§ 2.8.18 - Legge Regionale 27 gennaio 1979, n. 3.
Particolari disposizioni finanziarie. Rifinanziamento dell'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22; del Capo IV della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:27/01/1979
Numero:3


Sommario
Art. 1.      La spesa autorizzata con l'articolo 4, lettera b), della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, così come sostituito con l'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 23, viene ridotta da [...]
Art. 2.      La spesa di lire 4 miliardi, autorizzata con l'articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, per gli esercizi dal 1976 al 1979, deve intendersi autorizzata per gli esercizi dal 1976 [...]
Art. 3.      La spesa di lire 2.000 milioni, autorizzata per gli esercizi dal 1979 al 1981 con l'articolo 3 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 46, deve intendersi autorizzata per gli esercizi 1980 e [...]
Art. 4.      Le annualità del limite di impegno, autorizzato per l'esercizio 1974 con l'articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1974, n. 44, vengono ridotte a partire dall'esercizio 1979 a lire 200 [...]
Art. 5.      Rimane ferma ogni altra disposizione delle leggi regionali menzionate negli articoli precedenti, comprese le eventuali successive modificazioni.
Art. 6.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare con l'importo di lire 5 miliardi lo speciale fondo di dotazione della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia S.p.A. - Friulia [...]
Art. 7.      Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nel piano finanziario 1978-1981, per il periodo [...]
Art. 8.      Per le finalità previste dal Titolo I della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, è autorizzata, nel piano finanziario 1978-1981, per il periodo relativo agli esercizi dal 1979 al 1981, la [...]
Art. 9.      All'onere complessivo di lire 7 miliardi, autorizzato con i precedenti articoli 6, 7 e 8 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 [...]
Art. 10.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714, anticipazioni per conto dello Stato all'Ente autonomo del [...]
Art. 13.      Vengono abrogate le norme di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, all'articolo 9 della citata legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, ed al primo comma [...]
Art. 14.      In via di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate a carico dell'Amministrazione [...]
Art. 15.      Le norme di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 12, primo comma, e 14, ultimo comma, hanno effetto dal 1º gennaio 1979.
Art. 16.      Le norme di cui ai precedenti articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, secondo comma, e 13 hanno effetto dal 31 dicembre 1978.
Art. 17.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.8.18 - Legge Regionale 27 gennaio 1979, n. 3.

Particolari disposizioni finanziarie. Rifinanziamento dell'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22; del Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni; del Titolo I della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43. Interpretazione autentica dell'art. 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni.

(B.U. 27 gennaio 1979, n. 9).

 

Art. 1.

     La spesa autorizzata con l'articolo 4, lettera b), della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, così come sostituito con l'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 23, viene ridotta da lire 75 milioni a lire 67 milioni.

     La spesa autorizzata con l'articolo 4, lettera c), della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, così come sostituito con l'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 23, viene ridotta da lire 80 milioni a lire 74 milioni.

     La spesa autorizzata con la legge regionale 22 giugno 1976, n. 25, viene ridotta da lire 850 milioni a lire 600 milioni.

     La spesa autorizzata con l'articolo 26 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, viene ridotta da lire 2.325 milioni a lire 1.650 milioni.

     La spesa autorizzata con l'articolo 27. della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, viene ridotta da lire 100 milioni a lire 75 milioni.

     La spesa autorizzata con la legge regionale 28 aprile 1978, n. 28, viene ridotta da lire 4.550 milioni a lire 2.050 milioni.

     La spesa autorizzata con l'articolo 21 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44, viene ridotta da lire 13.000 milioni a lire 500 milioni.

     La spesa autorizzata con l'articolo 24 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, viene ridotta da lire 440 milioni a lire 220 milioni.

 

     Art. 2.

     La spesa di lire 4 miliardi, autorizzata con l'articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, per gli esercizi dal 1976 al 1979, deve intendersi autorizzata per gli esercizi dal 1976 al 1980.

     La spesa di lire 1.800 milioni, autorizzata con l'articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, per gli esercizi dal 1978 al 1981, deve intendersi autorizzata per gli esercizi dal 1978 al 1982.

 

     Art. 3.

     La spesa di lire 2.000 milioni, autorizzata per gli esercizi dal 1979 al 1981 con l'articolo 3 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 46, deve intendersi autorizzata per gli esercizi 1980 e 1981.

     La spesa di lire 3.500 milioni, autorizzata per gli esercizi dal 1979 al 1981 con l'articolo 8 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 59, deve intendersi autorizzata per gli esercizi 1980 e 1981.

     La spesa di lire 500 milioni, autorizzata per gli esercizi dal 1979 al 1981 con l'articolo 10 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 59, deve intendersi autorizzata per gli esercizi 1980 e 1981.

 

     Art. 4.

