§ 2.8.27 – L.R. 29 giugno 1983, n. 70.
Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:29/06/1983
Numero:70


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Obiettivi del programma di interventi straordinari e coordinamento con la programmazione regionale.
Art. 3.  Verifica dell'attuazione degli interventi.
Art. 4.  Attribuzioni di compiti.
Art. 5.  Fondo di rotazione in agricoltura.
Art. 6.  Opere di bonifica ed irrigazione.
Art. 7.  Programma straordinario per lo sviluppo dell'agricoltura.
Art. 8.  Completamento programma di ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dal sisma.
Art. 9.  Interventi a favore delle colture pregiate.
Art. 10.  Centro zootecnico sperimentale.
Art. 11.  Opere di sistemazione idraulico-forestale.
Art. 12.  Interventi destinati alle strade e piste forestali.
Art. 13.  Finanziamenti alle Comunità montane e alla Comunità collinare.
Art. 14.  Finanziamento alla Comunità montana del Carso.
Art. 15.      Le disposizioni di cui al precedente articolo 12, relative alla dichiarazione di interesse comune e di urgenza ed indifferibilità delle opere, si applicano a tutte le strade e piste forestali [...]
Art. 16.  Fondo di rotazione per le iniziative economiche.
Art. 17.  Istituto del Medio Credito.
Art. 18.  Contributi pluriennali destinati allo sviluppo delle imprese industriali.
Art. 19.  Contributi pluriennali destinati agli stabilimenti industriali.
Art. 20.  Consorzi Garanzia Fidi tra piccole imprese industriali.
Art. 21.  Fondo di garanzia all'esportazione.
Art. 22.  Interventi a favore della Friulia-Lis S.p.A.
Art. 23.  Norma programmatica.
Art. 24.  Interventi urgenti - Fondo di dotazione della Friulia S.p.A.
Art. 25.  Società finanziaria per il settore edilizio.
Art. 26.  Contributi alle imprese industriali e artigianali.
Art. 27.  Consorzio per l'Area di Ricerca.
Art. 28.  Ricerca tecnologica e applicata.
Art. 29.  CE.RI.MA.TES.
Art. 30.  Impianti idroelettrici di piccola derivazione.
Art. 31.  Miniera di Cave del Predil.
Art. 32.  Zone industriali regionali.
Art. 33.  Zone industriali di interesse comunale.
Art. 34.  Impianti di depurazione.
Art. 35.      Per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a [...]
Art. 36.  Credito.
Art. 37.  Ente per lo sviluppo dell'artigianato.
Art. 38.  Interventi per la mobilità del lavoro ed incentivi all'apprendistato.
Art. 39.  Formazione professionale.
Art. 40.  Incentivi economici a favore degli emigranti rimpatriati.
Art. 41.  Contributi a favore dei Consorzi di Garanzia Fidi.
Art. 42.  Provvidenze a favore delle imprese del settore della cooperazione di consumo, di produzione e di lavoro, nonché del settore distributivo.
Art. 43.  Realizzazione di centri commerciali.
Art. 44.  Contributi pluriennali nel settore del commercio.
Art. 45.  Contributi per esercizi alberghieri e complessi ricettivi a carattere turistico-sociale.
Art. 46.  Opere ed impianti nei poli turistici.
Art. 47.  Contributi pluriennali per esercizi alberghieri e complessi ricettivi a carattere turistico-sociale.
Art. 48.  Incremento del fondo di dotazione della Friulia S.p.A. per interventi nel settore turistico.
Art. 49.  Programmi di investimento nel porto di Trieste.
Art. 50.  Programmi di investimento nel porto di Monfalcone.
Art. 51.  Programmi di investimento a Porto Nogaro.
Art. 52.  Modalità di attuazione degli interventi.
Art. 53.  Prosecuzione del raccordo autostradale «A 28» a servizio dell'area pordenonese.
Art. 54.  Impianti confinari alla frontiera italo-austriaca di Tarvisio.
Art. 55.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 5, primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio [...]
Art. 56.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene [...]
Art. 57.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 7, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al [...]
Art. 58.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 8, primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, [...]
Art. 59.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 9, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale Per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, [...]
Art. 60.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 10, quarto comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene [...]
Art. 61.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 11, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene [...]
Art. 62.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 12, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito [...]
Art. 63.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 13, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito [...]
Art. 64.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 14, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito [...]
Art. 65.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 16, secondo comma, punto 1), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 19831985, e del bilancio per [...]
Art. 66.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 17, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito [...]
Art. 67.      Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con il primo comma dell'articolo 18 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale [...]
Art. 68.      Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con l'articolo 19 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire [...]
Art. 69.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 20, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, [...]
Art. 70.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 21, primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per [...]
Art. 71. 
Art. 72.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 23, secondo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio [...]
Art. 73.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 24, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, [...]
Art. 74.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 25, secondo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 19831985, a decorrere dall'esercizio [...]
Art. 75.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, [...]
Art. 76.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 27, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al [...]
Art. 77.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28, secondo comma, punto 1) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per [...]
Art. 78.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 29, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito [...]
Art. 79.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 30, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al [...]
Art. 80.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 31, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, [...]
Art. 81.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 32, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene [...]
Art. 82.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 33, secondo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per [...]
Art. 83.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 34, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito [...]
Art. 84.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 35, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito [...]
Art. 85.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 36, primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, [...]
Art. 86.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 37, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, [...]
Art. 87.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 38, primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio [...]
Art. 88.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 39, primo e secondo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere [...]
Art. 89.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 40, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, [...]
Art. 90.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 41, primo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per [...]
Art. 91.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 42, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, [...]
Art. 92.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 43, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1985, viene [...]
Art. 93.      Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con il primo comma dell'articolo 44 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale [...]
Art. 94.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 45, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, [...]
Art. 95.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 46, primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, [...]
Art. 96.      Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con il primo comma dell'articolo 47 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella [...]
Art. 97.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 48, primo e secondo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per [...]
Art. 98.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 49, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al [...]
Art. 99.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 50, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al [...]
Art. 100.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 51, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al [...]
Art. 101.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 53, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al [...]
Art. 102.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 54, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al [...]
Art. 103.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia


§ 2.8.27 – L.R. 29 giugno 1983, n. 70.

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

(B.U. 30 giugno 1983, n. 72).

 

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

 

Art. 1. Finalità.

     Con la presente legge, la Regione Friuli-Venezia Giulia disciplina ed attua, sia direttamente sia attraverso gli enti, istituti ed organismi indicati nei successivi articoli, gli interventi straordinari previsti agli articoli 1, 9 e 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, secondo i criteri e le modalità fissate con la legge regionale 29 gennaio 1983, n. 13.

 

     Art. 2. Obiettivi del programma di interventi straordinari e coordinamento con la programmazione regionale.

     Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati a promuovere il processo di sviluppo economico, di riequilibrio e riassetto territoriale della regione, in armonia con le linee e gli obiettivi della programmazione regionale.

     Il programma è prioritariamente rivolto al rafforzamento della base produttiva, attraverso interventi diretti ed indiretti a favore dello sviluppo delle imprese, anche ai fini della promozione della cooperazione, nonché attraverso la realizzazione di opere infrastrutturali collegate allo sviluppo delle attività economiche.

     Il programma forma parte integrante del piano regionale di sviluppo.

     Gli interventi di cui al programma straordinario vengono attuati secondo criteri tesi a garantire il raccordo sistematico e l'organica interrelazione degli stessi con progetti già avviati e da avviare nel quadro del predetto piano regionale di sviluppo.

