§ 5.1.23 - Legge Regionale 8 giugno 1979, n. 28.
Norme di attuazione del primo comma dell'articolo 12 della legge 29 giugno 1977, n. 349.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:08/06/1979
Numero:28


Sommario
Art. 1.      La presente legge disciplina modalità e limiti dell'esercizio della libera attività professionale prestata, a seguito di libera scelta del paziente che ne assume il relativo onere, dai medici [...]
Art. 2.      Nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 1 la libera attività professionale può essere svolta dai medici dei servizi di diagnosi e cura, compatibilmente con l'orario e le esigenze di [...]
Art. 3.      Le tariffe minime e massime per le prestazioni libero-professionali sono determinate dalla Giunta regionale.
Art. 4.      Gli accordi di lavoro disciplinano le modalità di attribuzione ai medici dei proventi per la libera attività professionale e per i consulti di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.
Art. 5.      Ai medici con rapporto di lavoro a tempo pieno è inibita, ai sensi delle vigenti disposizioni, qualsiasi attività professionale al di fuori delle strutture di cui al precedente articolo 1.
Art. 6.      Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1.


§ 5.1.23 - Legge Regionale 8 giugno 1979, n. 28.

Norme di attuazione del primo comma dell'articolo 12 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

(B.U. 8 giugno 1979, n. 59).

 

Art. 1.

     La presente legge disciplina modalità e limiti dell'esercizio della libera attività professionale prestata, a seguito di libera scelta del paziente che ne assume il relativo onere, dai medici degli ospedali, dei policlinici convenzionati e degli istituti a carattere scientifico, in un ambito diverso dall'attività istituzionale dell'ente. La libera attività professionale può essere prestata nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e degli istituti in cui il medico è chiamato ad operare, o al di fuori degli stessi.

 

     Art. 2.

     Nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 1 la libera attività professionale può essere svolta dai medici dei servizi di diagnosi e cura, compatibilmente con l'orario e le esigenze di servizio:

     a) in costanza di ricovero, subordinatamente alla esigenza primaria di garantire le funzioni istituzionali della struttura. Gli spazi destinati a tale attività, distinti e specifici secondo quanto previsto dall'articolo 47 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, vanno contenuti comunque nei limiti variabili dal 4 al 10% del totale dei posti-letto, e debbono essere programmati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della competenza nosologica di ciascuna divisione o servizio e possono anche prescindere da riferimenti a livelli di trattamento alberghiero. Dette attività vengono svolte in gruppo e sono comprensive dei servizi connessi;

     b) in regime ambulatoriale, usufruendo delle relative strutture, secondo modalità organizzative stabilite dall'Amministrazione di appartenenza.

     La libera attività professionale intramurale è svolta nel quadro dei criteri generali di organizzazione dei servizi sanitari pubblici al fine di assicurare la piena ed omogenea funzionalità dei servizi stessi.

     I sanitari con rapporto di lavoro a tempo pieno hanno priorità per l'esercizio della libera attività professionale nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche.

     Gli introiti della libera attività professionale di cui al presente articolo sono riscossi esclusivamente dall'Amministrazione dalla quale il medico dipende.

 

     Art. 3.

     Le tariffe minime e massime per le prestazioni libero-professionali sono determinate dalla Giunta regionale.

     Il tariffario è determinato in modo da consentire la preventiva conoscenza dell'onere massimo che il paziente dovrà sostenere.

 

     Art. 4.

     Gli accordi di lavoro disciplinano le modalità di attribuzione ai medici dei proventi per la libera attività professionale e per i consulti di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

 

     Art. 5.

     Ai medici con rapporto di lavoro a tempo pieno è inibita, ai sensi delle vigenti disposizioni, qualsiasi attività professionale al di fuori delle strutture di cui al precedente articolo 1.

     Ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito è consentito l'esercizio di libera attività professionale esterna secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle convenzioni uniche nazionali di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349 e nel rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di impiego.

     Non è ammessa, comunque, nessuna attività esterna, diagnostica o terapeutica, che si ponga in concorrenza con l'ente di appartenenza o che sia incompatibile con gli orari di servizio.

     Fermi restando i divieti già previsti dalla legislazione vigente, ai medici a tempo definito è preclusa l'attività professionale comunque prestata in qualunque tipo di clinica o di centro diagnostico privato, gestiti in forma societaria o cooperativa.

     Ai medici con rapporto di lavoro a tempo pieno è consentita la prestazione, anche al di fuori della struttura, di consulti resi in favore di privati, purché da questi richiesti, salvo che in casi di estrema urgenza, tramite l'Amministrazione di appartenenza e comunque dalla stessa autorizzati. In ogni caso il pagamento degli onorari dovrà essere obbligatoriamente effettuato tramite l'Amministrazione di appartenenza.

 

     Art. 6.

     Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1.