§ 5.2.18 - Legge Regionale 14 gennaio 1975, n. 1.
Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:14/01/1975
Numero:1


Sommario
Art. 1.      A far tempo dalla data fissata dal decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, di cui all'articolo 12 del decreto-legge [...]
Art. 2.      L'assistenza di cui al precedente articolo è assicurata in via primaria dalla Regione in forma diretta tramite gli enti pubblici ospedalieri.
Art. 3.      La Regione eroga uniformemente l'assistenza gratuita negli enti ospedalieri a tutti i soggetti assistibili e negli enti previsti all'articolo 18, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, [...]
Art. 4.      La Regione assicura, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale [...]
Art. 5.      I soggetti non assistibili dagli enti o casse ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, e residenti nella regione possono ottenere l'assistenza ospedaliera [...]
Art. 6.      La mancata iscrizione nel ruolo regionale non può comunque consentire il rifiuto di prestazioni ospedaliere d'urgenza in enti ospedalieri o in altri istituti di ricovero e cura convenzionati. Il [...]
Art. 7.      Il ricovero in enti pubblici ospedalieri si attua nel rispetto dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dell'articolo 14 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, e non è soggetto a [...]
Art. 8.      E' fatto obbligo agli enti ospedalieri ed agli istituti di ricovero e cura di cui all'articolo 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386, di comunicare al competente ente gestore di assistenza [...]
Art. 9.      Fino alla data dell'entrata in vigore della riforma sanitaria o delle norme programmatorie del piano regionale sanitario ed ospedaliero sono vietati i provvedimenti relativi a:
Art. 10.      Gli enti ospedalieri che intendono adottare provvedimenti in deroga a quanto disposto nel precedente articolo inoltrano all'Assessorato dell'igiene e della sanità apposita richiesta, [...]
Art. 11.      I provvedimenti in deroga di cui all'articolo 9 devono:
Art. 12.      Alla copertura dei nuovi posti creati a norma dell'ultimo comma dell'articolo 11 deve provvedersi prioritariamente mediante l'utilizzo di personale dello stesso ente con particolare riguardo ai [...]
Art. 13.      La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'igiene e alla sanità può autorizzare l'aumento delle piante organiche degli enti ospedalieri relativi a divisioni, sezioni o servizi esistenti [...]
Art. 14.      Alla copertura di nuovi posti creati a norma dell'articolo 13 deve provvedersi prioritariamente mediante la più razionale utilizzazione del personale in servizio.
Art. 15.      L'assunzione a qualsiasi titolo, da parte degli enti ospedalieri, di personale sanitario, di personale tecnico laureato e di personale amministrativo della carriera direttiva, a copertura di [...]
Art. 16.      L'autorizzazione alla alienazione di beni immobili o di titoli da parte degli enti ospedalieri, nonché alla costituzione di diritti reali sui medesimi, in deroga al divieto di cui all'articolo [...]
Art. 17.      Ai membri di organi di amministrazione di enti ospedalieri chiamati a far parte di commissioni ospedaliere di studio, consultive o giudicatrici dei concorsi per il personale di enti ospedalieri [...]
Art. 18.      A partire dall'esercizio 1975, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale sarà istituito un capitolo «per memoria» con la denominazione: «Stanziamenti assegnati alla Regione [...]
Art. 19.      Gli stanziamenti assegnati dallo Stato sul «Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera» saranno iscritti con decreto dell'Assessore alle finanze nel capitolo d'entrata indicato nel primo comma [...]
Art. 20.      Le eventuali entrate degli enti ospedalieri, a qualsiasi titolo derivate, esclusi i redditi vincolati a destinazione specifica, saranno iscritti in apposito capitolo di entrata istituito nel [...]
Art. 21.      Gli stanziamenti iscritti sul capitolo concernente l'assegnazione agli enti ospedalieri per gli oneri relativi all'assistenza ospedaliera sono ripartiti fra gli enti stessi con i criteri e le [...]
Art. 22.      La quota spettante a ciascun ente ospedaliero in base al riparto di cui al precedente articolo 21 è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'igiene e alla sanità, per [...]