 

     Art. 3. Verifica dell'attuazione degli interventi.

     Per l'arco di tempo contemplato dalla legge 11 novembre 1982, n. 828, la Regione verificherà, con cadenza semestrale, lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, anche in relazione ai riflessi che ne deriveranno sulle più generali azioni del piano regionale di sviluppo.

     A tal fine, la Giunta regionale presenterà al Consiglio regionale un «Rapporto sull'attuazione della legge n. 828», che sarà presentato al Consiglio regionale nella stessa data di avvio delle consultazioni sul piano regionale di sviluppo previsto dalla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.

     Il Rapporto di cui al precedente comma verrà trasmesso alle Province e formerà oggetto di esame nel quadro delle consultazioni previste dalle procedure per la formazione e l'aggiornamento del piano regionale di sviluppo.

     Con la medesima periodicità semestrale la Giunta regionale promuoverà specifici incontri di verifica sull'attuazione degli interventi straordinari con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali.

     Gli Enti, Istituti ed organismi indicati nella presente legge, cui siano destinati fondi dalla stessa previsti, per la realizzazione degli interventi non attuati direttamente dalla Regione, sono tenuti a trasmettere alla Regione tutti gli elementi di informazione e documentazione necessari a valutare l'efficacia delle iniziative intraprese con l'impiego di detti fondi, lo stato di realizzazione delle medesime e la loro coerenza con gli indirizzi generali della programmazione e le direttive emanate dalla Giunta regionale nel quadro della presente legge, secondo i termini e con le modalità che saranno precisati nei provvedimenti con i quali l'Amministrazione regionale procederà all'assegnazione dei fondi in questione.

     Gli Enti, Istituti ed organismi predetti dovranno in ogni caso assicurare il pieno rispetto della destinazione territoriale dei fondi loro somministrati, quale risulta dalle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 4. Attribuzioni di compiti.

     In armonia con quanto disposto dalla legge 11 novembre 1982, n. 828, e dalla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 13, alle Comunità montane ed alla Comunità collinare viene attribuito il compito di concorrere o di provvedere direttamente, secondo quanto previsto agli articoli successivi, alla realizzazione di quelle categorie di interventi che sono espressamente determinate ed indicate dalla presente legge.

     Le Comunità partecipano altresì, per i rispettivi territori, alla verifica dell'attuazione degli interventi.

 

TITOLO II

INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO E A FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE E COLLINARE

 

CAPO I

Interventi in agricoltura

 

     Art. 5. Fondo di rotazione in agricoltura.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 12.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:

     a) lire 3.000 milioni quale assegnazione al Fondo di rotazione di cui al primo comma dell'articolo 1 della citata legge regionale, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 5.000 milioni quale assegnazione al Fondo di rotazione di cui al primo comma dell'articolo 1 della citata legge regionale, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     c) lire 4.000 milioni quale assegnazione alla sezione speciale di cui al secondo comma dell'articolo 1 della citata legge regionale, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     In relazione a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 12 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nel primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, la locuzione «durata di anni 10» è sostituita con la locuzione «durata di anni 20».

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6. Opere di bonifica ed irrigazione. [2]

     (Omissis) [3].

 

     Art. 7. Programma straordinario per lo sviluppo dell'agricoltura. [4]

     Per il finanziamento di programmi straordinari a livello provinciale destinati allo sviluppo dell'agricoltura, con particolare riguardo alla zootecnia ed alla frutticoltura minore, da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è destinata la somma complessiva di lire 2.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, che viene allocata in un'apposita partita di fondo globale, ai fini del suo utilizzo con successivo provvedimento legislativo.

 

     Art. 8. Completamento programma di ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dal sisma. [5]

     Per le finalità previste dall'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, così come sostituito con l'articolo 13 della legge regionale 21 gennaio 1971, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 14 della citata legge regionale n. 7/1977 è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza di lire 9.000 milioni per l'esercizio 1983 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     Per le finalità previste dall'articolo 15, primo e secondo comma della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1983 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

     Art. 9. Interventi a favore delle colture pregiate. [6]

     Per le finalità previste dagli articoli 4, 5 e 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984 con la seguente articolazione territoriale:

     a) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

     Art. 10. Centro zootecnico sperimentale. [7]

     Al fine di trasformare in centro zootecnico sperimentale una azienda agricola già di spettanza del soppresso Ente Nazionale per le Tre Venezie ed assegnata, giusta quanto previsto dall'articolo 9, punto 3, della legge regionale 22 dicembre 1980 n. 70, all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a somministrare all'Ente predetto, nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio, i fondi necessari per la realizzazione, ampliamento ed ammodernamento di strutture e di altre opere di miglioramento fondiario in detta azienda [8].

     La realizzazione di dette opere potrà essere affidata in concessione al comodatario o all'affittuario.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura i finanziamenti per la copertura dell'intera spesa che l'affittuario o il comodatario del centro zootecnico sperimentale di cui al precedente primo comma sosterrà per acquisti, in nome e conto proprio, di scorte vive e morte destinate all'avviamento di detto centro.

     Per le finalità di cui al precedente primo comma è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni per l'esercizio 1984 a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 [9].

     Per le finalità di cui al precedente terzo comma è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 800 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

CAPO II

Interventi nel settore delle foreste

 

     Art. 11. Opere di sistemazione idraulico-forestale. [10]

     Per il completamento e l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale da realizzare con le procedure previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza di lire 11.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:

     a) lire 9.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

     Art. 12. Interventi destinati alle strade e piste forestali.

     Per le finalità previste dall'articolo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza di lire 6.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 [11].

     Le opere interessanti più fondi, ovvero le opere che non possono essere realizzate se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate con decreto del Presidente della Giunta regionale, di interesse comune, nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

 

CAPO III

Interventi a favore delle Comunità montane e della Comunità collinare

 

     Art. 13. Finanziamenti alle Comunità montane e alla Comunità collinare.

     A favore delle Comunità montane e della Comunità collinare del Medio Friuli è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 52.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985 a valere sui fondi di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la realizzazione di interventi aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dall'articolo 1 della suddetta legge e previsti dai rispettivi piani pluriennali di sviluppo, ovvero dai programmi straordinari, e, per la Comunità collinare, inseriti in un apposito piano da formare e approvare secondo le modalità indicate dall'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

     La Giunta regionale approva il definitivo programma degli interventi da attuare e la corrispondente ripartizione dei mezzi finanziari tra le singole Comunità. Dovranno avere priorità le iniziative relative alla forestazione, alla bonifica montana ed alle infrastrutture di interesse turistico.

     Nell'ambito del programma di cui al comma precedente, una quota pari alla metà delle risorse complessivamente disponibili è comunque vincolata al criterio di ripartizione di cui alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

     Per gli interventi di bonifica montana e di altre opere pubbliche le Comunità si avvarranno, là dove costituiti, dei Consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana di cui al Capo III della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, e dei Consorzi di bonifica.

 

     Art. 14. Finanziamento alla Comunità montana del Carso.

     Per il finanziamento di un programma straordinario di interventi per lo sviluppo del settore agricolo e zootecnico nonché per la valorizzazione del territorio della Comunità montana del Carso è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'esercizio dal 1983 al 1985 a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     Il programma di cui al precedente comma è approvato dalla Giunta regionale secondo le modalità indicate dall'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 15.

