§ 3.10.28 – L.R. 3 giugno 1978, n. 47.
Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:03/06/1978
Numero:47


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21.  (Interventi per l’innovazione delle strutture industriali).
Art. 22.  (Interventi per l’innovazione a favore delle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi).
Art. 23.  [21]
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 


§ 3.10.28 – L.R. 3 giugno 1978, n. 47.

Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali. [1]

(B.U. 5 giugno 1978, n. 46).

 

CAPO I

Istituzione del Comitato consultivo per l'impiego delle risorse finanziarie

 

Art. 1.

     Al fine di coordinare l'utilizzazione delle risorse finanziarie e di facilitare, in armonia con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo, l'accesso alle fonti di credito agevolato delle iniziative economiche è istituito presso la Direzione regionale dei servizi amministrativi un apposito Comitato.

     Il Comitato, in particolare,

     - formula proposte ed esprime pareri nell'ambito delle competenze regionali, per il coordinamento della politica del credito agevolato nei diversi settori di intervento;

     - favorisce il diretto confronto tra operatori ed istituti di credito;

     - promuove iniziative per coinvolgere il sistema bancario operante sul territorio regionale nelle scelte attuative del piano regionale di sviluppo;

     - promuove iniziative per favorire un più stretto collegamento tra Regione e Stato in particolare tra la Regione e gli Organi statali preposti alla politica creditizia [2].

 

CAPO II

Provvedimenti a favore della società finanziaria regionale Friulia S.p.A.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Società per azioni - Friulia S.p.A.» fino alla concorrenza dell'importo di lire 3 miliardi nonché a concedere alla stessa Società un contributo di Lire 6 miliardi ad integrazione dello speciale fondo di dotazione costituito ai sensi del Capo I, art. 1, della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.

     I modi ed i tempi di quanto previsto nel precedente comma saranno stabiliti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 2 sono autorizzate, per l'esercizio 1978, rispettivamente la spesa di lire 3 miliardi e la spesa di lire 6 miliardi.

     L'onere di lire 3 miliardi fa carico al capitolo 7251 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978,il cui stanziamento viene elevato di lire 3 miliardi per l'esercizio 1978.

     L'onere di lire 6 miliardi fa carico al capitolo 7254 del precitato stato di previsione, il cui stanziamento viene elevato di lire 6 miliardi per l'esercizio 1978.

     All'onere complessivo di lire 9 miliardi, autorizzato con il precedente primo comma, si fa fronte con la maggiore entrata di cui al comma successivo.

     Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria XII - il capitolo 712 con la denominazione: «Assegnazioni della CEE sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale» e con lo stanziamento di lire 9 miliardi per l'esercizio 1978.

 

CAPO III

Ulteriore dotazione finanziaria al Fondo di rotazione per iniziative economiche - F.R.I.E.

 

     Art. 4.

     Al fine di promuovere iniziative economiche in tutto il territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 5 miliardi [3].

 

     Art. 5.

     La relazione annuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, come sostituito dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 198, sarà depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 6.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 4, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 7255 con la denominazione: «Conferimento al Fondo di rotazione al fine di promuovere iniziative economiche nel territorio regionale» e con lo stanziamento di lire 5 miliardi per l'esercizio 1978, cui si provvede come segue:

     - per lire 2 miliardi mediante utilizzo, ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1976 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1976 approvato con legge regionale 30 gennaio 1978, n. 10;

     - per i restanti 3 miliardi con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio 1978.

 

CAPO IV

Contributi annui costanti ai Comuni per la realizzazione di infrastrutture industriali

 

     Art. 7.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modificazioni, è autorizzato, nell'esercizio 1978, un ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.

 

     Art. 8.

     Le annualità relative al limite di impegno autorizzato dal precedente articolo 7, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1997.

     L'onere di lire 400 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 100 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978, fa carico al capitolo 7640 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 400 milioni per il piano, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1978.

     All'onere complessivo di lire 400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 7 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

CAPO V

Disposizioni relative al funzionamento degli Enti e dei Consorzi per lo sviluppo industriale [4]

 

     Artt. 9. - 14.

     (Omissis).

 

CAPO VI

Interventi regionali per favorire le iniziative per la depurazione,

il trattamento e lo smaltimento delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo [5]

 

     Art. 15. [6]

     [1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, in attività da almeno due anni, che intendano attivare o modificare processi ed impianti produttivi al fine di ridurre la quantità o la pericolosità dei reflui, rifiuti ed emissioni prodotti o l'inquinamento acustico o di migliorare qualitativamente l'ambiente di lavoro, conformemente a nuovi standards stabiliti dalla legislazione di settore, contributi fino al 20 per cento in equivalente sovvenzione lorda della spesa riconosciuta ammissibile [7].

