§ 3.6.10 - L.R. 1 ottobre 2002, n. 24.
Istituzione dell’Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSA.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura
Data:01/10/2002
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Istituzione, natura giuridica e finalità dell’ERSA).
Art. 2.  (Attribuzioni e attività).
Art. 3.  (Controllo e vigilanza).
Art. 4.  (Incarichi, consulenza e collaborazioni).
Art. 5.  (Statuto).
Art. 6.  (Organi).
Art. 7.  (Presidente).
Art. 8.  (Consiglio di amministrazione).
Art. 9.  (Collegio dei revisori dei conti).
Art. 10.  (Compensi).
Art. 11.  (Direttore generale).
Art. 12.  (Direttori di settore).
Art. 13.  (Disciplina dei contratti del Direttore generale e dei Direttori di settore).
Art. 14.  (Regolamenti di organizzazione, di funzionamento e di contabilità).
Art. 15.  (Programmazione dell’attività).
Art. 16.  (Comitato tecnico di indirizzo).
Art. 17.  (Dotazione finanziaria dell’ERSA).
Art. 18.  (Gestione economico-patrimoniale).
Art. 19.  (Personale dell’ERSA).
Art. 20.  (Inquadramento del personale del Centro Servizi Agrometeorologici)
Art. 21.  (Ruolo e trattamento giuridico ed economico del personale).
Art. 22.  (Norme transitorie e finali).


§ 3.6.10 - L.R. 1 ottobre 2002, n. 24. [1]

Istituzione dell’Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSA.

(B.U. 7 ottobre 2002, n. 40 – S.S. n. 17).

 

CAPO I

FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ERSA

 

SEZIONE I

ISTITUZIONE DELL’ERSA

 

Art. 1. (Istituzione, natura giuridica e finalità dell’ERSA).

     1. E’ istituita l’Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSA, di seguito denominata ERSA, quale ente di diritto pubblico, preposto all’esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per lo Sviluppo Rurale e agricolo, all’esercizio delle attività di sperimentazione, di ricerca, di innovazione, di dimostrazione, di divulgazione, di supporto tecnico-scientifico, di formazione e aggiornamento, di promozione dei prodotti e del territorio regionale, di orientamento commerciale, nonché di certificazione della qualità.

     2. L’ERSA ha sede legale in Gorizia e può articolarsi con sedi operative sul territorio regionale. E’ dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile ed è sottoposta agli indirizzi e alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dall’articolo 3.

     3. L’ERSA esercita le sue attribuzioni nell’ambito degli indirizzi e delle direttive della Regione. Svolge, altresì, attività di supporto e consulenza tecnico-scientifica alle funzioni amministrative e di pianificazione e programmazione in materia di sviluppo agricolo e rurale esercitate dalla Regione e dalle altre istituzioni pubbliche operanti nel settore.

     4. Entro il 30 novembre 2003 il Presidente della Regione, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’agricoltura, nomina il Presidente e il Consiglio di amministrazione [2].

     5. L’ERSA costituisce la trasformazione dell’Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura istituito con la legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, secondo quanto disposto dall’articolo 22.

 

     Art. 2. (Attribuzioni e attività).

     1. All’ERSA sono attribuiti compiti di organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi di Sviluppo Rurale e agricolo e di promozione del settore agro-alimentare.

     2. In particolare l’ERSA:

     a) redige e attua singoli progetti di intervento secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale;

     b) attua, anche in collaborazione con il mondo della ricerca e con le istituzioni universitarie della Regione, la sperimentazione agraria, agro-alimentare e agro-ambientale, effettua studi e prove utili al progresso tecnico dell’agricoltura e svolge, per conto dell’Amministrazione regionale, studi, ricerche e indagini anche a supporto scientifico dell’attività legislativa regionale;

     c) realizza, promuove e coordina l’attività di informazione e aggiornamento tecnico degli imprenditori, degli operatori agricoli e dei tecnici nell’ambito del comparto agro-alimentare, collegandola con la ricerca applicata e la sperimentazione, anche attraverso prove dimostrative nelle aziende agricole ubicate sul territorio regionale;

     d) promuove e attua, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le attività per favorire la valorizzazione e la commercializzazione, in Italia e all’estero, dei prodotti agricoli e agro-alimentari regionali;

