§ 2.1.61 - L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.
Riforma dell’ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:17/02/2004
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Riforma dell’organizzazione regionale).
Art. 2.  (Direzioni centrali e servizi. Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 7/1988).
Art. 3.  (Definizione. Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 7/1988).
Art. 4.  (Gruppi di lavoro. Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 7/1988).
Art. 5.  (Comitato di direzione. Inserimento dell’articolo 32 bis della legge regionale 7/1988).
Art. 6.  (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 18/1996).
Art. 7.  (Modifiche all’articolo 3 bis della legge regionale 18/1996).
Art. 8.  (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 18/1996).
Art. 9.  (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 18/1996).
Art. 10.  (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 18/1996).
Art. 11.  (Modifiche all’articolo 45 della legge regionale 18/1996).
Art. 12.  (Modifiche all’articolo 47 della legge regionale 18/1996).
Art. 13.  (Modifiche all’articolo 47 bis della legge regionale 18/1996).
Art. 14.  (Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 18/1996).
Art. 15.  (Modifiche all’articolo 48 bis della legge regionale 18/1996).
Art. 16.  (Modifica all’articolo 49 della legge regionale 18/1996).
Art. 17.  (Inserimento dell’articolo 50 bis della legge regionale 18/1996).
Art. 18.  (Modifiche all’articolo 51 della legge regionale 18/1996).
Art. 19.  (Inserimento dell’articolo 51 bis della legge regionale 18/1996).
Art. 20.  (Modifiche all’articolo 52 della legge regionale 18/1996).
Art. 21.  (Modifiche all’articolo 53 della legge regionale 18/1996).
Art. 22.  (Modifiche all’articolo 56 della legge regionale 18/1996).
Art. 23.  (Fabbisogni professionali).
Art. 24.  (Gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale).
Art. 25.  (Commissario straordinario dell’ERSA).
Art. 26.  (Disposizioni transitorie).
Art. 27.  (Abrogazioni).
Art. 28.  (Norme finanziarie).
Art. 29.  (Entrata in vigore).


§ 2.1.61 - L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

Riforma dell’ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell’ERSA.

(B.U. 23 febbraio 2004, n. 7 – S.S. n. 3.).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Riforma dell’organizzazione regionale).

     1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, numero 1), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, riordina e razionalizza la legislazione regionale in materia di personale e di organizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia nel rispetto del principio di buon andamento di cui all’articolo 97, primo comma, della Costituzione.

     2. La Regione provvede alla riforma della struttura organizzativa in conformità ai principi di delegificazione sanciti dalla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421) e ai principi di semplificazione di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), perseguendo, in particolare, le seguenti finalità:

     a) accrescere l’efficienza dell’amministrazione regionale mediante il riordino delle strutture e delle competenze, anche mediante l’accorpamento delle funzioni per materie omogenee;

     b) realizzare la massima valorizzazione e la responsabilizzazione della dirigenza regionale mediante la razionalizzazione degli incarichi dirigenziali e la garanzia del rispetto del principio di distinzione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa.

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale 7/1988

 

     Art. 2. (Direzioni centrali e servizi. Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 7/1988).

     1. L’articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali), come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 10, della legge regionale 20/2002, è sostituito dal seguente:

     “Art. 29.

     1. Le strutture di massima dimensione a supporto degli organi di governo della Regione sono le direzioni centrali o strutture equiparate.

     2. All’interno delle strutture di massima dimensione sono costituite strutture dirigenziali denominate servizi, differenziati in relazione alla complessità delle funzioni svolte.

     3. Per esigenze permanenti di subarticolazione, di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive ovvero a supporto del Direttore generale e dei Direttori centrali, possono essere istituite strutture stabili di livello inferiore al servizio.”.

 

     Art. 3. (Definizione. Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 7/1988).

     1. L’articolo 30 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:

     “Art. 30.

