§ 2.8.1a - Legge Regionale 28 luglio 1980, n. 27.
Interventi urgenti per lo sviluppo socio-economico della regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:28/07/1980
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, così come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 52, è autorizzata, per [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, così come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 52, è autorizzata, per [...]
Art. 3.      Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 52, è autorizzato, [...]
Art. 4.      Per le finalità previste dall'articolo 5, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, [...]
Art. 5.      Per le finalità previste dall'articolo 5, lettera a) della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire [...]
Art. 6.      Le domande di concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli, qualora non siano già state trasmesse nei termini previsti dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 e [...]
Art. 7.      Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, come interpretato dalla legge regionale 8 marzo 1977, n. 14, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 19.500 [...]
Art. 8.      Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, come interpretato dalla legge regionale 8 marzo 1977, n. 14, è autorizzata, per l'esercizio 1980, l'ulteriore [...]
Art. 9.      Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, è autorizzato un limite d'impegno di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1980.
Art. 10.      Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6, è autorizzato un limite d'impegno di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1980.
Art. 11.      Al fine di favorire con urgenza un organico inserimento dell'autostrada Udine-Tarvisio nell'ambito della viabilità di interesse regionale è autorizzata, nell'esercizio 1980, la spesa di lire [...]
Art. 12.      Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1979, n. 72, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 300 milioni, di [...]
Art. 13.      Per le finalità previste dall'articolo 41 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 3.918 milioni, [...]
Art. 14.      Al fine di concorrere al finanziamento degli interventi per la sistemazione e l'ammodernamento del bacino di carenaggio n. 1 dell'Arsenale Triestino San Marco, l'Amministrazione regionale è [...]
Art. 15.      Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1980 al 1982, l'ulteriore spesa complessiva di lire 1.500 [...]
Art. 16.      Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 1970, n. 46, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona [...]
Art. 17.      A completamento dei programmi triennali di edilizia scolastica previsti all'articolo 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412,
Art. 18.      Per gli scopi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come modificata dalla legge regionale 26 aprile 1976, n. 10, è autorizzato un limite d'impegno di lire 750 [...]
Art. 19.      Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 1.100 milioni, di cui lire 350 [...]
Art. 20.      Per le finalità indicate dadi articoli 39 e 45 del Regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata, nell'esercizio 1980, la spesa di lire 12.500 [...]
Art. 21.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nell'esercizio finanziario 1981 nuove azioni della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Società per Azioni - Friulia S.p.A.» [...]
Art. 22.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare nell'esercizio 1980 la misura della partecipazione azionaria della Regione nella «Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni [...]
Art. 23.      Al fine di promuovere iniziative economiche in tutto il territorio regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata dei Fondo di rotazione per iniziative [...]
Art. 24.      Per l'attuazione degli interventi urgenti previsti dal primo e secondo comma, punto 1, dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire [...]
Art. 25.      Per le finalità indicate dall'articolo 17 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare nell'esercizio 1981 obbligazioni dell'Istituto di [...]
Art. 26.      Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1980 un ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.
Art. 27.      Per le finalità dell'articolo 12 bis della legge regionale 1º luglio 1976, n. 28, inserito con l'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, come modificato dall'articolo 7 della [...]
Art. 28.      Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, sono autorizzati, nell'esercizio finanziario 1980, un limite di impegno di lire 2.000 milioni per il settore [...]
Art. 29.      Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, di cui lire [...]
Art. 30.      Per le finalità indicate dall'articolo 12 della legge regionale 1º luglio 1976, n. 28, come integrato dagli articoli 13 e 16 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, è autorizzata, per gli [...]
Art. 31.      Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell'esercizio 1980, ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.
Art. 32.      Per le finalità indicate dall'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, come modificato dalle leggi regionali 1º giugno 1970, n. 17, e 27 novembre 1971, n. 52, nonché per la [...]
Art. 33.      Per gli interventi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, a [...]
Art. 34.      Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 1º giugno 1970, n. 17, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, è autorizzato, [...]
Art. 35.      Per le finalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, e successive modificazioni e integrazioni è autorizzato, per l'esercizio 1980, il limite d'impegno di lire 500 milioni.
