§ 5.5.6 – L.R. 10 novembre 1976, n. 59.
Nuova disciplina in materia di emigrazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 emigrazione
Data:10/11/1976
Numero:59


Sommario
Art. 1.      La Regione Friuli-Venezia Giulia, in armonia con le iniziative statali, nel quadro della politica sociale comunitaria, intende perseguire l'obiettivo della massima occupazione con il metodo [...]
Art. 2.      La Regione Friuli-Venezia Giulia, nella prospettiva di una politica di sviluppo che elimini l'emigrazione, dovuta a necessità economiche e sociali, intende, nel rispetto delle finalità generali [...]
Art. 3.      L'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione è autorizzato a proporre promuovere e realizzare interventi operativi, per la realizzazione delle finalità li cui [...]
Art. 4.      E' istituito, presso l'Assessorato del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, il Comitato regionale dell'emigrazione
Art. 5.      Il Comitato regionale dell'emigrazione è costituito su proposta dell'Assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione con decreto del Presidente della Giunta regionale. Allo stesso modo si [...]
Art. 6.      Il Comitato svolge i seguenti compiti
Art. 7.      Entro quattro mesi dall'insediamento, il Comitato adotta, su proposta del suo Presidente, un regolamento dei lavori, il quale viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, [...]
Art. 8.      I Comuni di residenza sono autorizzati a prestare, a domanda degli interessati che si trovino in condizioni di bisogno, le seguenti forme di assistenza
Art. 9.      I lavoratori emigrati che rientrino definitivamente in Patria a causa di malattia professionale, di inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro o perché abbiano superato l'età pensionabile e [...]
Art. 10.      Allo scopo di assicurare che l'erogazione delle provvidenze previste dal presente Capo avvenga con criteri uniformi in tutto il territorio regionale, la Giunta regionale, su proposta [...]
Art. 11.      Le somme erogate dai Comuni a norma dei precedenti articoli 8 e 9 sono rimborsate trimestralmente dall'Amministrazione regionale, purché ogni singolo importo deliberato sia stato previamente [...]
Art. 12.      Le Amministrazioni provinciali della regione, con la osservanza delle direttive di cui all'articolo 10, sono autorizzate ad assumere, anche mediante apposite convenzioni con gli Enti gestori di [...]
Art. 13.      Per familiari, ai fini della presente legge, si intendono i soggetti che rispondono ai requisiti di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo Unico delle norme sugli assegni familiari) e [...]
Art. 14.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri necessari per l'assistenza sanitaria in forma diretta a favore delle seguenti categorie di persone
Art. 15.      Alla erogazione delle prestazioni sanitarie di cui al presente Capo provvede l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie, territorialmente competente, secondo le modalità del [...]
Art. 16.      Ai lavoratori emigrati e loro familiari, già residenti in regione, rientrati provvisoriamente o definitivamente nell'ambito del territorio regionale, non altrimenti assistibili, la Regione [...]
Art. 17.      Al fine di agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale e la frequenza alla scuola dell'obbligo o alla scuola secondaria di secondo grado dei figli dei lavoratori emigrati o [...]
Art. 18.      L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assumersi, in tutto o in parte, le spese necessarie per l'accoglimento ed il mantenimento in idonei istituti o convitti con sede nella [...]
Art. 19.      (Omissis)
Art. 20. 
Art. 21.      L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere, in relazione all'importanza dell'iniziativa e alla entità degli investimenti, contributi in conto capitale, anche in aggiunta a [...]
Art. 22.      Agli Enti, Associazioni ed Istituzioni, maggiormente rappresentativi, con sede nella regione e che operino con carattere di continuità da almeno tre anni in Italia ed all'estero a favore degli [...]
Art. 23.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale e culturale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro [...]
Art. 24.      Fino a quando non saranno emanate analoghe provvidenze in campo nazionale, i Comuni della regione sono autorizzati ad erogare, tramite il servizio economato, un contributo straordinario di lire [...]
Art. 25.      La legge regionale 26 giugno 1970, n. 24 è abrogata
Art. 26.      Per le finalità previste dagli articoli 8, 9, 12, 14 16, 17, 18, 20 e 22 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 2.325 [...]
Art. 27.      Per le finalità previste dall'articolo 21 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 100 milioni, di cui lire 25 milioni per [...]
Art. 28.      L'onere relativo agli interventi di cui all'articolo 23 della presente legge fa carico per complessivi 140 milioni, di cui 30 per l'esercizio finanziario 1976, al capitolo 1503 dello stato di [...]
Art. 29.      Le spese per il funzionamento del Comitato, di cui all'articolo 4 della presente legge, fanno carico, per l'esercizio 1976, al capitolo 424 dello stato di previsione della spesa del piano [...]