     Le disposizioni di cui al precedente articolo 12, relative alla dichiarazione di interesse comune e di urgenza ed indifferibilità delle opere, si applicano a tutte le strade e piste forestali comunque finanziate, comprese quelle con domanda già istruita o in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO III

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA, DELL'ARTIGIANATO, DELLA RICERCA E

PER LA POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

 

CAPO I

Interventi nel settore industriale

 

     Art. 16. Fondo di rotazione per le iniziative economiche.

     Al fine di promuovere iniziative economiche nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale destina alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche - F.R.I.E., istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma complessiva di lire 74.750 milioni con la seguente articolazione territoriale in prima utilizzazione:

     a) lire 15.750 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 21.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     c) lire 38.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 69.750 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:

     1) lire 15.750 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera a);

     2) lire 21.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera b);

     3) lire 33.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera c).

 

     Art. 17. Istituto del Medio Credito.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell'Istituto di Medio Credito per le piccole e medie imprese del Friuli- Venezia Giulia fino ad un ammontare di spesa di lire 5.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l'interesse che sarà autorizzato dal Comitato interministeriale del Credito.

     Le modalità dell'operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

     Per le finalità previste dal precedente primo comma è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984 per iniziative nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

     Art. 18. Contributi pluriennali destinati allo sviluppo delle imprese industriali.

     Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1983, per il settore dell'industria, un limite d'impegno di lire 2.800 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 [12].

     Il secondo comma dell'articolo 28 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, è soppresso.

 

     Art. 19. Contributi pluriennali destinati agli stabilimenti industriali.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1983, un limite d'impegno di lire 1.200 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

     Art. 20. Consorzi Garanzia Fidi tra piccole imprese industriali.

     Per la concessione di un contributo a favore dei «Fondi rischi» dei Consorzi di Garanzia Fidi fra le piccole imprese industriali della regione, per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:

     a) lire 2.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 3.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

     Art. 21. Fondo di garanzia all'esportazione.

     Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle imprese regionali facilitando l'esportazione di beni e servizi prodotti nel Friuli- Venezia Giulia, e per la concessione al Consorzio regionale Friulgiulia di un contributo, ad integrazione di un «Fondo rischi» che lo stesso Consorzio costituirà a garanzia di operazioni di finanziamento all'esportazione, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale [13]:

     a) lire 2.000 milioni per interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 5.000 milioni per interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     Per le modalità concernenti i rapporti tra il Consorzio Friulgiulia e l'Amministrazione regionale valgono le disposizioni previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25.

 

     Art. 22. Interventi a favore della Friulia-Lis S.p.A. [14]

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la misura della propria partecipazione azionaria nella «Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Friulia-Lis S.p.A.» mediante sottoscrizione di nuove azioni fino all'importo complessivo di lire 3.000 milioni per interventi da attuarsi nelle aree e nella misura indicate al successivo comma.

     A tal fine è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:

     a) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982~ n. 828;

     c) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

CAPO II

Interventi per la ristrutturazione, il consolidamento e la ripresa delle

strutture produttive del Friuli-Venezia Giulia

 

     Art. 23. Norma programmatica.

     La Regione concorre al perseguimento dell'obiettivo generale del rafforzamento delle strutture industriali del Friuli-Venezia Giulia, realizzando coordinati interventi:

     a) di sostegno a programmi di ristrutturazione produttiva e consolidamento finanziario delle imprese, anche attraverso il diretto supporto a processi di ricapitalizzazione da parte della Finanziaria regionale Friulia S.p.A. [15];

     b) di promozione di iniziative consortili tra imprese industriali ed artigianali per la razionalizzazione del ciclo produttivo e la commercializzazione dei prodotti [16].

     Per gli interventi indicati al precedente comma e prioritariamente indirizzati ai settori della siderurgia, del legno, del mobilio, del tessile, dei coltellinai nonché alle imprese di rilevante importanza economica, occupazionale e territoriale è destinata la somma complessiva di lire 97.500 milioni che viene allocata in apposite partite del fondo globale, ai fini del loro utilizzo con successivi provvedimenti legislativi, secondo la seguente articolazione territoriale:

     a) lire 68.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 24.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     c) lire 5.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

     Art. 24. Interventi urgenti - Fondo di dotazione della Friulia S.p.A.

     Per l'integrazione dello speciale fondo di dotazione della «Società finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia S.p.A.», costituito con l'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 32.500 milioni per l'esercizio 1983, con la seguente articolazione territoriale:

     a) lire 25.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 4.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     c) lire 3.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

     Art. 25. Società finanziaria per il settore edilizio.

     Al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività produttive nel settore edilizio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Friulia S.p.A. Ia somma complessiva di lire 8.000 milioni per la costituzione di un fondo speciale ed a contabilità separata, presso la Friulia medesima, che, da quest'ultima, sarà destinato ad interventi finanziari, anche mediante sottoscrizione di capitale sociale, a favore di una società finanziaria per azioni, avente lo scopo di intervenire nelle imprese operanti nel settore dell'industria delle costruzioni, in qualunque forma giuridica costituite, mediante partecipazioni in capitale, assistenza finanziaria, tecnica, amministrativa, organizzativa e commerciale.

     Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni per l'esercizio 1984, che dovranno trovare utilizzazione conformemente alla seguente articolazione territoriale:

     a) lire 2.000 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     c) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

CAPO III

Incentivi in conto capitale alle imprese

 

     Art. 26. Contributi alle imprese industriali e artigianali.

     Al fine di sostenere, attraverso la concessione di contributi «una tantum» in conto capitale, investimenti diretti alla realizzazione di nuovi insediamenti e all'ampliamento e ammodernamento di quelli esistenti, è destinata la somma complessiva di 24.000 milioni, di cui 20.000 milioni per investimenti delle imprese industriali e 4.000 milioni per investimenti delle imprese artigianali, secondo la seguente articolazione territoriale [17]:

     a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     c) lire 12.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     Della predetta somma complessiva, per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983, a valere sui fondi di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     Gli interventi di cui al precedente comma sono estensibili alle domande già presentate ai sensi della legge regionale n. 35/1969 e successive modificazioni e integrazioni.

     La restante somma di lire 22.000 milioni viene allocata in apposite partite del fondo globale, secondo la seguente articolazione territoriale:

     a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     c) lire 12.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     Con successiva legge regionale saranno determinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al precedente comma a favore di investimenti nei territori montani e nelle province di Trieste e di Gorizia, nonché nelle zone dell'Aussa-Corno e di S. Vito al Tagliamento e per altri eventuali straordinari interventi nelle zone della Bassa friulana e del Pordenonese.

 

CAPO IV

Interventi per la ricerca scientifica, tecnologica ed applicata e per la

valorizzazione delle risorse minerarie ed energetiche

 

     Art. 27. Consorzio per l'Area di Ricerca.

     Per la concessione di un contributo al Consorzio per l'Area di Ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste volto al finanziamento di nuove iniziative internazionali di ricerca ad alto livello scientifico e tecnologico è destinata la somma complessiva di lire 20.000 milioni a valere sui fondi dell'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.

 

     Art. 28. Ricerca tecnologica e applicata.

     Allo scopo di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento tecnologico dell'apparato produttivo industriale e artigianale del Friuli-Venezia Giulia, attraverso contributi agli investimenti in attività di ricerca tecnologica ed applicata, è destinata la somma complessiva di lire 32.000 milioni, con la seguente articolazione territoriale:

     a) lire 9.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 10.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     c) lire 13.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     Della predetta somma complessiva, per gli interventi previsti dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, viene autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni per l'esercizio 1983, con la seguente articolazione territoriale:

     1) lire 2.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera a);

     2) lire 3.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera b);

     3) lire 4.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera c).