Art. 36.      Per la concessione dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, così come modificato e integrato con l'articolo 1 della legge regionale 4 [...]
Art. 37.      Gli oneri previsti dal precedente articolo 1 fanno carico al capitolo 7603 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio [...]
Art. 38.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 2, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene [...]
Art. 39.      Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con il precedente articolo 3 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 [...]
Art. 40.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 4 nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene [...]
Art. 41.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 5, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene [...]
Art. 42.      Gli oneri previsti dal precedente articolo 7 fanno carico al capitolo 8344 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio [...]
Art. 43.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 8, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene [...]
Art. 44.      Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con il precedente articolo 9 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 [...]
Art. 45.      Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con il precedente articolo 10 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 [...]
Art. 46.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 11, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene [...]
Art. 47.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 12, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene [...]
Art. 48.      Gli oneri previsti dal precedente articolo 13, fanno carico, per lire 3.000 milioni per il piano, di cui lire 2.500 milioni per l'esercizio 1980, al capitolo 6206 dello stato di previsione della [...]
Art. 49.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 14, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.viene [...]
Art. 50.      Gli oneri previsti dal precedente articolo 15 fanno carico al capitolo 7838 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio [...]
Art. 51.      Per le finalità previste dal precedente articolo 16 è autorizzata per l'esercizio 1980, la spesa di lire 200 milioni.
Art. 52.      Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con il precedente articolo 17 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 [...]
Art. 53.      Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con il precedente articolo 18 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 750 [...]
Art. 54.      Gli oneri previsti dal precedente articolo 19 fanno carico al capitolo 7327 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 19801982 e del bilancio per l'esercizio [...]
Art. 55.      Per gli oneri previsti dal primo comma del precedente articolo 20, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio [...]
Art. 56.      Per la sottoscrizione di nuove azioni della Friulia S.p.A. prevista dal precedente articolo 21, è autorizzata per il piano finanziario 1980- 1982, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e [...]
Art. 57.      Per le finalità previste dal precedente articolo 22, è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa complessiva di lire 1.000 milioni.
Art. 58.      Per le finalità previste dal precedente articolo 23 è autorizzata la spesa complessiva di lire 14.500 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 7.250 milioni per l'esercizio 1980.
Art. 59.      Per le finalità previste dal precedente articolo 24, è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire 20.000 milioni.
Art. 60.      Per le finalità previste dal precedente articolo 25 è autorizzata per il piano 1980-1982, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, la spesa di lire 5.000 milioni.
Art. 61.      Le annualità relative al limite di impegno autorizzato dal precedente articolo 26 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni [...]
Art. 62.      Le annualità relative al limite di impegno autorizzato dal precedente articolo 27 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni [...]
Art. 63.      Le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati dal precedente articolo 28 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:
Art. 64.      Gli oneri previsti dal precedente articolo 29 fanno carico al capitolo 7822 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio [...]
Art. 65.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 30, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene [...]
Art. 66.      Le annualità relative al limite di impegno autorizzato dal precedente articolo 31, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni [...]
Art. 67.      Per le finalità previste dal precedente articolo 32 è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire 5.000 milioni.
Art. 68.      Per le finalità previste dal precedente articolo 33, è autorizzato, nell'esercizio 1980, un ulteriore limite di impegno di lire 1.500 milioni.
Art. 69.      Le annualità relative al limite di impegno autorizzato dal precedente articolo 34 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni [...]
Art. 70.      Le annualità relative al limite di impegno autorizzato dal precedente articolo 35 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni [...]
Art. 71.      Le annualità relative al limite di impegno autorizzate dal precedente articolo 36, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni [...]
Art. 72.      Sul capitolo 6807 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, indicato nel precedente articolo 59, non [...]
Art. 73.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.8.1a - Legge Regionale 28 luglio 1980, n. 27. [1]

