§ 3.10.56 - Legge Regionale 28 luglio 1997, n. 26.
Definizione delle piccole e medie imprese industriali nel territorio regionale e norme riguardanti i consorzi di sviluppo industriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:28/07/1997
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Definizione delle piccole e medie imprese industriali).
Art. 2.  (Medie imprese industriali).
Art. 3.  (Piccole imprese industriali).
Art. 4.  (Costanza dei requisiti).
Art. 5.  (Personale occupato).
Art. 6.  (Parametri di riferimento).
Art. 7.  (Fatturato).
Art. 8.  (Totale di bilancio).
Art. 9.  (Verifica dei limiti dimensionali).
Art. 10.  (Nuova impresa).
Art. 11.  (Intensità degli aiuti).
Art. 12.  (Abrogazione di norme).
Art. 13.  (Norma transitoria).
Art. 14.  (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 36/1995).
Art. 15.  (Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 4/1993).
Art. 16.  (Entrata in vigore).


§ 3.10.56 - Legge Regionale 28 luglio 1997, n. 26.

Definizione delle piccole e medie imprese industriali nel territorio regionale e norme riguardanti i consorzi di sviluppo industriale.

(B.U. 30 luglio 1997, n. 31).

 

Art. 1. (Definizione delle piccole e medie imprese industriali).

     1. L'Amministrazione regionale nel dare attuazione agli indirizzi comunitari in materia di definizione di piccole e medie imprese industriali adotta e utilizza i seguenti criteri:

     a) numero di dipendenti;

     b) ammontare del fatturato annuo, o in alternativa, totale del bilancio d'esercizio;

     c) grado di indipendenza.

 

     Art. 2. (Medie imprese industriali).

     1. Sono definite medie imprese industriali, conformemente agli indirizzi comunitari in materia secondo i criteri di cui all'articolo 1, le imprese:

     a) aventi meno di 250 dipendenti;

     b) aventi un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;

     c) il cui capitale o i cui diritti di voto non siano detenuti per il 25 per cento o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente da più imprese con requisiti dimensionali superiori a quelli indicati nel presente articolo; questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

     1) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, da società di capitali di rischio o, purchè non esercitino il controllo individuale o congiunto, da investitori istituzionali;

     2) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 per cento o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alla definizione di media impresa.

     2. Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria si sommano i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese industriali di cui questa detiene il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto.

     3. Il superamento di uno dei limiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), comporta la classificazione dell'impresa nella categoria delle grandi imprese.

 

     Art. 3. (Piccole imprese industriali).

     1. Sono definite piccole imprese industriali, conformemente agli indirizzi comunitari in materia, secondo i criteri di cui all'articolo 1, le imprese:

     a) aventi meno di 50 dipendenti;

     b) aventi un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU;

     c) il cui capitale o i cui diritti di voto non siano detenuti per il 25 per cento o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente da più imprese con requisiti dimensionali superiori a quelli indicati nel presente articolo, questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

     1) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o, purchè non esercitino il controllo individuale o congiunto, da investitori istituzionali;

     2) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 per cento o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa.

     2. Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria si sommano i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese industriali di cui questa detiene il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto.

     3. Il superamento di uno dei limiti di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta la classificazione dell'impresa nella categoria delle medie o delle grandi imprese.

     4. La partecipazione per il 25 per cento o più da parte di un'impresa o congiuntamente da più imprese di dimensioni omogenee, con requisiti dimensionali superiori, comporta la classificazione dell'impresa partecipata nella categoria dimensionale cui appartiene l'impresa o le imprese partecipanti in modo congiunto, a condizione che la stessa o le stesse detengano anche il 25 per cento o più dei diritti di voto.

     5. La partecipazione congiunta per il 25 per cento o più da parte di più imprese di dimensioni non omogenee, con requisiti dimensionali superiori, comporta la classificazione dell'impresa partecipata nella categoria della media impresa a condizione che le stesse detengano anche il 25 per cento o più dei diritti di voto.