     La restante somma di lire 23.000 milioni viene allocata in apposite partite del fondo globale, ai fini del loro utilizzo con successivi provvedimenti legislativi, secondo la seguente articolazione territoriale;

     a) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     c) lire 9.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

          Art. 29. CE.RI.MA.TES.

     Allo scopo di contribuire al consolidamento ed alla qualificazione del tessile nell'ambito degli obiettivi del piano di settore, nonché per le finalità e con le modalità previste dalla legge regionale 2 marzo 1977, n. 10, così come modificata dall'articolo 17 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

     Art. 30. Impianti idroelettrici di piccola derivazione.

     Per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici nonché per il potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni per piccole derivazioni, realizzati da Comuni, Comunità montane e Società cooperative, è destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, da allocare in apposita partita del fondo globale ai fini del suo utilizzo con successivo provvedimento legislativo [18].

 

     Art. 31. Miniera di Cave del Predil. [19]

     Al fine di consolidare l'attività della miniera piombo-zincifera di Cave del Predil attraverso il sostegno della ricerca per la successiva coltivazione, nelle more dell'operatività della legge 6 ottobre 1982, n. 752, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla S.A.M.I.M. S.p.A. un contributo straordinario in conto capitale fino alla misura del 60 per cento delle spese che la Società stessa ha sostenuto e sosterrà - dal 1º gennaio 1983 al 31 dicembre 1984 - per gli interventi previsti dall'articolo 9 della legge citata e dall'articolo 6 della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni [20].

     Per le finalità previste dal presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

CAPO V

Interventi per infrastrutture industriali

 

     Art. 32. Zone industriali regionali.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 25.250 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale [21]:

     a) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     c) lire 20.250 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

     Art. 33. Zone industriali di interesse comunale.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, contributi in capitale nella misura massima del 60% della spesa riconosciuta ammissibile. Detta misura massima viene elevata all'80% in favore dei Comuni facenti parte delle Comunità montane e loro Consorzi [22].

     Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:

     a) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     c) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della citata legge regionale n. 31/1969 è altresì autorizzato, per l'esercizio 1983, un limite di impegno di lire 200 milioni per interventi a favore di Comuni e Consorzi ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     Possono beneficiare dei contributi di cui ai commi precedenti i Comuni in possesso di uno strumento urbanistico approvato, nel quale sia individuata la zona produttiva.

     Per gli interventi di cui alla lettera b) - secondo comma - sarà acquisito da parte dell'Amministrazione regionale il preventivo parere delle Comunità montane competenti per territorio.

 

     Art. 34. Impianti di depurazione.

     Per le finalità previste dal Capo VI della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1983 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

     Art. 35.

     Per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ulteriori contributi, per complessive lire 500 milioni a favore di Consorzi e Società consortili tra imprese industriali ed artigiane operanti nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     Possono beneficiare delle provvidenze di cui al precedente comma anche i Consorzi e le Società consortili formati da imprese industriali, artigiane e di servizi, singole o associate, ivi comprese le società cooperative, costituiti o che si costituiranno successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

     Limitatamente all'esercizio 1983 le domande per ottenere i contributi di cui al presente articolo dovranno essere presentate alla Direzione regionale dell'industria e dell'artigianato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO VI

Interventi per l'artigianato

 

     Art. 36. Credito.

     Per gli interventi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, per 10 anni, l'importo annuo di lire 2.000 milioni a decorrere dall'esercizio 1983.

     Le modalità di conferimento dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il credito alle imprese artigiane.

     Per le modalità di concessione dei finanziamenti alle imprese artigiane e per la misura delle agevolazioni valgono i criteri già determinati ai sensi del terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39.

     Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, e per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, per 10 anni, l'importo annuo di lire 500 milioni, a decorrere dall'esercizio 1983.

     Per la concessione di un contributo a favore di «Fondi rischi» dei Consorzi provinciali di Garanzia Fidi tra imprese artigiane e cooperative tra imprese artigiane, per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30 è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:

     a) lire 3.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 2.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

     Art. 37. Ente per lo sviluppo dell'artigianato. [23]

     Per la concessione di un contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 8.000 milioni, per gli esercizi dal 1983 al 1985, da utilizzare - secondo le modalità ed i criteri che saranno indicati con specifiche direttive della Giunta regionale - per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, fino alla concorrenza di lire 3.000 milioni, per il sostegno di iniziative consortili tra imprese artigiane, aventi per oggetto l'acquisizione, l'urbanizzazione e l'apprestamento di aree destinate agli insediamenti produttivi artigianali, con la seguente articolazione territoriale:

     a) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     c) lire 3.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

CAPO VII

Interventi per una politica attiva del lavoro

 

     Art. 38. Interventi per la mobilità del lavoro ed incentivi all'apprendistato.

     Per la promozione di specifiche azioni dirette a favorire la mobilità della manodopera viene destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 da allocare in apposite partite del fondo globale, secondo la seguente articolazione territoriale:

     a) lire 2.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 2.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     Per la promozione di specifiche azioni dirette a sostenere l'apprendistato artigiano viene destinata la somma complessiva di 5.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, da allocare in apposite partite del fondo globale, secondo la seguente articolazione territoriale:

     a) lire 3.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 1.500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     Con successive leggi regionali saranno determinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi e per il loro coordinamento con gli analoghi interventi da attuare con mezzi ordinari del bilancio regionale.

 

     Art. 39. Formazione professionale.

     Al fine di potenziare i centri di formazione professionale è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     La predetta somma viene così suddivisa:

     a) lire 600 milioni per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 26;

     b) lire 1.400 milioni per la concessione agli enti gestori di cui all'articolo 17 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, di finanziamenti straordinari per le finalità di cui all'articolo 9, lettera f), di detta legge, anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 10 della medesima legge.

     Per la realizzazione di progetti formativi sperimentali nei settori della forestazione e dell'artigianato artistico è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per gli esercizi 1983 e 1984 per la concessione all'I.R.Fo.P. di contributi straordinari per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 [24].

     Al fine di consentire l'effettuazione delle iniziative formative a carattere sperimentale di cui all'articolo 3, lettera e), ed all'articolo 9, lettera c), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, anche attraverso l'acquisto delle attrezzature necessarie, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 500 milioni per gli esercizi 1983 e 1984 per la concessione di contributi straordinari agli enti di cui all'articolo 17 della citata legge per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

     Art. 40. Incentivi economici a favore degli emigranti rimpatriati.

     Per gli interventi previsti dall'articolo 5, lettera d), della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1983, con la seguente articolazione territoriale:

     a) lire 500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 500 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

TITOLO IV

INTERVENTI NEL SETTORE TERZIARIO

 

CAPO I

Interventi a favore del commercio

 

     Art. 41. Contributi a favore dei Consorzi di Garanzia Fidi.

     Per la concessione di un contributo a favore dei «Fondi rischi» dei Consorzi di Garanzia Fidi tra le piccole imprese commerciali di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, con la seguente articolazione territoriale:

     a) lire 2.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 4.000 milioni a favore dei Consorzi Garanzia Fidi aventi sede nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     Per la concessione di un contributo a favore del Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro Consorzi di cui all'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984 [25].

 

     Art. 42. Provvidenze a favore delle imprese del settore della cooperazione di consumo, di produzione e di lavoro, nonché del settore distributivo.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:

     a) lire 750 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 750 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

     Art. 43. Realizzazione di centri commerciali.

     Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 13.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:

     a) lire 6.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     c) lire 5 000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

     Art. 44. Contributi pluriennali nel settore del commercio.

     Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1983 un limite di impegno di lire 1.000 milioni a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, sono autorizzati, nell'esercizio finanziario 1983:

     a) un limite di impegno di lire 1.000 milioni a valere sui fondi di cui all'articolo 1, ultimo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) un limite di impegno di lire 800 milioni a valere sui fondi di cui all'articolo 10, primo e secondo comma, lettera b), della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

CAPO II

Interventi nel settore del turismo

 

     Art. 45. Contributi per esercizi alberghieri e complessi ricettivi a carattere turistico-sociale.

     Per le finalità previste dall'articolo 2, lettere a) e b), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:

     a) lire 5.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

     Art. 46. Opere ed impianti nei poli turistici.

     Per le finalità previste dall'articolo 2, lettere e) ed f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 25.000 milioni per gli esercizi dai 1983 al 1985, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 [26].

     Per le finalità previste dall'articolo 2, lettere d) ed f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, è destinata la somma complessiva di lire 20.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 [27].

     Della predetta somma complessiva di lire 20.0C0 milioni viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.

     Per il perseguimento dei fini precisati nel presente articolo:

     a) non va applicata la limitazione di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 53, modificata con l'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 44;

     b) i contributi destinati alle iniziative individuate con la lettera d) dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, possono rappresentare sino al 70% delle spese ammissibili ovvero - qualora le iniziative siano realizzate da enti pubblici - sino al 98% di dette spese.

     I contributi da concedersi con gli importi indicati ai precedenti commi, per le iniziative individuate con le lettere d), e) ed f) dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, possono essere destinati anche ad integrazione dei contributi concessi ai sensi della citata legge regionale n. 16/1965 ed ai sensi dell'articolo 25, lettera b) del primo comma della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche; la somma degli interventi finanziari non può eccedere, rispetto alla spesa ammissibile, la percentuale stabilita dal precedente comma [28].

 

     Art. 47. Contributi pluriennali per esercizi alberghieri e complessi ricettivi a carattere turistico-sociale.

     Per le finalità previste dalle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 e successive modifiche, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1983, un limite d'impegno di lire 1.000 milioni a valere sui fondi di cui all'articolo 1, ultimo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     (Omissis) [29].

 

     Art. 48. Incremento del fondo di dotazione della Friulia S.p.A. per interventi nel settore turistico.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A.», costituito con l'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con un importo complessivo di lire 8.000 milioni.

     [Tale importo verrà utilizzato, su direttiva della Giunta regionale, per interventi determinati da esigenze economico-sociali, mediante partecipazione e/o assistenza finanziaria a favore di società operanti nel settore turistico] [30].

     Detti fondi dovranno trovare investimento conformemente alla seguente divisione territoriale:

     a) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;

     c) lire 4.0C0 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 [31].

 

CAPO III

Interventi nel settore dei trasporti

 

     Art. 49. Programmi di investimento nel porto di Trieste.

     Per la concessione di un finanziamento straordinario all'Ente autonomo del porto di Trieste per l'attuazione di programmi di investimento per le finalità e con le modalità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è destinata la somma complessiva di lire 30.000 milioni a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 16.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.

 

     Art. 50. Programmi di investimento nel porto di Monfalcone.

     Per la concessione di un finanziamento straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per la realizzazione di programmi di investimento per il potenziamento del porto di Monfalcone, comprendenti gli interventi individuati all'articolo 2 e all'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, è destinata la somma complessiva di lire 10.000 milioni a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.

 

     Art. 51. Programmi di investimento a Porto Nogaro.

     Per la concessione di un finanziamento straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale della Zona dell'Aussa-Corno per la realizzazione di programmi di investimento per il potenziamento dello scalo marittimo di Porto Nogaro, comprendenti gli interventi individuati all'articolo 2 e all'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44 è destinata la somma complessiva di lire 5.000 milioni a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     Della predetta somma complessiva viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.

 

     Art. 52. Modalità di attuazione degli interventi.

     (Omissis) [32].

 

     Art. 53. Prosecuzione del raccordo autostradale «A 28» a servizio dell'area pordenonese.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alla Società «Autovie Venete» S.p.A., concessionaria del raccordo autostradale «A 28» Portogruaro-Pordenone in esercizio, l'importo di lire 14.000 milioni da convertire in capitale sociale e da destinare interamente alla realizzazione di un primo lotto funzionale della prosecuzione del citato raccordo autostradale «A 28» fino all'innesto con l'autostrada «A 27» Mestre-Vittorio Veneto, con relativi raccordi alla viabilità esistente nell'area pordenonese, a condizione che il relativo investimento venga iscritto nel bilancio della Società con distinta appostazione.

     L'Amministrazione regionale è in conseguenza legittimata ad aumentare in più riprese e nella misura complessiva di lire 14.000 milioni la propria partecipazione azionaria nella predetta Società «Autovie Venete» S.p.A., mediante sottoscrizione alla pari di azioni di nuova emissione.

     Le predette quote saranno erogate in unica soluzione indipendentemente dall'andamento dei lavori, restando nella facoltà della Amministrazione regionale di accertare, nei modi ritenuti più opportuni, l'impiego del finanziamento.

     Ai fini di cui al precedente primo comma, le modalità e i termini del conferimento di capitale sono regolati da apposita convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e la «Autovie Venete S.p.A.» [33].

     Per le finalità previste dai precedenti primo e secondo comma, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 14.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985 a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

     Art. 54. Impianti confinari alla frontiera italo-austriaca di Tarvisio.

     Al fine di consentire alla «Autovie Servizi» S.p.A., proprietaria dell'attuale centro regionale al confine con l'Austria in Comune di Tarvisio, la progettazione e la realizzazione delle opere di ristrutturazione, ampliamento e completamento dei relativi impianti per i servizi confinari, compresi quelli doganali, attinenti al traffico delle merci, rese necessarie dal completamento del tratto terminale della Autostrada Udine-Tarvisio-Confine di Stato, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l'onere della spesa occorrente, fino all'importo massimo di lire 14.000 milioni, mediante conferimento di capitale alla predetta Società.

     Le modalità e i termini del conferimento del capitale di cui al precedente comma sono regolati da apposita convenzione, da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e la «Autovie Servizi».