Interventi urgenti per lo sviluppo socio-economico della regione.

(B.U. 29 luglio 1980, n. 80).

 

TITOLO I

INTERVENTI NEL SETTORE OSPEDALIERO

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, così come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 52, è autorizzata, per l'esercizio 1980 al 1982 l'ulteriore spesa complessiva di lire 18.000 milioni, di cui lire 6.000 milioni per l'esercizio 1980.

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, così come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 52, è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire 15.000 milioni da autorizzarsi per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

     L'Amministrazione è autorizzata ad utilizzare l'importo di cui al precedente comma - nella misura massima del 20% - per concedere agli Enti pubblici ospedalieri contributi in capitale sino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di arredamenti, utensili ed attrezzature tecnico-economali.

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 52, è autorizzato, nell'esercizio 1980, un limite di impegno di lire 1.000 milioni.

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste dall'articolo 5, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, l'ulteriore spesa complessiva di lire 10.000 milioni di cui lire 3.000 milioni per l'esercizio 1980.

 

     Art. 5.

     Per le finalità previste dall'articolo 5, lettera a) della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire 2.000 milioni da utilizzarsi per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

 

     Art. 6.

     Le domande di concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli, qualora non siano già state trasmesse nei termini previsti dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 e successive modificazioni, dovranno pervenire alla Direzione regionale dell'igiene e della sanità entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO II

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE

 

     Art. 7.

     Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, come interpretato dalla legge regionale 8 marzo 1977, n. 14, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 19.500 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 9.500 milioni per l'esercizio 1980.

 

     Art. 8.

     Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, come interpretato dalla legge regionale 8 marzo 1977, n. 14, è autorizzata, per l'esercizio 1980, l'ulteriore spesa di lire 20.000 milioni da utilizzarsi per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

 

     Art. 9.

     Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, è autorizzato un limite d'impegno di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1980.

 

     Art. 10.

     Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6, è autorizzato un limite d'impegno di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1980.

 

TITOLO III

INTERVENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA', DEI TRASPORTI E DELLE OPERE MARITTIME

 

     Art. 11.

     Al fine di favorire con urgenza un organico inserimento dell'autostrada Udine-Tarvisio nell'ambito della viabilità di interesse regionale è autorizzata, nell'esercizio 1980, la spesa di lire 2.000 milioni da utilizzare, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977 n. 546, per finanziare la costruzione di elementi integrativi di raccordo e completamento della nuova stazione autostradale di Buia-Osoppo- Gemona, anche avvalendosi di Enti pubblici, Società concessionarie o a prevalente capitale pubblico, previa stipulazione di apposite convenzioni.

 

     Art. 12.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1979, n. 72, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 300 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1980.

     Per l'anno 1980, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 1979, n. 72, le domande di contributo potranno venir presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13.

     Per le finalità previste dall'articolo 41 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 3.918 milioni, di cui lire 3.418 milioni per l'esercizio 1980.

 

     Art. 14.

     Al fine di concorrere al finanziamento degli interventi per la sistemazione e l'ammodernamento del bacino di carenaggio n. 1 dell'Arsenale Triestino San Marco, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'esercizio 1980, un contributo di lire 500 milioni a favore dell'«Arsenale Triestino San Marco S.p.A.» con sede in Trieste.

 

     Art. 15.

     Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1980 al 1982, l'ulteriore spesa complessiva di lire 1.500 milioni, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1980.

     Il terzo comma del suddetto articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19, è soppresso.

 

     Art. 16.

     Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 1970, n. 46, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona dell'Aussa-Corno un contributo straordinario di lire 200 milioni.

 

TITOLO IV

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

 

     Art. 17.

     A completamento dei programmi triennali di edilizia scolastica previsti all'articolo 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412,

l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti obbligati contributi annui costanti, per un periodo non superiore a 20 anni, nella misura del 7% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il completamento, il riattamento, la sistemazione e la straordinaria manutenzione di edifici scolastici per le scuole di ogni ordine e grado e per le relative infrastrutture, inserite in un complesso scolastico, nonché per l'integrazione del finanziamento di opere già avviate.

     Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1980, un limite di impegno di lire 1.000 milioni.

 

TITOLO V

INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE

 

     Art. 18.

     Per gli scopi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come modificata dalla legge regionale 26 aprile 1976, n. 10, è autorizzato un limite d'impegno di lire 750 milioni per l'esercizio 1980.

 

     Art. 19.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 1.100 milioni, di cui lire 350 milioni per l'esercizio 1980.

     Per l'anno 1980, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, le domande di contributo potranno venir presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 20.