§ 5.5.6 – L.R. 10 novembre 1976, n. 59.

Nuova disciplina in materia di emigrazione. [1]

(B.U. 12 novembre 1976, n. 93).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PROGRAMMATICHE

 

CAPO I

Finalità generali

 

Art. 1.

     La Regione Friuli-Venezia Giulia, in armonia con le iniziative statali, nel quadro della politica sociale comunitaria, intende perseguire l'obiettivo della massima occupazione con il metodo della programmazione attraverso:

     a) l'eliminazione degli squilibri territoriali economici e sociali;

     b) un'efficiente e razionale organizzazione del territorio attraverso lo sviluppo dei servizi sociali.

 

CAPO II

Finalità specifiche

 

     Art. 2.

     La Regione Friuli-Venezia Giulia, nella prospettiva di una politica di sviluppo che elimini l'emigrazione, dovuta a necessità economiche e sociali, intende, nel rispetto delle finalità generali di cui al Capo I del presente Titolo:

     a) realizzare nel suo territorio, con particolare riferimento alle zone di maggior esodo, il contenimento e la graduale eliminazione dell'emigrazione all'estero determinata da uno stato di costrizione economica;

     b) promuovere, attraverso adeguati incentivi, di carattere economico e sociale, la creazione di posti di lavoro idonei a favorire il rientro ed il reinserimento dei lavoratori emigrati e dei loro familiari ed agevolare, anche con interventi straordinari, il loro concorso alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976;

     c) sviluppare adeguate iniziative per la tutela, l'assistenza materiale, la promozione sociale e culturale dei lavoratori emigrati, dei rimpatriati e delle loro famiglie;

     d) predisporre - in carenza di convenzioni internazionali - adeguate iniziative che prevedono ai rimpatriati contributi utili al riscatto dei periodi di lavoro prestati all'estero, agli effetti della pensione INPS [2];

     e) promuovere Conferenze regionali sull'emigrazione.

 

CAPO III

Interventi programmatici

 

     Art. 3.

     L'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione è autorizzato a proporre promuovere e realizzare interventi operativi, per la realizzazione delle finalità li cui ai Capi I e 11 del Titolo I della presente legge, con la collaborazione delle organizzazioni sindacali regionali e degli Enti, Associazioni ed Istituzioni più rappresentative dell'emigrazione.

 

CAPO IV

Comitato regionale dell'emigrazione

 

     Art. 4.

     E' istituito, presso l'Assessorato del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, il Comitato regionale dell'emigrazione.

     Il Comitato è composto dai seguenti membri:

     - l'Assessore regionale al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, che lo presiede;

     - il Direttore regionale dell'Assessorato regionale del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione;

     - un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Province;

     - un rappresentante della Sezione regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia;

     - tre rappresentanti delle Comunità montane designati dai Presidenti delle stesse;

     - tredici rappresentanti degli emigrati designati dai principali Enti, Associazioni ed Istituzioni degli emigrati, con sede nella regione, scelti tra coloro che lavorano all'estero da non meno di due anni, dei quali tre rappresentanti degli emigrati nei Paesi extraeuropei;

     - cinque rappresentanti dei principali Enti, Associazioni, ed Istituzioni degli emigrati, con sede nella regione, operanti da almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente legge;

     - tre rappresentanti designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

     - un rappresentante degli Istituti di patronato e di assistenza sociale;

     - tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle Associazioni regionali degli industriali, degli artigiani e dei commercianti;

     - il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, o un suo sostituto;

     - tre esperti in materia di emigrazione designati dall'Assessore regionale al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione.

