§ 3.10.39 - Legge Regionale 18 marzo 1991, n. 12.
Provvedimenti di adeguamento comunitario degli strumenti di intervento nel settore industriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:18/03/1991
Numero:12


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. L'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è così modificato, dopo le parole «fondo di dotazione.»:
Art. 3.      1. Alla lettera a) dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, dopo le parole «mediante partecipazioni» sono aggiunte le parole «con obbligo di smobilizzo».
Art. 4.      1. L'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:
Art. 5.      1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
Art. 6.      1. Il contributo di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni viene determinato nella misura del 15 per cento del [...]
Art. 7. 
Art. 8.      1. L'articolo 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, così come modificato dalla legge regionale 23 ruglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:
Art. 9.      1.
Art. 10.      1. Gli interventi a favore delle imprese industriali previsti dal Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'articolo 4, lettera [...]
Art. 11.      1. La presente legge entra in vigore il 1º aprile 1991.


§ 3.10.39 - Legge Regionale 18 marzo 1991, n. 12.

Provvedimenti di adeguamento comunitario degli strumenti di intervento nel settore industriale.

(B.U. 19 marzo 1991, n. 36).

 

CAPO I

Definizione degli interventi

 

Art. 1. [1]

 

CAPO II

Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 13 maggio 1975, n. 22 e 5

agosto 1966, n. 18

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è così modificato, dopo le parole «fondo di dotazione.»:

     (Omissis) [2].

     2. Gli interventi previsti alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, così come modificato dal comma 1, devono rispettare quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 9 della presente legge.

 

     Art. 3.

     1. Alla lettera a) dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, dopo le parole «mediante partecipazioni» sono aggiunte le parole «con obbligo di smobilizzo».

 

CAPO III

 

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e

successive modifiche ed integrazioni

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

     (Omissis) [3].

     2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è adottato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, apposito Regolamento di esecuzione.

     3. Gli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, così come sostituito dal comma 1, devono rispettare quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 9 della presente legge.

 

     Art. 5.

     1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

 

CAPO IV

Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di impianti, macchine

e attrezzature destinate all'automazione industriale

 

     Art. 6.

     1. Il contributo di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni viene determinato nella misura del 15 per cento del valore d'acquisto, entro il limite massimo di 500 milioni di lire, dell'impianto o dei macchinari o delle attrezzature destinati all'automazione industriale e può essere concesso, entro il limite suddetto, per non più di una volta all'anno, per ogni azienda beneficiaria [4].

     2. Nell'ipotesi di locazione finanziaria superiore a tale importo, il contributo è concesso entro il predetto limite di 500 milioni di lire.

     3. Non sono ammesse a contributo le operazioni di locazione finanziaria inferiori a 30 milioni di lire.

     4. Gli interventi previsti dal presente articolo devono rispettare quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge.

 

     Art. 7. [5]

 

CAPO V

  Ulteriori interventi per la ricerca e sviluppo nel settore industriale

 

     Art. 8.

     1. L'articolo 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, così come modificato dalla legge regionale 23 ruglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

     (Omissis).

     2. Le misure massime di contributo previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi previsti dagli articoli 7, primo comma, lettera a), e 10 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e dall'articolo 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni [6].

 

CAPO VI

Norme finali

 

     Art. 9.

     1. [7].

     2. [7].

     3. [7].

     4. [7].

     5. Entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è adottato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, apposito Regolamento di esecuzione articolato sulla base delle modalità comunitarie di calcolo dell'aiuto.

 

     Art. 10.

     1. Gli interventi a favore delle imprese industriali previsti dal Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'articolo 4, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, devono rispettare quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 9 della presente legge.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge entra in vigore il 1º aprile 1991.

 

 


[1] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 3 febbraio 1993, n. 3 e dall'art. 1 della L.R 20 novembre 1995, n. 46, ora abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 luglio 1997, n. 26.

[2] Norma già inserita nel testo della legge originaria.

[3] Norma già inserita nel testo della legge originaria.

[4] Comma così modificato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 20 gennaio 1992, n. 2.

[5] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 novembre 1995, n. 46, ora abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 luglio 1997, n. 26.

[6] Comma così sostituito dall'art. 42, comma 2, della L.R. 20 gennaio 1992, n. 2.

[7] Commi già modificati dall'art. 42 della L.R. 20 gennaio 1992, n. 2 e dall'art. 2 della L.R. 3 febbraio 1993, n. 3; abrogati dall'art. 3 della L.R. 20 novembre 1995, n. 46.

[7] Commi già modificati dall'art. 42 della L.R. 20 gennaio 1992, n. 2 e dall'art. 2 della L.R. 3 febbraio 1993, n. 3; abrogati dall'art. 3 della L.R. 20 novembre 1995, n. 46.

[7] Commi già modificati dall'art. 42 della L.R. 20 gennaio 1992, n. 2 e dall'art. 2 della L.R. 3 febbraio 1993, n. 3; abrogati dall'art. 3 della L.R. 20 novembre 1995, n. 46.

[7] Commi già modificati dall'art. 42 della L.R. 20 gennaio 1992, n. 2 e dall'art. 2 della L.R. 3 febbraio 1993, n. 3; abrogati dall'art. 3 della L.R. 20 novembre 1995, n. 46.