     Per le finalità indicate dadi articoli 39 e 45 del Regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata, nell'esercizio 1980, la spesa di lire 12.500 milioni da utilizzare per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

     Per le finalità indicate dall'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è altresì autorizzata, nell'esercizio 1980, la spesa di lire 2.500 milioni da utilizzare per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

 

TITOLO VI

INTERVENTI NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA, DELL'ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

 

     Art. 21.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nell'esercizio finanziario 1981 nuove azioni della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Società per Azioni - Friulia S.p.A.» fino alla concorrenza dell'importo di lire 3.000 milioni nonché a concedere alla stessa Società nell'esercizio finanziario 1980 un contributo di lire 17.000 milioni ad integrazione dello speciale fondo di dotazione costituito ai sensi del Capo I, art. 1, della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.

     I modi ed i tempi di quanto previsto nel precedente comma saranno stabiliti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 22.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare nell'esercizio 1980 la misura della partecipazione azionaria della Regione nella «Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo S.p.A. - Friulia Lis S.p.A.» mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per interventi urgenti nei limiti e per di effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

 

     Art. 23.

     Al fine di promuovere iniziative economiche in tutto il territorio regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata dei Fondo di rotazione per iniziative economiche - F.R.I.E., istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma complessiva di lire 14.500 milioni, di cui lire 7.250 milioni per l'esercizio 1980.

 

     Art. 24.

     Per l'attuazione degli interventi urgenti previsti dal primo e secondo comma, punto 1, dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di Rotazione per iniziative economiche - F.R.I.E., istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 20.000 milioni.

     Detta somma in prima utilizzazione è destinata alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali nei Comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976, al tasso d'interesse fissato dal citato articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

     Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.

 

     Art. 25.

     Per le finalità indicate dall'articolo 17 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare nell'esercizio 1981 obbligazioni dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese della regione Friuli-Venezia Giulia, fino ad un ammontare di spesa di lire 5.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano rimunerate con l'interesse che sarà autorizzato dal Comitato interministeriale del Credito e che, comunque, non potrà essere inferiore al 12% e siano rimborsabili alla pari entro 10 anni secondo il piano di ammortamento da concordarsi con l'anzidetto Istituto.

     Le modalità dell'operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 26.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1980 un ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.

 

     Art. 27.

     Per le finalità dell'articolo 12 bis della legge regionale 1º luglio 1976, n. 28, inserito con l'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1980 un limite di impegno di lire 250 milioni.

 

     Art. 28.

     Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, sono autorizzati, nell'esercizio finanziario 1980, un limite di impegno di lire 2.000 milioni per il settore dell'industria ed un limite d'impegno di lire 500 milioni per il settore del commercio.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 29.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio 1980.

     Per l'anno 1980, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni, le domande di contributo potranno venir presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 30.

     Per le finalità indicate dall'articolo 12 della legge regionale 1º luglio 1976, n. 28, come integrato dagli articoli 13 e 16 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, di cui lire 3.000 milioni per l'esercizio 1980 da utilizzare per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

 

     Art. 31.

     Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell'esercizio 1980, ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.

 

     Art. 32.

     Per le finalità indicate dall'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, come modificato dalle leggi regionali 1º giugno 1970, n. 17, e 27 novembre 1971, n. 52, nonché per la realizzazione di progetti diretti a favorire l'occupazione di lavoratori emigrati e rimpatriati l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, all'Ente per lo Sviluppo dell'Artigianato, nell'esercizio 1980, un contributo straordinario di 5.000 milioni da utilizzare per interventi urgenti, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

 

     Art. 33.

     Per gli interventi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, a partire dall'anno finanziario 1980, un contributo annuale di lire 1.500 milioni per un periodo di 10 anni.

     Le modalità di conferimento degli importi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il credito alle imprese artigiane.

     Per le modalità di concessione dei finanziamenti alle imprese artigiane e per la misura delle agevolazioni valgono i criteri già determinati ai sensi del terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39.

 

     Art. 34.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 1º giugno 1970, n. 17, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1980, un ulteriore limite di impegno di lire 700 milioni.

 

     Art. 35.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, e successive modificazioni e integrazioni è autorizzato, per l'esercizio 1980, il limite d'impegno di lire 500 milioni.

 

     Art. 36.

     Per la concessione dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, così come modificato e integrato con l'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 34, con l'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 2, e con l'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 44, è autorizzato, nell'esercizio 1980, un limite di impegno di lire 700 milioni.