     e) realizza programmi di cooperazione internazionale finanziati dallo Stato, dalla Comunità europea, nonché da altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per i settori agricolo e rurale;

     f) svolge funzioni tecnico-operative e di promozione in materia di agriturismo, di turismo rurale e educazionale, di agricoltura biologica, di conservazione delle biodiversità, di valorizzazione dei percorsi naturalistici, delle aree protette e rurali, dei sistemi di coltivazione di valore storico-culturale;

     g) orienta i produttori nella scelta dell’indirizzo produttivo aziendale in generale e dei singoli prodotti in particolare, anche ai fini dello sviluppo e della valorizzazione delle filiere, informa il cittadino sulle caratteristiche qualitative dei prodotti locali, svolge azione di marketing e cura la formazione ed educazione alimentare;

     h) effettua gli studi, le analisi chimico-agrarie e le prove tecniche di campo per il miglioramento, la validazione, il controllo e la certificazione, genetica e fitosanitaria, delle colture agrarie, dei prodotti vegetali, dei fitofarmaci e relativi residui e della qualità dei prodotti agro-alimentari e gestisce i marchi di qualità, predisponendo i disciplinari di produzione, ovvero assistendo i produttori nella stesura dei medesimi. Svolge altresì funzioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite.

     h bis) svolge altresì le funzioni nelle altre materie già attribuite all’ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura non assegnate, ai sensi dell’articolo 22, comma 7, all’Amministrazione regionale [3].

 

     Art. 3. (Controllo e vigilanza).

     1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:

     a) lo Statuto e le sue modificazioni;

     b) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo;

     c) i piani pluriennali di attività;

     d) il Regolamento di organizzazione, comprensivo della pianta organica, e i Regolamenti di funzionamento e di contabilità e le loro modificazioni;

     e) gli atti e i contratti di acquisto, alienazione e locazione ultranovennale di beni immobili.

     2. Ai fini del controllo, gli atti di cui al comma 1 sono inviati entro venti giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale dell’agricoltura, che ne cura l’istruttoria.

     3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, senza che sia intervenuta l’approvazione o il relativo diniego, gli atti diventano esecutivi.

     4. Il Consiglio di amministrazione dell’ERSA adegua il provvedimento alle eventuali indicazioni della Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della delibera giuntale.

     5. Il termine di cui al comma 3 è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza sono richiesti elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l’esercizio del controllo decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

     6. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettera b), devono essere trasmesse contestualmente alla Ragioneria generale per il parere di competenza.

     7. Con provvedimento motivato, la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell’ERSA.

     8. Ai fini dell’esercizio della vigilanza, il Presidente dell’ERSA fornisce al Presidente della Regione o, se delegato, all’Assessore regionale all’agricoltura, nei termini stabiliti dallo stesso Presidente o Assessore, tutte le informazioni, i dati e le notizie richiesti.

 

     Art. 4. (Incarichi, consulenza e collaborazioni).

     1. L’ERSA svolge per conto della Regione attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico e di analisi per controlli ufficiali.

     2. I laboratori dell’ERSA svolgono funzioni di supporto tecnico-specialistico per conto della Regione e degli altri soggetti operanti nel settore agricolo.

     3. L’ERSA stabilisce rapporti di collaborazione e interscambio con le Università, con altri enti o soggetti operanti nel campo della ricerca agricola ovvero con enti o soggetti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche nel settore rurale.

     4. Le prestazioni erogate dall’ERSA ai sensi dei commi precedenti sono disciplinate con apposite convenzioni, nelle quali sono individuati le attività tecniche, i tempi e i costi delle prestazioni stesse.

 

SEZIONE II

STATUTO E ORDINAMENTO DELL’ERSA

 

     Art. 5. (Statuto).

     1. L’ERSA ha un proprio Statuto che disciplina le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, compresi l’adozione degli atti urgenti e i casi di decadenza, revoca, sostituzione e incompatibilità del Presidente e dei componenti degli organi medesimi, e detta le disposizioni generali relative all’organizzazione e alla contabilità dell’ERSA.

     2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla data del decreto di cui all’articolo 1, comma 4, e viene inviato alla Giunta regionale per l’approvazione.

 

     Art. 6. (Organi).

