§ 3.10.33 - Legge Regionale 24 gennaio 1983, n. 10.
Provvedimenti a favore dell'industria regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:24/01/1983
Numero:10


Sommario
Art. 1.      Fra le somme mutuate, ammissibili a contributo regionale ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere [...]
Art. 2.      Per le medesime finalità di cui al punti 1), 2) e 3) del precedente articolo è altresì concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 15% sulle spese sostenute per immobili, [...]
Art. 3.      Per le finalità del precedente articolo 2 e autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1983.
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Al fine di dare impulso alla attività di ricerca, studio e promozione del settore delle piccole e medie imprese industriali della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere [...]
Art. 8.      La domanda di contributo dovrà essere presentata alla Direzione regionale dell'industria e dell'artigianato, corredata dai seguenti documenti:
Art. 9.      Per le finalità del precedente articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1982
Art. 12.      L'articolo 5 bis della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, così aggiunto con l'articolo 10 della legge regionale 28 agosto 1974, n. 44, è abrogato.
Art. 13.      L'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi straordinari da assumere per l'ampliamento della base produttiva e la difesa e lo sviluppo dell'occupazione nell'area della provincia di [...]
Art. 14.      Per l'attuazione di interventi eventualmente da assumere da parte della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia S.p.A.», ai sensi dell'articolo 1 della legge [...]
Art. 15.      L'articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 67 è abrogato.
Art. 16.      Per le finalità previste dal precedente articolo 13 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1983.
Art. 17.      (Omissis)
Art. 18.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.10.33 - Legge Regionale 24 gennaio 1983, n. 10.

Provvedimenti a favore dell'industria regionale.

(B.U. 24 gennaio 1983, n. 8).

 

CAPO I

Provvedimenti a favore di impianti idroelettrici

 

Art. 1.

     Fra le somme mutuate, ammissibili a contributo regionale ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere incluse le iniziative:

     1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero per riattamento di impianti che, pur insistendo su concessioni per grandi derivazioni, in quanto cumulative ai sensi dell'articolo 58 del R.D. 1775 del 1933, non abbiano una potenza nominale superiore a 3.000 KW [1];

     2) di costruzione di nuovi impianti o di potenziamento di impianti esigenti, che utilizzino concessioni di piccola derivazione di acqua, ovvero di costruzione e di ampliamento di impianti che pur insistendo su concessioni per grandi derivazioni, in quanto cumulative ai sensi dell'articolo 58 del R.D. 1775 del 1933, non abbiano una potenza nominale superiore ai 3.000 KW [2];

     3) di realizzazione di impianti termici per la produzione di energia in cui sia prevalente l'uso di fonti rinnovabili di energia o assimilate, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

 

     Art. 2.

     Per le medesime finalità di cui al punti 1), 2) e 3) del precedente articolo è altresì concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 15% sulle spese sostenute per immobili, comprese le aree, opere idrauliche, impianti, macchinari e attrezzature.

     Il relativo contributo verrà erogato dopo l'entrata in funzione dell'impianto, in base alla documentazione delle spese effettivamente sostenute dall'impresa richiedente.

 

     Art. 3.

     Per le finalità del precedente articolo 2 e autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1983.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 viene istituito, con decorrenza dall'esercizio 1983, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7870 con la denominazione «Contributi in conto capitale per la riattivazione, la costruzione ed il potenziamento di g impianti idroelettrici» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 28 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

 

CAPO II

Modifica al Capo I della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, in materia

   di contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine e

attrezzature

 

     Art. 4.

     (Omissis) [3].

 

CAPO III

    Modifica alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive

modifiche ed integrazioni

 

     Art. 5.

     (Omissis) [4].

 

CAPO IV

     Modifica al Capo III della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63

 

     Art. 6.

     (Omissis) [5].

 

CAPO V

Contributi per la costituzione ed il funzionamento del «Centro regionale

servizi per le piccole e medie industrie»

 

     Art. 7.

     Al fine di dare impulso alla attività di ricerca, studio e promozione del settore delle piccole e medie imprese industriali della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la costituzione ed il funzionamento del «Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie» da promuoversi nell'ambito dell'Area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste da parte della Federazione regionale degli industriali e dell'Unione regionale delle piccole e medie industrie [6].

 

     Art. 8.