 

TITOLO VII

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 37.

     Gli oneri previsti dal precedente articolo 1 fanno carico al capitolo 7603 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 18.000 milioni per il piano, di cui lire 6.000 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere complessivo di lire 18.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, e precisamente:

     - per lire 15.000 milioni, di cui lire 6.000 milioni per l'esercizio 1980, dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 8 - dell'elenco n. 5 allegato al piano e al bilancio medesimi;

     - per le ulteriori lire 3.000 milioni per il piano, dalla Rubrica n. 3

- Partita n. 11 - del sopra specificato elenco n. 5.

 

     Art. 38.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 2, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI - il capitolo 7621 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici ospedalieri per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento degli ospedali civili della Regione, da utilizzarsi per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546», e con lo stanziamento di lire 15.000 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere di lire 15.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio. finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 9 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 39.

     Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con il precedente articolo 3 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1999.

     L'onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 1.000 milioni, relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al capitolo 7606 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni per il piano, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 10 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 40.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 4 nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI - il capitolo 7622 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di enti ospedalieri per gli impianti e le attrezzature sanitarie» e con lo stanziamento di lire 10.000 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982 di cui lire 3.000 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e precisamente:

     - per lire 3.000 milioni relativi all'esercizio 1980, dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 8 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi;

     - per le restanti lire 7.000 milioni, dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 11 - del sopra specificato elenco n. 5.

 

     Art. 41.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 5, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI - il capitolo 7623 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di enti ospedalieri per gli impianti e le attrezzature sanitarie da utilizzarsi per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere di lire 2.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 12 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 42.

     Gli oneri previsti dal precedente articolo 7 fanno carico al capitolo 8344 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 19.500 milioni per il piano, di cui lire 9.500 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere complessivo di lire 19.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 16 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 43.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 8, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8372 con la denominazione: «Contributi una tantum ai Comuni, loro Consorzi ed alle Comunità montane per le opere indicate dall'articolo 3 della legge regionale n. 68 del 29 dicembre 1976 da utilizzarsi per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546» e con lo stanziamento di lire 20.000 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere di lire 20.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 17 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 44.

     Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con il precedente articolo 9 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1999. L'onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 1.500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al capitolo 8343 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 4.500 milioni per il piano di cui lire 1.500 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere complessivo di lire 4.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziano 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 18 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 45.

     Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con il precedente articolo 10 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1989.

     L'onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 1.000 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al capitolo 8353 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziano 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni per il piano, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni si provvede:

     - per lire 1.500 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1980, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 19 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

     - per lire 500 milioni per l'esercizio 1980, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 16 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

     - per le restanti lire 1.000 milioni per il piano, mediante storno di pari importo dal cap. 1953 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1989 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 46.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 11, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 6216 con la denominazione: «Finanziamenti per la costruzione di elementi integrativi di raccordo e completamento della nuova stazione autostradale di Buia- Osoppo-Gemona» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere di lire 2.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 20 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 47.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 12, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria IV - il capitolo 1109 con la denominazione: «Contributi alle imprese concessionarie degli autoservizi internazionali per la particolarità dei servizi prestati» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere complessivo di lire 300 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 48.

     Gli oneri previsti dal precedente articolo 13, fanno carico, per lire 3.000 milioni per il piano, di cui lire 2.500 milioni per l'esercizio 1980, al capitolo 6206 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni per il piano, di cui lire 2.500 milioni per l'esercizio 1980.

     Per il rimanente onere di lire 918 milioni, corrispondenti all'assegnazione di fondi statali di cui all'articolo 1 - terzo comma - del D.P.R. 6 giugno 1977, n. 384, previsto dal precedente articolo 13 per l'esercizio 198C, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 6215 con la denominazione: «Contributi sulla spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica per l'ammodernamento ed il potenziamento del parco rotabile delle linee regionali e comprensoriali (articolo 41, legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e articolo 1, terzo comma, D.P.R. 6 giugno 1977, n. 384)» e con lo stanziamento di lire 918 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere complessivo di lire 3.918 milioni si provvede:

     - per lire 1.000 milioni relativi all'esercizio 1980, mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 - «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» del precitato stato di previsione;

     - per lire 1.918 milioni relativi all'esercizio 1980, mediante storno di pari importo dal capitolo 6801 del già citato stato di previsione, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1979 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

     - per le restanti lire 1.000 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1980, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 23

- dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 49.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 14, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 6217 con la denominazione: «Contributo a favore dell'«Arsenale Triestino - San Marco S.p.A.» per la sistemazione e l'ammodernamento del bacino di carenaggio n. 1» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 22 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 50.

