§ 5.2.47 - Legge Regionale 2 gennaio 1985, n. 1.
Norme per la gestione e lo svincolo di destinazione dei beni trasferiti al patrimonio dei Comuni ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:02/01/1985
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Amministrazione dei beni trasferiti al patrimonio dei Comuni.
Art. 2.  Svincolo dei beni destinati alle Unità sanitarie locali.
Art. 3.  Svincolo dei beni immobili. Adempimenti del Comune e dell'Unità sanitaria locale.
Art. 4.  Autorizzazione allo svincolo.
Art. 5.  Modalità dell'alienazione.
Art. 6.  Svincolo dei beni mobili registrati, degli altri beni mobili e delle attrezzature.
Art. 7.  Responsabilità degli amministratori.
Art. 8.  Soppressione di norme vigenti in materia.
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.2.47 - Legge Regionale 2 gennaio 1985, n. 1. [1]

Norme per la gestione e lo svincolo di destinazione dei beni trasferiti al patrimonio dei Comuni ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(B.U. 2 gennaio 1985, n. 1).

 

Art. 1. Amministrazione dei beni trasferiti al patrimonio dei Comuni.

     L'Amministrazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui all'articolo 81, lettere a) e b), della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19, modificata ed integrata con legge regionale 27 maggio 1983, n. 42, spettano all'Unità sanitaria locale cui i beni sono destinati.

     I proventi derivanti dalla gestione dei beni destinati a fornire rendite patrimoniali sono acquisiti all'entrata del bilancio dell'Unità sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 69 - primo comma - lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 25 - secondo comma - della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

 

     Art. 2. Svincolo dei beni destinati alle Unità sanitarie locali.

     I beni trasferiti al patrimonio dei Comuni ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quelli di nuova acquisizione, anch'essi imputati al patrimonio comunale, possono essere svincolati dalla destinazione alle Unità sanitarie locali a fini di alienazione o trasformazione di essi, con l'obbligo del reimpiego e del reinvestimento dei capitali ricavati in opere e/o impianti di realizzazione e di ammodernamento di presidi sanitari.

 

     Art. 3. Svincolo dei beni immobili. Adempimenti del Comune e dell'Unità sanitaria locale.

     L'iniziativa per lo svincolo dei beni immobili può essere assunta dall'Unità sanitaria locale destinataria dei beni ovvero dal Comune proprietario.

     Nel caso di iniziativa assunta dall'Unità sanitaria locale, la proposta di svincolo deve essere deliberata dall'Assemblea generale e deve contenere la valutazione dei beni da svincolare, nonché le indicazioni circa la loro diversa destinazione, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali che si prevede di ricavare dall'alienazione o dalla trasformazione dei beni stessi.

     Su proposta dell'Unità sanitaria locale il Comune richiede, con deliberazione del Consiglio comunale, l'autorizzazione regionale allo svincolo dei beni ovvero esprime il contrario avviso sull'opportunità dello svincolo, fornendo, in entrambi i casi, il proprio parere in merito agli elementi d cui al comma precedente.

     Nel caso di iniziativa assunta dal Comune, il Consiglio comunale richiede, con deliberazione contenente gli elementi di cui al terzo comma, l'autorizzazione regionale allo svincolo dei beni, previo motivato parere del competente organo dell'Unità sanitaria locale esteso ai medesimi elementi.

     Qualora i beni da svincolare siano destinati all'erogazione di servizi sanitari, il parere dell'Unità sanitaria locale è vincolante.

     Il Comune e l'Unità sanitaria locale provvedono all'adozione degli atti di loro competenza entro sessanta giorni dalla data in cui hanno ricevuto, rispettivamente, la proposta di svincolo e la richiesta di parere.

     Il Comune trasmette alla Direzione regionale dell'igiene e sanità, entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività della propria deliberazione, la formale richiesta di autorizzazione allo svincolo, corredata dal suddetto provvedimento nonché dalla proposta o dal parere dell'Unità sanitaria locale.