     La designazione dei vari rappresentanti dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta formulata dall'Assessorato regionale del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione.

     Trascorso tale termine, l'organo sarà costituito sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti il collegio e fatte comunque salve le successive integrazioni.

     Il Presidente del Comitato può, ogni qual volta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di Amministrazioni ed Enti interessati ai problemi del settore, nonché dirigenti regionali o i Loro sostituti.

     Il Comitato elegge nel suo seno un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, designato dall'Assessore.

 

     Art. 5.

     Il Comitato regionale dell'emigrazione è costituito su proposta dell'Assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione con decreto del Presidente della Giunta regionale. Allo stesso modo si provvede all'eventuale sostituzione di coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di far parte del Comitato, nonché all'eventuale nomina di componenti supplenti che abbiano gli stessi requisiti degli effettivi, su designazione dell'Ente od organo od Associazione od Organizzazione cui spetta designare i componenti effettivi. I supplenti intervengono alle sedute solo se sostituiscono componenti effettivi assenti.

     Il Comitato ha la durata di 5 anni. Tuttavia il mandato dei componenti il Comitato viene meno con la scadenza degli organi degli Enti od Associazioni od Istituzioni che li hanno designati.

     Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno.

 

     Art. 6.

     Il Comitato svolge i seguenti compiti:

     1) esprime parere sulle proposte di interventi di cui all'articolo 3 della presente legge;

     2) suggerisce particolari ricognizioni ed accertamenti sul fenomeno migratorio, sulle sue cause ed effetti, sulle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle famiglie che risiedono nella regione, per promuovere iniziative tendenti alla loro tutela ed alla difesa dei loro interessi;

     3) propone interventi per la creazione di adeguati servizi sociali nelle zone d'esodo;

     4) formula proposte all'Amministrazione regionale perché intervenga presso il Parlamento e gli organi di governo nazionali per l'adozione di opportuni provvedimenti, anche in armonia con gli organi comunitari ed internazionali, per la tutela all'estero degli emigrati e delle loro famiglie;

     5) esprime parere sulla ripartizione delle sovvenzioni di cui al Capo VI del Titolo II della presente legge.

     L'Assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione relazionerà alla competente Commissione consiliare sulla attività svolta dal Comitato a favore dell'emigrazione, dopo ogni riunione del Comitato stesso.

 

     Art. 7.

     Entro quattro mesi dall'insediamento, il Comitato adotta, su proposta del suo Presidente, un regolamento dei lavori, il quale viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima [3].

 

TITOLO II

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EMIGRAZIONE

 

CAPO I

Assistenza materiale [4]

 

     Art. 8.

     I Comuni di residenza sono autorizzati a prestare, a domanda degli interessati che si trovino in condizioni di bisogno, le seguenti forme di assistenza:

     a) concorso nelle spese di viaggio sostenute per sé e per i propri familiari dai lavoratori rimpatriati definitivamente dopo almeno un biennio ininterrotto di assenza ovvero dopo tre anni complessivi di lavoro prestato all'estero nell'ultimo quinquennio;

     b) indennità di prima sistemazione a favore dei lavoratori rimpatriati ai sensi della lettera a);

     c) concorso nelle spese sostenute per la traslazione ai paesi di origine delle salme dei lavoratori e dei loro familiari deceduti all'estero; il concorso è concesso anche nel caso in cui il familiare che ha sostenuto la spesa si trovi all'estero. In tal caso il pagamento può essere fatto nelle mani di persona diversa dal richiedente ma residente in Italia, purché munita di apposita procura autenticata dalla competente autorità consolare, che dovrà attestare lo stato di bisogno del richiedente. Il concorso nelle spese sostenute per la traslazione è concesso nella misura dell'80 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 2.000.000 dal Comune di ultima residenza in regione del richiedente o, in difetto, dal Comune della regione in cui viene traslata la salma [5];

     d) contributi per agevolare ai figli dei lavoratori emigrati un periodo di vacanza nella regione.

