§ 3.10.42 - Legge Regionale 3 febbraio 1993, n. 3.
Ulteriori provvedimenti di adeguamento comunitario degli strumenti di intervento nel settore industriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:03/02/1993
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.
Art. 4.  Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.
Art. 5.  Modifica dell'articolo 34 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.
Art. 6.  Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.
Art. 7.  Norme finanziarie.


§ 3.10.42 - Legge Regionale 3 febbraio 1993, n. 3.

Ulteriori provvedimenti di adeguamento comunitario degli strumenti di intervento nel settore industriale.

(B.U. 4 febbraio 1993, n. 9 - Suppl. Straord.).

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12.

     1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12.

     1. I commi 3 e 4 dell'articolo 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.

     1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.

     1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [4].

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 34 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.

     1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo sostituito dall'articolo 34 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [5].

 

     Art. 6. Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.

     1. L'articolo 16 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo sostituito dall'articolo 35 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [6].

 

     Art. 7. Norme finanziarie.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, come sostituito dall'articolo 3, fanno carico al capitolo 7290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 25, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, come sostituito dall'articolo 4, fanno carico al capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall'articolo 5, fanno carico al capitolo 7594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     4. Per le finalità derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1994.

     5. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 7595 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     6. Al predetto onere di lire 100 milioni per l'anno 1994 si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7594 dello stato di previsione precitato.

 

 

 


[1] Norma inserita nel testo delle leggi originarie.

[2] Norma inserita nel testo delle leggi originarie.

[3] Norma inserita nel testo delle leggi originarie.

[4] Norma inserita nel testo delle leggi originarie.

[5] Norma inserita nel testo delle leggi originarie.

[6] Norma inserita nel testo della legge originaria.