§ 3.6.13 - L.R. 20 agosto 2003, n. 15.
Disposizioni urgenti concernenti l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, l’alienazione di beni regionali e il personale regionale.(B.U. 21 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura
Data:20/08/2003
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 24/2002 concernente la nomina degli organi dell’ERSA).
Art. 2.  (Procedure di alienazione dei beni regionali di cui all’articolo 1, comma 28, della legge regionale 3/2002).
Art. 3.  (Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 18/1996 in materia di incarichi dirigenziali).
Art. 4.  (Entrata in vigore).


§ 3.6.13 - L.R. 20 agosto 2003, n. 15.

Disposizioni urgenti concernenti l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, l’alienazione di beni regionali e il personale regionale.

(B.U. 21 agosto 2003, n. 34 – S.S. n. 1).

 

Art. 1. (Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 24/2002 concernente la nomina degli organi dell’ERSA). [1]

     [1. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), come modificato dall’articolo 20, comma 13, della legge regionale 12/2003, le parole «Entro il 31 luglio 2003» sono sostituite dalle parole «Entro il 30 novembre 2003»].

 

     Art. 2. (Procedure di alienazione dei beni regionali di cui all’articolo 1, comma 28, della legge regionale 3/2002).

     1. All’articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), dopo il comma 29 è aggiunto il seguente: «29 bis. L’alienazione dei beni indicati al comma 28 ai soggetti di cui al comma 29, è affidata all’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), con sede in Roma, che vi provvede, ai sensi del comma 28 medesimo, previo acquisto dalla Regione al valore determinato secondo le procedure tecnico-estimative previste in attuazione del regime di aiuto di Stato n. N 110/2001, approvato con decisione della Commissione europea di cui alla nota SG (2001) D/288933 del 5 giugno 2001.».

 

     Art. 3. (Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 18/1996 in materia di incarichi dirigenziali).

     1. L’articolo 48 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), come da ultimo sostituito dall’articolo 9, comma 3, della legge regionale 20/2002, è sostituito dal seguente:

     «Art. 48. (Conferimento degli incarichi di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b)).

     1. Gli incarichi di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), sono attribuiti a personale appartenente alla categoria dirigenziale tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all’attività svolta in precedenza nell’ambito dell’Amministrazione regionale.

     2. Gli incarichi sono attribuiti per la durata di tre anni e sono rinnovabili e revocabili. Al conferimento, alla revoca ovvero al rinnovo degli incarichi si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’organizzazione e al personale, sentito il Direttore regionale preposto alla struttura presso la quale va conferito, revocato o rinnovato l’incarico; per quanto attiene il conferimento dell’incarico di Direttore di Servizio autonomo, si provvede su proposta dell’Assessore all’organizzazione e al personale, previa indicazione del Presidente della Regione o dell’Assessore delegato in materia. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi presso la Segreteria generale del Consiglio regionale si provvede con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, sentito il Segretario generale.

     3. Qualora alla data di scadenza dell’incarico, conferito a un dipendente regionale, la Giunta regionale sia in ordinaria amministrazione, l’incarico medesimo è prorogato fino a quando non si sia provveduto ai sensi del comma 4.

     4. Gli incarichi possono essere revocati o rinnovati entro centottanta giorni dalla nomina della Giunta regionale o dalla costituzione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati.

     5. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, secondo le procedure di cui al comma 2, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, per un numero massimo di unità pari al quindici per cento dei posti previsti per gli incarichi medesimi, a persone, in possesso del diploma di laurea, di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi e in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

     6. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 5 a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio.

     7. Gli incarichi di cui al comma 5 sono attribuiti per la durata massima di tre anni eventualmente rinnovabili. Per i soggetti provenienti dal settore pubblico, il conferimento dell’incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’Ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

     8. La Giunta regionale determina il trattamento economico dei dirigenti di cui al comma 5 con riferimento a quello previsto per i dipendenti regionali cui sono conferiti gli stessi incarichi; detto trattamento può essere motivatamente integrato in esito alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per gli incarichi da conferire presso il Consiglio regionale, il trattamento economico è determinato d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio medesimo. La Giunta regionale determina, altresì, gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata; in ogni caso il contratto è risolto di diritto non oltre i centottanta giorni dalla nomina della Giunta regionale o dalla costituzione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Salvo quanto determinato ai sensi del presente comma, trovano applicazione le disposizioni previste dal Contratto collettivo di lavoro per il personale dell’area dirigenziale.».

 

     Art. 4. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall’art. 19 della L.R. 24 marzo 2004, n. 8.