§ 2.1.25 – L.R. 1 marzo 1988, n. 7.
Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'amministrazione regionale e degli enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:01/03/1988
Numero:7


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 15 bis. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21.  [19]
Art. 22. 
Art. 23.  [22]
Art. 24.  [23]
Art. 25.  [24]
Art. 26.  [25]
Art. 27.  [27]
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 32 bis. 
Art. 33.  [33]
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 43 bis. 
Art. 44. 
Art. 45.  [46]
Art. 46. 
Art. 46 bis. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 59 bis. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 61 bis. 
Art. 62. 
Art. 63. 
Art. 64. 
Art. 65. 
Art. 66. 
Art. 67. 
Art. 68. 
Art. 68 bis. 
Art. 69. 
Art. 70. 
Art. 71. 
Art. 72. 
Art. 73. 
Art. 74. 
Art. 75. 
Art. 76. 
Art. 77. 
Art. 78. 
Art. 79. 
Art. 80. 
Art. 81. 
Art. 82. 
Art. 83. 
Art. 83 bis. 
Art. 83 ter. 
Art. 84. 
Art. 85. 
Art. 86. 
Art. 87. 
Art. 88. 
Art. 89. 
Art. 89 bis. 
Art. 90. 
Art. 90 bis. 
Art. 91. 
Art. 92. 
Art. 93. 
Art. 94. 
Art. 95. 
Art. 96. 
Art. 97. 
Art. 98. 
Art. 98 bis. 
Art. 98 ter. 
Art. 99. 
Art. 99 bis. 
Art. 99 ter. 
Art. 99 qua ter.
Art. 99 quinquies. 
Art. 99 sex ies. (Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna).
Art. 99 sep ties.
Art. 99 oct ies.
Art. 99 non ies.
Art. 100. 
Art. 101. 
Art. 102. 
Art. 103. 
Art. 103 bis. 
Art. 104. 
Art. 105. 
Art. 106. 
Art. 107. 
Art. 108. 
Art. 109. 
Art. 110. 
Art. 111. 
Art. 111 bis. 
Art. 112. 
Art. 112 bis. 
Art. 113. 
Art. 114. 
Art. 115. 
Art. 116. 
Art. 117. 
Art. 118. 
Art. 119. 
Art. 120. 
Art. 121. 
Art. 122. 
Art. 123. 
Art. 124. 
Art. 125. 
Art. 126. 
Art. 127. 
Art. 127 bis. 
Art. 128. 
Art. 129. 
Art. 130. 
Art. 131. 
Art. 132. 
Art. 132 bis. 
Art. 133. 
Art. 134. 
Art. 135. 
Art. 136. 
Art. 137. 
Art. 138. 
Art. 139. 
Art. 139 bis. 
Art. 139 ter. 
Art. 139 qua ter.
Art. 139 qui nquies.
Art. 139 sex ies.
Art. 140. 
Art. 141. 
Art. 142. 
Art. 143. 
Art. 144. 
Art. 145. 
Art. 146. 
Art. 147. 
Art. 148. 
Art. 149. 
Art. 156. 
Art. 157. 
Art. 158. 
Art. 159. 
Art. 160. 
Art. 160 bis. 
Art. 161. 
Art. 162. 
Art. 163. 
Art. 164. 
Art. 165. 
Art. 165 bis. 
Art. 166. 
Art. 166 bis. 
Art. 167. 
Art. 168. 
Art. 169. 
Art. 170. 
Art. 171. 
Art. 172. 
Art. 173. 
Art. 174. 
Art. 175. 
Art. 176. 
Art. 177. 
Art. 178. 
Art. 179. 
Art. 180. 
Art. 181. 
Art. 182. 
Art. 183. 
Art. 184. 
Art. 184 bis. 
Art. 185. 
Art. 186. 
Art. 187. 
Art. 188. 
Art. 189. 
Art. 190. 
Art. 191. 
Art. 192. 
Art. 193. 
Art. 194. 
Art. 195. 
Art. 196. 
Art. 197. 
Art. 198. 
Art. 199. 
Art. 204. 
Art. 205. 
Art. 206. 
Art. 207. 
Art. 208. 
Art. 208 bis. 
Art. 208 ter. 
Art. 208 qua ter.
Art. 208 qui nquies.
Art. 209. 
Art. 210. 
Art. 211. 
Art. 212. 
Art. 213. 
Art. 214. 
Art. 215. 
Art. 216. 
Art. 217. 
Art. 218. 
Art. 219. 
Art. 219 bis. 
Art. 219 ter. 
Art. 220. 
Art. 221. 
Art. 222. 
Art. 223. 
Art. 224. 
Art. 225. 
Art. 226. 
Art. 98 ter. 
Art. 227. 
Art. 227 bis. 
Art. 227 ter. 
Art. 227 qua ter.
Art. 228. 
Art. 229.  [282]
Art. 234. 
Art. 235. 
Art. 236. 
Art. 237. 
Art. 238. 
Art. 239.  [288]
Art. 240. 
Art. 241.  [290]
Art. 242.  [294]
Art. 243.  [295]
Art. 244.  [299]
Art. 245. 
Art. 246. 
Art. 247. 
Art. 248. 
Art. 249.  [305]
Art. 250.  [307]
Art. 251. 
Art. 252.  [312]
Art. 253. 
Art. 254. 
Art. 255. 
Art. 256. 
Art. 257. 
Art. 258. 
Art. 259. 
Art. 260. 


§ 2.1.25 – L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'amministrazione regionale e degli enti locali.

(B.U. 4 marzo 1988, n. 27).

 

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1.

     1. L'ordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica e dello Statuto speciale di autonomia.

 

     Art. 2.

     1 L'azione legislativa ed amministrativa della Regione si informa ai seguenti principi e criteri fondamentali:

     a) al metodo della programmazione per il perseguimento dello sviluppo economico e sociale dell'intera comunità regionale e del suo territorio;

     b) al metodo del decentramento istituzionale e funzionale finalizzato anzitutto al potenziamento ed alla valorizzazione delle autonomie locali;

     c) al metodo della collegialità decisionale ed operativa;

     d) alla chiarezza, trasparenza, pubblicità ed imparzialità dell'attività amministrativa;

     e) all'efficienza ed all'economicità della gestione, anche mediante la semplificazione e il generale snellimento delle procedure, nonchè la valutazione dei costi e dei benefici degli interventi;

     f) alla massima e diffusa informazione in merito agli interventi ed alle provvidenze regionali.

 

     Art. 3.

     1. L'organizzazione amministrativa della Regione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, per assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'azione regionale, si ispira, a sua volta, ai seguenti principi e criteri fondamentali:

     a) flessibilità ed integrazione delle strutture organizzative anche attraverso idonee verifiche procedimentali;

     b) omogeneità e complementarità delle funzioni e delle materie.

     2. Allo stesso fine, l'organizzazione del lavoro deve valorizzare e consentire:

     a) la più ampia partecipazione del personale ai vari livelli funzionali di operatività e la responsabilizzazione dello stesso, in relazione ai compiti affidati;

     b) il metodo della collegialità;

     c) la qualificazione professionale, anche attraverso il costante svolgimento di programmi di formazione, aggiornamento e perfezionamento;

     d) la mobilità e la rotazione del personale;

     e) l'adozione delle più moderne tecniche operative, anche attraverso il progressivo sviluppo dei sistemi informatici per l'automazione delle procedure;

     e bis) il ricorso al telelavoro al fine di realizzare l'impiego flessibile delle risorse umane, nonché economie di gestione [1].

 

     Art. 4.

     1. La Regione, ai sensi degli articoli 11 e 59 dello Statuto di autonomia, attua il decentramento delle funzioni mediante conferimento o delega di attribuzioni agli enti locali, al fine di valorizzarne l'autonomia nel quadro degli strumenti della programmazione regionale.

     2. Nelle materie e relativamente alle funzioni oggetto di decentramento, le strutture regionali competenti curano i rapporti con gli enti delegatari o titolari delle funzioni trasferite, svolgendo la funzione di coordinamento per assicurare uniformità di indirizzo negli interventi.

 

          Art. 5. [2]

 

     Art. 6.

     1. Con successive leggi regionali si provvederà a disciplinare in maniera uniforme e semplificata le procedure relative alla concessione delle provvidenze e dei contributi previsti dalla legislazione regionale nei vari settori di intervento.

 

PARTE II [3]

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE

DEL CONSIGLIO REGIONALE

TITOLO I

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE

DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE

 

          Art. 7. [4]

 

     Art. 8. [5]

 

     Art. 9. [6]

 

     Art. 10. [7]

     [1. L'Ufficio studi legislativi:

     a) svolge, a favore del Consiglio e dei suoi organi interni, attività di consulenza giuridica e di assistenza tecnico-legislativa;

     b) verifica la corrispondenza dei progetti di legge alle regole deliberate dall'Ufficio di Presidenza;

     c) cura, in collaborazione con i Servizi competenti il coordinamento e la revisione dei testi legislativi proposti dalle Commissioni e di quelli approvati dal Consiglio;

     d) cura la redazione dei testi notiziali sulle proposte di legge e la verifica di quelli concernenti le leggi approvate dal Consiglio;

     e) mantiene i collegamenti con l'Ufficio legislativo e legale ai fini dello scambio di informazione e documentazione e per l'eventuale consulenza legale al Consiglio, ai suoi Organi ed ai Consiglieri regionali;

     f) cura la gestione della banca dati delle leggi regionali.

     2. Presso l'Ufficio studi legislativi è istituito il Comitato di consulenza giuridica; l'articolazione, i compiti ed il funzionamento del Comitato sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza.]

 

     Art. 11. [8]

     [1. Il Servizio di segreteria della Presidenza:

     a) tratta gli affari relativi all'attività della Presidenza;     b) cura altresì i rapporti di rappresentanza e gli affari del cerimoniale, nonchè l'organizzazione delle manifestazioni ed iniziative promosse dal Consiglio regionale;

     c) cura i rapporti con l'Associazione degli ex Consiglieri regionali.]

 

     Art. 12. [9]

     [1. Il Servizio degli affari generali ed Assemblea:

     a) cura gli adempimenti inerenti alla programmazione, alla convocazione ed allo svolgimento delle sedute del Consiglio;

     b) svolge funzioni di assistenza tecnica con riguardo all'attività legislativa dell'Assemblea, curando in particolare gli adempimenti in ordine ai progetti di legge d'iniziativa della Giunta e dei Consiglieri, agli strumenti del sindacato ispettivo, alle leggi di iniziativa popolare, ai referendum abrogativi ed alle petizioni;

     c) fornisce assistenza all'Ufficio di presidenza, alla Conferenza dei capigruppo ed alla Giunta delle nomine, alla Giunta delle elezioni ed alla Giunta del regolamento:

     d) cura gli adempimenti conseguenti alle decisioni dell'Assemblea;

     e) assicura ai Consiglieri regionali l'assistenza necessaria allo svolgimento delle relative funzioni tratta gli affari di carattere generale;

     g) sovraintende ai servizi di stampa, duplicazione e fotoriproduzione necessari per l'attività del Consiglio.]

 

     Art. 13. [10]

     [1. Il Servizio dei resoconti:

     a) provvede agli adempimenti concernenti la stesura dei verbali delle sedute del Consiglio;

     b) svolge attività preparatoria e di supporto alla resocontazione delle sedute del Consiglio e, ove richiesto, delle Commissioni;

     c) cura la redazione dei resoconti delle sedute medesime, previa stenoscrizione dei vari dibattiti ovvero trascrizione, anche da parte di istituti specializzati esterni, delle registrazioni su nastro magnetico dei dibattiti stessi, cura altresì la revisione dei testi e gli adempimenti relativi alla loro pubblicazione;

     d) collabora con l'Ufficio studi legislativi per il coordinamento e la revisione finale dei testi delle leggi e degli atti approvati dall'Assemblea;

     e) cura la redazione e la pubblicazione dei testi e documenti concernenti i lavori del Consiglio, destinati ad una più larga diffusione.]

 

     Art. 14. [11]

     [1. Il Servizio di documentazione e della biblioteca:

     a) cura la raccolta e l'aggiornamento dei dati di interesse regionale mediante ricerche bibliografiche e documentali;

     b) provvede alla raccolta ed alla classificazione dei testi legislativi dello Stato e delle Regioni, dei regolamenti e direttive emanati dalla Comunità europea, nonchè di testi di legislazione comparata su argomenti di particolare interesse;

     c) gestisce la biblioteca del Consiglio;

     d) cura i rapporti con il sistema informativo elettronico regionale per lo sviluppo delle procedure di automazione nei vari settori di attività del Consiglio;

     e) provvede alla raccolta ed alla classificazione delle pubblicazioni elaborate dalle varie Direzioni regionali e dagli Enti ed organismi regionali.]

 

     Art. 15. [12]

     [1. Il Servizio amministrativo:

     a) fornisce all'Ufficio di Presidenza del Consiglio il supporto tecnico-amministrativo per la gestione dello stanziamento di bilancio della Regione destinato al funzionamento del Consiglio medesimo e dei relativi uffici;

     b) provvede agli adempimenti di contabilità e di economato in conformità alle disposizioni del regolamento interno del Consiglio.]

 

     Art. 15 bis. [13]

     [1. Il Servizio delle Commissioni consiliari:

     a) cura gli adempimenti concernenti la convocazione e lo svolgimento delle sedute delle Commissioni;

     b) coordina sotto il profilo operativo le attività delle segreterie delle Commissioni;

     c) cura, in coordinamento con il Servizio Documentazione e Biblioteca, la documentazione di base degli oggetti all'esame delle Commissioni;

     d) cura la stesura dei verbali delle Commissioni;

     e) collabora con l'Ufficio studi legislativi alla revisione dei testi legislativi esaminati dalle Commissioni;

     f) cura gli adempimenti conseguenti alle deliberazioni delle Commissioni ed assicura ai relatori l'assistenza tecnica necessaria;

     g) cura l'organizzazione delle visite conoscitive delle Commissioni.]

 

     Art. 16. [14]

 

TITOLO II

UFFICI AUSILIARI

 

          Art. 17. [15]

 

     Art. 18. [16]

 

     Art. 19. [17]

 

PARTE III

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

 

TITOLO I

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ED

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E DEGLI ASSESSORI REGIONALI

 

     Art. 20. [18]

     1. In attuazione dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), il numero minimo degli assessori regionali è stabilito in otto e quello massimo in dieci.

     2. Il Presidente della Regione determina il numero degli assessori regionali entro i limiti di cui al comma 1.

 

     Art. 21. [19]

     1. Il Presidente della Regione attribuisce agli Assessori gli incarichi con la preposizione alle Direzioni centrali e determina contestualmente la loro denominazione in relazione alle materie assegnate.

     2. La preposizione a ciascuna Direzione centrale può essere unitaria o riferita a una o più aree o uno o più Servizi della Direzione medesima, fatta salva la facoltà del Presidente della Regione di riservarsi la trattazione degli affari di competenza di uno o più Servizi [20].

     3. Per Assessorato intendesi il complesso degli uffici ai quali è preposto l'Assessore.

     4. In caso di assenza o impedimento, anche funzionale, di un Assessore, le relative funzioni sono svolte dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato.

 

     Art. 22. [21]

 

     Art. 23. [22]

     1. Se un Assessore cessa per un qualsiasi motivo dalla carica, il Presidente della Regione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, della presente legge e dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 17/2007, può riservare a sè le funzioni già assegnate all'Assessore medesimo, attribuirle ad altro componente della Giunta o nominare il nuovo Assessore.

 

     Art. 24. [23]

     1. Il Presidente della Regione svolge le attribuzioni previste al capo VI dello Statuto speciale di autonomia e dalla legge regionale 17/2007 .

     2. Con particolare riguardo all'ordinamento e all'organizzazione dell'Amministrazione regionale:

a) presiede al funzionamento delle Direzioni centrali, degli Uffici e dei Servizi della Presidenza, curando la trattazione degli affari di competenza delle strutture medesime;

b) cura la trattazione degli affari di competenza delle Direzioni centrali cui non vengono preposti Assessori.

 

     Art. 25. [24]

     1. Il Presidente della Regione può delegare agli Assessori la trattazione degli affari di competenza delle strutture della Presidenza, di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a). La delega è unitaria per ciascuna struttura della Presidenza; nel caso si tratti di una Direzione centrale o struttura direzionale equiparata, la delega può anche essere riferita a una o più aree o a uno o più servizi della Direzione o struttura equiparata medesima.

 

     Art. 26. [25]

     1. Gli Assessori presiedono al funzionamento delle Direzioni centrali e delle aree e Servizi cui sono preposti e curano la trattazione degli affari, di competenza delle medesime strutture, attribuiti [26].

     2. In particolare, secondo le proprie competenze, propongono, d'intesa con il Presidente della Regione, i provvedimenti da iscrivere all'ordine del giorno della Giunta regionale e curano l'esecuzione delle deliberazioni da questa adottate.

 

     Art. 27. [27]

     1. Gli atti della Regione sono firmati dal Presidente della Regione o per sua delega dagli Assessori.

     2. Nel decreto di delega sono indicati gli atti amministrativi trasferiti alla competenza degli Assessori.

 

TITOLO II

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE

DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

 

CAPO I

Distinzione e livelli delle strutture organizzative

 

     Art. 28.

     1. In relazione alle diverse esigenze funzionali, l'organizzazione burocratica della Regione si distingue in:

     a) strutture stabili;

     b) strutture flessibili.

 

     Art. 29. [28]

     1. Le strutture di massima dimensione a supporto degli organi di governo della Regione sono le direzioni centrali o strutture equiparate.

     2. All’interno delle strutture di massima dimensione sono costituite strutture dirigenziali denominate servizi, differenziati in relazione alla complessità delle funzioni svolte.

     3. Per esigenze permanenti di subarticolazione, di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive ovvero a supporto del Direttore generale e dei Direttori centrali, possono essere istituite strutture stabili di livello inferiore al servizio.

 

     Art. 30. [29]

     1. Le direzioni centrali costituiscono le unità fondamentali dell’organizzazione regionale per lo svolgimento di attività funzionalmente omogenee e complementari, al fine di realizzare, con riguardo alle materie di competenza, l’unità di programmazione, di promozione e ricerca, di indirizzo e d’intervento.

     2. I servizi costituiscono le articolazioni di base delle direzioni centrali per lo svolgimento di attività omogenee.

 

     Art. 31. [30]

 

     Art. 32. [31]

     1. Per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e progettazione, nonché per l’esame di particolari problematiche, il Direttore generale può costituire gruppi di lavoro interdirezionali tra dipendenti dell’Amministrazione regionale, di enti regionali, di enti locali, con l’eventuale partecipazione di esperti esterni.

     2. Il provvedimento con il quale viene costituito il gruppo di lavoro deve contenere l’indicazione della durata dei lavori, gli obiettivi, la composizione, nonché la designazione del coordinatore.

 

     Art. 32 bis. [32]

     1. E’ istituito il Comitato di direzione dell’Amministrazione regionale, composto dal Direttore generale, che lo presiede, e dai Direttori centrali. Il Comitato può essere integrato dai dirigenti che di volta in volta il Direttore generale ritenga necessario coinvolgere.

     2. Il Comitato di direzione è organo di consultazione, analisi, proposta, elaborazione e concertazione delle decisioni gestionali generali dell’Amministrazione regionale.

     3. La specifica composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato di direzione sono disciplinate con il regolamento di organizzazione.

 

CAPO II

Organizzazione e funzioni dei Dipartimenti

 

     Art. 33. [33]

     [1. In relazione ai fini ed agli obiettivi della programmazione, nell'intento di attuare un idoneo coordinamento delle attività e degli interventi regionali e di valorizzare il momento della collegialità operativa, l'Amministrazione regionale adotta il modello dipartimentale.

     2. I Dipartimenti costituiscono le aggregazioni orizzontali, per grandi aree d'intervento, delle strutture organizzative

dell'Amministrazione regionale cui spetta di realizzare l'integrazione interdisciplinare, con riguardo alle materie e settori di materie di rispettiva competenza ed alla natura, istituzionale o operativa, delle strutture stesse.

     3. Le strutture organizzative aggregate nel Dipartimento coordinano, in posizione di equiordinazione, l'azione amministrativa di competenza delle strutture medesime.]

 

          Art. 34. [34]

 

     Art. 35. [35]

 

     Art. 36. [36]

 

     Art. 37. [37]

 

     Art. 38. [38]

 

     Art. 39. [39]

 

     Art. 40. [40]

 

     Art. 41. [41]

 

     Art. 42. [42]

 

     Art. 43. [43]

 

     Art. 43 bis. [44]

 

TITOLO III

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     Art. 44.

     1. La Presidenza della Giunta regionale è costituita dall'Ufficio di Gabinetto, dalla Segreteria generale, dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, dall'Ufficio legislativo e legale, dalla Direzione regionale degli affari europei, dall'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, dal Servizio del volontariato e dal Servizio autonomo per i rapporti internazionali [45].

     2. Sono poste altresì alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale le strutture cui non sono assegnati Assessori effettivi.

 

     Art. 45. [46]

     [1. L'Ufficio di Gabinetto, posto alle immediate dipendenze del Presidente della Giunta regionale, tratta gli affari relativi all'attività politico-istituzionale della Presidenza, ivi compresi quelli concernenti i rapporti con il Consiglio regionale e gli altri organi dell'Amministrazione regionale.

     2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1 l'Ufficio di Gabinetto cura altresì il coordinamento, per quanto concerne le attività di interesse della Presidenza della Giunta regionale, con gli organi centrali dello Stato, con quelli delle altre Regioni e, unitamente ai competenti uffici della Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, con le realtà contermini; tratta la materia delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni e cura, inoltre, i rapporti di rappresentanza e gli affari del cerimoniale.

     3. L'Ufficio di Gabinetto, cui è preposto il Capo di Gabinetto che ne è responsabile, si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell'articolo 31, di personale di staff in numero di tre dirigenti, dei quali uno da assegnarsi all'Ufficio di cui al comma 6 [47].

     4. L'incarico di Capo di Gabinetto può essere conferito, con contratto a tempo determinato, su indicazione nominativa del Presidente della Giunta regionale tra dipendenti della Regione, tra dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra persone estranee all'Amministrazione regionale. La persona scelta per tale incarico deve possedere una particolare e comprovata qualificazione professionale, per aver svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali o conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il trattamento economico è commisurato a quello dei Dirigenti regionali con incarichi direzionali di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), della legge regionale 18/1996 e può essere integrato da un'indennità commisurata dalla Giunta regionale tenendo conto della fiduciarietà e della temporaneità del rapporto. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti pubblici di cui al presente comma sono collocati in aspettativa senza assegni [48].

     4 bis. L'incarico di cui al comma 4 decade con le dimissioni o la revoca del Presidente della Giunta regionale [49].

     5. Al dipendente comandato ai sensi del comma 4, si applicano le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

     6. Alle dipendenze dell'Ufficio di Gabinetto, per assistere il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento delle sue funzioni nella capitale, è distaccato in Roma un Ufficio cui è preposto un dipendente con qualifica funzionale di dirigente ovvero l'incaricato o il comandato ai sensi dell'articolo 196 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

     7. Alle dipendenze dell'Ufficio di Gabinetto, per assistere il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori nello svolgimento delle loro funzioni nel territorio regionale, possono altresì essere distaccati nelle città capoluogo di provincia uffici composti da un dipendente con qualifica funzionale di funzionario o consigliere, che ne è responsabile, nonchè da un numero di dipendenti da determinarsi ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Detti dipendenti possono essere posti alle dipendenze funzionali del Presidente della Giunta regionale o degli Assessori regionali.]

 

     Art. 46.

     1. L'Ufficio stampa e pubbliche relazioni ha il compito di curare l'opera di informazione, di documentazione e di divulgazione dell'attività dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, mantenendo a tal fine i rapporti con gli organi d'informazione e provvedendo alla diffusione di notiziari e di pubblicazioni, nonchè alla distribuzione agli organi d'informazione medesimi di materiale da utilizzare per servizi radiofonici, audiovisivi e televisivi [50].

     2. L'Ufficio cura inoltre le iniziative di relazione pubbliche, i servizi di traduzione, anche avendo riguardo alle esigenze informative dei cittadini di lingua slovena, nonchè di duplicazione, fotoriproduzione e di trasmissione con telescrivente.

     3. L'Ufficio cura altresì l'organizzazione di convegni e altre manifestazioni pubbliche, nonchè il coordinamento delle iniziative promozionali della Regione, e provvede alle spese dirette e agli interventi di competenza della Presidenza della Giunta regionale per la stampa periodica e non periodica, per l'informazione radiotelevisiva e per la produzione fotocinematografica e televisiva [51].

 

     Art. 46 bis. [52]

     1. Il Servizio del volontariato espleta la seguente attività:

     a) assicura il raccordo e la consulenza nei confronti delle istituzioni pubbliche relativamente alla valorizzazione del volontariato;

     b) provvede all'elaborazione delle procedure che disciplinano l'istituzione e la tenuta del Registro generale delle organizzazioni di volontariato;

     c) cura l'organizzazione e la gestione della banca dati del volontariato;

     d) provvede all'elaborazione del modello di bilancio delle organizzazioni di volontariato e ne cura la materiale predisposizione;

     e) svolge specifica attività di informazione alle organizzazioni di volontariato, anche mediante la redazione di un Bollettino periodico in collaborazione con l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Regione;

     f) cura la realizzazione delle iniziative proposte dal Comitato regionale del volontariato;

     g) individua forme di verifica del rispetto delle prestazioni e di controllo della qualità delle stesse;

     h) predispone un modello di convenzione-tipo tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato.

     2. Ai fini delle attività di cui al comma 1 il Servizio cura il collegamento con le altre strutture dell'amministrazione regionale competenti in materia e con i Centri di servizio di cui all'articolo 14.

     3. Gli atti di cui alle lettere b) e d) del comma 1, sono adottati con apposito regolamento.

 

TITOLO IV

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI

 

     Art. 47.

     1. Il Dipartimento per gli affari istituzionali comprende:

     a) la Segreteria generale;

     b) la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale;

     c) l'Ufficio legislativo e legale;

     d) la Direzione regionale degli affari europei [53];

     e) l'Ufficio di piano;

     f) la Ragioneria generale;

     g) la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;

     g bis) il Servizio autonomo delle imposte e dei tributi [54];

     h) la Direzione regionale per le autonomie locali [55];

     i) il Servizio del libro fondiario;

     l) il Servizio della statistica [56];

     m) il Servizio del volontariato [57];

     m bis) Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto [58];

     m ter) Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna [59];

     m quater) il Servizio autonomo per i rapporti internazionali [60].

     m quinquies) il Servizio autonomo per i corregionali all'estero [61];

     m sexies) il Servizio autonomo dell'immigrazione [62].

