§ 6.4.210 – L.R. 30 aprile 2003, n. 12.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:30/04/2003
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di beni regionali e comunali, di libro fondiario e modifiche alla legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo).
Art. 2.  (Disposizioni in materia di enti locali).
Art. 3.  (Disposizioni in materia di sviluppo della montagna e modifiche alla legge regionale 33/2002 istitutiva delle Comunità montane).
Art. 4.  (Acquisto di beni e servizi).
Art. 5.  (Disposizioni correttive del bilancio regionale, in materia di imposta regionale sulle immissioni sonore degli aeromobili e di società finanziarie regionali e rifinanziamento dell’articolo 5 della [...]
Art. 6.  (Disposizioni in materia di personale regionale).
Art. 7.  (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali e in materia di funzionamento dei gruppi consiliari).
Art. 8.  (Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali).
Art. 9.  (Disposizioni in materia di cultura e di lingue regionali e minoritarie).
Art. 10.  (Disposizioni modificative in materia di sport e tempo libero).
Art. 11.  (Disposizioni modificative in materia di corregionali all’estero).
Art. 12.  (Disposizioni modificative in materia di edilizia residenziale pubblica, di energia, di ricostruzione e di Consorzi di bonifica).
Art. 13.  (Modifiche alla legge regionale 14/2002 recante disciplina organica dei lavori pubblici).
Art. 14.  (Modifiche alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e demanio idrico).
Art. 15.  (Disposizioni modificative in materia di urbanistica).
Art. 16.  (Disposizioni modificative in materia di viabilità e trasporti).
Art. 17.  (Disposizioni modificative in materia di interventi a favore delle aree alluvionate della regione e di protezione civile).
Art. 18.  (Disposizioni modificative in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque dall’inquinamento e di attività estrattive).
Art. 19.  (Incrementi tariffari dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione per il parziale finanziamento dei piani stralcio provinciali di cui all’articolo 141, comma 4, della legge 388/2000, [...]
Art. 20.  (Disposizioni in materia di agricoltura, pesca e caccia).
Art. 21.  (Disposizioni in materia di lavoro, cooperazione e artigianato).
Art. 22.  (Disposizioni in materia di agevolazioni al settore industriale e ordinamento dell’Ente Zona Industriale di Trieste).
Art. 23.  (Disposizioni in materia di commercio e turismo).
Art. 24.  (Entrata in vigore).


§ 6.4.210 – L.R. 30 aprile 2003, n. 12. [1]

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.

(B.U. 5 maggio 2003, n. 18 – S.S. n. 3).

 

CAPO I

Disposizioni concernenti il settore degli affari istituzionali

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di beni regionali e comunali, di libro fondiario e modifiche alla legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo).

     1. L’articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 38 (Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale), è sostituito dal seguente:

     «Art. 3. (Beni immobili da acquisire al demanio comunale).

     1. Le aree verdi e le strade di accesso, comprese le aree di pertinenza e di servizi nel sottosuolo e soprassuolo, che risultano inserite nella toponomastica dei Comuni e aventi destinazione pubblica, sono trasferite ai Comuni competenti per territorio.

     2. Nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari, ai fini dell’intavolazione dei beni di cui al comma 1, è sufficiente che i beni medesimi vengano individuati con l’indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti. Le domande di intavolazione dei beni devono venire presentate dai Comuni.».

     2. L’articolo 4 (Regime transitorio per la vendita di beni immobili da parte degli Istituti autonomi per le case popolari della regione) della legge regionale 38/1996, è abrogato.

     3. All’articolo 30 (Disposizioni in materia di beni mobili e immobili del patrimonio regionale) della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) ai commi 5 e 7 le parole «non registrati ai sensi dell’articolo 815 del codice civile» sono soppresse;

     b) al comma 8, come modificato dall’articolo 14, comma 5, della legge regionale 11/1999, le parole «non registrati di cui all’articolo 815 del codice civile» sono soppresse;

     c) dopo il comma 8 bis, come inserito dall’articolo 2, comma 4, della legge regionale 13/2002, è inserito il seguente:

     «8 ter. I beni mobili non più utilizzabili dall’Amministrazione regionale possono essere ceduti a titolo oneroso ovvero, indipendentemente dal valore del bene, a titolo gratuito qualora la cessione avvenga a favore di enti pubblici, nonché di istituzioni e associazioni che esercitano attività sociali, assistenziali, d’istruzione e/o formazione professionale.»;

     d) al comma 9 le parole «Delle cessioni di cui ai commi 8 e 8 bis» sono sostituite dalle parole «Delle cessioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter».

     4. [All’articolo 9 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 59 (Introduzione di procedure automatizzate nella tenuta del libro fondiario e norme sull’ordinamento del servizio), dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

     «2 bis. Gli atti richiesti dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e dai Comuni della regione, nonché quelli richiesti nell’interesse degli stessi sono esenti dai diritti dovuti per gli adempimenti di cui al secondo comma.»] [2].

     5. [All’articolo 21 (Deroghe all’articolo 84, comma 1, della legge regionale 8/1990 e pubblicità del giornale per atti tavolari non automatizzato) della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell’Amministrazione regionale), come modificato dall’articolo 10, comma 4, della legge regionale 13/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. E’ consentito l’accesso per via telematica alla banca dati informatizzata del libro fondiario.»;

     b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4 bis. Le categorie d’utenti abilitati all’accesso, la tipologia dei dati informatici cui è dato accedere, nonché ogni altra prescrizione, condizione e modalità per l’ottenimento del collegamento e l’utilizzo dei dati, sono determinati in sede regolamentare dalla Giunta regionale.» ] [3].

     6. Il comma 1 dell’articolo 51 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come modificato dall’articolo 25, comma 1, della legge regionale 28/2002, è sostituito dal seguente: «1. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivo ai Comuni, Province, Comunità montane, Consorzi di Enti locali, ovvero per l’esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva a Comuni, Province, Comunità montane, Consorzi di Enti locali e Consorzi di bonifica, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, è disposta senza applicazione degli interessi.».

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di enti locali).

     1. [Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 10 (Norme contabili per gli Enti locali) della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), non trovano applicazione, per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, le disposizioni relative alla rideterminazione delle dotazioni organiche contenute nell’articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003). Gli enti locali della regione, nel rispetto dei principi fissati dal citato comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 3/2002, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito delle propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano confermate le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari] [4].

     2. Al comma 12 dell’articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), le parole «nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono soppresse.

     3. Per i sindaci e i presidenti di Provincia è prevista un’indennità, alla fine di ogni mandato, corrispondente ad una somma pari ad una indennità mensile, spettante per ogni anno di mandato. La stessa viene proporzionalmente ridotta per periodi inferiori. Tale indennità si intende a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali.

     4. All’articolo 3 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali) della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 4, lettera k), sono soppresse le parole «entro gli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali)»;

     b) al comma 8, lettera i), sono soppresse le parole «entro il rispettivo ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 10 della legge regionale 15/2001»;

     c) i commi 42 e 43 sono sostituiti dai seguenti: «42. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il Ministero dell’interno per disciplinare le modalità di concessione al Ministero medesimo - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – di un contributo straordinario di 150.000 euro a sostegno della realizzazione di interventi di implementazione della dotazione di sistemi tecnologici della Questura di Pordenone funzionali all’attività di contrasto della criminalità nel territorio.

     43. Il contributo è concesso ed erogato dalla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio per il sistema delle autonomie locali - in un’unica soluzione ed in via anticipata, sulla base della convenzione di cui al comma 42. Trova applicazione, quanto alle modalità di rendicontazione, che sarà effettuata dall’ufficio periferico del Ministero dell’interno competente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 42, l’articolo 42 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.»;

     d) al comma 46, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) un esperto designato dalla Conferenza permanente degli Ordini dei dottori commercialisti del Friuli Venezia Giulia.».

     5. In relazione al disposto di cui al comma 4, lettera c), nella unità previsionale di base 1.4.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 la denominazione del capitolo 1736 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è sostituita con la seguente: «Contributo straordinario al Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza a sostegno della realizzazione di interventi di implementazione della dotazione di sistemi tecnologici della Questura di Pordenone funzionali all’attività di contrasto della criminalità nel territorio».

     6. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 3, commi 42 e 43, della legge regionale 1/2003, come modificati dal comma 4, lettera c), fanno carico alla unità previsionale di base 1.4.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 1736 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     7. Al comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale 3/2002, dopo la parola «bancari» sono aggiunte le parole «e/o assicurativi».

     8. I consiglieri comunali e provinciali, in caso di violazione del diritto di accesso agli atti delle rispettive amministrazioni, riconosciuto loro dalle norme vigenti, possono fare istanza, in forma scritta, al Comitato di garanzia, per ottenere l’adempimento da parte dell’ente locale interessato. Il Comitato di garanzia, entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza, accertata la violazione del diritto di accesso, diffida l’ente interessato ad adempiere, fissando un termine non inferiore a cinque giorni. In caso di ulteriore inadempimento, il Comitato invia un commissario per il compimento degli adempimenti necessari. Dell’avvenuto intervento del Comitato di garanzia è data notizia a cura del Comitato stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli oneri del procedimento sono posti a carico dell’ente locale interessato.

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di sviluppo della montagna e modifiche alla legge regionale 33/2002 istitutiva delle Comunità montane).

     1. Il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97) è sostituito dal seguente: «1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a fare fronte alla spesa per le finalità di cui agli articoli 15, 16 e 17 con risorse del Fondo regionale per lo sviluppo montano diverse da quelle assegnate dallo Stato ai sensi dell’articolo 2 della legge 97/1994 al fine di garantire la copertura finanziaria degli interventi previsti agli articoli suindicati.».

     2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere allla Comunità montana della Carnia un contributo di 200.000 euro per la concessione di un finanziamento a Euroleader s.cons.r.l. che promuove e realizza programmi e iniziative di sviluppo socio-economico sul territorio della Carnia e del Gemonese.

     3. Per l’attuazione dell’intervento di cui al comma 2, la Comunità presenta la domanda per la concessione del contributo al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

     4. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 2.2.14.1.26 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, la cui denominazione è modificata in «Interventi di parte corrente nelle zone montane», con riferimento al capitolo 1016 (1.1.154.2.10.12) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione «Contributo alla Comunità montana della Carnia per la concessione di un finanziamento a Euroleader s.cons.r.l. per la promozione e la realizzazione di programmi e di iniziative di sviluppo socio-economico sul territorio della Carnia e del Gemonese» e con lo stanziamento di 200.000 euro per l’anno 2003.

     5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 2.1.14.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1048 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

     6. All’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione delle Comunità montane del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E’ classificato montano, in provincia di Trieste, anche il territorio dei comuni di Muggia, di San Dorligo della Valle e, oltre a quello già classificato montano, il territorio dei comuni censuari di: Santa Croce, Prosecco, Contovello, Roiano, Longera e Santa Maria Maddalena Superiore del comune di Trieste.»;

     b) al comma 5 le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «commi 1, 2 e 3».

     7. All’articolo 10 (Procedure semplificate di approvazione delle varianti al PRGC) della legge regionale 33/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1:

     1) all’alinea, le parole «nelle Comunità montane» sono sostituite dalle parole «nell’allegato A»;

     2) alla lettera c), le parole «zone omogenee A e B» sono sostituite dalle parole «zone omogenee A e B0»;

     [b) al comma 3:

     1) le parole «individuati ai sensi dell’articolo 128 della legge regionale 52/1991» sono sostituite dalle parole «individuati ai sensi dell’articolo 124 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni»;

     2) è aggiunto il seguente periodo: «Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 124, comma 1, della legge regionale 52/1991, trova applicazione l’allegato A (Comuni di rilevanza regionale e sovracomunale) del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres. (Revisione degli standard urbanistici regionali), pubblicato nel I Supplemento Straordinario n. 18 del 15 maggio 1995, al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 10 maggio 1995.».] [5]

 

     Art. 4. (Acquisto di beni e servizi). [6]

     [1. Nell’ambito dell’ordinamento regionale i contratti di fornitura di beni e i contratti di appalto di servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario stipulati dall’Amministrazione regionale, dagli enti locali, dagli enti regionali, dagli enti pubblici non economici e dagli organismi di diritto pubblico sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo.