     Le richieste per la concessione delle provvidenze di cui alle lettere a) e b) dovranno essere presentate entro e non oltre sei mesi dalla data di rimpatrio se gli interessati siano provenienti da Paesi europei; entro e non oltre un anno se siano provenienti da Paesi extraeuropei.

     I Comuni di residenza sono altresì autorizzati ad erogare, in casi di eccezionale gravità, sussidi straordinari ai familiari dei lavoratori emigrati all'estero.

 

     Art. 9.

     I lavoratori emigrati che rientrino definitivamente in Patria a causa di malattia professionale, di inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro o perché abbiano superato l'età pensionabile e siano privi di un'effettiva assistenza familiare, potranno fruire dell'assistenza domiciliare o essere accolti in case per anziani.

     L'assistenza domiciliare e l'accoglimento sono disposti dai Comuni di residenza, su domanda degli interessati.

     In alternativa all'accoglimento in casa per anziani o in assenza di assistenza domiciliare ai lavoratori di cui al primo comma, i Comuni di residenza potranno concedere sussidi straordinari.

 

     Art. 10.

     Allo scopo di assicurare che l'erogazione delle provvidenze previste dal presente Capo avvenga con criteri uniformi in tutto il territorio regionale, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, sentito il Comitato regionale della emigrazione, impartirà direttive ai singoli Enti locali.

 

     Art. 11.

     Le somme erogate dai Comuni a norma dei precedenti articoli 8 e 9 sono rimborsate trimestralmente dall'Amministrazione regionale, purché ogni singolo importo deliberato sia stato previamente comunicato all'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione e questo ultimo, prima di ciascuna erogazione o prestazione, abbia dato conferma dell'esistenza della copertura per il rimborso.

     Al rimborso si provvede in base all'elenco delle erogazioni effettuate nel trimestre da ciascun Comune, munito degli estremi delle relative deliberazioni divenute esecutive ai sensi di legge, nonché

dell'attestazione, a firma del Sindaco, che tutte le erogazioni o prestazioni siano state regolarmente eseguite.

 

     Art. 12.

     Le Amministrazioni provinciali della regione, con la osservanza delle direttive di cui all'articolo 10, sono autorizzate ad assumere, anche mediante apposite convenzioni con gli Enti gestori di colonie, le spese necessarie per l'invio di figli di lavoratori emigrati in colonie marine, montane e collinari operanti nella regione per un periodo di tempo non eccedente i 30 giorni per ciascuna unità.

     Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile di ciascun anno dal genitore, tutore, curatore del minore o dalla persona cui lo stesso è stato regolarmente affidato, direttamente alla Provincia o per il tramite della rappresentanza consolare italiana all'estero o delle associazioni, enti od istituzioni operanti nel settore dell'emigrazione.

     Per i rimborsi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare alle Province, sulla base della comunicazione dell'avvenuta apertura delle colonie, l'80 per cento della spesa per l'organizzazione delle colonie stesse, per la quale sia già stata confermata la copertura finanziaria, a norma dell'articolo 11 [6].

     L'accoglimento in colonia deve essere integrato con attività culturali e turistiche, atte a favorire nei figli degli emigrati la migliore conoscenza della storia, delle tradizioni e della realtà della regione [7].

     Nel caso in cui i minori accolti in colonia siano figli di lavoratori emigrati in Paesi extra-europei, il limite massimo di età è elevato ad anni 18 e le Amministrazioni provinciali sono autorizzate ad assumere le relative spese di viaggio da e per il Paese extra-europeo di emigrazione di tali minori entro il limite del 50 per cento delle spese stesse [8].

