§ 2.8.13 - Legge Regionale 11 giugno 1975, n. 30.
Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, Capo IV. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:11/06/1975
Numero:30


Sommario
Art. 6.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, sino alla percentuale massima del 7 per cento della spesa, per [...]
Art. 7.      Sull'ammissibilità delle opere e degli impianti al contributo previsto dall'articolo 6 e sulla misura del contributo stesso delibera la Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria [...]
Art. 8.      Il contributo è concesso con decreto dell'Assessore all'industria e al commercio in base ai programmi delle opere e ai preventivi di spesa approvati dalla Giunta regionale.
Art. 9.      I mutui eventualmente contratti per far fronte alle spese per l'attuazione dei programmi contemplati dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 con le modifiche di cui [...]
Art. 10.      Le domande di concessione dei contributi straordinari e dei contributi annui costanti devono essere presentate all'Assessorato dell'industria e del commercio corredate dei seguenti documenti:
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      Per le finalità di cui all'articolo 6 della presente legge è autorizzato nell'esercizio finanziario 1975, il limite di impegno di lire 200 milioni
Art. 13.      Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia di cui all'articolo 9 della presente legge faranno carico al capitolo 5031 dello stato di previsione della spesa del bilancio [...]
Art. 14.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.8.13 - Legge Regionale 11 giugno 1975, n. 30.

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, Capo IV. [*]

(B.U. 17 giugno 1975, n. 40).

 

CAPO I

Contributi straordinari

 

     Artt. 1. - 5.

     (Omissis) [1].

 

CAPO II

Contributi annui costanti

 

Art. 6.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, sino alla percentuale massima del 7 per cento della spesa, per l'attuazione dei programmi contemplati dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, con le modifiche di cui all'articolo 1 della presente legge [2].

     Il contributo annuo costante, di cui al precedente comma, sarà corrisposto sulla parte della spesa riconosciuta ammissibile e comunque eccedente l'ammontare del finanziamento o del contributo straordinario eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, con le modifiche di cui all'articolo 1 della presente legge, o di altra legge statale o regionale.

     I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi per le operazioni e le iniziative effettuate dal 1º gennaio 1973.

 

     Art. 7.

     Sull'ammissibilità delle opere e degli impianti al contributo previsto dall'articolo 6 e sulla misura del contributo stesso delibera la Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e al commercio, sentiti i pareri dell'Assessore alla pianificazione e al bilancio e dell'Assessore ai lavori pubblici.

 

     Art. 8.

     Il contributo è concesso con decreto dell'Assessore all'industria e al commercio in base ai programmi delle opere e ai preventivi di spesa approvati dalla Giunta regionale.

     Il contributo è erogato con le modalità stabilite nel decreto di concessione e sulla base della spesa indicata in tale decreto, salvo conguaglio da effettuarsi dopo che l'opera o l'impianto sia stato ultimato e collaudato.

 

     Art. 9.

     I mutui eventualmente contratti per far fronte alle spese per l'attuazione dei programmi contemplati dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 con le modifiche di cui all'articolo 1 della presente legge, possono essere garantiti, mediante fidejussione, dalla Regione.

     La garanzia prevista dal comma precedente viene disposta, su proposta dell'Assessore all'industria ed al commercio di concerto con l'Assessore alle finanze, con deliberazione della Giunta regionale, che ne determina le condizioni e stabilisce le modalità degli eventuali recuperi da effettuarsi a cura dell'Assessore alle finanze.

 

CAPO III

Disposizioni finali e finanziarie

 

     Art. 10.

     Le domande di concessione dei contributi straordinari e dei contributi annui costanti devono essere presentate all'Assessorato dell'industria e del commercio corredate dei seguenti documenti:

     - deliberazioni dell'ente, con cui sono stati approvati il progetto generale dell'opera o dell'impianto, il preventivo di spesa e il piano finanziario per la sua realizzazione;

     - particolareggiata relazione illustrativa dell'utilità, del costo e delle caratteristiche tecniche dell'opera;

     - dichiarazione del Comune, nel cui territorio si attua l'iniziativa, attestante che la stessa è compatibile con gli strumenti urbanistici in vigore.

 

     Art. 11.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 12.

     Per le finalità di cui all'articolo 6 della presente legge è autorizzato nell'esercizio finanziario 1975, il limite di impegno di lire 200 milioni [4].

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1994.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6625 con la denominazione «Contributi annui costanti in conto capitale o sui mutui eventualmente contratti per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli, zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine, mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, dille carni e dei prodotti ittici» e con lo stanziamento di lire 200 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     L'onere di lire 200 milioni corrispondente all'annualità autorizzata per l'esercizio 1975 fa carico al sopracitato capitolo 6625 e quello di pari importo relativo alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1976 al 1994 graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 13.

     Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia di cui all'articolo 9 della presente legge faranno carico al capitolo 5031 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

 

     Art. 14.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[1] Artt. dall'1 al 5 modificativi e integrativi della L.R. 27 novembre 1967, n. 26.

[2] Vedi anche l'art. 8 della L.R. 18 novembre 1976, n. 61.

[3] Norma sostitutiva del II comma dell'art. 1 della L.R. 19 agosto 1969, n. 31.

[4] Vedi anche l'art. 39 della L.R. 3 giugno 1978, n. 47, l'art. 2 della L.R. 8 luglio 1981, n. 42 l'art. 2 della L.R. 14 dicembre 1982, n. 87, l'art. 80, comma 3 della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3, l'art. 87, comma 3, della L.R. 5 febbraio 1991, n. 4 e l'art. 41 della L.R. 7 settembre 1992, n. 30.