 

CAPO I

Segreteria generale della Presidenza

della Giunta regionale

 

     Art. 48.

     1. La Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale costituisce la struttura istituzionale centrale dell'Amministrazione regionale.

     2. In quanto tale:

     a) tratta gli affari istituzionali riguardanti la Giunta, quale organo collegiale esecutivo della Regione ai sensi degli articoli 12 e 46 dello Statuto, nonchè gli affari connessi alle attribuzioni amministrative proprie del Presidente della Giunta regionale, assicurando il relativo supporto tecnico-burocratico;

     b) cura, anche avvalendosi del personale di staff di cui all'articolo 31, il coordinamento generale dell'attività degli uffici

dell'Amministrazione regionale, al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni regionali e la rispondenza alle direttive generali impartite dalla Giunta regionale;

     c) assicura, attraverso il personale di staff, il coordinamento dell'attività dipartimentale ed interdipartimentale, proponendo altresì alla Giunta regionale la soluzione di eventuali conflitti di competenza e provvede a garantire il necessario supporto all'attività medesima curando in particolare i compiti di segreteria;

     d) cura il controllo e la vigilanza riservati alla Giunta regionale dal Titolo II della Parte IV della presente legge;

     e) coordina l'attività concernente la gestione del sistema informativo di interesse regionale;

     f) [63];

     g) tratta infine gli affari generali e quelli non rientranti nelle materie e nelle attribuzioni di altre strutture regionali.

     3. Alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale è preposto il Segretario generale di cui all'articolo 241, coadiuvato da due Vicesegretari generali di cui uno con funzioni vicarie e l'altro, contemporaneamente preposto all'Ufficio di piano, con funzioni di coordinamento dell'attività dipartimentale ed interdipartimentale.

     4. Il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale assegna ad uno dei Direttori dei servizi, di cui all'articolo 49, l'incarico di sostituirlo temporaneamente in caso di sua assenza o impedimento concomitante con l'assenza o l'impedimento del Vicesegretario generale con funzioni vicarie ovvero con la vacanza della relativa funzione [64].

 

     Art. 49.

     1. La Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale si articola nei seguenti Servizi:

     a) Servizio degli affari della Giunta;

     b) Servizio degli affari della Presidenza;

     c) Servizio affari generali;

     d) Servizio della vigilanza sugli enti;

     e) Servizio per il sistema informativo regionale;

     f) [65].

     2. Presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale opera l'Ufficio per l'innovazione con il compito di:

     a) curare la documentazione sulle attività innovative di interesse per la Regione, in particolare nel settori Istituzionale, culturale, tecnologico ed economico;

     b) promuovere e coordinare gli studi sull'applicazione delle attività di cui alla lettera a), in quanto funzionali allo sviluppo regionale, da parte dell'Amministrazione regionale;

     c) realizzare, anche d'intesa con le Direzioni regionali competenti per materia o per settore, specifiche azioni per la diffusione della innovazione nella regione [66].

 

     Art. 50.

     1. Il Servizio degli affari della Giunta:

     a) cura la trattazione di tutti gli affari che riguardano la Giunta regionale, quale organo collegiale esecutivo della Regione;      b) assicura il riscontro sotto il profilo giuridico-formale degli atti da sottoporre all'esame della Giunta regionale, anche avvalendosi della collaborazione delle strutture interessate e di eventuali altri uffici competenti;

     c) cura i rapporti con il Consiglio regionale relativamente ai disegni di legge approvati dalla Giunta.

 

     Art. 51.

     1. Il Servizio degli affari della Presidenza:

     a) cura la trattazione degli affari relativi alle attribuzioni amministrative proprie del Presidente della Giunta regionale, quale organo amministrativo della Regione;

     b) svolge gli adempimenti preordinati alla stipulazione degli atti contrattuali in cui è parte l'Amministrazione regionale, coordina ed indirizza l'attività degli ufficiali roganti aggiunti;      c) predispone gli atti per la promulgazione e provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle leggi, dei regolamenti e degli altri atti previsti e cura i relativi adempimenti.

 

     Art. 52.

     1. Il Servizio affari generali:

     a) tratta gli affari generali e quelli non rientranti nelle materie e nelle attribuzioni di altre strutture regionali;

     b) provvede all'istruttoria di questioni relative a conflitti di competenza;

     c) provvede, tramite unità organizzative periferiche istituite nei capoluoghi di provincia, nonchè nella città di Tolmezzo, all'attività di informazione ai cittadini interessati in merito alla applicazione della legislazione regionale ed agli adempimenti connessi agli interventi regionali;

     d) svolge, su incarico del Segretario generale incarichi ispettivi in relazione all'attività degli uffici regionali;

     e) cura la gestione dei servizi ausiliari a carattere generale.

 

     Art. 53.

     1. Il Servizio della vigilanza sugli enti:

     a) cura, in collaborazione con le competenti Direzioni regionali e i competenti Servizi autonomi, l'istruttoria sugli atti amministrativi degli enti regionali il cui controllo spetta alla Giunta regionale;

     b) cura la trattazione degli affari inerenti l'ordinamento degli enti sottoposti alla vigilanza della Regione;

     c) assicura il coordinamento e l'uniformità dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti operanti nelle materie di competenza regionale;

     d) cura l'istruttoria relativa al controllo degli atti degli enti sottoposti alla vigilanza della Regione ad esclusione di quelli attribuiti dalla vigente legislazione ad altre Direzioni regionali o Servizi autonomi.

 

     Art. 54.

     1. Il Servizio per il sistema informativo regionale:

     a) promuove e coordina l'attività concernente la gestione del sistema informativo di interesse regionale, nonchè gli interventi per lo sviluppo dei sistemi informativi di interesse degli enti locali;

     b) coordina l'uso delle risorse informatiche per il trattamento elettronico dei dati e provvede alla raccolta ed all'analisi delle esigenze informatiche degli uffici regionali e di enti cui al Regione sia interessata;

     c) cura i rapporti con le società di informatica, verificando gli adempimenti contrattuali connessi.

 

     Art. 55. [67]

 

     Art. 56.

     1. Il Segretario generale si avvale del personale di staff, di cui all'articolo 48, stabilito nel limite di quattro dirigenti, per l'esercizio delle funzioni di coordinamento generale dell'Amministrazione regionale.

     2. Il Vice-segretario generale preposto all'Ufficio di piano, con funzioni di coordinamento dell'attività dipartimentale ed

interdipartimentale, si avvale del personale di staff di cui al comma 1 per provvedere:

     a) al coordinamento dell'attività dipartimentale ed alla verifica dell'attuazione degli indirizzi propositivi formulati dai Comitati dipartimentali ed interdipartimentali;

     b) al supporto tecnico-organizzativo per lo svolgimento dei lavori dei Comitati predetti ed in particolare all'attività di segreteria degli stessi.

     3. Il Segretario generale si avvale altresì di un dirigente di staff per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 49, comma 2 [68].

 

CAPO II

Direzione regionale

dell'organizzazione e del personale

 

     Art. 57.

     1. La Direzione regionale dell'organizzazione e del personale:

     a) cura l'ordinamento del personale regionale e tratta gli affari concernenti l'amministrazione del personale stesso sia in attività di servizio che in quiescenza;

     b) svolge le attività inerenti alla definizione degli indirizzi di pianificazione organizzativa e formula le proposte relative all'assetto delle strutture della Regione e degli enti da essa dipendenti;

     c) cura l'ordinamento delle procedure e dei metodi di lavoro.

     c bis) verifica mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonchè l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa [69];

     c ter) cura gli adempimenti inerenti l'assistenza fiscale che la Regione, in qualità di sostituto d'imposta, presta ai propri sostituiti [70].

 

     Art. 58.

     1. La Direzione regionale dell'organizzazione e del personale si articola nei seguenti Servizi:

     a) Servizio per l'ordinamento delle strutture e del personale;

     b) Servizio per il controllo di gestione;

     c) Servizio organizzazione e metodi;

     d) Servizio della gestione giuridica del personale;

     e) Servizio della gestione economica del personale;

     f) Servizio della gestione previdenziale e di quiescenza del personale [71].

 

     Art. 59.

     1. Il Servizio per l'ordinamento delle strutture e del personale:

     a) predispone schemi di legge, regolamenti ed atti normativi in genere, relativi all'ordinamento delle strutture dell'Amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti, ed allo stato giuridico e trattamento economico del personale regionale, curando anche, nelle varie fasi di contrattazione delle questioni inerenti al rapporto d'impiego ed alle condizioni di lavoro, le relazioni con le rappresentanze sindacali operanti all'interno della categoria;

     b) cura il dimensionamento quantitativo e qualitativo dell'organico dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali anche in relazione alle singole strutture organizzative;

     c) provvede alla formulazione del programma annuale delle attività di aggiornamento professionale per il personale regionale, in relazione anche all'attuazione dei programmi di sviluppo, nonchè alle esigenze formative derivanti dalla razionalizzazione delle strutture regionali;

     d) cura in generale gli adempimenti relativi alla formazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento del personale regionale, anche con riferimento ad iniziative non programmabili, ai fini del continuo e generale miglioramento della qualità del lavoro.

 

     Art. 59 bis. [72]

     1. Il Servizio per il controllo di gestione:

     a) accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dalla Giunta regionale e ne verifica l'efficienza, l'efficacia, l'economicità nonchè la trasparenza, l'imparzialità, il buon andamento;

     b) svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa delle strutture regionali evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;

     c) stabilisce annualmente, anche su indicazione della Giunta regionale, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.

     2. Il Servizio per il controllo di gestione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere alle strutture regionali, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.

 

     Art. 60.

     1. Il Servizio organizzazione e metodi:

     a) svolge, curandone l'attuazione, studi, ricerche ed analisi dei sistemi organizzativi, delle procedure, dei carichi e dei metodi di lavoro, al fine dell'ottimizzazione delle strutture, della semplificazione delle procedure, dell'individuazione dei fabbisogni di personale, nonchè del calcolo degli indici di produttività;

     b) predispone programmi e progetti per obiettivi finalizzati al miglioramento della produttività nell'Amministrazione regionale e negli enti dipendenti;

     c) assicura la necessaria assistenza tecnica in ordine alle proposte di ristrutturazione, di pianificazione organizzativa e di dimensionamento degli organici;

     d) collabora con il Servizio per il sistema informativo regionale nel processo di automazione delle procedure di lavoro, assicurando la necessaria integrazione tra le strutture organizzative e le applicazioni informatiche;

     e) cura, in collaborazione con i competenti Servizi della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, la sistemazione logistica degli uffici regionali nelle rispettive sedi;

     f) cura l'organizzazione e la gestione di un centro di documentazione dove siano sistematicamente raccolte pubblicazioni di interesse regionale, coordinandone l'utilizzazione da parte delle strutture regionali;

     g) svolge attività di coordinamento generale nell'individuazione e nella scelta delle apparecchiature e dei macchinari in uso presso gli uffici regionali;

     h) predispone, sulla base di principi ergonomici, la disposizione delle apparecchiature e dei posti di lavoro negli uffici;

     i) provvede alla definizione dei piani di concorsi pubblici ed interni ed agli adempimenti conseguenti;

     l) provvede alla rilevazione delle presenze ed al coordinamento dei servizi ausiliari a carattere generale.

 

     Art. 61. [73]

     1. Il Servizio della gestione giuridica del personale:

     a) tratta gli affari di carattere giuridico concernenti l'amministrazione del personale regionale, provvedendo alla predisposizione dei relativi atti e provvedimenti curando anche le disposizioni e le procedure di gestione;

     b) coordina ed attua gli atti riguardanti le assegnazioni, i trasferimenti, i comandi, i congedi, le aspettative, i permessi nonchè il controllo del rispetto dei doveri d'ufficio;

     c) cura gli atti ed i provvedimenti per la Commissione di disciplina, per il Consiglio di amministrazione e per la Commissione paritetica del personale;

     d) provvede alla stipula di convenzioni per la tutela della salute del personale nonchè, nei casi previsti dalla legge, alle coperture assicurative del personale;

     e) tratta le questioni attinenti alle provvidenze relative al Fondo sociale del personale.

 

     Art. 61 bis. [74]

     1. Il Servizio della gestione economica del personale:

     a) tratta gli affari di carattere economico concernenti l'Amministrazione del personale, curando le relative disposizioni e le procedure di gestione;

     b) provvede alla predisposizione degli atti e dei provvedimenti di attribuzione, di liquidazione e di pagamento degli emolumenti fissi ed accessori del personale e delle relative ritenute ed adempimenti connessi;

     c) provvede alla definizione dei conguagli, sia stipendiali che di lavoro straordinario, conseguenti all'inquadramento di personale o derivanti da rinnovi contrattuali;

     d) collabora nell'ambito del sistema informativo regionale allo studio delle procedure e dei programmi per l'automazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale in servizio e provvede alla gestione delle suddette procedure, in particolare, curando l'aggiornamento della relativa base informativa.

 

     Art. 62.

     1. Il Servizio della gestione previdenziale e di quiescenza del personale:

     a) tratta gli atti relativi alla previdenza ed alla quiescenza del personale, predisponendo gli atti ed i provvedimenti conseguenti, compresi quelli riguardanti la liquidazione ed il pagamento;

     b) mantiene i rapporti con i relativi istituti;

     c) predispone i provvedimenti di riscatto di servizi per la quiescenza e la previdenza;

     d) provvede alla liquidazione della indennità di buonuscita e dell'equo indennizzo.

 

CAPO III

Ufficio legislativo e legale

 

     Art. 63.

     1. L'Ufficio legislativo e legale, equiparato a Direzione regionale, svolge:

     a) attività legislativa, che si estrinseca: nella predisposizione, in collegamento con le strutture competenti di settore, dei disegni di legge, con particolare riguardo a quelli di carattere organico e di riforma; nella revisione e nel coordinamento degli schemi legislativi e regolamentari di contenuto complesso predisposti dalle predette strutture; nonchè nella consulenza legislativa, in ordine ai profili istituzionali dei rapporti Stato-Regione;

     b) attività legale, che si esplica nella trattazione delle controversie nelle quali siano parti processuali: la Regione, ovvero gli enti menzionati nell'articolo 11 dello Statuto, nel caso di liti relative a funzioni delegate ovvero, infine, gli enti regionali dipendenti, qualora lo richiedano; tale funzione si svolge con la rappresentanza diretta in giudizio ovvero con l'assistenza dell'Avvocatura distrettuale dello Stato quando la Regione si avvale del relativo patrocinio ovvero, infine, per il tramite di difensori del libero foro;

     c) attività di consulenza, che si concreta nella formulazione di pareri legali su schemi di contratti e capitolati di contenuto complesso e di ogni altro provvedimento che possa dar luogo a liti e di pareri giuridico-amministrativi, rivolti all'interpretazione ed applicazione di leggi e regolamenti, al fine del corretto svolgimento dell'azione amministrativa regionale nelle materie di competenza.

     2. L'Ufficio legislativo e legale è posto alle immediate dipendenze del Presidente della Giunta regionale e svolge le sue funzioni a favore di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti; mantiene altresì gli opportuni collegamenti con l'Ufficio studi legislativi del Consiglio regionale, per consentire l'utilizzazione reciproca delle informazioni e delle documentazioni.

 

     Art. 64.

     1. L'Ufficio legislativo e legale si avvale, ai sensi dell'articolo 31 della presente legge, di personale di staffa in numero di quattro dirigenti.

     2. L'Ufficio legislativo e legale può altresì avvalersi, singolarmente o riuniti in commissioni, con incarichi a tempo determinato per lo studio di speciali problemi legislativi o giuridici e per consultazioni particolarmente impegnative, della collaborazione di professori od assistenti universitari, magistrati dell'ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative, liberi professionisti, nonchè impiegati pubblici, anche a riposo, particolarmente esperti nelle materie da trattare.

     3. Gli incarichi di cui al comma 2 vengono affidati con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con le pubbliche Amministrazioni di competenza nelle forme e nei limiti previsti dalle norme che regolano lo stato giuridico dei collaboratori; con la stessa deliberazione sono determinati i compensi da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro affidato, osservate, in quanto applicabili, le tariffe forensi per prestazioni stragiudiziali.

 

CAPO IV

Direzione regionale degli affari europei [75]

 

     Art. 65.

     1. La Direzione regionale degli affari europei [76]:

     a) provvede al coordinamento delle attività connesse all'elaborazione e all'attuazione dei programmi comunitari interessanti la Regione nonchè delle iniziative regionali, o soggette ad autorizzazione regionale, finalizzate all'utilizzazione degli strumenti finanziari della Comunità europea, curando i conseguenti rapporti con le competenti Amministrazioni statali e, d'intesa con le Direzioni regionali interessate, gli adempimenti attuativi delle relative decisioni comunitarie;

     b) attende alle questioni concernenti l'adeguamento a prescrizioni e norme della Comunità europea, curando, nei limiti delle competenze dell'Amministrazione regionale ed in collegamento con le strutture operative interessate, i rapporti con gli organismi relativi;

     c) [77].

 

     Art. 66. [78]

     1. La Direzione regionale degli affari europei si articola nei seguenti Servizi [79]:

     a) Servizio per gli affari comunitari;

     b) [80];

     c) Servizio per la promozione dell'integrazione europea.

 

     Art. 67. [81]

     1. Il Servizio per gli affari comunitari:

     a) attende all'esame delle proposte di utilizzazione dei vari strumenti finanziari comunitari ed al loro coordinamento;

     b) provvede, in collaborazione con le Direzioni regionali interessate, alla presentazione alle competenti autorità statali e comunitarie dei programmi di rilevanza intersettoriale ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea, nonchè agli adempimenti conseguenti alle relative decisioni comunitarie;

     c) verifica gli stati di avanzamento dei programmi di cui al punto b) anche ai fini della riscossione dei previsti contributi e finanziamenti;

     d) cura, nei limiti delle competenze dell'Amministrazione regionale e con le modalità fissate, i rapporti con gli organismi comunitari nei settori d'interesse dell'Amministrazione regionale connessi con l'operatività dei fondi strutturali comunitari;

     e) cura, d'intesa con la competente struttura della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, i rapporti con gli istituti di credito intermediari della Banca europea per gli investimenti.

 

          Art. 68. [82]

 

     Art. 68 bis. [83]

     1. Il Servizio per la promozione dell'integrazione europea:

     a) promuove le necessarie iniziative e collabora con le competenti strutture regionali interessate ai fini dell'adeguamento degli atti e provvedimenti regionali alle prescrizioni e alle normative dell'Unione europea;

     b) cura gli atti necessari per la notifica alla Commissione della Unione europea, ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3, del Trattato, dei provvedimenti regionali istitutivi di aiuti;

     c) provvede all'attuazione della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 con specifico riguardo a:

     1. iniziative ed attività previste a carico del Fondo regionale per l'Europa di cui all'articolo 2;

     2. segreteria del Comitato regionale per l'Europa di cui all'articolo 4;

     3. riconoscimento del servizio di promozione europea;

     4. redazione del rapporto annuale al Consiglio regionale di cui all'articolo 16;

     d) [84];

     e) [85].

 

CAPO V

Ufficio di piano

 

     Art. 69.

     1. L'Ufficio di piano, equiparato a Direzione regionale, cura l'elaborazione e l'aggiornamento dei documenti del Piano regionale di sviluppo.

     2. A tal fine:

     a) assicura, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, il coordinamento delle azioni e degli interventi di competenza regionale, ai fini del loro inquadramento nei piani settoriali di intervento, nei programmi e nei progetti del Piano regionale di sviluppo, svolgendo in tale ambito compiti di istruttoria e valutazione delle ipotesi di investimento e provvede, in collaborazione con la Direzione regionale della pianificazione territoriale, alla verifica della coerenza dei piani, programmi e progetti stessi con il piano urbanistico regionale;

     b) cura il coordinamento delle previsioni del Piano regionale di sviluppo con gli indirizzi e gli atti di programmazione nazionale e comunitaria anche ai fini dell'acquisizione di risorse per il finanziamento di programmi organici di sviluppo ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, nonchè di programmi settoriali di carattere speciale o straordinario;

     c) provvede all'acquisizione ed all'organizzazione dei dati e delle informazioni necessarie all'attività di programmazione, assicurando in tale ambito i rapporti con l'Istituto centrale di statistica e promuove lo svolgimento di studi, indagini e rilevazioni sulla realtà sociale, economica e territoriale, avvalendosi dell'apporto di esperti, istituti e centri di ricerca specializzati;

     d) esercita funzioni di verifica sull'attuazione degli interventi previsti dal Piano regionale di sviluppo;

     e) cura i rapporti con gli enti locali concernenti la partecipazione alla programmazione regionale secondo le previsioni della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

     f) [86];

     g) provvede, in armonia con le scelte di piano, alla elaborazione delle ipotesi per l'impiego delle risorse finanziarie disponibili e collabora con la Ragioneria generale alla predisposizione del progetto di bilancio pluriennale e annuale ed alla loro attuazione;

     h) cura la programmazione ed il coordinamento dell'attuazione delle iniziative regionali nel settore energetico.

     i) [87].

     3. L'Ufficio di Piano provvede inoltre in attuazione dell'articolo 1, n. 4, lett. c) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, alla concessione di compensi, onorari, e rimborsi per studi, indagini, collaborazioni ed altre prestazioni di particolare interesse per la Regione, ivi previsti [88].

 

     Art. 70.

     1. L'Ufficio di piano si articola nei seguenti Servizi:

     a) Servizio della programmazione delle risorse finanziarie;

     b) Servizio per l'attuazione del Piano regionale di sviluppo;

     c) Servizio degli affari amministrativi e contabili [89];

     d) Servizio delle analisi dei progetti;

     e) Servizio della programmazione energetica;

     f) [90].

     2. L'Ufficio di piano si avvale altresì, ai sensi dell'articolo 31, per l'esercizio delle attribuzioni previste dall'articolo 69 che non rientrino tra quelle di competenza dei Servizi, con particolare riguardo ai compiti di coordinamento dell'attività di stesura dei documenti di piano e di elaborazione dei documenti di carattere economico generale, di un gruppo di staff composto da non più di tre dirigenti.

     3. [91]

 

     Art. 71.

     1. Il Servizio della programmazione delle risorse finanziarie:

     a) provvede alla ricognizione sistematica delle risorse finanziarie disponibili, di provenienza regionale, statale o comunitaria, ai fini dell'aggiornamento del Piano regionale di sviluppo;

     b) cura la formazione di ipotesi di ripartizione delle risorse, svolgendo attività di ricerca per l'elaborazione di modelli di bilancio simulato;

     c) provvede alla formazione del conto consolidato della spesa pubblica del Friuli Venezia Giulia.

 

     Art. 72.

     1. Il Servizio per l'attuazione del Piano regionale di sviluppo:

     a) verifica l'attuazione del Piano regionale di sviluppo con riferimento al grado di realizzazione degli obiettivi, ai fini della valutazione dell'efficienza delle procedure e dell'efficacia dell'azione amministrativa;

     b) redige il rapporto quinquennale di verifica previsto dall'articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni e rapporti periodici di gestione;

     c) esamina le proposte di aggiornamento dei programmi del Piano regionale di sviluppo presentate dalle Direzioni regionali competenti;

     d) verifica i risultati dell'attuazione di piani, programmi e progetti promossi o realizzati dall'Amministrazione regionale.

 

     Art. 73.

     1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili:

     a) cura la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabili di competenza della Direzione, fornendo altresì il relativo supporto ai Servizi ad indirizzo tecnico;

     b) cura gli adempimenti di cui all'articolo 69, comma 3 [92].

 

     Art. 74.

     1. Il Servizio delle analisi dei progetti:

     a) fornisce gli elementi per la valutazione dei progetti di investimento pubblico di particolare rilevanza economica e sociale formulati dall'Amministrazione regionale, anche collaborando alla formazione ed all'aggiornamento dei medesimi, ai fini della puntuale determinazione degli elementi tecnici, finanziari ed economici in essi contenuti;

     b) fornisce altresì gli elementi per la valutazione dei progetti presentati da soggetti esterni all'Amministrazione regionale, effettuando, ove necessario, l'analisi dei costi e dei benefici;

     c) [93].

     2. Per l'espletamento dei compiti indicati al comma 1

l'Amministrazione potrà avvalersi, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 5 luglio 1985, n. 27, dell'apporto specialistico di consulenti esterni.

 

     Art. 75.

     1. Il Servizio della programmazione energetica:

     a) cura il mantenimento dei rapporti della Regione con gli organi dello Stato e gli enti energetici per i problemi connessi con la formazione ed attuazione del Piano energetico nazionale;

     b) predispone gli strumenti di programmazione regionale nel settore energetico ed assicura il coordinamento nella fase attuativa degli interventi;

     c) promuove direttamente ed in collaborazione con altri enti ed organismi nazionali e locali lo svolgimento di programmi di studio, ricerca e progettazione nonchè di diffusione delle conoscenze in materia energetica;

     d) fornisce il supporto tecnico ed amministrativo per il funzionamento del Comitato regionale per l'energia;

     e) cura l'esercizio delle competenze regionali in materia di distribuzione dei carburanti, con l'esclusione di quelle in materia di orari di cui alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 17 [94].

 

     Art. 76. [95]

 

CAPO VI

Ragioneria generale

 

     Art. 77.

     1. La Ragioneria generale, equiparata a Direzione regionale:

     a) predispone, in collaborazione con l'Ufficio di piano, il bilancio pluriennale ed annuale; i provvedimenti di variazione di detti bilanci ed il rendiconto generale [96];

     b) provvede ad esercitare in posizione di piena autonomia e senza vincoli gerarchici, il controllo interno preventivo di ragioneria dei provvedimenti di spesa e degli altri provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ed il controllo successivo a consuntivo di ragioneria degli atti soggetti allo stesso a norma di legge o regolamento [97];

     c) cura la contabilizzazione della gestione delle entrate e delle spese;

     d) collabora con la competente struttura della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per la trattazione degli affari inerenti ai mutui ed ai prestiti;

     e) vigila sull'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale, sui servizi di tesoreria e sulle gestioni fuori bilancio;

     f) esamina i provvedimenti aventi riflessi finanziari ed in particolare cura la predisposizione delle norme finanziarie degli schemi di provvedimenti legislativi;

     g) cura i rapporti fra l'Amministrazione regionale ed i Ministeri del tesoro e delle finanze;

     h) esercita, in genere, le funzioni attribuite da leggi e regolamenti statali alla Ragioneria generale dello Stato ed alle Ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato stesso;

     i) esercita altresì le funzioni che nello Stato sono attribuite alle Direzioni del tesoro.