Art. 23.      Le spese di cui alle lettere da a) ad h) del precedente articolo 22 sono riconosciute a ciascun ente fino alla misura prevista, per l'esercizio, nel bilancio di ciascun ente ospedaliero.
Art. 24.      Per le spese di cui alla lettera i) del precedente articolo 22 è devoluta agli enti ospedalieri una somma complessiva determinata sulla base degli emolumenti spettanti e dei limiti quantitativi [...]
Art. 25.      Per le spese di cui alla lettera m) del precedente articolo 22 è devoluta agli enti ospedalieri una somma complessiva pari a quella prevista per lo stesso titolo da tutti gli ospedali della [...]
Art. 26.      Per le spese di cui alla lettera n) del precedente articolo 22 è devoluta a ciascun ente una somma pari alla spesa media prevista per lo stesso titolo nell'esercizio precedente, per ogni [...]
Art. 27.      Per le spese di cui alla lettera o) del precedente articolo 22 è devoluta agli enti ospedalieri che sono stati autorizzati ad effettuare anticipi di cassa una somma pari alla spesa sostenuta a [...]
Art. 28.      Per le spese di cui alla lettera p) del precedente articolo 22 è assegnata a ciascun ente ospedaliero una somma pari all'entrata prevista per lo stesso titolo nell'esercizio.
Art. 29.      Il fondo di riserva di cui alla lettera q) del precedente articolo 22 è determinato per ciascun ospedale nella misura massima dell'1% delle spese correnti previste nell'esercizio per [...]
Art. 30.      La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'igiene ed alla sanità, annualmente determina le medie, i coefficienti ed i parametri di cui ai precedenti articoli 24, 25 e 26, nonché i [...]
Art. 31.      Entro il 30 settembre di ogni anno gli enti ospedalieri predispongono e trasmettono all'Assessorato dell'igiene e della sanità il progetto di bilancio preventivo di competenza dell'esercizio [...]
Art. 32.      Entro il 30 giugno successivo la Giunta regionale provvede alla eventuale determinazione definitiva della quota spettante a ciascun ente ospedaliero a norma del precedente articolo 31.
Art. 33.      Le somme assegnate a ciascun ente ospedaliero saranno erogate subordinatamente agli accreditamenti dello Stato sul «Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera» in quote bimestrali, previa [...]
Art. 34.      Gli stanziamenti iscritti nei capitoli del Titolo I del bilancio regionale indicati nel precedente articolo 18 della presente legge, eventualmente non impegnati alla fine dell'esercizio, [...]
Art. 35.      L'accertamento che le somme assegnate dalla Regione in base alla presente legge sono utilizzate secondo le destinazioni di bilancio di ciascun ente ospedaliero, come previsto dagli articoli 31 e [...]
Art. 36.      E' fatto obbligo agli enti ospedalieri di presentare annualmente all'Amministrazione regionale, entro il termine che sarà stabilito dal decreto di assegnazione, una formale dichiarazione dalla [...]
Art. 37.      All'impegno e al pagamento delle competenze fisse ed accessorie e dei relativi oneri riflessi per il personale assegnato alla Regione ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 agosto 1974, n. [...]
Art. 38.      All'impegno e al pagamento delle spese indicate alla lettera c) del precedente articolo 18 provvede l'Assessore all'igiene ed alla sanità a termini delle convenzioni o sulla base della [...]
Art. 39.      Lo stanziamento da iscrivere al capitolo di cui alla lettera d) del precedente articolo 18 è determinato annualmente in misura non superiore al 10% dell'assegnazione complessiva sul «Fondo [...]
Art. 40.      La ripartizione per ciascun ente ospedaliero dello stanziamento di cui al precedente articolo 39 viene disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene ed [...]
Art. 41.      Per l'esercizio 1975 il termine di cui all'articolo 31, primo comma, è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 42.      Le previsioni di cassa degli enti ospedalieri per il 1975 dovranno essere formulate tenendo separate le spese imputabili all'esercizio medesimo da quelle imputabili agli esercizi precedenti o [...]
Art. 43.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.2.18 - Legge Regionale 14 gennaio 1975, n. 1.

