§ 4.10.33 - Legge Regionale 6 settembre 1976, n. 53. [*]
Attribuzione alla Presidenza della Giunta regionale di sovraintendere all'attuazione delle leggi statali e regionali a favore delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:06/09/1976
Numero:53


Sommario
Art. 1.      Per garantire un più efficace e spedito espletamento delle funzioni che siano in attuazione di leggi statali e regionali emanate a favore delle popolazioni e delle zone colpite dagli eventi [...]
Art. 2.      Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale si avvale di una Segreteria generale straordinaria con sede in Udine, cui è preposto un [...]
Art. 3.      Con legge regionale, da approvarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà istituito un organo consultivo territoriale quale espressione degli enti locali e [...]
Art. 4.      Alla costituzione della Segreteria Generale straordinaria si provvede mediante personale distaccato da altri Uffici o Servizi regionali e mediante personale comandato dallo Stato o da altri Enti [...]
Art. 5.      Qualora alla Segreteria Generale straordinaria ed agli Uffici relativi vengano assegnati dirigenti, di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ovvero dirigenti [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Le attribuzioni di cui al precedente articolo 1 vengono esercitate, secondo quanto stabilito dalla presente legge, a decorrere dalla data che sarà fissata con decreto del Presidente della Giunta [...]
Art. 8.      Gli oneri derivanti dalla presente legge faranno carico agli appropriati capitoli 151, 152, 156 e 428 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi [...]
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.33 - Legge Regionale 6 settembre 1976, n. 53. [*]

Attribuzione alla Presidenza della Giunta regionale di sovraintendere all'attuazione delle leggi statali e regionali a favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 1976 ed istituzione della Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

(B.U. 7 settembre 1976, n. 73).

 

Art. 1.

     Per garantire un più efficace e spedito espletamento delle funzioni che siano in attuazione di leggi statali e regionali emanate a favore delle popolazioni e delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio e settembre 1976 e in dipendenza degli eventi stessi, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 6 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, il Presidente della Giunta regionale è competente, in via straordinaria, non oltre il 31 dicembre 2002 [1] e per la parte non delegata o comunque non delegabile ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto regionale agli Enti locali e alle Comunità montane e collinare, in armonia con la legge 8 agosto 1977, n. 546 [1a]:

     a) a operare gli interventi, già devoluti ad altri Assessori regionali, diretti alla ricostruzione delle zone colpite, ivi compresi quelli attinenti alla demolizione di edifici e di manufatti pericolanti e alla rimozione delle macerie, nonchè quelli concernenti la vigilanza, il controllo e la consulenza in merito agli strumenti urbanistici di livello comunale dei Comuni disastrati e gravemente danneggiati, indicati nel D.P.G.R. del 20 maggio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni [2];

     b) a coordinare gli interventi socio-assistenziali diretti alla normalizzazione della vita sociale ed economica nelle zone medesime [3].

     (Omissis) [4].

     Nella trattazione degli affari di cui al primo comma il Presidente della Giunta regionale osserva le direttive approvate dalla Giunta stessa, previo parere della Commissione consiliare speciale.

     Periodicamente e, comunque, quando ne ricorra l'esigenza o ne sia richiesto, il Presidente della Giunta regionale informa la Commissione consiliare speciale sullo stato di attuazione delle leggi di intervento a favore delle zone e delle popolazioni colpite [5].

 

     Art. 2.

     Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale si avvale di una Segreteria generale straordinaria con sede in Udine, cui è preposto un Segretario generale straordinario, e che si articola nelle seguenti ripartizioni:

     - Ripartizione amministrativa

Ripartizione tecnica

Ripartizione dell'assistenza [6].

 

     Art. 3.

     Con legge regionale, da approvarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà istituito un organo consultivo territoriale quale espressione degli enti locali e sovraccomunali della zona colpita dal sisma e saranno fissati i relativi compiti.

     Con la medesima legge saranno altresì assegnate ai Comuni e alle Comunità montane e collinare deleghe per l'esercizio in via normale delle funzioni amministrative inerenti alla ricostruzione.

 

     Art. 4.

     Alla costituzione della Segreteria Generale straordinaria si provvede mediante personale distaccato da altri Uffici o Servizi regionali e mediante personale comandato dallo Stato o da altri Enti pubblici o per chiamata.

     L'articolazione interna della Segreteria Generale straordinaria e degli Uffici relativi, la loro dirigenza e la dotazione di personale saranno stabilite con successiva legge regionale da approvarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel frattempo la Giunta regionale è autorizzata a chiedere immediatamente comandi in numero non superiore a 10.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore che lo coadiuva possono essere chiamati a prestare la loro collaborazione alla Segreteria Generale straordinaria ed agli Uffici relativi, con incarichi a tempo determinato, anche esperti non appartenenti a pubbliche Amministrazioni in numero non superiore a 5. I compensi sono stabiliti con apposita convenzione avendo come riferimento il trattamento economico complessivo del personale regionale con analoghe funzioni [7].

 

     Art. 5.

     Qualora alla Segreteria Generale straordinaria ed agli Uffici relativi vengano assegnati dirigenti, di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ovvero dirigenti incaricati, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della stessa legge, gli stessi sono collocati fuori organico per il tempo dell'assegnazione.

     Nei confronti dei dipendenti collocati fuori organico non trova applicazione il disposto dell'articolo 116, secondo comma, della citata legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

     Alla cessazione dell'incarico, i dipendenti predetti rientrano in organico anche in soprannumero.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 7.

     Le attribuzioni di cui al precedente articolo 1 vengono esercitate, secondo quanto stabilito dalla presente legge, a decorrere dalla data che sarà fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Restano salvi i provvedimenti in materia perfezionati anteriormente alla data di cui al precedente comma.

 

     Art. 8.

     Gli oneri derivanti dalla presente legge faranno carico agli appropriati capitoli 151, 152, 156 e 428 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

 

     Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[1] L'originario termine del 31 dicembre 1981 è stato così prorogato, da ultimo, dall'art. 137 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[1a] Vedi le maggiori competenze di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della L.R. 27 gennaio 1979, n. 3.

[2] Le competenze di vigilanza, controllo e consulenza su strumenti urbanistici di livello comunale già attribuite, si sensi del presente comma, al Presidente della Giunta regionale sono state devolute all'Assessore regionale ai lavori pubblici ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7 maggio 1982, n. 30. Vedi i rimborsi di cui all'art. 110 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[3] Vedi il D.P.G.R. 30 dicembre 1977, n. 02270/Pres. in B.U.R. n. 19 del 23 febbraio 1978.

[4] Comma soppresso dall'art. 11 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 31 ottobre 1977, n. 58.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 31 ottobre 1977, n. 58. Per quanto concerne la competenza di queste Ripartizioni vedi gli artt. 5 e ss. della L.R. 7 giugno 1979, n. 24.

[7] Vedi anche l'art. 2 della L.R. 7 giugno 1979, n. 24

[8] Il primo e secondo comma del presente articolo sono stati abrogati dall'ultimo comma dell'art. 9 della L.R. 31 ottobre 1977, n. 58; il terzo comma è stato soppresso dall'ultimo comma dell'art. 5 della L.R. 7 maggio 1982, n. 30.