§ 6.4.87 – L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:30/01/1984
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Fondo di rotazione per il settore agricolo.
Art. 2.  Opere e progetti finanziati dalla CEE.
Art. 3.  Proprietà contadina.
Art. 4.  Miglioramento strutture ed infrastrutture agricole.
Art. 5.  Concorso negli interessi per i prestiti di esercizio nel settore zootecnico.
Art. 6.  Contributi ai bachicoltori.
Art. 7.  Elaborazione dati contabili aziendali imprenditori agricoli.
Art. 8.  Attività di divulgazione aziende e cooperative agricole.
Art. 9.  Ristrutturazione del macello cooperativo di Basiliano.
Art. 10.  Anticipazioni all'E.R.S.A. per finanziamenti a cooperative che operano nel settore della piscicoltura.
Art. 11.  Acquisto obbligazioni Istituto di medio credito per le piccole e medie industrie.
Art. 12.  Contributi sugli interessi per stabilimenti ed attrezzature industriali.
Art. 13.  Operazioni di locazione finanziaria delle imprese industriali.
Art. 14.  Contributi in conto interessi per le zone industriali.
Art. 15.  Contributi a favore dei Consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese industriali.
Art. 16.  Depurazione e smaltimento sostanze utilizzate nel ciclo produttivo.
Art. 17.  Studi e ricerche diretti allo sviluppo economico.
Art. 18.  Ulteriore conferimento alla Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Art. 19.  Contributo straordinario all'E.S.A. per credito di esercizio.
Art. 20.  Operazioni di locazione finanziaria delle imprese artigiane.
Art. 21.  Contributi pluriennali alle imprese commerciali.
Art. 22.  Contributi a favore dei Consorzi di garanzia fidi.
Art. 23.  Realizzazione dei centri commerciali.
Art. 24.  Contributi a favore delle cooperative.
Art. 25.  Contributi in conto interessi alle imprese di spedizione e di autotrasporto.
Art. 26.  Operazioni di locazione finanziaria delle imprese di autotrasporto.
Art. 27.  Fondi rischi dei consorzi di imprese di autotrasporto.
Art. 28.  Adattamento di immobile a sede di convegni e manifestazioni a Trieste.
Art. 29.  Acquisto di battipista.
Art. 30.  Strutture ricettive turistiche. Ripristino limiti d'impegno.
Art. 31.  Interventi a favore degli sfrattati.
Art. 32.  Piani di edilizia economica e popolare.
Art. 33.  Edilizia convenzionata.
Art. 34.  Integrazione programmi cooperative edilizie.
Art. 35.  Edilizia agevolata.
Art. 36.  Edilizia rurale.
Art. 37.  Adeguamento contributi pluriennali per l'edilizia residenziale.
Art. 38.  Centri storici.
Art. 39.  Opere igienico-sanitarie.
Art. 40.  Municipi e cimiteri.
Art. 41.  Rete di metanizzazione.
Art. 42.  Progettazione della diga di Ravedis.
Art. 43.  Opere marittime, portuali e di navigazione interna.
Art. 44.  Impianti sportivi.
Art. 45.  Edilizia scolastica.
Art. 46.  Centri di formazione professionale.
Art. 47.  Biblioteche e musei.
Art. 48.  Beni culturali.
Art. 49.  Cineteca regionale.
Art. 50.  Mostra della civiltà friulana.
Art. 51.  Collegio del Mondo Unito.
Art. 52.  Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste.
Art. 53.  Revisione prezzi relativa a spese di edilizia ospedaliera.
Art. 54.  Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici.
Art. 55.  Centri diurni per anziani.
Art. 56.  Piano socio-assistenziale.
Art. 57.  Personale adibito a funzioni socio-assistenziali.
Art. 58.  Contributo alla S.I.T.
Art. 59.  Contributi straordinari a favore dei Consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana.
Art. 60.  Interventi per la tutela ambientale.
Art. 61.  Ultimazione opere enti soppressi.
Art. 62.  Sottoscrizione nuove azioni Informatica S.p.A.
Art. 63.  Rimborsi spese personale legge n. 285 del 1977.
Art. 64. 
Art. 65. 
Art. 66. 
Art. 67. 
Art. 68. 
Art. 69. 
Art. 70. 
Art. 71. 
Art. 72. 
Art. 73. 
Art. 74. 
Art. 75. 