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386. [*]

(B.U. 15 gennaio 1975, n. 3).

 

CAPO I

Adempimenti regionali di cui agli articoli 12, 12 bis e 13 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386

 

Art. 1.

     A far tempo dalla data fissata dal decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, la Regione Friuli-Venezia Giulia assume tutti i compiti in materia ospedaliera che ad essa competono in base alla predetta legge.

 

     Art. 2.

     L'assistenza di cui al precedente articolo è assicurata in via primaria dalla Regione in forma diretta tramite gli enti pubblici ospedalieri.

     All'uopo gli enti ospedalieri provvederanno all'accoglimento, al ricovero ed alla cura di tutti coloro che, indipendentemente dall'urgenza, abbiano necessità di assistenza ospedaliera.

     La Regione Friuli-Venezia Giulia assicura altresì l'assistenza ospedaliera, con apposite convenzioni, tramite le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma della legge 12 febbraio 1968, n. 132, quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e, qualora sia necessario per esigenze di servizio ospedaliero, con case di cura private in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

     La Regione assume come proprie, sino all'emanazione dello schema di convenzione ministeriale, di cui all'articolo 18 del decreto 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 - e comunque non oltre il primo semestre 1975 - le convenzioni in atto con gli enti mutualistici alla data dell'11 luglio 1974, per la parte riguardante il ricovero in corsia.

     Per i ricoveri in istituti e case di cura non convenzionati ubicati nel territorio regionale, la Regione assicura la assistenza informa indiretta rimborsando agli aventi diritto una quota non inferiore alla spesa media sostenuta dalla stessa per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate ubicate nella regione e fissata annualmente con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene e alla sanità.

     Il rimborso di cui al comma precedente per i ricoveri in istituti di cura non convenzionati compete alla Regione Friuli-Venezia Giulia solo per i cittadini aventi residenza nella regione stessa.

     Per i ricoveri in istituti di cura non convenzionati ubicati fuori del territorio regionale, la Regione Friuli-Venezia Giulia eroga l'assistenza in forma indiretta nei confronti dei cittadini residenti nella regione debitamente autorizzati nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 7 della presente legge. Il rimborso da corrispondere deriva dalla media del costo pro die e pro capite dell'insieme delle convenzioni stipulate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nel proprio territorio per analoghe prestazioni.

 

     Art. 3.

     La Regione eroga uniformemente l'assistenza gratuita negli enti ospedalieri a tutti i soggetti assistibili e negli enti previsti all'articolo 18, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, ubicati nel proprio territorio, a tutti i cittadini italiani che abbiano titolo all'assistenza ospedaliera sia in forma diretta che in forma indiretta.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     La Regione assicura, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro.

     La Regione Friuli-Venezia Giulia rimborsa gli oneri sostenuti dalle Casse marittime per l'assistenza ospedaliera all'estero di cittadini residenti nella regione.

     L'assistenza dei cittadini all'estero per ragioni diverse da quelle di cui ai commi precedenti del presente articolo resta garantita dagli enti competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

     Art. 5.

     I soggetti non assistibili dagli enti o casse ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, e residenti nella regione possono ottenere l'assistenza ospedaliera mediante l'iscrizione in appositi ruoli regionali, per un importo pari alla spesa media capitaria annua rilevata dall'I.N.A.M. per l'anno 1974 e dall'Amministrazione regionale per gli anni successivi, e fissata con decreto dell'Assessore all'igiene e alla sanità.

     L'iscrizione si ottiene con domanda presentata direttamente o con lettera raccomandata all'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno nel quale è stata presentata la domanda a meno che l'interessato non dimostri di aver già avuto titolo altrimenti all'assistenza ospedaliera sino ad una data certa; in tal caso si farà luogo alla riduzione proporzionale dell'onere annuo d'iscrizione.

     L'iscrizione è operante per un triennio ed è comprovata dal possesso di apposito tesserino.

     La relativa riscossione avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette ed è affidata alle esattorie con apposite convenzioni che l'Amministrazione regionale stipulerà entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Qualora l'utente acquisti diverso titolo all'assistenza nel corso del triennio potrà chiedere lo sgravio dei ruoli esattoriali ed il rimborso degli importi indebitamente corrisposti per il periodo altrimenti coperto.

     Per i lavoratori stagionali all'estero, che rientrano nel territorio nazionale, l'importo di cui al primo comma è commisurato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio nazionale.

     L'assistenza ospedaliera è estesa ai non abbienti già assistiti a carico dei Comuni ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 17 agosto 1974, n. 386. Il titolo a tale assistenza è comprovato da apposito tesserino rilasciato e convalidato annualmente dal Comune di competenza, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la iscrizione nell'elenco comunale.

 

     Art. 6.

     La mancata iscrizione nel ruolo regionale non può comunque consentire il rifiuto di prestazioni ospedaliere d'urgenza in enti ospedalieri o in altri istituti di ricovero e cura convenzionati. Il costo delle relative prestazioni sarà a carico dell'utente se l'interessato non inoltra, entro 5 giorni dalla dimissione, domanda di iscrizione nei ruoli regionali o non dimostra il titolo all'assistenza gratuita.