     2. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati con contraenti scelti mediante procedure aperte o ristrette. Possono essere stipulati con contraenti scelti mediante procedura negoziata esclusivamente:

     a) nei casi ammessi alla normativa comunitaria e dalla normativa interna di recepimento;

     b) qualora ricorrano le circostanze previste dall’articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);

     c) per i servizi e per le forniture di beni il cui valore stimato sia di importo non inferiore a 20.001 euro e non superiore a 200.000 euro al netto dell’IVA, previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di imprese non inferiori a cinque. Per i servizi e le forniture di beni il cui valore stimato sia di importo inferiore a 20.000 euro al netto di IVA, si prescinde dall’esperimento della gara ufficiosa [7].

     3. Il ricorso alla procedura negoziata deve essere motivato. Alle procedure è invitato un congruo numero di soggetti, tale da garantire una concorrenza effettiva e comunque non inferiore a tre, salvi i casi di cui al comma 2, lettera c), e il caso di privativa industriale, ovvero di beni e servizi che una sola impresa può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti.

     4. E’ fatta salva la facoltà di ricorrere alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP SpA ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), ovvero di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l’espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi).

     5. Le procedure in economia per l’acquisizione di beni e servizi sono consentite nel limite di importo di 130.000 euro al netto dell’IVA.

     6. Le procedure negoziate possono essere esperite in via telematica secondo le modalità stabilite dalle singole amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei criteri di trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa.

     7. In materia di lavori pubblici trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modificazioni ed integrazioni. In materia elettorale trova applicazione l’articolo 3, commi 23, 24 e 25 della legge regionale 3/2002. E’ fatta salva la disciplina regionale di recepimento dei principi di cui all’articolo 3, comma 1 ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

     8. Le informazioni relative ai contratti stipulati a seguito di procedure negoziate sono comunicate dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 alla Corte dei conti, su richiesta della medesima, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti).

     9. Le disposizioni normative regionali che menzionano la trattativa privata si intendono riferite alla procedura negoziata.

     10. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

     a) articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1965, n. 5 (Servizio di Tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia);

     b) articolo 34 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 (Norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti di enti locali);

     [c) comma 05 dell’articolo 138 bis della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica);] [8]

     d) legge regionale 30 novembre 1992, n. 35 (Istituzione del servizio di telesoccorso-telecontrollo);

     e) comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria);

     f) articolo 37 (Procedure di aggiudicazione e rinnovo dei contratti di gestione di servizi finanziari) della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale);

     g) comma 17 dell’articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizione collegate alla Legge finanziaria 2000);

     h) comma 55 dell’articolo 3 della legge regionale 1/2003;

     i) articolo 10 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20 (recante modifiche alla legge regionale 35/1992);

     [j) quinto capoverso del comma 1 dell’articolo 64 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34 (recante l’aggiunta del comma 05 all’articolo 138 bis della legge regionale 52/1991).] [9]

     11. L’articolo 24 (Acquisto di beni e servizi) della legge 289/2002 non viene comunque applicato ai Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.]

 

     Art. 5. (Disposizioni correttive del bilancio regionale, in materia di imposta regionale sulle immissioni sonore degli aeromobili e di società finanziarie regionali e rifinanziamento dell’articolo 5 della legge regionale 11/1996, in materia di associazioni tra organizzazioni sindacali italiane e di Regioni contermini).

     1. Per le finalità previste dal comma 1 dell’articolo 166 (Interventi a sostegno dell’attività di manutenzione delle piste di fondo) della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, (Disciplina organica del turismo), è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 9431 (2.1.235.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 64 - con la denominazione «Contributi agli enti locali singoli o associati, ad agenzie di informazione e accoglienza turistica, a consorzi turistici, ad associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede nel Friuli Venezia Giulia e affiliate alla federazione italiana sport invernali (FISI), a scuole di sci autorizzate e ad associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing, per l’attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo realizzata attraverso l’utilizzo degli appositi mezzi battipista».

     2. Per le finalità previste dal comma 1 dell’articolo 167 (Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo) della legge regionale 2/2002, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 9432 (2.1.235.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 64 - con la denominazione «Contributi agli enti locali singoli o associati, ad agenzie di informazione e accoglienza turistica, a consorzi turistici, ad associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede nel Friuli Venezia Giulia e affiliate alla federazione italiana sport invernali (FISI), a scuole di sci autorizzate e ad associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing, per acquisto di mezzi battipista, motoslitte per la ricognizione e il soccorso, interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci da fondo, costruzione, straordinaria manutenzione e allestimento di strutture di supporto alla pratica della disciplina sportiva».

     3. Per le finalità previste dal primo e secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), e successive modifiche, è autorizzata la spesa di 570.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 4.5.23.2.3 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 2890 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     4. All’onere complessivo di 1.270.000 euro per l’anno 2003 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2 e 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di parte capitale iscritto sull’unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo per l’anno 2003.

     5. Sono revocate le autorizzazioni di spesa di 570.000 euro, di 300.000 euro e rispettivamente di 400.000 euro finanziate con contrazione di mutuo, disposte per l’anno 2003 dall’articolo 5, comma 113 – tabella D - della legge regionale 1/2003, a carico dell’unità previsionale di base 4.5.23.2.3 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 2893 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e dall’articolo 7, comma 93 – tabella F - della legge regionale 1/2003, a carico dell’unità previsionale di base 2.2.64.2.45 del medesimo stato di previsione con riferimento ai capitoli 9429 e 9433 del documento tecnico allegato ai bilanci citati.

     6. Corrispondentemente al disposto di cui al comma 5, è ridotto di 1.270.000 euro per l’anno 2003 lo stanziamento dell’unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     7. Per le finalità previste dall’articolo 4, comma 66 (Contributi pluriennali a enti locali, comunità parrocchiali, soggetti pubblici e privati per il recupero, la sistemazione e l’adeguamento dei ricreatori, degli oratori e di centri di aggregazione giovanile nonché per l’acquisto e il recupero di edifici da adibire a tali scopi) della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 8.6.44.2.1650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 6170 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     8. All’onere di 25.000 euro per l’anno 2003 derivante dal comma 7, si provvede mediante storno di pari importo a carico dell’unità previsionale di base 8.6.44.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 6168 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     9. In relazione al combinato disposto di cui all’articolo 8, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come da ultimo modificati dall’articolo 5, comma 5, lettere a), b) e c), della legge regionale 13/2002, di cui al comma 2 del medesimo articolo 8 della legge regionale 2/2000, come sostituito dall’articolo 8, comma 3, della legge regionale 18/2000, e di cui all’articolo 8, comma 4, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000), nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.1.15.2.1076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, la denominazione del capitolo 1218 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è modificata mediante sostituzione delle parole «Conferimento al Fondo speciale istituito presso Friulia SpA» con le parole «Conferimento al Fondo speciale istituito presso il Centro Servizi e Documentazione per la cooperazione internazionale - Informest».

     10. Per le finalità previste dall’articolo 9, comma 10, della legge regionale 3/2002, è autorizzata l’ulteriore spesa di 50.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.15.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 752 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede a carico dell’unità previsionale di base 3.1.15.1.58 del medesimo stato di previsione delle spesa, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 740 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

     11. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l’Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA per la gestione e la riscossione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), articoli da 90 a 95, e successive modifiche.

     12. L’Amministrazione regionale rinuncia ai crediti, relativi all’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui alla legge 342/2000, articoli da 90 a 95, e successive modifiche, maturati sino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 90, comma 4, della legge medesima, qualora l’ammontare dovuto non superi complessivamente l’importo fissato in 250 euro.

     13. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002), è sostituito dal seguente: «3. Il limite di cui all’articolo 2, primo comma, lettera d), della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, non si applica alla Friulia-Lis SpA-Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia-Locazioni Industriali di Sviluppo.».

     14. Per le finalità previste dal comma 1 dell’articolo 5 (Finanziamenti alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle Regioni contermini) della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali), come da ultimo sostituito dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 17/1998, è autorizzata la spesa complessiva di 291.000 euro, suddivisa in ragione di 97.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell’unità previsionale di base 3.1.15.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 742 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

     15. All’onere derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 14 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall’unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

     16. In relazione a quanto disposto al comma 14, ai fini dell’assegnazione per l’anno 2003 dei finanziamenti di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 11/1996, è consentito ai soggetti beneficiari di integrare la documentazione richiesta per l’accesso ai finanziamenti medesimi entro il termine di due mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. (Disposizioni in materia di personale regionale).

     1. All’articolo 47 bis (Conferimento dell’incarico di Direttore regionale) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), come introdotto dall’articolo 9, comma 2, della legge regionale 20/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3 bis. L’incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e quello di Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale sono conferiti a personale del ruolo unico regionale, a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero a soggetti esterni all’Amministrazione regionale. Il soggetto designato deve essere in possesso del diploma di laurea e inoltre di una particolare e comprovata qualificazione professionale per aver svolto, per almeno un quinquennio, funzioni dirigenziali, o per aver conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il conferimento dell’incarico a personale del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico stesso; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e inoltre dell’anzianità di servizio. Per i soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni il conferimento dell’incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’Ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.»;

     b) al comma 6 le parole «con la cessazione dall’incarico» sono sostituite dalle parole «al momento dell’attribuzione dell’incarico di Capo di Gabinetto, e comunque non oltre i 180 giorni successivi alla cessazione dell’incarico».

     2. [All’articolo 3, secondo comma, della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore del Centro di calcolo dell’Università di Trieste), dopo le parole «legge regionale 28 marzo 1968, n. 21.» è aggiunto il seguente periodo: «Il personale assunto con contratto di lavoro di dirigente d’azienda industriale può essere preposto alla direzione di Servizi dell’Amministrazione regionale.»] [10].

     3. Alla tabella di cui al comma 1 dell’articolo 3 (Inquadramento di personale presso l’Amministrazione regionale) della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), le equiparazioni relative al personale proveniente dal Ministero dell’economia e delle finanze sono sostituite dalle seguenti:

Ministero dell’ economie e delle finanze

C 1

Consigliere

 

B 3

Segretario

 

B 2

Coadiutore

 

     4. In relazione al disposto di cui al comma 3, il personale proveniente dal Ministero dell’economia e delle finanze può provvedere alla eventuale rettifica della domanda di inquadramento già presentata ai sensi e nei termini di cui all’articolo 3 della legge regionale 20/2002.

 

     Art. 7. (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali e in materia di funzionamento dei gruppi consiliari).

     1. All’articolo 11, commi 1 e 5, della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), le parole «trenta mesi» sono sostituite dalle parole «quindici mesi».

     2. Le disposizioni dell’articolo 11 della legge regionale 38/1995, come modificato dal comma 1, non si applicano nei confronti dei consiglieri già cessati dal mandato alla data dell’entrata in vigore della presente legge.

     3. L’articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

     «Art. 4.

     1. Alle segreterie di ciascun gruppo consiliare è assegnato il personale entro i seguenti limiti:

     a) una unità di categoria D o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui si applicano l’indennità e le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;

     b) due unità di categoria D o equiparata per i gruppi fino a quindici consiglieri o tre unità con la medesima categoria per i gruppi con più di quindici consiglieri;

     c) una unità di categoria C o equiparata ogni due consiglieri privi di incarichi di Giunta iscritti al gruppo;

     d) una unità di categoria C o equiparata ogni tre consiglieri con incarichi di Giunta iscritti al gruppo;

     e) una ulteriore unità di categoria C o equiparata qualora le eccedenze di consiglieri considerate «resti» nel riparto di cui alle lettere c) e d) siano equivalenti complessivamente a tre.

     2. Qualora al gruppo misto appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d); qualora al gruppo misto appartenga un solo componente non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d), ed è assegnata una sola unità di cui al comma 1, lettera b).