     1. Sono organi dell’ERSA:

     a) il Presidente;

     b) il Consiglio di amministrazione;

     c) il Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 7. (Presidente).

     1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’agricoltura e dura in carica quattro anni.

     2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ERSA, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al buon funzionamento dell’ERSA e vigila sul perseguimento degli obiettivi individuati dal Consiglio di amministrazione. Trasmette alla Giunta regionale gli atti di cui all’articolo 3 e presta la collaborazione necessaria all’esercizio del potere di vigilanza.

 

     Art. 8. (Consiglio di amministrazione).

     1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da due membri che sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’agricoltura e dura in carica quattro anni.

     2. Il Consiglio di amministrazione delibera gli atti per il funzionamento dell’ERSA e, in particolare:

     a) lo Statuto, il Regolamento di organizzazione, comprensivo della pianta organica, il Regolamento di funzionamento, il Regolamento di contabilità e le loro modificazioni;

     b) i bilanci di previsione pluriennale e annuale, le relative variazioni, il conto consuntivo e l’eventuale esercizio provvisorio;

     c) i programmi pluriennali e annuali di intervento, sentite le organizzazioni professionali agricole;

     d) l’attribuzione degli incarichi di Direttore generale e di Direttore di settore;

     e) la nomina della delegazione trattante di parte aziendale e l’autorizzazione alla stipula dei contratti integrativi aziendali;

     f) l’autorizzazione alla stipula dei contratti e alle transazioni;

     g) l’approvazione della relazione semestrale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, redatta dal Direttore generale.

     3. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore generale dell’ERSA con funzioni di segreteria.

 

     Art. 9. (Collegio dei revisori dei conti).

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e nominati con decreto del Presidente della Regione.

     2. Due revisori effettivi e uno supplente sono designati dall’Assessore regionale all’agricoltura; un revisore effettivo e uno supplente sono designati dall’Assessore regionale alle finanze.

     3. Il Presidente è eletto dal Collegio nella prima riunione tra i propri componenti.

     4. Il Collegio resta in carica quattro anni. I membri del Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciare all’incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Presidente della Regione e al Consiglio di amministrazione dell’ERSA.

     5. Il Collegio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.

     6. Il Collegio vigila sull’osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni e assestamento. Il Collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale sull’andamento dell’ERSA. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

 

     Art. 10. (Compensi).

     1. Per l’espletamento della propria attività, gli organi percepiscono un compenso determinato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

 

     Art. 11. (Direttore generale).

     1. L’incarico di Direttore generale è attribuito dal Consiglio di amministrazione a persona in possesso di diploma di laurea nonché di adeguata esperienza e preparazione, coerenti con le funzioni dell’ERSA.

     2. Il Direttore generale:

     a) cura l’attuazione dei programmi e l’attività volta ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi e la qualità dei servizi;

     b) predispone gli elementi per la formazione del progetto di bilancio e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

     c) predispone gli elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali dell’attività dell’ERSA;

     d) approva i contratti e le convenzioni;

     e) indirizza, verifica e controlla l’attività dei Direttori di settore, sovrintendendo altresì al personale e al funzionamento degli uffici dell’ERSA;

     f) cura i rapporti di coordinamento, ai fini della programmazione dell’attività, con la Direzione regionale dell’agricoltura;

     g) adempie ad ogni altra funzione delegata dal Consiglio di amministrazione ovvero prevista dal Regolamento di organizzazione.

     3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di lavoro di diritto privato di durata quadriennale.

     4. Il conferimento dell’incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio. Il conferimento dell’incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

 

     Art. 12. (Direttori di settore).

     1. Il Direttore generale è coadiuvato da Direttori di settore preposti a specifiche strutture individuate dal Regolamento di organizzazione; l’incarico di Direttore di settore è attribuito, con provvedimento motivato, dal Consiglio di amministrazione, d’intesa con il Direttore generale.

     2. I Direttori di settore sono scelti tra persone che, in possesso di diploma di laurea, abbiano svolto qualificata attività coerente con le competenze dell’ERSA.

     3. I rapporti di lavoro dei Direttori di settore sono regolati da contratto di lavoro di diritto privato di durata quadriennale, e possono essere rinnovati.