     2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per gli interventi finalizzati al recupero, riciclaggio e riutilizzo delle sostanze adoperate nelle attività produttive o residuate dalle medesime, ivi comprese quelle relative alle imprese agricole e per favorire le iniziative di depurazione, raccolta, trattamento e smaltimento delle sostanze nelle attività stesse utilizzate o residuate, nella stessa misura di cui al comma 1 della spesa riconosciuta ammissibile:

     a) per gli interventi di adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento atti a rendere gli scarichi idrici rispondenti ai limiti della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento» e per la realizzazione o l'adeguamento di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento o recupero dei fanghi ai risulta dei processi depurativi. L'obiettivo del disinquinamento idrico può essere perseguito anche mediante pretrattamenti o recuperi delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo [8];

     b) per la realizzazione o l'adeguamento di strutture di raccolta, trattamento smaltimento, recupero o riutilizzo di sostanze adoperate nel ciclo produttivo o residuate dal medesimo o di rifiuti comunque residuati e di interventi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento acustico.

     3. Con il termine «adeguamento» di cui alle lettere a) e b) del comma 2, si intende ogni modifica o integrazione finalizzata all'ottimizzazione funzionale del processo di depurazione o trattamento.

     4. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche a favore di iniziative promosse da cooperative, società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti pubblici [9].]

 

     Art. 16. [10]

     [1. Al fine di favorire l'attuazione da parte delle imprese industriali della regione di progetti di riconversione o di rilocalizzazione di attività produttive non compatibili con le esigenze di tutela ambientale o della salute e della integrità fisica dei lavoratori, in coerenza con gli obiettivi delle normative nazionali e comunitarie in campo ambientale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in misura non superiore alle intensità fissate dall'articolo 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, come modificato dall'articolo 42, comma 3, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3 [11].]

 

     Art. 17. [12]

     [1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 vanno inoltrate alla Direzione regionale dell'industria, secondo le modalità di cui al successivo regolamento di esecuzione.

     2. I contributi vengono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'industria [13].]

 

     Art. 18.

     (Omissis) [14].

 

     Art. 19. [15]

     [L'Amministrazione regionale, ai fini di contribuire alla scelta e alla predisposizione delle strutture più rispondenti alle finalità del presente Capo, può promuovere e finanziare studi diretti a valutare le forme organizzativamente e tecnicamente 0] più opportune ed idonee di trattamento e smaltimento delle sostanze comunque residuate dal ciclo produttivo.

     Gli studi di cui sopra possono essere affidati, a mezzo di convenzioni, a professionisti o a istituti specializzati dall'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato di cui al secondo comma dell'articolo precedente.]

 

     Art. 20. [16]

     [Per le finalità previste dal precedente articolo 15, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1978 [17].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7672 con la denominazione: «Contributi una tantum per la depurazione, il trattamento e lo smaltimento delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo» e con lo stanziamento di lire 1.800 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1978.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 19, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7- Categoria IX - il capitolo 7611 con la denominazione: «Finanziamenti di studi diretti a valutare le forme più opportune ed idonee di trattamento o smaltimento delle sostanze residuate dal ciclo produttivo e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio 1978.

     All'onere complessivo di lire 2.000 milioni, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1978, autorizzato dai precedenti commi, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 7 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).]

 

CAPO VII

Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica [18]

 

     Art. 21. (Interventi per l’innovazione delle strutture industriali). [19]

     1. Al fine di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze al sistema produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, loro consorzi o società consortili, anche cooperative, associazioni temporanee d'imprese, reti d'impresa, centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico con personalità giuridica autonoma, consorzi fra imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati, contributi in conto capitale, per le seguenti iniziative:

a) progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

b) progetti di innovazione inclusi quelli rivolti ai processi e all'organizzazione;

c) predisposizione di studi di fattibilità.

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare erogazioni in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), previa presentazione da parte delle imprese interessate di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

     3. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, nel rispetto della normativa europea vigente, le misure di aiuto, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1.

 

     Art. 22. (Interventi per l’innovazione a favore delle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi). [20]

     1. Allo scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa europea vigente, alle piccole e medie imprese industriali in qualsiasi forma costituite, singole o associate, ai consorzi fra piccole e medie imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati, per le seguenti iniziative:

a) affidamento di commesse di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

b) affidamento di commesse per la realizzazione di progetti di innovazione inclusi quelli rivolti ai processi e all'organizzazione;

c) brevettazione di prodotti propri;

d) acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.

     2. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), sono svolte presso Università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o dallo Stato.

     3. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, nel rispetto della normativa europea vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1.

 

     Art. 23. [21]

     Le domande di contributo di cui ai precedenti articoli 21 e 22 debbono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria e dell'artigianato, corredate dal preventivo di spesa e dalla documentazione necessaria ad illustrare la rilevanza dell'iniziativa relativamente al tipo, all'operatività ed al contenuto delle ricerche e dei brevetti.

     I contributi di cui al precedente comma vengono erogati sulla base di un rendiconto delle spese effettivamente sostenute, corredate da una relazione illustrante gli effetti delle iniziative.

     Le spese relative al costo del personale di ricerca e al costo delle prestazioni interne vengono rendicontate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante, contenente l’elenco degli addetti alla ricerca e il costo complessivo per ogni addetto, calcolato con le modalità di cui agli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 1987, n. 0451/Pres.. La presente disposizione si applica anche alle rendicontazioni già inoltrate alla Direzione regionale dell’industria e in corso di verifica [22].

