§ 3.10.52 – L.R. 5 settembre 1995, n. 36.
Attività di controllo e vigilanza nei confronti degli Enti regionali per lo sviluppo industriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:05/09/1995
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Enti pubblici economici).
Art. 2.  (Adempimenti di adeguamento).
Art. 3.  (Norma contributiva).
Art. 4.  (Personale consortile).
Art. 5.  (Vigilanza).
Art. 6.  (EZIT- Controllo).
Art. 7.  (Effetti dell'approvazione dei progetti).
Art. 8.  (Abrogazioni).
Art. 9.  (Entrata in vigore).


§ 3.10.52 – L.R. 5 settembre 1995, n. 36. [1]

Attività di controllo e vigilanza nei confronti degli Enti regionali per lo sviluppo industriale.

(B.U. 6 settembre 1995, n. 36).

 

Art. 1. (Enti pubblici economici).

     1. Secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono enti pubblici economici il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, il Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, il Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone.

 

     Art. 2. (Adempimenti di adeguamento).

     1. I Consorzi di cui all'articolo 1 provvedono, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i loro statuti a quanto previsto dalla medesima normativa e a sottoporli all'esame della Giunta regionale.

     2. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione che gli statuti sono stati approvati dalla Giunta regionale i Consorzi provvedono alla nomina dei nuovi organi consortili.

     3. Gli organi dei Consorzi in carica all'entrata in vigore della presente legge scadono il giorno in cui avviene l'insediamento dei nuovi organi.

     4. La gestione finanziaria e contabile dei Consorzi secondo le modalità previste per gli enti pubblici economici ha inizio con il 1° gennaio 1996.

 

     Art. 3. (Norma contributiva).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi i contributi previsti dalla normativa regionale relativamente agli interventi assentiti dalla Giunta regionale precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

     2. In via transitoria per le domande presentate nel corso degli anni 1995, 1996 e 1997, può essere autorizzata l'assegnazione a favore dei Consorzi dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, dall'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4, nonché dall'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 [2].

 

     Art. 4. (Personale consortile).

     1. In attesa di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, l'istituto della mobilità esterna è attivato, in via eccezionale e purché vi sia la necessaria disponibilità di posti nell'organico del ruolo unico regionale, nei confronti del personale dichiarato in esubero dai Consorzi di cui all'articolo 1. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati criteri e modalità di attuazione dell'istituto predetto.

     2. Il personale di ruolo dei Consorzi di cui all'articolo 1, dichiarato in esubero entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può chiedere di essere inquadrato presso gli Enti soci dei Consorzi stessi alla data di approvazione della presente legge, nei limiti dei posti disponibili nelle relative piante organiche.

     3. La richiesta di inquadramento presso gli Enti di cui al comma 2 deve essere presentata dal personale interessato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1; gli Enti soci provvedono a deliberare sul suo accoglimento entro i successivi sessanta giorni [3].

 

     Art. 5. (Vigilanza). [4]

 

     Art. 6. (EZIT- Controllo). [5]

 

     Art. 7. (Effetti dell'approvazione dei progetti). [6]

 

     Art. 8. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) legge regionale 9 gennaio 1965, n. 1, e successive modificazioni ed

integrazioni;

b) l'articolo 13 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47;

c) l'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1987, n 45.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 28 luglio 1997, n. 26.

[3] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 gennaio 1996, n. 4 e successivamente anche dall'art. 10 della L.R. 7 maggio 1996, n. 20.

[4] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall’art. 14 della L.R. 1 ottobre 2002, n. 25.

[6] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 3.