     1. Le direzioni centrali costituiscono le unità fondamentali dell’organizzazione regionale per lo svolgimento di attività funzionalmente omogenee e complementari, al fine di realizzare, con riguardo alle materie di competenza, l’unità di programmazione, di promozione e ricerca, di indirizzo e d’intervento.

     2. I servizi costituiscono le articolazioni di base delle direzioni centrali per lo svolgimento di attività omogenee.”.

 

     Art. 4. (Gruppi di lavoro. Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 7/1988).

     1. L’articolo 32 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:

     “Art. 32.

     1. Per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e progettazione, nonché per l’esame di particolari problematiche, il Direttore generale può costituire gruppi di lavoro interdirezionali tra dipendenti dell’Amministrazione regionale, di enti regionali, di enti locali, con l’eventuale partecipazione di esperti esterni.

     2. Il provvedimento con il quale viene costituito il gruppo di lavoro deve contenere l’indicazione della durata dei lavori, gli obiettivi, la composizione, nonché la designazione del coordinatore.”.

 

     Art. 5. (Comitato di direzione. Inserimento dell’articolo 32 bis della legge regionale 7/1988). [1]

     1. Dopo l’articolo 32 della legge regionale 7/1988 è inserito il seguente:

     “Art. 32 bis.

     1. E’ istituito il Comitato di direzione dell’Amministrazione regionale, composto dal Direttore generale, che lo presiede, e dai Direttori centrali. Il Comitato può essere integrato dai dirigenti che di volta in volta il Direttore generale ritenga necessario coinvolgere.

     2. Il Comitato di direzione è organo di consultazione, analisi, proposta, elaborazione e concertazione delle decisioni gestionali generali dell’Amministrazione regionale.

     3. La specifica composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato di direzione sono disciplinate con il regolamento di organizzazione.”.

 

Capo III

Modifiche alla legge regionale 18/1996

 

     Art. 6. (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 18/1996).

     1. L’articolo 3 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall’articolo 8, comma 1, della legge regionale 20/2002, è sostituito dal seguente:

     “Art. 3. (Fonti).

     1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale, ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:

     a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell’espletamento di procedure amministrative;

     b) i procedimenti di selezione per l’accesso agli impieghi regionali;

     c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l’impiego pubblico e le altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

     d) le modalità di stipulazione dei contratti collettivi.

     2. Il regolamento di organizzazione, emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all’articolo 3 bis, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, disciplina:

     a) le funzioni della dirigenza e le ipotesi di avocazione;

     b) la tipologia degli incarichi dirigenziali, le funzioni e le attribuzioni dei medesimi;

     c) i criteri e le modalità di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di sostituzione del dirigente;

     d) la graduazione degli incarichi dirigenziali ai fini della retribuzione di posizione;

     e) gli elementi negoziali, ivi compreso il trattamento economico, nel caso di conferimento dell’incarico dirigenziale mediante contratto a tempo determinato di diritto privato;

     f) la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti;

     g) l’articolazione della struttura organizzativa;

     h) l’istituzione, la modificazione e la soppressione delle unità organizzative e l’attribuzione delle relative funzioni;

     i) gli uffici di supporto agli organi politici;

     j) la dotazione organica complessiva, nonché il contingente di personale spettante alle strutture direzionali di massima dimensione;

     k) gli strumenti di programmazione e di coordinamento.

     3. Per l’esercizio di funzioni consultive, di analisi, di proposta, di elaborazione e di concertazione delle decisioni gestionali generali, nonché al fine di ricondurre ad unitarietà l’azione amministrativa e consentire un più efficace perseguimento degli obiettivi, il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 può introdurre e disciplinare appositi organi collegiali interdirezionali, nonché opportune forme di coordinamento fra le strutture direzionali o all’interno delle medesime.

     4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 è emanato previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

     5. Le materie di cui al comma 2, con riferimento al Consiglio regionale, sono disciplinate con atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo, secondo le modalità previste dal proprio regolamento interno, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto dell’omogeneità degli istituti contrattuali e del trattamento economico del personale e tenuto conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva. Il contingente del personale spettante al Consiglio regionale è definito dagli atti di autorganizzazione del Consiglio regionale medesimo, nell’ambito della dotazione organica complessiva stabilita dal regolamento di cui al comma 2.

