228 (2.1.162.1.08.07) con la denominazione «Fondo regionale per gli interventi di solidarietà internazionale» con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l'anno 1992 cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4150 dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 53.

     [Abrogato]

 

     Art. 54. Riassegnazione di contributo per interventi nei parchi(programma 1.3.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 1, e quarto comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riassegnare al Comune di Trieste un contributo di lire 540 milioni per la realizzazione del terzo lotto della strada pedonale Obelisco - Monte Spaccato.

2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 540 milioni per l'anno 1992.

3. Il predetto onere di lire 540 milioni fa carico al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 540 milioni per l'anno 1992.

4. Al predetto onere di lire 540 milioni si provvede con la maggior entrata di pari importo derivante dalla restituzione del contributo già concesso per le medesime finalità. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1051 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale, per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, è elevato, in termini di competenza, di lire 540 milioni per l'anno 1992.

5. La maggiorazione degli interessi legali non trova applicazione nel caso di revoca di contributi nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 1, secondo comma, numeri 1 e 2, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai contributi assentiti dalla Giunta regionale anteriormente al 31 dicembre 1986.

 

     Art. 55. Formazione professionale della polizia comunale(programma 2.5.1.)

1. Nel quadro delle finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, relativamente alla realizzazione del Piano di formazione professionale per la polizia comunale previsto nell'ambito del Piano regionale per la formazione professionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l'anno 1992.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 20 - programma 2.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VI il capitolo 5876 (1.1.142.2.06.05) con la denominazione «Spese per la realizzazione del Piano di formazione professionale per la polizia comunale» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 40 milioni per l'anno 1992.

3. Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, relativamente alla realizzazione dei corsi di formazione professionale della polizia comunale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto regionale per la formazione professionale un finanziamento di lire 160 milioni per l'anno 1992.

4. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 160 milioni per l'anno 1992.

5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 20 - programma 2.5.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI il capitolo 5877 (1.1.162.2.06.05) con la denominazione «finanziamenti all'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) per la realizzazione di corsi di formazione per la polizia comunale» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 160 milioni per l'anno 1992.

6. All'onere complessivo di lire 200 milioni per l'anno 1992 derivante dai commi 1 e 4 si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1747 dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 56. Interventi nel settore agricolo(programmi 0.7.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. e 3.1.7.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della Comunità montana Cellina Meduna, da utilizzare, per le finalità a secondo le modalità della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, per la concessione di contributi a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla valorizzazione delle risorse locali nel settore agricolo, con specifico riferimento al comparto della frutticoltura.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1992.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1003 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione «Finanziamento straordinario a favore della Comunità montana Cellina Meduna per la concessione di contributo a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla valorizzazione delle risorse locali nel settore agricolo, con specifico riferimento al comparto della frutticoltura», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1992.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della Comunità montana del Gemonese, da utilizzare per le finalità e secondo le modalità dell'articolo 23 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, per la concessione degli aiuti di cui alla lettera c) del comma 3 del predetto articolo 23.

5. Per le finalità previste dal comma 4, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1992.

6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1004 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione «Finanziamento straordinario a favore della Comunità montana del Gemonese per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 23, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 35/1987», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l'anno 1992.

7. Per le finalità previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 22 della legge regionale 18 novembre 1967, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 73 milioni per l'anno 1992.

8. Il predetto onere di lire 73 milioni fa carico al capitolo 6303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 73 milioni per l'anno 1992.

9. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1992.

10. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 600 milioni per l'anno 1992.

11. - 16. [Abrogati]

17. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 95 milioni per l'anno 1992.

18. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 6537 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione «Aiuti supplementari forfetari alle aziende e alle cooperative agricole che già fruiscono dei premi comunitari previsti per le operazioni collettive di ristrutturazione a fronte dei progetti approvati dalla Comunità Economica Europea a termini del Regolamento CEE 18 febbraio 1980, n. 458 - fondi regionali», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 95 milioni per l'anno 1992.

19. Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 752 milioni per l'anno 1992.

20. Il predetto onere di lire 752 milioni fa carico al capitolo 6744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 752 milioni per l'anno 1992.

21. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l'ipofecondità del bestiame e la mortalità neo post - natale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 1986, n. 752 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1992.

22. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 6773 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione «Finanziamenti per la predisposizione e l'attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l'ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post - natale - fondi regionali» e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1992.

23. All'onere complessivo di lire 3.540 milioni per l'anno 1992 si provvede mediante storno dai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati;

a) capitolo 986 - lire 500 milioni;

b) capitolo 6242 - lire 300 milioni;

c) capitolo 6336 - lire 600 milioni;

d) capitolo 6460 - lire 200 milioni;

e) capitolo 6483 - lire 50 milioni;

f) capitolo 6520 - lire 520 milioni;

g) capitolo 6525 - lire 500 milioni;

h) capitolo 6748 - lire 500 milioni;

i) capitolo 6774 - lire 120 milioni; detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore all'agricoltura n. 87 del 25 febbraio 1992;

l) capitolo 7594 - lire 250 milioni.

 

     Art. 57. Interventi nel settore industriale(programmi 3.2.1., 3.2.4. e 3.2.5.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 85 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 85 milioni fa carico al capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 85 milioni per l'anno 1992.

3. Per le finalità previste dall'articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1992.

4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7287 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.500 milioni per l'anno 1992.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio del Prosciutto di San Daniele, con sede in San Daniele del Friuli, un contributo straordinario, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione di un laboratorio consortile di analisi e ricerca, al servizio delle imprese del settore, destinato al controllo igienico sanitario e qualitativo del processo produttivo del prosciutto tipico.

6. La domanda relativa alla concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione regionale dell'industria, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa. Il contributo predetto può essere corrisposto in via anticipata nella misura e con le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 20 gennaio 1991, n. 2.

7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1992.

8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese d' investimento - Categoria n. 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7293 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione «Contributo straordinario al Consorzio del Prosciutto di San Daniele per la realizzazione di un laboratorio consortile di analisi e ricerca destinato al controllo igienico - sanitario e qualitativo del processo produttivo del prosciutto tipico», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1992.

9. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1992.

10. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - Rubrica n. 24 - programma 3.2.4. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7596 (2.1.243.3.10.13) con la denominazione «Contributi in conto capitale per interventi di ricerca, preparazione alla coltivazione e risistemazione dei giacimenti di pietre ornamentali nel territorio regionale», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1992.

11. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1992.

12. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 7660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato da lire 50 milioni per l'anno 1992.

13. All'onere complessivo di lire 2.235 milioni per l'anno 1992 si provvede mediante storno dai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati:

a) capitolo 7275 - lire 85 milioni; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;

b) capitolo 7348 - lire 1.850 milioni; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;

c) capitolo 7544 - lire 100 milioni;

d) capitolo 7549 - lire 200 milioni.

 

     Art. 58. Infrastrutture turistiche(programma 3.4.5.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera f) della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, come inserita dall'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1992.

3. Al predetto onere di lire 500 milioni per l'anno 1992, in termini di competenza, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8537 dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 59. Sottoscrizione di nuove azioni della Promotur SpA(programma 3.5.1.)

1. Il limite di impegno di lire 500 milioni autorizzato dall'articolo 92 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è ridotto dell'importo di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.

2. [Abrogato]

3. [Abrogato]

4. L'onere complessivo di lire 500 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 1556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

5. Al predetto onere complessivo di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni medesimi, si provvede mediante storno, in relazione al disposto di cui al comma 1, dal capitolo 1566 dello stato di previsione precitato.

6. Le quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 60. Consolidamento finanziario di imprese interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale(programma 3.3.3. e 3.5.1.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell'istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia, fino ad un ammontare di lire 4.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate, previa autorizzazione della Banca d' Italia, con l'interesse del 3 per cento e siano rimborsabili entro dieci anni, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

2. La provvista di cui al comma 1, integrata da ulteriore provvista, per importo non inferiore, dell'Istituto di Mediocredito, è finalizzata al finanziamento di operazioni di consolidamento finanziario di piccole e medie imprese del settore industriale, così come definite dalla legge regionale n. 12/1991, nonché di imprese di servizio alla produzione, interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale e limitatamente alla situazione debitoria da questi originata.

3. Il Fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere utilizzato dalla Finfidi SpA anche per garantire i finanziamenti posti in essere per le finalità di cui al comma 2 a favore di imprese industriali e di servizio alla produzione ubicate nel territorio regionale.

4. Previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria, l'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con l'Istituto di Mediocredito apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità di attuazione degli interventi con specifico riferimento alle garanzie ed all'ammontare massimo di ogni singola operazione assicurando il rispetto dei principi di diritto comunitario in tema di aiuto così come recepite dalla legge regionale n. 12/1991.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni nell'anno 1992.

6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 1578 (2.1.263.3.10.28) con la denominazione «Acquisto di obbligazioni dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia per il finanziamento di operazioni di consolidamento finanziario di piccole e medie imprese del settore industriale nonché di imprese di servizio alla produzione, interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale»; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l'anno 1992.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione - Istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51 - del Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Soc. coop. a r.l. (FinReCo) con il finanziamento straordinario di lire 250 milioni per l'anno 1992.

8. Il finanziamento di cui al comma 7 è destinato ad operazioni di consolidamento finanziario di imprese cooperative del settore industriale e di imprese cooperative di servizio alla produzione, interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale e limitatamente alla situazione debitoria da questi originata.

9. Per le finalità previste dai commi 7 e 8 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1992.

10. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 8112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 250 milioni per l'anno 1992.

11. All'onere complessivo previsto dai commi 5 e 9, in termini di competenza, di lire 4.250 milioni per l'anno 1992 si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7594 dello stato di previsione precitato.

 

CAPO III

Interventi finanziati con fondi per la ricostruzione e la rinascita delle zone terremotate

 

     Art. 61. Edilizia abitativa nelle zone terremotate(programma 4.1.1.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 8 e 10 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e dall'articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

2. Il predetto onere complessivo di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 15.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

3. Al predetto onere complessivo di lire 15.000 milioni si fa fronte con l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1992, n. 34.

4. Per l'acquisizione dell'entrata di cui al comma 3, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, è istituito, al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 594 (2.3.2.) con la denominazione: «Acquisizione di fondi per provvedere alle esigenze dell'edilizia abitativa di cui all'articolo 1 della legge 1 dicembre 1986, n. 879» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

 

     Art. 62. Metanizzazione delle zone terremotate(programma 1.4.3.)

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, ed integrato dall'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1991, n. 56, ivi compresi gli interventi effettuati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, da realizzarsi nelle zone terremotate, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2661 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 5.000 milioni per l'anno 1992.

3. Per gli interventi previsti dall'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, ed integrato dall'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1991, n. 56, ivi compresi gli interventi effettuati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, da realizzarsi nelle zone terremotate, è autorizzato il limite di impegno di lire 700 milioni per l'anno 1992.

4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.

5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 11 - programma 1.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 2666 (2.1.232.5.10.28) con la denominazione «Contributi annui costanti ai Comuni, loro Consorzi, alle Comunità montane ed ai privati concessionari per la costruzione, il completamento, l'estensione ed il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili, nonché di altre infrastrutture energetiche nelle zone terremotate», e con lo stanziamento complessivo, di lire 2.100 milioni suddiviso in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.

6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 63. Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per lo sviluppo dell'agriturismo nelle zone terremotate(programma 0.7.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 28 della legge regionale n. 35/1987, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 31, relativamente agli interventi e le iniziative da attuarsi nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1992.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - sezione X - è istituito il capitolo 1001 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione «Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per lo sviluppo dell'agriturismo nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 64. Valorizzazione delle risorse agricole(programma 0.7.1.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della Comunità Montana Cellina Meduna, da utilizzare, per le finalità e secondo le modalità della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, per la concessione di contributi a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla valorizzazione delle risorse locali nel settore agricolo, con specifico riferimento al comparto della ortofloricoltura.

2. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1002 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione «Finanziamento straordinario a favore della Comunità montana Cellina Meduna per la concessione di contributi a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla valorizzazione delle risorse locali nel settore agricolo, con specifico riferimento al comparto della ortofloricoltura», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 65. Interventi di ricostruzione di fabbricati rurali(programma 3.1.8.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 15, primo e secondo comma, della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6826 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1992.

3. Per le finalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituto dall'articolo 13 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1992.