     Il Comune trasmette, comunque, alla Direzione regionale dell'igiene e sanità, entro trema giorni dall'intervenuta esecutività, la deliberazione con la quale il Consiglio comunale ha espresso avviso contrario allo svincolo, insieme alla proposta dell'Unità sanitaria locale.

 

     Art. 4. Autorizzazione allo svincolo.

     La Giunta regionale autorizza lo svincolo di destinazione dei beni con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità, cui spetta la valutazione dei motivi sui quali si fonda la richiesta di svincolo o il contrario avviso del Comune o dell'Unità sanitaria locale, sempreché la diversa utilizzazione dei beni nonché il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione sia conforme ai contenuti ed agli indirizzi del Piano sanitario regionale.

     In caso di contrasto per le valutazioni effettuate dal Comune e dall'Unità sanitaria locale in ordine al valore di stima del bene da svincolare, la decisione compete alla Giunta regionale.

     Lo svincolo a favore dei Comuni proprietari di beni culturali connessi ai beni di cui alla presente legge nonché lo svincolo e l'alienazione degli stessi ad enti pubblici sono autorizzati dalla Giunta regionale subordinatamente all'impegno formale degli enti di mantenere i beni nel territorio regionale e di assicurare una adeguata fruizione da parte del pubblico.

     Ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione regionale, il Comune dispone, con deliberazione del Consiglio comunale, lo svincolo di destinazione dei beni, la loro diversa destinazione, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione.

     In caso di svincolo agli effetti dell'alienazione del bene il Comune può disporre il mantenimento del bene stesso nel proprio patrimonio, salva la regolamentazione finanziaria dell'operazione con l'Unità sanitaria locale, la quale rinuncia conseguentemente all'alienazione sempre che la regolamentazione medesima non sia più sfavorevole all'Unità sanitaria locale del ricorso all'alienazione.

     Parimenti, l'Unità sanitaria locale rinuncia all'alienazione a terzi, ove pervenga richiesta di acquisizione da parte degli altri Comuni ricompresi nella Unità sanitaria locale o Comunità montana, della Provincia, della Regione. A tali effetti l'Unità sanitaria locale medesima fa pervenire a detti enti lettera di manifestazione dell'intento ad alienare. Resta ferma la condizione di cui al comma precedente, per quanto attiene alla regolamentazione finanziaria dell'operazione.

 

     Art. 5. Modalità dell'alienazione.

     L'alienazione dei beni immobili dovrà essere effettuata di regola mediante pubblici incanti e con il regime di pubblicità proprio di tale offerta.

     La Giunta regionale potrà tuttavia derogare rispetto a tale procedura in casi eccezionali e con deliberazione motivata.

 

     Art. 6. Svincolo dei beni mobili registrati, degli altri beni mobili e delle attrezzature.

     L'iniziativa per lo svincolo dei beni mobili registrati, degli altri beni mobili e delle attrezzature è assunta dall'Unità sanitaria locale con deliberazione del Comitato di gestione che deve contenere la valutazione dei beni da svincolare, nonché le indicazioni circa la loro diversa destinazione, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali che si prevede di ricavare dall'eventuale alienazione.

     Il suddetto provvedimento deve essere trasmesso, ad intervenuta esecutività, al Comune interessato ed alla Direzione regionale dell'igiene e sanità.

     Lo svincolo di destinazione dei beni è autorizzato dall'Assessore all'igiene e sanità, cui spetta la valutazione dei motivi sui quali si fonda la richiesta di svincolo.

 

     Art. 7. Responsabilità degli amministratori.

     Gli amministratori delle Unità sanitarie locali e dei Comuni sono personalmente responsabili del reimpiego e del reinvestimento delle somme ricavate dall'alienazione o trasformazione dei beni svincolati secondo le finalità per le quali è stato autorizzato lo svincolo.

     La Regione esercita, sulla base delle vigenti disposizioni, il controllo sulle attività svolte in attuazione dei provvedimenti disposti a norma della presente legge.

 

     Art. 8. Soppressione di norme vigenti in materia.

     Sono soppressi gli articoli 83 bis e 83 ter inseriti nella legge regionale 24 giugno 1980, n. 198 con l'articolo 26 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 42.

 

     Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.