     Il corrispettivo giornaliero per i ricoveri di cui sopra è, fissato annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene ed alla sanità e il relativo recupero avviene nei modi previsti dalla legge 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 7.

     Il ricovero in enti pubblici ospedalieri si attua nel rispetto dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dell'articolo 14 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, e non è soggetto a preventiva autorizzazione.

     Il ricovero in istituti di ricovero e cura convenzionati è soggetto a preventiva impegnativa da parte dell'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità; quello in istituti non convenzionati per i cittadini residenti nella regione è soggetto a preventiva autorizzazione della Regione.

     Nel caso di ricovero d'urgenza in istituti e case di cura convenzionati e non, la notifica all'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità conterrà anche la richiesta di impegnativa o autorizzazione in sanatoria.

     L'impegnativa fissa anche il periodo massimo di ricovero, che potrà essere prolungato con successiva autorizzazione regionale su motivata richiesta dei sanitari.

     All'infuori dei casi di comprovata urgenza, l'Assessorato dell'igiene e della sanità potrà subordinare le impegnative e le autorizzazioni a visite ed accertamenti diagnostici particolari preferibilmente presso gli ambulatori e servizi degli enti pubblici ospedalieri.

     Il ricovero in istituti e case di cura non convenzionati, quando sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione di cui ai precedenti commi, dà titolo all'utente per il solo rimborso in forma indiretta da parte della Regione di una quota non inferiore alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni

negli istituti e case di cura private convenzionati ubicati nella regione.

     Le incombenze previste dal presente articolo saranno attuate dagli organi e dagli uffici periferici del Ministero della sanità competenti per territorio.

 

     Art. 8.

     E' fatto obbligo agli enti ospedalieri ed agli istituti di ricovero e cura di cui all'articolo 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386, di comunicare al competente ente gestore di assistenza malattia la data del ricovero, con la relativa diagnosi e - al termine della degenza - la data della dimissione del ricoverato avente diritto alla indennità economica.

     Per il resto, tutti gli enti erogatori di assistenza ospedaliera saranno tenuti a inoltrare all'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità le notifiche, le schede nosologiche individuali, le piante organiche, il prospetto dei costi interni per consumi e tutti gli altri documenti economico-contabili nelle forme, modi e tempi che saranno richiesti dall'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità.

 

 

CAPO II

Norme per l'attuazione degli articoli 6 e 7 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264,

convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386

 

     Art. 9.

     Fino alla data dell'entrata in vigore della riforma sanitaria o delle norme programmatorie del piano regionale sanitario ed ospedaliero sono vietati i provvedimenti relativi a:

     1) istituzione o modificazioni di divisioni, sezioni o servizi ospedalieri nonché aumenti di posti-letto;

     2) costruzione di nuovi ospedali;

     3) piante organiche del personale sanitario, laureato dei ruoli speciali addetto alle attività sanitarie, amministrativo, tecnico, sanitario-ausiliario ed esecutivo;

     4) alienazione di beni immobili e titoli facenti parte del patrimonio ospedaliero, nonché costituzione di diritti reali sui medesimi.

 

     Art. 10.

     Gli enti ospedalieri che intendono adottare provvedimenti in deroga a quanto disposto nel precedente articolo inoltrano all'Assessorato dell'igiene e della sanità apposita richiesta, accompagnata da una dettagliata relazione e corredata dagli elementi di carattere tecnico- sanitario e finanziario necessari a verificare che sussistono comprovate specifiche ed inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali che non possono essere soddisfatte mediante l'utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi, e, nel caso di cliniche e di istituti universitari convenzionati, che le nuove strutture rispondono ad imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca.

 

     Art. 11.

     I provvedimenti in deroga di cui all'articolo 9 devono:

     a) contenere la dimostrazione delle disponibilità finanziarie da parte dell'ente ospedaliero, delle strutture edilizie e delle attrezzature necessarie ovvero il piano finanziario relativo all'acquisizione delle medesime;

     b) contenere un piano finanziario particolareggiato relativo alle nuove o maggiori spese di gestione.

     Le autorizzazioni di cui all'articolo 10 della presente legge sono concesse con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene ed alla sanità.

     Unitamente all'autorizzazione di cui al precedente comma viene, se del caso, autorizzato il necessario aumento di organico dell'ente interessato.

 

     Art. 12.