     6. I rapporti di lavoro dei dipendenti regionali sono disciplinati dalla legge ovvero, sulla base della medesima, da regolamenti o da atti amministrativi di organizzazione, dal contratto collettivo, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento che introducano discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali possono essere derogate da successivi contratti collettivi di lavoro e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.

     7. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi al principio della parità di trattamento contrattuale e, comunque, devono prevedere trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

     8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dal medesimo, con esso incompatibili. Tali disposizioni continuano ad applicarsi al Consiglio regionale sino all’entrata in vigore degli atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo di cui al comma 5; a decorrere dall’entrata in vigore di detti atti sono abrogate le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dagli atti medesimi, con essi incompatibili.”.

 

     Art. 7. (Modifiche all’articolo 3 bis della legge regionale 18/1996).

     1. L’articolo 3 bis, della legge regionale 18/1996, come inserito dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale 10/2002, è sostituito dal seguente:

     “Art. 3 bis. (Principi e criteri di organizzazione).

     1. La Regione individua la struttura organizzativa e i meccanismi operativi più adeguati al perseguimento delle finalità istituzionali. Essi sono informati alla massima flessibilità e sono soggetti alla continua revisione necessaria a garantire che l’Amministrazione regionale possa rispondere in modo adeguato e tempestivo al proprio mutevole contesto di riferimento, ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, creare condizioni interne di funzionamento che valorizzino, motivino e riconoscano il contributo delle risorse umane, nonché assicurare il collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici.

     2. L’organizzazione della Regione e il suo funzionamento si ispirano, inoltre, ai seguenti criteri:

     a) la garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa;

     b) il contenimento dello sviluppo verticale della struttura e del numero delle unità organizzative di massima dimensione, mediante articolazione delle stesse per funzioni e finalità omogenee, al fine di favorire il coordinamento, l’integrazione, la comunicazione e la collaborazione tra le diverse unità organizzative;

     c) lo sviluppo dell’attività secondo il ciclo: pianificazione strategica, programmazione gestionale, budget, gestione, controllo di gestione, controllo strategico, valutazione;

     d) la chiara individuazione dei margini di autonomia e di responsabilità con riferimento alle posizioni dirigenziali ricoperte e agli obiettivi assegnati;

     e) lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze del personale, anche attraverso la formazione e l’aggiornamento, garantendo a tutti pari opportunità;

     f) l’armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza.”.

 

     Art. 8. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 18/1996).

     1. L’articolo 4 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall’articolo 8, comma 2, della legge regionale 20/2002, è sostituito dal seguente:

     “Art. 4. (Contrattazione collettiva).

     1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali e si articola su due livelli. I dirigenti costituiscono un’area contrattuale autonoma.

     2. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo regionale tra i soggetti e con le procedure negoziali che quest’ultimo prevede; non possono essere sottoscritti in sede integrativa contratti collettivi in contrasto con vincoli risultanti dal contratto collettivo regionale o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.”.

 

     Art. 9. (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 18/1996).

     1. All’articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996, come inserito dall’articolo 2, comma 6, della legge regionale 10/2001, le parole “delegate ai direttori regionali e ai direttori di servizio autonomo” sono sostituite dalle parole “attribuite ai Direttori centrali”.

 

     Art. 10. (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 18/1996).

     1. All’articolo 7 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     “3. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte della Giunta regionale; in caso di inerzia o di ritardo la Giunta medesima può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente competente deve adottare gli atti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente che determinino pregiudizio per l’interesse pubblico, la Giunta regionale, sentito il Direttore generale, può attribuire al dirigente gerarchicamente superiore, previa contestazione, il compito di adottare gli atti. In caso di particolare urgenza la Giunta regionale può procedere alla attribuzione senza contestazione.”;

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     “4. Qualora si tratti di dirigenti assegnati agli uffici del Consiglio regionale, l’informazione di cui al comma 2 è esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio regionale e le funzioni poste in capo alla Giunta regionale ai sensi del comma 3, sono esercitate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale medesimo.”.