 

     Art. 78.

     1. La Ragioneria generale si articola nei seguenti Servizi:

     a) Servizio del bilancio;

     b) Servizio della vigilanza e del controllo e della gestione delle entrate;

     c) Servizio centrale della ragioneria;

     d) Servizio del controllo sugli atti del personale e connessi adempimenti fiscali previdenziali;

     e) Servizio distaccato della ragioneria in Udine;

     f) Servizio dei rendiconti ed ispettivo-contabile [98];

     g) Servizio per la consulenza finanziaria e contabile [99].

     2. La Ragioneria generale si avvale, altresì, ai sensi dell'articolo 31, di un dirigente di staff [100].

 

     Art. 79.

     1. Il Servizio del bilancio:

     a) predispone il progetto del bilancio pluriennale e di quello annuale di previsione e dei relativi aggiornamenti annuali e variazioni;

     b) [101];

     c) [102];

     d) prepara il rendiconto generale, con la collaborazione dei competenti Servizi per quanto concerne il conto del patrimonio;

     e) [103];

     f) [104].

 

     Art. 80.

     1. Il Servizio della vigilanza e del controllo e della gestione delle entrate:

     a) provvede alla gestione delle fasi contabili delle entrate, ivi compresi, in collaborazione con la competente struttura della Direzione regionale per gli affari finanziari e del patrimonio, i tributi regionali ed in particolare alla registrazione degli accertamenti delle entrate medesime ed all'emissione dei titoli di riscossione;

     b) provvede al controllo sulla gestione dei servizi di tesoreria;

     c) provvede alla vigilanza sull'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale e, in particolare, sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Regione, ivi compresa la verifica delle corrispondenti scritture contabili ed inventariali;

     d) provvede al controllo preventivo interno di ragioneria dei provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, comportanti entrate e provvede alle ispezioni previste dalle leggi regionali [105];

     e) provvede al riscontro amministrativo-contabile sui rendiconti dei funzionari delegati, salvo quanto previsto all'articolo 83;

     f) collabora con la competente struttura della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio nella trattazione degli affari inerenti ai mutui ed ai prestiti.

     f bis) cura i rapporti con la Ragioneria generale dello Stato previsti dal decreto ministeriale di attuazione della legge 549/1995, provvedendo in particolare ad effettuare le comunicazioni trimestrali di cui al decreto citato, sulla base dei dati forniti dal Servizio per la gestione della benzina a prezzo ridotto e ad effettuare gli eventuali rimborsi allo Stato conseguenti all'applicazione del medesimo decreto [106].

 

     Art. 81.

     1. Il Servizio centrale della ragioneria:

     a) provvede ad esercitare il controllo interno preventivo di ragioneria dei provvedimenti di spesa e degli altri provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, salvo quanto previsto agli articoli 82 e 83 [107];

     b) esprime il parere, quando richiesto, sugli atti di gestione della spesa degli enti dipendenti dalla Regione e degli altri enti, aziende ed organismi, comunque sottoposti alla vigilanza od al controllo della Regione stessa.

 

     Art. 82.

     1. Il Servizio del controllo sugli atti del personale e connessi adempimenti fiscali e previdenziali:

     a) provvede ad esercitare il controllo interno preventivo di ragioneria dei provvedimenti di spesa e degli altri provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, relativi al personale in servizio ed in quiescenza [108];

     b) provvede, in materia fiscale, a tutti gli adempimenti cui è tenuta la Regione in qualità di sostituto d'imposta, curando all'uopo i rapporti con gli uffici finanziari centrali e periferici dello Stato;

     c) cura i rapporti intercorrenti con l'I.N.P.S. e provvede al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai dipendenti regionali [109].

 

     Art. 83.

     1. Il Servizio distaccato della ragioneria in Udine:

     a) provvede ad esercitare il controllo interno preventivo di ragioneria dei provvedimenti di spesa e degli altri provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, emessi dagli organi ed uffici regionali aventi sede in Udine [110];

     b) provvede ad esercitare il controllo interno successivo a consuntivo sui rendiconti dei relativi funzionari delegati, con esclusione di quelli della Segreteria generale straordinaria [111].

 

     Art. 83 bis.

     1. Il Servizio dei rendiconti ed ispettivo-contabile [112]:

     a) provvede alla vigilanza sull'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale e, in particolare, sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Regione, ivi compresa la verifica delle corrispondenti scritture contabili ed inventariali;

     b) provvede ad esercitare il controllo interno successivo a consuntivo sui rendiconti dei funzionari delegati, salvo quanto previsto dall'articolo 83 [113];

     b bis) provvede ad esercitare il controllo interno successivo a consuntivo sui conti amministrativi delle gestioni fuori bilancio [114].

     c) [115].

 

     Art. 83 ter.

     1. Il Servizio per la consulenza finanziaria e contabile:

     a) esprime pareri e fornisce consulenza in materia finanziaria e contabile;

     b) esprime pareri sui bilanci e loro variazioni e sui rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione e degli altri enti, aziende ed organismi comunque sottoposti al controllo della Regione stessa;

     c) svolge ogni attività di supporto necessaria per la chiusura annuale dell'esercizio finanziarlo e per la predisposizione delle note illustrative dei conti semestrali della spesa;

     d) provvede alle ispezioni contabili previste dalle leggi regionali, anche nei confronti degli enti dipendenti dalla Regione, o comunque sottoposti a vigilanza della medesima [116].

 

CAPO VII

Direzione regionale degli

affari finanziari e del patrimonio

 

     Art. 84.

     1. La Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:

     a) svolge le funzioni di competenza regionale in materia di credito e di enti creditizi;

     b) cura gli adempimenti in materia di partecipazione finanziaria della Regione in società, enti ed organismi, mantenendo i rapporti con gli stessi;

     c) cura funzioni promozionali, di valorizzazione e di intervento del credito speciale ed ordinario in favore di opere pubbliche ed attività economiche;

     d) coordina la programmazione dei mezzi materiali e strumentali per il funzionamento dell'Amministrazione regionale, provvedendo al relativo approvvigionamento;

     e) cura la gestione del patrimonio immobiliare, disponibile ed indisponibile, dell'Amministrazione regionale.

     e bis) cura le funzioni in materia di previdenza [117];

     f) provvede alla formulazione del parere tecnico di congruità su forniture, trasporti, appalti, acquisti ed alienazioni, affitti ed affari consimili nei quali la Regione sia comunque interessata [118].

 

     Art. 85.

     1. La Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio si articola nei seguenti Servizi:

     a) Servizio degli affari finanziari;

     b) Servizio del credito;

     c) Servizio del patrimonio;

     d) Servizio della gestione degli immobili;

     e) Servizio del provveditorato;

     f) Servizio tecnico della gestione degli immobili [119].

     g) Servizio della consulenza tecnica [120].

     2. Per l'esercizio in forma decentrata delle competenze relative al Servizio della gestione degli Immobili e del Servizio del provveditorato la Direzione può avvalersi di unità organizzative stabili, di livello inferiore al Servizio, di cui all'art. 29.

     3. Presso la Direzione opera il Comitato consultivo per l'impiego delle risorse finanziarie di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 24 gennaio 1981,

 

     Art. 86.

     1. Il Servizio degli affari finanziari:

     a) predisposizione la nota illustrativa del bilancio di previsione e la relazione sul rendiconto generale;

     b) cura gli adempimenti in materia di tributi regionali, con esclusione degli adempimenti di competenza dei Servizi della Ragioneria generale e di ogni altro ufficio preposto all'applicazione ed alla riscossione dei tributi stessi;

     c) cura gli adempimenti per l'assunzione di mutui e prestiti e per la sottoscrizione di titoli azionari;

     d) cura gli adempimenti connessi e conseguenti alla partecipazione finanziaria della Regione in società, enti ed altri organismi;

     e) mantiene i rapporti con le società, gli enti e gli organismi ai quali la Regione partecipa, curando per l'Amministrazione regionale la documentazione dell'attività delle società, degli enti e degli organismi stessi;

     f) cura gli adempimenti in materia di garanzie, attive e passive, connesse ad interventi regionali;

     g) esprime parere sotto il profilo economico-finanziario sui bilanci e sui rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione.

     g bis) cura gli adempimenti in materia di previdenza [121].

 

     Art. 87.

     1. Il Servizio del credito:

     a) cura gli adempimenti connessi alle attribuzioni di competenza regionale in materia di ordinamento degli enti, istituti ed organismi di credito;

     b) provvede al coordinamento degli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e per le opere pubbliche, in collaborazione con gli uffici regionali competenti per materia;

     c) tratta gli affari relativi alla stipulazione di convenzioni ed ai conferimenti ad enti, istituti ed organismi che esercitano il credito speciale nella regione, mantenendo a tal fine rapporti con gli stessi per conto dell'Amministrazione regionale;

     d) mantiene i rapporti con la Cassa depositi e prestiti, con gli enti, istituti ed organismi nazionali di credito speciale agli enti pubblici e per le attività economiche;

     e) mantiene i rapporti con gli enti di credito ordinario per gli interventi a favore di attività di interesse della Regione;

     f) cura gli adempimenti relativi ad interventi di incentivazione del ricorso al credito da parte degli enti pubblici;

     g) promuove e cura la redazione di studi in materia di credito;

     h) collabora con la Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni per le operazioni di credito e finanziarie con gli organismi della Comunità europea.

 

     Art. 88.

     1. Il Servizio del patrimonio:

     a) cura la programmazione ed il coordinamento della provvista e della disponibilità dei mezzi materiali e strumentali per il funzionamento dell'Amministrazione regionale;

     b) provvede, con il supporto delle competenti strutture tecniche, all'accatastamento ed alla tenuta dell'inventario dei beni immobili dell'Amministrazione regionale;

     c) provvede all'assunzione in carico dei beni mobili ed alla tenuta del relativo inventario;

     d) tiene l'evidenza dei beni, mobili ed immobili, comunque in uso dell'Amministrazione regionale;

     e) provvede all'istruttoria dei rapporti patrimoniali con altre Amministrazioni per il trasferimento di beni connesso a devoluzioni di funzioni e competenze.

 

     Art. 89.

     1. Il Servizio della gestione degli immobili:

     a) cura gli adempimenti amministrativi per l'acquisto e la realizzazione di immobili per fini istituzionali, nonchè la cessione e permuta dei beni del patrimonio disponibile;

     b) cura gli adempimenti amministrativi per la gestione del patrimonio, ivi compresi quelli per l'assicurazione e la vigilanza dei beni patrimoniali e di quelli in uso dell'Amministrazione regionale;

     c) cura gli adempimenti per la locazione di immobili necessari per gli uffici regionali;

     d) cura gli adempimenti fiscali connessi alla titolarità, gestione, utilizzazione dei beni patrimoniali;

     e) cura gli adempimenti amministrativi per l'esecuzione di lavori di costruzione e manutenzione dei beni immobili del patrimonio regionale, nonchè di quelli a carico dell'usuario degli immobili in uso dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 89 bis.

     1. Il Servizio tecnico della gestione degli immobili:

     a) cura gli adempimenti tecnici connessi all'esercizio delle competenze del Servizio della gestione degli immobili;

     b) cura gli adempimenti tecnici per l'esecuzione di lavori di costruzione e manutenzione dei beni immobili del patrimonio regionale, nonchè di quelli a carico dell'usuario degli immobili in uso dell'Amministrazione regionale.

     2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il Servizio si avvale anche della collaborazione del Servizio tecnico regionale e delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici. L'avvalimento, qualora non assentito entro 30 giorni dalla richiesta, si intende negato [122].

 

     Art. 90.

     1. Il Servizio del provveditorato:

     a) provvede all'approvvigionamento ed alla gestione degli arredi, delle attrezzature e del mezzi dl trasporto, ivi compresa la loro assicurazione;

     b) provvede all'acquisto di pubblicazioni, riviste, materiali ed oggetti di cancelleria e di consumo in genere necessari per il funzionamento dell'Amministrazione regionale, ivi comprese, per il personale per il quale siano previsti, l'equipaggiamento e le uniformi:

     c) provvede alla tenuta ed alla gestione del magazzino generale;

     d) cura gli adempimenti amministrativi per la stipulazione dei contratti relativi a prestazioni di servizi necessari per il funzionamento dell'Amministrazione regionale, salve le ipotesi nelle quali per speciali prestazioni la legge ne riservi la competenza ad altri uffici regionali.

 

     Art. 90 bis. [123]

     1. Il Servizio della consulenza tecnica svolge attività di consulenza tecnica a favore delle Direzioni regionali ed in particolare provvede alla formulazione di pareri tecnici di congruità su forniture, trasporti, appalti, acquisti ed alienazioni, affitti ed affari consimili nei quali la Regione sia comunque interessata, quando è necessario un esame tecnico che rientra nella competenza professionale degli ingegneri o geometri.

     2. Qualora gli atti di cui al comma 1 non comportino la necessità dell'esame tecnico, il parere di congruità viene reso secondo le modalità e dagli organi individuati in appositi regolamenti.

 

CAPO VIII

Direzione regionale per le autonomie locali [124]

 

     Art. 91.

     1. La Direzione regionale per le autonomie locali, con sede nel comune di Udine:

     a) provvede all'esercizio delle funzioni di amministrazione attiva nei confronti delle autonomie locali della Regione;

     b) cura i rapporti con gli Enti locali, con le associazioni degli stessi, con le organizzazioni sindacali e con ogni altro soggetto ai fini dell'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, nonchè assicura una idonea informazione sugli Enti locali della Regione;

     c) assicura la necessaria assistenza e consulenza agli Enti locali, e svolge attività di studio, ricerca, documentazione, anche attraverso l'organizzazione di seminari o convegni;

     d) cura la trattazione degli affari concernenti il controllo sugli atti degli Enti locali, svolgendo funzione di supporto nei confronti degli organi regionali di controllo;

     e) svolge attività di vigilanza e ispettiva nei confronti degli Enti locali, curando gli interventi sostitutivi disposti dagli organi regionali di controllo;

     f) cura la trattazione degli affari concernenti le elezioni, i referendum, la polizia locale, la toponomastica, gli usi civici, le circoscrizioni e denominazioni comunali e di ogni altro affare relativo all'ordinamento delle autonomie locali;

     g) cura e collabora all'elaborazione di proposte legislative in materia di autonomie locali, nonchè svolge attività consultiva in ordine a disegni di legge regionali coinvolgenti gli Enti locali.

     2. Alle dipendenze della Direzione regionale sono posti, quali strutture a livello di Servizio, i seguenti uffici periferici:

     a) Ufficio per le autonomie locali di Gorizia;

     b) Ufficio per le autonomie locali di Pordenone;

     c) Ufficio per le autonomie locali di Tolmezzo;

     d) Ufficio per le autonomie locali di Trieste;

     e) Ufficio per le autonomie locali di Udine.

     3. Gli Uffici periferici assicurano il supporto e l'assistenza a favore degli Enti locali. La Direzione regionale si avvale degli Uffici periferici per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Gli Uffici periferici collaborano, altresì, quando ne è fatta richiesta, all'attività del Servizio per il Comitato regionale di controllo, nonchè degli altri servizi della Direzione.

     4. La Direzione regionale per le autonomie locali cura e coordina l'attuazione della riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, cura i rapporti con le Associazioni di categoria degli enti locali, coordina ed indirizza l'attività delle strutture da essa dipendenti e cura gli affari di carattere generale non espressamente attribuiti ai singoli Servizi e gli adempimenti di natura amministrativa di competenza della Direzione, con particolare riguardo ai rapporti con gli organi dell'Amministrazione regionale e con quelli centrali e periferici dell'Amministrazione statale, nonchè il supporto all'attività istituzionale dell'Assessore regionale per le autonomie locali [125].

 

     Art. 92. [126]

     1. La Direzione regionale per le autonomie locali si articola nei seguenti Servizi:

     a) Servizio elettorale;

     b) Servizio degli affari giuridici e della consulenza;

     c) Servizio per il Comitato regionale di controllo;

     d) Servizio finanziario e contabile;

     e) Servizio ispettivo e della polizia locale;

     f) Servizio informazioni, documentazioni e studi;

     g) Servizio degli usi civici.

 

     Art. 93. [127]

     1. Il Servizio elettorale:

     a) cura e coordina gli affari attinenti alle elezioni regionali e ai referendum regionali;

     b) cura e coordina gli affari attinenti alle elezioni comunali e provinciali;

     b bis) cura la tenuta dell'anagrafe degli amministratori locali [128];

     c) svolge attività di supporto e collaborazione con i Comuni e le Province per lo svolgimento di referendum consultivi locali;

     d) cura la trattazione degli affari attinenti alle circoscrizioni e denominazioni locali ed alla toponomastica.

 

     Art. 94. [129]

     1. Il Servizio degli affari giuridici:

     a) cura e coordina l'assistenza e la consulenza giuridico- amministrativa a favore degli Enti locali;

     b) cura l'istruttoria degli affari contenziosi per la parte di competenza della Direzione;

     c) cura l'elaborazione di atti non legislativi a rilevanza generale nelle materie di competenza della Direzione regionale;

     d) collabora all'elaborazione di proposte legislative nelle materie di competenza della Direzione;

     e) svolge attività di supporto per gli adempimenti concernenti i Comitati dipartimentali;

     f) assicura le funzioni di segreteria della Conferenza permanente Regione - Enti locali di cui all'articolo 23 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e di ogni altro organismo similare istituito;

     g) cura l'attività per il coordinamento, l'assistenza e il raccordo delle funzioni devolute agli Enti locali dalle leggi regionali o da altre disposizioni normative.

 

     Art. 95. [130]

     1. Il Servizio per il Comitato regionale di controllo:

     a) cura la trattazione degli affari, compresi quelli di bilancio e contabilità, connessi con l'esercizio del controllo sugli atti degli enti locali;

     b) cura la raccolta dei ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti del Comitato regionale di controllo;

     c) redige il rapporto annuale sull'attività del Comitato regionale di controllo;

     d) svolge gli adempimenti necessari per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei provvedimenti del Comitato regionale di controllo, soggetti a pubblicazione;

     e) provvede trimestralmente alla redazione e pubblicazione in apposito bollettino della Direzione regionale per le autonomie locali delle principali decisioni del Comitato regionale di controllo, con le relative motivazioni di riferimento.

 

     Art. 96.

     1. Il Servizio finanziario e contabile:

     a) cura la consulenza a favore degli Enti locali, in materia di finanza e contabilità locale;

     b) tratta gli affari di contabilità e finanza relativi agli Enti locali e ai loro rapporti con gli organi statali centrali;

     c) [131].

     d) collabora con le competenti strutture della Ragioneria generale e dell'Ufficio di piano in ordine alla formazione del bilancio annuale di competenza, di quello pluriennale e del piano regionale di sviluppo della Regione, per quanto di competenza della Direzione regionale per le autonomie locali;

     e) cura la trattazione e l'istruttoria delle pratiche per l'assegnazione di quote di entrate regionali e di contributi a favore degli Enti locali territoriali, delle associazioni e dei consorzi, nonchè provvede alla liquidazione delle spese per le elezioni regionali e per i referendum previste dalle norme vigenti;

     f) cura gli adempimenti relativi alle indennità, alle spese, ai pagamenti e ad ogni altro atto di natura contabile, riguardante gli organi regionali di controllo;

     g) attende alle rilevazioni statistiche in materia finanziario- contabile [132].

 

     Art. 97. [133]

     1. Il Servizio ispettivo e della polizia locale:

     a) cura e coordina, per quanto di competenza, l'attività ispettiva presso gli Enti locali vigilati, diretta ad assicurare l'ordinato funzionamento ed il regolare andamento dei servizi locali, nonchè il rispetto di leggi e regolamenti;

     b) adempie ai compiti stabiliti dall'articolo 13 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62 e in generale agli affari relativi alla polizia locale, previsti dalla normativa vigente.

     2. Per adempiere alle funzioni previste al comma 1, lettera a), il Servizio predispone programmi di ispezione e gruppi di ispettori, che vengono approvati trimestralmente dall'Assessore regionale per le autonomie locali con apposito decreto [134].

     3. Gli ispettori sono scelti tra i dipendenti assegnati alla Direzione regionale con la qualifica non inferiore a consigliere, con esclusione di quelli assegnati al Servizio per il Comitato regionale di controllo [135].

     4. Indipendentemente dai programmi suddetti, possono essere disposte, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali, specifiche ispezioni.

 

     Art. 98. [136]

     1. Il Servizio informazioni, documentazioni e studi per le autonomie locali:

     a) collabora con Enti pubblici, con associazioni di categoria degli Enti locali, con organizzazioni sindacali e con istituti scientifici all'elaborazione di studi e statistiche riguardanti le autonomie locali nella Regione;

     b) cura l'elaborazione di indagini, statistiche e pubblicazioni riguardanti gli Enti locali della Regione;

     c) cura e promuove lo svolgimento di studi, ricerche e convegni sugli Enti locali della Regione, con la collaborazione anche della competente struttura dell'Ufficio di piano;

     d) raccoglie la documentazione normativa, dottrinale e giurisprudenziale, necessaria per l'intera Direzione regionale;

     e) cura la biblioteca della Direzione;

     f) cura la rassegna della stampa periodica e quotidiana per gli uffici della Direzione;

     g) cura i programmi di informatica applicata alle strutture interne della Direzione regionale e i rapporti con le strutture esterne e con gli Enti locali;

     h) predispone e cura un collegamento informatico con il centro di documentazione elettronico della Corte di Cassazione e con altre banche dati;

     i) raccoglie gli studi e i progetti di legge riguardanti le autonomie locali, per finalità di coordinamento e propositive;

     l) cura la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni, delle Province e degli altri Enti locali;

     m) assicura un'idonea attività di informazione sugli Enti locali della Regione, con particolare riguardo ai concorsi pubblici, attraverso uno sportello aperto anche al pubblico.

     n) cura e coordina l'organizzazione di seminari o corsi di formazione, aggiornamento o di specializzazione nei confronti del personale degli Enti locali [137].

 

     Art. 98 bis. [138]

     1. Il Servizio degli usi civici:

     a) cura l'istruttoria di tutti gli atti da sottoporre alla Giunta regionale ed al suo Presidente su proposta e parere del Commissariato regionale per la liquidazione degli Usi Civici;

     b) cura gli adempimenti di competenza per l'istruttoria dei ricorsi a fronte di atti non definitivi del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici;

     c) attua ogni utile iniziativa per il collegamento con gli Enti locali nella materia di competenza;

     d) mantiene il collegamento con il Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici;

     e) provvede ad ogni altro adempimento di competenza regionale in materia di Usi Civici.

 

Capo VIII bis [139]

Servizio autonomo delle imposte e dei tributi

 

     Art. 98 ter.

     1. Il Servizio autonomo delle imposte e dei tributi:

     a) cura gli adempimenti relativi alla gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle altre imposte e tributi, in collaborazione con la Ragioneria generale e le altre strutture competenti;

     b) cura gli adempimenti relativi al contenzioso tributario;

     c) collabora agli studi in materia di autonomia finanziaria regionale e locale e cura, in particolare, quelli funzionali all'istituzione di tributi regionali, anche in relazione all'evoluzione del sistema tributario;

     d) collabora con le altre strutture competenti per l'elaborazione degli elementi necessari all'evoluzione dell'ordinamento finanziario;

     e) cura i rapporti della Regione con le Amministrazioni locali, con l'Amministrazione finanziaria dello Stato e con il corpo della Guardia di finanza e con le altre Regioni e Province Autonome in relazione all'accertamento dei tributi regionali;

     f) assicura il supporto tecnico e organizzativo al Comitato per la fiscalità regionale;

     g) esercita le funzioni che nello Stato sono attribuite, per quanto attiene ai tributi, al Ministero delle finanze.

 

CAPO IX

Servizio del libro fondiario

 

     Art. 99. [140]

     1. Il Servizio del libro fondiario provvede, anche con l'adozione di procedure automatizzate, all'impianto, al ripristino e alla modificazione dei libri fondiari e sovrintende alla loro tenuta.

     2. Alle dipendenze del Servizio del libro fondiario sono posti i seguenti Uffici tavolari:

     a) Ufficio tavolare di Gorizia;

     b) Ufficio tavolare di Tolmezzo;

     c) Ufficio tavolare di Trieste;

     d) Ufficio tavolare di Udine.

     3. Al fine di assicurare la regolarità e l'uniformità delle iscrizioni tavolari, nonchè la corretta applicazione delle disposizioni impartite in materia, al Servizio del libro fondiario sono attribuiti compiti di vigilanza e di controllo sugli Uffici tavolari.

 

CAPO X [141]

Servizio della statistica

 

     Art. 99 bis.

     1. Il Servizio della statistica fa parte integrante del Sistema statistico nazionale (SISTAN) ed opera quale unico interlocutore regionale del sistema medesimo.

 

     Art. 99 ter.

     1. Il Servizio della statistica:

     a) indirizza e coordina le attività statistiche dell'Amministrazione regionale ed è responsabile dell'imparzialità e completezza delle informazioni statistiche prodotte dalla Regione;

     b) esegue le rilevazioni statistiche di interesse regionale e quelle di interesse nazionale comprese nel programma statistico nazionale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, relative alle materie di competenza regionale, operando in questo caso in collegamento diretto con gli altri uffici del SISTAN;

     c) effettua l'elaborazione, l'analisi, l'archiviazione e cura l'eventuale diffusione dei dati statistici raccolti mediante le indagini di cui alle lettere a) e b) e, più in generale, di quelli di interesse regionale;

     d) attua e gestisce l'interconnessione ed il collegamento del sistema informativo statistico della Regione con il SISTAN, secondo le intese definite, tenuto conto degli orientamenti e delle direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per «Sistema informativo statistico» si intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica;

     e) cura gli adempimenti da parte della Regione previsti dal decreto legislativo n. 322/1989 ed in particolare la fornitura al SISTAN dei dati previsti dal programma statistico nazionale, la formulazione del programma statistico regionale triennale, il rapporto annuale all'ISTAT sull'attività svolta, il rispetto del segreto statistico di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 322/1989;

     f) raccoglie la documentazione statistica d'interesse regionale e realizza, anche in collaborazione con le Direzioni regionali interessate per materia, banche dati a finalità statistiche, utilizzando eventualmente, a tal fine, gli archivi gestionali e le raccolte di dati amministrativi;

     g) cura le pubblicazioni statistiche della Regione, sia quelle inserite nel programma statistico nazionale, che quelle di interesse della Regione, nonchè la loro diffusione;

     h) può promuovere studi e ricerche in materia statistica;

     i) accerta le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, non li forniscono o li forniscono scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 322/1989.