     Alla copertura dei nuovi posti creati a norma dell'ultimo comma dell'articolo 11 deve provvedersi prioritariamente mediante l'utilizzo di personale dello stesso ente con particolare riguardo ai casi di trasformazione o soppressione di servizi ovvero di personale di altri enti ospedalieri sempreché non diminuiscano i livelli di assistenza previsti per l'ente ospedaliero di provenienza.

     L'utilizzo di personale di altri enti ospedalieri di cui al comma precedente si applica anche per la copertura di posti previsti dalle vigenti piante organiche, a norma dell'articolo 6, secondo comma, del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

 

     Art. 13.

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'igiene e alla sanità può autorizzare l'aumento delle piante organiche degli enti ospedalieri relativi a divisioni, sezioni o servizi esistenti oppure la trasformazione dei posti già esistenti in pianta organica quando ciò risponda a specifiche ed obiettive esigenze di assistenza oppure discenda da disposizioni di legge o da accordi di lavoro.

     Nel provvedimento di autorizzazione all'aumento degli organici può essere stabilito che alla copertura dei relativi posti si provveda con decorrenza dall'esercizio successivo a quello in corso.

 

     Art. 14.

     Alla copertura di nuovi posti creati a norma dell'articolo 13 deve provvedersi prioritariamente mediante la più razionale utilizzazione del personale in servizio.

 

     Art. 15.

     L'assunzione a qualsiasi titolo, da parte degli enti ospedalieri, di personale sanitario, di personale tecnico laureato e di personale amministrativo della carriera direttiva, a copertura di posti previsti dalle piante organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e anteriormente non coperti nemmeno per incarico, è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Assessore all'igiene e alla sanità.

     L'assunzione di personale diverso da quello di cui al primo comma, a copertura di posti previsti dalle piante organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non è soggetta a preventiva autorizzazione.

 

     Art. 16.

     L'autorizzazione alla alienazione di beni immobili o di titoli da parte degli enti ospedalieri, nonché alla costituzione di diritti reali sui medesimi, in deroga al divieto di cui all'articolo 7, ottavo comma, del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e all'articolo 10 della presente legge è concessa con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene ed alla sanità, di concerto con l'Assessore alle finanze.

     L'autorizzazione può essere concessa solo ove sussistano le seguenti condizioni:

     a) l'ente proponente indichi la destinazione dei proventi derivanti dalla alienazione o dalla costituzione dei diritti reali;

     b) l'operazione patrimoniale, ove concerna beni immobili, non sia in contrasto con i programmi e gli indirizzi della Regione in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente e abbia ottenuto il preventivo parere favorevole degli Assessori competenti.

     L'autorizzazione di cui al primo comma è concessa allorché i proventi derivanti dall'alienazione o dalla costituzione di diritti reali siano destinati al completamento di opere.

 

     Art. 17.

     Ai membri di organi di amministrazione di enti ospedalieri chiamati a far parte di commissioni ospedaliere di studio, consultive o giudicatrici dei concorsi per il personale di enti ospedalieri in cui non siano in carica spetta l'indennità di missione in quanto dovuta, fissata dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, per i dirigenti generali.

     Ai dipendenti di enti ospedalieri chiamati a far parte di commissioni, di cui al precedente comma, in enti ospedalieri in cui non prestino servizio, spetta l'indennità di missione in quanto dovuta, prevista dagli ordinamenti interni degli enti presso cui si svolgono le commissioni.

     Il tempo impiegato per partecipare alle commissioni sarà considerato come orario normale o straordinario di lavoro nell'ospedale da cui l'interessato dipende.

     Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale ospedaliero, che non siano membri di organi di amministrazione né dipendenti ospedalieri, saranno corrisposti in aggiunta alla indennità di missione prevista dal primo comma del presente articolo i compensi previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 o le indennità forfettarie che saranno stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene e alla sanità.

     In relazione alle nuove competenze regionali in materia di assistenza ospedaliera i funzionari designati dall'Assessorato dell'igiene e della sanità sostituiscono quelli ministeriali nell'espletamento delle procedure concorsuali ospedaliere.

     Ai membri del Consiglio di amministrazione non residenti nel comune in cui ha sede l'ospedale è corrisposta la indennità chilometrica prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

 

 

CAPO III

Criteri per la ripartizione degli stanziamenti assegnati alla Regione sul

«Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera»

 

     Art. 18.

     A partire dall'esercizio 1975, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale sarà istituito un capitolo «per memoria» con la denominazione: «Stanziamenti assegnati alla Regione sul Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera».