     Le domande, che non abbiano trovato accoglimento per l'indisponibilità dei necessari mezzi finanziari, sono valide sino al termine dell'anno successivo a quello di presentazione [23].

     Potranno essere ammesse al contributo anche le domande già presentate ai sensi della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, e dell'articolo 28 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, purché presentino i requisiti di cui al comma precedente, per le sole spese peraltro assunte ed adeguatamente documentate a far data dal 1º aprile 1984.

 

          Art. 24.

     (Omissis) [24].

 

CAPO VIII

Modifiche ed integrazioni al Capo I della legge regionale

16 gennaio 1973, n. 3 recante provvidenze a favore di consorzi tra piccole imprese industriali

 

     Art. 25.

     (Omissis) [25].

 

     Art. 26.

     (Omissis) [26].

 

CAPO IX

Modifica al Capo I della legge regionale 6 dicembre 1970, n. 63,

in materia di contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine e attrezzature

 

     Art. 27.

     La percentuale del contributo prevista al secondo comma dell'articolo 1 ed all'articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è elevata al 15%.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica alle domande presentate all'Assessorato dell'industria e del commercio a partire dal 1º gennaio 1978.

 

CAPO X

Interpretazione autentica della legge regionale 16 agosto 1974, n. 42,

sulla disciplina in materia di coltivazione delle cave

 

     Art. 28.

     Ai fini di una corretta programmazione ed attuazione dell'attività estrattiva nel territorio regionale, l'autorizzazione dell'Assessore all'industria e al commercio, rilasciata ai sensi del Capo II della legge regionale 16 agosto 1974, n. 42, ha efficacia esclusiva per quanto concerne le modalità di escavazione e rimodellamento.

 

CAPO XI

Rifinanziamento del Capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30

concernente interventi per la realizzazione di infrastrutture commerciali

 

     Art. 29.

     Per le finalità previste dal Capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato, per l'esercizio 1978, il limite di impegno di lire 150 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

     L'onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 150 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978, fa carico al capitolo 7654 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni per il piano, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1978.

     Al predetto onere di lire 600 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1978, si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio 1978.

     Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 30.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[2] Articolo così modificato dall'art. 19 della L.R. 24 gennaio 1981, n. 7. Vedi anche per quanto concerne l'articolazione, la composizione e la nomina del Comitato, gli artt. 20 e seguenti della medesima legge.

[3] Vedi l'ulteriore conferimento di cui all'art. 60 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2.

[4] Capo abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 3..

[5] Il titolo del presente Capo è stato così modificato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 8 aprile 1982, n. 23.

[6] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[7] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 3 febbraio 1993, n. 3.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 11 marzo 1993, n. 8. Vedi per la decorrenza l'art. 11 della medesima legge regionale.

[9] Articolo già sostituito dall'art. 7 della L.R. 8 aprile 1982, n. 23 e così ulteriormente sostituivo dall'art. 34 della L.R. 20 gennaio 1992, n. 2.

[10] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[11] Articolo già modificato dall'art. 8 della L.R. 8 aprile 1982, n. 23, e sostituito dall'art. 35 della L.R. 20 gennaio 1992, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.R. 3 febbraio 1993, n. 3. Vedi anche il rifinanziamento di cui all'art. 71 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[12] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 20 gennaio 1992, n. 2.

[14] Articolo già modificato dall'art. 9 della L.R. 8 aprile 1952, n. 23 ed abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 gennaio 1992, n. 2.

[15] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[16] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[17] Vedi il rifinanziamento di cui al secondo comma dell'art. 2 della L.R. 27 gennaio 1979, n. 3, al quindicesimo comma dell'art. 2 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14, all'art. 34 della L.R. 29 giugno 1983, n. 70, all'art. 16 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4, all'art. 35 della L.R. 28 gennaio 1987, n. 3, all'art. 63 della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3 e all'art. 70 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[18] Il presente Capo è stato così introdotto integralmente dall'art. 43 della L.R. 24 luglio 1984, n. 30. Vedi l'estensione di cui all'art. 3 della L.R. 7 agosto 1985, n. 31 e l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 67 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2 e all'art. 69 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[19] Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 16 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19 e abrogato dall'art. 96 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.

[20] Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 17 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19 e abrogato dall'art. 96 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.

[21] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19.

[22] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[23] Comma inserito dall'art. 219 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5.

[24] L'originario Capo VII della presente legge si componeva di 24 articoli, ridotti a soli 23 dall'art. 43 della L.R. 24 luglio 1954, n. 30. Per la norma finanziaria vedi ora l'art. 44 della medesima legge regionale.

[25] Articolo sostitutivo del IIº comma dell'art. 1 della L.R. 16 gennaio 1973, n. 3.

[26] Articolo sostitutivo del IIº comma dell'art. 5 della L.R. 16 gennaio 1973, n. 3.