§ 6.4.87 – L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

(B.U. 30 gennaio 1984, n. 10).

 

TITOLO I

Interventi nei settori economici

 

Capo I - Interventi nel settore dell'agricoltura

 

Art. 1. Fondo di rotazione per il settore agricolo.

     La dotazione della sezione speciale del Fondo di rotazione istituito con l'art. 1 della LR 20 novembre 1982, n. 80 è incrementato di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 per l'attuazione degli interventi ivi previsti.

     Per dette finalità è autorizzata la spesa complessiva di lire 15 miliardi, suddivisa in ragione di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

     Il predetto onere di lire 15 miliardi fa carico al capitolo 7536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986.

 

     Art. 2. Opere e progetti finanziati dalla CEE.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 8 giugno 1978, n. 57 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1984.

     Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7186 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 1° giugno 1982, n. 38 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1984.

     Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 3. Proprietà contadina.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 1.000 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2013.

     L'onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 4. Miglioramento strutture ed infrastrutture agricole.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato in ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 un limite d'impegno di lire 200 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:

 

- anno 1984 

lire 200 milioni 

- anno 1985 

lire 400 milioni 

- anni dal 1986 al 2015 

lire 600 milioni 

- anno 2016 

lire 400 milioni 

- anno 2017 

lire 200 milioni 

 

     L'onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 5. Concorso negli interessi per i prestiti di esercizio nel settore zootecnico.

     Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall'articolo 16 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 58 è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 1.500 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1984 al 1988.

     L'onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 6. Contributi ai bachicoltori.

     Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 1° giugno 1966, n. 8, così come modificato con

     l'articolo 4 della legge regionale 25 settembre 1981, n. 69, è autorizzata la spesa complessiva di lire 75 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per l'anno 1984, di lire 25 milioni per l'anno 1985 e di lire 30 milioni per l'anno 1986.

     Il predetto onere di lire 75 milioni fa carico al capitolo 7348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 7. Elaborazione dati contabili aziendali imprenditori agricoli.

     Per l'elaborazione dei dati afferenti alle contabilità aziendali di cui all'articolo 5-ter della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, inserito con l'articolo 7 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 19, è autorizzata la spesa complessiva di lire 120 milioni, suddivisa in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

     Il predetto onere di lire 120 milioni fa carico al capitolo 2202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 8. Attività di divulgazione aziende e cooperative agricole.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti, Associazioni ed Organizzazioni professionali di cui all'art. 6 della L.R. 26 agosto 1983, n. 75 - e con le modalità ivi previste - sovvenzioni sulle spese - comprese quelle riguardanti la gestione ordinaria - dagli stessi sostenute nell'anno 1984.

     Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1984.

     Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 9. Ristrutturazione del macello cooperativo di Basiliano.

     Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, come modificato con l'art. 21 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 58, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1984, da destinarsi alla ristrutturazione del macello cooperativo di Basiliano.

     Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7497 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 10. Anticipazioni all'E.R.S.A. per finanziamenti a cooperative che operano nel settore della piscicoltura.

     È autorizzata, nell'anno 1984, la spesa di lire 500 milioni per la concessione da parte dell'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione Friuli-Venezia Giulia - secondo le modalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9 - di finanziamenti straordinari a favore di cooperative agricole che operano nel settore della valorizzazione delle produzioni da piscicoltura in acque interne e che versino in particolare stato di difficoltà , al fine di ripianarne le passività .

     Per la concessione dei finanziamenti di cui al precedente comma, la data del 31 agosto 1981, di cui al primo alinea del secondo comma della citata legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, è modificata in quella del 30 settembre 1983.

     Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1984.

     Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7567 dello stato previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

     Il rimborso dell'anticipazione prevista dal precedente primo comma affluirà al capitolo 915 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.

 

Capo II - Interventi nel settore dell'industria

 

     Art. 11. Acquisto obbligazioni Istituto di medio credito per le piccole e medie industrie.

     Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 67, l'amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare ulteriori obbligazioni dell'istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia fino ad un ammontare di spesa di lire 12.500 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l'interesse che sarà autorizzato dalla Banca d'Italia.