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo saranno istituiti in corrispondenza - «per memoria» - i seguenti capitoli con le relative denominazioni:

     - al Titolo I - «Spese correnti»:

     a) assegnazione agli enti ospedalieri per gli oneri relativi all'assistenza ospedaliera;

     b) competenze fisse ed accessorie e relativi oneri riflessi del personale assegnato - alla Regione per l'espletamento dell'assistenza ospedaliera (articolo 19, legge 17 agosto 1974, n. 386);

     c) spese derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione, a norma dell'articolo 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché quelle relative all'assistenza indiretta e all'assistenza ospedaliera all'estero, ai sensi dell'articolo 12 della predetta legge n. 386.

     - al Titolo II «Spese in conto capitale»:

     d) spese di investimento degli enti ospedalieri.

 

     Art. 19.

     Gli stanziamenti assegnati dallo Stato sul «Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera» saranno iscritti con decreto dell'Assessore alle finanze nel capitolo d'entrata indicato nel primo comma del precedente articolo 18.

     L'iscrizione delle predette assegnazioni nei corrispondenti capitoli della spesa del bilancio regionale di cui al precedente articolo è disposta dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta stessa, con decreti da registrare alla Corte dei conti.

     La delibera di ripartizione di cui al comma precedente è proposta dall'Assessore all'igiene e alla sanità di concerto con l'Assessore alle finanze.

 

     Art. 20.

     Le eventuali entrate degli enti ospedalieri, a qualsiasi titolo derivate, esclusi i redditi vincolati a destinazione specifica, saranno iscritti in apposito capitolo di entrata istituito nel bilancio della Regione con decreto dell'Assessore alle finanze.

     Con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 19 della presente legge le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nel capitolo di spesa di cui alla lettera a) dell'articolo 18.

 

     Art. 21.

     Gli stanziamenti iscritti sul capitolo concernente l'assegnazione agli enti ospedalieri per gli oneri relativi all'assistenza ospedaliera sono ripartiti fra gli enti stessi con i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli dal 22 al 31.

 

     Art. 22.

     La quota spettante a ciascun ente ospedaliero in base al riparto di cui al precedente articolo 21 è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'igiene e alla sanità, per le seguenti voci di spesa:

     a) stipendi, altri assegni fissi ed oneri contributivi relativi al personale in servizio presso ciascun ente al 31 dicembre dell'anno precedente, oltre a quelli derivanti dalla applicazione di disposizioni di leggi e gli accordi di lavoro, nonché oneri relativi al personale da assumersi per la copertura di posti vacanti, per la sostituzione di dipendenti cessati dal servizio o collocati in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza o puerperio, ovvero da assumersi a norma dell'articolo 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e della presente legge regionale;

     b) oneri derivanti da consulenze in atto al 31 dicembre dell'anno precedente ovvero successivamente autorizzate dalla Giunta regionale;

     c) oneri derivanti da convenzioni con l'Università in atto al 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero successivamente autorizzate dalla Giunta regionale;

     d) compensi al personale religioso previsti dalle relative convenzioni in atto al 31 dicembre dell'anno precedente ovvero successivamente autorizzate dalla Giunta regionale;

     e) emolumenti a componenti degli organi degli enti ospedalieri nella misura fissata dalle leggi regionali;

     f) canoni di locazione e di leasing derivanti da contratti in atto al 31 dicembre dell'anno precedente ovvero successivamente autorizzati dalla Giunta regionale;

     g) spese relative all'incentivazione scientifico-didattica, aggiornamento e istruzione professionale;

     h) oneri derivanti dal pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, e dei relativi interessi, contratti dagli enti ospedalieri;

     i) compensi ai dipendenti per lavoro straordinario, nonché altri assegni ed indennità di carattere variabile;

     l) spese per manutenzione ordinaria degli edifici e delle attrezzature, spese per combustibili, per utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono, per trasporti, per servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri, svolti direttamente o conferiti per appalto, consumi e spese generali diverse;

     m) spese per acquisto di medicinali, presidi sanitari, materiali diagnostici e terapeutici;

     n) spese per vitto;

     o) spese per interessi su anticipazioni di cassa;

     p) spese relative a consumi per servizi ambulatoriali e ricoveri in camere speciali;

     q) fondi di riserva.

 

     Art. 23.