 

     Art. 99 quater.

     1. Con successivo regolamento si disciplinano le metodologie operative, le modalità attuative, nonchè i rapporti e le forme di collaborazione con le altre strutture operanti nel settore.

 

Capo X bis [142]

Servizio per la gestione

delle benzine a prezzo ridotto

 

     Art. 99 quinquies.

     1. Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto:

     a) cura gli adempimenti relativi alla legge regionale attuativa delle disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine ai sensi dell'articolo 3, commi 16 e 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, seguendo in particolare la realizzazione della banca dati informatica per l'anagrafe dei beneficiari e per la rilevazione dei consumi di benzine, intrattenendo i rapporti con le Camere di Commercio e le Amministrazioni comunali;

     b) cura il monitoraggio dei consumi di benzine, esercitando altresì la vigilanza in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle stesse, irrogando le sanzioni di competenza regionale, e fornendo altresì alla Ragioneria generale i dati da trasmettere trimestralmente alla Ragioneria Generale dello Stato ai sensi del decreto ministeriale attuativo previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge 549/1995;

     b bis) effettua l'attività di coordinamento nei confronti delle Camere di Commercio, in relazione alle attività alle stesse delegate in materia di gestione delle benzine a prezzo ridotto [143];

     c) cura i rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, provvedendo in particolare all'effettuazione dei rimborsi delle anticipazioni da questi effettuate a favore dei gestori dei punti vendita di benzine.

 

CAPO X ter [144]

 

     Art. 99 sexies. (Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna).

     1. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, avente sede in Udine, svolge le seguenti funzioni:

     a) cura l'esame dei progetti e delle iniziative finanziabili con il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna nonchè l'amministrazione dello stesso;

     b) provvede al coordinamento degli interventi pubblici destinati all'area montana e cura la predisposizione delle direttive per il coordinamento degli interventi a favore dei territori montani ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, assicurando il supporto tecnico organizzativo alla Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani;

     c) cura l'esame degli strumenti programmatori delle Comunità montane, anche al fine di verificare il loro coordinamento con il piano regionale di sviluppo e con le relative procedure attuative;

     d) provvede alla verifica sull'attuazione degli interventi finanziati dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna ed alla verifica dello stato di attuazione degli interventi delle Comunità montane;

     e) provvede all'attuazione di progetti specifici, compresi gli interventi promossi dall'Unione europea per i territori montani;

     f) cura il finanziamento degli interventi previsti dalla legislazione statale e regionale a favore delle Comunità montane e svolge funzioni di consulenza tecnico-amministrativa a favore delle stesse.

     2. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna è posto alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale.

 

CAPO X quater [145]

Servizio autonomo per i rapporti internazionali

 

     Art. 99 septies.

     1. Il Servizio autonomo per i rapporti internazionali:

     a) cura, in collaborazione con le altre strutture regionali interessate, le attività e gli adempimenti dell'articolo 1 della legge 14 marzo 1977, n. 73;

     b) cura i rapporti con le Regioni alpine e contermini e con le comunità ed organismi di cui alla legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, attuando le relative iniziative regionali;

     c) cura i rapporti con le istituzioni e le organizzazioni rappresentative di interessi regionali a livello europeo;

     d) cura l'attuazione delle iniziative comunitarie relative ai rapporti transfrontalieri provvedendo, in collaborazione con la Direzione degli affari europei e le altre direzioni interessate, alla presentazione alle competenti autorità statali e comunitarie dei programmi di rilevanza transfrontaliera e transnazionale intersettoriale ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea, nonché agli adempimenti conseguenti alle relative decisioni comunitarie, verificando gli stati di avanzamento delle iniziative comunitarie medesime anche ai fini della riscossione dei previsti contributi e finanziamenti;

     e) promuove le attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e cura, d'intesa con le direzioni regionali interessate, i programmi speciali e gli interventi di aiuto di carattere internazionale;

     f) cura i contatti con le comunità regionali all'estero relativamente alle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica.

 

Capo X quinquies [146]

Servizio autonomo per i corregionali all'estero

 

     Art. 99 octies.

     1. Il Servizio autonomo per i corregionali all'estero svolge le funzioni di cui all'articolo 8, primo comma, della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51.

 

Capo X sexies [147]

Servizio autonomo per l'immigrazione

 

     Art. 99 nonies.

     1. Il Servizio autonomo per l'immigrazione svolge le funzioni di cui all'articolo 17, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

 

TITOLO V

DIPARTIMENTO PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

 

     Art. 100. [148]

     1. Il Dipartimento per il territorio e l'ambiente comprende:

     a) Direzione regionale della pianificazione territoriale;

     b) Direzione regionale dell'ambiente;

     c) Direzione regionale delle foreste;

     d) Direzione regionale dell'edilizia e servizi tecnici;

     e) Direzione regionale della viabilità e trasporti;

     f) Direzione regionale della protezione civile;

     g) Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

     h) Servizio per la gestione faunistica e venatoria [149].

 

CAPO I

Direzione regionale della pianificazione territoriale

 

     Art. 101.

     1. La Direzione regionale della pianificazione territoriale cura gli adempimenti nel settore della pianificazione territoriale regionale e locale, svolge funzioni di osservatorio delle politiche territoriali, svolge, altresì, attività di informazione territoriale e cartografica, nonchè di vigilanza, consulenza e coordinamento.

     2. Cura altresì gli adempimenti nel settore delle bellezze naturali e le questioni inerenti alla presenza di servitù militari nel Friuli-Venezia Giulia nell'ambito delle legge statali vigenti.

     3. Svolge le funzioni previste dalle leggi per il controllo sull'attività urbanistica degli enti locali.

 

     Art. 102.

     1. La Direzione regionale della pianificazione territoriale si articola nei seguenti Servizi:

     a) Servizio della pianificazione territoriale regionale [150];

     a bis) Servizio della pianificazione territoriale subregionale [151];

     b) Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia;

     c) Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;

     d) Servizio degli affari amministrativi e legali.

     2. [152].

     3. La Direzione regionale si avvale inoltre, per le funzioni non rientranti nelle competenze dei Servizi, con particolare riguardo ai compiti di coordinamento delle attività di ricerca per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale, altre dirigenti con incarico e ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità [153].

 

     Art. 103.

     1. Il Servizio della pianificazione territoriale regionale [154]:

     a) cura la promozione di studi e ricerche tesi alla conoscenza dell'assetto territoriale finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale regionale ed all'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di pianificazione territoriale locale:

     b) attende alla predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale regionale;

     c) collabora con l'Ufficio di piano e con le altre Direzioni regionali competenti per il coordinamento dei piani settoriali, dei programmi e dei progetti di intervento sul territorio di iniziativa regionale con il Piano urbanistico regionale [155];

     d) cura gli adempimenti relativi alla localizzazione delle infrastrutture energetiche sul territorio regionale.

 

     Art. 103 bis. [156]

     1. Il Servizio della pianificazione territoriale subregionale, con sede nella città di Udine:

     a) cura l'istruttoria degli strumenti di livello subregionale, nonché il collegamento e l'assistenza degli enti locali per la formazione e la gestione degli stessi;

     b) cura l'osservatorio delle politiche territoriali con compiti di monitoraggio sulle attività di pianificazione subregionali, nonché la predisposizione di documenti tecnici ed indirizzi di supporto a tali attività;

     c) cura l'istruttoria dell'accertamento di conformità urbanistica delle opere delle Amministrazioni statali, delle Amministrazioni regionale e provinciali, nonché dell'applicazione delle sanzioni;

     d) cura gli adempimenti di competenza della Direzione per la conclusione degli accordi di programma e per lo svolgimento di conferenze di servizi;

     e) cura l'istruttoria per il rilascio degli atti di competenza della Direzione in materia commerciale.

 

     Art. 104.

     1. Il Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia provvede:

     a) alla formazione, aggiornamento e vendita della carta tecnica regionale numerica (CTRN) che utilizzi le tecnologie informatiche per la sua produzione e gestione, nonchè alla vendita della carta tecnica aerofotogrammetrica già in dotazione della Regione [157];

     b) alla raccolta, tenuta ed elaborazione dei dati informativi territoriali risultanti dalle previsioni urbanistiche e dallo stato di attuazione delle stesse;

     c) all'aggiornamento, alla formazione, conservazione, stampa, distribuzione e cessione ad enti pubblici e privati del sistema cartografico regionale di piccola scala quale supporto ai tematismi ed alla progettazione di scala regionale [158];

     d) alla cura e conservazione dell'archivio di disegni originali, delle matrici su supporto indeformabile e informativo, o di quant'altro attiene alla riproduzione delle stesse, di materiale cartografico d'interesse regionale;

     e) a coordinare e sostenere le iniziative progettuali di Comuni, Comunità montane, Province e loro Consorzi in materia di cartografia, ritenute di interesse regionale;

     f) ad ogni altro adempimento in materia di cartografia d'interesse regionale [159].

 

     Art. 105.

     1. Il Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali [160]:

     a) cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di tutela del paesaggio e di bellezze naturali;

     b) collabora con le competenti strutture dell'Ufficio di piano per gli adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale;

     c) cura la pianificazione e la programmazione degli interventi in materia di parchi urbani e di verde attrezzato;

     d) provvede agli interventi in materia di tutela del patrimonio speleologico e di tenuta ed aggiornamento del catasto regionale delle grotte [161].

 

     Art. 106.

     1. Il Servizio degli affari amministrativi e legali:

     a) cura la trattazione degli affari amministrativi e legali di competenza della Direzione, fornendo altresì il relativo supporto ai Servizi di indirizzo tecnico;

     b) svolge le funzioni di consulenza sull'interpretazione degli atti normativi generali di livello statale e regionale in materia urbanistica [162];

     b bis) cura le questioni inerenti la presenza di servitù militari nel Friuli-Venezia Giulia [163];

     b ter) [164];

     b quater) svolge le funzioni previste dalie leggi sulla vigilanza nell'attività urbanistica degli enti locali e dei privati effettuata anche in aree soggette a vincolo paesaggistico [165].

 

CAPO II

Direzione regionale dell'ambiente

 

     Art. 107.

     1. La Direzione regionale dell'ambiente cura gli adempimenti regionali concernenti:

     a) la conservazione e la salvaguardia del suolo e del sottosuolo;

     b) la razionale utilizzazione delle acque;

     c) la realizzazione e manutenzione delle opere di sistemazione idraulica ed idrogeologica;

     d) la prevenzione e la tutela del territorio dagli inquinamenti;

     e) la programmazione e la realizzazione delle opere pubbliche e degli impianti concernenti le primarie infrastrutture civili, connesse alle finalità suindicate;

     e bis) le attribuzioni della Regione in materia di valutazione di impatto ambientale ed il coordinamento della relativa attività regionale con quella dello Stato e degli Enti locali [166].

     2. Per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica ed idrogeologica la Direzione regionale dell'ambiente può avvalersi, avendo riguardo alle specifiche competenze tecniche richieste, delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici nonchè degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, utilizzando di norma l'istituto della concessione alle Comunità montane, ai Consorzi ed agli Enti locali.

     3. Per lo svolgimento decentrato sul territorio delle altre attribuzioni ed adempimenti di propria competenza, la Direzione regionale dell'ambiente può richiedere, secondo la norma generale di cui all'articolo 122, la collaborazione della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, nonchè delle dipendenti Direzioni provinciali dei servizi tecnici, competenti per territorio [167].

 

     Art. 108.

     1. La Direzione regionale dell'ambiente si articola nei seguenti Servizi:

     a) Servizio geologico;

     b) Servizio dell'idraulica;

     c) Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale [168];

     c bis) Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento [169];

     d) Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti;

     d bis) Servizio per la valutazione di impatto ambientale [170];

     e) Servizio degli affari amministrativi e contabili [171].

 

     Art. 109.

     1. Il Servizio geologico:

     a) cura l'attività programmatoria nonchè la promozione di studi e ricerche nel campo della geologia applicata ed idrogeologia finalizzata alla conoscenza del suolo e sottosuolo regionale ivi compresa l'attività di acquisizione dei dati conoscitivi;

     b) attende ad ogni altro adempimento in materia geologica, con particolare riguardo all'espressione del parere relativo alla compatibilità per le previsioni degli strumenti urbanistici generali o attuativi e le condizioni geologiche del territorio, previsto dalla legislazione vigente;

     c) provvede alla progettazione, realizzazione, manutenzione ed al ripristino delle opere di sistemazione geologica sull'intero territorio regionale e delle opere di prevenzione da calamità naturali, comprese quelle previste dai piani e dai programmi regionali elaborati a norma dell'articolo 136, comma 1, lettera b), ferme restando le attribuzioni della Direzione regionale della protezione civile in materia di pronto intervento e di ripristino provvisorio;

     d) attende alla programmazione e cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di attività estrattiva, con esclusione di quella effettuata negli alvei dei corsi d'acqua;

     e) cura gli adempimenti in materia di recupero di aree degradate, conseguenti ad attività estrattiva [172].

 

     Art. 110.

     1. Il Servizio dell'idraulica:

     a) cura la predisposizione e l'attuazione dei piani di sistemazione dei bacini idrografici di competenza regionale;

     b) provvede, in collaborazione con le altre Direzioni regionali interessate, alla programmazione delle opere di sistemazione idraulica ed idrogeologica su tutto il territorio regionale nell'ambito delle previsioni dei piani per la sistemazione dei bacini idrografici;

     c) provvede alla progettazione, realizzazione, manutenzione ed al ripristino delle opere di sistemazione idraulica sulla rete idrografica di competenza regionale e delle opere di carattere idraulico di prevenzione da calamità naturali, comprese quelle previste dai piani e dai programmi regionali elaborati a norma dell'articolo 136, comma 1, lettera b), ferme restando le attribuzioni della Direzione regionale della protezione civile in materia di pronto intervento e di ripristino provvisorio;

     d) cura la promozione di studi e ricerche finalizzati alla migliore conoscenza delle risorse idriche regionali, nonchè la raccolta, l'elaborazione, la conservazione e la diffusione dei dati relativi;

     e) cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, nonchè in materia di acque minerali e termali;

     f) attende ai compiti di polizia e sorveglianza idraulica [173].

 

     Art. 111. [174]

     1. Il Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale:

     a) cura la promozione di studi e ricerche finalizzati alla conoscenza della situazione regionale in materia di inquinamento atmosferico, acustico e di altri inquinamenti ambientali;

     b) attende agli adempimenti regionali in attuazione della legislazione in materia;

     c) attende all'emanazione di norme regolamentari e tecniche di settore;

     d) provvede alla raccolta, all'elaborazione e all'aggiornamento di dati relativi all'inquinamento atmosferico ed acustico e di altre forme di inquinamento ambientale;

     e) attua gli interventi necessari alla minimizzazione dei fenomeni inquinanti collaborando con le altre Direzioni regionali per gli aspetti igienico-sanitari, di pianificazione territoriale ed industriale.

 

     Art. 111 bis. [175]

     1. Il Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento:

     a) cura la promozione di studi e ricerche finalizzati alla conoscenza della situazione regionale in materia di inquinamento dell'acqua, del suolo e quelli tendenti alla determinazione del fabbisogno e alla ottimizzazione delle infrastrutture civili, nonché attende agli adempimenti regionali in attuazione della legislazione in materia;

     b) attende alla programmazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento delle acque e del suolo di acquedotti, fognature, impianti di depurazione, impianti e reti di interventi, comprese altre strutture civili di carattere primario, che non rientrano nelle attribuzioni di altre Direzioni regionali o di altri Servizi della Direzione regionale dell'ambiente;

     c) cura gli adempimenti di competenza in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione;

     d) attende all'emanazione di norme regolamentari tecniche di settore;

     e) cura gli altri adempimenti regionali in materia di inquinamento delle acque e del suolo collaborando con la Direzione regionale della sanità per gli aspetti igienico-sanitari di sua competenza, nonché il coordinamento degli interventi e della vigilanza esercitati dagli Enti locali in materia;

     f) provvede alla raccolta, all'elaborazione e all'aggiornamento dei dati nelle materie di competenza.

 

     Art. 112.

     1. Il Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti:

     a) provvede alla pianificazione dello smaltimento dei rifiuti, alla definizione di indirizzi e criteri, alla predisposizione dei piani di competenza regionale;

     b) attende agli adempimenti di competenza in materia di smaltimento, di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonchè alla progettazione e alla realizzazione degli impianti di competenza della Regione;

     c) cura la promozione di studi e ricerche nel settore, finalizzati alla realizzazione dei servizi e alla riduzione dei rifiuti;

     d) attende all'emanazione di norme regolamentari e tecniche di settore;

     e) cura gli adempimenti in materia di recupero di aree degradate, conseguenti all'attività di smaltimento;

     f) provvede alla raccolta, all'elaborazione ed all'aggiornamento dei dati sulla produzione e lo smaltimento dei rifiuti [176].

 

     Art. 112 bis. [177]

     1. Il Servizio per la valutazione di impatto ambientale cura, con la collaborazione degli uffici di volta in volta interessati, l'attuazione delle norme nella relativa materia.

 

     Art. 113.

     1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della Direzione regionale, fornendo altresì il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico.

 

CAPO III

Direzione regionale delle foreste [178]

 

     Art. 114.

     1. La Direzione regionale delle foreste, avente sede nella città di Udine, attende alla difesa e all'incremento del patrimonio forestale nonchè alla tutela dell'ambiente montano [179].

     2. Provvede altresì, in conformità alle previsioni dei piani per la sistemazione dei bacini idrografici, di concerto con la Direzione regionale dell'ambiente e tramite i dipendenti Ispettorati ripartimentali, all'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, nonchè provvede alla manutenzione delle opere medesime.

 

     Art. 115.

     1. La Direzione regionale delle foreste si articola nei seguenti Servizi:

     a) Servizio della selvicoltura;

     b) Servizio della tutela del suolo montano;

     c) Servizio del Corpo forestale regionale;

     d) Servizio delle manutenzioni;

     e) Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso [180].

     2. Alle dipendenze della Direzione regionale, per l'esercizio decentrato delle competenze della Direzione medesima, nonchè per l'esercizio delle altre attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti, sono posti, quali strutture a livello di Servizio, i seguenti uffici periferici:

     a) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Gorizia;

     b) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pordenone;

     c) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo;

     d) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste;

     e) Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine.

 

          Art. 116. [181]

 

     Art. 117.

     1. Il Servizio della selvicoltura cura l'incremento del patrimonio boschivo, ed in particolare:

     a) attua gli interventi di rimboschimento e per il miglioramento e la conversione dei patrimoni silvo-pastorali, ferme restando le attribuzioni delle Comunità montane;

     b) provvede alla formazione, tenuta ed aggiornamento dell'inventario forestale regionale;

     c) attua gli interventi per favorire la produzione e la commercializzazione del legno;

     d) cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di opere forestali, di viabilità forestale, sperimentazione forestale, vivai forestali, difesa fitopatologica, assistenza tecnica e propaganda.

 

     Art. 118. [182]

     1. Il Servizio della tutela del suolo montano:

     a) cura e coordina la progettazione e l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale;

     b) provvede alla redazione, tenuta ed aggiornamento del catasto delle opere di sistemazione idraulico-forestale;

     c) cura la rilevazione della neve e la tenuta del catasto delle valanghe, ai fini della prevenzione del pericolo causato dalle valanghe;

     d) cura gli adempimenti relativi all'applicazione della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni;

     e) cura gli adempimenti in materia di vincolo idrogeologico e le relative autorizzazioni in deroga;

     f) cura gli studi e le ricerche nel settore di competenza.

 

     Art. 119. [183]

     1. Il Servizio delle manutenzioni con sede nella città di Tolmezzo:

     a) cura e coordina la progettazione e l'esecuzione della manutenzione e il ripristino delle opere di sistemazione idraulico-forestale, delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, delle opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria naturalistica, nonché della viabilità forestale e di servizio;

     b) cura e coordina l'assunzione e la gestione amministrativa degli operai per i lavori in amministrazione diretta;

     c) cura e coordina la gestione tecnica, l'aggiornamento tecnico e antinfortunistico degli operai assunti per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, con particolare riguardo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

     d) cura gli studi e la ricerca nel settore di competenza.

 

     Art. 120. [184]

     1. Il Servizio del Corpo forestale regionale:

     a) provvede alla trattazione degli affari riguardanti l'attività del Corpo forestale regionale, anche in collaborazione con la Direzione regionale della protezione civile in presenza di stato di emergenza dovuto a calamità naturali, nonchè esercita funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo sull'attività del Corpo forestale regionale;

     b) cura la trattazione degli affari giuridici e del contenzioso nelle materie attribuite al Corpo forestale regionale per la parte di competenza della Direzione;

     c) cura in collaborazione con le competenti strutture

dell'Amministrazione regionale la formulazione e l'attuazione dei programmi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale forestale, anche ai fini di tutela ambientale;

     d) assicura in materia di vigilanza forestale ed ambientale il necessario coordinamento degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nonchè quello con altri organi, uffici o enti cui spettano analoghe funzioni sul territorio regionale;

     e) cura la gestione del magazzino uniformi ed equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale;

     f) provvede all'istruttoria delle pratiche relative alla istituzione, modificazione e soppressione delle Stazioni forestali e all'assegnazione e trasferimento del personale del Corpo forestale regionale;

     g) attende all'attività di prevenzione e vigilanza per la difesa dei boschi dagli incendi ed attende, anche in collaborazione con la Direzione regionale della protezione civile, all'attività di spegnimento degli incendi boschivi, nonchè cura l'addestramento dei volontari che collaborano allo spegnimento degli incendi medesimi.

 

     Art. 121.

     1. Il Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso:

     a) cura la trattazione degli adempimenti amministrativi e contabili rientranti nella competenza della Direzione, fornendo altresì il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico;

     b) cura la trattazione delle contravvenzioni.

 

CAPO IV

Direzione regionale

dell'edilizia e dei servizi tecnici

 

     Art. 122.

     1. La Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici:

     a) cura la predisposizione e l'attuazione dei Piani regionali di edilizia abitativa, coordinando l'attività degli enti pubblici e degli operatori del settore;

     b) garantisce, per il tramite delle dipendenti Direzioni provinciali, l'esercizio sul territorio degli adempimenti nelle materie rientranti nelle competenze delle altre Direzioni regionali appartenenti al Dipartimento per il territorio e l'ambiente, quando ciò sia previsto dalla legislazione vigente ovvero quando le Direzioni medesime ne facciano richiesta [185];

     c) garantisce, anche per il tramite delle dipendenti Direzioni provinciali, il necessario supporto tecnico nell'esercizio degli adempimenti nelle materie rientranti nelle competenze delle Direzioni regionali appartenenti ad altri Dipartimenti quando ciò sia previsto dalla legislazione vigente ovvero quando le Direzioni medesime ne facciano richiesta [186];

     d) cura le attribuzioni in materia di espropriazioni;

     e) cura altresì le attribuzioni concernenti il Comitato tecnico regionale, la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori e la nomina dei medesimi;

     f) cura gli adempimenti in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico che non rientrino nelle competenze di altre Direzioni regionali;

     g) cura gli studi, le consulenze e gli adempimenti generali nella disciplina dei lavori pubblici ed in particolare quelli concernenti la trasparenza e la diffusione conoscitiva degli appalti [187].

 

     Art. 123.

     1. La Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici si articola nei seguenti Servizi:

     a) Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano [188];

     b) Servizio tecnico regionale;

     c) Servizio delle espropriazioni;

     d) Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili [189].

     2. Alle dipendenze della Direzione regionale sono posti, con le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti, quali strutture a livello di Servizio, i seguenti uffici periferici:

     a) Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste;

     b) Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine;

     c) Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia;

     d) Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone;

     e) Servizio dell'Osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici [190].

     3. Presso ciascuna Direzione provinciale, in relazione ai rispettivi carichi di lavoro, può essere assegnato un dirigente di staff con il compito di coadiuvare il Direttore provinciale nello svolgimento delle proprie funzioni.

 

     Art. 124.

     1. Il Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano:

     a) cura la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi regionali per l'edilizia residenziale e della relativa normativa tecnica, nonchè l'affidamento di studi e ricerche a ciò finalizzati;

     b) promuove le iniziative per il recupero edilizio ed urbanistico e per la valorizzazione dei centri storici e primari e dei borghi carsici, friulani e montani, nonchè per l'arredo urbano;

     c) assicura il coordinamento tra l'acquisizione delle aree e degli immobili, le relative opere di urbanizzazione e di arredo urbano e l'attività edificatoria e di recupero;

     d) cura gli adempimenti concernenti la Commissione tecnica regionale nonchè il coordinamento della relativa attività istruttoria;

     e) gestisce l'attività di competenza regionale relativa agli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati direttamente dallo Stato [191].

 

     Art. 125.

     1. Il Servizio tecnico regionale:

     a) cura gli adempimenti concernenti l'attività del Comitato tecnico regionale nonchè la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori;

     b) cura gli adempimenti in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico che non rientrino nelle competenze di altre Direzioni regionali;

     c) cura gli interventi in materia di sicurezza e di norme antincendio.

 

     Art. 126.

     1. Il Servizio delle espropriazioni:

     a) esercita le attribuzioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di costituzione di servitù coattive e di occupazione temporanea e d'urgenza;

     b) svolge compiti di consulenza tecnico-giuridica in materia al fine di agevolare gli adempimenti degli enti locali e delle ditte espropriande;

     c) coadiuva le commissioni provinciali, istituite ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 127.

     1. Il Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili:

     a) cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della Direzione regionale;

     b) provvede all'attuazione dell'anagrafe dell'utenza, cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di gestione dell'edilizia sovvenzionata;

     c) cura la trattazione degli affari riguardanti l'edilizia residenziale pubblica e coordina l'attività delle Direzioni provinciali per quanto attiene la concessione e liquidazione dei contributi di loro competenza;

     d) cura la concessione e liquidazione dei contributi nella materia di competenza della Direzione regionale;

     e) cura gli adempimenti di competenza della Direzione regionale in ordine ai flussi finanziari attuativi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e di altre leggi in materia di credito agevolato all'edilizia;

     f) cura la vigilanza sugli II.AA.CC.PP. e sugli altri operatori di edilizia residenziale pubblica [192].

 

     Art. 127 bis.