4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 6828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.500 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 66. Centri di innovazione industriale nelle zone terremotate(programma 3.2.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, per interventi da effettuarsi nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7292 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione «Contributi in conto capitale alla " Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA " per l'acquisizione e la realizzazione degli immobili e l'approntamento delle infrastrutture necessarie al funzionamento dei centri di innovazione nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 67. Incentivi agli investimenti industriali nelle zone terremotate(programma 3.2.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1992, per iniziative da effettuare nel settore dell'industria nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7357 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1992.

3. Per le finalità previste dall'articolo 58 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, è autorizzato il limite di impegno di lire 100 milioni per l'anno 1992.

4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

5. L'onere complessivo di lire 300 milioni corrispondente alle annualità autorizzate, fa carico al capitolo 7336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di pari importo.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con riguardo alle operazioni di finanziamento alle imprese del settore industriale, previste dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, in accoglimento delle domande validamente presentate, e riferite a mutui nel frattempo scaduti, contributi una tantum pari al totale delle quote spettanti.

7. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere, con riguardo alle rate scadute dei mutui che, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 49/1978, sono stati ammessi a contributi dalla Giunta regionale o in ordine ai quali è stato emesso formale decreto di concessione, contributi una tantum, corrispondente all'ammontare delle quote scadute e non pagate.

8. Per le finalità previste dai commi 6 e 7 è autorizzata la spesa di lire 650 milioni per l'anno 1992.

9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7360 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione «Contributi una tantum ad imprese del settore industriale delle zone terremotate a fronte delle domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 650 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 68. Integrazione del «Fondo rischi» dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna(programma 3.5.1.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 1.000 milioni, per l'anno 1992, per l'integrazione del fondo rischi dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna di cui all'articolo 34 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, per la concessione di garanzie per le iniziative da realizzarsi nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 1577 (2.1.254.3.10.12) con la denominazione «Contributo all'" Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA " per l'integrazione del fondo rischi per la concessione di garanzie per le iniziative da realizzarsi nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milione per l'anno 1992.

 

     Art. 69. Interventi a favore delle imprese commerciali nei territori delle Comunità montane(programma 3.4.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con l'articolo 42, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 8313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento in termini di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 70. Copertura finanziaria

1. Il limite d' impegno di lire 2.800 milioni autorizzato con l'articolo 18, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è ridotto di lire 1.618.496.841 per l'anno 1992.

2. Lo stanziamento del capitolo 7340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è ridotto dell'importo di lire 1.618.496.841 per l'anno 1992.

3. Il limite d' impegno di lire 2.000 milioni autorizzato con l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, è ridotto di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2009.

4. Le annualità relative al predetto limite, è autorizzate per gli anni dal 1992 al 2009, sono ridotte di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni medesimi; lo stanziamento disponibile sul predetto limite d' impegno è peraltro ridotto per ulteriori lire 3.000 milioni non utilizzati negli anni precedenti.

5. Lo stanziamento del capitolo 8656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è ridotto dell'importo complessivo di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1992, corrispondente per lire 3.000 milioni a parte della quota non utilizzata dal 31 dicembre 1991 e trasferita ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3320 dell'11 marzo 1992, e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

6. Per quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, la somma di lire 84.766.089.422 disponibile sul «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato» per lire 8.550 milioni è impiegata a parziale copertura degli interventi autorizzati con gli articoli 62, comma 1, 63, 64, 65, 66, 67, commi 1 e 8, 68, 69 e per lire 76.216.089.422, riaffluisce al «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia».

7. All'onere complessivo di lire 13.550 milioni per l'anno 1992, derivante dagli articoli 62, comma 1, 63, 64, 65, 66, 67, commi 1 e 8, 68 e 69, si provvede:

a) per lire 8.550 milioni, ai sensi del comma 6, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992;

b) per lire 1.000 milioni, mediante storno, di pari importo dal capitolo 999 del predetto stato di previsione della spesa: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 del 9 marzo 1992;

c) per lire 4.000 milioni, mediante storno dal capitolo 7272 dello stato di previsione precitato: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 è trasferita, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 12 del 9 marzo 1992.

8. All'onere complessivo di lire 2.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, ed a quello che ne deriverà per gli anni dal 1995 al 2001, relativo alle annualità dei limiti autorizzati dagli articoli 62, comma 3, e 67, comma 3, si provvede, per pari importo, mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalla riduzione del limite d' impegno di cui al comma 3.