     Le spese di cui alle lettere da a) ad h) del precedente articolo 22 sono riconosciute a ciascun ente fino alla misura prevista, per l'esercizio, nel bilancio di ciascun ente ospedaliero.

 

     Art. 24.

     Per le spese di cui alla lettera i) del precedente articolo 22 è devoluta agli enti ospedalieri una somma complessiva determinata sulla base degli emolumenti spettanti e dei limiti quantitativi fissati a norma degli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e sulla scorta dei bilanci preventivi dei singoli enti ospedalieri.

     Per le spese di cui alla lettera 1) del precedente articolo 22 è devoluta agli enti ospedalieri una somma complessiva pari a quella prevista per lo stesso titolo da tutti gli ospedali della regione nell'esercizio precedente, rivalutata da un coefficiente non superiore all'indice di aumento globale dei prezzi al consumo comunicato dalla Camera di Commercio di Trieste.

     Le somme di cui al precedente comma sono ripartite fra gli enti ospedalieri per il 50% in ragione della media dei ricoveri verificatisi nel triennio precedente escluso quello in corso e per il 50% in ragione della media di giornate di degenza accertate nel medesimo triennio.

 

     Art. 25.

     Per le spese di cui alla lettera m) del precedente articolo 22 è devoluta agli enti ospedalieri una somma complessiva pari a quella prevista per lo stesso titolo da tutti gli ospedali della regione nell'esercizio precedente rivalutata da un coefficiente non superiore all'indice di incremento effettivo dei prezzi relativi, tenuto conto del disposto di cui all'articolo 9, quinto comma, del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

     Le somme di cui al precedente comma sono ripartite fra gli enti ospedalieri in relazione alle giornate di degenza verificatesi nell'anno precedente a quello in corso in ciascuno dei livelli di specialità.

 

     Art. 26.

     Per le spese di cui alla lettera n) del precedente articolo 22 è devoluta a ciascun ente una somma pari alla spesa media prevista per lo stesso titolo nell'esercizio precedente, per ogni giornata di degenza, dagli ospedali della regione, rivalutata da un coefficiente non superiore all'indice di aumento globale dei prezzi al consumo comunicato dalla Camera di commercio di Trieste e moltiplicata per il numero delle giornate di degenza previste per l'esercizio.

 

     Art. 27.

     Per le spese di cui alla lettera o) del precedente articolo 22 è devoluta agli enti ospedalieri che sono stati autorizzati ad effettuare anticipi di cassa una somma pari alla spesa sostenuta a tale titolo.

 

     Art. 28.

     Per le spese di cui alla lettera p) del precedente articolo 22 è assegnata a ciascun ente ospedaliero una somma pari all'entrata prevista per lo stesso titolo nell'esercizio.

 

     Art. 29.

     Il fondo di riserva di cui alla lettera q) del precedente articolo 22 è determinato per ciascun ospedale nella misura massima dell'1% delle spese correnti previste nell'esercizio per l'Amministrazione regionale nella misura massima del 2% dello stanziamento assegnato alla Regione sul Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

 

     Art. 30.

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'igiene ed alla sanità, annualmente determina le medie, i coefficienti ed i parametri di cui ai precedenti articoli 24, 25 e 26, nonché i livelli di specialità di cui al precedente articolo 25.

 

     Art. 31.

     Entro il 30 settembre di ogni anno gli enti ospedalieri predispongono e trasmettono all'Assessorato dell'igiene e della sanità il progetto di bilancio preventivo di competenza dell'esercizio successivo redatto in conformità alle norme in vigore ed alle eventuali disposizioni emanate dalla Giunta regionale.

     Entro il 30 novembre viene determinata, sulla base dei criteri di cui ai precedenti articoli, la somma globale attribuita a ciascun ente con le modalità previste dai precedenti articoli 21 e 22.

     Gli enti ospedalieri, sulla base dell'importo del finanziamento determinato a norma del comma precedente, approvano entro il 31 dicembre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo con deliberazione da sottoposti al controllo previsto dalla legge regionale.

 

     Art. 32.

     Entro il 30 giugno successivo la Giunta regionale provvede alla eventuale determinazione definitiva della quota spettante a ciascun ente ospedaliero a norma del precedente articolo 31.

     Sulla base di tale determinazione gli enti ospedalieri sono tenuti ad apportare i necessari assestamenti ai propri bilanci.

     Le variazioni degli stanziamenti in bilancio che dovessero essere richiesti in corso di esercizio per sopraggiunte necessità sono effettuate in base alle norme in vigore con il solo divieto di storni da poste di bilancio destinate ad investimenti.

