§ 4.8.59 – L.R. 23 luglio 1990, n. 30.
Interventi regionali in materia di trasporto marittimo, lagunare, lacuale e fluviale di persone. Modifica alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:23/07/1990
Numero:30


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [2]
Art. 3.      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è inserito il seguente comma
Art. 4.  [4]
Art. 5.  [5]
Art. 6.  [6]
Art. 7.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 bis dell'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, così come inserito dall'articolo 3, fanno carico al capitolo 3770 dello [...]


§ 4.8.59 – L.R. 23 luglio 1990, n. 30.

Interventi regionali in materia di trasporto marittimo, lagunare, lacuale e fluviale di persone. Modifica alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, recante norme in materia di portualità e vie di navigazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Aumento della partecipazione azionaria della Regione nella Società «Idrovie S.p.A.».

(B.U. 24 luglio 1990, n. 91).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è inserito il seguente comma:

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4. [4]

     1. Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 1º aprile 1985, n. 13, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella società «Idrovie S.p.A.» con sede in Roma, mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell'importo di lire 128 milioni.

     2. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 128 milioni per l'anno 1990.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione IX - il capitolo 1563 [2.1.251.3.09.20] con la denominazione «Sottoscrizione di nuove azioni della società «Idrovie S.p.A.» con sede in Roma» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 128 milioni per l'anno 1990.

     4. Al predetto onere di lire 128 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8860 dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 5. [5]

 

     Art. 6. [6]

 

     Art. 7.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 bis dell'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, così come inserito dall'articolo 3, fanno carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.


[1] Articolo abrogato dall’art. 16 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall’art. 16 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[3] Comma inserito nel testo della legge originaria.

[4] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[5] Articolo abrogato dall’art. 16 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[6] Articolo abrogato dall’art. 16 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.