§ 4.3.13 - L.R. 30 agosto 1976, n. 48.
Provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica, modifica della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, integrazioni e modifiche della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia scolastica
Data:30/08/1976
Numero:48


Sommario
Art. 1.      La Regione Friuli-Venezia Giulia esercita, in materia di edilizia scolastica, le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione della Repubblica, dallo Statuto speciale e dal decreto del [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a comuni, province e loro consorzi, nonché agli altri enti i cui atti sono soggetti al controllo della Regione, ai sensi della legge [...]
Art. 3.      L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a concedere a comuni, province e loro consorzi, nonché agli altri enti, istituzioni e associazioni operanti nel settore, contributi per lavori [...]
Art. 4.      I contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono cumulabili e possono essere concessi a favore dei previsti beneficiari, anche per l'esecuzione di lavori tendenti ad eliminare gli impedimenti [...]
Art. 5.      Gli interventi di cui all'articolo 2 sono attuati mediante la concessione di contributi in quote annue costanti, per un periodo non superiore ai 20 anni, nella misura massima dell'8% della spesa [...]
Art. 6.      Al fine di provvedere ad interventi di edilizia scolastica di assoluta e indifferibile necessità, in armonia con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo, l'Amministrazione regionale è [...]
Art. 7.      Gli enti, le istituzioni e le associazioni che intendono fruire dei contributi regionali ai sensi degli articoli 2 e 3, devono presentare domanda alla Direzione regionale dell'istruzione, della [...]
Art. 8.      L'erogazione dei contributi avviene con le modalità previste dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45
Art. 9.      I mutui contratti per l'esecuzione delle opere ammesse a contributo ai sensi della presente legge possono essere garantiti dalla Regione
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      Per le finalità previste dagli articoli 2 e 4 della presente legge, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1976, un limite di impegno di lire 350 milioni e, nell'esercizio finanziario 1978, un [...]
Art. 13.      Per le finalità previste dagli articoli 3, 6 e 6 bis della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 1000 milioni, di cui lire 150 milioni per [...]
Art. 14.      Per far fronte agli eventuali oneri conseguenti alle garanzie di cui all'articolo 10 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 60 [...]
Art. 15.      In relazione al disposto di cui all'articolo 11 della presente legge, la denominazione del capitolo 5164 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e [...]
Art. 21.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione Friuli-Venezia Giulia


§ 4.3.13 - L.R. 30 agosto 1976, n. 48. [1]

Provvidenze regionali a favore dell'edilizia scolastica, modifica della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22, integrazioni e modifiche della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34. [2]

(B.U. 30 agosto 1976, n. 69).

 

CAPO I

Interventi a favore dell'edilizia scolastica [3]

 

Art. 1.

     La Regione Friuli-Venezia Giulia esercita, in materia di edilizia scolastica, le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione della Repubblica, dallo Statuto speciale e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, secondo gli indirizzi programmatici della legge 5 agosto 1975, n. 412.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a comuni, province e loro consorzi, nonché agli altri enti i cui atti sono soggetti al controllo della Regione, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, contributi per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il completamento, il riattamento, la straordinaria manutenzione, la sistemazione di edifici scolastici destinati o da destinare a sede di scuole materne, elementari, secondarie di primo e secondo grado, professionali ed artistiche, nonché per ogni infrastruttura, inserita in un complesso scolastico, necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola e per la promozione dell'effettivo esercizio del diritto allo studio.

 

     Art. 3.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a concedere a comuni, province e loro consorzi, nonché agli altri enti, istituzioni e associazioni operanti nel settore, contributi per lavori di riattamento, ampliamento, sistemazione, ammodernamento, straordinaria manutenzione, nonché per l'arredamento e l'attrezzatura di edifici destinati alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo, nonché alle scuole secondarie di secondo grado e professionali di Stato.

 

     Art. 4.

     I contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono cumulabili e possono essere concessi a favore dei previsti beneficiari, anche per l'esecuzione di lavori tendenti ad eliminare gli impedimenti strutturali che limitano di fatto l'accesso agli edifici scolastici dei soggetti fisicamente svantaggiati.

 

     Art. 5.

     Gli interventi di cui all'articolo 2 sono attuati mediante la concessione di contributi in quote annue costanti, per un periodo non superiore ai 20 anni, nella misura massima dell'8% della spesa ammissibile.

     La spesa ammissibile può comprendere, oltre al costo progettuale dell'opera e a quello delle attrezzature e dell'arredamento, anche il prezzo d'acquisto dell'area necessaria, nonché una quota, non superiore all'8% del costo dei lavori, delle forniture e dell'eventuale acquisizione dell'area, per spese generali e di collaudo.

     Gli interventi di cui all'articolo 3 sono attuati mediante la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima dell'80% della spesa ammissibile [4].

 

     Art. 6.

     Al fine di provvedere ad interventi di edilizia scolastica di assoluta e indifferibile necessità, in armonia con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale, a favore degli enti previsti all'articolo 3 della presente legge, qualora gli stessi non siano in grado di ricorrere ad altre fonti di finanziamento [5].

 

     Art. 7.

     Gli enti, le istituzioni e le associazioni che intendono fruire dei contributi regionali ai sensi degli articoli 2 e 3, devono presentare domanda alla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività e beni culturali entro il 31 gennaio di ogni anno.

     La domanda va corredata dalla deliberazione dell'organo competente dell'ente, dalla relazione illustrativa dell'opera e dal preventivo sommario della spesa.