     Le modalità dell'operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

     A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l'anno 1984 e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

     Il predetto onere di lire 12.500 milioni fa carico al capitolo 6816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 12. Contributi sugli interessi per stabilimenti ed attrezzature industriali.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite di impegno di lire 3.000 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.

     L'onere di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 13. Operazioni di locazione finanziaria delle imprese industriali.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 3.000 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1988.

     L'onere di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 14. Contributi in conto interessi per le zone industriali.

     Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 300 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

     L'onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7829 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 15. Contributi a favore dei Consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese industriali.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, un contributo di lire 2 miliardi a favore dei «fondi rischi» dei Consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese industriali della Regione.

     Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1984.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 7872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 16. Depurazione e smaltimento sostanze utilizzate nel ciclo produttivo.

     Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985.

     Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7841 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 17. Studi e ricerche diretti allo sviluppo economico.

     Per le finalità previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 13 agosto 1974, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1984.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 2651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1984.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 7813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

Capo III - Interventi nel settore dell'artigianato

 

     Art. 18. Ulteriore conferimento alla Cassa per il credito alle imprese artigiane.

     Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 2.000 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.

     L'onere di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7869 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 19. Contributo straordinario all'E.S.A. per credito di esercizio.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'E.S.A. un contributo straordinario di lire 3 miliardi per le finalità di cui al terzo comma, punto 1, dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per le finalità previste dal comma precedente è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1984.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 7873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 20. Operazioni di locazione finanziaria delle imprese artigiane.

     Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 1.000 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

     L'onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

Capo IV - Interventi nel settore del commercio

 

     Art. 21. Contributi pluriennali alle imprese commerciali.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 1.000 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.

     L'onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 22. Contributi a favore dei Consorzi di garanzia fidi.

     Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1984.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 8108 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 23. Realizzazione dei centri commerciali.

     Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1985 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1986.

     Il predetto onere di lire 9.500 milioni fa carico al capitolo 8102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986.

 

     Art. 24. Contributi a favore delle cooperative.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, così come modificata dal Capo II della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1984.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 8103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

     Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l'anno 1984.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 1154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio 1984.

 

Capo V - Interventi nel settore delle imprese di spedizione ed autotrasporto

 

     Art. 25. Contributi in conto interessi alle imprese di spedizione e di autotrasporto.

     Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, come integrato dall'art. 10 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 350 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.

     L'onere di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8579 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 26. Operazioni di locazione finanziaria delle imprese di autotrasporto.

     Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, sono autorizzati, nell'anno 1984, due limiti d'impegno, rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 100 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

     - lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986;

     - lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

     L'onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 27. Fondi rischi dei consorzi di imprese di autotrasporto.

     Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1984.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 8582 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

Capo VI - Interventi nel settore del turismo

 

     Art. 28. Adattamento di immobile a sede di convegni e manifestazioni a Trieste.

     Con riferimento agli interventi previsti dall'articolo 2, lettera e), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'ente autonomo del Porto di Trieste un finanziamento straordinario di lire 2 miliardi per lavori di straordinaria manutenzione della stazione marittima di Trieste volti a renderne agibili ed attrezzati i locali anche come sede di convegni e manifestazioni.

     La concessione e l'erogazione del suddetto finanziamento all'ente autonomo del Porto di Trieste vengono effettuati con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1982, n, 44, previa presentazione all'amministrazione regionale del programma dei lavori, con relativo preventivo sommario di spesa.

     Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 2 miliardi, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1984 e di lire 500 milioni per l'anno 1985.

     Il predetto onere di lire 2 miliardi fa carico al capitolo 6584 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 29. Acquisto di battipista.

     Per le finalità previste dall'articolo 1, lettera e), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 6565 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 30. Strutture ricettive turistiche. Ripristino limiti d'impegno.

     Il limite d'impegno di lire 850 milioni autorizzato con l'articolo 15 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, viene ridotto di lire 400 milioni a decorrere dall'anno 1984.

     Le annualità relative vengono ridotte di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1991.

     Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10-bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1984, un limite di impegno di lire 400 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.

     L'onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 6573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

TITOLO II

Interventi nel settore dell'abitazione

 

     Art. 31. Interventi a favore degli sfrattati.

     Per le finalità previste dall'articolo 99 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1984.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 8365 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 32. Piani di edilizia economica e popolare.