     4. Il conferimento dell’incarico di Direttore di settore a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio. Il conferimento dell’incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

     5. Il Consiglio di amministrazione può, a fronte di particolari e motivate esigenze, assegnare gli incarichi di cui al presente articolo anche in deroga al possesso del titolo di studio di cui al comma 2, a persone di comprovata esperienza professionale maturata, per almeno cinque anni, in posizioni dirigenziali presso amministrazioni pubbliche o private.

 

     Art. 13. (Disciplina dei contratti del Direttore generale e dei Direttori di settore).

     1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi negoziali essenziali e i contenuti dei contratti di cui all’articolo 11, comma 3, e all’articolo 12, comma 3, ivi compresa la determinazione degli emolumenti.

     2. I soggetti cui siano conferiti gli incarichi di Direttore generale e di Direttore di settore non possono rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.

     3. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di grave violazione di leggi nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il Consiglio di amministrazione può provvedere alla revoca degli incarichi con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.

     4. Fra gli elementi essenziali dei contratti sono ricomprese le clausole di risoluzione anticipata. In ogni caso il contratto è risolto di diritto non oltre i centottanta giorni successivi all’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 14. (Regolamenti di organizzazione, di funzionamento e di contabilità).

     1. Il Consiglio di amministrazione adotta i Regolamenti di cui al comma 2 entro centoventi giorni dalla data del decreto di cui all’articolo 1, comma 4.

     2. Con propri Regolamenti, l’ERSA disciplina, su proposta del Direttore generale:

     a) l’assetto organizzativo, ivi compresa la pianta organica, nonché le funzioni e le attribuzioni dei Direttori di settore;

     b) le modalità per la prestazione da parte dell’ERSA di attività tecnico-scientifiche e di servizi di informazione e documentazione a favore di terzi, nonché quella, a condizioni di particolare favore, ad associazioni in particolare di sviluppo agricolo e rurale prive di scopo di lucro rappresentative di istanze sociali;

     c) le norme di contabilità, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 18, definendo, altresì, i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico.

     3. Qualora la realizzazione di una particolare attività implichi la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, qualitativamente o quantitativamente non presenti, l’ERSA può ricorrere a specifiche consulenze professionali, a collaborazioni esterne, convenzioni, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a contratti di formazione e lavoro ovvero ad altre forme di lavoro flessibile. La disciplina degli istituti, qualora non prevista nel contratto collettivo di lavoro, è contenuta nel Regolamento di cui al comma 2, lettera a).

     4. I Regolamenti di cui al comma 2 devono inoltre ispirarsi:

     a) alla programmazione delle attività e degli interventi;

     b) all’interdisciplinarietà e alla specializzazione, nonché alla responsabilità individuale rispetto al raggiungimento dei risultati attesi;

     c) alla collaborazione dell’articolazione centrale e periferica con tutti i livelli istituzionali;

     d) alla fissazione e alla verifica degli obiettivi di qualità delle attività tecniche e scientifiche.

 

     Art. 15. (Programmazione dell’attività).

     1. Nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti ai sensi dell’articolo 16, nonché in armonia con le convenzioni di cui all’articolo 4, comma 4, il Consiglio di amministrazione dell’ERSA predispone i programmi di attività.

     2. Per la predisposizione del primo programma annuale di attività dell’ERSA si prescinde dalla predisposizione del piano pluriennale e dalla formalizzazione delle convenzioni di cui all’articolo 4, comma 4.

 

SEZIONE III

COMITATO TECNICO DI INDIRIZZO

 

     Art. 16. (Comitato tecnico di indirizzo).

     1. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo nella definizione degli obiettivi e dei programmi dell’ERSA, nell’ambito del coordinamento e della integrazione dei diversi livelli istituzionali, istituisce, con decreto del Presidente della Regione, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un Comitato tecnico di indirizzo composto da:

     a) il Presidente dell’ERSA, in qualità di Presidente;

     b) il Direttore regionale dell’agricoltura;

     c) un rappresentante per ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

     d) un rappresentante delle organizzazioni cooperative;

     e) un rappresentante della Unioncamere;

     f) un rappresentante della Facoltà di Agraria dell’Università di Udine;

     g) un rappresentante nominato dall’Ordine dei dottori agronomi e forestali;

     h) un rappresentante dell’Associazione regionale dei consumatori;

     i) un rappresentante dell’Unione Province Italiane (UPI);

     l) un rappresentante nominato dal Collegio dei periti agrari e agrotecnici;

     m) un rappresentante dell’Associazione vivaisti viticoli del Friuli Venezia Giulia;

     n) un rappresentante designato dai Consorzi tutela vini del Friuli Venezia Giulia.