 

     Art. 8.

     L'erogazione dei contributi avviene con le modalità previste dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

 

     Art. 9.

     I mutui contratti per l'esecuzione delle opere ammesse a contributo ai sensi della presente legge possono essere garantiti dalla Regione.

 

          Art. 10.

     (Omissis) [6].

 

CAPO II

Modifica della legge regionale 26 ottobre 1965, n. 22

 

          Art. 11.

     (Omissis) [7].

 

CAPO III

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 12.

     Per le finalità previste dagli articoli 2 e 4 della presente legge, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1976, un limite di impegno di lire 350 milioni e, nell'esercizio finanziario 1978, un ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni [8].

     Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue: esercizi 1976 e 1977

lire 350 milioni

esercizi dal 1978 al 1995

lire 650 milioni

esercizi 1996 e 1997

lire 300 milioni

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 è istituito - al Titolo II, Sezione II, Rubrica n. 8, Categoria XI - il capitolo 5168, con la denominazione: «Contributi annui costanti a favore degli enti obbligati e loro consorzi, nonché degli Enti di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3 per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il completamento, il riattamento e la sistemazione di edifici scolastici destinati o da destinare a sede di scuole materne, elementari, secondarie di primo e di secondo grado, professionali ed artistiche, nonché per ogni infrastruttura, inserita in un complesso scolastico, necessaria per lo svolgimento delle attività integrative della scuola e per la promozione dell'effettivo esercizio del diritto allo studio e contributi integrativi per la realizzazione di opere già finanziate a carico dello Stato o della Regione» e con lo stanziamento complessivo di lire 2000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 350 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976 [9].

     All'onere complessivo di lire 2000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 (Rubrica n. 8 - partita n. 1/b - elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 13.

     Per le finalità previste dagli articoli 3, 6 e 6 bis della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 1000 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1976 [10].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, è istituito - al Titolo II, Sezione II, Rubrica n. 8, Categoria XI - il capitolo 5169 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore degli enti obbligati e dei loro consorzi, nonché degli altri enti e istituzioni operanti nel settore, per opere di riattamento e di straordinaria manutenzione, nonché per l'arredamento e l'attrezzatura di edifici destinati alla scuola materna e alla scuola dell'obbligo», e con lo stanziamento complessivo di lire 1000 milioni per gli esercizi 1976-1979, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1976, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 (Rubrica n. 8 - Partita n. 1/b dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 14.

     Per far fronte agli eventuali oneri conseguenti alle garanzie di cui all'articolo 10 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 60 milioni, di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1976 [11].

     L'onere di lire 60 milioni, di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1976, fa carico al capitolo 5041 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 60 milioni, di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1976.

     Al predetto onere si fa fronte con la maggiore entrata di lire 60 milioni, di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1976, accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976.

 

     Art. 15.

     In relazione al disposto di cui all'articolo 11 della presente legge, la denominazione del capitolo 5164 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 viene così modificata: «Contributi annui costanti sulla spesa riconosciuta ammissibile a favore di Province, Comuni e altri enti obbligati a fornire locali ad uso delle scuole statali, per la costruzione, l'ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici destinati a sede di scuole e istituti d'istruzione primaria, secondaria di primo e di secondo grado, artistica e professionale, nonché ai Comuni, alle Province, agli istituti pubblici di assistenza, beneficienza e loro consorzi, enti ed istituzioni per la costruzione, l'ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici destinati a sede di scuole materne».

 

CAPO IV

Integrazioni e modifiche della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34

 

     Artt. 16. - 20.

     (Omissis) [12].

 

     Art. 21.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione Friuli-Venezia Giulia.


[1] Legge abrogata dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. La disposizione che ha abrogato la presente legge è stata abrogata dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[2] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[3] L'intero Capo è stato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 agosto 1984, n. 37.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 13 giugno 1988, n. 48.

[5] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 8 agosto 1996, n. 29.

[6] Articolo già facente parte dell'originario capo I della presente legge regionale, ora così sostituito dai precedenti nove articoli a' sensi dell'art. 1 della L.R. 23 agosto 1984, n. 37.

[7] Norma modificativa dell'art. 1, I comma, della L.R. 26 ottobre 1965, n. 22.

[8] Vedi anche l'articolo unico della L.R. 23 luglio 1979, n. 36, l'art. 4 della L.R. 3 giugno 1981, n. 33, l'art. 7, settimo comma, della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14, l'art. 45, terzo comma, della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4, l'art. 15, settimo comma, della L.R. 18 novembre 1987, n. 38, l'art. 24, comma 2 della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3 e l'art. 21 della L.R. 11 maggio 1988, n. 28.

[9] Comma modificato dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 1977, n. 36.

[10] Comma modificato dall'art. 12 della L.R. 18 luglio 1977, n. 36. Vedi anche l'art. 18 della medesima legge, la riduzione della spesa di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L.R. 24 gennaio 1978, n. 8, nonché il rifinanziamento di cui all'art. 5 della L.R. 3 giugno 1981, n. 33, all'art. 1 della L.R. 20 gennaio 1982, n. 11, all'art. 2, undicesimo comma, della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14, all'art. 26 della L.R. 20 giugno 1983, n. 64, all'art. 45, penultimo comma, della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4 e all'art. 21, comma 5, della L.R. 11 maggio 1988, n. 28.

[11] Vedi anche l'art. 18 della L.R. 18 luglio 1977, n. 36.

[12] Articoli dal 16 al 20 modificativi della L.R. 26 luglio 1976, n. 34.