     3. Al personale delle segreterie dei gruppi consiliari di cui al comma 1, lettere b) e c), spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari.».

     4. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 52/1980, come modificato dal comma 3, trovano applicazione a decorrere dall’1 luglio 2003.

     5. Il quarto comma dell’articolo 8 della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente: «Il finanziamento sostitutivo suindicato è pari al trattamento economico, riferito alla posizione economica 8 delle rispettive categorie D, C, B e A, previsto per il personale regionale di corrispondente categoria, maggiorato delle spese per gli oneri riflessi.».

     6. Alla lettera a) del primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari), come sostituito dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 1/1992, dopo le parole «lire 4.200.000 per ciascun gruppo;» sono aggiunte le parole «detto importo è aumentato di una percentuale del 10 per cento per ciascuna donna eletta nel gruppo e fino ad un massimo del 30 per cento per ciascun gruppo;».

     7. Le disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione a decorrere dall’inizio dell’esercizio finanziario 2004.

 

CAPO II

Disposizioni concernenti il settore dei servizi sociali

 

     Art. 8. (Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali).

     1. Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a fornire, direttamente e gratuitamente, ai soggetti già sottoposti al «Multitrattamento Di Bella» e aventi titolo ai sensi dell’ordinanza del Ministro della sanità del 20 novembre 1998 e del decreto del Ministro della sanità del 24 febbraio 2000, i farmaci di cui ai protocolli di riferimento approvati dalla Commissione medica oncologica nazionale, nonché gli ulteriori farmaci ritenuti indispensabili al multitrattamento stesso.

     2. Il medico prescrittore dei farmaci ritenuti indispensabili rilascia la relativa prescrizione debitamente motivata, attenendosi altresì a tutte le disposizioni vigenti in tema di impiego dei medicinali per indicazioni diverse da quelle autorizzate.

     3. Al comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), dopo le parole: «del Bangladesh» sono inserite le seguenti: «e del Pakistan».

     4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 3, fanno carico all’unità previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     5. All’articolo 9 (Chiusura annuale delle farmacie) della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 (Disposizioni sul servizio farmaceutico), come modificato dall’articolo 20 della legge regionale 32/1997, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al primo comma la parola: «tre» è sostituita dalla parola: «due»;

     b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «2. Le farmacie rurali o uniche nel Comune possono, anche su richiesta del Comune medesimo e per comprovate esigenze locali, ridurre la chiusura annuale obbligatoria a una settimana ovvero essere esonerate dall’obbligo di chiusura annuale.».

     6. L’articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), è sostituito dal seguente:

     «Art. 14. (Interventi a sostegno della natalità).

     1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e indirizzo in materia di incentivazione e sostegno della natalità. I Comuni assicurano l’esercizio delle relative funzioni amministrative.

     2. Fatta salva l’adozione di successivi provvedimenti normativi per la valorizzazione della famiglia di cui all’articolo 29 della Costituzione, al fine di sostenere e incentivare la natalità, i Comuni erogano assegni una tantum per la nascita di ciascun figlio a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori è residente in regione, cittadino italiano o comunitario da almeno dodici mesi alla data del parto. Si prescinde da tale requisito se il genitore è discendente di corregionali all’estero, anche di seconda generazione. L’assegno è altresì erogato, nella stessa misura, in caso di adozione di minore. L’importo dell’assegno è raddoppiato in caso di nascita di un figlio successivo al primo e triplicato per ciascun nato in caso di parto gemellare.

     3. L’intervento di cui al comma 2 è cumulabile con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della natalità e maternità, salvo diverse disposizioni statali o regionali.

     4. L’Amministrazione regionale ripartisce annualmente tra i Comuni i fondi destinati alle finalità di cui al comma 2.

     5. Con deliberazione della Giunta regionale è annualmente fissato l’importo da erogare ai beneficiari di cui al comma 2, nonché i limiti di reddito oltre il quale tale beneficio non è riconoscibile. I Comuni possono integrare l’importo fissato con propri fondi.

     6. I Comuni possono utilizzare la parte eventualmente eccedente dei fondi assegnati per le finalità di cui al comma 2 per erogazioni da effettuare per i nati nell’anno successivo. Se i fondi assegnati sono insufficienti, l’Amministrazione regionale provvede a un’ulteriore assegnazione.». [11]

     7. Le disposizioni di cui all’articolo 14 della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 6, si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2004 ed esclusivamente alle nascite avvenute a decorrere da tale data. Sono altresì ammessi a godere dei benefici di cui all’articolo 14, nella formulazione che trova applicazione fino al 31 dicembre 2003, previa presentazione di apposita domanda nei termini da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale, i soggetti esclusi o che non hanno presentato richiesta per mancanza del requisito di “coppia coniugata” relativamente alle nascite avvenute negli anni 2001, 2002 e 2003, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti negli anni predetti. Per gli stessi si prescinde dal possesso del reddito non inferiore al limite di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale 49/1993. Ai fini e per gli effetti dell’applicazione del presente comma, nell’ambito dell’articolo 14 nella formulazione che trova applicazione fino al 31 dicembre 2003, la parola “coniugi” deve intendersi come riferita a “genitori” [12].

     8. Gli enti che, già enti pubblici, si sono trasformati in enti di diritto privato successivamente alla concessione di contributi regionali destinati all’esecuzione di opere pubbliche, sono autorizzati a utilizzare le economie contributive, eventualmente conseguite in corso di realizzazione dell’opera ammessa a finanziamento, per l’esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti.

     9. Nel caso di lavori iniziati prima della formale concessione del finanziamento, ma dopo la presentazione dell’istanza di contributo, le strutture regionali concedenti sono autorizzate a confermare i contributi ai beneficiari. La presente norma si applica alle pubbliche amministrazioni nonché a privati, senza fini di lucro, che siano intervenuti su strutture di proprietà pubblica, finalizzate alla gestione di servizi in convenzione con enti pubblici, e comunque per lavori realizzati prima dell’entrata in vigore della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

     10. Al comma 32 dell’articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), come modificato dal comma 62 dell’articolo 5 della legge regionale 3/2002, dopo le parole: «libera età» sono inserite le seguenti: «realizzando anche azioni di informazione sociale mirate alla popolazione anziana o in libera età» e dopo le parole: «Provincia stessa» sono inserite le seguenti: «dei Comuni della provincia, dell’Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» o di altri enti pubblici».

     11. Dopo il comma 32 dell’articolo 4 della legge regionale 4/2001 è inserito il seguente: «32 bis. La Provincia di Trieste può intervenire sui beni immobili di proprietà dei Comuni della provincia, dell’Azienda per i servizi sanitari n. 1 “Triestina” o di altri enti pubblici, se destinati alle finalità di cui al comma 32, mediante un accordo di programma tra gli enti interessati, di durata almeno decennale, che garantisca il vincolo sulla destinazione d’uso dell’immobile.».

     12. In relazione al disposto di cui al comma 32 dell’articolo 4 della legge regionale 4/2001, come da ultimo modificato dal comma 10, all’unità previsionale di base 8.3.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, la denominazione del capitolo 4885 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è sostituita con la seguente: «Contributo pluriennale alla Provincia di Trieste per il finanziamento di un progetto di ristrutturazione e sistemazione, nonché di informazione, di edifici di proprietà della Provincia, dei Comuni della provincia, dell’Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» o di altri enti pubblici da destinare a sede di un centro di aggregazione sociale per i rapporti interpersonali e di gruppo dei cittadini anziani o privi di un ambito familiare e vittime della solitudine».

     13. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 32 dell’articolo 4 della legge regionale 4/2001, come da ultimo modificato dal comma 10, fanno carico all’unità previsionale di base 8.3.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4885 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     14. All’articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 (Interventi per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture socio-assistenziali), come sostituito dall’articolo 17, comma 1, della legge regionale 51/1993, il comma 2 è abrogato.

     15. [Il comma 46 dell’articolo 4 della legge regionale 4/2001 è sostituito dal seguente: «46. La Regione promuove a titolo sperimentale la realizzazione di nuclei residenziali e di centri semiresidenziali con finalità socio-assistenziali e sanitarie da destinare all’accoglimento di anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile.» ] [13].

     16. [Il comma 47 dell’articolo 4 della legge regionale 4/2001 è sostituito dal seguente:

     «47. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 46, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al massimo dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro per la parziale trasformazione o l’ampliamento di strutture protette per anziani non autosufficienti già funzionanti, nonché per l’acquisto di arredi e attrezzature, al fine di realizzare specifici moduli dedicati, ovvero per la ristrutturazione, la trasformazione e l’arredo di immobili da destinare a centri semiresidenziali.» ] [14].

     17. In relazione al disposto di cui ai commi 46 e 47 dell’articolo 4 della legge regionale 4/2001, come sostituiti rispettivamente dai commi 15 e 16, nell’unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, la denominazione del capitolo 4839 è sostituita dalla seguente: «Contributi a soggetti pubblici o privati senza fini di lucro per la trasformazione, la ristrutturazione, l’adeguamento funzionale di immobili e l’ampliamento di strutture protette, nonché per l’acquisto di arredi e attrezzature per la realizzazione di nuclei residenziali e semiresidenziali con finalità socio-assistenziali e sanitarie, da destinarsi ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile».

     18. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui ai commi 46 e 47 dell’articolo 4 della legge regionale 4/2001, come sostituiti rispettivamente dai commi 15 e 16, fanno carico all’unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4839 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     19. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) contributi annui costanti per un periodo non superiore a dieci anni, nel limite massimo del 70 per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di strutture per anziani non autosufficienti, i cui progetti hanno avuto la concessione edilizia prima della sospensione delle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni per la costruzione di strutture per anziani, disposta dall’Amministrazione regionale.

     20. I contributi di cui al comma 19 sono concessi in via prioritaria per la realizzazione di progetti che prevedono la compartecipazione economica tra Comuni, IPAB ed enti privati senza finalità di lucro.

     21. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 19 sono presentate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di:

     a) progetto definitivo per l’esecuzione dell’opera completo della concessione edilizia;

     b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell’iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.

     22. I contributi di cui al comma 19 sono concessi ed erogati con l’osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 14/2002.

     23. Per le finalità di cui al comma 19 è autorizzato a decorrere dall’anno 2003 il limite d’impegno decennale di 202.000 euro annui, con l’onere di 606.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2005, a carico dell’unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4830 (2.1.232.5.08.07) che si istituisce, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 41 - Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali - con la denominazione «Contributi annui costanti a Comuni e IPAB per la realizzazione di strutture per anziani non autosufficienti, i cui progetti hanno avuto la concessione edilizia prima della sospensione delle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni» e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2012 a carico della corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     24. All’onere derivante dal comma 23 si fa fronte mediante riduzione di 202.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2003 al 2012, del limite d’impegno decennale di 500.000 euro autorizzato, a decorrere dall’anno 2003, dall’articolo 4, comma 66, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), a carico dell’unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4856 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di complessivi 606.000 euro, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2005. La riduzione relativa alle annualità dal 2006 al 2012 fa carico alla corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     25. [Gli enti, pubblici o privati, gestori delle case per anziani e inabili, inserite nell’elenco previsto dall’articolo 14 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 (Promozione e riordino di servizi e interventi in materia socio-assistenziale), come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 19/1997, pubblicano ogni anno il bilancio delle strutture. Il bilancio, redatto con criteri di omogeneità e in osservanza dei criteri definiti con regolamento dalla Giunta regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione a spese degli enti gestori, che ne fanno richiesta entro sessanta giorni dalla data di approvazione] [15].

     26. Al fine di assicurare il mantenimento dei servizi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h) e comma 7, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), nonché i livelli qualitativi raggiunti dagli stessi, i contributi di cui all’articolo 20 della medesima legge regionale, da attribuire a ciascun soggetto gestore per l’anno 2003, non possono essere inferiori a quelli concessi nell’esercizio finanziario 2002.