     1. Il Servizio dell'Osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici:

     a) cura gli adempimenti necessari a realizzare un Osservatorio degli appalti nella Regione Friuli-Venezia Giulia con intenti di informazione agli operatori del settore e di informazione dei bandi di gara;

     b) provvede al coordinamento delle unità specializzate per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, eventualmente istituite in base a specifiche previsioni normative nell'ambito della Direzione regionale e delle articolazioni territoriali della stessa;

     c) cura la trattazione degli affari legali di carattere generale di competenza della Direzione nonchè l'istruttoria di quelli contenziosi, fornendo il relativo supporto agli altri Servizi;

     d) cura le iniziative finalizzate all'approfondimento ed all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia dei lavori pubblici, in particolare promuovendo lo svolgimento di studi, ricerche e convegni, nonchè la raccolta e la diffusione di documentazione normativa, dottrinale e giurisprudenziale;

     e) svolge compiti di consulenza giuridica nelle materie assegnate alla competenza del Servizio [193].

 

CAPO V

Direzione regionale della viabilità e dei trasporti

 

     Art. 128. [194]

     1. La Direzione regionale della viabilità e dei trasporti cura gli adempimenti in materia di viabilità ed infrastrutture di trasporto, di strutture ed attività portuali, di trasporti pubblici locali, di trasporto delle merci e di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali.

 

     Art. 129.

     1. La Direzione regionale della viabilità e dei trasporti si articola nei seguenti Servizi:

     a) Servizio della viabilità;

     b) Servizio dei porti e della navigazione interna;

     c) Servizio del trasporto pubblico locale;

     d) Servizio del trasporto merci;

     e) Servizio degli affari amministrativi e contabili [195].

 

     Art. 130.

     1. Il Servizio della viabilità:

     a) cura lo studio e l'elaborazione dei piani e programmi delle vie di comunicazione terrestre di interesse regionale e locale;

     b) provvede ai programmi e progetti di intervento per la realizzazione e l'adeguamento delle vie di comunicazione terrestre e mantiene il coordinamento con gli interventi riguardanti la viabilità statale e le comunicazioni autostradali e ferroviarie;

     c) provvede agli interventi in materia di strade di interesse regionale, provinciale e locale, assolve agli adempimenti regionali relativi alla loro classificazione e alla raccolta ed aggiornamento del catasto stradale [196].

 

     Art. 131. [197]

     1. Il Servizio dei porti e della navigazione interna:

     a) cura lo studio e l'elaborazione di piani e programmi in materia di portualità e navigazione interna;

     b) promuove e coordina la realizzazione di opere ed impianti finalizzati al miglioramento della funzionalità dei porti commerciali;

     c) cura la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche nei porti, negli approdi e nelle vie d'acqua di competenza regionale;

     d) attende agli adempimenti concernenti la navigazione interna;

     e) provvede al rilascio di concessioni per le occupazioni e gli usi di aree o di altri beni del demanio marittimo, fluviale e lacuale, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistico-ricreative, sentita la Direzione regionale della pianificazione territoriale;

     f) predispone, in collaborazione con il competente Servizio della Direzione regionale del commercio e del turismo, un piano regionale di utilizzazione per finalità turistico-ricreative delle aree del demanio marittimo, di concerto con la Direzione regionale della pianificazione territoriale.

 

     Art. 132.

     1. Il Servizio del trasporto pubblico locale:

     a) cura lo studio e l'elaborazione di piani e programmi in materia di trasporto pubblico locale e provvede agli adempimenti relativi all'approvazione dei piani di bacino;

     b) provvede agli adempimenti relativi alla concessione dei servizi di pubblico trasporto con linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie urbane ed extraurbane nonchè marittime di cabotaggio fra gli scali della regione e attua gli interventi finanziari previsti per il settore;

     c) provvede alla vigilanza in materia di servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, agli interventi in materia di tariffe ed al coordinamento con gli organi statali;

     d) cura la concessione dei servizi di trasporto su funivie ed il controllo della relativa sicurezza di esercizio [198].

 

     Art. 132 bis.

     1. Il Servizio del trasporto merci:

     a) cura lo studio e l'elaborazione di piani e programmi in materia di trasporto delle merci;

     b) promuove, coordina e attua gli interventi di promozione, sostegno e sviluppo dei traffici e del trasporto delle merci di interesse regionale;

     c) provvede ai programmi ed ai progetti di intervento per la realizzazione e l'adeguamento delle infrastrutture di trasporto, con l'esclusione di quelle viarie e ferroviarie [199].

 

     Art. 133.

     1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della Direzione regionale, fornendo altresì il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico.

 

CAPO VI

Direzione regionale della protezione civile

 

     Art. 134.

     1. La Direzione regionale della protezione civile provvede al coordinamento unitario in materia di protezione civile, con particolare riguardo alle attività ed azioni di previsione-prevenzione di livello secondario previsto dalla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, anche avvalendosi degli uffici periferici di altre Direzioni.

     2. Gli uffici periferici di cui al comma 1 svolgono attribuzioni in materia di protezione civile, secondo le norme che saranno emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa; con lo stesso provvedimento saranno regolati i rapporti funzionali degli stessi uffici con la Direzione regionale della protezione civile.

 

     Art. 135.

     1. La Direzione regionale della protezione civile si articola nei seguenti Servizi:

     a) Servizio tecnico-scientifico e di pianificazione e controllo;

     b) Servizio del coordinamento operativo;

     c) Servizio degli affari amministrativi e contabili.

     2. Presso la Direzione regionale della protezione civile è posta altresì la Sala operativa regionale prevista all'articolo 139. Per esigenze di funzionalità operativa il Servizio del coordinamento operativo ed il Servizio degli affari amministrativi e contabili di cui al comma 1, nonchè la Sala operativa regionale, hanno sede nel comune di Palmanova.

     3. La Direzione regionale della protezione civile si avvale altresì, ai sensi dell'articolo 31, per l'esercizio delle attribuzioni previste dall'articolo 134 che non rientrino tra quelle di competenza dei Servizi, di un gruppo di staff composto da non più di tre dirigenti.

 

     Art. 136.

     1. Il Servizio tecnico-scientifico e di pianificazione e controllo:

     a) svolge compiti di previsione-prevenzione dei tre livelli previsti, attraverso il coordinamento della ricerca finalizzata, rispettivamente: all'individuazione delle fonti di rischio e di vulnerabilità; all'ottimizzazione delle metodologie dei piani, procedure ed interventi di emergenza; all'ottimizzazione dei processi riabilitativi di carattere fisico, economico e sociale, a seguito di catastrofe;

     b) cura l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani e programmi regionali di prevenzione e dei progetti generali e particolari d'intervento sulle fonti manifeste dl rischio e vulnerabilità;

     c) collabora, con gli organi statali competenti, alla programmazione finalizzata alla gestione delle emergenze;

     d) indirizza e coordina la pianificazione di emergenze e quella riabilitativa di ambito provinciale, comunale e consorziale;

     e) cura il sistema informativo ed informatico per la prevenzione globale ed organizza il rilevamento ed aggiornamento continuo delle informazioni rilevanti a tali fini;

     f) cura la programmazione dell'attività educativa e formativa nel settore delle prevenzioni;

     g) svolge compiti di controllo: sull'attuazione ed efficacia dei piani e programmi di intervento regionali e subregionali di protezione civile e di prevenzione, sul rispetto delle norme regionali in materia di sicurezza;

     h) costituisce nucleo di valutazione tecnico-scientifica delle situazioni di emergenza, quando per l'urgenza non sia dato acquisire il preventivo parere del Comitato tecnico scientifico per la protezione civile e formula pareri prescrittivi sotto l'aspetto della sicurezza, sugli interventi di pianificazione socio-territoriale regionale e subregionale;

     i) cura la stima dei danni e dei costi di ricostruzione-riabilitazione in caso di catastrofi e, comunque, definisce per ogni intervento programmatico su grande scala una stima costi/benefici e formula il relativo parere;

     l) propone, sentito il Comitato tecnico scientifico, specifiche normative tecniche finalizzate alla riduzione del rischio conseguente agli eventi catastrofici di origine naturale o tecnologica.

 

     Art. 137.

     1. Il Servizio del coordinamento operativo:

     a) provvede all'attuazione degli interventi di competenza, svolgendo compiti essenzialmente di prevenzione secondaria e curando in particolare: la predisposizione dei sistemi di contatto operativo con i livelli sovra e sub regionali; la predisposizione dei sistemi di accertamento, comando e controllo attraverso i quali viene coordinato l'impiego d'emergenza delle risorse regionali di protezione civile; l'approntamento delle risorse umane, materiali ed organizzative per l'impiego in operazioni di emergenza; l'organizzazione ed il coordinamento delle esercitazioni di protezione civile; il coordinamento del volontariato organizzato su base regionale per operazioni sia di prevenzione che di emergenza.

     2. Il Servizio è, altresì, il centro regionale di comando e di controllo delle operazioni di emergenza; in tale qualità, sotto la direzione del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore dallo stesso delegato, organizza e gestisce la Sala operativa regionale di protezione civile ed organizza l'impiego delle risorse umane e materiali disponibili e specializzate degli enti locali, dei consorzi, delle associazioni volontaristiche, nonchè dei volontari singoli e professionali, la cui collaborazione sia giudicata necessaria per proiezioni di emergenza all'interno ed, eventualmente, all'esterno dell'ambito regionale.

 

     Art. 138.

     1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili cura la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile di competenza della Direzione regionale, fornendo il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico, nonchè di quelli connessi alle disponibilità del Fondo regionale per la protezione civile.

 

     Art. 139.

     1. La Sala operativa regionale si configura quale luogo tecnico di comando, comunicazioni e controllo del servizio regionale di protezione civile.

     2. Assicura, quale presidio permanente e continuativo, la connessione con l'intera rete di comunicazione delle strutture sovra e subregionali di protezione civile e con il sistema informativo ed informatico regionale.

     3. Presso la Sala predetta possono essere chiamati, di volta in volta, dal funzionario responsabile, singoli esperti per la valutazione di particolari contingenze.

     4. In caso di emergenza la direzione della Sala operativa è assunta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore dallo stesso delegato e la stessa funge altresì da sede unica di coordinamento e controllo delle strutture di intervento regionale e di quelle statali di protezione civile operanti nella regione, i cui responsabili ne vengono a far parte.

     5. La Sala operativa qui considerata può essere collegata con un Centro regionale per le comunicazioni di emergenza attivato, a seguito di apposita convenzione, presso la sede RAI in regione.

 

CAPO VI bis [200]

Azienda dei parchi e delle foreste regionali

 

     Art. 139 bis.

     1. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, avente sede nella città di Udine:

     a) provvede all'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di parchi e riserve naturali;

     b) provvede alla vigilanza e gestione del patrimonio forestale regionale e dei beni immobili anche d'interesse ambientalistico, ad essa attribuiti;

     c) promuove e cura il recupero, il miglioramento e l'acquisizione delle aree di particolare interesse naturalistico e forestale;

     d) cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi nelle materie di competenza o ad essa demandati dalla Giunta regionale.

     2. L'esercizio dei compiti attribuiti all'Azienda può essere affidato ad appositi uffici periferici, con specifica competenza territoriale, istituiti ai sensi dell'articolo 29, comma 4.

 

     Art. 139 ter.

     1. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali si articola nei seguenti Servizi:

     a) Servizio della conservazione della natura;

     b) Servizio delle foreste regionali;

     c) Servizio affari amministrativi e contabili.

 

     Art. 139 quater.

     1. Il Servizio della conservazione della natura:

     a) promuove ed attua gli interventi in materia di parchi e riserve naturali attribuiti all'Amministrazione regionale;

     b) cura gli interventi per la conoscenza, l'inventario, la tutela e la gestione della flora spontanea e della fauna selvatica;

     c) promuove la conoscenza dei valori ambientali e del corretto uso dell'ambiente naturale.

 

     Art. 139 quinquies.

     1. Il Servizio delle foreste regionali gestisce le foreste, i boschi, i pascoli, i terreni e le loro pertinenze, nonchè gli immobili, anche d'interesse ambientalistico, attribuiti all'Azienda, appartenenti al patrimonio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

     2. L'attività di vigilanza e di gestione dei beni forestali è esercitata anche per il tramite del personale del Corpo forestale regionale.

 

     Art. 139 sexies.

     1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili:

     a) cura gli affari generali e del personale;

     b) cura la trattazione degli affari giuridico-amministrativi e finanziario-contabili di competenza dell'Azienda;

     c) cura la trattazione del contenzioso e delle sanzioni amministrative.

 

CAPO VII

Servizio della caccia e della pesca

 

     Art. 140.

     1. Il Servizio per la gestione faunistica e venatoria, avente sede nella città di Udine [201]:

     a) cura la trattazione degli affari in materia di caccia e pesca nelle acque interne;

     b) provvede, ai fini della uniformità interpretativa e dell'adozione dei conseguenti indirizzi applicativi, al coordinamento delle attività svolte dagli enti locali delegatari di funzioni in materia e dalle istituzioni ed organismi operanti nella materia;

     c) cura gli interventi relativi alla concessione di contributi e sovvenzioni di organismi operanti in materia di caccia e pesca nelle acque interne;

     d) promuove iniziative di carattere tecnico-scientifico a favore del patrimonio faunistico locale.

 

TITOLO VI

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI SOCIALI

 

     Art. 141. [202]

     1. Il Dipartimento per i servizi sociali comprende:

     a) Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

     b) Direzione regionale dell'istruzione e della cultura;

     c) Direzione regionale della formazione professionale;

     d) Servizio delle attività ricreative e sportive;

     e) Servizio del volontariato.

 

CAPO I [203]

Direzione regionale della sanità

e delle politiche sociali

 

     Art. 142.

     1. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali svolge le funzioni di alta amministrazione in materia sanitaria e m materia di assistenza sociale garantendo il governo unitario della sicurezza sociale e altresì perseguendo la tutela della salute di ciascuna persona, nonchè prevenendo e rimuovendo le cause che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione. In particolare:

     a) sovrintende alla pianificazione strategica in materia sanitaria e socio-assistenziale;

     b) procede alla programmazione attuativa nel settore socio- assistenziale, d'intesa con gli altri Enti ove previsto dalla vigente legislazione regionale;

     c) tratta gli affari istituzionali e giuridici e svolge le attività amministrative;

     d) cura la gestione delle risorse finanziarie;

     e) svolge gli adempimenti tecnico-amministrativi in materia di salute pubblica e del lavoro, e in materia di sanità pubblica veterinaria.

 

     Art. 143.

     1. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali si articola nei seguenti Servizi:

     a) Servizio della pianificazione sanitaria e sociale;

     b) Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria;

     c) Servizio amministrativo e degli affari istituzionali e giuridici;

     d) Servizio della finanza sanitaria [204];

     e) Servizio per la salute pubblica e del lavoro;

     f) Servizio della sanità pubblica veterinaria.

 

     Art. 144.

     1. Il Servizio della pianificazione sanitaria e sociale:

     a) elabora, garantendo una politica di integrazione sanitaria e sociale, gli elementi necessari alla definizione della pianificazione strategica, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale della sanità e del Servizio per le attività socio-assistenziali e sociali ad alta integrazione sanitaria;

     b) opera per individuare gli obiettivi annuali e le risorse disponibili, elabora i criteri di finanziamento delle Aziende sanitarie regionali e degli enti ed istituzioni che operano nei settori sanitario e socio-assistenziale;

     c) verifica la coerenza ed i risultati dei programmi con gli obiettivi e le risorse assegnate;

     d) definisce gli obiettivi e i criteri in materia di formazione e riqualificazione del personale delle Aziende sanitarie regionali e di quello degli enti e istituzioni operanti nei settori sanitario e socio- assistenziale.

 

     Art. 145.

     1. Il Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria:

     a) svolge attività di supporto tecnico al Servizio della pianificazione sanitaria e sociale per la definizione degli obiettivi strategici nei settori socio-assistenziale e sociale ad alta integrazione sanitaria, ivi compresi quelli concernenti la formazione e riqualificazione del personale;

     b) procede nell'ambito della pianificazione strategica, alla programmazione attuativa nel settore socio-assistenziale e in quello delle attività sociali ad alta integrazione sanitaria assistenziale, d'intesa con gli altri Enti ove previsto dalla vigente legislazione regionale;

     c) svolge funzioni di indirizzo e coordinamento, supportando il sistema dei servizi sociali nell'attività di progettazione, di sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e di promozione di iniziative in aree di particolare problematicità;

     d) svolge ogni altra attività rivolta alla prevenzione, alla tutela sociale, al recupero degli stati di emarginazione e di disadattamento nonchè alle problematiche sociali emergenti;

     e) elabora progetti finalizzati a valorizzare e coordinare l'apporto del volontariato socio-assistenziale nonchè del restante privato sociale;

     f) gestisce il sistema informativo di governo finalizzato alle attività di monitoraggio, verifica e controllo del settore socio- assistenziale;

     f bis) cura la gestione delle risorse finanziarie destinate al settore socio-assistenziale [205].

     2. Per le funzioni sociali ad alta integrazione sanitaria il Servizio opera in collegamento con l'Agenzia regionale della sanità.

 

     Art. 146.

     1. Il Servizio amministrativo e degli affari istituzionali e giuridici svolge le attività amministrative di competenza della Direzione, ad eccezione di quelle specificamente attribuite agli altri servizi, tratta gli affari istituzionali e fornisce il supporto giuridico ai servizi ad indirizzo tecnico.

 

     Art. 147. [206]

     1. Il Servizio della finanza sanitaria svolge le attività di natura finanziario-contabile della Direzione afferenti il settore sanitario, in particolare cura la gestione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario regionale ed esplica, al riguardo, attività di indirizzo e controllo in materia finanziaria e contabile nei confronti delle Aziende sanitarie regionali e, nei limiti delle competenze spettanti alla Regione, degli altri Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale.

 

     Art. 148.

     1. Il Servizio per la salute pubblica e del lavoro svolge le attività di coordinamento e di indirizzo nonchè gli adempimenti tecnico- amministrativi in materia di igiene e sanità pubblica, di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, di igiene degli alimenti e della nutrizione e di medicina legale.

 

     Art. 149.

     1. Il Servizio della sanità pubblica veterinaria svolge le attività di coordinamento e di indirizzo nonchè gli adempimenti tecnico-amministrativi in materia di sanità animale, di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Cura la gestione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di supporto al Servizio sanitario regionale in materia veterinaria [207].

 

     Artt. 150. - 155. [208]

 

CAPO III

Direzione regionale

dell'istruzione e della cultura [209]

 

     Art. 156.

     1. La Direzione regionale dell'istruzione e della cultura [210]:

     a) provvede alla programmazione, al coordinamento ed all'attuazione degli interventi nei settori dell'edilizia scolastica e del diritto allo studio;

     b) attua gli interventi a sostegno dell'istruzione superiore e delle iniziative ed istituzioni di ricerca scientifica e tecnologica;

     c) provvede alla programmazione ed attuazione degli interventi nel settore delle istituzioni delle attività culturali;

    d) attua gli interventi per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali della regione;

     d bis) provvede alla programmazione, al coordinamento, all'attuazione e alla verifica degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie [211].

     e) [212].

     1 bis. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera d bis) del comma 1, la Direzione regionale si avvale anche dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane [213].

 

     Art. 157.

     1. La Direzione regionale dell'istruzione e della cultura si articola nei seguenti Servizi [214]:

     a) Servizio dell'istruzione e della ricerca;

     b) Servizio delle attività culturali;

     c) Servizio dei beni culturali;

     c bis) Servizio per le lingue regionali e minoritarie [215].

     d) [216].

     2. Alle dipendenze della Direzione è posto il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia avente sede presso la Villa Manin di Passariano con l'ordinamento e le attribuzioni previste dalla legge regionale 21 luglio 1971, n. 27.

 

     Art. 158.

     1. Il Servizio dell'istruzione e della ricerca:

     a) attende alla rilevazione delle esigenze nel campo dell'edilizia scolastica e delle relative infrastrutture e cura la programmazione e l'attuazione dei relativi interventi;

     b) cura l'attuazione del diritto allo studio a tutti i livelli, nonchè gli altri interventi promozionali diretti alla educazione permanente;

     c) provvede, nel rispetto delle competenze statali, gli interventi regionali a sostegno dei settori dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica e tecnologica e, a tal fine, mantiene i rapporti con le istituzioni operanti nel Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 159.

     1. Il Servizio delle attività culturali:

     a) programma ed attua le iniziative per favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura attraverso il sostegno delle attività teatrali musicali cinematografiche ed audiovisive ed altre attività di promozione culturale ne; campo artistico, letterario e scientifico;

     b) promuove e cura le manifestazioni espositive di rilevanza regionale;

     c) promuove e sostiene le iniziative intese allo sviluppo degli scambi culturali e le manifestazioni giovanili internazionali.

 

     Art. 160.

     1. Il Servizio dei beni culturali:

     a) svolge le attribuzioni in materia di ordinamento, funzionamento e sviluppo delle biblioteche e dei musei di interesse locale e regionale;

     b) promuove la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali della regione;

     c) esercita le funzioni in materia di tutela dei beni librari, comprese quelle già spettanti alla Sovraintendenza statale ai beni librari;

     d) attende alle attribuzioni ed agli interventi concernenti l'informazione bibliografica.

 

     Art. 160 bis. [217]

     1. Il Servizio per le lingue regionali e minoritarie:

     a) programma ed attua le iniziative per favorire la tutela e la valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie attraverso il sostegno delle attività teatrali, musicali, audiovisive ed altre attività di promozione culturale nel campo artistico, letterario, delle biblioteche ed archivi e del tempo libero;

     b) provvede, nel rispetto delle competenze statali, agli interventi di sostegno dei settori dell'istruzione e, a tal fine, mantiene i rapporti con le istituzioni operanti nel Friuli-Venezia Giulia;

     c) verifica i risultati delle azioni promosse per la valorizzazione e la tutela delle lingue regionali e minoritarie.

 

     Art. 161. [218]

 

CAPO IV

Direzione regionale della formazione professionale

 

     Art. 162.

     1. La Direzione regionale della formazione professionale esercita le attribuzioni regionali nella materia ed in particolare:

     a) provvede alla programmazione ed attuazione degli interventi nel settore della formazione professionale;

     b) cura il coordinamento tecnico-didattico dell'attività formativa.

 

     Art. 163.

     1. La Direzione regionale della formazione professionale si articola nei seguenti Servizi:

     a) Servizio della programmazione e dell'attuazione degli interventi formativi;

     b) Servizio della programmazione didattica;

     c) Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali [219].

     2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Direzione regionale si avvale dell'Osservatorio del mercato regionale del lavoro di cui all'articolo 16 della legge regionale 27 gennaio 1981, n. 7.

 

     Art. 164.

     1. Il Servizio della programmazione e dell'attuazione degli interventi formativi:

     a) cura la predisposizione del piano regionale di formazione professionale e provvede alla sua attuazione;

     b) provvede al controllo della rendicontazione delle spese relative alle attività formative incluse nel piano [220];

     c) esercita la vigilanza su tutte le attività di formazione professionale incluse nel piano;

     d) cura l'istruttoria per il controllo sugli atti dell'Istituto regionale per la formazione professionale.

 

     Art. 165.

     1. Il Servizio della programmazione didattica:

     a) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento degli ordinamenti didattici dei corsi di formazione professionale;

     b) cura il coordinamento ed il controllo dell'attività tecnico- didattica ed attende alle incombenze relative;

     c) cura l'istituzione e la gestione dell'albo regionale dei docenti.

 

     Art. 165 bis.

     1. Il Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali:

     a) cura, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 162, lettera a), ed in collaborazione con i competenti uffici della Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, la progettazione e l'attuazione degli interventi formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

     b) cura l'adeguamento dei provvedimenti regionali in materia di formazione professionale alle direttive comunitarie ed alle disposizioni nazionali conseguenti;

     c) esercita la vigilanza sulle attività di formazione professionale incluse nei programmi di cui alla lettera a);

     d) provvede al controllo della rendicontazione presentata dagli organismi beneficiari dei finanziamenti comunitari e nazionali [221].

 

CAPO V

Servizio dell'emigrazione

 

     Art. 166.

     1. Il Servizio dell'emigrazione, avente sede nella città di Udine:

     a) cura la programmazione, il coordinamento e la gestione di tutti gli interventi nel settore dell'emigrazione, compresi quelli straordinari a carico del fondo regionale per l'emigrazione, e ciò in collaborazione con le strutture operative regionali e gli enti interessati;

     b) svolge, altresì, funzioni di servizio di segretariato sociale, per l'accoglimento, la prima assistenza e l'informazione nei confronti degli emigrati e rimpatriati.

 

CAPO VI

Servizio delle attività ricreative e sportive

 

     Art. 166 bis.

     1. Il Servizio delle attività ricreative e sportive, avente sede nella città di Trieste:

     a) attende alle iniziative per la promozione di una cultura dello sport e del tempo libero atta a garantire una crescita equilibrata ed integrata della persona umana;

     b) programma ed attua gli interventi per la realizzazione degli impianti e per il sostegno e lo sviluppo delle iniziative nel settore dello sport e della ricreazione;

     c) provvede agli interventi a sostegno delle attività alpinistiche e speleologiche, nonchè del soccorso in campo alpinistico e speleologico gestito dal Club Alpino Italiano [222].

 

TITOLO VII

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' ECONOMICO-PRODUTTIVE

 

     Art. 167.

     1. Il Dipartimento per le attività economico-produttive comprende le seguenti Direzioni regionali:

     a) Direzione regionale dell'agricoltura;

     b) Direzione regionale dell'industria;

     c) Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato;

     d) Direzione regionale del commercio e del turismo.

 

CAPO I

Direzione regionale dell'agricoltura

 

     Art. 168.

     1. La Direzione regionale dell'agricoltura, avente sede nella città di Udine, cura gli adempimenti in materia di agricoltura, ed in particolare:

     a) promuove e coordina gli interventi a favore delle strutture produttive aziendali ed interaziendali, comprese le iniziative in materia di miglioramenti fondiari e di sviluppo della meccanizzazione agricola;

     b) promuove e coordina ogni altro intervento rivolto allo sviluppo delle produzioni animali e vegetali, nonchè al sostegno ed all'assistenza delle attività agrarie;

     c) provvede al coordinamento degli interventi e dei servizi in materia fitopatologica di competenza della Regione e per conto dello Stato;

     d) provvede, tramite i dipendenti Ispettorati, agli adempimenti di competenza regionale in materia di alimentazione;

     e) promuove e coordina attività ed interventi per la ricerca applicata in agricoltura.

 

     Art. 169.

