§ 2.8.17 - Legge Regionale 24 gennaio 1978, n. 8.
Particolari disposizioni finanziarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:24/01/1978
Numero:8


Sommario
Art. 1.      La spesa autorizzata con l'art. 13 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, viene ridotta da lire 1.000 milioni a lire 650 milioni.
Art. 2.      I seguenti limiti d'impegno sono revocati:
Art. 3.      Le annualità del limite d'impegno, autorizzato con l'articolo 13, III comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, vengono ridotte a partire dall'esercizio 1978 a lire 50 milioni.
Art. 4.      Rimane ferma ogni altra disposizione delle leggi regionali menzionate negli articoli precedenti, comprese le eventuali successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Le norme di cui ai precedenti articoli 5 e 6 hanno effetto dal 31 dicembre 1977.
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.8.17 - Legge Regionale 24 gennaio 1978, n. 8.

Particolari disposizioni finanziarie.

(B.U. 24 gennaio 1978, n. 9).

 

Art. 1.

     La spesa autorizzata con l'art. 13 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, viene ridotta da lire 1.000 milioni a lire 650 milioni.

     La spesa autorizzata con l'art. 58 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, viene ridotta da lire 800 milioni a lire 600 milioni.

     La spesa autorizzata con l'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 57, viene ridotta da lire 400 milioni a lire 200 milioni.

     La spesa autorizzata con l'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, viene ridotta da lire 300 milioni a lire 200 milioni.

     La spesa autorizzata con l'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19, viene ridotta da lire 14 miliardi a lire 9 miliardi.

     La spesa autorizzata con l'art. 6 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19, viene ridotta da lire 11 miliardi a lire 8.500 milioni.

     La spesa autorizzata con l'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1977, n. 21, viene ridotta da lire 200 milioni a lire 150 milioni.

     La spesa autorizzata con l'art. 5 della legge regionale 2 maggio 1977, n. 21, viene ridotta da lire 210 milioni a lire 160 milioni.

     La spesa autorizzata con l'art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33, viene ridotta da lire 10 miliardi a lire 8 miliardi.

     La spesa autorizzata con l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33, viene ridotta da lire 5 miliardi a lire 2 miliardi.

     La spesa autorizzata con l'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 57, viene ridotta da lire 550 milioni a lire 350 milioni.

 

     Art. 2.

     I seguenti limiti d'impegno sono revocati:

     a) il limite d'impegno di lire 600 milioni autorizzato per l'esercizio 1979 con l'art. 9 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63;

     b) il limite d'impegno di lire 100 milioni autorizzato per l'anno 1979 con l'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6;

     c) il limite d'impegno di lire 100 milioni autorizzato per l'anno 1980 con l'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6;

     d) il limite d'impegno di lire 500 milioni autorizzato per l'esercizio 1980 con l'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19;

     e) il limite d'impegno di lire 400 milioni autorizzato per l'esercizio 1979 con l'art. 9 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 45.

 

     Art. 3.

     Le annualità del limite d'impegno, autorizzato con l'articolo 13, III comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, vengono ridotte a partire dall'esercizio 1978 a lire 50 milioni.

     Il limite d'impegno di lire 500 milioni autorizzato per l'esercizio 1978 con l'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19, s'intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'esercizio 1979.

 

     Art. 4.

     Rimane ferma ogni altra disposizione delle leggi regionali menzionate negli articoli precedenti, comprese le eventuali successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.

     Le norme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 hanno effetto dal 1º gennaio 1978.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7.

     Le norme di cui ai precedenti articoli 5 e 6 hanno effetto dal 31 dicembre 1977.

 

     Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo sostitutivo dell'ultimo comma dell'art. 5 e del secondo comma dell'art. 15 della L.R. 29 aprile 1976, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 20 gennaio 1982, n. 10.