9. In relazione al disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990 n. 58, gli importi relativi alle riduzioni disposte sui limiti di impegno con i commi 1, pari a lire 1.618.496.841, nonché 3 e 4, limitatamente alla residua quota di lire 3.200 milioni per l'anno 1992, riaffluiscono al «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia» nell'ammontare complessivo di lire 4.818.496.841.

10. Gli importi relativi alla riduzione disposta con il comma 3 sul limite di impegno per gli anni successivi al 1992 riaffluiscono, per la quota di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2001 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2009, al «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato».

11. Lo stanziamento del capitolo 8961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, in relazione al disposto di cui ai commi 6 e 9, è elevato dell'importo complessivo di lire 81.034.586.263 per l'anno 1992.

12. Lo stanziamento del capitolo 8960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, in relazione al disposto di cui al comma 6, è ridotto dell'ulteriore importo di lire 76.216.089.422 per l'anno 1992, corrispondente, per lire 46.873.203.035, alle quote delle annualità iscritte dal 1976 al 1991 sul citato capitolo in relazione ai limiti di impegno assegnati con le leggi 29 maggio 1976, n. 336, 8 agosto 1977, n. 546, 11 novembre 1982, n. 828, e 1 dicembre 1986, n. 879, non utilizzate al 31 dicembre 1991 e trasferite ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 22, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 9 marzo 1992, n. 12, e per lire 6.922.397.293 alle quote iscritte su capitoli operativi non utilizzate al 31 dicembre 1991 e trasferite ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 9 marzo 1992, n. 15.

13. Lo stanziamento del capitolo 8960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, in relazione al disposto di cui al comma 10, è inoltre elevato dell'importo complessivo di lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

14. Le quote relative alle riduzioni disposte per gli anni successivi al 1994, in relazione al disposto di cui al comma 10, affluiscono al capitolo di bilancio per gli anni medesimi corrispondenti al capitolo 8960 dello stato di previsione precitato, nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2001 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2009.

 

CAPO IV

Interventi finanziati con fondi statali

 

     Art. 71. Avversità atmosferiche - Interventi finanziati con fondi statali(programma 3.1.5.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata dall'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è autorizzato, nell'anno 1992 il limite di impegno di lire 215 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 215 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.

3. L'onere complessivo di lire 645 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1992 al 1994 l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità di cui al comma 1, ed iscritta sul capitolo 371 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.

5. Le annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

6. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 516 milioni.

7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 516 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.

8. L'onere complessivo di lire 1.548 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 6592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

9. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1992 al 1994 l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità di cui al comma 1, ed iscritta sul capitolo 372 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.

10. Le annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

TITOLO V

Altre norme finanziarie, contabili e procedurali

 

     Art. 72. Garanzia fidejussoria dell'Ente autonoma teatro comunale «G. Verdi» di Trieste

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie, fino alla concorrenza di lire 10.500 milioni, sui mutui che l'Ente autonomo teatro comunale «Giuseppe Verdi» di Trieste assume con il proprio istituto tesoriere o altri istituti di credito, ovvero sulle anticipazioni di tesoreria cui l'Ente medesimo deve far ricorso per far fronte ad improrogabili impegni finanziari connessi e conseguenti all'imminente realizzazione del programma di ristrutturazione dell'edificio teatrale, nonché a quelli derivanti dai precedenti esercizi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312.

2. La concessione della predetta garanzia rimane subordinata all'autorizzazione che l'Ente ha l'obbligo di acquisire dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312.

3. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze.

4. La domanda per la concessione della garanzia è corredata dell'atto esecutivo, con cui l'Ente dispone l'assunzione del prestito o il ricorso all'anticipazione e nel quale è dichiarata motivatamente l'impossibilità dell'Ente a presentare propria idonea garanzia, e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.

5. In caso di inadempienza dell'Ente, l'Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'Ente medesimo, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle somme corrisposte in forza della garanzia prestata.

6. Gli eventuali oneri derivanti fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 73. Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 30/1988(programma 4.1.1.)

1. [Abrogato]

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 10, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito dal comma 1, fanno carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, a fronte dello stanziamento di lire 4.428.584.311, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3320 dell'11 marzo 1992.