     Possono essere accolti nelle colonie previste dal presente articolo i minori figli di lavoratori emigrati dal Friuli-Venezia Giulia [9].

 

     Art. 13.

     Per familiari, ai fini della presente legge, si intendono i soggetti che rispondono ai requisiti di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo Unico delle norme sugli assegni familiari) e successive modificazioni.

     Dovranno essere fatti salvi, in ogni caso, i diritti dei coniugi e dei figli, previsti dalla legge 19 maggio 1975, n. 151.

 

CAPO II

Assistenza sanitaria

 

     Art. 14.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri necessari per l'assistenza sanitaria in forma diretta a favore delle seguenti categorie di persone:

     a) lavoratori e familiari emigrati all'estero, rientrati temporaneamente o definitivamente nel territorio regionale;

     b) familiari di lavoratori emigrati all'estero, purché residenti nella regione;

     c) pensionati per rapporto di lavoro intrattenuto all'estero e loro familiari, stabilmente residenti nel territorio della regione o in temporaneo soggiorno.

     L'assistenza sanitaria, di cui al comma precedente, può essere prestata per un periodo massimo di sei mesi esclusivamente a favore dei soggetti che non abbiano diritto ad usufruire di alcuna assistenza sanitaria in regime obbligatorio o facoltativo e che abbiano o abbiano avuto l'ultima residenza nel territorio regionale.

     Per i soggetti contemplati nelle lettere a) e c) del primo comma, il periodo di sei mesi si computa dalla data del rientro nel territorio regionale.

 

     Art. 15.

     Alla erogazione delle prestazioni sanitarie di cui al presente Capo provvede l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie, territorialmente competente, secondo le modalità del relativo ordinamento ed in base all'apposita convenzione che verrà stipulata con la Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 16.

     Ai lavoratori emigrati e loro familiari, già residenti in regione, rientrati provvisoriamente o definitivamente nell'ambito del territorio regionale, non altrimenti assistibili, la Regione garantisce l'assistenza ospedaliera con le modalità previste dalla legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1.

     La quota è a carico della Regione e sarà versata al Fondo nazionale ospedaliero.

     I benefici del presente articolo hanno la validità di un anno dalla data del rientro.

 

CAPO III

Assistenza scolastica [10]

 

     Art. 17.

     Al fine di agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale e la frequenza alla scuola dell'obbligo o alla scuola secondaria di secondo grado dei figli dei lavoratori emigrati o rimpatriati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, in concorso a programmi nazionali o comunitari, gli oneri necessari per lo svolgimento nell'ambito regionale di corsi di inserimento e di doposcuola.

     L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a istituire speciali assegni di studio - anche con assistenza convittuale - per la frequenza di scuole, di corsi universitari e di corsi di formazione professionale nell'ambito del territorio regionale a favore dei figli dei lavoratori emigrati che si trovino all'estero.

     All'istituzione degli assegni provvede l'Assessorato regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione, di concerto con l'Assessorato dell'istruzione, formazione professionale e delle attività culturali, previa deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 18.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assumersi, in tutto o in parte, le spese necessarie per l'accoglimento ed il mantenimento in idonei istituti o convitti con sede nella regione dei figli dei lavoratori emigrati, privi di una adeguata assistenza familiare.

 

CAPO IV

Agevolazioni per concorsi pubblici regionali

 

          Art. 19.

     (Omissis) [11].

 

CAPO V

Incentivi di carattere economico

 

     Art. 20. [12]

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo sulle spese di gestione in favore delle cooperative di produzione e lavoro costituite per almeno due terzi da lavoratori rimpatriati, da non più di due anni, dopo un periodo di permanenza all'estero di almeno un biennio.

     Detto contributo, concesso per due anni consecutivi in misura non superiore al 50% delle spese effettuate, è erogato semestralmente dietro presentazione di consuntivi di spesa.