     Gli oneri previsti dal precedente articolo 15 fanno carico al capitolo 7838 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 36 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 51.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 16 è autorizzata per l'esercizio 1980, la spesa di lire 200 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 6218 con la denominazione: «Contributo straordinario a favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona dell'Aussa-Corno per l'acquisto di attrezzi ed impianti per la meccanizzazione del lavoro portuale» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere di lire 200 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1979, e trasferita ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

 

     Art. 52.

     Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con il precedente articolo 17 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1999.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8084 con la denominazione: «Contributi annui costanti agli enti obbligati per il completamento dei programmi triennali di edilizia scolastica previsti dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412» e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 1.000 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 24 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 53.

     Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con il precedente articolo 18 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 2009.

     L'onere di lire 2.250 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 750 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al capitolo 7232 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.250 milioni per il piano, di cui lire 750 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere complessivo di lire 2.250 milioni si provvede:

     - per lire 1.500 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1980, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 27 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

     - per lire 750 milioni per il piano, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1980, mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» del precitato stato di previsione.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 54.

     Gli oneri previsti dal precedente articolo 19 fanno carico al capitolo 7327 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 19801982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.100 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 350 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere complessivo di lire 1.100 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 5 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 55.

     Per gli oneri previsti dal primo comma del precedente articolo 20, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 - Categoria IX - il capitolo 8906 con la denominazione: «Spese per la sistemazione idraulico- forestale dei bacini montani da effettuare per gli interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546 (articoli 39 e 45 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni e integrazioni)» e con lo stanziamento di lire 12.500 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere di lire 12.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 13 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Per gli oneri previsti dal secondo comma del precedente articolo 20, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 - Categoria IX - il capitolo 8907 con la denominazione: «Spese per gli interventi previsti dall'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991 da effettuare per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546» e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l'esercizio finanziario 1980.

     Al predetto onere di lire 2.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 14 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 56.

     Per la sottoscrizione di nuove azioni della Friulia S.p.A. prevista dal precedente articolo 21, è autorizzata per il piano finanziario 1980- 1982, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni.

     L'onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6802 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni.

     Al predetto onere di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 (Rubrica n. 3 - Partita n. 29 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

     Per la concessione di un contributo ad integrazione del fondo di dotazione della Friulia S.p.A., previsto dal precedente articola 21, è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire 17.000 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6811 con la denominazione: «Finanziamento ad integrazione del Fondo di dotazione della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia S.p.A.

- Friulia S.p.A.» e con lo stanziamento di lire 17.000 milioni per

l'esercizio 1980.

     Al predetto onere di lire 17.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 28 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 57.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 22, è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa complessiva di lire 1.000 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - i seguenti capitoli:

     - capitolo 6812 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo S.p.A. - Friulia Lis S.p.A.» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1980, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 30 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio);

     - capitolo 6813 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo S.p.A. - Friulia Lis S.p.A. per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1980, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal precitato capitolo 7000 (Rubrica n. 3 - Partita n. 31 - del dianzi specificato elenco n. 5).

 

     Art. 58.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 23 è autorizzata la spesa complessiva di lire 14.500 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 7.250 milioni per l'esercizio 1980.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6814 con la denominazione: «Conferimento a favore del F.R.I.E. per la promozione di iniziative economiche» e con lo stanziamento di lire 14.500 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 7.250 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere complessivo di lire 14.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 32 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 59.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 24, è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire 20.000 milioni.

     L'onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 6807 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 20.000 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere di lire 20.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 33 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 60.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 25 è autorizzata per il piano 1980-1982, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, la spesa di lire 5.000 milioni.

     L'onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 6806 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 5.000 milioni.

     Al predetto onere di lire 5.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 (Rubrica n. 3 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

 

     Art. 61.