     27. Il comma 67 dell’articolo 5 della legge regionale 3/2002 è sostituito dal seguente: «67. Per le finalità di cui al comma 64 sono assegnati contributi ai Comuni e a persone giuridiche, riconosciute e non purché legalmente costituite, senza fini di lucro, a sostegno delle attività svolte nonché per l’acquisto di arredi e attrezzature necessari per tali attività.».

 

     Art. 9. (Disposizioni in materia di cultura e di lingue regionali e minoritarie).

     1. [All’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2000, n. 16 (Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze e del patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell’Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia e altre iniziative di collaborazione transfrontaliera e transnazionale), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo la lettera d) del comma 2 è aggiunta la seguente: «d bis) da un rappresentante designato dal Centro di ricerche storiche di Rovigno.»;

     b) al comma 3 le parole: «di cui alle lettere b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2, lettere b), c), d) e d bis)»;

     c) al comma 5 le parole: «lettere b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), c), d) e d bis)»] [16].

     2. Gli articoli 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), già abrogati per gli effetti del comma 68 dell’articolo 6 della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 17 dell’articolo 14 della legge regionale 13/2002, rivivono nel testo previgente.

     3. Le disposizioni di cui agli articoli ripristinati dal comma 2 si applicano fino alla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell’organismo previsto dal comma 66 dell’articolo 6 della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 17 dell’articolo 14 della legge regionale 13/2002.

     4. E’ fatta salva, a tutti gli effetti, l’attività svolta fino alla data di entrata in vigore della presente legge dal Comitato scientifico dell’Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane, ai sensi della legge regionale 15/1996 e successive modificazioni.

 

     Art. 10. (Disposizioni modificative in materia di sport e tempo libero).

     1. Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive), come da ultimo modificato dall’articolo 58, comma 1, della legge regionale 9/1999, dall’articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), come modificato dall’articolo 25, comma 4, della legge regionale 29/1990 e integrato dall’articolo 8, comma 2, della legge regionale 23/1993, è autorizzato a decorrere dall’anno 2004 il limite d’impegno decennale di 950.000 euro annui, con l’onere di 1.900.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2004 e 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 6137 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2013 fa carico alla corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante revoca dei due limiti d’impegno decennali rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro, autorizzati, a decorrere dall’anno 2004, dall’articolo 32, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 6136 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di complessivi 1.900.000 euro, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 2004 e 2005. La revoca relativa alle annualità per gli anni dal 2006 al 2013 fa carico alla corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     3. Dopo il comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale 8/2003 è aggiunto il seguente: «1 bis. Agli interventi già assentiti nel corso dell’anno 2003 si applica la normativa previgente.».

 

     Art. 11. (Disposizioni modificative in materia di corregionali all’estero).

     1. In via transitoria e fino all’approvazione del piano triennale previsto dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati), al fine di assicurare continuità agli interventi regionali a favore dei corregionali all’estero e dei rimpatriati, sono confermati per l’anno 2003 i progetti d’intervento relativi ai programmi annuali 2000, 2001 e 2002, con riferimento all’articolo 3 della legge regionale 7/2002 medesima.

     2. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 7/2002 è inserito il seguente:

     «4 bis. Tra gli interventi a favore dei corregionali all’estero rientra altresì il contributo per le spese di traslazione in regione delle salme e delle ceneri dei corregionali deceduti all’estero.».

     3. Al comma 8 dell’articolo 7 della legge regionale 7/2002, le parole: «un gettone di presenza,» sono soppresse.

     4. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 7/2002, le parole: «venti rappresentanti effettivi e venti supplenti» sono sostituite dalle seguenti: «ventidue rappresentanti effettivi e ventidue supplenti».

     5. Il primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 51 (Contributi agevolati per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti a favore dei lavoratori rimpatriati), è sostituito dal seguente: «1. Il contributo può essere richiesto solo per la parte necessaria al raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione utili per la pensione di invalidità – vecchiaia - superstiti ed è commisurato all’80 per cento dell’onere determinato dall’INPS a carico del richiedente e comunque entro il limite massimo di 5.000 euro.».

     6. La Regione è autorizzata a conferire a fondi comuni costituiti con il concorso delle Regioni, delle Province Autonome e dello Stato, la quota destinata a favore degli italiani all’estero, residenti nei Paesi colpiti da crisi economiche o comunque bisognosi di interventi di solidarietà.

     7. L’onere di cui al comma 6 fa carico all’unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     8. In relazione al disposto dell’articolo 8, comma 10, lettera b), della legge regionale 1/2003, nella denominazione del capitolo 5579 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, sono aggiunte, in fine, le parole: «e per i rimpatriati».

 

CAPO III

Disposizioni concernenti il settore territorio e ambiente

 

     Art. 12. (Disposizioni modificative in materia di edilizia residenziale pubblica, di energia, di ricostruzione e di Consorzi di bonifica).

     1. All’articolo 23, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) la lettera v) è sostituita dalla seguente:

     «v) gli articoli da 13 a 19 (modificativi delle leggi regionali 75/1982, 29/1987 e 45/1993), 21 (Disposizioni in materia di edilizia convenzionata), 22, comma 3 (modificativo della legge regionale 75/1982), e 23, commi 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 della legge regionale 9/1999 (Interventi nel settore dell’edilizia abitativa);».

     [2. All’articolo 5, comma 25 bis, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), come inserito dall’articolo 6, comma 78, della legge regionale 3/2002, è soppresso il secondo periodo.] [17]

     3. All’articolo 14 della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Nelle more di approvazione del PER, la costruzione di nuovi impianti a biomasse può essere autorizzata a condizione che l’impianto sia ubicato a una distanza non inferiore a 2 chilometri da terreni agricoli adibiti a colture pregiate, come individuate dall’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate) e dall’articolo 41 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell’agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario)».

     4. Dopo l’articolo 14 della legge regionale 30/2002, è aggiunto il seguente:

     «Art. 14 bis. (Accordi di programma per gli impianti a biomasse).

     1. Il rilascio dell’autorizzazione necessaria per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da biomasse è preceduto dalla stipulazione di accordi di programma fra Regione, Province e Comuni interessati.

     2. Negli accordi sono previsti l’ubicazione dell’impianto, l’indicazione dei percorsi di provenienza delle biomasse, le necessarie misure di mitigazione degli impatti e i conseguenti interventi di riequilibrio economico e sociale.».

     5. All’articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), come modificato dall’articolo 49, comma 1, della legge regionale 40/1996, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «. Qualora più unità immobiliari risultino intestate a membri distinti di un medesimo nucleo familiare non legati da rapporto di coniugio, ciascun intestatario è considerato, ai fini della presente legge, nucleo familiare a sé stante».

     6. All’articolo 5 della legge regionale 66/1991, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 11, come sostituito dall’articolo 51, comma 2, della legge regionale 40/1996 le parole «fino al venti per cento» sono sostituite dalle parole «fino al cinquanta per cento»;

     b) al comma 13 le parole «del dieci per cento» sono sostituite dalle parole «del sette per cento».

     7. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Se, per i lavori anzidetti, non siano formalmente conclusi, alla predetta data, i necessari procedimenti espropriativi degli immobili, i termini per il completamento delle espropriazioni sono fissati al 31 dicembre 2005.

     8. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le opere di cui al comma 7 non siano state completamente realizzate, anche solo da un punto di vista amministrativo, pur essendo già scaduti i termini stabiliti per l’ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, detti termini sono parimenti fissati al 31 dicembre 2005.

     9. I commi 1 e 2 dell’articolo 139 (Ulteriori norme di intervento nelle zone terremotate del Friuli), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell’Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), sono abrogati.

     10. All’articolo 17 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 (Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1997 in materia di edilizia convenzionata), come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 80, della legge regionale 4/2001, ai commi 1 e 4, le parole «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2004».

     11. All’articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l’avvio dell’opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia e delle opere pubbliche), il comma 5 bis, come aggiunto dall’articolo 23, comma 1, della legge regionale 40/1996, è sostituito dal seguente: «5 bis. Negli stessi termini indicati al comma 1, il diritto di prelazione può essere esercitato dai soggetti che, nelle more del perfezionamento degli atti di cessione, abbiano ottenuto in assegnazione provvisoria le unità immobiliari ricostruite nonché da coloro che abbiano comunque utilizzato il contributo al di fuori delle procedure del presente articolo. I soggetti indicati nella prima categoria sono collocati al termine della graduatoria formata in base ai criteri di cui all’articolo 29 e graduati, nell’ordine, in base alla data dell’atto di assegnazione provvisoria, alla consistenza del nucleo familiare e all’età del componente più anziano della famiglia. I soggetti indicati nella seconda categoria seguono nella stessa graduatoria l’ultimo dei soggetti indicati nella prima categoria del presente articolo e sono graduati in base all’entità del contributo utilizzato a partire dall’importo meno elevato.».

     12. All’articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica), dopo il comma 6 vengono aggiunti i seguenti commi: «6 bis. I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, ivi incluso il rilascio delle concessioni e delle licenze di cui all’articolo 136 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), oltre che in relazione alle opere previste dal presente articolo e dall’articolo 8 della presente legge, anche in relazione alle opere realizzate sui beni appartenenti al demanio idrico già di proprietà regionale, o trasferiti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, utilizzati al momento di entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 dai Consorzi medesimi per le proprie finalità istituzionali.

     6 ter. I beni di cui al comma 6 bis vengono individuati, d’intesa tra i Consorzi di bonifica e l’Amministrazione regionale, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, con verbale di consegna approvato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze.».

     13. All’articolo 3 della legge regionale 28/2002, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1 bis. Per i Consorzi di bonifica la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, si applica solo con riferimento all’articolo 11 della legge medesima.».

     14. All’articolo 14, comma 10, primo periodo, della legge regionale 28/2002, dopo la parola «contribuenza» sono aggiunte le parole «relativa agli immobili censiti nel catasto terreni».

 

     Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 14/2002 recante disciplina organica dei lavori pubblici).

     1. All’articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La presente legge si applica alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli organismi di diritto pubblico, di cui dall’articolo 1, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La presente legge, a esclusione degli articoli 5 e 11, si applica agli enti pubblici economici.»;

     c) al comma 5 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) soggetti privati per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro per la cui realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico concesso dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori;»;

     d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 si applicano ai soggetti privati che realizzano lavori di qualsiasi importo fruenti degli incentivi di cui al titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

     2. L’articolo 5, comma 6, della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

     «6. Nei casi di responsabilità civile non addebitabili a colpa grave o dolo del dipendente nominato responsabile del procedimento, le amministrazioni aggiudicatrici assumono i rischi connessi all’espletamento del relativo mandato anche mediante stipula di apposita polizza assicurativa.».

     3. All’articolo 7 della legge regionale 14/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2 sono soppresse le parole «ordinaria e»;

     b) al comma 10, primo periodo, dopo le parole «dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere e) e f),» sono aggiunte le seguenti «nonché degli enti pubblici economici,».

     4. All’articolo 9 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuiti incarichi di responsabile del procedimento, sicurezza, progettazione, direzione lavori si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6, relativamente alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le polizze assicurative sono a carico dei soggetti stessi.»;

     b) il comma 13 è abrogato.

     5. All’articolo 17, comma 3, della legge regionale 14/2002 è soppresso il numero 9).

     6. All’articolo 20 della legge regionale 14/2002, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Qualora il numero dei candidati sia superiore a quello indicato nel bando, prima di procedere all’esame dei requisiti delle imprese, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla scelta dell’impresa da invitare sulla base di criteri, stabiliti da un apposito regolamento di attuazione del regolamento-tipo regionale, predisposto prima dell’indizione delle gare da parte delle amministrazioni stesse, che tengano conto della migliore idoneità economico-finanziaria, tipologica e organizzativo-dimensionale dei concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare. Il regolamento-tipo predisposto dalla Regione si applica alla Regione medesima e agli enti regionali, nonché, fino all’emanazione dei rispettivi regolamenti di attuazione, alle altre amministrazioni aggiudicatrici.».