 

     Art. 11. (Modifiche all’articolo 45 della legge regionale 18/1996).

     1. All’articolo 45 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, lettera a), le parole “unità organizzativa” sono sostituite dalle parole “strutture dirigenziali”;

     b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     “1 bis. La Giunta regionale e, rispettivamente, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, individuano, previa informazione alle organizzazioni sindacali, le funzioni anche dirigenziali delegabili alle posizioni organizzative definite in sede contrattuale. Non può essere delegata l’adozione di atti:

     a) relativi alla valutazione del personale;

     b) relativi a procedimenti disciplinari.”.

 

     Art. 12. (Modifiche all’articolo 47 della legge regionale 18/1996).

     1. L’articolo 47 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 20/2002, è sostituito dal seguente:

     “Art. 47. (Articolazione della dirigenza).

     1. La dirigenza si articola su un’unica categoria e su più profili professionali.

     2. Nell’ambito della categoria di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:

     a) direttore generale;

     b) direttore centrale;

     c) vicedirettore centrale;

     d) direttore di servizio;

     e) direttore di staff.

     3. L’incarico di Direttore centrale comporta la preposizione a una direzione centrale o a una struttura equiparata a direzione centrale, ovvero l’affidamento di incarichi per l’espletamento di particolari funzioni. L’incarico di Direttore di servizio comporta la preposizione a un servizio o a una struttura equiparata a servizio.

     4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche con contratto a tempo determinato di diritto privato; il conferimento a un dipendente del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico e il servizio prestato in forza di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio. Con riferimento agli incarichi di cui al comma 2, lettere d) ed e), il conferimento può avvenire per un numero massimo di unità pari al 15 per cento del numero di posti complessivamente previsto per gli incarichi medesimi. Al dipendente del ruolo unico regionale non appartenente alla categoria dirigenziale l’incarico può essere conferito per un periodo massimo di due anni non rinnovabile. L’incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale o della Presidenza del Consiglio regionale è correlato alla durata in carica, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere d) ed e), non possono essere conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato a personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale.

     5. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti estranei all’Amministrazione regionale provenienti dal settore pubblico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

     6. I soggetti cui siano conferiti gli incarichi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), non possono rivestire cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.

     7. L’incarico di Vicedirettore centrale è conferito con gli stessi criteri e modalità stabiliti per il conferimento dell’incarico di Direttore centrale.”.

 

     Art. 13. (Modifiche all’articolo 47 bis della legge regionale 18/1996).

     1. All’articolo 47 bis della legge regionale 18/1996, come inserito dall’articolo 9, comma 2, della legge regionale 20/2002, e modificato dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 12/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla rubrica le parole “Direttore regionale” sono sostituite dalle parole “Direttore centrale”;

     b) al comma 1 le parole “Direttore regionale” sono sostituite dalle parole “Direttore centrale”;

     c) al comma 8 la parola “elettive” è soppressa.

 

     Art. 14. (Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 18/1996).

     1. All’articolo 48 della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 15/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla rubrica le parole “lettera b)” sono sostituite dalle parole “lettere d) ed e)”;

     b) al comma 1 le parole “lettera b)” sono sostituite dalle parole “lettere d) ed e)”;

     c) al comma 2 le parole da “; per quanto attiene” a “in materia” sono soppresse;

     d) al comma 5 le parole “dei posti previsti” sono sostituite dalle parole “del numero di posti complessivamente previsti”.

 

     Art. 15. (Modifiche all’articolo 48 bis della legge regionale 18/1996). [2]

     1. All’articolo 48 bis della legge regionale 18/1996, come inserito dall’articolo 9, comma 4, della legge regionale 20/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla rubrica le parole “Direttore regionale” sono sostituite dalle parole “Direttore centrale”;

     b) al comma 1 le parole “Direttore regionale” sono sostituite dalle parole “Direttore centrale”.