     Il limite di impegno lire 1.100 milioni, autorizzato con l'art. 143 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, viene revocato a decorrere dall'anno 1984.

     Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1984 al 2001, vengono revocate.

     Per le finalità previste dall'articolo 78 della predetta legge regionale 1° settembre 1972, n. 75, è autorizzato nell'anno 1984, il limite d'impegno di lire 1.400 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

     L'onere di lire 4.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 33. Edilizia convenzionata.

     Il limite d'impegno di lire 5.000 milioni, autorizzato con l'articolo 146 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, viene ridotto di lire 4.500 milioni a decorrere dall'anno 1984.

     Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2001.

     Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94 della predetta legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell'anno 1984, il limite d'impegno di lire 7.000 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

     L'onere di lire 21 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 34. Integrazione programmi cooperative edilizie.

     Per le finalità previste dall'articolo 137 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1984.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 8455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 35. Edilizia agevolata.

     Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 8 miliardi.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

     L'onere di lire 24 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 36. Edilizia rurale.

     Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75 è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 250 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

     L'onere di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 37. Adeguamento contributi pluriennali per l'edilizia residenziale.

     Per le finalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, ed al solo fine di consentire l'abbattimento degli oneri a carico dei mutuatari fino alla misura indicata all'ultimo comma del medesimo articolo, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 800 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2008.

     L'onere di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

     In deroga all'articolo 129 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, l'utilizzazione del limite d'impegno autorizzato con il primo comma del presente articolo avviene secondo la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75 medesima.

     Nel caso in cui all'atto del provvedimento di concessione del contributo a valere sul limite previsto dal primo comma del presente articolo siano già intervenuti i contratti di compravendita degli alloggi, la concessione e contestuale liquidazione del contributo medesimo potrà avvenire anche direttamente in favore degli acquirenti per il tramite dell'istituto di Credito mutuante, contestualmente al provvedimento previsto dall'articolo 120 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75.

 

     Art. 38. Centri storici.

     Ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

     Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986.

     Ai sensi del citato secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 500 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

     L'onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

TITOLO III

Interventi nel settore delle opere pubbliche e di interesse pubblico

 

     Art. 39. Opere igienico-sanitarie.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 2 agosto 1982, n. 49, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985.

     Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 8401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

     Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e dall'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 1.000 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

     L'onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

     Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20 miliardi, suddivisa in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

     Il predetto onere di lire 20 miliardi fa carico al capitolo 8344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986.

     Per le finalità previste dagli articoli 6, primo comma, e 11, della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1984, di lire 100 milioni per l'anno 1985 e di lire 200 milioni per l'anno 1986.

     Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 40. Municipi e cimiteri.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 e dall'articolo 2-ter della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, il primo come modificato dall'articolo 1 ed il secondo inserito con l'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 800 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

     L'onere di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8347 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

     Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 e dall'articolo 2-ter della medesima legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, come inserito con l'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

     Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 41. Rete di metanizzazione.

     Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, sono autorizzati, nell'anno 1984, un limite d'impegno di lire 500 milioni e, in ciascuno degli anni 1985 e 1986, un limite d'impegno di lire 750 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:

 

- anno 1984  

lire 

500 milioni 

 

- anno 1985 

lire 

1.250 milioni 

 

- anno dal 1986 al 1993 

lire 

2.000 milioni 

 

- anno 1994 

lire 

1.500 milioni 

 

- anno 1995 

lire 

750 milioni 

 

 

     L'onere di lire 3.750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8388 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 42. Progettazione della diga di Ravedis.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, utilizzando lo stanziamento di lire 6 miliardi disposto con l'articolo 1 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, alla realizzazione del Serbatorio di Ravedis nel torrente Cellina, bacino ad uso plurimo con preminente interesse per l'irrigazione. A tale fine l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito, senza limite di importo e d'oggetto, a favore del Presidente del Magistrato delle Acque, al quale è affidata - con decreto emesso il 7 luglio 1983 dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste - la gestione dei lavori di costruzione della diga e del citato Serbatorio di Ravedis.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a rimborsare al Consorzio di bonifica Cellina - Meduna, fino all'importo massimo di lire 700 milioni, le spese via via sostenute per la redazione di programmi e studi preliminari, la progettazione generale di massima e l'impostazione del progetto esecutivo definitivo della diga di Ravedis.

     Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1984.

     Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 6273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 43. Opere marittime, portuali e di navigazione interna.

     Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni per l'anno 1985.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 8588 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, sono autorizzate le seguenti spese:

     a) lire 4.100 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.300 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1986. Detto onere fa carico al capitolo 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984;

     b) lire 1.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986. Detto onere fa carico al capitolo 8533 del precitato stato di previsione della spesa.

 

     Art. 44. Impianti sportivi.

     Per la concessione dei contributi annui previsti dall'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 500 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003. L'onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico dal capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

     Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986. Il predetto onere fa carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

     Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, sono autorizzati:

     a) per le finalità di cui al combinato disposto della lettera a) del primo comma e del secondo comma la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1984. Detto onere fa carico al capitolo 5319 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984;

     b) per le finalità di cui al combinato disposto della lettera b) del primo comma e del secondo comma l'ulteriore limite d'impegno di lire 300 milioni per l'anno 1984. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993. L'onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 5320 del precitato stato di previsione della spesa;

     c) per le finalità previste dalla lettera c) del primo comma, l'ulteriore limite d'impegno di lire 300 milioni per l'anno 1984. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003. L'onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 5321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

TITOLO IV

Interventi nel settore dell'istruzione, della formazione professionale, della cultura e della ricerca applicata

 

     Art. 45. Edilizia scolastica.

     Il limite d'impegno di lire 250.000.000, autorizzato per l'esercizio 1982 con l'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 33, viene ridotto di lire 150.850.000 a decorrere dall'anno 1984.

     Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 150.850.000 per ciascuno degli anni dal 1984 al 2001.

     Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 - come modificato ed integrato con l'art. 8 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36 e con gli articoli 1 e 3 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 33 - è autorizzato, nell'anno 1984, un limite d'impegno di lire 400.850.000 e, nell'anno 1985, un limite d'impegno di lire 250.000.000.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:

     - lire 400.850.000 per l'anno 1984

     - lire 650.850.000 per gli anni dal 1985 al 2003

     - lire 250.000.000 per l'anno 2004

     L'onere di lire 1.702.550.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

     Per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 così come modificati ed integrati dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 33, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 7067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 46. Centri di formazione professionale.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 26, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 7069 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986.

     Per le finalità previste dall'articolo 9, primo comma, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1984 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

     Il predetto onere di lire 2.700 milioni fa carico al capitolo 7075 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 47. Biblioteche e musei. [1]

     Per le finalità previste dall'articolo 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 7035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

     Le domande di concessione dei contributi previsti dal citato articolo 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, devono essere presentate alla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività e beni culturali entro il 31 gennaio di ciascun anno. Limitatamente all'anno 1984, il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 marzo.

     Per le finalità previste dagli articoli 13 e 24 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l'anno 1986.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 2154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986.

 

     Art. 48. Beni culturali. [2]

     Per le finalità previste dall'articolo 37, punto 1), della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 7030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

     Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della citata legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 7032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

     Per le finalità previste dall'articolo 49 della medesima legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 7033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

     Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 200 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

     L'onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7068 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

     Le domande di concessione dei contributi previsti dal citato articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, devono essere presentate alla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività e beni culturali entro il 31 gennaio di ciascun anno. Limitatamente all'anno 1984 il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 marzo.

     Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'anno 1986.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 7071 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986.

 

     Art. 49. Cineteca regionale. [3]

     [Per il conseguimento delle finalità enunciate dall'articolo 14 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, allo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio cinematografico-audiovisivo di interesse storico, documentaristico e didattico di interesse regionale, nonché di attivare il circuito regionale in collaborazione con enti pubblici e privati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per l'acquisizione, il noleggio, la riproduzione, la conservazione, il restauro, la trasformazione su nastro magnetico e la diffusione di materiale filmico, per l'acquisto delle attrezzature necessarie, nonché per l'acquisto di libri, riviste e documentazione varia di storia e cultura cinematografica [4].

     I pagamenti afferenti alle predette spese possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, mediante aperture di credito da disporre da parte del Direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività e beni culturali - senza alcun limite di importo e di oggetto - a favore di un impiegato, assegnato alla Direzione medesima, appartenente ad un livello non inferiore al V, di cui alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

     Per le predette finalità è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1984 e di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

     Il predetto onere complessivo di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984- 1686 e del bilancio per l'anno 1984.

     Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del capitolo 2100 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.]

 

     Art. 50. Mostra della civiltà friulana.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 68, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1984. Il predetto onere fa carico al capitolo 2160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 51. Collegio del Mondo Unito.

     Per le finalità previste dall'articolo 46 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 7012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino-Aurisina un contributo annuo, a titolo di concorso per le spese di funzionamento e per l'attività [5].

     Il finanziamento di cui al precedente comma ha luogo in un'unica soluzione ed in via anticipata, con l'obbligo per l'ente beneficiario di presentare il rendiconto relativo all'impiego del finanziamento medesimo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione.

     Per le finalità previste dal precedente terzo comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1984 e di lire 500 milioni per l'anno 1985.

     Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 52. Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste, istituito con legge 11 febbraio 1958, n. 73, e successive modificazioni ed integrazioni, un finanziamento straordinario di lire 1 miliardo nell'anno 1984, per le finalità dell'articolo 5, II comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62.

     Il predetto onere di lire 1 miliardo fa carico al capitolo 7089 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

TITOLO V

Interventi nel settore sanitario ed assistenziale

 

     Art. 53. Revisione prezzi relativa a spese di edilizia ospedaliera.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 21 novembre 1983, n. 81, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1984 e di lire 6.500 milioni per l'anno 1985.

     Il predetto onere di lire 10 miliardi fa carico al capitolo 7626 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 54. Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici.

     (Omissis) [6].

     Per le finalità di cui alla lettera b) dell'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, così come sostituita con il precedente comma, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1986.

     Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 2530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

     Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 2530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

     Per le finalità previste dall'articolo 17, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1984.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 7624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 55. Centri diurni per anziani.

     Per la concessione dei contributi in conto capitale, previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 8483 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

     Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83 è autorizzato, nell'anno 1984, l'ulteriore limite d'impegno di lire 500 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

     L'onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8484 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 56. Piano socio-assistenziale. [7]

     [(Omissis) [8].

     Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, come modificato con il precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1984.

     Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3256 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

     Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 3256 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.]

 

     Art. 57. Personale adibito a funzioni socio-assistenziali.

     Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.250 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985 e di lire 750 milioni per l'anno 1986.

     Il predetto onere di lire 1.250 milioni fa carico al capitolo 3333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

TITOLO VI

Altre norme finanziarie

 

     Art. 58. Contributo alla S.I.T.

     In pendenza del perfezionamento degli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1983, n. 30, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Società Immobiliare Triestina S.r.l., con sede a Trieste, un contributo speciale «una tantum» per le spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria degli immobili di sua proprietà nonché per l'adempimento degli obblighi tributari.

     Per dette finalità è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l'anno 1984.

     Il predetto onere di lire 40 milioni fa carico al capitolo 312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 59. Contributi straordinari a favore dei Consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana.

     Ai fini del ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell'anno finanziario 1983, è concesso un contributo regionale straordinario ai consorzi per l'ufficio di economia e di bonifica montana costituiti o costituendi fra le Comunità montane ai sensi dell'articolo 24-ter della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, inserito con l'articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44.

     Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1984.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 5872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 60. Interventi per la tutela ambientale.

     Per le iniziative previste dall'articolo 16 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, l'amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare anche fondi regionali. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 612 milioni, di cui lire 254 milioni per l'anno 1984, lire 153 milioni per l'anno 1985 e lire 205 milioni per l'anno 1986.

     Il predetto onere di lire 612 milioni fa carico al capitolo 6192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 61. Ultimazione opere enti soppressi.

     Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, e dall'articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, è autorizzata la spesa complessiva di lire 11 miliardi, suddivisa in ragione di lire 3 miliardi per l'anno 1984 e di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

     Il predetto onere di lire 11 miliardi fa carico al capitolo 6713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 62. Sottoscrizione nuove azioni Informatica S.p.A. [9]

     [Ad integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 14 aprile 1983, n. 26, l'amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere ulteriori azioni di nuova emissione da parte della Società «Informatica Friuli-Venezia Giulia S.p.A.» sino alla concorrenza di lire 420 milioni.

     Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa di lire 420 milioni per l'anno 1984.

