§ 4.8.26 - Legge Regionale 4 aprile 1977, n. 19.
Interventi a favore dei porti e degli autoporti regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:04/04/1977
Numero:19


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 4.8.26 - Legge Regionale 4 aprile 1977, n. 19.

Interventi a favore dei porti e degli autoporti regionali.

(B.U. 5 aprile 1977, n. 36).

 

Art. 1. [1]

     Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34, è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1978 e 1980, un limite di impegno di lire 500 milioni [2].

 

     Art. 2. [3]

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone ed al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno contributi straordinari in conto capitale nella misura massima del 100% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione ed il completamento di opere, impianti e relative attrezzature, fisse o mobili, destinati al potenziamento degli scali di Monfalcone, Porto Nogaro e Torviscosa.

     L'importo sul quale sono commisurati i contributi può comprendere una quota non superiore al 7% del costo delle opere, degli impianti e delle attrezzature, per spese generali, di progettazione e di collaudo.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 3. [5]

     Per i fini e con le modalità previsti dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modificazioni, sono autorizzate, per gli esercizi 1977-1980, la spesa di lire 11 miliardi quale contributo straordinario al Comune di Gorizia per la realizzazione dell'autoporto e della stazione confinaria di Gorizia, e la spesa di lire 12,5 miliardi quale contributo straordinario al Consorzio per la costruzione e la gestione dell'autoporto di Fernetti, per il completamento dell'autoporto di Fernetti.

 

 

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 4. [6]

     Le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati con l'articolo 1 della presente legge fanno carico ai diversi esercizi come segue:

 

 

         - esercizi 1978 e 1979             lire   500 milioni;

         - esercizi dal 1980 al 1997        lire 1.000 milioni;

         - esercizi 1998 e 1999             lire   500 milioni.

 

 

     L'onere di lire 2 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1980 fa carico al capitolo 6621 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977-1980, il cui stanziamento viene elevato, per il piano stesso, a lire 6 miliardi.

     All'onere complessivo di lire 2 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 (Rubrica n. 7 - partita n. 5 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 5. [7]

     Per le finalità previste dall'articolo 2 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 14 miliardi, con decorrenza dall'esercizio 1978 [8].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 è istituito, con decorrenza dall'esercizio 1978, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6643 con la denominazione: «Contributi straordinari in conto capitale al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone ed al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno per la realizzazione ed il completamento di opere, impianti e relative attrezzature, fisse o mobili, destinati al potenziamento degli scali di Monfalcone, Porto Nogaro e Torviscosa» e con lo stanziamento complessivo di lire 14 miliardi.

     All'onere complessivo di lire 14 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 (Elenco n. 5 - Progetti - «Interventi per infrastrutture viarie e di servizio per opere portuali» per lire 12,5 miliardi e «Fondo integrazione progetti» per lire 1,5 miliardi - allegato al piano medesimo).

 

     Art. 6. [9]

     Per le finalità previste dall'articolo 3 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi 1977-1980, la spesa complessiva di lire 23,5 miliardi, di cui lire 7,5 miliardi per l'esercizio 1977.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977 sono istituiti al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il seguenti capitoli:

     - capitolo 664i con la denominazione: «Contributo straordinario al Comune di Gorizia per la realizzazione dell'autoporto e della stazione confinaria di Gorizia» e con lo stanziamento di lire 11 miliardi per gli esercizi 1977-1980, di cui lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1977;

     - capitolo 6645 con la denominazione: «Contributo straordinario al Consorzio per la costruzione e la gestione dell'autoporto di Fernetti, per il completamento dell'autoporto di Fernetti» e con lo stanziamento di lire 12,5 miliardi per gli esercizi 1977-1980, di cui lire 5 miliardi per l'esercizio 1977.

     All'onere complessivo di lire 23,5 miliardi, di cui lire 7,5 miliardi per l'esercizio 1977, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977 (elenco n. 5 - Progetti - Interventi per infrastrutture viarie e di servizio per opere portuali).

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Il limite di impegno autorizzato dal presente articolo per l'esercizio 1980 è stato revocato dalla lett. d, dell'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1978, n. 8. Lo stesso limite già autorizzato, per le stesse finalità per l'esercizio 1979 dall'art. 3 della L.R. 24 gennaio 1978, n. 8, è stato revocato dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 1981, n. 80.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[4] Comma soppresso dall'ultimo comma dell'art. 15 della L.R. 28 luglio 1980, n. 27.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[8] La spesa autorizzata dal presente comma è ridotta a lire 9 miliardi con effetto dal 1º gennaio 1978 ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.R. 24 gennaio 1978, n. 8. Vedi anche il rifinanziamento di cui all'art. 15 della L.R. 28 luglio 1980, n. 27.

[9] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.