§ 5.2.24 - Legge Regionale 28 luglio 1977, n. 44.
Anticipazioni agli Enti ospedalieri della regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:28/07/1977
Numero:44


Sommario
Art. 1.      In attesa del provvedimento legislativo previsto dall'articolo 16, ultimo comma, del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modifiche nella legge 18 agosto 1974, n. 386, riguardante [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.2.24 - Legge Regionale 28 luglio 1977, n. 44. [1]

Anticipazioni agli Enti ospedalieri della regione.

(B.U. 2 agosto 1977, n. 76).

 

Art. 1.

     In attesa del provvedimento legislativo previsto dall'articolo 16, ultimo comma, del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modifiche nella legge 18 agosto 1974, n. 386, riguardante l'integrazione del Fondo Nazionale per l'Assistenza Ospedaliera per gli anni 1975 e 1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare agli enti ospedalieri anticipazioni, salvo conguaglio, fino all'importo di lire 21.000 milioni.

     Tali anticipazioni verranno recuperate, in unica soluzione, al momento della erogazione agli enti ospedalieri delle integrazioni assegnate per gli anni 1975 e 1976, in seguito all'aumento del Fondo Nazionale per l'Assistenza Ospedaliera di cui al precedente comma.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI - il capitolo 910 con la denominazione: «Recupero delle anticipazioni concesse agli Enti Ospedalieri sull'integrazione delle assegnazioni per gli oneri relativi all'assistenza ospedaliera negli anni 1975 e 1976» e con lo stanziamento di lire 21.000 milioni per l'esercizio 1977.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XIII - il capitolo 5731 con la denominazione: «Anticipazioni agli Enti Ospedalieri sull'integrazione delle assegnazioni per gli oneri relativi all'assistenza ospedaliera negli anni 1975 e 1976» e con lo stanziamento di lire 21.000 milioni per l'esercizio 1977, a fronte della entrata di pari importo iscritta al capitolo di cui al precedente comma.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Norma sostitutiva del II comma dell'art. 33 della L.R. 11 gennaio 1975, n. 1.