     7. All’articolo 21 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L’affidamento degli appalti avviene a seguito di gara alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti qualificati per i lavori oggetto dell’appalto. Per gli affidamenti inferiori a 100.000 euro sono invitati almeno cinque concorrenti qualificati. Il regolamento di cui all’articolo 4 definisce i criteri di interpello dei concorrenti nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.»;

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Qualora la gara di cui al comma 3 vada deserta, l’amministrazione aggiudicatrice può procedere ai sensi dell’articolo 22.».

     8. L’articolo 24 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

     «Art. 24. (Clausole contrattuali).

     1. L’amministrazione aggiudicatrice può richiedere all’aggiudicatario di mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la durata dei lavori e fino alla data in cui diviene definitivo il collaudo di cui all’articolo 29.

     2. Nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice eserciti la facoltà di cui al comma 1, ne fa menzione nel bando e negli atti di gara.».

     9. All’articolo 30 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo «La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, le cui entità e modalità sono stabilite dal capitolato generale d’appalto.»;

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all’articolo 4, l’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.»;

     c) al comma 6, secondo periodo, le parole «lettera d)» sono sostituite dalle parole «lettera e)» ed è aggiunto, in fine il seguente periodo «Per i progettisti dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6.».

     10. All’articolo 35, comma 1, della legge regionale 14/2002 sono soppresse le parole «Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, in materia di appalti e di concessioni,».

     11. All’articolo 56 della legge regionale 14/2002, al comma 1, primo periodo, dopo le parole «all’articolo 3, comma 1» sono aggiunte le parole «e 2».

     12. All’articolo 57, comma 1, della legge regionale 14/2002, l’alinea è sostituito dal seguente «Fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai soggetti indicati all’articolo 3, commi 1 e 2, è erogato come segue:».

     13. All’articolo 61 della legge regionale 14/2002, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4 bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4, della legge regionale 13/1998.».

     14. All’articolo 62, comma 1, primo periodo, della legge regionale 14/2002, sono soppresse le parole «entro i quali devono essere ultimati i lavori, nonché quelli».

     15. In via di interpretazione autentica la garanzia fideiussoria di cui all’articolo 30 della legge regionale 14/2002 può essere rilasciata anche da altri soggetti se ammessi dalla normativa statale.

     16. In via di interpretazione autentica in materia di delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all’articolo 51 della legge regionale 14/2002, l’Amministrazione regionale è autorizzata a delegare la progettazione unitamente all’esecuzione dei lavori, la sola progettazione o la sola esecuzione dei lavori.

 

     Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e demanio idrico). [18]

     1. All’articolo 34 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8 bis. Sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai Consorzi di bonifica territorialmente competenti i caselli idraulici e le relative pertinenze e accessori. Il trasferimento dei predetti beni avviene con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio che costituisce, unitamente al relativo verbale di consegna, titolo per le intavolazioni, le trascrizioni immobiliari e le volture catastali dei beni trasferiti.».

     2. Dopo l’articolo 34 della legge regionale 16/2002, vengono inseriti i seguenti articoli:

     «Art. 34 bis. (Rilascio delle concessioni amministrative su beni demaniali).

     1. Il rilascio delle concessioni amministrative relative ad attraversamenti, anche in subalveo, dei beni appartenenti al demanio idrico regionale è subordinato all’acquisizione del parere vincolante della Direzione regionale dell’ambiente.

     2. Il rilascio delle concessioni amministrative relative all’utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico per finalità diverse da quelle previste al comma 1, è subordinato all’acquisizione del parere vincolante della Direzione regionale dell’ambiente e del Comune dove l’immobile si trova. Relativamente alle concessioni di beni demaniali che rivestono particolare interesse dal punto di vista ambientale o paesaggistico o relative ad aree demaniali di rilevante superficie, può essere richiesto anche il parere vincolante della Direzione regionale della pianificazione territoriale.

     3. Analoga procedura si applica alle richieste di occupazione di beni demaniali per la realizzazione di attraversamenti e di ogni altro intervento avente rilevanza urbanistica, in relazione alle quali i competenti Uffici regionali rilasciano la relativa autorizzazione per il periodo necessario all’esecuzione dei lavori, al quale si applica l’indennità di occupazione così come determinata ai sensi del comma 1 dell’articolo 57.

     4. I pareri di cui ai commi 1 e 2 si considerano acquisiti in relazione ai beni demaniali già oggetto di concessioni scadute o di nulla osta rilasciati dallo Stato.

     5. L’avviso di presentazione della domanda per il rilascio di nuove concessioni demaniali a favore di privati è pubblicato, senza onere alcuno per l’Amministrazione regionale, nell’albo pretorio del Comune dove è ubicato l’immobile per la durata di almeno trenta giorni, trascorsi i quali senza che vi siano altre richieste, si procede al rilascio della concessione a trattativa privata diretta con il richiedente.

     6. In caso di più domande per il rilascio di nuove concessioni relative ai beni facenti parte del demanio idrico relative alla stessa area demaniale, si procede all’assegnazione mediante esperimento di gara ufficiosa aperta ai richiedenti mediante il sistema delle offerte al rialzo, sulla base del canone determinato ai sensi del comma 1 dell’articolo 57. Qualora la richiesta sia presentata da un ente pubblico ai fini della realizzazione di un intervento che persegue finalità di pubblico interesse o finalizzata alla realizzazione di servizi, attività e/o strutture destinate alla collettività, la richiesta viene intesa come prioritaria rispetto alle richieste di privati. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle richieste di rinnovo di concessioni scadute, in relazione alle quali l’eventuale gara ufficiosa può essere esperita solo in caso di mancata richiesta di rinnovo prima della scadenza della concessione in vigore da parte del concessionario, in caso di espressa rinuncia al rinnovo da parte del concessionario o in caso di pronunciata risoluzione dell’atto concessorio.

     7. Nelle more del rilascio delle concessioni definitive, nell’attuale fase transitoria finalizzata a completare il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione in materia di gestione dei beni appartenenti al demanio idrico, avuto riguardo al numero e alla complessità delle pratiche da regolarizzare, nell’ambito delle competenze assegnatele, la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio può procedere al rilascio di autorizzazioni provvisorie per un periodo non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, secondo i criteri stabiliti dal presente articolo. Le autorizzazioni provvisorie possono essere altresì rilasciate relativamente ai beni demaniali oggetto di occupazioni di fatto in relazione alle quali lo Stato ha già incassato i relativi canoni e risultino già acquisiti i pareri previsti dai commi 1 e 2.

     8. Le concessioni rilasciate dallo Stato prima dell’entrata in vigore della presente legge, delle quali si prende atto con decreto del Direttore regionale della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, rimangono valide sino alla loro naturale scadenza e fino a tale data si continua ad applicare il canone contrattualmente previsto.

     Art. 34 ter. (Procedure per il rilascio delle concessioni).

     1. L’uso dei beni appartenenti al demanio idrico regionale gestiti dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio viene accordato mediante concessione.

     2. La Giunta regionale individua i criteri generali da applicare alle concessioni di cui al comma 1, in applicazione della normativa prevista dalla presente legge.

     3. L’atto di concessione, adottato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, stabilisce la durata, l’ammontare del canone concessorio, l’eventuale cauzione, ovvero la gratuità, l’uso per il quale la concessione viene disposta, le condizioni per l’utilizzo del bene e le sanzioni per il mancato rispetto.».

     3. All’articolo 43 della legge regionale 16/2002 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti ad alcuna autorizzazione o concessione, né alla corresponsione di canoni demaniali, e sono regolamentati da apposite convenzioni adottate d’intesa tra i Comuni interessati e l’Amministrazione regionale, nel rispetto dei piani di bacino e loro stralci, ovvero delle norme di salvaguardia, ove adottati. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, gli interventi di cui al comma 1 possono essere eseguiti direttamente dai Comuni previa semplice comunicazione alla competente struttura regionale.».

     4. All’articolo 57 della legge regionale 16/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 16 è inserito il seguente:

     «16 bis. La concessione di derivazione di acque pubbliche ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modificazioni, costituisce titolo all’occupazione delle aree del demanio idrico per l’insediamento dei manufatti facenti parte dell’impianto derivatorio. L’onere per l’utilizzazione di dette aree si intende ricompreso nel canone relativo alla concessione di derivazione.»;

     b) il comma 17 è sostituito dal seguente: «17. Non sono soggette alla corresponsione di canoni demaniali le concessioni e le autorizzazioni, anche in via provvisoria, per gli attraversamenti dei corsi d’acqua, anche in subalveo, realizzati da Comuni, Province, Comunità montane e Consorzi di bonifica e le concessioni e le autorizzazioni, anche in via provvisoria, per l’utilizzo di beni appartenenti al demanio idrico da parte dei medesimi soggetti destinati alla realizzazione di interventi di pubblico interesse, con particolare riferimento alle opere di recupero ambientale e di messa in sicurezza dei corsi d’acqua. La deroga alla corresponsione del canone demaniale prevista dal presente comma si applica con effetto retroattivo dalla data di consegna dei beni demaniali dallo Stato alla Regione.».

     5. In relazione all’avvenuta attribuzione di competenze a favore della Regione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 16/2002 e alle necessità connesse alla fase di prima applicazione della medesima, la Regione è autorizzata a sostenere le spese di cui ai commi 8 e 10 dell’articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), a far data dall’entrata in vigore della medesima.

 

     Art. 15. (Disposizioni modificative in materia di urbanistica).

     1. All’articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), dopo il comma 26 è inserito il seguente: «26 bis. Sono consentite, previo parere favorevole dell’Azienda per i servizi sanitari, le variazioni agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano l’ampliamento delle zone omogenee A e B, poste a distanza inferiore a 300 metri da insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unità Bestiame Adulto), qualora i centri abitati medesimi risultino totalmente interclusi nella loro espansione dal vincolo di rispetto di cui al comma 26.».

     2. [Le procedure semplificate di approvazione delle varianti al PRGC, di cui all’articolo 10 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione delle Comunità montane del Friuli Venezia Giulia), come modificato dall’articolo 3, comma 7, della presente legge, sono estese ai comuni, nei quali, alla data di adozione della variante, la popolazione residente risulta inferiore a 2500 abitanti, secondo l’ultima rilevazione ufficiale ISTAT] [19].

     3. All’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), come sostituito dall’articolo 1, comma 3, della legge regionale 19/1992, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2 bis. Il contributo già concesso alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 è confermato a seguito della riadozione del PRGC o del PRPC, che intervenga nel termine perentorio di sei mesi dalla deliberazione comunale che decide la riadozione.».

     [4. All’articolo 94 (Concessione gratuita), comma 1, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 28, della legge regionale 13/2000, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

     «e bis) per ampliamenti di edifici residenziali, finalizzati alla realizzazione di ascensori, piattaforme elevatrici e servizi igienici, alla modifica delle scale e alla creazione di spazi di manovra, secondo quanto previsto dalle norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;».] [20]

 

     Art. 16. (Disposizioni modificative in materia di viabilità e trasporti).

     [1. All’articolo 5, comma 102, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), dopo le parole «domande di contributo ricevute» sono inserite le parole «entro il 31 gennaio».] [21]

     2. Gli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge regionale 23 luglio 1990, n. 30 (Interventi regionali in materia di trasporto marittimo, lagunare, lacuale e fluviale di persone), sono abrogati.

     3. All’articolo 1, primo comma, della legge regionale 14 dicembre 1979, n. 72 (Provvidenze regionali a favore delle imprese concessionarie degli autoservizi internazionali), come sostituito dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale 16/2001, le parole «e dei servizi marittimi» sono soppresse.

     4. All’articolo 2, primo comma, della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 (Provvedimenti in materia di trasporti), le parole «enti, compresi i Comuni e i loro Consorzi, società, associazioni, istituzioni e ditte private» sono sostituite dalle parole «enti pubblici, compresi i Comuni e loro Consorzi, associazioni e istituzioni senza fini di lucro».