 

     Art. 74. Finanziamenti e contributi pluriennali a favore degli Enti locali

1. Qualora le leggi regionali di settore contemplino finanziamenti o contributi pluriennali per opere pubbliche o di interesse pubblico a favore di Enti locali, la cui durata risulti predeterminata in legge in modo univoco, tale durata deve intendersi come la massima durata possibile, fermo restando il potere dell'Amministrazione regionale di concedere ed erogare contributi o finanziamenti per un periodo inferiore.

2. Il periodo di cui al comma 1, qualora gli Enti realizzino l'opera con il ricorso ai mezzi reperiti sul mercato finanziario, non potrà essere inferiore alla durata del rimborso dei finanziamenti predetti. Qualora sia superiore a tale durata, i finanziamenti ed i contributi regionali potranno essere destinati agli oneri di gestione conseguenti all'investimento in parola, a seguito di apposita richiesta dell'Ente interessato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei confronti delle fattispecie contributive e di finanziamento già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 75. Integrazione delle leggi regionale n. 69/1983 e 23/1988

1. Agli Enti locali beneficiari dei finanziamenti previsti dalle leggi regionali 23 giugno 1983, n. 69, e 2 maggio 1988, n. 23, concernenti gli interventi connessi con la realizzazione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli, che non abbiano provveduto o non possano provvedere alla rendicontazione del finanziamento entro il termine stabilito, possono richiedere, in presenza di motivate ragioni, la fissazione di un nuovo termine perentorio entro cui presentare detta rendicontazione, a pena di decadenza dei finanziamenti stessi, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate.

2. La richiesta di fissazione del nuovo termine deve essere presentata entro il termine precedentemente stabilito ovvero, per gli interventi i cui termini siano già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro 60 giorni da tale data.
3. Il nuovo termine è fissato con decreto dell'Assessore alla viabilità e ai trasporti, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e non può essere superiore a tre anni dalla data della richiesta.

 

     Art. 76. Interpretazione autentica di disposizioni regionali inerenti alla miniera di Raibl

1. In via di interpretazione autentica, con riferimento a quanto disposto dalle leggi regionali 25 marzo 1988, n. 14 e 7 marzo 1989, n. 9, dall'articolo 105 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, dall'articolo 87 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, e dall'articolo 38 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, come modificato dall'articolo 136 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, le somme corrisposte alla SIM SpA in forza delle disposizioni citate debbono intendersi erogate nel contesto del rapporto di concessione dell'attività estrattiva della miniera di Raibl. Tali somme si considerano come anticipazioni rispetto alle eventuali posizioni debitorie dell'Amministrazione regionale nei confronti della citata SIM SpA derivanti dal rapporto di concessione. In particolare, le somme erogate ai sensi del citato articolo 38 della legge regionale n. 47/1991 si considerano corrisposte a fronte degli oneri facenti carico alla concessionaria SIM SpA per la messa in sicurezza della miniera di Raibl.

 

     Art. 77. Centro vitivinicolo

1. Il Centro regionale vitivinicolo è autorizzato ad acquisire al proprio patrimonio i beni mobili consumabili, in suo possesso, già appartenenti alla «Azienda autonoma del turismo di Gradisca - Redipuglia».

 

     Art. 78. Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge regionale n. 11/1969

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, tra le spese ricomprese nei finanziamenti e nei contributi ivi previsti debbono intendersi ricomprese le eventuali spese di gestione e funzionamento connesso allo svolgimento dei corsi a livello universitario di interesse regionale.

 

     Art. 79.

     [Abrogato]

 

     Art. 80. Modifica dell'articolo 7 ter della legge regionale n. 20/1983

1. Nel testo dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall'articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34 e dall'articolo 99 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, al primo comma, la locuzione «sentita la competente autorità religiosa» è sostituita dalla locuzione «sulla base di programmi di intervento ed in attuazione di priorità, su cui la competente autorità religiosa abbia espresso il proprio parere».

 

     Art. 81. Modifica dell'articolo 15della legge regionale n. 30/1987

     [Abrogato].

 

     Art. 82. Integrazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 3/1988

1. Nel testo del comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, dopo la locuzione «Basso Friuli» è inserita la locuzione «ed il rifacimento e potenziamento delle opere di presa ed adduttrici del MUSI - sorgenti del Torre».