     Per tali variazioni di bilancio sarà seguita la stessa procedura prevista per il bilancio preventivo.

 

     Art. 33.

     Le somme assegnate a ciascun ente ospedaliero saranno erogate subordinatamente agli accreditamenti dello Stato sul «Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera» in quote bimestrali, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene e alla sanità di concerto con l'Assessore alle finanze.

     [La predetta subordinazione è richiesta solo per l'erogazione dei saldi annuali] [2].

     I pagamenti imputati alla competenza di ciascun esercizio non possono superare in alcun caso le quote attribuite ai singoli enti a norma dei precedenti articoli 31, secondo comma, e 32.

 

     Art. 34.

     Gli stanziamenti iscritti nei capitoli del Titolo I del bilancio regionale indicati nel precedente articolo 18 della presente legge, eventualmente non impegnati alla fine dell'esercizio, potranno essere utilizzati anche nell'esercizio successivo.

 

     Art. 35.

     L'accertamento che le somme assegnate dalla Regione in base alla presente legge sono utilizzate secondo le destinazioni di bilancio di ciascun ente ospedaliero, come previsto dagli articoli 31 e 32 della presente legge, è eseguito dai Comitati provinciali di controllo nell'esercizio degli ordinari controlli che ad essi competono ai sensi della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.

 

     Art. 36.

     E' fatto obbligo agli enti ospedalieri di presentare annualmente all'Amministrazione regionale, entro il termine che sarà stabilito dal decreto di assegnazione, una formale dichiarazione dalla quale risulti la corrispondenza delle assegnazioni della Regione agli impieghi effettuati accompagnata dal conto consuntivo e dalla relativa deliberazione di approvazione dell'ente ospedaliero, resa esecutiva a termini di legge.

 

     Art. 37.

     All'impegno e al pagamento delle competenze fisse ed accessorie e dei relativi oneri riflessi per il personale assegnato alla Regione ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, provvede il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore all'uopo delegato.

 

     Art. 38.

     All'impegno e al pagamento delle spese indicate alla lettera c) del precedente articolo 18 provvede l'Assessore all'igiene ed alla sanità a termini delle convenzioni o sulla base della presentazione da parte degli aventi diritto della relativa documentazione.

 

     Art. 39.

     Lo stanziamento da iscrivere al capitolo di cui alla lettera d) del precedente articolo 18 è determinato annualmente in misura non superiore al 10% dell'assegnazione complessiva sul «Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera» attribuita alla Regione ed è destinato prioritariamente al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti pluriennali assunti dagli enti ospedalieri prima del 31 dicembre 1974, ovvero stipulati successivamente purché assistiti da contributi regionali o statali erogati sugli stanziamenti dei bilanci regionali sino all'esercizio finanziario 1974.

     L'eventuale restante parte dello stanziamento è destinata all'impianto, trasformazione, ammodernamento degli ospedali, nonché al rinnovo ed all'adeguamento delle loro attrezzature sanitarie.

 

     Art. 40.

     La ripartizione per ciascun ente ospedaliero dello stanziamento di cui al precedente articolo 39 viene disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene ed alla sanità.

     All'impegno ed al pagamento delle relative assegnazioni provvede l'Assessore all'igiene ed alla sanità.

 

Norme transitorie e finali

 

     Art. 41.

     Per l'esercizio 1975 il termine di cui all'articolo 31, primo comma, è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per il medesimo esercizio il termine di cui all'articolo 31, terzo comma, è fissato in trenta giorni dalla data di comunicazione all'ente ospedaliero della somma ad esso attribuita dalla Regione.

 

     Art. 42.

     Le previsioni di cassa degli enti ospedalieri per il 1975 dovranno essere formulate tenendo separate le spese imputabili all'esercizio medesimo da quelle imputabili agli esercizi precedenti o comunque connesse alla gestione di queste.

     Le erogazioni effettuate dalla Regione a norma del precedente articolo 33 sono commisurate esclusivamente ai fabbisogni relativi alle gestioni di competenza degli esercizi 1975 e successivi.

     Gli enti ospedalieri dovranno tener separate le scritture contabili relative alle gestioni degli esercizi 1974 e precedenti da quelle relative alle gestioni degli esercizi successivi.

 

     Art. 43.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli art. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[1] Gli originali II e III comma sono stati abrogati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 8 giugno 1979, n. 28.

[2] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 luglio 1977, n. 44 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.