     5. L’articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22 (Piano regionale delle opere di viabilità), è sostituito dal seguente: «Art. 10. (Opere della Regione nel settore della viabilità di interesse regionale).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a progettare e/o realizzare, completare e ammodernare opere di viabilità di interesse regionale mediante intervento diretto o mediante affidamento in delegazione amministrativa o nelle altre forme previste dalla vigente normativa.».

     6. In relazione al disposto di cui al comma 5, nell’unità previsionale di base 6.1.25.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 la denominazione del capitolo 3671 è sostituita dalla seguente: «Spese per la progettazione, la realizzazione, il completamento e l’ammodernamento di opere di viabilità di interesse regionale - ricorso al mercato finanziario».

     7. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 10 della legge regionale 22/1985, come sostituito dal comma 5, fanno carico alla unità previsionale di base 6.1.25.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 3671 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 17. (Disposizioni modificative in materia di interventi a favore delle aree alluvionate della regione e di protezione civile).

     1. All’articolo 2 (Piano straordinario di interventi a favore delle aree alluvionate del Friuli Venezia Giulia) della legge regionale 1/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 5, lettera b), dopo la parola «infrastrutture» è aggiunta la parola «pubbliche» e dopo la parola «edifici» è aggiunta la parola «pubblici»;

     b) al comma 7, le parole «e privati» sono soppresse; dopo la parola «infrastrutture» è aggiunta la parola «pubbliche» e dopo la parola «edifici» è aggiunta la parola «pubblici»;

     c) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8 bis. Le domande di contributo già presentate alla Direzione regionale della protezione civile dai privati ai sensi del comma 5, lettera b), sono trasmesse dalla stessa Direzione ai Comuni competenti per l’istruttoria, nell’ambito del procedimento avviato ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 8/DRPC/2003 del 13 gennaio 2003, pubblicato nel BUR n. 5 del 29 gennaio 2003. Le domande sono istruite dai Comuni, anche se pervenute ai Comuni stessi oltre il termine previsto dallo stesso decreto del Presidente della Regione.»;

     d) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo, trovano applicazione le ordinanze ministeriali adottate, ai sensi dell’articolo 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), con riferimento agli eventi alluvionali del mese di novembre 2002.»;

     e) il comma 11 è abrogato.

     2. In relazione al disposto di cui all’articolo 2, comma 5, della legge regionale 1/2003, come modificato dal comma 1, lettera a), nella unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 nella denominazione del capitolo 4131 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dopo la parola «infrastrutture» è aggiunta la parola «pubbliche» e dopo la parola «edifici» è aggiunta la parola «pubblici».

     3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 2, comma 5, della legge regionale 1/2003, come modificato dal comma 1, lettera a), fanno carico alla unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 4131 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     4. All’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «2 bis. Per gli interventi urgenti di protezione civile che interessano corsi d’acqua nell’area montana, disposti ai sensi del secondo comma e attuati dalla Direzione regionale della protezione civile, i canoni di cui all’articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono pari a zero.».

 

     Art. 18. (Disposizioni modificative in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque dall’inquinamento e di attività estrattive).

     1. All’articolo 4, comma 7, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000), le parole «sino al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle parole «sino al 31 dicembre 2004».

     2. I procedimenti contributivi iniziati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 5, comma 94, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono sospesi fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame, da parte della Commissione dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, delle disposizioni dell’articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), notificate alla Commissione stessa ai sensi della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato) [22].

     3. [Dopo l’articolo 8 della legge regionale 30/1987 è inserito il seguente: «Art. 8 bis. (Procedure per la formazione e approvazione delle modifiche e integrazioni al Piano regionale in relazione a obblighi di legge).

     1. In relazione alla necessità di corrispondere a obblighi previsti da leggi statali o da direttive comunitarie, l’Amministrazione regionale provvede con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su parere della Commissione consiliare competente, alla modifica e integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

     2. La modifica è adottata dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente. Successivamente la Commissione consiliare competente si esprime sulla modifica adottata entro trenta giorni dalla sua ricezione, scaduti i quali si prescinde dal suo parere.

     3. La modifica adottata è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Entro trenta giorni dalla pubblicazione le Province, i Comuni, le istituzioni e i cittadini possono far pervenire al Presidente della Regione il proprio parere.

     4. Il Presidente della Regione approva la modifica, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con le eventuali variazioni apportate a seguito del parere della Commissione consiliare e degli altri enti e cittadini. Il decreto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.»] [23].

     4. [L’articolo 18 (Determinazione del prezzo di smaltimento) della legge regionale 30/1987 è abrogato] [24].

     5. All’articolo 18, comma 26, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), le parole «e pernottamento» sono sostituite dalle parole «, pernottamento e lavanderia interna».

     6. [All’articolo 20 (Sanzioni per violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione) della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), dopo il comma 3, come da ultimo modificato dall’articolo 9, comma 4, della legge regionale 21/1997, è aggiunto il seguente:

     «3 bis. In caso di violazione delle condizioni o prescrizioni stabilite dall’autorizzazione, sui luoghi dell’attività estrattiva, non possono inoltre essere rilasciate autorizzazioni o concessioni regionali, provinciali o comunali per qualsiasi attività edilizia, di cava, discarica o altro, fino al pagamento delle sanzioni e all’estinzione dei motivi di violazione.»] [25].

 

          Art. 19. (Incrementi tariffari dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione per il parziale finanziamento dei piani stralcio provinciali di cui all’articolo 141, comma 4, della legge 388/2000, nonché per l’effettivo utilizzo delle risorse comprese all’interno dell’Accordo di programma quadro ‘‘Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche’’). [26]

     1. In conformità alle indicazioni di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 4 aprile 2001, n. 52 (Direttive per la determinazione in via transitoria delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l’anno 2001), 15 novembre 2001, n. 93 (L. 388/2000 - Programmi stralcio - modifiche alle delibere n. 23/2001 e 52/2001), 19 dicembre 2002, n. 131 (Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l’anno 2002) e 14 marzo 2003, n. 11 (Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l’anno 2002: modifiche ai punti 2.4 e 3.2 della delibera 131/2002) e nelle more dell’istituzione delle Autorità d’ambito previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), per il parziale finanziamento dei piani stralcio di cui all’articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), nonché per l’effettivo utilizzo delle risorse comprese all’interno dell’Accordo di programma quadro ‘‘Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche’’, le Amministrazioni provinciali stabiliscono, nell’arco temporale 2001-2005, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20 per cento, da applicarsi sulla quantità d’acqua scaricata in fognatura da parte delle utenze civili e industriali; l’aumento tariffario non può eccedere la misura del 5 per cento annuo.

     2. Gli aumenti tariffari di cui al comma 1 sono finalizzati all’attuazione degli interventi urgenti contenuti nei singoli piani stralcio provinciali di cui all’articolo 141, comma 4, della legge 388/2000, e inseriti nell’Accordo di programma quadro ‘‘Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche’’.

     3. I soggetti gestori sono tenuti ad applicare e riscuotere, secondo la procedura vigente, gli aumenti tariffari di cui al comma 1; le somme riscosse sono fatte confluire in appositi fondi provinciali vincolati per le finalità di cui al comma 2, gestiti d’intesa con i Comuni interessati.

     4. L’aumento tariffario di cui al comma 1 si applica anche alle gestioni in economia.

     5. Sono confermati gli aumenti tariffari eventualmente già determinati per le finalità di cui al comma 1.

     6. Le Amministrazioni comunali devono predisporre l’aumento tariffario di cui al comma 1, con atto anche successivo al termine di approvazione del bilancio [27].

     7. Modifiche e aggiornamenti dell’arco temporale e dei limiti degli incrementi tariffari di cui al comma 1 verranno adottati con decreto del Presidente della Regione, su conforme previa deliberazione della Giunta regionale, in conformità ad eventuali successive deliberazioni CIPE in materia.

 

CAPO IV

Disposizioni concernenti il settore delle attività economico-produttive

 

     Art. 20. (Disposizioni in materia di agricoltura, pesca e caccia).

     1. Al primo comma dell’articolo 18 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 (Norme per l’attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984), le lettere d) ed e) sono abrogate.

     2. Dopo il primo comma dell’articolo 19 della legge regionale 79/1981, è aggiunto il seguente: «1 bis. L’importo globale degli aiuti concessi ai sensi degli articoli 17 e 18 non può superare l’importo di 100.000 euro per beneficiario per un periodo di tre anni, intendendo come beneficiario la persona ovvero l’impresa che usufruisce dei servizi di assistenza tecnica.».

     3. Al primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), come modificato dall’articolo 5, secondo comma, della legge regionale 70/1983, le parole «situate nei territori di cui all’articolo 1, primo comma, della legge stessa» sono sostituite dalle parole «situate nel territorio regionale».

     4. Al terzo comma dell’articolo 2 della legge regionale 80/1982, come sostituito dall’articolo 5, terzo comma, della legge regionale 70/1983, le parole «di cui al precedente articolo 1; unicamente alla sezione speciale affluiscono» sono sostituite dalle parole «di cui all’articolo 1,» e le parole «- ancorché provenienti dalla dotazione del fondo -» sono soppresse.

     5. Al primo comma dell’articolo 7 della legge regionale 80/1982, dopo le parole «I prestiti e i mutui previsti dalla presente legge sono assistiti» sono inserite le parole «, qualora ne ricorrano i presupposti,».

     6. L’articolo 24 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9 (Norme di rifinanziamento, di modifica e di integrazione in materia di interventi a favore dell’agricoltura), è sostituito dal seguente:

     «Art. 24.

     1. Le provvidenze stabilite dalla legislazione regionale per il sostegno e l’incentivazione del settore agricolo possono essere concesse, nella misura massima prevista dalle singole norme, all’Università degli studi di Udine, affinché le assegni in favore dell’attività degli Istituti della Facoltà di agraria, agli Istituti tecnici agrari, agli Istituti professionali di Stato per l’agricoltura e agli enti e istituzioni pubbliche che svolgono attività agricole e conducono aziende agricole come definite dal regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002 (recante modifica della decisione 2000/115/CE relativa alle definizioni delle caratteristiche, alle eccezioni, alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole), aventi sede e operanti nella regione, e condotte direttamente e/o a mezzo di società e fondazioni a tale scopo costituite, nonché all’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.

     2. Le modalità e le procedure di rendicontazione sono quelle previste dalle singole leggi regionali d’intervento con l’osservanza delle norme proprie di ciascuno degli enti di cui al comma 1.».

     7. [Al comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la tutela dell’apicoltura e per la salvaguardia dell’ambiente naturale), dopo le parole «per ogni specie nettarifera da sfruttare» sono inserite le parole «e per la melata»] [28].

     8. Il comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell’agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), come modificato dall’articolo 10, comma 3, della legge regionale 13/2000, è sostituito dal seguente: «4. Per lo svolgimento dell’attività di controllo e certificazione effettuata dagli Organismi riconosciuti a livello nazionale di cui all’articolo 7, l’Amministrazione regionale è autorizzata, ove non in contrasto con le disposizioni comunitarie o nazionali, a stipulare convenzioni annuali con gli stessi per concorrere a sostenere le relative spese. L’Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere aiuti per i controlli dei metodi di coltivazione biologica di cui al regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, fino a un massimo del 100 per cento delle spese effettivamente sostenute a tale scopo. Tale tasso di aiuto potrà raggiungere:

     a) il 100 per cento della spesa effettivamente sostenuta per i controlli svolti sulle aziende agricole totalmente biologiche operanti sul territorio regionale;

     b) il 70 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste ricadenti nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all’elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nelle aree destinate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale;

     c) il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste che non ricadono nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE ovvero nelle aree destinate dal PURG a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale.».

     9. [Il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle “Strade del vino”), è sostituito dal seguente: «2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a favore dei Comitati di gestione e degli Enti locali nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.»] [29].

     10. In relazione al disposto di cui all’articolo 21, comma 1, e all’articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2000, come modificato dal comma 9, nella unità previsionale di base 11.1.61.2.463 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 nella denominazione del capitolo 7001 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi le parole «Contributi ai Comitati di gestione degli Enti locali» sono sostituite con le parole:«Contributi a favore dei Comitati di gestione e degli Enti locali».