     2. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore generale dell’ERSA. Possono essere altresì invitati i Direttori di settore, nonché altri Direttori di strutture regionali eventualmente interessate.

     3. Al Comitato compete l’attività di consulenza tecnica al fine di raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi delineati, nonché verificare l’andamento generale dell’attività della stessa e l’uniformità dei livelli e della qualità dei servizi, esprimendo al Presidente le proprie valutazioni e proposte.

     4. Il Comitato dura in carica cinque anni e si riunisce di norma ogni quadrimestre e ogni qualvolta il suo Presidente ne chieda la convocazione, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

     5. Il Consiglio di amministrazione determina il gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato.

 

CAPO II

GESTIONE FINANZIARIO-CONTABILE

 

     Art. 17. (Dotazione finanziaria dell’ERSA).

     1. Costituiscono fonte di finanziamento dell’ERSA:

     a) una quota annuale per le spese di funzionamento e attività, determinata in sede di approvazione della legge finanziaria regionale;

     b) proventi derivanti da attività svolte nei confronti di terzi;

     c) ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;

     d) finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte dall’ERSA;

     e) eventuali finanziamenti della Comunità europea, nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per progetti specifici nell’ambito delle materie di competenza previste dall’articolo 2.

 

     Art. 18. (Gestione economico-patrimoniale).

     1. L’ERSA ha un patrimonio e un bilancio propri.

     2. L’esercizio finanziario dell’ERSA coincide con l’anno solare. Il bilancio di previsione annuale, predisposto e adottato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Direttore generale e del Comitato tecnico di indirizzo di cui all’articolo 16, è trasmesso alla Regione entro il 30 settembre per gli adempimenti di cui all’articolo 3. Il relativo conto consuntivo deve essere adottato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

 

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 19. (Personale dell’ERSA).

     1. Nei limiti della pianta organica stabilita dal Regolamento di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a), all’ERSA è attribuito, con decreto del Presidente della Regione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo, il personale dell’Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura e il restante personale regionale, che abbiano presentato domanda di trasferimento nel ruolo dell’ERSA secondo le modalità e i termini determinati con provvedimento della Direzione regionale dell’organizzazione e del personale.

     2. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale in servizio presso l’Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura è temporaneamente assegnato all’ERSA. Il personale stesso conserva, sino all’adozione del decreto di cui al comma 1, lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento; il Direttore dell’Ente e il personale preposto ai Servizi dell’Ente medesimo conservano i propri incarichi sino alla nomina, rispettivamente, del Direttore generale dell’ERSA e dei Direttori di settore. Sino alla definizione, mediante il Regolamento di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a), dell’assetto organizzativo dell’ERSA, continuano ad operare le strutture periferiche, a livello di Servizio e inferiore al Servizio, dell’Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura.

     3. Successivamente all’adozione del decreto di cui al comma 1, il personale di cui al comma 2, che non sia inquadrato nel ruolo dell’ERSA, è riassegnato ad altre strutture dell’Amministrazione regionale; in ogni caso, qualora le opzioni esercitate non consentano di coprire tutti i posti previsti dalla pianta organica, il personale medesimo può essere assegnato in posizione di comando presso l’ERSA anche in deroga ai limiti temporali e numerici previsti dalla vigente normativa regionale.

     4. Il personale inquadrato nel ruolo dell’ERSA, ai sensi del comma 1, conserva l’anzianità giuridica ed economica maturata presso l’ente di provenienza; sono fatti altresì salvi gli effetti di eventuali procedure di mobilità verticale interna in corso di effettuazione alla data di inquadramento.

     4 bis. In caso di soppressione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, il personale regionale che sia stato inquadrato, a domanda, nel ruolo dell’ERSA, è riassegnato al ruolo unico regionale anche in deroga ai limiti numerici dell’organico previsto dalla normativa vigente. L’inquadramento del predetto personale avverrà nella categoria corrispondente alla qualifica, livello o categoria formalmente rivestiti presso l’Ente soppresso, con riconoscimento, a tutti gli effetti, del servizio prestato presso il medesimo Ente [4].

