§ 2.8.22 - Legge Regionale 14 dicembre 1982, n. 87.
Rifinanziamento del Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e del Capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:14/12/1982
Numero:87


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.500 milioni, suddivisa [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dal Capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30 è autorizzato, nell'esercizio 1982, un ulteriore limite d'impegno di lire 220 milioni.
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.8.22 - Legge Regionale 14 dicembre 1982, n. 87.

Rifinanziamento del Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e del Capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, concernenti interventi regionali per l'attuazione di programmi per l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli, mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

(B.U. 14 dicembre 1982, n. 113).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1982, di lire 3.800 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 700 milioni per l'esercizio 1984.

     L'onere di lire 5.500 milioni, fa carico al capitolo 8602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982- 1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 5.500 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1982, lire 3.800 milioni per l'esercizio 1983 e lire 700 milioni per l'esercizio 1984.

     Al predetto onere di lire 5.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 39 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dal Capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30 è autorizzato, nell'esercizio 1982, un ulteriore limite d'impegno di lire 220 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 220 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 2001.

     L'onere di lire 660 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8604 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982- 1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 660 milioni suddiviso in ragione di lire 220 milioni per ciascuno degli esercizi 1982, 1983 e 1984.

     Al predetto onere di lire 660 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 40 dell'elenco n. 5 allegato).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.