     11. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 21, comma 1, e all’articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2000, come modificato dal comma 9, fanno carico alla unità previsionale di base 11.1.61.2.463 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 7001 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     12. Al comma 29 dell’articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), le parole «da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola o dei professionisti delegati dai beneficiari» sono sostituite dalle parole «e i soggetti a ciò abilitati».

     13. [Al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale-ERSA), le parole «e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «il 31 luglio 2003»] [30].

     14. [Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 24/2002, è aggiunta la seguente: «h bis) svolge altresì le funzioni nelle altre materie già attribuite all’ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura non assegnate, ai sensi dell’articolo 22, comma 7, all’Amministrazione regionale.»] [31].

     15. L’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale-ERSA, nei casi in cui, prima dell’entrata in vigore della presente legge, abbia adempiuto alle fideiussioni rilasciate in favore di cooperative agricole, rinuncia all’esercizio del diritto di regresso nei confronti degli amministratori delle stesse che abbiano garantito in via solidale le medesime operazioni bancarie, purché la cooperativa rientri tra i soggetti aventi diritto ai benefici di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 237 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti per l’economia).»

     16. Il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 (Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b), è sostituito dal seguente: «2. A conclusione del programma, tutte le risorse ad esso inerenti disponibili presso l’Agenzia per lo sviluppo rurale - ERSA permangono all’Agenzia medesima in ordine al finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo delle aree obiettivo.».

     17. Per le finalità previste dall’articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 (Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale), e dall’articolo 6, sesto comma, della legge regionale 70/1983, è autorizzata la spesa di 1.150.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 11.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6556 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     18. Per le finalità previste dall’articolo 8, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), come modificato dall’articolo 12, comma 11, della legge regionale 25/1999, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 11.5.61.1.377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6877 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     19. Per le finalità previste dall’articolo 7, comma 17, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 11.1.61.1.2006 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6254 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     20. Per le finalità previste dall’articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13 (Provvedimenti per le produzioni vitivinicole), dall’articolo 51, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 29 settembre 2000 n. C(2000) 2902 DEF (recante l’approvazione del Piano di sviluppo rurale) e successive modifiche, dall’articolo 7, comma 90, lettera a), della legge regionale 1/2003, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 15.4.61.2.2975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6329 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     21. Per le finalità previste dall’articolo 9, comma 48, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è autorizzata la spesa di 164.143,93 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 52.3.61.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     22. All’onere complessivo di 4.714.143,93 euro per l’anno 2003 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte rispettivamente dai commi 17, 18, 19, 20 e 21 si fa fronte con l’entrata di cui al comma 23.

     23. In relazione all’assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale), ai fini dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni amministrative ad essa conferite con l’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 143/1997, nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, è iscritto lo stanziamento di 4.714.143,93 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.1540, con riferimento al capitolo 1577 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata in «Rimborso dallo Stato per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143».

     [24. Nelle aree demaniali della laguna di Marano- Grado, come definita ai sensi dell’articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado), non si applica il divieto di diritto esclusivo di pesca di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), limitatamente ai casi di cui al comma 25.] [32]

     [25. Nelle more della consegna da parte dello Stato dei beni del demanio idrico e marittimo trasferiti alla Regione ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), l’Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare concessioni di aree demaniali nella laguna di Marano-Grado per l’allevamento di molluschi bivalvi a pescatori e allevatori singoli o associati e imprese ittiche.] [33]

     [26. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale, su proposta congiunta dell’Assessore regionale all’ambiente e dell’Assessore regionale all’agricoltura e alla pesca, sono disciplinate le modalità di rilascio delle concessioni di cui al comma 25, in conformità alla direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, e nel rispetto degli ulteriori seguenti criteri:

     a) conservazione e tutela dell’ecosistema lagunare;

     b) armonizzazione e pianificazione delle azioni sul territorio ai fini dello sviluppo razionale dell’attività di acquacoltura;

     c) definizione dei criteri di adeguatezza sotto il profilo economico delle aree oggetto della concessione;

     d) rilascio delle concessioni nel rispetto degli usi civici di pesca;

     e) onerosità delle concessioni;

     f) garanzia di condizioni di eguaglianza e parità tra i soggetti aventi diritto a richiedere il rilascio delle concessioni.] [34]

     [27. Sono fatte salve e assumono priorità le domande di concessione di cui al comma 25 presentate agli organi competenti al rilascio entro il 31 dicembre 2002.] [35]

     28. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali), è inserito il seguente:

     «Art. 2 bis. (Funzioni sanzionatorie dirette).

     1. Le funzioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessoria spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia in materia di pesca nelle acque interne sono esercitate dalla Regione tramite l’Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, al bilancio del quale fanno capo gli introiti delle sanzioni stesse. Conseguentemente ogni riferimento di leggi nazionali e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative per la pesca in acque interne del Friuli Venezia Giulia si intende attribuito all’Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia.».

     29. E sempre consentito l’accesso alle acque pubbliche per la vigilanza e le operazioni di monitoraggio delle acque, nonché per l’esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purché non arrechi danno alle colture agricole in atto o alle attività di acquacoltura.

     30. Nell’ambito dei comprensori dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia, l’accesso dei pescatori alle sponde dei canali e dei corsi d’acqua consortili avviene utilizzando anche la servitù di banchina costituita ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44 (Norme in materia di bonifica, di tutela del territorio e sull’ordinamento dei Consorzi di bonifica), e dell’articolo 9 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzioni degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico).

     31. [Dopo il comma 1 bis dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30 (Gestione ed esercizio dell’attività venatoria nella regione Friuli Venezia Giulia), come inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10, è inserito il seguente: «1ter. Fermo restando l’assoluto divieto di esercitare la caccia da natanti in movimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera i), della legge 157/92, nella regione Friuli Venezia Giulia, in considerazione della particolare forma di caccia agli anatidi che si pratica nella laguna e a mare è consentito l’esercizio venatorio da natanti fermi e saldamente ancorati posti all’interno degli appositi appostamenti fissi a mare detti “collegia” così da considerarsi galleggianti e non più natanti. E altresì consentito l’uso del natante per il recupero della selvaggina abbattuta e/o ferita senza l’uso del fucile, che in queste circostanze deve essere scarico e riposto in custodia.»] [36].

 

     Art. 21. (Disposizioni in materia di lavoro, cooperazione e artigianato).

     [1. Al comma 2 dell’articolo 2 bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all’impiego, nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), come inserito dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 3/2002, le parole «possono istituire» sono sostituite dalla parola «istituiscono».] [37]

     2. Le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, non ancora iscritti all’AIA, possono beneficiare degli incentivi in materia di politica attiva del lavoro concessi dalle Province anche per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l’iscrizione all’AIA, a condizione che la domanda di contributo venga presentata successivamente alla richiesta di iscrizione. L’iscrizione deve essere in ogni caso antecedente rispetto all’erogazione del contributo.

     [3. Le Province, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2 bis della legge regionale 1/1998, al fine di promuovere la qualificazione e la riqualificazione finalizzate ad ampliare le possibilità di occupazione, concedono borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale.] [38]

     [4. Le Province provvedono alla concessione dei benefici di cui al comma 3 sulla base di un regolamento regionale da emanarsi, d’intesa con le Province, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, che stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei benefici medesimi.][39]

     [5. Il regolamento di cui al comma 4 prevede che vengano determinati, in particolare, i soggetti destinatari, le condizioni di ammissibilità, l’ammontare dei benefici concedibili, le modalità e i termini perentori per la presentazione delle domande e della documentazione, nonché le cause di revoca e di decadenza.][40]

     [6. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina, altresì, con norma transitoria, l’ammissibilità ai benefici di cui al comma 3 con riferimento alla partecipazione ai corsi, previsti dal comma 3, iniziati dopo il 31 dicembre 2002 e prima dell’entrata in vigore della presente legge e del regolamento stesso.][41]

     [7. L’articolo 11 della legge regionale 1/1998 è abrogato.][42]

     [8. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, adotta disposizioni al fine di disciplinare le modalità degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni, nonché le modalità e i criteri delle selezioni. ][43]

     [9. Al consigliere di parità regionale spetta un’indennità mensile di carica determinata con provvedimento del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente.][44]

     [10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 fanno carico all’unità previsionale di base 10.2.65.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 8549 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.][45]

     [11. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, adotta disposizioni al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, contrastare la disoccupazione di lunga durata e accertare e verificare lo stato di disoccupazione.][46]

     [12. Al primo periodo del comma 10 dell’articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo le parole «società per il lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196,» sono inserite le parole «a enti pubblici economici,»;

     b) dopo le parole «aziende ed enti pubblici del Friuli Venezia Giulia» sono aggiunte le parole «ivi compresi la realizzazione di uffici e banche dati e l’acquisizione di attrezzature».] [47]

     [13. In relazione al disposto di cui al comma 12, all’unità previsionale di base 10.3.65.1.2355 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, nella denominazione del capitolo 8470 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dopo la parola «interinale» sono inserite le parole «, a enti pubblici economici» e dopo le parole «aziende ed enti pubblici del Friuli Venezia Giulia» sono aggiunte le parole «ivi compresi la realizzazione di uffici e banche dati e l’acquisizione di attrezzature».] [48]

     14. Al comma 17 bis dell’articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), come inserito dall’articolo 11, comma 8, della legge regionale 13/2002, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c bis) ai soci lavoratori svantaggiati di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/1992:

     1) sostegni finanziari destinati a favorire l’integrazione lavorativa e sociale dei lavoratori medesimi nella cooperativa di appartenenza.».

     15. Dopo il comma 17 quater dell’articolo 4 della legge regionale 3/2002, come modificato dall’articolo 11, comma 8, della legge regionale 13/2002, è inserito il seguente:

     «17 quinquies. In sede di prima attuazione del trasferimento alle Province delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale, gli incentivi di cui al comma 17 bis, lettera a), qualora siano richiesti nel corso degli anni 2003 e 2004, possono essere concessi a favore delle cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/1992, anche sulle spese sostenute nel corso dei tre esercizi precedenti alla presentazione della domanda.».

     16. Dopo il comma 6 dell’articolo 42 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato), è aggiunto il seguente: «6 bis. Avuto riguardo all’articolo 31, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all’articolo 12, da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse.».

     17. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 56 della legge regionale 12/2002, è aggiunta la seguente: «c bis) acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche.».

 

     Art. 22. (Disposizioni in materia di agevolazioni al settore industriale e ordinamento dell’Ente Zona Industriale di Trieste).

     1. All’articolo 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell’industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), come da ultimo sostituito dall’articolo 6, comma 30, della legge regionale 23/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, lettera b), il secondo periodo è abrogato;

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono elevati di dieci punti percentuali per i progetti realizzati in collaborazione con Università o Istituzioni pubbliche di ricerca e di istruzione superiore nazionali e internazionali, così come per quelli realizzati da laboratori di imprese insediati in un’area di sviluppo finalizzata alla ricerca scientifica e tecnologica, che operino in regime di convenzione con il Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.».

     2. Nel settore industriale le agevolazioni concesse dalla Direzione regionale dell’industria vengono riconosciute, su specifica istanza, previa valutazione da parte della Direzione stessa, a favore dell’impresa che ha acquistato dal beneficiario lo stabilimento o il ramo d’azienda relativi all’iniziativa agevolata. La documentazione di spesa comprovante la realizzazione dell’iniziativa può comprendere spese sostenute sia dal beneficiario originario che dall’impresa istante.

     3. Nell’ipotesi di contributi in conto capitale già erogati, per il cui mantenimento è previsto il rispetto del vincolo di destinazione industriale dei beni contribuiti, l’impresa beneficiaria, che cede lo stabilimento o il ramo d’azienda relativi all’iniziativa agevolata a un’impresa che prosegue l’attività industriale, può inoltrare istanza alla Direzione regionale dell’industria affinché il vincolo di destinazione industriale venga trasferito all’acquirente, che sottoscrive l’istanza stessa per accettazione, previa valutazione sull’ammissibilità della richiesta.