     Il predetto onere di lire 420 milioni fa carico al capitolo 6817 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.]

 

     Art. 63. Rimborsi spese personale legge n. 285 del 1977.

     Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, e dalla legge regionale 28 luglio 1981, n. 47, - limitatamente ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285 - è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1984.

     Il predetto onere di lire 600 milioni di cui al precedente comma fa carico al capitolo 8487 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

TITOLO VII

Norme non comportanti effetti finanziari

 

     Art. 64.

     (Omissis) [10].

     Conseguentemente, all'articolo 97 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, le denominazioni dei sottospecificati capitoli vengono sostituite con le seguenti:

     cap. 6830 - «Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della "Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A." per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828»;

     cap. 6831 - «Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della "Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A." per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828»;

     cap. 6832 - «Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della "Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A." per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828».

 

     Art. 65.

     (Omissis) [11].

     Al secondo comma dell'articolo 2 della predetta legge regionale 26 aprile 1976, n. 7, la parola «straordinaria» viene sostituita con la parola «annua».

 

     Art. 66.

     Alla legge regionale 18 agosto 1966, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni vengono apportate le seguenti modifiche:

     - al primo comma dell'art. 3, la locuzione «All'assessorato regionale dell'igiene e della sanità» viene sostituita con la locuzione «alla Direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione»;

     - al secondo comma dell'articolo 3, la locuzione «su proposta dell'Assessore all'igiene ed alla sanità» viene sostituita con la locuzione «su proposta dell'Assessore competente».

 

     Art. 67.

     L'ultimo comma dell'articolo 155 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene abrogato.

 

     Art. 68.

     (Omissis) [12].

 

     Art. 69. [13]

     (Omissis) [14],

 

     Art. 70.

     L'articolo 17 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, viene abrogato.

     All'articolo 1 della legge regionale 6 novembre 1975, n. 66, viene soppressa la locuzione «in via straordinaria, per gli esercizi finanziari 1975 e 1976» e dopo la parola «sovvenzioni» viene inserita la parola «annua».

 

     Art. 71.

     (Omissis) [15].

 

     Art. 72. [16]

     [In via di interpretazione autentica, le disposizioni della legge regionale 20 agosto 1971, n. 40, nelle quali si fa riferimento alle tasse sulle concessioni governative riguardando altresì le relative soprattasse.

     Ove le norme dello Stato richiamate dalla suddetta legge regionale prevedano una specifica destinazione per i predetti proventi, l'assegnazione relativa ha luogo nel rispetto delle norme medesime, intendendosi sostituiti agli organi dello Stato i corrispondenti organi della Regione.]

 

     Art. 73.

     Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del capitolo 2541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 74.

     Ai fini dell'attuazione del Reg. n. 1944 del 1981 del Consiglio della Comunità Europea, la Giunta regionale provvede ad approvare con proprie deliberazioni il programma regionale, nonché a stabilire le procedure e le condizioni per la concessione dei contributi previsti dal predetto regolamento.

     Gli oneri derivanti dall'attuazione del predetto regolamento fanno carico al capitolo 7498 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984 - 1986 e del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 75.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia ed ha effetto dal 1° gennaio 1984.


[1] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[2] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[3] Articolo abrogato dall’art. 17 della L.R. 6 novembre 2006, n. 21.

[4] Comma così sostituito dall'art. 38 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25.

[5] Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 106, L.R. 1 febbraio 1993, n. 1.

[6] Modifica l'art. 17 della L.R. 23 dicembre 1980, n. 72.

[7] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[8] Modifica l'art. 7 della L.R. 3 giugno 1981, n. 35.

[9] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 14 luglio 2011, n. 9.

[10] Sostituisce l'art. 48 della L.R. 29 giugno 1983, n. 70.

[11] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 26 aprile 1976, n. 7.

[12] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 21 luglio 2017, n. 27. Modifica l’art. 10 della L.R. 16 novembre 1982, n. 76.

[13] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, con la decorrenza ivi prevista al comma 46.

[14] Sostituisce l'art. 9 della L.R. 23 novembre 1982, n. 78.

[15] Articolo abrogato dall’art. 37 della , L.R. 14 agosto 1987, n. 22.

[16] Articolo abrogato dall'art. 10 della, L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.