     1. La Direzione regionale dell'agricoltura si articola nei seguenti Servizi:

     a) Servizio delle strutture aziendali;

     b) Servizio delle produzioni animali;

     c) Servizio delle produzioni vegetali;

     d) Servizio delle avversità atmosferiche;

     e) Servizio della bonifica e della irrigazione;

     f) Servizio del credito agrario e della cooperazione agricola;

     g) Servizio dello sviluppo agricolo;

     h) Servizio per l'attuazione delle direttive comunitarie in agricoltura;

     i) Servizio degli affari amministrativi e contabili.

     2. Alle dipendenze della Direzione regionale, con le attribuzioni previste dalle norme vigenti, sono posti, quali strutture a livello di Servizio, i seguenti uffici periferici:

     a) Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Gorizia;

     b) Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone;

     c) Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trieste;

     d) Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine;

     e) Osservatorio per le malattie delle piante di Gorizia;

     f) Osservatorio per le malattie delle piante di Trieste;

     g) Osservatorio per le malattie delle piante di Udine;

     h) Osservatorio per le malattie delle piante di Pordenone.

 

     Art. 170.

     1. Il Servizio delle strutture aziendali:

     a) cura gli interventi per il potenziamento delle strutture delle aziende agricole singole ed associate, incluse quelle operanti nel settore dell'acquacoltura e dell'agriturismo;

     b) attende alle iniziative ed attua gli interventi per la realizzazione di infrastrutture aziendali ed interaziendali;

     c) promuove la costruzione ed il miglioramento degli impianti collettivi di valorizzazione dei prodotti e di prestazione di servizi alle aziende agricole ed attua gli interventi relativi;

     d) promuove, coordina ed attua le iniziative per lo sviluppo e la razionalizzazione della meccanizzazione agricola;

     d bis) coordina e cura gli interventi regionali in materia di agriturismo [223].

 

     Art. 171.

     1. Il Servizio delle produzioni animali:

     a) promuove, coordina ed attua ogni iniziativa per il miglioramento e l'incremento del patrimonio zootecnico regionale e delle produzioni di tutte le specie animali allevate;

     b) cura a tal fine la selezione, i controlli funzionali e l'assistenza tecnica concernenti il patrimonio predetto;

     c) promuove il miglioramento igienico degli allevamenti.

     c bis) eroga il contributo annuale all'Ente Tutela Pesca per la gestione del laboratorio di idrobiologia di Ariis e annesso acquario, come previsto dall'articolo 5, comma 58, della legge regionale 4/1999 [224].

 

     Art. 172.

     1. Il Servizio delle produzioni vegetali:

     a) promuove, coordina ed attua le iniziative e gli interventi a favore delle produzioni vegetali, incentivandone lo sviluppo e la valorizzazione, anche attraverso il coordinamento dell'associazionismo;

     b) svolge attività di controllo, difesa e certificazione delle produzioni stesse per quanto attiene alle attribuzioni regionali.

     b bis) cura gli adempimenti e gli interventi in materia di tartufi e tartuficoltura [225].

 

     Art. 173.

     1. Il Servizio delle avversità atmosferiche:

     a) cura gli adempimenti di competenza regionale per il riconoscimento da parte dello Stato delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche di carattere eccezionale riguardanti il settore agricolo e per l'acquisizione dei conseguenti finanziamenti;

     b) attende all'attuazione degli interventi contributivi in materia di aiuti a fronte di danni alle produzioni, di riparazione e ripristino delle strutture agrarie aziendali ed interaziendali nonchè di quelli attinenti la ricostruzione delle scorte danneggiate da eventi calamitosi;

     c) cura gli interventi regionali in materia di prevenzione e difesa dalle avversità atmosferiche delle colture agrarie.

 

     Art. 174.

     1. Il Servizio della bonifica e della irrigazione:

     a) cura gli adempimenti e gli interventi in materia di bonifica, di irrigazione, di ordinamento delle minime unità colturali e di riordino fondiario, ivi compresi gli interventi di conservazione e di ricostituzione vegetale e provvede altresì

alla realizzazione delle opere manutentorie;

     b) promuove studi e ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione dei piani generali e dei progetti di bonifica, fornendo inoltre indirizzi per il migliore utilizzo del territorio agricolo;

     c) cura gli adempimenti in materia di delimitazione dei comprensori di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, coordinandone la relativa attività, nonchè mantiene i rapporti ed esercita la vigilanza, per quanto attiene le opere irrigue, sui Consorzi di derivazione.

 

     Art. 175.

     1. Il Servizio del credito agrario e della cooperazione agricola:

     a) cura, in collaborazione con la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, gli interventi creditizi e fideiussori a favore delle aziende agricole;

     b) promuove lo sviluppo dell'azienda familiare diretto- coltivatrice e della cooperazione agricola, attuando gli interventi relativi;

     c) cura gli adempimenti relativi al fondo di rotazione regionale per il settore agricolo.

 

     Art. 176.

     1. Il Servizio dello sviluppo agricolo:

     a) cura l'attività di informazione, consulenza e divulgazione dei risultati della ricerca applicata e della sperimentazione agraria;

     b) coordina l'attività relativa alla difesa fitosanitaria da attuarsi attraverso metodologie di lotta biologica, guidata ed integrativa;

     c) segue e coordina ogni iniziativa volta all'elevazione delle capacità professionali ed imprenditoriali degli operatori agricoli, mediante l'orientamento e l'assistenza nelle fasi di organizzazione dei fattori della produzione, di gestione e di immissione dei prodotti agricoli sul mercato;

     d) cura l'attività di sviluppo dell'occupazione giovanile in agricoltura, in forma singola o associata;

     e) cura i rapporti con gli enti e gli organismi associativi che svolgono attività di assistenza tecnica in agricoltura, divulgazione, sperimentazione e ricerca;

     f) mantiene i rapporti con gli organi dello Stato e le strutture pubbliche interregionali che si occupano di sviluppo agricolo.

 

     Art. 177.

     1. Il Servizio per l'attuazione delle direttive comunitarie in agricoltura:

     a) promuove l'adeguamento dei provvedimenti regionali in agricoltura alle previsioni delle direttive comunitarie ed alle disposizioni nazionali conseguenti;

     b) svolge a tal fine attività di consulenza e documentazione a favore delle strutture della Direzione regionale e degli enti dipendenti che operano nel settore agricolo;

     c) collabora con la Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni per l'esercizio delle attribuzioni della predetta Direzione che interessano l'agricoltura.

 

     Art. 178.

     1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili:

     a) cura la trattazione degli affari di carattere amministrativo, contabile e statistico connessi alle competenze della Direzione regionale, fornendo altresì il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico;

     b) provvede all'istruttoria per l'esercizio della vigilanza e del controllo sugli atti degli enti regionali di competenza della Direzione regionale e sugli atti dei Consorzi di bonifica;

     c) svolge compiti di segreteria per gli organi collegiali istituiti presso la Direzione regionale;

     d) [226].

 

CAPO II

Direzione regionale dell'industria

 

     Art. 179.

     1. La Direzione regionale dell'industria:

     a) svolge funzioni di promozione, di sostegno e di sviluppo delle attività industriali nell'ambito del territorio regionale, con particolare riguardo alle iniziative volte a predisporre le necessarie infrastrutture, il miglioramento della produzione e l'innovazione tecnologica, a realizzare strutture consortili, strutture di supporto e di servizio a favore delle attività industriali;

     b) cura gli interventi in materia di riconversione industriale e di ristrutturazione aziendale, nonchè gli interventi in materia di agevolazioni ed incentivi a favore delle imprese;

     c) attua gli interventi nei settori della pesca marittima e della maricoltura e provvede agli adempimenti concernenti la pesca nelle acque del demanio marittimo interno;

     d) cura la trattazione degli affari relativi al settore delle miniere e delle torbiere;

     e) cura gli interventi in materia di promozione commerciale all'estero [227].

 

     Art. 180.

     1. La Direzione regionale dell'industria si articola nei seguenti Servizi:

     a) Servizio della promozione industriale;

     b) Servizio dello sviluppo industriale;

     c) Servizio delle ristrutturazioni aziendali;

     d) Servizio degli interventi settoriali;

     e) Servizio della promozione commerciale all'estero [228].

 

     Art. 181.

     1. Il Servizio della promozione industriale:

     a) verifica i risultati ottenuti ed il grado di attuazione degli interventi nel settore industriale, al fine di valutare lo stato di avanzamento dei programmi di investimento e la corrispondenza agli obiettivi prefissati;

     b) verifica gli indirizzi programmatici in rapporto ai risultati ottenuti, effettuando una ricognizione sulla loro efficienza nel quadro di aggiornamento dei programmi di politica industriale;

     c) cura la trattazione degli affari relativi ai servizi reali svolti da enti e strutture di servizio alle imprese.

     c bis) cura la trattazione degli adempimenti relativi agli incentivi alle imprese industriali per l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale [229].

 

     Art. 182.

     1. Il Servizio dello sviluppo industriale:

     a) cura gli adempimenti relativi alla concessione di agevolazioni ed incentivi alle imprese industriali, mantenendo a tal fine i rapporti con enti, organismi e società operanti per le medesime finalità;

     b) cura, in collaborazione con la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, gli interventi di credito agevolato a favore delle imprese industriali;

     c) cura gli adempimenti relativi agli interventi volti a favorire l'innovazione tecnologica delle imprese e delle varie produzioni industriali, nonchè a sostenere l'attuazione di progetti di ricerca applicata all'industria.

 

     Art. 183.

     1. Il Servizio delle ristrutturazioni aziendali:

     a) elabora proposte finalizzate alla soluzione di crisi aziendale e provvede agli adempimenti relativi;

     b) cura i rapporti con le aziende industriali a partecipazione statale operanti nella regione;

     c) cura gli adempimenti e gli interventi relativi al disinquinamento ed al risparmio energetico nel settore industriale;

     d) cura, nell'ambito delle competenze del comparto energetico industriale, gli affari relativi alla costruzione e riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua [230].

 

     Art. 184.

     1. Il Servizio degli interventi settoriali:

     a) cura la trattazione degli affari relativi alla utilizzazione industriale delle miniere e delle torbiere;

     b) svolge funzioni istruttorie, di coordinamento e di attuazione delle iniziative a favore della pesca marittima e della maricoltura ed esercita le attribuzioni amministrative concernenti la pesca nelle acque del demanio marittimo interno;

     c) provvede alla trattazione degli affari in materia di interventi a favore dei Consorzi ed Enti per lo sviluppo industriale, comprese le attività relative alla vigilanza e al controllo [231].

     d) [232].

 

     Art. 184 bis.

     1. Il Servizio della promozione commerciale all'estero:

     a) predispone, d'intesa con la Direzione regionale del commercio e del turismo, il Programma regionale della promozione commerciale all'estero, ed attende ai successivi adempimenti attuativi;

     b) cura gli adempimenti relativi agli interventi in favore dei soggetti operanti nel settore della promozione commerciale all'estero;

     c) cura i rapporti con enti, organismi, istituti e società operanti nel settore anzidetto [233].

 

CAPO III

Direzione regionale del lavoro e della previdenza,

della cooperazione e dell'artigianato [234]

 

     Art. 185.

     1. La Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato cura la trattazione degli affari in materia di lavoro e di previdenza, attua le iniziative per la diffusione ed il sostegno della cooperazione ed attende agli adempimenti amministrativi regionali concernenti le cooperative, svolge funzioni promozionali, di valorizzazione e di sviluppo nel settore dell'artigianato [235].

 

     Art. 186.

     1. La Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato si articola nei seguenti Servizi:

     a) Servizio del lavoro e della previdenza [236];

     b) Servizio della cooperazione;

     c) Servizio dell'artigianato.

     2. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Direzione regionale si avvale dell'Osservatorio del mercato regionale del lavoro di cui all'articolo 16 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.

 

     Art. 187. [237]

     1. Il Servizio del lavoro e della previdenza:

     a) cura la trattazione degli affari in materia di lavoro e di collocamento; esercita la vigilanza sull'Agenzia regionale per l'impiego;

     b) svolge funzioni in materia di previdenza;

     c) cura gli adempimenti volti a favorire la cooperazione sociale.

 

     Art. 188.

     1. Il Servizio della cooperazione:

     a) cura la diffusione dello spirito e dei metodi cooperativi, nonchè la promozione di interventi e di iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo della cooperazione;

     b) cura tutti gli adempimenti giuridico-contabili relativi alla vigilanza sulle cooperative, nonchè la tenuta del Registro regionale delle cooperative.

 

     Art. 189.

     1. Il Servizio dell'artigianato:

     a) svolge attività di promozione e valorizzazione nel settore delle attività artigiane, ed attua gli interventi a sostegno del settore predetto, coordinando a tal fine l'attività degli enti ed organismi operanti a favore dell'artigianato;

     b) mantiene i rapporti con l'Ente regionale di sviluppo dell'artigianato e provvede all'istruttoria per l'esercizio del controllo sugli atti dell'ente medesimo;

     c) cura la segreteria del Comitato regionale per l'artigianato;

     d) cura la vigilanza sulla tenuta degli albi delle imprese artigiane.

 

CAPO IV

Direzione regionale del commercio e del turismo

 

     Art. 190.

     1. La Direzione regionale del commercio e del turismo:

     a) svolge funzioni di sostegno e di sviluppo delle attività commerciali e turistiche, promuovendo anche forme di collaborazione e di promozione tra gli operatori del settore;

     b) promuove ed attua gli interventi per la realizzazione di infrastrutture commerciali e turistiche, incluse quelle per la nautica da diporto, e per il potenziamento dei complessi fieristici e commerciali;

     c) coordina l'attività degli enti pubblici istituzionalmente preposti alle materie di competenza della Direzione medesima;

     d) cura la trattazione degli affari inerenti l'ordinamento, la vigilanza ed il controllo sugli enti fieristici e sulle Aziende autonome del turismo.

 

     Art. 191.

     1. La Direzione regionale del commercio e del turismo si articola nei seguenti Servizi:

     a) Servizio del commercio;

     b) Servizio del turismo.

 

     Art. 192.

     1. Il Servizio del commercio:

     a) cura la trattazione degli affari di competenza regionale concernenti il commercio, i mercati, le rilevazioni di prezzi e la tutela dei consumatori;

     b) cura la disciplina del commercio, compresa quella in materia di orario dei negozi;

     c) provvede alla pianificazione commerciale di livello regionale e coordina quella di livello comunale;

     d) cura la disciplina ed il calendario delle esposizioni, fiere e mostre;

     e) cura gli interventi e gli incentivi a favore delle imprese commerciali, delle imprese di servizio e di intermediazione, nonchè gli interventi per la realizzazione di centri e zone commerciali e di complessi fieristici [238];

     f) cura gli interventi di sostegno alla commercializzazione ed all'esportazione di prodotti di interesse regionale.

 

     Art. 193.

     1. Il Servizio del turismo:

     a) cura lo studio e l'elaborazione degli elementi conoscitivi della domanda e dell'offerta turistica e dei fenomeni turistici riguardanti il Friuli-Venezia Giulia;

     b) predispone i programmi di interventi regionali finalizzati al miglioramento dell'offerta turistica;

     c) attende agli adempimenti concernenti la disciplina delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;

     d) provvede agli adempimenti relativi alle autorizzazioni in materia di agenzie di viaggio ed attività professionali connesse all'attività turistica;

     e) cura gli adempimenti relativi alla concessione di agevolazioni ed incentivi alle imprese turistiche;

     f) promuove ed agevola la realizzazione di infrastrutture turistiche incluse quelle per la nautica da diporto.

 

TITOLO VIII

COMMISSARIATO REGIONALE PER LA

LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI

 

     Art. 194.

     1. Il Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici, con sede nel comune di Trieste, si avvale di un Ufficio di segreteria che svolge, alle dipendenze funzionali del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici, compiti di supporto burocratico, amministrativo e tecnico, curando i rapporti con il competente Servizio della Direzione regionale per le autonomie locali [239].

 

TITOLO IX

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

REGIONALI PREPOSTI ALLA RICOSTRUZIONE

 

     Art. 195.

     1. Per il coordinamento delle attività ed iniziative concernenti l'opera di ricostruzione delle zone terremotate è costituito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38, il Comitato interdipartimentale per la ricostruzione.

 

     Art. 196.

     1. Nulla è innovato in ordine all'organizzazione ed alle competenze della Segreteria generale straordinaria e dei relativi Uffici.

 

     Art. 197.

     1. Il Segretario generale straordinario per la ricostruzione esercita le attribuzioni previste dalla legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58.

 

TITOLO X

UFFICI DI SEGRETERIA

 

     Art. 198. [240]

     [1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale, per funzioni di supporto all’esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di un ufficio di segreteria composto dal segretario particolare, che ne è responsabile, e da tre dipendenti con qualifica funzionale non superiore a consigliere [241].

     2. Gli Assessori regionali si avvalgono, per funzioni di supporto all’esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di uffici di segreteria composti dal segretario particolare, che ne è responsabile, e da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a consigliere [242].

     3. Gli Assessori regionali preposti a tre o più strutture di livello direzionale possono avvalersi, altresì, di una ulteriore unità di personale addetto agli uffici di segreteria con qualifica funzionale non superiore a consigliere.

     4. Il conferimento dell’incarico di segretario particolare o addetto di segreteria comporta la revoca di ogni altro incarico di direzione o coordinamento conferito presso l’Amministrazione regionale. Il segretario particolare svolge, con riferimento all’organizzazione e gestione dell’ufficio di segreteria, i medesimi compiti del coordinatore di struttura stabile di livello inferiore al Servizio.

     5. Il segretario particolare e gli addetti di segreteria possono essere scelti fra i dipendenti della Regione oppure, in posizione di comando, fra dipendenti, aventi qualifiche equiparate, dello Stato o di altri Enti pubblici; gli eventuali comandi possono essere disposti anche in deroga ai limiti numerici e temporali di cui all’articolo 45 della legge regionale 53/1981. Il segretario particolare e gli addetti di segreteria possono essere altresì assunti, con contratto di lavoro a tempo determinato, tra persone estranee alla pubblica amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso, mediante pubblico concorso, alle relative qualifiche funzionali [243].

     6. Il personale in posizione di comando ai sensi del comma 5 è collocato in soprannumero all’organico dell’Amministrazione regionale limitatamente alla durata dell’incarico.]

     7. Per la disamina di particolari tematiche nell’ottica del conseguimento di specifici obiettivi, nonché per lo svolgimento di funzioni di analisi del grado di efficienza e di efficacia delle strutture amministrative di competenza, possono essere stipulate dall’Ufficio di piano, su richiesta del Presidente della Giunta regionale o degli Assessori regionali, apposite convenzioni, di durata non superiore ad un anno, con esperti di provata qualificazione professionale per aver operato in settori pubblici o privati attinenti all’incarico di consulenza, da almeno cinque anni quali dirigenti, docenti universitari ovvero liberi professionisti.

     8. [Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono, ciascuno, di un autista di rappresentanza.]

     9. In sede di contrattazione collettiva è disciplinato il trattamento economico spettante al personale degli uffici di segreteria. Nelle more di detta disciplina continua a trovare applicazione, per il personale regionale e per quello in posizione di comando, la vigente normativa regionale, fatta eccezione per il personale con qualifica di dirigente nel qual caso in luogo dell’indennità di cui all’articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981, è corrisposta un’indennità di importo pari alla somma di quelle previste per i dirigenti di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, privi di responsabilità di struttura; al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per le qualifiche di assunzione, nonché l’indennità mensile lorda prevista dalla vigente normativa regionale per il personale degli uffici di segreteria; per il personale assunto con qualifica di dirigente è attribuita una indennità pari a quelle previste per i dirigenti di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, privi di responsabilità di struttura [244].

     10. Nelle more della definizione della relativa disciplina contrattuale, la Giunta regionale, a fronte di particolari esigenze di servizio, può autorizzare l’effettuazione di lavoro straordinario in deroga ai limiti annuali fissati dall’articolo 79, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, come da ultimo modificato dall’articolo 14, quarto comma, della legge regionale 49/1984.

 

PARTE IV

ENTI REGIONALI

 

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEGLI ENTI REGIONALI

 

CAPO I

Individuazione degli enti regionali

 

     Art. 199. [245]

     1. Si intendono per enti regionali, ai sensi e per gli effetti della presente legge, i seguenti:

     a) [246];

     b) l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura;

     c) l'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato [247];

     d) l'Agenzia regionale per l'impiego [248];

     e) l'Istituto regionale per la formazione professionale;

     f) l'Azienda regionale per la promozione turistica;

     g) l'Ente tutela pesca;

     h) [249].

 

CAPO II

Azienda regionale delle foreste

 

     Artt. 200. - 203. [250]

 

CAPO III

Ente regionale per la promozione

e lo sviluppo dell'agricoltura [251]

 

     Art. 204.

     1. L'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione che cura:

     a) l'attività di segreteria e l'assistenza agli organi istituzionali dell'Ente;

     b) il coordinamento delle attività dei dipendenti Servizi. assicurando il loro regolare funzionamento;

     c) gli affari generali di interesse dell'Ente medesimo e quelli non espressamente attribuiti alla competenza dei Servizi [252].

 

     Art. 205.

     1. La Direzione dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura si articola nei seguenti Servizi:

     a) Servizio dei programmi, dei progetti e delle strutture produttive;

     b) Servizio della divulgazione e dell'aggiornamento tecnico;

     c) Servizio della cooperazione e dell'assistenza delle gestioni aziendali;

     d) Servizio della sperimentazione agraria;

     e) Servizio chimico-agrario e della certificazione;

     f) Servizio della vitivinicoltura;

     g) Servizio per l'attuazione di programmi comunitari;

     h) Servizio affari amministrativi e contabili.

     2. Per le esigenze di funzionalità il Servizio della sperimentazione agraria ed il Servizio chimico-agrario e della certificazione hanno sede in Pozzuolo del Friuli, mentre il Servizio della vitivinicoltura ha sede in Udine.

     3. Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati la Direzione può avvalersi di centri zonali [253].

 

     Art. 206.

     1. Il Servizio dei programmi, dei progetti e delle strutture produttive:

     a) provvede alla programmazione dell'attività dell'Ente ed alla progettazione tecnica demandata all'Ente medesimo dalla Direzione regionale dell'agricoltura;

     b) cura la raccolta la elaborazione e la conservazione dei dati utili ai fini dello svolgimento delle attività dell'Ente;

     c) provvede agli interventi per la razionale utilizzazione delle risorse agricole e per il miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive;

     d) provvede alla progettazione ed esecuzione di opere, anche in concessione o per conto di cooperative ed altre forme associative, curando la gestione tecnico amministrativa dei lavori e l'eventuale direzione degli stessi [254].

 

     Art. 207.

     1. Il Servizio della divulgazione e dell'aggiornamento tecnico:

     a) attua iniziative per favorire lo sviluppo e la diffusione delle cognizioni tecniche più appropriate nelle materie di competenza dell'ente;

     b) provvede alle attività di aggiornamento tecnico e professionale.

     b bis) svolge funzioni tecnico-operative e di promozione in materia di agriturismo [255].

     c) svolge funzioni tecnico-operative in materia di agricoltura biologica [256].

 

     Art. 208.

     1. Il Servizio della cooperazione e dell'assistenza alle gestioni aziendali:

     a) cura gli interventi di assistenza finanziaria alle cooperative ed aziende agricole demandati all'ente;

     b) provvede all'assistenza tecnica specialistica alle aziende agricole;

     c) cura gli interventi per la promozione della tenuta della contabilità aziendale e la gestione degli eventuali incentivi finanziari.

 

     Art. 208 bis.

     1. Il Servizio della sperimentazione agraria:

     a) espleta la ricerca applicata e la sperimentazione nel campo agrario e sulle colture di preminente interesse per a regione;

     b) effettua indagini, prove e ricerche atte a valorizzare le produzioni agrarie regionali e la oro trasformazione [257].

 

     Art. 208 ter.

     1. Il Servizio chimico-agrario e della certificazione:

     a) effettua gli studi, le analisi di laboratorio e le prove tecniche per la validazione e la certificazione dei prodotti agricoli;

     b) effettua gli studi e le indagini di laboratorio per il settore ambientale [258].

 

     Art. 208 quater.

     1. Il Servizio della vitivinicoltura:

     a) promuove, attraverso la valorizzazione dell'immagine dei vini regionali, le attività volte a favorire la commercializzazione dei prodotti vinicoli regionali;

     b) svolge funzioni di supporto tecnico promozionale del vivaismo viticolo regionale, nonchè attività di controllo e certificazione di materiale di moltiplicazione della vite;

     c) cura l'impostazione e la tenuta del Catasto vitivinicolo regionale per quanto di competenza della Regione;

     d) svolge l'attività connessa alle dichiarazioni annuali di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli, di raccolta delle uve e di produzione di vino e prodotti vinicoli;

     e) predispone gli atti relativi alle autorizzazioni, ai nulla osta, ai controlli, ai collaudi ed alla vigilanza riguardanti gli estirpi, i reimpianti ed i nuovi impianti di vigneti, da adottare in esecuzione delle normative nazionali e comunitarie;

     f) fornisce assistenza giuridico-amministrativa specifica alle aziende vitivinicole;

     g) cura ali adempimenti relativi alla gestione dell'Enoteca regionale «La Serenissima» di Gradisca d'Isonzo [259].

 

     Art. 208 quinquies.

     1. Il Servizio per l'attuazione di programmi comunitari: a) cura l'attuazione e la gestione degli interventi a carico dei fondi strutturali dell'Unione europea e dei programmi di interesse comunitario affidati all'ERSA;

b) collabora con la Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni e con le Direzioni regionali competenti per l'attuazione dei programmi allo stesso affidati [260].

 

     Art. 209.

     1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili:

     a) cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della Direzione, fornendo altresì il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico;

     b) cura gli affari di economato e del personale, la predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto e la segreteria del Consiglio di amministrazione [261].

 

CAPO IV

Centro regionale di sperimentazione agraria

 

     Art. 210. [262]

 

CAPO V [263]

Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato

 

     Art. 211.

     1. L'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione che cura:

     a) il coordinamento delle attività dei dipendenti Servizi, assicurando il loro regolare funzionamento;

     b) l'attività di segreteria e l'assistenza agli organi istituzionali dell'ente;

     c) gli affari generali d'interesse dell'ente medesimo e quelli non espressamente attribuiti alla competenza dei Servizi.

 

     Art. 212.

     1. La Direzione dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato si articola nei seguenti Servizi:

     a) Servizio tecnico;

     b) Servizio commerciale;

     c) Servizio degli affari amministrativi e contabili.

 

     Art. 213.