     Il contributo non può superare l'ammontare complessivo, nel biennio, di lire 5 milioni ed è concesso a domanda del legale rappresentante della cooperativa, corredata del programma di attività e del preventivo dl spesa e può cumularsi con altre agevolazioni disposte dalla vigente legislazione nazionale o regionale.

 

     Art. 21.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere, in relazione all'importanza dell'iniziativa e alla entità degli investimenti, contributi in conto capitale, anche in aggiunta a quelli previsti da altre leggi nazionali o regionali, a lavoratori del Friuli-Venezia Giulia rimpatriati, da non oltre due anni e con almeno un biennio di permanenza all'estero, singoli od associati, che intendano avviare nella regione un'attività commerciale, agricola, artigianale o turistica.

     Il contributo non può superare il 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque la somma di lire 5.000.000 ed è concesso a domanda degli interessati [13].

     Il contributo di cui al presente articolo è erogato in via posticipata.

 

CAPO VI

Interventi a sostegno dell'attività degli Enti, delle Associazioni e delle

Istituzioni degli emigrati

 

     Art. 22.

     Agli Enti, Associazioni ed Istituzioni, maggiormente rappresentativi, con sede nella regione e che operino con carattere di continuità da almeno tre anni in Italia ed all'estero a favore degli emigrati del Friuli-Venezia Giulia e delle loro famiglie possono essere erogate speciali sovvenzioni per lo svolgimento dei compiti di istituto.

     L'assegnazione delle sovvenzioni è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione, dietro presentazione di apposita domanda del legale rappresentante dell'Ente, Associazione o Istituzione corredata del programma di attività e del relativo preventivo di spesa.

     Le domande dovranno essere presentate all'Assessorato del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge per il corrente esercizio finanziario ed entro il 31 marzo di ogni anno per gli esercizi successivi.

     Entro il termine che sarà fissato nel decreto di concessione gli Enti, le Associazioni e le Istituzioni dovranno altresì presentare all'Assessorato del lavoro, assistenza sociale ed emigrazione una relazione sull'attività svolta nell'anno corredata da idonea documentazione comprovante l'utilizzo delle sovvenzioni ottenute a norma del precedente comma [14].

 

CAPO VII

Incentivi a carattere sociale e culturale

 

     Art. 23.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative di carattere sociale e culturale a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, dandone comunicazione al competenti organi dello Stato.

     Al medesimo scopo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari ed altre pubblicazioni, che si propongono il fine di favorire e di rinsaldare i rapporti dei lavoratori emigrati con la terra di origine.

 

CAPO VIII

   Agevolazioni per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni

elettorali

 

     Art. 24.

     Fino a quando non saranno emanate analoghe provvidenze in campo nazionale, i Comuni della regione sono autorizzati ad erogare, tramite il servizio economato, un contributo straordinario di lire 25.000 a titolo di concorso per le spese di viaggio e di permanenza ai cittadini emigrati e loro familiari inseriti nelle liste elettorali dei Comuni del Friuli- Venezia Giulia per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

     Il contributo spetta agli elettori che compiranno il viaggio tra il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni e l'ottavo giorno successivo.

     Per ottenere il contributo è necessario esibire il certificato elettorale vidimato dalla sezione elettorale e la certificazione attestante la condizione di lavoratore o familiare emigrato all'estero per motivi di lavoro.

     Le somme erogate dai Comuni ai sensi dei commi precedenti saranno rimborsate ai medesimi su presentazione di copia delle ricevute di quietanza rilasciate dagli interessati.

     L'ammontare del contributo potrà essere aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale dell'emigrazione.

 

     Art. 25.

     La legge regionale 26 giugno 1970, n. 24 è abrogata.

     Tuttavia sono considerate valide le domande nonché gli atti posti in essere secondo le modalità della legge regionale n. 24/1970 e successive modificazioni che, all'entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora avuto esecuzione.

 

     Art. 26.

