§ 3.10.43 - Legge Regionale 3 febbraio 1993, n. 4.
Disposizioni concernenti i Consorzi di sviluppo industriale e norme attuative della legge 22 ottobre 1971, n. 865.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:03/02/1993
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività dei Consorzi di sviluppo industriale con la partecipazione di enti locali.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63.
Art. 3.  Interventi per la realizzazione di un piano di insediamenti produttivi (PIP).
Art. 4.  Norme finanziarie.


§ 3.10.43 - Legge Regionale 3 febbraio 1993, n. 4.

Disposizioni concernenti i Consorzi di sviluppo industriale e norme attuative della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(B.U. 4 febbraio 1993, n. 9, Suppl. Straord.).

 

Art. 1. Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività dei Consorzi di sviluppo industriale con la partecipazione di enti locali.

     1. E' autorizzata la prosecuzione dell'attività di sviluppo industriale in corso nelle forme consortili fra enti locali fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma in materia di disciplina dei consorzi di sviluppo industriale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998 [1].

     2. Rimane confermata, nei suindicati limiti temporali, la competenza degli enti partecipanti ai Consorzi e dell'Amministrazione regionale al finanziamento degli interventi.

     3. Gli attuali organi dei Consorzi di cui al comma 1 sono prorogati fino alla data indicata al medesimo comma.

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63.

     1. L'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3. Interventi per la realizzazione di un piano di insediamenti produttivi (PIP).

     1. Le attività previste dall'articolo 27, comma quinto e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dirette alla realizzazione di un piano di insediamenti produttivi (PIP), possono essere svolte dai Comuni per il tramite di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale. A tale scopo il Comune interessato stipula con la società apposita convenzione.

     2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la convenzione può prevedere che la società provveda direttamente alla cessione in proprietà delle aree infrastrutturate ed all'introito dei relativi corrispettivi.

     3. Con l'atto di cessione di cui al comma 2 possono imporsi all'acquirente gli oneri ed obblighi previsti dall'articolo 27, ultimo comma, della legge n. 865/1971, in base alle eventuali indicazioni dell'Amministrazione comunale.

     4. All'utilizzazione delle aree cedute in proprietà si applica l'articolo 50, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

 

     Art. 4. Norme finanziarie.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come sostituito dall'articolo 2, fanno carico al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993; conseguentemente, nella denominazione del predetto capitolo 7416, la locuzione «annui costanti agli» viene sostituita dalla locuzione «pluriennali, per la durata di 15 anni, a fronte dei mutui contratti dagli».

 

 


[1] Comma già modificato dalle LL.RR. 27 dicembre 1993, n. 54, 5 dicembre 1994, n. 18, 5 gennaio 1996, n. 4 e 24 gennaio 1997, n. 6. Ora da ultimo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 28 luglio 1997, n. 26.

[2] Articolo inserito nel testo della legge originaria.