     1. Il Servizio tecnico:

     a) provvede alla consulenza ed assistenza tecnica alle imprese artigiane, nonchè allo studio dei nuovi prodotti artigianali;

     b) svolge indagini ed azioni per il reperimento di materie prime, semilavorati ed eventuali altri prodotti necessari dell'attività artigiana;

     c) cura la raccolta e l'elaborazione di dati statistici sullo sviluppo dell'artigianato e provvede alle attività di aggiornamento tecnico professionale dei titolari di imprese artigiane.

 

     Art. 214.

     1. Il Servizio commerciale:

     a) provvede all'assistenza commerciale alle imprese artigiane;

     b) cura le ricerche, gli studi e le indagini di mercato, nonchè l'attività di promozione e commercializzazione dei prodotti artigianali;

     c) cura la partecipazione a mostre e fiere nazionali ed internazionali dell'artigianato regionale, nonchè l'organizzazione di sale campionarie.

 

     Art. 215.

     1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili:

     a) cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della Direzione, fornendo, altresì, il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico;

     b) provvede all'amministrazione ed alla contabilità generale della Direzione, ivi compresa l'amministrazione del personale, l'organizzazione interna, i servizi generali e i servizi di economato.

 

CAPO VI

Agenzia regionale per l'impiego [264]

 

     Art. 216. [265]

     1. L'Agenzia regionale per l'impiego si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione che cura:

     a) il coordinamento delle attività dei dipendenti Servizi, assicurando il loro regolare funzionamento;

     b) l'attività di segreteria e l'assistenza agli organi istituzionali dell'ente;

     c) gli affari generali di interesse dell'ente medesimo e quelli non espressamente attribuiti alla competenza dei Servizi.

     c bis) il coordinamento delle attività di controllo di gestione e della qualità.

 

     Art. 217. [266]

     1. La Direzione dell'Agenzia regionale per l'impiego si articola nei seguenti Servizi:

     a) Servizio della programmazione e dell'Osservatorio del mercato del lavoro;

     b) Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro;

     c) Servizio dei conflitti del lavoro;

     d) Servizio affari amministrativi e contabili.

     2. L'Agenzia può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 229, di unità organizzative stabili di livello inferiore al Servizio. Nell'ambito di tali strutture operano eventuali recapiti.

     3. Alle dirette dipendenze del Direttore dell'Agenzia sono posti un Ufficio del controllo di gestione e un Ufficio della qualità, quali unità organizzative stabili di livello inferiore al Servizio.

 

     Art. 218. [267]

     1. Il Servizio della programmazione e dell'Osservatorio del mercato del lavoro:

     a) cura la predisposizione del Programma di politica attiva del lavoro e dei regolamenti attuativi;

     b) cura la realizzazione e la gestione dell'Osservatorio del mercato regionale del lavoro ed il coordinamento con l'attività dell'Osservatorio nazionale;

     c) provvede all'elaborazione ed eventuale pubblicazione di studi e ricerche;

     d) svolge ogni attività comunque connessa alle precedenti.

 

     Art. 219. [268]

     1. Il Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro:

     a) realizza gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dal programma annuale e dai regolamenti;

     b) provvede all'esame ed all'approvazione di progetti per lavori socialmente utili;

     c) provvede alla determinazione delle tariffe minime relative ai lavori di facchinaggio;

     d) cura l'iscrizione in un apposito albo dei soggetti non vedenti;

     e) svolge attività finalizzate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

     f) cura i servizi all'impiego ed i servizi di orientamento professionale e al lavoro, anche in collaborazione con l'orientamento scolastico di cui alla lettera e) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1994, n. 26;

     g) svolge le attribuzioni relative al collocamento ordinario, ivi compresa l'assunzione degli apprendisti e cura l'istruttoria relativa ai progetti di formazione e lavoro;

     h) svolge i compiti connessi al collocamento obbligatorio delle categorie protette;

     i) cura la gestione delle liste di mobilità;

     j) cura gli avviamenti a selezione presso la pubblica amministrazione;

     k) convalida la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

     l) cura la tenuta dei registri dei committenti del lavoro a domicilio e svolge ogni altro adempimento in materia;

     m) concede le indennità previste dalla legge ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI;

     n) svolge i servizi relativi al controllo della disoccupazione indennizzata eventualmente affidati dall'INPS;

     o) cura gli adempimenti relativi alla realizzazione dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione;

     p) svolge ogni altro compito in materia di collocamento e avviamento al lavoro.

     2. Per quanto riguarda i servizi affidati dall'INPS di cui al comma 1, lettera n), con apposito regolamento, previa convenzione con l'Istituto medesimo, sono emanate disposizioni per l'espletamento di tali servizi. A tale fine i dipendenti regionali assegnati alle unità organizzative possono espletare i compiti di funzionari delegati dall'INPS.

 

     Art. 219 bis. [269]

     1. Il Servizio dei conflitti del lavoro:

     a) concede i nulla osta all'avviamento dei lavoratori italiani all'estero ai sensi della legislazione statale vigente;

     b) concede le autorizzazioni al lavoro subordinato per i cittadini extracomunitari residenti all'estero;

     c) svolge compiti finalizzati alla conclusione di accordi in materia di controversie collettive in tema di mobilità e di accordi per la stipulazione dei contratti di solidarietà;

     d) riceve in deposito contratti integrativi aziendali e di secondo livello;

     e) cura l'istruttoria ed esprime pareri sulle domande di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria;

     f) cura la fase istruttoria dei ricorsi amministrativi;

     g) svolge ogni altro compito in materia di composizione dei conflitti di lavoro.

 

     Art. 219 ter. [270]

     1. Il Servizio affari amministrativi e contabili:

     a) predispone gli elementi per il bilancio di previsione, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;

     b) provvede al riscontro amministrativo contabile dei provvedimenti di spesa ed al controllo della legalità degli stessi e degli altri provvedimenti assunti dagli organi dell'ente;

     c) provvede alla gestione delle fasi contabili delle entrate ed in particolare alla registrazione degli accertamenti delle entrate medesime ed all'emissione dei titoli di riscossione;

     d) cura il riscontro amministrativo contabile sui rendiconti dei funzionari delegati e vigila sull'amministrazione del patrimonio dell'ente e, in particolare, sulle gestioni dei consegnatari dei beni, nonché sulla gestione dei servizi di tesoreria;

     e) provvede a tutti gli adempimenti in materia fiscale previdenziale;

     f) cura l'approvvigionamento di beni, servizi e materiali, la gestione del patrimonio, nonché le attività di informatizzazione dell'ente;

     g) svolge tutti gli adempimenti connessi all'attività degli organi collegiali;

     h) cura i servizi di carattere generale.

 

CAPO VII

Istituto regionale per la formazione professionale

 

     Art. 220.

     1. L'Istituto regionale per la formazione professionale si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione che cura:

     a) il coordinamento delle attività dei dipendenti Servizi, assicurando il loro regolare funzionamento;

     b) l'attività di segreteria e l'assistenza agli organi istituzionali dell'ente;

     c) gli affari generali di interesse dell'ente medesimo e quelli non espressamente attribuiti alla competenza dei Servizi.

 

     Art. 221. [271]

     1. La Direzione dell'Istituto regionale per la formazione professionale si articola nei seguenti Servizi:

     a) Servizio degli affari amministrativi, del personale e della programmazione didattica;

     b) Servizio di ragioneria.

     2. Alle dipendenze della Direzione sono posti, altresì, i centri di formazione professionale.

     3. Alle dipendenze della Direzione e dei Servizi possono essere istituite strutture stabili di livello inferiore.

 

     Art. 222. [272]

     1. Il Servizio degli affari amministrativi, del personale e della programmazione didattica provvede agli affari generali ed amministrativi dell'Ente, agli adempimenti relativi al personale e cura la programmazione, lo studio, il coordinamento ed il controllo dell'attività didattica.

 

          Art. 223. [273]

 

     Art. 224.

     1. Il Servizio di ragioneria predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto, nonchè gli atti necessari per la liquidazione, il pagamento delle spese, l'accertamento e la riscossione delle entrate ed esercita il controllo contabile sugli atti dell'ente.

 

          Art. 225. [274]

 

CAPO VIII

Azienda regionale per la promozione turistica

 

     Art. 226.

     1. L'Azienda regionale per la promozione turistica si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione che cura in particolare:

     a) l'attività di segreteria e l'assistenza agli organi istituzionali dell'ente;

     b) il coordinamento dell'attività degli uffici istituiti ai sensi dell'articolo 29 della presente legge e degli uffici per l'assistenza e l'informazione turistica nonchè del personale assegnato all'ente medesimo.

     2. L'Azienda regionale per la promozione turistica si avvale, altresì, ai sensi dell'articolo 31, per lo svolgimento di funzioni di supporto tecnico ed organizzativo di personale di staff in numero di un dirigente [275].

 

CAPO VIII bis

SERVIZIO AUTONOMO DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI [276]

 

     Art. 98 ter.

     1. Il Servizio autonomo delle imposte e dei tributi:

     a) cura gli adempimenti relativi alla gestione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle altre imposte e tributi, in collaborazione con la Ragioneria generale e le altre strutture competenti;

     b) cura gli adempimenti relativi al contenzioso tributario;

     c) collabora agli studi in materia di autonomia finanziaria regionale e locale e cura in particolare quelli funzionali all’istituzione di tributi regionali, anche in relazione all’evoluzione del sistema tributario;

     d) collabora con le altre strutture competenti per la elaborazione degli elementi necessari all’evoluzione dell’ordinamento finanziario;

     e) cura i rapporti della Regione con le Amministrazioni locali, con l’Amministrazione finanziaria dello Stato e con il Corpo della Guardia di Finanza e con le altre Regioni e Province autonome in relazione all’accertamento dei tributi regionali;

     f) assicura il supporto tecnico e organizzativo al Comitato per la fiscalità regionale;

     g) esercita le funzioni che nello Stato sono attribuite, per quanto attiene ai tributi, al Ministero delle finanze.

 

CAPO IX

Ente tutela pesca

 

     Art. 227.

     1. L'Ente tutela pesca si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione che:

     a) cura la gestione degli allevamenti ittici dell'Ente;

     b) coordina gli interventi sui corsi d'acqua per lavori e asciutte;

     c) predispone gli atti per l'approvazione del programma annuale di semina, ripopolamento ittico e ne cura la relativa applicazione pratica;

     d) predispone gli atti per l'approvazione del calendario annuale di pesca e attende alla tenuta del Registro dei pescatori;     e) cura la predisposizione ed il rilascio delle licenze di pesca e dei libretti delle catture, e i rapporti con i recapiti e società di pescatori che collaborano in tale attività;

     f) cura, per quanto di competenza dell'Ente, le pratiche relative alle concessioni di deviazioni di acque pubbliche e conseguenti obblighi ittiogenici;

     g) coordina l'attività di vigilanza spettante alle guardie e marescialli ittici dipendenti ed alle guardie volontarie e cura il relativo contenzioso;

     h) cura l'attività di segreteria e assistenza agli organi istituzionali dell'Ente;

     i) tratta ogni questione amministrativa e contabile di competenza [277].

 

          Art. 227 bis. [278]

 

     Art. 227 ter. [279]

 

          Art. 227 quater. [280]

 

CAPO X

Centro regionale vitivinicolo

 

     Art. 228. [281]

 

CAPO XI

Istituzione di unità organizzative

di livello non direzionale

 

     Art. 229. [282]

     [1. L'istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore al Servizio presso gli Enti regionali può essere disposta ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e dell'articolo 29.

     2. L'istituzione di strutture periferiche per esigenze di decentramento territoriale può essere disposta, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e dell'articolo 29 della presente legge, soltanto quando ciò sia espressamente previsto dalla legge istitutiva dell'ente e limitatamente alle strutture richiamate nei precedenti Capi del presente Titolo.]

 

TITOLO II

CONTROLLO E VIGILANZA SUGLI ENTI REGIONALI

 

CAPO I

Controllo di legittimità ed approvazione degli atti

 

     Artt. 230. - 233. [283]

 

CAPO II

Vigilanza e controllo sull'attività

 

     Art. 234.

     1. Il collegio dei revisori dei conti trasmette, almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale competente, una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente. Tali relazioni vengono inviate per conoscenza alla Presidenza del Consiglio regionale [284].

 

     Art. 235.

     1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente, dell'Assessore alle finanze o dell'Assessore competente, può disporre, in ogni tempo, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente.

     2. Può, altresì, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, inviare, previa diffida all'organo responsabile, un Commissario per l'adozione dell'atto medesimo.

 

     Art. 236.

     1. Quando il Consiglio di amministrazione dell'ente non sia in grado, per qualsiasi ragione, di funzionare o quando, richiamato all'osservanza di obblighi che era tenuto ad osservare, persista nel violarli, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, può disporre lo scioglimento degli organi dell'ente e la nomina di un Commissario straordinario cui sono attribuiti tutti i poteri degli organi disciolti.

     2. Con il medesimo provvedimento è stabilito il termine, che non potrà superare la durata di mesi sei, per la costituzione della nuova amministrazione.

 

CAPO III

Norme finali e disposizioni di carattere speciale

 

     Art. 237.

     1. Restano ferme le disposizioni delle leggi regionali che disciplinano l'ordinamento degli enti di cui alla presente Parte IV che non riguardino l'organizzazione degli uffici ed il controllo e la vigilanza sugli enti medesimi.

     2. [285]

     3. [286].

 

TITOLO III

UFFICI DI SEGRETERIA

 

     Art. 238. [287]

 

PARTE V

NORME CONCERNENTI L'ORDINAMENTO E

L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE

 

     Art. 239. [288]

     [1. I dirigenti preposti alla Segreteria generale del Consiglio regionale e della Presidenza della Giunta regionale assumono rispettivamente la denominazione di Segretario generale del Consiglio regionale e di Segretario generale della Presidenza

della Giunta regionale.

     2. Il dirigente preposto alla Ragioneria generale assume la denominazione di Ragioniere generale.

     3. Il dirigente preposto all'Ufficio di piano assume la denominazione di Direttore regionale della programmazione.

     4. Il dirigente preposto all'Ufficio legislativo e legale assume la denominazione di Avvocato della Regione.

     5. Il dirigente preposto alla Direzione regionale delle foreste e dei parchi è Direttore del Corpo forestale regionale.]

 

     Art. 240. [289]

     1. Il Segretario generale del Consiglio regionale dirige e coordina l'attività della Segreteria generale del Consiglio regionale.

     2. Dirige il personale della Segreteria generale del Consiglio regionale.

     3. Cura la preparazione dei lavori consiliari, assiste il Presidente del Consiglio durante le sedute pubbliche e convoca le Commissioni permanenti e speciali su disposizione dei rispettivi Presidenti.

     4. Predispone, secondo le direttive del Presidente, l'ordine del giorno dell'Ufficio di Presidenza, del quale è segretario.

     5. E' segretario della Giunta per il regolamento, della Giunta delle elezioni e della Giunta per le nomine.

     6. Il Segretario generale è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da due Vice Segretari generali - di cui uno con funzioni vicarie

- che svolgono i compiti assegnati dallo stesso Segretario generale.

     7. Fermo restando quanto previsto al comma 6 per i Vice Segretari generali e ferme restando le competenze e le attribuzioni proprie dei Direttori di servizio del Consiglio regionale, il Segretario generale può, con proprio provvedimento, delegare ai Vice Segretari generali la trattazione diretta di propri compiti istituzionali.

 

     Art. 241. [290]

     [1. Il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale coadiuva direttamente il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni amministrative con particolare riguardo a quelle attinenti alla sovrintendenza di tutti gli uffici regionali, nonchè all'attività volta ad assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni

dell'Amministrazione; propone al Presidente i provvedimenti di carattere generale negli affari di sua competenza e provvede a dare esecuzione alle sue direttive; vigila sulla procedura di promulgazione delle leggi e di emanazione dei regolamenti e ne assicura la pubblicazione e l'inserimento nella raccolta ufficiale.

     2. E' segretario della Giunta regionale e, in tale qualità, cura la preparazione dei relativi lavori. Provvede, a mezzo degli uffici della Segreteria generale, al riscontro degli atti da sottoporre alla Giunta, verificandone la legittimità, la compiutezza dell'istruttoria e, ove occorra, perfezionandola, corredandoli, se del caso, di relazioni illustrative o di pareri.

     3. Dirige e coordina l'attività degli uffici della Segreteria generale. Provvede direttamente agli atti vincolati di competenza della Presidenza della Giunta e in questo ambito dispone per quelli dovuti da organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

     4. Garantisce l'uniformità di funzionamento dei Comitati dipartimentali ed interdipartimentali .

     5. Funge da ufficiale rogante per gli atti ed i contratti della Regione ed a richiesta degli enti regionali può svolgere dette funzioni anche per conto degli stessi.

     6. Il Presidente della Giunta nomina i funzionari che possono sostituire il Segretario generale, quali ufficiali roganti aggiunti.

     7. Il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da due Vicesegretari generali che svolgono i compiti loro assegnati dallo stesso Segretario generale; in particolare, un vicesegretario generale svolge funzioni vicarie di sostituzione in caso di assenza o impedimento, l'altro Vicesegretario generale, contemporaneamente preposto all'Ufficio di piano, svolge funzioni di coordinamento dell'attività dipartimentale ed interdipartimentali.

     8. Fermo restando quanto previsto al comma 7 per i Vicesegretari generali e fermo restando le competenze e le attribuzioni proprie dei Direttori di servizio e dei Dirigenti di staff della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale può, con proprio provvedimento, delegare al Vicesegretario generale con funzioni vicarie la trattazione diretta di propri compiti istituzionali [291].

     9. L'atto di delega di cui al comma 8 è motivato e contiene l'esatta indicazione delle competenze delegate [292].

     10. La delega prevista al comma 8, ovvero l'espletamento di ulteriori speciali funzioni, può essere conferita dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale anche ad uno dei Direttori regionali assegnati alla Segreteria generale ai sensi dell'articolo 249, comma 2, fermo restando le prescrizioni e gli obblighi previsti al comma 9 [293].]

 

     Art. 242. [294]

     [1. Il Direttore regionale della programmazione è preposto al coordinamento delle attività di programmazione della Regione e, in tale veste, dirige e coordina l'attività dell'Ufficio di piano.

     2. Egli ha il compito di:

     a) curare tutti gli adempimenti inerenti la predisposizione, aggiornamento, attuazione e verifica del piano regionale di sviluppo e dei documenti connessi;

     b) predisporre gli elementi relativi alla formulazione di proposte di interventi straordinari dello Stato nel Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto regionale, nonchè di altri interventi straordinari di carattere settoriale;

     c) promuovere le iniziative per il coordinamento della programmazione regionale con l'attività programmatoria delle Province e degli altri enti locali territoriali del Friuli-Venezia Giulia e collaborare con le Direzioni regionali competenti alla realizzazione delle iniziative di rilevante interesse per l'economia regionale.]

 

     Art. 243. [295]

     [1. Il Ragioniere generale dirige e coordina l'attività degli uffici della Ragioneria generale.

     2. Assicura la predisposizione tecnica del bilancio pluriennale e di quello annuale, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione; risponde della corretta predisposizione delle norme finanziarie degli schemi dei provvedimenti legislativi; assicura altresì la regolare tenuta delle scritture contabili e della gestione finanziaria dei fondi regionali; vigila affinché sia assicurata la regolarità della gestione del patrimonio e del bilancio della Regione; assicura, inoltre, in piena autonomia e senza vincoli gerarchici, l'omogeneità del controllo interno preventivo di ragioneria dei provvedimenti di spesa o concernenti entrate e degli altri provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, ed il controllo successivo a consuntivo di ragioneria degli atti soggetti allo stesso a norma di legge o regolamento; assicura gli adempimenti cui è tenuta la Regione in qualità di sostituto d'imposta, ad eccezione di quelli inerenti l'assistenza fiscale prestata ai propri sostituiti; assicura la regolarità dei rapporti intercorrenti con gli istituti assistenziali e previdenziali [296].

     2 bis. Al fine di assicurare l'omogeneità del controllo interno di ragioneria, il Ragioniere Generale è coadiuvato da un Vice Ragioniere Generale che svolge funzioni vicarie di sostituzione in caso di assenza o di impedimento ed al quale, in particolare, è devoluta la funzione del coordinamento del controllo interno di ragioneria [297].

     3. Al Ragioniere generale spetta altresì:

     a) apporre il visto sugli atti d'impegno e relative variazioni;

     b) vistare i mandati di pagamento, i ruoli di spesa fissa e gli ordini di accreditamento;

     c) firmare, quale ordinatore secondario della spesa, gli ordini di pagamento tratti su ruoli di spesa fissa.

     4. Il Ragioniere generale può delegare le funzioni di cui alle lettere a), b) e c), comma 3, al Direttore del Servizio centrale della ragioneria ed al Direttore del Servizio distaccato della ragioneria di Udine ed in caso di particolari esigenze di servizio può delegare dette funzioni anche ad altri dipendenti in servizio presso la Direzione medesima, con qualifica non inferiore a quella di consigliere.

     5. [298].]

 

     Art. 244. [299]

     [1. L'Avvocato della Regione, nella sua veste di direttore dell'Ufficio legislativo e legale, dirige e coordina l'attività dell'Ufficio stesso, assumendo la responsabilità degli elaborati e degli atti relativi.

     2. L'Avvocato della Regione presta, altresì, diretta assistenza e consulenza legislativa, giuridico-amministrativa e legale al Presidente della Giunta regionale ed a favore di tutti gli altri organi e strutture della Regione, nonchè di quelli degli enti da essa dipendenti.

     3. L'Avvocato della Regione mantiene, infine, i rapporti con i difensori e con l'Avvocatura dello Stato, quando la Regione si avvale del relativo patrocinio, e può assumere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale e degli enti ivi indicati.

     4. [300].]

 

     Art. 245. [301]

 

     Art. 246. [302]

 

     Art. 247. [303]

 

     Art. 248. [304]

 

     Art. 249. [305]

     [1. Tra gli incarichi di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981 n. 53 vengono ricompresi anche gli incarichi dei Direttori degli enti di cui all'articolo 199 della presente legge.

     2. Tra gli incarichi di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981 n. 53, sono compresi, nel limite di quattro unità, gli incarichi per compiti ispettivi e/o speciali servizi presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, da specificarsi nel provvedimento di conferimento degli incarichi medesimi [306].

     3. Resta, invariato il limite di «sette» unità previsto all'articolo 24, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.]

 

     Art. 250. [307]

     [1. [308].

     2. All'articolo 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il quarto comma è soppresso.

     3. [309].]

 

     Art. 251. [310]

     1. Al personale con qualifica di dirigente assegnato ai gruppi di staff viene attribuita l'indennità di cui all'articolo 21, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come modificato dall'articolo 250 [311].

 

     Art. 252. [312]

     [1. All'articolo 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole «Ragioniere generale» è soppresso il termine «e»; dopo le parole «, Avvocato della Regione» sono aggiunte le parole «e di Direttore della programmazione.».]

 

     Art. 253. [313]

     1. E' abrogato l'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

     2. All'articolo 8 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la menzione «unità organizzative periferiche a livello sottostante al Servizio» si intende riferita a tutte le strutture stabili di livello inferiore al Servizio di cui all'articolo 29, ed all'articolo 45, comma 7, della presente legge.

     3. L'istituzione delle strutture di cui al comma 2 avverrà secondo le modalità e per le esigenze indicate all'articolo 29 della presente legge.

     4. I coordinatori preposti alle suddette strutture avranno, tra l'altro, la responsabilità organizzativa delle strutture stesse con compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività del personale ad esse addetto.

     5. I coordinatori designati ai sensi del presente articolo non possono contemporaneamente superare il limite massimo del 10% della dotazione organica del personale del ruolo unico regionale; agli stessi spetta l'indennità prevista dall'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 [314].

     6. L'indennità di cui al comma 5 spetta, in ogni caso, ai coordinatori delle seguenti strutture:

     a) Uffici tavolari e relative Sezioni staccate;

     b) Centri zonali dell'ERSA;

     c) Centri di formazione professionale dell'I.R.Fo.P. [315].

     7. Il coordinatore, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito da un dipendente appartenente alla stessa qualifica funzionale o, in caso di mancanza, da un dipendente appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore assegnato alta medesima struttura stabile [316].

     8. In caso di vacanza dell'incarico, il coordinamento della struttura stabile può venir attribuito, in attesa della destinazione del coordinatore titolare, ad un dipendente appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore assegnato alla medesima struttura stabile [317].

 

     Art. 254.

     1. [Ai fini della legislazione sulla stampa e sull'esercizio della professione giornalistica, nonchè delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro nazionale giornalistico, gli Uffici stampa e pubbliche relazioni di cui agli articoli 16 e 46 operano quali agenzie di informazioni quotidiane per la stampa] [318].

     2 [Gli Uffici stampa e pubbliche relazioni provvedono a stabilire le opportune intese per l'utilizzazione coordinata delle apparecchiature tecniche e dei collegamenti in telescrivente] [319].

     3. [320].

     4. L'attività del personale di cui all'articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 alle dipendenze funzionali rispettivamente del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, è caratterizzata, da autonomia funzionale per la realizzazione dei compiti di natura giornalistica di competenza delle strutture in cui il personale medesimo opera ed è soggetta al coordinamento ed al controllo tecnico del competente Direttore responsabile di testata [321].

 

     Art. 255.

     1. All'articolo 168, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d bis) dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale»; alla lettera e) il termine «sei» è sostituito con il termine «cinque».

     2. All'articolo 168, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, i termini «lettere b), c), d) ed e)» sono sostituiti dai termini «lettere b), c), d), d bis) ed e)».

     3. [322].

 

PARTE VI

NORME DI PRIMA ATTUAZIONE E FINALI

 

     Art. 256. [323]

     1. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano un Assessore, la menzione si intende riferita all'Assessore competente per materia, in relazione agli uffici cui è preposto.

     2. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano un Assessorato ovvero una Direzione regionale o Servizio autonomo, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale o Servizio autonomo corrispondente per materia in base a quanto disposto dalla presente legge.

.    3. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano un Servizio autonomo, la menzione s'intende riferita, qualora il Servizio sia stato compreso in base alla presente legge in una Direzione regionale, alla Direzione medesima.

     4. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano una Direzione regionale o un Servizio che non siano previsti dalla presente legge, la menzione si intende riferita alla Direzione o al Servizio competente nella materia.

