§ 1.2.1 - L.R. 31 agosto 1964, n. 1.
Composizione della Giunta regionale e attribuzioni della Presidenza, della Giunta e degli Assessorati regionali. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:31/08/1964
Numero:1


Sommario
Art. 15.      Gli Assessori, secondo le proprie competenze, curano l'esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale e propongono a questa provvedimenti che riguardano affari di interesse [...]
Art. 16.      Gli Assessori presiedono al funzionamento degli Uffici
Art. 17.      Gli atti della Regione sono firmati dal Presidente della Giunta regionale o per sua delega dagli Assessori
Art. 18.      Il Presidente della Giunta regionale può delegare agli Assessori effettivi ed ai supplenti la trattazione di affari concernenti particolari materie di competenza della Presidenza della Giunta [...]
Art. 19.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli- Venezia Giulia


§ 1.2.1 - L.R. 31 agosto 1964, n. 1.

Composizione della Giunta regionale e attribuzioni della Presidenza, della Giunta e degli Assessorati regionali. [*]

(B.U. 1 settembre 1964, n. 1).

 

CAPO I

Composizione della Giunta regionale

 

     Artt. 1. - 5.

     (Omissis) [1].

 

CAPO II

Attribuzioni della Presidenza della Giunta e degli Assessorati regionali

 

     Artt. 6. - 14 bis.

     (Omissis) [2].

 

CAPO III

Funzioni degli Assessori

 

Art. 15.

     Gli Assessori, secondo le proprie competenze, curano l'esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale e propongono a questa provvedimenti che riguardano affari di interesse regionale, previa intesa con il Presidente della Giunta.

 

     Art. 16.

     Gli Assessori presiedono al funzionamento degli Uffici [3].

 

     Art. 17.

     Gli atti della Regione sono firmati dal Presidente della Giunta regionale o per sua delega dagli Assessori.

     Nel decreto di delega sono indicati gli atti amministrativi trasferiti alla competenza degli Assessori.

 

     Art. 18.

     Il Presidente della Giunta regionale può delegare agli Assessori effettivi ed ai supplenti la trattazione di affari concernenti particolari materie di competenza della Presidenza della Giunta regionale.

 

     Art. 19.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli- Venezia Giulia.

 


[*] La presente legge deve intendersi abrogata ai sensi dell'art. 258 della L.R. 1° marzo 1988, n. 7, salvo per le disposizioni richiamate dalla legge medesima.

[1] Capo soppresso dall'art. 11 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12. Vedi ora gli articoli dall'1 al 4 della medesima legge regionale.

[2] Capo soppresso dall'art. 11 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12. Vedi ora gli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale.

[3] Articolo così modificato dall'ultimo comma dell'art. 11 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.