     Per le finalità previste dagli articoli 8, 9, 12, 14 16, 17, 18, 20 e 22 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 2.325 milioni, di cui lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1976 [15].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976 è istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 1578 con la denominazione: «Interventi a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari» e con lo stanziamento di lire 2.325 milioni per gli esercizi 1976-1979, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1976. A detto onere si fa fronte per lire 2.285 milioni, di cui lire 360 milioni per l'esercizio 1976, mediante storno dal capitolo 1573 e per lire 40 milioni, per l'esercizio 1976, dal capitolo 2603 del piano finanziario e del bilancio predetti [16].

 

     Art. 27.

     Per le finalità previste dall'articolo 21 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 100 milioni, di cui lire 25 milioni per l'esercizio finanziario 1976 [17].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 è istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria XI - il capitolo 5857 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a lavoratori rimpatriati da non oltre due anni e con almeno un biennio di permanenza all'estero, singoli od associati, che intendano avviare nella regione un'attività commerciale, agricola, artigianale o turistica» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per gli esercizi 1976-1979, di cui lire 25 milioni per l'esercizio 1976, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1573 del medesimo stato di previsione del piano e del bilancio.

 

     Art. 28.

     L'onere relativo agli interventi di cui all'articolo 23 della presente legge fa carico per complessivi 140 milioni, di cui 30 per l'esercizio finanziario 1976, al capitolo 1503 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

 

     Art. 29.

     Le spese per il funzionamento del Comitato, di cui all'articolo 4 della presente legge, fanno carico, per l'esercizio 1976, al capitolo 424 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

 


[1] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12. Devono intendersi abrogati gli articoli della presente legge in contrasto con le disposizioni di cui alla L.R. 27 ottobre 1980, n. 51. Vedi art. 29 di detta legge regionale.

Legge abrogata dall’art. 17 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7 con decorrenza dall’1 gennaio 2003 come stabilito dall’art. 19 della stessa L.R. 7/2002.

[2] Vedi l'art. 1 della L.R. 5 giugno 1978, n. 51.

[3] Vedi il Regolamento emanato con D.P.G.R. 2 maggio 1977, n 1068/Pres., in B.U.R. 24 giugno 1977, n. 60.

[4] Vedi le norme transitorie di cui all'art. 19 della L.R. 27 ottobre 1980, n. 51, si richiamano altresì le direttive per la concessione delle provvidenze previste dal presente capo emanate con D.P.G.R. 2 maggio 1977, n. 1072/Pres. in B.U.R. 15 novembre 1977, n. 104.

[5] Lettera così integrata ai sensi dell'art. 20 della L.R. 27 ottobre 1980, n. 51.

[6] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 27 ottobre 1980, n. 51.

[7] Vedi nota che precede.

[8] Vedi nota [6].

[9] Vedi nota [4].

[10] Vedi ora la norma transitoria di cui all'art. 22 della L.R. 27 ottobre 1980, n. 51.

[11] Articolo abrogato ai sensi dell'art. 217 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[12] Il presente articolo deve intendersi superato ai sensi dell'art. 23 della L.R. 27 ottobre 1980, n. 51. Vedi comunque la predetta norma regionale.

[13] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 27 ottobre 1980, n. 51. Vedi anche la predetta norma regionale.

[14] Vedi la norma transitoria di cui all'art. 25 della L.R. 27 ottobre 1980, n. 51.

[15] Comma così sostituito dall'articolo unico della L.R. 18 ottobre 1977, n. 56. Vedi anche i rifinanziamenti di cui all'art. 1 della L.R. 17 giugno 1978, n. 72, all'art. 1 della L.R. 7 maggio 1979, n. 19, all'art. 1 della L.R. 7 dicembre 1979, n. 70, nonché la riduzione della spesa a lire 1.650 milioni di cui all'art. 1, quarto comma, della L.R. 27 gennaio 1979, n. 3..

[16] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 17 gennaio 1977, n. 4.

[17] La spesa di cui al presente articolo è stata ridotta a lire 75 milioni dall'art. 1, quinto comma, della L.R. 27 gennaio 1979, n. 3.