§ 5.5.10 - Legge Regionale 7 maggio 1979, n. 19.
Rifinanziamento della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 e successive modificazioni, concernente la nuova disciplina in materia di emigrazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 emigrazione
Data:07/05/1979
Numero:19


Sommario
Art. 1.      In attesa di un'organica revisione degli interventi nel settore dell'emigrazione disciplinati dal Titolo 11 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 e successive modificazioni, è [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.5.10 - Legge Regionale 7 maggio 1979, n. 19.

Rifinanziamento della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 e successive modificazioni, concernente la nuova disciplina in materia di emigrazione.

(B.U. 8 maggio 1979, n. 49).

 

Art. 1.

     In attesa di un'organica revisione degli interventi nel settore dell'emigrazione disciplinati dal Titolo 11 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 e successive modificazioni, è autorizzata, per le finalità previste dagli articoli 8, 9, 12, 17 e 22 della stessa legge, la spesa di lire 600 milioni per l'esercizio 1979.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 è istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3316 con la denominazione: «Interventi a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari ai sensi degli articoli 8, 9, 12. 17 e 22 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 e successive modificazioni» e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'esercizio 1979, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 (Rubrica n. 10 - Partita n. 2 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.