     La domanda di contributo dovrà essere presentata alla Direzione regionale dell'industria e dell'artigianato, corredata dai seguenti documenti:

     - copia notarile dell'atto costitutivo, nonché dello statuto del «Centro» debitamente registrato, preventivamente concordati con l'Amministrazione regionale;

     - copia della convenzione regolante i rapporti tra il «Centro»` ed il «Consorzio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'Area di ricerca scientifica e tecnologica»;

     - programma di attività e preventivi sommari di spesa.

     E' fatto obbligo al «Centro» di presentare alla Direzione regionale dell'industria e dell'artigianato, entro il termine che sarà stabilito nel decreto di concessione, il rendiconto relativo al programma di attività svolto.

 

     Art. 9.

     Per le finalità del precedente articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1982 [7].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7871 con la denominazione «Contributi per la costituzione ed il funzionamento del Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1982.

     Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 52 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 10/Rag. dell'11 febbraio 1982.

 

CAPO VI

   Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive

modifiche ed integrazioni

 

     Artt. 10. - 11.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 12.

     L'articolo 5 bis della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, così aggiunto con l'articolo 10 della legge regionale 28 agosto 1974, n. 44, è abrogato.

 

CAPO VII

  Interventi straordinari prioritari per la ripresa produttiva nell'area

della provincia di Gorizia

 

     Art. 13.

     L'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi straordinari da assumere per l'ampliamento della base produttiva e la difesa e lo sviluppo dell'occupazione nell'area della provincia di Gorizia, è autorizzata, in via prioritaria, a concedere a favore delle imprese che provvederanno ad attivare nell'area predetta nuove produzioni nei settori tessile, chimico-tessile e metalmeccanico contributi «una tantum» per l'acquisizione ai costituendi patrimoni aziendali di impianti da prelevare dal «Cotonificio Triestino S.p.A.» di Gorizia, dal fallimento dell'impresa «Tec-Friuli S.p.A.» di Cormons e dal concordato dell'impresa «Detroit- S.E.M. S.p.A.» di Monfalcone.

     I contributi previsti dal presente articolo saranno cumulabili con eventuali altre agevolazioni regionali e statali.

 

     Art. 14.

     Per l'attuazione di interventi eventualmente da assumere da parte della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia S.p.A.», ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e con le modalità ivi previste, a favore dell'impresa del settore metalmeccanico da costituirsi per la soluzione della crisi aziendale della società «Detroit (S.E.M.) S.p.A.» di Monfalcone, la stessa Finanziaria è autorizzata ad effettuare gli interventi stessi anche in presenza della prestazione di ridotte garanzie reali o fideiussorie.

 

     Art. 15.

     L'articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 67 è abrogato.

 

     Art. 16.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 13 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1983.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 viene istituito, con decorrenza dall'esercizio 1983, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7875 con la denominazione: «Contributi "una tantum" a favore delle imprese che provvederanno ad attivare nell'area della provincia di Gorizia nuove produzioni nei settori tessile, chimico-tessile e metalmeccanico per l'acquisizione di impianti» e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6816 del precitato stato di previsione.

 

CAPO VIII

Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1977, n. 10, recante «Interventi per

  la costituzione ed il funzionamento del Centro di ricerca applicata nel

settore meccano-tessile di Pordenone»

 

     Art. 17.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 18.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Vedi le ulteriori contribuzioni di cui all'art. 48 e seguenti della L.R. 24 luglio 1984, n. 30.

[2] Vedi nota che precede.

[3] Norma sostitutiva del secondo e terzo comma dell'art. 1 della L.R. 6 dicembre 1976, n. 63.

[4] Norma sostitutiva del secondo comma dell'art. 1 della L.R. 11 novembre 1965, n. 24.

[5] Norma sostitutiva del primo comma dell'art. 10 della L.R. 6 dicembre 1976, n. 63.

[6] Vedi le finalità di cui all'art. 17 della L.R. 20 gennaio 1992, n. 2.

[7] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14 della L.R. 20 agosto 1984, n. 36, all'art. 49, quinto comma, della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3, all'art. 35, comma 9, della L.R. 11 maggio 1988, n. 28, all'art. 64 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2, all'art. 65 della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3 ed all'art. 57 della L.R. 7 settembre 1992, n. 30.

[8] Norma modificativa degli artt. 4 e 5 della L.R. 30 settembre 1969, n. 35.

[9] Norma sostitutiva dell'art. 2 della L.R. 2 marzo 1977, n. 10.