 

     Art. 20. (Inquadramento del personale del Centro Servizi Agrometeorologici) [5].

     1. Il personale del Centro Servizi Agrometereologici per il Friuli Venezia Giulia che, alla data del 31 dicembre 2001, svolgeva incarichi funzionali alle attività e ai compiti attribuiti all’ERSA dalla presente legge, può essere inquadrato nel ruolo dell’ERSA stessa nei limiti della pianta organica.

     2. L’inquadramento avviene a domanda dell’interessato previo superamento di un corso-concorso secondo i termini, i criteri e le modalità fissati con decreto del Direttore generale.

     3. Il personale inquadrato nel ruolo dell’ERSA conserva l’anzianità giuridica maturata presso l’ente di provenienza. Al personale stesso spetta, alla data di inquadramento, il trattamento economico complessivo annuo della categoria di inquadramento; nel caso in cui il trattamento economico complessivo annuo in godimento alla suddetta data sia superiore al trattamento economico complessivo annuo della categoria di inquadramento, la differenza viene conservata a titolo di maturato economico, tenuto conto di quanto disposto al comma 4.

     4. Per il biennio contrattuale in corso alla data di inquadramento, il personale non può cumulare i benefici contrattuali spettanti presso l’ente di provenienza con quelli spettanti presso l’ERSA; in ogni caso è garantito il trattamento economico di miglior favore.

 

     Art. 21. (Ruolo e trattamento giuridico ed economico del personale).

     1. L’ERSA ha un proprio ruolo e al personale dipendente si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico previste per il personale regionale dalla normativa regionale e dal contratto collettivo di lavoro regionale. La disciplina delle materie di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è definita mediante autonoma contrattazione integrativa aziendale. La contrattazione aziendale è attuata a decorrere dal quadriennio contrattuale 2002-2005; sino alla definizione di detta contrattazione, al personale dipendente dell’ERSA si applica la disciplina prevista per il personale regionale.

     2. Al personale operaio delle aziende o gestioni agricole si applica il contratto nazionale di lavoro di categoria.

 

     Art. 22. (Norme transitorie e finali).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 8, comma 23, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, provvede al disbrigo degli affari correnti e all’adozione degli atti necessari e urgenti. In caso di rinuncia o di cessazione anticipata del Commissario, il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale all’agricoltura e previa deliberazione della Giunta regionale, nomina il nuovo Commissario per il completamento delle suddette incombenze.

     2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale all’agricoltura, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i termini per l’attuazione del presente articolo, nonché il compenso da corrispondere al Commissario.

     3. Il Commissario provvede altresì a predisporre la consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà dell’Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura, nonché:

     a) alla ricognizione del personale e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;

     b) alla predisposizione della situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente.

     4. La titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi pertinenti all’Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura restano in capo all’ERSA.

     5. Per gli adempimenti di competenza, il Commissario si avvale del personale dell’Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura.

     6. Ovunque leggi e Regolamenti regionali citino l’Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura, la citazione deve intendersi riferita all’Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSA per le materie alla stessa attribuite ovvero agli uffici dell’Amministrazione regionale come individuati ai sensi del comma 7.

     7. Le competenze dell’Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura, non comprese tra quelle attribuite all’Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSA sono ripartite, con provvedimento della Giunta regionale, tra gli uffici dell’Amministrazione regionale.

     8. In conformità alle disposizioni di cui al comma 7, l’Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSA è autorizzata all’eventuale attribuzione di risorse strumentali e finanziarie alla Regione.

     9. Il personale dell’Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura, già adibito alle competenze di cui al comma 7, verrà assegnato agli uffici con decreto del Direttore regionale dell’organizzazione e del personale da assumersi successivamente alla cessazione del regime commissariale.


[1] Abrogata dall’art. 19 della L.R. 24 marzo 2004, n. 8.

[2] Comma già modificato dall’art. 20 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della L.R. 20 agosto 2003, n. 15.

[3] Lettera aggiunta dall’art. 20 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[4] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.r. 30 dicembre 2002, n. 34.

[5] Titolo così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 6 novembre 2002, n. 45.