 

     Art. 4. (Costanza dei requisiti).

     1. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, i limiti del numero di dipendenti o dei massimali finanziari definiti dalla presente legge, perde o acquista la qualifica di «media impresa» o di «piccola impresa», soltanto se detta circostanza si è ripetuta negli ultimi due esercizi.

 

     Art. 5. (Personale occupato).

     1. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità lavorative-annuo (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo bilancio approvato.

     2. Il totale del numero degli occupati espresso in ULA viene arrotondato all'unità intera inferiore.

 

     Art. 6. (Parametri di riferimento).

     1. L'ammontare del fatturato e l'importo del totale di bilancio cui fare riferimento sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi.

     2. Il valore di conversione Lira/ECU, per l'esercizio cui fa riferimento il bilancio è quello stabilito, con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

 

     Art. 7. (Fatturato).

     1. Per fatturato si intende l'ammontare dei corrispettivi di competenza dell'esercizio derivanti dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché dalle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

     2. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio devono desumere il fatturato dalla dichiarazione dei redditi presentata prima della presentazione della domanda.

 

     Art. 8. (Totale di bilancio).

     1. Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale così come definito dall'articolo 2424 del codice civile e successive modificazioni.

     2. Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, provvedono a dichiarare il totale dell'attivo secondo il prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile e successive modificazioni.

 

     Art. 9. (Verifica dei limiti dimensionali).

     1. La verifica dei limiti dimensionali previsti dalla presente legge viene effettuata con riferimento all'ultimo bilancio antecedente all'assegnazione del contributo, tenuto presente quanto disposto dall'articolo 4.

 

     Art. 10. (Nuova impresa).

     1. Per le imprese di nuova costituzione l'accertamento dei requisiti dimensionali viene effettuato sulla base della relazione tecnico-economica previsionale sull'investimento che deve evidenziare i limiti dimensionali previsti per il primo anno di attività.

 

     Art. 11. (Intensità degli aiuti).

     1. In conformità ai massimali autorizzati dalla Commissione delle Comunità Europee e secondo le modalità dalla stessa disciplinate, i limiti degli aiuti concedibili alle imprese nelle diverse aree del territorio regionale sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione giuntale.

     2. Gli aiuti agli investimenti a favore di imprese che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono limitati alle imprese localizzate nelle sole zone individuate dalla Giunta regionale in conformità agli indirizzi comunitari.

     3. I parametri dimensionali di cui agli articoli 2 e 3 sono aggiornati, conformemente agli indirizzi comunitari, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione giuntale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. Gli interventi a favore delle imprese sotto forma di contributi in conto interessi, credito agevolato, ivi compresi i finanziamenti della Friulia S.p.A. ai sensi della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 e successive modificazioni e di contributi in conto capitale non possono superare cumulativamente, a fronte di un medesimo investimento, i limiti d'aiuto fissati ai sensi del comma 1.

     5. Gli interventi della Friulia Lis S.p.A. devono comunque rispettare, per le operazioni di locazione finanziaria agevolata, le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 12. (Abrogazione di norme).

     1. L'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 46, è abrogato.

     2. L'articolo 7 della legge regionale 12/1991, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 46/1995, è abrogato.

     3. L'articolo 222 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è abrogato.

 

     Art. 13. (Norma transitoria).

     1. Il regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 1996, n. 084/Pres., concernente «Legge regionale 46/95. Rideterminazione dei massimali contributivi in E.S.L. ammessi nelle diverse aree del territorio regionale» rimane in vigore nelle parti in cui non contrasta con la presente legge sino alla data di pubblicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 11.

 

     Art. 14. (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 36/1995). [1]

 

     Art. 15. (Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 4/1993). [2]

 

     Art. 16. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11. Sostituisce l'art. 3, comma 2, della L.R. 5 settembre 1995, n. 36.

[2] Sostituisce l'art. 1, comma 1, della L.R. 3 febbraio 1993, n. 4.