2. Conseguentemente, nelle denominazioni dei capitoli 2326 e 2327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, dopo la locuzione «Basso Friuli» è inserita la locuzione «ed il rifacimento e potenziamento delle opere di presa ed adduttrici del MUSI - sorgenti del Torre».

 

     Art. 83. Modifica dell'articolo 49 della legge regionale n. 2/1989

1. Nel testo dell'articolo 49 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 2, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 9 si applicano le modalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12.».

 

     Art. 84. Modifica dell'articolo 72 della legge regionale n. 4/1991

1. Nel testo dell'articolo 72 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, sono fissati i criteri per la concessione dei contributi. Al fine del conseguimento degli stessi i Comuni presentano alla Segreteria generale straordinaria apposita istanza documentata e corredata dal parere della competente Comunità montana o collinare.».

 

     Art. 85. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 18/1991

1. All'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, così come integrato dall'articolo 16 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 51, al comma 3 la locuzione «La disposizione del comma 2 non si applica» è sostituita dalla locuzione «Le disposizioni della presente legge non si applicano».

 

     Art. 86. Concessione di contributi su mutui

1. In via di interpretazione autentica, relativamente alle domande per la concessione dei contributi sui mutui di cui agli articoli 37 e 87, commi 7 e seguenti, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, le deliberazioni esecutive da cui risulti l'avvenuta stipulazione dei mutui si riferiscono alle autorizzazioni alla stipulazione di contratti preliminari di mutuo.

 

     Art. 87.

     [Abrogato]

 

     Art. 88. Integrazione dell'articolo 30 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

1. All'articolo 30, comma 4, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, la locuzione «enti ed associazioni qualificati» è sostituita dalla locuzione «enti, società ed associazioni qualificati».

2. Per quanto previsto dal comma 1, nella denominazione del capitolo 4769, dopo la locuzione «ad associazioni» è inserita la locuzione «e società».

 

     Art. 89. Integrazione dell'articolo 33 della legge regionale n. 4/1992

1. All'articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, comma 1, dopo la locuzione «sedi universitarie» è inserita la locuzione «, ai servizi per il diritto allo studio universitario».

2. Nella denominazione del capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, dopo la locuzione «sedi universitarie» è inserita la locuzione «, ai servizi per il diritto allo studio universitario».

 

     Art. 90.

     [Abrogato]

 

     Art. 91. Modifica dell'articolo 37 della legge regionale n. 4/1992

1. All'articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredate dalla deliberazione esecutiva con cui dispone l'assunzione del mutuo o dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità dei contributi è disposta successivamente alla presentazione del contratto di mutuo definitivo.».

2. All'articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Per le modalità di determinazione della spesa ammissibile, e quelle relative alla presentazione delle domande, ed alla concessione, erogazione e revoca dei contributi, si osservano in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40.».

3. All'articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per l'anno 1992 il termine di presentazione delle domande è il 30 settembre 1992.».

 

     Art. 92. Modifica dell'articolo 87 della legge regionale n. 4/1992

1. All'articolo 87 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredate dalla deliberazione esecutiva con cui si dispone l'assunzione del mutuo e dall'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità dei contributi è disposta successivamente alla presentazione del contratto di mutuo definitivo.».

2. All'articolo 87 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Per le modalità di determinazione della spesa ammissibile, e per quelle relative alla presentazione delle domande, ed alla concessione e revoca dei contributi, si osservano le disposizioni di cui al Capo IV della legge regionale n. 26/1967.».

3. All'articolo 87 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Per l'anno 1992 il termine di presentazione delle domande è il 30 settembre 1992.».

 

     Art. 93. Modifica dell'articolo 91 della legge regionale n. 4/1992

1. All'articolo 91, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, la locuzione «per l'acquisto del complesso denominato " Villa Zuzzi"» è sostituita dalla locuzione «per l'acquisto e la realizzazione di opere ed infrastrutture».

2. Nella denominazione del capitolo 8540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 la locuzione «per l'acquisto del complesso denominato " Villa Zuzzi"» è sostituita dalla locuzione «per l'acquisto e la realizzazione di opere ed infrastrutture».

 

     Art. 94. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.