     Le annualità del limite di impegno, autorizzato per l'esercizio 1974 con l'articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1974, n. 44, vengono ridotte a partire dall'esercizio 1979 a lire 200 milioni.

 

     Art. 5.

     Rimane ferma ogni altra disposizione delle leggi regionali menzionate negli articoli precedenti, comprese le eventuali successive modificazioni.

 

     Art. 6.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare con l'importo di lire 5 miliardi lo speciale fondo di dotazione della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia S.p.A. - Friulia S.p.A.», costituito con l'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.

     La predetta spesa fa carico al capitolo 7254 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981, il cui stanziamento viene elevato, per il periodo relativo agli esercizi dal 1979 al 1981, di lire 5 miliardi.

 

     Art. 7.

     Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nel piano finanziario 1978-1981, per il periodo relativo agli esercizi dal 1979 al 1981, la spesa complessiva di lire 1 miliardo.

     La predetta spesa di lire 1 miliardo fa carico al capitolo 7644 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981, il cui stanziamento viene elevato, per il periodo relativo agli esercizi dal 1979 al 1981, di lire 1 miliardo.

 

     Art. 8.

     Per le finalità previste dal Titolo I della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, è autorizzata, nel piano finanziario 1978-1981, per il periodo relativo agli esercizi dal 1979 al 1981, la spesa complessiva di lire 1 miliardo.

     La predetta spesa di lire 1 miliardo fa carico al capitolo 2305 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981, il cui stanziamento viene elevato, per il periodo relativo agli esercizi dal 1979 al 1981, di lire 1 miliardo.

 

     Art. 9.

     All'onere complessivo di lire 7 miliardi, autorizzato con i precedenti articoli 6, 7 e 8 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 5 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

 

     Art. 10.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714, anticipazioni per conto dello Stato all'Ente autonomo del porto di Trieste, sino ad un importo massimo di lire 4.500 milioni per l'esercizio 1979 e di lire 10.500 milioni per l'esercizio 1980, per la costruzione di un fondo di dotazione.

     Le modalità di erogazione delle anticipazioni di cui al precedente comma saranno determinate dalla Giunta regionale, anche in deroga alle norme regionali vigenti in materia, sentita la Commissione consiliare competente.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 viene istituito, con decorrenza dall'esercizio 1979, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XIII - il capitolo 7732 con la denominazione: «Anticipazioni all'Ente autonomo del porto di Trieste per la costituzione di un fondo di dotazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714» e con lo stanziamento complessivo di lire 15 miliardi, cui si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo derivante dai rientri delle anticipazioni di cui al precedente primo comma.

     Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 viene istituito, con decorrenza dall'esercizio 1979, al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI - il capitolo 912 con la denominazione: «Rientri delle anticipazioni concesse, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714 all'Ente autonomo del porto di Trieste per la costituzione di un fondo di dotazione» e con lo stanziamento complessivo di lire 15 miliardi.

 

     Artt. 11. - 12.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 13.

     Vengono abrogate le norme di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, all'articolo 9 della citata legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, ed al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59.

     Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 vengono soppresse le parole «di cui al precedente comma».

 

     Art. 14.

     In via di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate a carico dell'Amministrazione regionale anche le spese effettuate e da effettuare direttamente dalla Regione ovvero per il tramite delle Amministrazioni comunali interessate, prima della cessione ai Comuni ai sensi della legge regionale 9 marzo 1978, n. 17, per:

     a) garantire la più idonea conservazione ed evitare il degrado delle strutture ed infrastrutture realizzate ai sensi del citato articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, nonché di quelle cedute o in corso di cessione da parte dello Stato;

     b) assicurare e migliorare - anche in considerazione delle particolari condizioni ambientali e meteorologiche delle diverse località di installazione - l'abitabilità e la funzionalità dei predetti prefabbricati nonché la funzionalità delle relative infrastrutture;

     c) garantire la sicurezza degli insediamenti e delle popolazioni in essi ospitate.

     Analogamente, devono considerarsi a carico dell'Amministrazione regionale le spese per la predisposizione delle infrastrutture e dei servizi necessari all'insediamento di prefabbricati donati da altre amministrazioni, Enti ed organismi, nonché le spese per i lavori destinati a migliorare l'agibilità e la funzionalità di tali prefabbricati.

     La competenza in ordine alla materia dell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, così come interpretato autenticamente dai precedenti commi, è attribuita in via straordinaria al Presidente della Giunta regionale in aggiunta a quelle previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, così come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58.

 

     Art. 15.

     Le norme di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 12, primo comma, e 14, ultimo comma, hanno effetto dal 1º gennaio 1979.

 

     Art. 16.

     Le norme di cui ai precedenti articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, secondo comma, e 13 hanno effetto dal 31 dicembre 1978.

 

     Art. 17.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 30 della L.R. 20 gennaio 1982, n. 10.