§ 4.10.48 - Legge Regionale 8 novembre 1977, n. 59.
Norme finanziarie e di attuazione dell'art. 1, lettera «g», della legge 8 agosto 1977, n. 546, concernente la ricostruzione delle zone [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:08/11/1977
Numero:59


Sommario
Art. 1.      Dell'importo complessivo di lire 2.775 miliardi, assegnati alla Regione Friuli-Venezia Giulia con l'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, vengono iscritti nello stato di previsione del [...]
Art. 2.      I prelievi delle somme dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia (capitolo 6991) di cui al precedente articolo 1 e [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.48 - Legge Regionale 8 novembre 1977, n. 59. [1]

Norme finanziarie e di attuazione dell'art. 1, lettera «g», della legge 8 agosto 1977, n. 546, concernente la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nel 1976.

(B.U. 8 novembre 1977, n. 103).

 

Art. 1.

     Dell'importo complessivo di lire 2.775 miliardi, assegnati alla Regione Friuli-Venezia Giulia con l'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, vengono iscritti nello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977:

 

 

                       Esercizi 1977-1980    Esercizio 1977

 

ENTRATA

al cap. 448              1.804.963.000.000       244.963.000.000

(Assegnazioni dello

Stato per la

ricostruzione, lo

sviluppo economico e

sociale e la

rinascita del

Friuli-Venezia

Giulia)

 

SPESA

al cap. 6991             1.804.963.000.000       244.963.000.000

(Fondo di

solidarietà per la

ricostruzione, lo

sviluppo economico e

sociale e la

rinascita del

Friuli-Venezia

Giulia)

 

 

     Nei corrispondenti capitoli dei sottospecificati esercizi finanziari verranno iscritte rispettivamente le seguenti somme:

 

nell'esercizio 1981: 520 miliardi

in ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1996: 20 miliardi, per un totale di 300 miliardi

nell'esercizio 1997: 10 miliardi

 

     I restanti 140.037.000.000 del dianzi specificato importo complessivo di lire 2.775 miliardi vengono imputati come sottospecificato nello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977 a recupero della somma di pari importo già prelevata dal sottocitato capitolo 6990 per il finanziamento degli interventi previsti dalle leggi regionali emesse in attuazione del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 546:

 

 

                       Esercizi 1977-1980    Esercizio 1977

 

 

ENTRATA

al cap. 558           140.037.000.000       140.037.000.000

(Assegnazioni dello

Stato, di altri

Enti, di

Associazioni e di

privati per il Fondo

di solidarietà per

gli interventi

conseguenti agli

eventi tellurici

dell'anno 1976 nel

Friuli-Venezia

Giulia)

 

SPESA

al cap. 6990          140.037.000.000       140.037.000.000

(Fondo di

solidarietà per gli

interventi

conseguenti agli

eventi tellurici

dell'anno 1 976 nel

Friuli-Venezia

Giulia)

 

 

     Di conseguenza gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 sui capitoli di cui al precedente comma vengono ridotti degli importi sotto specificati:

 

 

                       Esercizi 1977-1980    Esercizio 1977

 

ENTRATA

Cap. 558              49.963.000.000        19.963.000.000

 

SPESA

Cap. 6990             49.963.000.000        19.963.000.000

 

 

     Gli interventi effettuati a carico degli stanziamenti iscritti con il prelevamento della somma complessiva di lire 140.037.000.000 di cui al precedente terzo comma, sono considerati urgenti ed indilazionabili ai sensi dell'articolo 1, lettera «g», della legge 8 agosto 1977, n. 546.

 

     Art. 2.

     I prelievi delle somme dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia (capitolo 6991) di cui al precedente articolo 1 e la loro iscrizione ai capitoli istituiti con le leggi regionali di attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale stessa, da registrarsi alla Corte dei conti sentita la speciale Commissione consiliare.

     Gli interventi previsti dalle leggi regionali emesse in attuazione del Decreto Legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni,

 

anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n.

546, sono considerati urgenti ed indilazionabili ai sensi dell'articolo 1,

lettera g) di detta legge e quindi - in attesa dell'approvazione del piano

regionale previsto nella legge medesima - ne può essere continuata

l'esecuzione. Dal precitato Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo

sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia,

possono pertanto essere altresì prelevate, con le stesse modalità indicate

nel precedente comma, le somme da iscrivere nei capitoli istituiti con le

leggi regionali dianzi specificate.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Il primo comma del presente articolo è stato abrogato ai sensi dell'art. 13 della L.R. 27 gennaio 1979, n. 3, il secondo comma già modificato dall'art. 13, ultimo comma, della L.R. 27 gennaio 1979, n. 3 è stato successivamente abrogato dall'art. 30 della L.R. 20 gennaio 1982, n. 10.