§ 4.3.14 - L.R. 18 luglio 1977, n. 36.
Interventi modificativi ed integrativi in materia di edilizia scolastica e di formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia scolastica
Data:18/07/1977
Numero:36


Sommario
Art. 16. 
Art. 17.      Gli oneri previsti dall'articolo 9 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, aggiunto con l'articolo 6 della presente legge, fanno carico al capitolo 5072 dello stato di previsione della [...]
Art. 18.      Per le finalità di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, inserito con l'articolo 10 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al [...]
Art. 19.      In relazione al disposto di cui all'articolo 13 della presente legge, la denominazione del capitolo 5102 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e [...]


§ 4.3.14 - L.R. 18 luglio 1977, n. 36.

Interventi modificativi ed integrativi in materia di edilizia scolastica e di formazione professionale.

(B.U. 21 luglio 1977, n. 71).

 

CAPO I

Edilizia scolastica

 

     Artt. 1. - 7.

     (Omissis) [1].

 

     Artt. 8. - 12. [2]

     (Omissis) [3].

 

     Artt. 13. - 15. [4]

     (Omissis) [5].

 

CAPO II

Formazione professionale

 

     Art. 16. [6]

     (Omissis) [7].

 

CAPO III

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 17.

     Gli oneri previsti dall'articolo 9 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, aggiunto con l'articolo 6 della presente legge, fanno carico al capitolo 5072 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 19771980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

     Per far fronte agli oneri previsti dall'articolo 9 ter della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, aggiunto con l'articolo 6 della presente legge, viene istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 3 - Categoria IX - il capitolo 5073 con la denominazione: «Spese di adeguamento degli edifici necessari per lo svolgimento della attività scolastica degli alunni sfollati dalle zone terremotate».

     Gli stanziamenti da iscriversi al capitolo di cui al precedente comma saranno determinati - ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare competente.

     Il precitato capitolo 5073 è istituito in aggiunta a quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

 

     Art. 18.

     Per le finalità di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, inserito con l'articolo 10 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 120 milioni, di cui lire 60 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

     La predetta spesa di lire 120 milioni fa carico al capitolo 5169 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato per il piano di lire 120 milioni, di cui lire 60 milioni per l'esercizio 1977.

     All'onere di lire 120 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 2604 - «Fondo di riserva per le spese impreviste» - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi dal 1977 al 1980 e del bilancio per l'esercizio 1977.

     In relazione al disposto di cui all'articolo 10 della presente legge, la denominazione del precitato capitolo 5169 viene così modificata:

     «Contributi in conto capitale a favore degli enti obbligati e dei loro consorzi, nonché degli altri enti e istituti operanti nel settore, per opere di riattamento e di straordinaria manutenzione, nonché per l'arredamento e l'attrezzatura di edifici destinati alla scuola materna e alla scuola dell'obbligo e contributi integrativi in conto capitale per opere in corso di esecuzione a carico di enti operanti nel settore della scuola materna già ammesse ai benefici previsti dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22».

 

     Art. 19.

     In relazione al disposto di cui all'articolo 13 della presente legge, la denominazione del capitolo 5102 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene così modificata:

     «Oneri per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, già ammesse ai benefici della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42 - Capo VI - e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali i comuni interessati non dispongono della necessaria copertura finanziaria, nonché ai benefici di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, limitatamente alla realizzazione di lotti conclusivi di progetti generali già approvati».

     In relazione al disposto di cui all'articolo 14 della presente legge, la denominazione del capitolo 5072 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 è modificata come segue:

     «Spese o rimborsi per l'approvvigionamento e la messa in opera di aule mobili o ad elementi componibili o strutture prefabbricate definitive da destinare al servizio scolastico e prescolastico, anche quello pubblico gestito da enti o istituzioni, compresi gli oneri di acquisizione e di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché quelli dell'arredamento, nelle zone colpite dal terremoto».


[1] Articoli aggiuntivi e modificativi della L.R. 26 luglio 1976, n. 34.

[2] Gli articoli 8, 9, 11 e 12 sono stati abrogati dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. La disposizione che ha abrogato i detti articoli è stata abrogata dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[3] Articoli aggiuntivi, modificativi e abrogativi della L.R. 30 agosto 1976, n. 48.

[4] L'articolo 13 è stato abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. La disposizione che ha abrogato il detto articolo è stata abrogata dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[5] Articoli modificativi ed aggiuntivi della L.R. 26 luglio 1976, n. 34.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[7] Articolo sostitutivo del II comma dell'art. 5 della L.R. 10 gennaio 1977, n. 1.