     5. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano il Segretario generale della Presidenza della Giunta, ovvero il capo del personale, in relazione a provvedimenti in materia di personale regionale, la menzione si intende riferita al Direttore regionale preposto alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

     6. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano il Dirigente preposto al Servizio degli affari del personale in relazione a provvedimenti in materia di personale regionale, la menzione si intende riferita al dirigente preposto al Servizio competente per materia, della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

 

     Art. 257.

     1. La ripartizione in rubriche delle spese della Regione viene effettuata, con richiamo a quanto previsto in proposito dall'articolo 4 bis della legge regionale 20 gennaio 1982 n. 10 così come integrata dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 22 dicembre 1986, n. 57 e dall'articolo 6, secondo comma, della legge 3 agosto 1978, n. 468, attribuendo i capitoli di spesa alle Direzioni regionali ed ai Servizi autonomi secondo le competenze determinate dalla presente legge.

     2 Con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 1988 ed al bilancio pluriennale 1988- 1990.

 

     Art. 258.

     1. Fermo restando quanto disposto dalle leggi regionali 6 settembre 1976, n. 53, 31 ottobre 1977, n. 58, 7 giugno 1979, n. 24, e 7 maggio 1982, n. 30, sono abrogate, ad eccezione delle norme espressamente richiamate dalla presente legge, le disposizioni delle leggi regionali 31 agosto 1964, n. 1, 28 marzo 1968, n. 22, e loro successive modificazioni ed integrazioni nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 259.

     1. Nella tabella «A», allegata alla presente legge, viene riportato, suddiviso per qualifiche funzionali, l'organico del personale del ruolo unico regionale, che ha effetto dal 1° gennaio 1988.

     2. Vengono fatti salvi gli effetti dei concorsi pubblici per il numero di posti già banditi dalla Giunta regionale alla data di cui al comma 1, nonchè gli effetti dei concorsi interni per il numero dei posti previsti dalla legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, per gli anni 1984, 1985, 1986 e 1987.

     3. I posti in soprannumero previsti dall'articolo 210 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dall'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21, e dall'articolo 10 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 59, nonchè quelli eventualmente risultanti in base alle disposizioni di cui al comma 2, sono riassorbiti a partire dal 1° gennaio 1988 con il 20% dei posti disponibili nell'organico di cui al comma 1 e successivamente con il 20% dei posti che si renderanno di volta in volta disponibili [324].

     4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 210 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, all'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21, e all'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 59.

 

     Art. 260.

     1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo ai centottanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

TABELLA «A»

 

Organico del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli

Enti regionali

 

       Dirigenti         243 [325]

      Funzionari         241 [326]

      Consiglieri        565 [327]

Segretari/Marescialli   1080 [328]    Segretari      973 [329]

Marescialli     107 [330]

  Coadiutori/Guardie     1006 [331]   Coadiutori      873 [332]

Guardie          169

    Agenti tecnici          170

       Commessi             210

                           ------

                            3515

 

 

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 10 aprile 2001, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 18 maggio 1993, n. 25.

[3] Parte abrogata dall'art. 12 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8, ad eccezione di quanto previsto nello stesso art. 12 della L.R. 8/2000.

[4] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8.

[5] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8.

[6] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8.

[7] Articolo sostituito dall'art. 21 della L.R. 26 agosto 1996, n. 35 ed abrogato dall'art. 12 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 12 della L.R. 8/2000.

[8] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 12 della L.R. 8/2000.

[9] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 12 della L.R. 8/2000.

[10] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 12 della L.R. 8/2000.

[11] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 12 della L.R. 8/2000.

[12] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 12 della L.R. 8/2000.

[13] Articolo inserito dall'art. 22 della L.R. 26 agosto 1996, n. 35 ed abrogato dall'art. 12 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 12 della L.R. 8/2000.

[14] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8.

[15] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8.

[16] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8.

[17] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8.

[18] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 dicembre 1992, n. 42 e così ulteriormente sostituito dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[19] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2013, n. 8.

[20] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 26 marzo 2014, n. 3.

[21] Articolo abrogato dall’art. 19 della L.R. 12 agosto 2003, n. 13.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2013, n. 8.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2013, n. 8.

[24] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2013, n. 8 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[25] Articolo sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2013, n. 8.

[26] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 26 marzo 2014, n. 3.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2013, n. 8.

[28] Articolo modificato dall'art. 3 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39, dall'art. 5 della L.R. 15 febbraio 2001, n. 1, dall’art. 6 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20, sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10, dall’art. 6 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10 e così ulteriormente sostituito dall’art. 2 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[29] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[30] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[31] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[32] Articolo inserito dall’art. 5 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[33] Articolo abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[34] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10 e dall’art. 26 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10.

[35] Articolo modificato dall'art. 67 della L.R. 12 settembre 1991, n. 49 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10.

[36] Articolo modificato dall'art. 46 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1, dall'art. 68 della L.R. 12 settembre 1991, n. 49 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10.

[37] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10.

[38] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10.

[39] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10.

[40] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10.

[41] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10.

[42] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10.

[43] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10 e dall’art. 26 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10.

[44] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10.

[45] Comma modificato dall'art. 15 della L.R. 20 febbraio 1995, n. 12 e così sostituito dall'art. 13 della L.R. 13 settembre 1999, n. 26.

[46] Articolo abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[47] Comma così modificato dall'art. 45 della L.R. 12 febbraio 1991, n. 8.

[48] L'originario comma 4 è stato sostituito dagli attuali commi 4 e 4 bis per effetto dell'art. 6 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1.

[49] L'originario comma 4 è stato sostituito dagli attuali commi 4 e 4 bis per effetto dell'art. 6 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1.

[50] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 1 marzo 1988, n. 8.

[51] Comma aggiunto dall'art. 114 della L.R. 17 giugno 1993, n. 47.

[52] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 20 febbraio 1995, n. 12.

[53] Lettera così sostituita dall'art. 14 della L.R. 13 settembre 1999, n. 26.

[54] Lettera aggiunta dall’art. 20 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10.

[55] Lettera così sostituita dall'art. 69 della L.R. 12 settembre 1991, n. 49.

[56] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 15 giugno 1993. n. 39.

[57] Lettera aggiunta dall'art. 15 della L.R. 20 febbraio 1995, n. 12.

[58] Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[59] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[60] Lettera aggiunta dall'art. 14 della L.R. 13 settembre 1999, n. 26.

[61] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[62] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[63] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 19 giugno 1995, n. 24.

[64] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39.

[65] Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[66] Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, della L.R. 15 giugno 1993, n. 39.

[67] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 19 giugno 1995, n. 24.

[68] Comma aggiunto dall'art. 7, comma 2, della L.R. 15 giugno 1993, n. 39

[69] Lettera inserita dall'art. 89 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[70] Lettera aggiunta dall'art. 16 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25.

[71] Articolo già sostituito dall'art. 30 della L.R. 21 maggio 1992, n. 17 e in seguito anche dall'art. 90 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[72] Articolo inserito dall'art. 91 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[73] Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.R. 21 maggio 1992, n. 17.

[74] Articolo aggiunto dall'art. 32 della L.R. 21 maggio 1992, n. 17.

[75] Rubrica così modificata dall'art. 16 della L.R. 13 settembre 1999, n. 26.

[76] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 13 settembre 1999, n. 26.

[77] Lettera abrogata dall'art. 17 della L.R. 13 settembre 1999, n. 26.

[78] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 28 agosto 1995, n. 35.

[79] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 13 settembre 1999, n. 26.

[80] Lettera abrogata dall'art. 18 della L.R. 13 settembre 1999, n. 26.

[81] Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 28 agosto 1995, n. 35.

[82] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 13 settembre 1999, n. 26..

[83] Articolo aggiunto dall'art. 29 della L.R. 28 agosto 1995, n. 35.

[84] Lettera abrogata dall'art. 20 della L.R. 13 settembre 1999, n. 26.

[85] Lettera abrogata dall'art. 20 della L.R. 13 settembre 1999, n. 26.

[86] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[87] Lettera aggiunta dall'art. 24, comma 1, della L.R. 7 settembre 1990, n. 43, e successivamente abrogata dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[88] Comma aggiunto dall'art. 88 della L.R. 5 settembre 1989, n. 25.

[89] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39.

[90] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[91] Comma abrogato dall'art. 185 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5.

[92] Articolo già integrato dall'art. 88, comma 2, della L.R. 5 settembre 1989, n. 25 e così sostituito dall'art. 10 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39.

[93] Lettera sostituita dall'art. 24, comma 2, della L.R. 7 settembre 1990, n. 43, e successivamente abrogata dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[94] Lettera aggiunta dall'art. 10, comma 1, della L.R. 18 dicembre 1992, n. 40.

[95] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[96] Lettera così modificata dall'art. 81 della L.R. 8 agosto 1996, n. 29.

[97] Lettera già sostituita dall'art. 5 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 2 e così ulteriormente sostituita dall'art. 52 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7.

[98] Lettera aggiunta dall'art. 33 della L.R. 21 maggio 1992, n. 17.

[99] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R 15 giugno 1993, n. 39.

[100] Comma aggiunto dall'art. 110, comma 4, della L.R. 17 giugno 1993, n. 47.

[101] Lettera abrogata dall'art. 81 della L.R. 8 agosto 1996, n. 29.

[102] Lettera soppressa dall'art. 34 della L.R. 21 maggio 1992, n. 17.

[103] Vedi nota che precede.

[104] Lettera soppressa dall'art. 12 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39.

[105] Lettera così sostituita dall'art. 53 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7.

[106] Lettera aggiunta dall'art. 20 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[107] Lettera così sostituita dall'art. 54 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7.

[108] Lettera così sostituita dall'art. 55 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7.

[109] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 22 ottobre 1988, n. 61.

[110] Lettera così sostituita dall'art. 56 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7.

[111] Lettera così sostituita dall'art. 56 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7.

[112] Articolo aggiunto dall'art. 35 della L.R. 21 maggio 1992, n. 17.

[113] Lettera così sostituita dall'art. 57 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7.

[114] Lettera aggiunta dall'art. 57 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7.

[115] Lettera soppressa dall'art. 13 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39.

[116] Articolo aggiunto dall'art. 14 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39.

[117] Lettera aggiunta dall'art. 47 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[118] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 19 giugno 1995, n. 24.

[119] Lettera aggiunta dall'art. 15 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39.

[120] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 19 giugno 1995, n. 24.

[121] Lettera aggiunta dall'art. 48 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[122] Articolo aggiunto dall'art. 16 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[123] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 19 giugno 1995, n. 24.

[124] Rubrica così sostituita dall'art. 70, primo comma, della L.R. 12 settembre 1991, n. 49.

[125] Articolo sostituito dall'art. 70, secondo comma, della L.R. 12 settembre 1991, n. 49 e così modificato dall'art. 27 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[126] Articolo già sostituito dall'art. 71 della L.R. 12 settembre 1991, n. 49 e così ulteriormente sostituito dall'art. 28 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[127] Articolo già sostituito dall'art. 72 della L.R. 12 settembre 1991, n. 49 e così ulteriormente sostituito dall'art. 29 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[128] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[129] Articolo sostituito dall'art. 73 della L.R. 12 settembre 1991, n. 49 e così modificato dall'art. 30 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[130] Articolo già sostituito dall'art. 74 della L.R. 12 settembre 1991, n. 49 e così ulteriormente sostituito dall'art. 31 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[131] Lettera soppressa dall'art. 32 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[132] Articolo così sostituito dall'art. 75 della L.R. 12 settembre 1991, n. 49.

[133] Articolo così sostituito dall'art. 76 della L.R. 12 settembre 1991, n. 49.

[134] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[135] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[136] Articolo così sostituito dall'art. 77 della L.R. 12 settembre 1991, n. 49.

[137] Lettera aggiunta dall'art. 34 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[138] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 18 agosto 1990, n. 34.

[139] Capo aggiunto dall'art. 8 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[140] Articolo così sostituito dall'art. 89 della L.R. 19 febbraio 1990, n. 8.

[141] Capo aggiunto dall'art. 17 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39.

[142] Capo inserito dall'art. 20 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[143] Lettera inserita dall'art. 21 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[144] Capo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[145] Capo aggiunto dall'art. 15 della L.R. 13 settembre 1999, n. 26.

[146] Capo aggiunto dall'art. 8 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[147] Capo aggiunto dall'art. 8 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[148] Articolo così sostituito dall'art. 59 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.

[149] Lettera così modificata dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[150] Le presenti lettere a) e a bis) così sostituiscono l'originaria lettera a) per effetto dell'art. 68 della L.R. 12 novembre 1997, n. 34.

[151] Le presenti lettere a) e a bis) così sostituiscono l'originaria lettera a) per effetto dell'art. 68 della L.R. 12 novembre 1997, n. 34.

[152] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 12 novembre 1997, n. 34. Il presente comma era stato modificato dall'art. 126, comma 2, della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[153] Comma aggiunto dall'art. 126, comma 3, della L.R. 19 novembre 1991, n. 52, ora così sostituito dall'art. 68 della L.R. 12 novembre 1997, n. 34.

[154] Comma così modificato dall'art. 69 della L.R. 12 novembre 1997, n. 34.

[155] Lettera così modificata dall'art. 126, comma 1, della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[156] Articolo aggiunto dall'art. 70 della L.R. 12 novembre 1997, n. 34.

[157] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4 e all'art. 12 della L.R. 1 febbraio 1993, n. 1.

[158] Vedi nota che precede.

[159] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1991, n. 63.

[160] Per la decorrenza dell'istituzione del Servizio vedi l'art. 6 della L.R. 13 maggio 1988, n. 29.

[161] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 22 ottobre 1988, n. 61.

[162] Le presenti lettere così sostituiscono l'originaria lettera b) per effetto dell'art. 71 della L.R. 12 novembre 1997, n. 34.

[163] Le presenti lettere così sostituiscono l'originaria lettera b) per effetto dell'art. 71 della L.R. 12 novembre 1997, n. 34.

[164] Lettera introdotta dall'art. 71 della L.R. 12 novembre 1997, n. 34 e abrogata dall'art. 75 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

[165] Le presenti lettere così sostituiscono l'originaria lettera b) per effetto dell'art. 71 della L.R. 12 novembre 1997, n. 34.

[166] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[167] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 22 ottobre 1988, n. 61.

[168] Le lettere c) e c bis) così sostituiscono l'originaria lettera c) per effetto dell'art. 1 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[169] Le lettere c) e c bis) così sostituiscono l'originaria lettera c) per effetto dell'art. 1 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[170] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[171] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 aprile 1993, n. 11.

[172] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 15 aprile 1993, n. 11.

[173] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 15 aprile 1993, n. 11.

[174] Gli artt. 111 e 111 bis così sostituiscono l'originario art. 111, già sostituito dall'art. 4 della L.R. 15 aprile 1993, n. 11, per effetto dell'art. 1 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[175] Gli artt. 111 e 111 bis così sostituiscono l'originario art. 111, già sostituito dall'art. 4 della L.R. 15 aprile 1993, n. 11, per effetto dell'art. 1 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[176] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 15 aprile 1993, n. 11.

[177] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[178] Rubrica così modificata dall'art. 60 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.

[179] Comma così sostituito dall'art. 60 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.

[180] Comma così sostituito dall'art. 61 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.

[181] Articolo abrogato dall'art. 62 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.

[182] Articolo così sostituito dall'art. 63 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.

[183] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[184] Articolo così sostituito dall'art. 64 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.

[185] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 22 ottobre 1988, n. 61.

[186] Vedi nota che precede.

[187] Lettera aggiunta dall'art. 18 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39.

[188] Lettera così sostituita dall'art. 44, comma 1, della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[189] Lettera così sostituita dall'art. 44, comma 2, della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[190] Lettera aggiunta dall'art. 19 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39.

[191] Articolo così sostituito dall'art. 45 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[192] Articolo così sostituito dall'art. 46 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[193] Articolo aggiunto dall'art. 20 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39.

[194] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 2.

[195] Articolo cosi sostituito dall'art. 21 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39.

[196] Articolo cosi sostituito dall'art. 22 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39.

[197] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 2.

[198] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39.

[199] Articolo aggiunto dall'art. 25 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39.

[200] Capo introdotto dall'art. 65 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.

[201] Alinea così modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[202] Articolo già modificato dalle LL.RR. 22 ottobre 1988, n. 61 e 20 febbraio 1995, n. 12, ora così da ultimo sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 settembre 1997, n. 32.

[203] Il presente capo I così sostituisce gli originari capi I e II del Titolo VI per effetto dell'art. 2 della L.R. 9 settembre 1997, n. 32.

[204] Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25.

[205] Lettera aggiunta dall'art. 16 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25.

[206] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25.

[207] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25.

[208] Il presente capo I così sostituisce gli originari capi I e II del Titolo VI per effetto dell'art. 2 della L.R. 9 settembre 1997, n. 32.

[209] Denominazione così modificata dall'art. 1 della L.R. 22 ottobre 1988, n. 61.

[210] Vedi nota che precede.

[211] Lettera inserita dall'art. 24 della L.R. 22 marzo 1996, n. 15.

[212] Lettera soppressa dall'art. 1, comma 2, della L.R. 22 ottobre 1988, n. 61.

[213] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 22 marzo 1996, n. 15.

[214] Vedi nota [195].

[215] Lettera inserita dall'art. 25 della L.R. 22 marzo 1996, n. 15.

[216] Lettera soppressa dall'art. 1, comma 3, della L.R. 22 ottobre 1988, n. 61.

[217] Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 22 marzo 1996, n. 15.

[218] Articolo soppresso dall'art. 1, comma 4, della L.R. 22 ottobre 1988, n. 61.

[219] Lettera aggiunta dall'art. 36 della L.R. 21 maggio 1992, n. 17.

[220] Lettera così sostituita dall'art. 37 della L.R. 21 maggio 1992, n. 17.

[221] Articolo aggiunto dall'art. 38 della L.R. 21 maggio 1992, n. 17.

[222] Capo inserito dall'art. 3 della L.R. 22 ottobre 1988, n. 61.

[223] Lettera aggiunta dall'art. 94 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[224] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[225] Lettera aggiunta dall'art. 22 della L.R. 16 agosto 1999, n. 23.

[226] Lettera soppressa dall'art. 5 della L.R. 18 agosto 1990, n. 34.

[227] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39.

[228] Lettera aggiunta dall'art. 27 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39.

[229] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[230] Lettera aggiunta dall'art. 28 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39.

[231] Lettera così sostituita dall'art. 21 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 3.

[232] Lettera soppressa dall'art. 29 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39.

[233] Articolo aggiunto dall'art. 30 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39.

[234] Rubrica così modificata dall'art. 49 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[235] Comma così modificato dall'art. 49 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[236] Lettera così sostituita dall'art. 50 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[237] Articolo così sostituito dall'art. 51 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[238] Lettera così modificata dall'art. 63 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[239] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 18 agosto 1990, n. 34 e così sostituito dall'art. 79 della L.R. 12 settembre 1991, n. 49.

[240] Articolo sostituito dall'art. 17 della L.R. 26 agosto 1996, n. 35, dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10 e dall’art. 21 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10 e abrogato, ad eccezione dei commi 7, 9 e 10, dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[241] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20.

[242] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20.

[243] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20.

[244] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20.

[245] Articolo integrato dall'art. 26, comma 1, della L.R. 10 settembre 1990, n. 46, modificato dall'art. 2 della L.R. 12 settembre 1990, n. 48 e così sostituito dall'art. 35 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[246] Lettera abrogata dall'art. 66 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.

[247] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 ottobre 2001.

[248] Lettera così sostituita dall'art. 52 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[249] Lettera abrogata dall'art. 7 della L.R. 26 aprile 1999, n. 11.

[250] Articoli abrogati dall'art. 67 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.

[251] Rubrica così modificata dall'art. 36, comma 1, della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[252] Articolo così sostituito dall'art. 36, comma 2, della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[253] Articolo sostituito dall'art. 37 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18 e successivamente anche dall'art. 24 della L.R. 28 agosto 1995, n. 35.

[254] Articolo così sostituito dall'art. 38 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[255] Lettera aggiunta dall'art. 21 della L.R. 22 luglio 1996, n. 25.

[256] Lettera inserita dall'art. 16 della L.R. 24 luglio 1995, n. 32.

[257] Articolo aggiunto dall'art. 39 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[258] Articolo aggiunto dall'art. 40 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[259] Articolo aggiunto dall'art. 41 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[260] Articolo inserito dall'art. 25 della L.R. 28 agosto 1995, n. 35.

[261] Articolo così sostituito dall'art. 42 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[262] Capo abrogato dall'art. 45 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[263] Capo abrogato dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 ottobre 2001.

[264] Rubrica così sostituita dall'art. 53 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[265] Articolo così modificato dall'art. 53 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[266] Articolo così sostituito dall'art. 54 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[267] Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[268] Articolo così sostituito dall'art. 56 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[269] Articolo aggiunto dall'art. 57 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[270] Articolo aggiunto dall'art. 58 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[271] Articolo così sostituito dall'art. 61 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1. Vedi inoltre quanto disposto dall'art. 65 della stessa L.R. 1/1998.

[272] Articolo così sostituito dall'art. 62 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1. Vedi inoltre quanto disposto dall'art. 65 della stessa L.R. 1/1998.

[273] Articolo abrogato dall'art. 63 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1. Vedi inoltre quanto disposto dall'art. 65 della stessa L.R. 1/1998.

[274] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1. Vedi inoltre quanto disposto dall'art. 65 della stessa L.R. 1/1998.

[275] Comma aggiunto dall'art. 32 della L.R. 18 marzo 1991, n. 10.

[276] Capo aggiunto dall’art. 20 della L.r. 27 marzo 2002, n. 10.

[277] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 agosto 1990, n. 37 e così ulteriormente sostituito dall'art. 43 della L.R. 11 maggio 1993 n. 18.

[278] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 27 agosto 1990, n. 37 ed abrogato dall'art. 44 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18 a decorrere dall'1 gennaio 1994.

[279] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 27 agosto 1990, n. 37 ed abrogato dall'art. 44 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18 a decorrere dall'1 gennaio 1994.

[280] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 27 agosto 1990, n. 37 ed abrogato dall'art. 44 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18 a decorrere dall'1 gennaio 1994.

[281] Capo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 settembre 1990, n. 48 ed abrogato dall'art. 45 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[282] Articolo abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[283] Articoli abrogati dall'art. 74 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[284] Vedi per l'Ente regionale per i problemi dei migranti l'art. 26, comma 3, dalla L.R. 10 settembre 1990, n. 46 e per gli Enti regionali per il diritto allo studio gli artt. 4 e 15 della L.R. 17 dicembre 1990, n. 55.

[285] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 1 marzo 1988, n. 8.

[286] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.

[287] Articolo già modificato dall'art. 4 della L.R. 12 settembre 1990 n. 48 e sostituito dall'art. 26, comma 5, della L.R. 10 settembre 1990, n. 46 ed ora abrogato dall'art. 129 della L.R. 1 febbraio 1993, n. 1.

[288] Articolo abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[289] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8.

[290] Articolo abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[291] Comma aggiunto dall'art. 39 della L.R. 21 maggio 1992, n. 17.

[292] Vedi nota che precede.

[293] Vedi nota [126].

[294] Articolo abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[295] Articolo abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[296] Comma già sostituito dall'art. 8 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 2, ulteriormente sostituito dall'art. 58 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7 e così modificato dall'art. 16 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25..

[297] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 2 e così modificato dall'art. 58 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7.

[298] Comma abrogato dall'art. 58 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7.

[299] Articolo abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[300] L'originario quarto comma è stato soppresso dall'art. 6, terzo comma, della L.R. 1 marzo 1988, n. 8.

[301] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[302] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[303] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[304] Sostituisce l'ultimo comma, art. 3 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[305] Articolo abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[306] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 1 marzo 1988, n. 8, già modificato dall'art. 19 della L.R. 21 luglio 1992, n. 21 e dall'art. 3 della L.R. 9 settembre 1997, n. 32 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8.

[307] Articolo abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[308] Modifica il primo comma, art. 20 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[309] Modifica il quinto comma, art. 21 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[310] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[311] Per l'interpretazione autentica di cui all'art. 1 della L.R. 15 maggio 1989, n. 13 «i dirigenti assegnati ai gruppi di staff sono equiparati a tutti gli effetti ai dirigenti preposti ai servizi di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, anche ai fini della loro sostituzione in caso di assenza, impedimento e vacanza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 della citata legge regionale 31 agosto 1981, n. 53».

[312] Articolo abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[313] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[314] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8.

[315] Comma aggiunto dall'art. 32 della L.R. 7 marzo 1990, n. 11 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 10 giugno 1991, n. 23.

[316] Comma aggiunto dall'art. 34 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39.

[317] Vedi nota che precede.

[318] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[319] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[320] Sostituisce i commi primo e secondo, art. 42 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[321] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 4 marzo 1991, n. 9 e così modificato dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[322] Sostituisce il terzo comma, art. 168 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[323] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[324] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 15 maggio 1989, n. 13.

[325] Di cui non più di 39 possono essere coperti da funzionari cui siano conferiti gli incarichi di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. L'originario numero di 230 è stato aumentato di sette unità dall'art. 34 della L.R. 7 marzo 1990, n. 11; di una unità dall'art. 7 della L.R. 18 agosto 1990, n. 34; di due unità dall'art. 5 della L.R. 27 agosto 1990, n. 37 e di tre unità dall'art. 25 della L.R. 10 settembre 1990, n. 46.

[326] L'originario numero di 240 è stato elevato di una unità dall'art. 10 della L.R. 12 settembre 1990, n. 48.

[327] L'originario numero di 550 è stato aumentato di sette unità dall'art. 34 della L.R. 7 marzo 1990, n. 11 di ulteriori sette unità dall'art. 10 della L.R. 12 settembre 1990, n. 48 e di una unità dall'art. 166 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[328] L'originario numero di 1050 è stato aumentato di 5 unità dall'art. 34 della L.R. 7 marzo 1990, n. 11, di 13 unità dall'art. 1 della L.R. 22 marzo 1990, n. 13 e di 12 unità dall'art. 166 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[329] L'originario numero di 956 è stato aumentato di 5 unità dall'art. 34 della L.R. 7 marzo 1990, n. 11 e di 12 unità dall'art. 166 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[330] L'originario numero di 94 è stato aumentato di 13 unità dall'art. 1 della L.R. 22 marzo 1990, n. 13.

[331] L'originario numero di 1000 è stato aumentato di 3 unità dall'art. 34 della L.R. 7 marzo 1990, n. 11 e di ulteriori 3 unità dall'art. 166 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[332] L'originario numero di 831 è stato aumentato di tre unità dall'art. 34 della L.R. 7 marzo 1990, n. 11 e di ulteriori tre unità dall'art. 166 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.