 

     Art. 16. (Modifica all’articolo 49 della legge regionale 18/1996).

     1. Il comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale 18/1996, è sostituito dal seguente:

     “1. La Giunta regionale provvede, sulla base dei medesimi criteri di cui all’articolo 48, comma 1, sentito il Direttore centrale o di ente regionale, alla nomina dei sostituti dei dirigenti di cui all’articolo 47, comma 2, lettere d) ed e), in caso di assenza, impedimento e vacanza. Gli incarichi di sostituto presso la Segreteria generale del Consiglio regionale sono attribuiti con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del medesimo, su proposta del Segretario generale.”.

 

     Art. 17. (Inserimento dell’articolo 50 bis della legge regionale 18/1996).

     1. Dopo l’articolo 50 della legge regionale 18/1996, è inserito il seguente:

     “Art. 50 bis. (Competenze del Direttore generale).

     1. Il Direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione con funzioni di sovrintendenza e di impulso della gestione dell’Amministrazione regionale, provvedendo ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza; garantisce, da una posizione gerarchicamente sovraordinata, il coordinamento e la continuità dell’attività delle direzioni centrali.

     2. Il Presidente della Regione nomina il Direttore generale e ne specifica le competenze. L’incarico è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato i cui elementi negoziali, ivi compreso il trattamento economico, sono definiti dalla Giunta regionale.

     3. Il Direttore generale individua tra i Direttori centrali il proprio sostituto.”.

 

     Art. 18. (Modifiche all’articolo 51 della legge regionale 18/1996).

     1. All’articolo 51 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall’articolo 28, comma 1, della legge regionale 31/1997, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla rubrica le parole “Direttore regionale” sono sostituite dalle parole “Direttore centrale”;

     b) al comma 1 le parole “I Direttori regionali” sono sostituite dalle parole “I Direttori centrali”;

     c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     “1 bis. Il Direttore centrale preposto al segretariato generale segue lo svolgimento dei lavori della Giunta e ne cura la verbalizzazione degli atti. Con suo provvedimento è individuato il dirigente che lo sostituisce nella predetta attività in caso di assenza o impedimento. Vigila sulla promulgazione delle leggi e sull’emanazione dei regolamenti, assicurandone la pubblicazione e l’inserimento nella raccolta ufficiale. Funge da ufficiale rogante per gli atti e i contratti della Regione e, a richiesta degli enti regionali, può svolgere dette funzioni anche per conto degli stessi; il Presidente della Regione nomina i funzionari che possono sostituirlo quali ufficiali roganti aggiunti.”.

 

     Art. 19. (Inserimento dell’articolo 51 bis della legge regionale 18/1996).

     1. Dopo l’articolo 51 della legge regionale 18/1996 è inserito il seguente:

     “Art. 51 bis. (Competenze del Vicedirettore centrale).

     1. Presso le direzioni centrali può essere conferito l’incarico di Vicedirettore centrale.

     2. Il Vicedirettore centrale coadiuva il Direttore centrale nell’esercizio delle sue funzioni svolgendo, altresì, i compiti da questi espressamente assegnati o delegati. Esercita, altresì, funzioni sostitutorie.”.

 

     Art. 20. (Modifiche all’articolo 52 della legge regionale 18/1996).

     1. All’articolo 52 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall’articolo 23, comma 9, della legge regionale 12/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole “I Direttori di Servizio, di strutture equiparate a Servizio e di Servizio autonomo” sono sostituite dalle parole “I Direttori di Servizio e di struttura equiparata a Servizio”;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     “3. Il Direttore dell’Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Regione adotta le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge a carico del bilancio regionale; al medesimo spettano altresì le competenze previste dall’articolo 51, comma 1, lettere a), b) e c). I contratti stipulati dal Direttore dell’Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Regione sono approvati dal Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione.”;

     c) i commi 3 bis e 3 ter sono abrogati.