     Le annualità relative al limite di impegno autorizzato dal precedente articolo 26 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1984.

     L'onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al capitolo 7828 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni si provvede:

     - per lire 1.000 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1980, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, e precisamente:

     a) per lire 750 milioni per il piano, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1980, dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 35 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi;

     b) per lire 250 milioni relative all'esercizio 1980, dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 32 - del sopra specificato elenco n. 5;

     - per le restanti lire 500 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 - «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982».

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi 1983 e 1984 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 62.

     Le annualità relative al limite di impegno autorizzato dal precedente articolo 27 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1984.

     L'onere di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 250 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al capitolo 7834 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni per il piano, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere complessivo di lire 750 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 - «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi 1983 e 1984 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 63.

     Le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati dal precedente articolo 28 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:

     - per il settore dell'industria, di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1989;

     - per il settore del commercio, di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1989.

     Gli oneri previsti dal precedente comma fanno carico:

     - per il settore dell'industria al capitolo 7843 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 6.000 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 2.000 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980;

     - per il settore del commercio al capitolo 7844 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 1.500 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere complessivo di lire 7.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione i lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

     Le annualità relative ai predetti limiti autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1989 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 64.

     Gli oneri previsti dal precedente articolo 29 fanno carico al capitolo 7822 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.500 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere complessivo di lire 3.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 36 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 65.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 30, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7827 con la denominazione: «Contributo straordinario "una tantum" a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona pedemontana dell'Alto Friuli, con sede in Gemona, del Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese, con sede in Spilimbergo, del Comune di Maniago e del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del medio Tagliamento con sede in Tolmezzo, per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni, per l'acquisto di aree da cedere successivamente per iniziative economiche, nonché per la realizzazione di fabbricati destinati a servizi sociali» e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 3.000 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, e precisamente:

     - per lire 3.000 milioni relativi all'esercizio 1980, dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 37 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi;

     - per le restanti lire 2.000 milioni, dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 1 - del sopra specificato elenco n. 5.

 

     Art. 66.

     Le annualità relative al limite di impegno autorizzato dal precedente articolo 31, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1999.

     L'onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al capitolo 7829 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 38 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 67.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 32 è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire 5.000 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Direzione regionale dell'industria e dell'artigianato - Categoria XI - il capitolo 7859 COII la denominazione: «Contributo straordinario a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la realizzazione di progetti diretti a favorire l'occupazione dei lavoratori emigrati e rimpatriati, da utilizzare per interventi urgenti, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546», e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere di lire 5.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 39 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 68.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 33, è autorizzato, nell'esercizio 1980, un ulteriore limite di impegno di lire 1.500 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1989.

     L'onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 1.500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al capitolo 6759 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 4.500 milioni per il piano, di cui lire 1.500 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere complessivo di lire 4.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 41 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1989 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 69.

     Le annualità relative al limite di impegno autorizzato dal precedente articolo 34 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1994.

     L'onere di lire 2.100 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 700 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al capitolo 6602 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.100 milioni per il piano, di cui lire 700 milioni-per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere complessivo di lire 2.100 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980- (Rubrica n. 3 - Partita n. 40 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 70.

     Le annualità relative al limite di impegno autorizzato dal precedente articolo 35 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1989.

     L'onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al capitolo 7807 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni si provvede:

     - per lire 1.000 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1980, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, e precisamente:

     a) per lire 750 milioni, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1980, dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 42 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi;

     b) per lire 250 milioni relative all'esercizio 1980, dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 32 - del sopra specificato elenco n. 5;

     - per le restanti lire 500 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 1953: «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1989 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 71.

     Le annualità relative al limite di impegno autorizzate dal precedente articolo 36, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1999.

     L'onere di lire 2.100 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 700 milioni relativi all'annualità per l'esercizio 1980, fa carico al capitolo 8712 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.100 milioni per il piano, di cui lire 700 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere complessivo di lire 2.100 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 3 - Partita n. 44 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 72.

     Sul capitolo 6807 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, indicato nel precedente articolo 59, non potranno più venir iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59.

 

     Art. 73.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Comma soppresso dall'art. 18, secondo comma, della L.R. 29 giugno 1983, n. 70.