     4. Nell’ipotesi di finanziamenti agevolati o di contributi in conto interessi, l’impresa che intende acquisire lo stabilimento o il ramo d’azienda relativi all’iniziativa contributiva, al fine di proseguire l’attività industriale, può inoltrare istanza alla Direzione regionale dell’industria per ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo esistente subentrando nel mutuo. Previa valutazione sull’ammissibilità della richiesta, la Direzione regionale dell’industria trasferisce il beneficio in capo all’impresa acquirente con il relativo vincolo di destinazione industriale che insiste sui beni contribuiti.

     5. L’impresa acquirente che non rispetta per il tempo residuale il vincolo di destinazione industriale è tenuta, nell’ipotesi di contributi in conto capitale, alla restituzione del contributo erogato all’originario beneficiario, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi della normativa vigente a decorrere dal momento della sua erogazione; in tutti gli altri casi si applicano le disposizioni che disciplinano i singoli interventi agevolativi.

     6. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell’Ente Zona Industriale di Trieste), è sostituito dal seguente: «1. L’Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT), ente pubblico non economico, dotato di piena capacità di diritto pubblico e privato, promuove lo sviluppo delle attività industriali, economiche e di servizi nell’ambito dell’agglomerato industriale di interesse regionale, come evidenziato dall’allegata planimetria (allegato A).».

     7. L’articolo 11 della legge regionale 25/2002, è sostituito dal seguente:

     «Art. 11. (Approvazione degli atti di trasferimento della proprietà).

     1. L’efficacia degli atti di trasferimento della proprietà relativi agli immobili esistenti nell’ambito territoriale dell’EZIT, esclusi quelli ad uso abitativo, è sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio da parte dell’Ente stesso di apposita approvazione.

     2. Gli atti di trasferimento vengono inviati entro quindici giorni dalla loro stipula all’EZIT che li approva entro sessanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali l’approvazione si intende accordata.».

     8. L’allegato A della legge regionale 25/2002 è sostituito dall’allegato A della presente legge.

 

     Art. 23. (Disposizioni in materia di commercio e turismo).

     [1. All’articolo 6 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 4, come modificato dall’articolo 8, comma 13, della legge regionale 13/2002, è sostituito dal seguente:

     «4. Sono soggetti alla denuncia preventiva:

     a) l’ampliamento della superficie di vendita, fino agli specifici limiti stabiliti con la delibera di cui all’articolo 2, comma 1, degli esercizi di vicinato;

     b) il trasferimento di esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore agli specifici limiti stabiliti con la delibera di cui all’articolo 2, comma 1, a condizione che il trasferimento avvenga nell’ambito del territorio comunale;

     c) la concentrazione di almeno due esercizi di vicinato anche di settori merceologici diversi in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore al doppio del limite stabilito alla lettera a) del presente comma.»;

     b) il comma 5 è abrogato.] [49]

     [2. All’articolo 7 della legge regionale 8/1999, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2 bis. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento e la concentrazione delle medie strutture aventi superficie di vendita non superiore a quella massima raggiungibile ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera c), non sono assoggettati ai parametri di cui al comma 1, lettera b).»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Le autorizzazioni amministrative di cui al comma 2 sono soggette al silenzio assenso di cui all’articolo 3 della legge regionale 27/1997. Le fattispecie di cui al comma 2 bis sono soggette alla denuncia preventiva.».] [50]

     [3. Al comma 1 dell’articolo 24 bis della legge regionale 8/1999, come inserito dall’articolo 7, comma 65, della legge regionale 4/2001, le parole «Le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, possono ottenere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile compresa fra 10 e 50 milioni al netto dell’IVA, per l’effettuazione dei programmi connessi a: » sono sostituite dalle seguenti «Le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, inclusi i consorzi di aziende, possono ottenere contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile compresa tra 5.000 e 26.000 euro al netto dell’IVA, per l’effettuazione dei programmi connessi a: ».] [51]

     [4. Al comma 6 dell’articolo 24 ter della legge regionale 8/1999, come inserito dall’articolo 7, comma 66, della legge regionale 4/2001, le parole «I CAT riservano per le iniziative di cui all’articolo 24 bis, comma 1, lettere h) e i) una quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «I CAT possono riservare per le iniziative di cui all’articolo 24 bis, comma 1, lettere h) e i), una quota fino a un massimo del 50 per cento».] [52]

     [5. Il comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 8/1999, come sostituito dall’articolo 8, comma 18, della legge regionale 13/2002 è sostituito dal seguente: «4. Nell’ambito del nastro orario di cui al comma 3, l’apertura massima giornaliera è stabilita in tredici ore; è fatta salva la facoltà degli operatori commerciali di chiudere per fatti aziendali o personali, quali l’effettuazione di inventario, le ferie annuali, malattia, lutto.».] [53]

     [6. In via transitoria e comunque fino al 31 dicembre 2003, al fine di garantire un equilibrato sviluppo della rete commerciale, le deroghe agli orari degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all’articolo 26, comma 1, della legge regionale 8/1999, e successive modifiche, non trovano applicazione nei territori dei Comuni, all’infuori di quelli capoluogo, che verranno ricompresi nell’ambito delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT) di Gorizia, Pordenone e Udine.] [54]

     [7. La richiesta di autorizzazione preventiva per la variante di zona HC è effettuata dal Comune territorialmente competente, previo parere favorevole vincolante dei Comuni limitrofi e della Provincia in cui ricade il Comune richiedente.] [55]

     8. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8, comma 26, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), l’abrogato articolo 114 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell’Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate) continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 13/2002, anche nelle ipotesi in cui il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, adottato con deliberazione del Consiglio comunale antecedentemente all’entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 (Piano regionale del commercio e prescrizioni urbanistiche), sia stato successivamente modificato o riadottato anche con modifiche dallo stesso Comune. Tale disposizione si applica anche ai procedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già conclusi negativamente per non applicabilità della deroga di cui all’articolo 114 della legge regionale 13/1998.

     9. Al comma 3 quater dell’articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), come inserito dall’articolo 12, comma 3, della legge regionale 2/2002, dopo le parole «i contratti» sono inserite le parole «passivi di importo superiore a 150.000 euro».

     10. I progetti mirati all’incremento e alla riqualificazione della ricettività pubblica e privata in funzione delle Universiadi del 2003, finanziati ai sensi dell’articolo 7, comma 114, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), possono essere completati entro il 31 dicembre 2003. A tal fine i beneficiari devono presentare istanza motivata di proroga alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

     11. Le strutture ricettive esistenti al 31 dicembre 2002 per le quali le procedure di riclassificazione erano in corso di completamento o che per problemi di carattere urbanistico non hanno potuto essere classificate sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), possono mantenere la precedente classificazione sino al 31 dicembre 2003.

     12. [Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), dopo le parole «capacità ricettiva» sono inserite le parole «e per il mantenimento dell’equilibrio gestionale nel periodo di realizzazione del programma»] [56].

     13. [Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 2/2002, dopo le parole «per territorio» sono aggiunte le parole «o ad altra associazione con fini di utilità sociale»] [57].

     14. [Dopo il comma 3 dell’articolo 93 della legge regionale 2/2002 è aggiunto il seguente:

     «3 bis. L’ospitalità massima nelle strutture di cui al precedente comma 3 risulta dalla riduzione del 30 per cento dei parametri abitativi previsti dall’articolo 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190, e del 40 per cento di quelli previsti dall’articolo 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1975.»] [58].

     15. L’articolo 8 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), è sostituito dal seguente:

     «Art. 8. (Superfici minime abitabili delle camere da letto e delle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere).

     1. Le superfici minime abitabili delle camere da letto delle strutture ricettive alberghiere di cui all’articolo 64, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, sono fissate in:

     a) mq. 8 per un posto letto;

     b) mq. 4 per ogni posto letto in più, fino a un massimo consentito di quattro letti per camera.

     2. Le superfici minime abitabili delle unità abitative di cui all’articolo 64, comma 9, della legge regionale 2/2002, costituite da un unico locale allestito a camera da letto, angolo cottura, soggiorno e bagno, sono fissate in:

     a) mq. 8 per un posto letto;

     b) mq. 4 per ogni posto letto in più, fino a un massimo consentito di quattro letti per camera;

     c) mq. 4 per l’angolo cottura;

     d) mq. 6 per il soggiorno;

     e) mq. 3 per il bagno disimpegnato.

     3. Le superfici minime abitabili delle unità abitative di cui all’articolo 64, comma 9, della legge regionale 2/2002, costituite da più locali allestiti a camera da letto, angolo cottura, soggiorno e bagno, sono fissate in:

     a) mq. 8 per un posto letto;

     b) mq. 4 per ogni posto letto in più, fino a un massimo consentito di quattro letti per camera;

     c) mq. 10 per il soggiorno con angolo cottura, con l’aggiunta di mq. 3 per ogni posto letto in più oltre a quattro;

     d) mq. 4 in aggiunta ai 10 mq. di cui alla lettera c) per ogni posto letto eventualmente inserito nel soggiorno, fino a un massimo consentito di due;

     e) mq. 3 per il bagno disimpegnato.».

     16. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 44/1985, come sostituito dal comma 15, è inserito il seguente:

     «Art. 8 bis. (Incremento temporaneo della ricettività nelle strutture ricettive alberghiere esistenti).

     1. Nelle camere delle strutture ricettive alberghiere esistenti alla data del 31 gennaio 2003 è consentito aggiungere esclusivamente, a richiesta documentata del cliente, un posto letto temporaneo, in deroga ai limiti dimensionali delle superfici minime abitabili stabilite dall’articolo 8. Si intende per temporaneo il posto letto immediatamente rimosso alla partenza del cliente.

     2. In ogni caso non è consentito il superamento della capacità ricettiva risultante dal numero dei posti letto indicati nell’autorizzazione prevenzione incendi rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.».

     [17. Le disposizioni relative alle superfici minime abitabili delle camere da letto e delle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere non si applicano nei provvedimenti di rilascio di nuove concessioni edilizie emessi dopo l’entrata in vigore della presente legge.] [59]

 

CAPO V

Disposizione finale

 

     Art. 24. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato

     (Omissis).


[1] Per effetto dell’art. 2 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1, l’espressione “comprensori montani” contenuta in tutti i provvedimenti a partire dalla L.R. 20 dicembre 2002, n. 33 è sostituita dall’espressione “Comunità montane”.

[2] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 agosto 2010, n. 15.

[3] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 agosto 2010, n. 15.

[4] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[5] Lettera abrogata dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[6] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[7] Lettera già modificata dall’art. 3 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17 e così ulteriormente modificata dall’art. 7 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15.

[8] Lettera abrogata dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[9] Lettera abrogata dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[10] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 14 luglio 2011, n. 9.

[11] Comma abrogato dall’art. 26 della L.R. 7 luglio 2006, n. 11, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[12] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 20 agosto 2003, n. 14.

[13] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[14] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[15] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[16] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[17] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[18] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[19] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 25 settembre 2015, n. 21.

[20] Comma abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[21] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[22] Comma così sostituito dall’art. 18 della L.R. 18 agosto 2005, n. 25.

[23] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[24] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[25] Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[26] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[27] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 2 aprile 2004, n. 11.

[28] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 marzo 2010, n. 6.

[29] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 25 settembre 2015, n. 22.

[30] Comma abrogato dall’art. 19 della L.R. 24 marzo 2004, n. 8.

[31] Comma abrogato dall’art. 19 della L.R. 24 marzo 2004, n. 8.

[32] Comma abrogato dall’art. 5 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 31.

[33] Comma abrogato dall’art. 5 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 31.

[34] Comma abrogato dall’art. 5 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 31.

[35] Comma abrogato dall’art. 5 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 31.

[36] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[37] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[38] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[39] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[40] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[41] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[42] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[43] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[44] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[45] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[46] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[47] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[48] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[49] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[50] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[51] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[52] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[53] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[54] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 e dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[55] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[56] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[57] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[58] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[59] Comma abrogato dall’art. 68 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.