 

     Art. 21. (Modifiche all’articolo 53 della legge regionale 18/1996).

     1. L’articolo 53 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

     “Art. 53. (Funzioni e attribuzioni del Direttore di staff).

     1. Presso la direzione centrale ovvero struttura equiparata, possono essere conferiti incarichi dirigenziali di staff per lo svolgimento di attività che richiedono una particolare specializzazione professionale, per la realizzazione di progetti specifici, ovvero di compiti stabili e complessi di ricerca, studio ed elaborazione, ovvero di funzioni ispettive e di controllo.

     2. L’organizzazione e articolazione del lavoro del personale di cui al comma 1 è disposta con provvedimento del Direttore centrale che si avvale del personale medesimo.”.

 

     Art. 22. (Modifiche all’articolo 56 della legge regionale 18/1996). [3]

     1. L’articolo 56 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall’articolo 7, comma 5, della legge regionale 10/2002, è sostituito dal seguente:

     “Art. 56. (Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti).

     1. L’attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale ai fini dell’attribuzione degli incarichi e, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, della retribuzione di risultato.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è coadiuvata da un apposito nucleo di valutazione.

     3. Il nucleo di valutazione ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa.

     4. Il nucleo di valutazione è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’organizzazione, al personale e ai sistemi informativi. Il nucleo di valutazione è composto dal Direttore generale, che lo presiede, e da due esperti esterni all’Amministrazione regionale. I componenti esterni rimangono in carica cinque anni e l’incarico è rinnovabile; detti componenti decadono comunque dall’incarico alla cessazione dall’incarico del Direttore generale.

     5. Ai componenti esterni del nucleo di valutazione spetta un gettone di presenza. Ai fini della determinazione del gettone, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, per l’attribuzione del trattamento di missione e per il rimborso delle spese si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale).

     6. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde della propria attività agli organi di direzione politica. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni agli uffici.

     7. Con riguardo ai dirigenti assegnati al Consiglio regionale le competenze attribuite dal presente articolo alla Giunta regionale, all’Assessore regionale all’organizzazione, al personale e ai sistemi informativi e al Direttore generale sono attribuite, rispettivamente, all’Ufficio di Presidenza, al Presidente e al Segretario generale del Consiglio regionale.”.

 

     Art. 23. (Fabbisogni professionali). [4]

     [1. Al fine di adeguare i contenuti di cui all’articolo 25 (Accesso alla qualifica dirigenziale) della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici), agli intervenuti mutamenti organizzativi, l’Amministrazione regionale, nell’ambito del Piano dei fabbisogni professionali per l’anno 2004, individua un idoneo percorso selettivo teso a valorizzare le professionalità interne all’ente. I requisiti richiesti e le modalità di attuazione sono disciplinati con i relativi bandi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.]

 

     Art. 24. (Gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale). [5]

     1. In sede di costituzione delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), l’Amministrazione regionale istituisce apposite gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale che nelle medesime confluiscono, al fine di provvedere, entro un anno dalla predetta costituzione, alla chiusura delle gestioni pregresse degli enti soppressi.

     2. L’Amministrazione regionale affida le funzioni di commissario liquidatore a un dirigente regionale ovvero a un soggetto in possesso, alla data della nomina, di consolidata esperienza gestionale in strutture pubbliche o private, preferibilmente facenti parte del settore sanitario. Le aziende ospedaliero-universitarie forniscono ai commissari liquidatori il necessario supporto logistico, tecnico e amministrativo.

     3. Per il periodo di cui al comma 1, ai commissari liquidatori spetta l’amministrazione di ogni rapporto giuridico connesso con le gestioni liquidatorie, nonché la rappresentanza delle medesime nelle liti attive e passive.

     4. Qualora l’incarico di commissario liquidatore sia affidato ad un soggetto esterno, al medesimo verrà corrisposto un compenso pari al trattamento economico fissato dalla Giunta regionale relativamente all’incarico di Direttore centrale preposto ad una direzione centrale, incrementato dell’indennità di cui all’articolo 21 (Indennizzo forfetario ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle AASSRR) della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32. Il predetto compenso fa carico al bilancio dell’azienda ospedaliero-universitaria ed è corrisposto in ragione di un dodicesimo dell’importo annuo per ogni mese di attività, fino ad un massimo di dodici mensilità. L’Amministrazione regionale verifica, con cadenza trimestrale, l’andamento delle gestioni liquidatorie.

     5. Al termine del periodo di cui al comma 1, le aziende ospedaliero-universitarie succedono alle gestioni liquidatorie nella legittimazione attiva e passiva nelle controversie ancora pendenti.

 

     Art. 25. (Commissario straordinario dell’ERSA).

     1. La Giunta regionale nomina un commissario straordinario dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA cui è attribuita la gestione ordinaria dell’Agenzia; il commissario può provvedere anche agli atti di gestione eccedenti l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale. Il commissario rimane in carica sino alla nomina degli organi di amministrazione dell’ente successore.

     2. La Giunta regionale determina il compenso spettante al commissario straordinario; i relativi oneri sono a carico dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.

 

     Art. 26. (Disposizioni transitorie).

     1. Sino all’emanazione del regolamento di organizzazione, ovvero degli atti di autorganizzazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall’articolo 6, rimangono in capo alla Giunta regionale e, con riferimento al Consiglio regionale, all’Ufficio di Presidenza del medesimo, le competenze attribuite, in ordine alle materie di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 della legge regionale 18/1996, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Sino all’emanazione del regolamento di organizzazione di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 18/1996, la Giunta regionale può disciplinare la specifica composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato di direzione, nonché i compiti e le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione; con riferimento al Consiglio regionale, sino all’emanazione degli atti di autorganizzazione di cui all’articolo 3, comma 4, della legge regionale 18/1996, l’Ufficio di Presidenza può disciplinare i compiti e le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione.

     3. Le procedure negoziali riferite al contratto collettivo di primo e secondo livello del personale regionale per il quadriennio 1998-2001, non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portate a compimento secondo la disciplina introdotta con la legge medesima.

     4. Ogniqualvolta nelle leggi, nei regolamenti, negli atti e nei contratti regionali ricorrono i termini “Direzione regionale” o “Direttore regionale” essi devono intendersi come, rispettivamente, “direzione centrale” e “Direttore centrale”.

     5. Ogniqualvolta nelle leggi, nei regolamenti, negli atti e nei contratti regionali ricorrono i termini “dirigente con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità” o “dirigente con funzioni ispettive” essi devono intendersi come “Direttore di staff”.

     6. Gli incarichi di Direttore regionale per speciali servizi, anche con titolarità delle funzioni sostitutorie, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono riferiti all’incarico di Vicedirettore centrale.

     7. Tra le strutture equiparate a direzione centrale rientrano anche le direzioni degli enti regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 e successive modifiche.

 

     Art. 27. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogati, in particolare:

     a) gli articoli 54 e 59, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/1996;

     b) l’articolo 18 della legge regionale 10/2002.

 

     Art. 28. (Norme finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 23 fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.280.1.652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 con riferimento ai capitoli 568 e 602 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/1988, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, relativamente alla partecipazione ai gruppi di lavoro interdirezionali di componenti esterni all’Amministrazione regionale, fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.280.1640 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 597 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 47 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall’articolo 12, comma 1, e all’articolo 48 della medesima legge regionale 18/1996, come modificato dall’articolo 14, comma 1, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) U.P.B. 52.2.280.1.1 - capitolo 550;

     b) U.P.B. 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

     c) U.P.B. 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.

     4. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 56 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall’articolo 22, comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 52.280.1.654 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 29. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[2] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[3] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[4] Articolo abrogato dall’art. 21 della L.R. 15 aprile 2005, n. 8.

[5] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 13, comma 4, della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.