     Per le finalità previste dal precedente primo comma è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 14.000 milioni per gli esercizi 1984 e 985 a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

TITOLO V

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 55.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 5, primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XII - il capitolo 7412 con- la denominazione: «Finanziamento del Fondo di rotazione in agricoltura per la concessione di finanziamenti a breve e medio termine a favore delle aziende agricole situate nei territori di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 5, primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XII - il capitolo 7413 con la denominazione: «Finanziamento del Fondo di rotazione in agricoltura per la concessione di finanziamenti a breve e medio termine a favore delle aziende agricole situate nei territori di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1984 e lire 3.500 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 5, primo comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XII - il capitolo 7414 con la denominazione: «Finanziamento della sezione speciale del Fondo di rotazione in agricoltura per la concessione di finanziamenti a breve e medio termine a favore delle aziende agricole situate nei territori di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

     Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 56.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7177 con la denominazione: «Spesa per l'esecuzione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione, nonché per la sistemazione dei corsi d'acqua nei territori di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 2.200 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 3.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, terzo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7178 con la denominazione: «Spese per la realizzazione a totale carico della Regione di opere pubbliche di accumulo e di provvista di acque destinate, oltre che all'irrigazione, ad uso plurimo, nei territori di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 6.000 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 8.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, terzo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7179 con la denominazione: «Spese per la realizzazione a totale carico della Regione di opere pubbliche di accumulo e di provvista di acque destinate, oltre che alla irrigazione, ad uso plurimo, nei territori di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, quinto comma, punto 1) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 19831985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7180 con la denominazione: «Spese per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, opere di riordino fondiario e di opere comuni a più fondi riguardanti l'irrigazione e la rete di scolo delle acque, nei territori di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza di lire 7.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 6.000 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 7.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, quinto comma, punto 2), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 19831985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7181 con la denominazione: «Spese per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, opere di riordino fondiario e di opere comuni a più fondi riguardanti l'irrigazione e la rete di scolo delle acque, nei territori di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

     Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 6, quinto comma, punto 3) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 19831985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7182 con la denominazione: «Spese per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, opere di riordino fondiario e di opere comuni a più fondi riguardanti l'irrigazione e la rete di scolo delle acque, nei territori di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982 n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 11.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 9.800 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 11.800 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 57.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 7, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5) alla Rubrica n. 5 - Sezione V - la partita n. 10 con la denominazione: «Finanziamento di programmi nel settore agricolo, con particolare riguardo alla zootecnia ed alla frutticoltura minore, nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, nei termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

     Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 58.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 8, primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7398 con la denominazione: «Contributi per la ricostruzione, il ripristino, l'ampliamento ed il miglioramento delle stalle e relativi annessi, nonché per la ricostruzione, il ripristino e l'ampliamento delle strutture, degli annessi e delle relative attrezzature degli allevamenti specializzati, situati nei territori di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 7398 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 6.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 8, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7399 con la denominazione: «Contributi per la riparazione e la ricostruzione, nonché per l'ampliamento di fabbricati rurali e loro pertinenze o di altri immobili di proprietà di cooperative agricole o di società situati nei territori di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 e destinati alla raccolta, trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici o al ricovero di macchine, attrezzi e prodotti medesimi» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 7399 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

 

     Art. 59.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 9, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale Per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7400 con la denominazione: «Contributi per gli interventi relativi alle colture di pregio previste dagli articoli 4, 5 e 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, nelle zone di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

     Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 7400 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento li pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 9, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7401 con la denominazione: «Contributi per gli interventi relativi alle colture di pregio previste dagli articoli 4, 5 e 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, nei territori di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

     Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 7401 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

 

     Art. 60.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 10, quarto comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7402 con la denominazione: «Finanziamenti all'E.R.S.A. per la trasformazione in centro zootecnico sperimentale di una azienda agricola dell'«Ente Tre Venezie» a valere sui fondi di cui all'art. 10, legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni per l'esercizio 1984.

     Al predetto onere di lire 1.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 10, ultimo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7403 con la denominazione: «Finanziamenti all'E.R.S.A. per la copertura delle spese relative alle scorte vive e morte destinate all'avviamento del centro zootecnico sperimentale a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 800 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 600 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 800 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 61.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 11, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 - Categoria IX - il capitolo 8850 con la denominazione: «Spese per il completamento e l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 7.000 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 11, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 - Categoria IX - il capitolo 8851 con la denominazione: «Spese per il completamento e l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

     Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 62.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 12, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 - Categoria XI - il capitolo 8930 con la denominazione: «Contributi, sovvenzioni e concorsi sulle spese per favorire l'apertura, il miglioramento e la manutenzione di strade e piste forestali, nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.

     Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 8930 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

 

     Art. 63.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 13, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Servizio dell'economia montana - Categoria XI il capitolo 5873 con la denominazione: «Finanziamenti alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Medio Friuli a valere sui fondi di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 52.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1983 di lire 13.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 35.000 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 52.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 5873 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

 

     Art. 64.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 14, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Servizio dell'economia montana - Categoria XI il capitolo 5874 con la denominazione: «Finanziamenti alla Comunità montana del Carso per il finanziamento di un programma straordinario di interventi per lo sviluppo del settore agricolo e zootecnico, nonché per la valorizzazione del territorio della Comunità montana del Carso a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

     Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 5874 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

 

     Art. 65.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 16, secondo comma, punto 1), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 19831985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6818 con la denominazione: «Conferimento a favore del F.R.I.E. per la promozione di iniziative economiche nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 15.750 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.000 milioni per l'esercizio 1983, di lire 4.500 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 4.250 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 15.750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 6818 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 7.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 16, secondo comma, punto 25, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6819 con la denominazione: «Conferimento a favore del F.R.I.E. per la promozione di iniziative economiche nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 21.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1983, di lire 7.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 10.000 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 21.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 6819 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 16, secondo comma, punto 3), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6820 con la denominazione: «Conferimento a favore del F.R.I.E. per la promozione di iniziative economiche nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 33.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 10.000 milioni per l'esercizio 1983, di lire 9.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 14.000 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 33:000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 6820 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 10.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

 

     Art. 66.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 17, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6821 con la denominazione: «Acquisto di obbligazioni dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese della regione Friuli-Venezia Giulia, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

     Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 6821 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

 

     Art. 67.

     Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con il primo comma dell'articolo 18 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7876 con la denominazione: «Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, da parte di imprese operanti nel settore industriale, nonché delle attività di servizio complementare a tale settore» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

     Al predetto onere di lire 8.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.

     Le annualità del suddetto limite d'impegno, autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 68.

     Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con l'articolo 19 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7877 con la denominazione: «Contributi costanti sugli interessi di mutui destinati alla costruzione, all'ampliamento ed all'ammodernamento di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, nonché per l'acquisto di macchinari ed attrezzature ad essi destinati nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

     Al predetto onere di lire 3.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 5254 del precitato stato di previsione.

     Le annualità del suddetto limite d'impegno autorizzato per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 69.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 20, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7878 con la denominazione: «Contributo a favore dei «fondi rischi» dei Consorzi Garanzia Fidi fra le piccole imprese industriali aventi sede nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 1.250 milioni per l'esercizio 1984.

     Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 7878 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 20, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7879 con la denominazione: «Contributo a favore dei «fondi rischi» dei Consorzi Garanzia Fidi fra le piccole imprese industriali aventi sede nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

     Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 7879 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

 

     Art. 70.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 21, primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7880 con la denominazione: «Contributo al Consorzio regionale Friulgiulia, per l'integrazione di un fondo rischi a garanzia di interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 1.250 milioni per l'esercizio 1984.

     Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 7880 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 21, primo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7881 con la denominazione: «Contributo al Consorzio regionale Friulgiulia, per l'integrazione di un fondo rischi a garanzia di interventi a favore di imprese aventi sede nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

     Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 7881 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

 

     Art. 71. [34]

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 22, secondo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 19831985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6822 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Friulia Lis - S.p.A. per interventi nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

     Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 6822 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 22, secondo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 19831985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6823 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Friulia Lis - S.p.A. per interventi nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

     Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 6823 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 22, secondo comma, lettera c) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6824 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Friulia Lis - S.p.A. per interventi nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

     Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 6824 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

 

     Art. 72.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 23, secondo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5) alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 2 con la denominazione: «Finanziamenti per interventi nel settore industriale, anche attraverso ulteriori conferimenti al fondo di dotazione della Friulia S.p.A. nei settori siderurgico, del legno, del mobilio, del tessile e dei coltellinai e per imprese di rilevante importanza economica, occupazionale e territoriale nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 68.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 38.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 30.000 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 68.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 23, secondo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5) alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 3 con la denominazione: «Finanziamenti per interventi nel settore industriale, anche attraverso ulteriori conferimenti al fondo di dotazione della Friulia S.p.A. nei settori siderurgico, del legno, del mobilio, del tessile e dei coltellinai e per imprese di rilevante importanza economica, occupazionale e territoriale nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 24.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 22.500 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 24.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 23, secondo comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5) alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 4 con la denominazione: «Finanziamenti per interventi nel settore industriale, anche attraverso ulteriori conferimenti al fondo di dotazione della Friulia S.p.A. nei settori siderurgico, del legno, del mobilio, del tessile e dei coltellinai e per imprese di rilevante importanza economica, occupazionale e territoriale nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1984.

     Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 73.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 24, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6825 con la denominazione: «Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. per interventi nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 25.000 milioni per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 25.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 6825 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 25.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 24, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6826 con la denominazione: «Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. per interventi nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.500 milioni per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 4.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 6826 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 24, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6827 con la denominazione: «Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. per interventi nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 6827 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

 

     Art. 74.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 25, secondo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 19831985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V- Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6836 con la denominazione: «Conferimento alla Finanziaria Regionale Friuli- Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia S.p.A. per la costituzione di un fondo speciale per interventi nel settore edilizio nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984.

     Al predetto onere di lire 2.000 milioni si h fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 25, secondo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6837 con la denominazione: «Conferimento alla Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia S.p.A. per la costituzione di un fondo speciale per interventi nel settore edilizio nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984.

     Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 25, secondo comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6838 con la denominazione: «Conferimento alla Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia S.p.A. per la costituzione di un fondo speciale per interventi nel settore edilizio nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1984.

     Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 75.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7882 con la denominazione: «Contributi una tantum, in misura non superiore al 20% della spesa sostenuta per immobili, impianti ed attrezzature, a favore di imprese industriali che erigano nuovi stabilimenti nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, quarto comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, vengono istituite al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7

- Sezione V - le seguenti partite:

     - la partita n. 5 con la denominazione: «Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1985.

     - la partita n. 6 con la denominazione: «Contributi in conto capitale alle imprese artigianali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

     Al predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, quarto comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 19831985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 7 con la denominazione: «Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

     Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 26, quarto comma, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, vengono istituite al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7

- Sezione V - le seguenti partite:

     - la partita n. 13 con la denominazione: «Contributi in conto capitale alle imprese industriali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni, per l'esercizio 1984;

     - la partita n. 14 con la denominazione: «Contributi in conto capitale alle imprese artigianali per la realizzazione di nuovi insediamenti e l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

     Al predetto onere complessivo di lire 12.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 76.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 27, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta - Direzione regionale dell'istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria XI - il capitolo 6496 con la denominazione: «Contributi al Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste a valere nei fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982 n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 8.000 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 10.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 77.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28, secondo comma, punto 1) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7883 con la denominazione: «Contributi a favore di iniziative di ricerca applicata e tecnologica nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982 n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 2. 000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 7883 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28, secondo comma, punto 2) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7884 con la denominazione: «Contributi a favore di iniziative di ricerca applicata e tecnologica nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982 n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 7884 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28, secondo comma, punto 3) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7885 con la denominazione: «Contributi a favore di iniziative di ricerca applicata e tecnologica nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982 n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 4.0tM0 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 7885 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28, terzo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 8 con la denominazione: «Contributi agli investimenti in attività di ricerca tecnologica ed applicata nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 6.000 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 7.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28, terzo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 19831985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 9 con la denominazione: «Contributi agli investimenti in attività di ricerca tecnologica ed applicata nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 7.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 28, terzo comma, lettera c) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 19831985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n 10 con la denominazione: «Contributi agli investimenti in attività di ricerca tecnologica ed applicata nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 78.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 29, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7886 con la denominazione: «Contributi per il funzionamento del Centro di ricerca per macchine tessili a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983-1985.

     Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pan importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 7886 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

 

     Art. 79.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 30, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituita al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 11 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici nonché per il potenziamento di impianti esistenti nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 80.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 31, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7888 con la denominazione: «Finanziamento straordinario alla SAMIM S.p.A. al fine di consolidare l'attività della Miniera di Cave del Predil attraverso il sostegno della ricerca, a valere sui fondi di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1984.

     Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 7888 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Per l'introito delle somme assegnate dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, viene istituito «per memoria», a decorrere dall'esercizio 1984, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 al Titolo II - Categoria XII - Rubrica n. 1 - il capitolo 726 con la denominazione: «Recupero del contributo statale erogato alla SAMIM S.p.A. ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752».

     Corrispondentemente, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito «per memoria» al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 7 - Sezione V - la partita n. 12, con la denominazione: «Finanziamenti a favore della ricerca per la valorizzazione delle risorse naturali nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828».

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto da registrare alla Corte dei Conti, l'iscrizione alla predetta partita delle somme accertate sul capitolo 726 dell'entrata.

 

     Art. 81.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 32, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7890 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a enti pubblici e consorzi di diritto pubblico che perseguono finalità di sviluppo industriale nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per opere di infrastrutture tecniche e servizi» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984.

     Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di prensione.

     Per ali oneri previsti dal precedente articolo 32, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7891 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a enti pubblici e consorzi di diritto pubblico che perseguono finalità di sviluppo industriale nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per opere di infrastrutture tecniche e servizi» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

     Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 32, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7892 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a enti pubblici e consorzi di diritto pubblico che perseguono finalità di sviluppo industriale nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per opere di infrastrutture tecniche e servizi» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 20.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 10.100 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 10.150 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 20.250 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 82.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 33, secondo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7893 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di comuni e consorzi tra Enti locali territoriali per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

     Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 7893 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 33, secondo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7894 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di comuni e consorzi tra Enti locali territoriali per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

     Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 7894 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 33, secondo comma, lettera c) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7895 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di comuni e consorzi tra Enti locali territoriali per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

     Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 7895 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

     Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con l'articolo 33, terzo comma, della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7896 con la denominazione: «Contributi annui costanti sulle spese sostenute dai comuni e consorzi tra enti locali territoriali per opere ed impianti pubblici infrastrutturali a servizio di insediamenti industriali nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

     Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.

     Le annualità del suddetto limite d'impegno, autorizzato per gli esercizi dal 1986 al 2002, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

     Sul precitato capitolo 7896 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

 

     Art. 83.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 34, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7897 con la denominazione: «Contributi una tantum per la depurazione, il trattamento e lo smaltimento delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza di lire 1.000 milioni, per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 7897 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

 

     Art. 84.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 35, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7904 con la denominazione: «Contributi a favore dei consorzi fra piccole imprese industriali in settori produttivi omogenei nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza di lire 500 milioni, per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 85.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 36, primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6828 con la denominazione: «Conferimenti annui alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane per la concessione di finanziamenti agevolati a medio termine alle imprese artigiane ubicate nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza di lire 6.000 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

     Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.

     Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

     Sul precitato capitolo 6828 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 36, quarto comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6829 con la denominazione: «Conferimenti annui alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso nel pagamento degli interessi dei mutui agevolati a medio termine e a breve termine contratti dalle imprese artigiane, dalle cooperative artigiane e dai consorzi fra imprese artigiane nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza di lire 1.500 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

     Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5254 del precitato stato di previsione.

     Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

     Sul precitato capitolo 6829 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5254.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 36, quinto comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7898 con la denominazione: «Contributi ai consorzi provinciali di garanzia fidi fra imprese artigiane e cooperative tra imprese artigiane per l'integrazione dei loro fondi rischi per interventi nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

     Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 7898 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 36, quinto comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7899 con la denominazione: «Contributi ai consorzi provinciali di garanzia fidi fra imprese artigiane e cooperative tra imprese artigiane per l'integrazione dei loro fondi rischi per interventi nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

     Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 7899 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

 

     Art. 86.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 37, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7900 con la denominazione: «Contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato per interventi nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1983, 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e 1.000 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 7900 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 37, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7901 con la denominazione: «Contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato per interventi nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984.

     Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 37, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7905 con la denominazione: «Contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato per interventi nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1983, e lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984.

     Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 7905 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

 

     Art. 87.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 38, primo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito, al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 10 - Sezione V - la Partita n. 1 con la denominazione: «Finanziamenti per favorire la mobilità della manodopera nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.250 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

     Al predetto onere di lire 2.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 38, primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito, al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 10 - Sezione V - la Partita n. 2 con la denominazione: «Finanziamenti per favorire la mobilità della manodopera nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.250 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

     Al predetto onere di lire 2.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 38, secondo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito, al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 10 - Sezione V - la Partita n. 3 con la denominazione: «Finanziamenti per sostenere l'apprendistato artigiano nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.750 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

     Al predetto onere di lire 3.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 38, secondo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito, al capitolo 7000 - Fondo globale (elenco n. 5), alla Rubrica n. 10 - Sezione V - la Partita n. 4 con la denominazione: «Finanziamenti per sostenere l'apprendistato artigiano nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

     Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 88.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 39, primo e secondo comma, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria XI - il capitolo 6497 con la denominazione: «Contributi straordinari in conto capitale a favore dell'I.R.Fo.P. per il potenziamento dei Centri di formazione professionale nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1984 e lire 200 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 39, primo e secondo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria XI - il capitolo 6498 con la denominazione: «Contributi agli Enti per l'acquisto di aree ed immobili e per la sistemazione di sedi dei Centri di formazione professionale nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per l'esercizio 1984 e lire 800 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 1.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 39, terzo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria XI - il capitolo 6499 con la denominazione: «Contributi all'I.R.Fo.P. per la realizzazione di progetti formativi sperimentali nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1983 e lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984.

     Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 6499 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 39, ultimo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale istruzione, formazione professionale ed attività culturali - Categoria XI - il capitolo 6500 con la denominazione: «Contributi agli Enti per l'effettuazione di iniziative formative a carattere sperimentale nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

     Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 6500 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

 

     Art. 89.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 40, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 10 - Categoria XI - il capitolo 8518 con la denominazione: «Fondo regionale per l'emigrazione per interventi da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 8518 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 40, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 10 - Categoria XI - il capitolo 8519 con la denominazione: «Fondo regionale per l'emigrazione per interventi da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 8519 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

 

     Art. 90.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 41, primo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8114 con la denominazione: «Contributi a favore dei fondi rischi dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali aventi sede nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per l'esercizio 1983, di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 250 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 8114 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1992 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 41, primo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8115 con la denominazione: «Contributo a favore dei fondi rischi dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali aventi sede nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1983, di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 500 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 8115 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 41, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - i seguenti capitoli:

     - capitolo 8124 con la denominazione: «Contributo straordinario al Consorzio regionale di garanzia fidi per l'abbattimento degli interessi delle operazioni bancarie a breve termine effettuate da società cooperative di produzione e lavoro costituite fra i lavoratori disoccupati nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984;

     - capitolo 8125 con la denominazione: «Contributo straordinario ad integrazione del fondo rischi costituito dal Consorzio regionale di garanzia fidi per iniziative nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984.

     Al predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 91.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 42, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8116 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore delle cooperative di consumo e dei loro consorzi per l'acquisto, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed ai locali, singoli o consortili, di deposito, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all'esercizio dell'attività e contributi alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature degli impianti e dei mezzi di trasporto occorrenti all'attività dell'impresa nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 750 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 500 milioni per l'esercizio 1984.

     Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 8116 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 42, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8117 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore delle cooperative di consumo e dei loro consorzi per l'acquisto, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed ai locali, singoli o consortili, di deposito, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all'esercizio dell'attività e contributi alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature degli impianti e dei mezzi di trasporto occorrenti all'attività dell'impresa nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 750 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 500 milioni per l'esercizio 1984.

     Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 8117 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

 

     Art. 92.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 43, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8118 con la denominazione: «Finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 43, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8119 con la denominazione: «Finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

     Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 43, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8120 con la denominazione: «Finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 3.500 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 93.

     Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con il primo comma dell'articolo 44 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8121 con la denominazione: «Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento, nelle zone di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, da parte di imprese operanti nel settore commerciale, nonché delle attività di servizio complementari a tale settore» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

     Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.

     Le annualità del suddetto limite d'impegno autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

     Sul precitato capitolo 8121 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

     Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con il secondo comma, lettera a), del precedente articolo 44 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8122 con la denominazione: «Contributi annui costanti a favore degli operatori commerciali, al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

     All'onere complessivo di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.

     Le annualità del suddetto limite d'impegno autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

     Sul precitato capitolo 8122 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

     Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con il secondo comma, lettera b), del precedente articolo 44 della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8123 con la denominazione: «Contributi annui costanti a favore degli operatori commerciali, al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

     All'onere complessivo di lire 2.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 5254 del precitato stato di previsione.

     Le annualità del suddetto limite d'impegno autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

     Sul precitato capitolo 8123 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5254.

 

     Art. 94.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 45, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8642 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1984.

     Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 8642 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 45, primo comma, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8643 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

     Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 8643 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

 

     Art. 95.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 46, primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione I - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8644 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, da realizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 25.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1983, di lire 9.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 15.000 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 25.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 8644 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 46, terzo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8645 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per le iniziative di cui alla lettera e) dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, da realizzare nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 7.000 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 15.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 96.

     Le annualità relative al limite d'impegno autorizzato con il primo comma dell'articolo 47 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8646 con la denominazione: «Contributi sugli interessi dei mutui contratti per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni e integrazioni, da realizzare nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

     Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5251 del precitato stato di previsione.

     Le annualità del suddetto limite d'impegno, autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 97.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 48, primo e secondo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6830 con la denominazione: «Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della "Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia - Friulia S.p.A." per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984 [35].

     Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 6830 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - «Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 48, primo e secondo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6831 con la denominazione: «Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della "Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A." per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984 [36].

     Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 48, primo e secondo comma, lettera c) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6832 con la denominazione: «Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della "Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia - Friulia S.p.A." per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984 [37].

     Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 6832 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

 

     Art. 98.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 49, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 5596 con la denominazione: «Finanziamento straordinario a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste per la realizzazione di programmi di investimento a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 16.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 11.000 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 16.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 99.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 50, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 5597 con la denominazione: «Finanziamento straordinario a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per la realizzazione di programmi di investimento per il potenziamento del porto di Monfalcone, a valere sui fondi di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 100.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 51, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 5598 con la denominazione: «Finanziamento straordinario a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno per la realizzazione di programmi di investimento per il potenziamento dello scalo marittimo di Porto Nogaro situato nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 101.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 53, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6833 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della Società Autovie Venete S.p.A. per l'aumento del capitale sociale da destinare interamente alla prosecuzione del raccordo autostradale «A 28» a servizio dell'area pordenonese, a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 14.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 12.000 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 14.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 102.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 54, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6834 con la denominazione: «Conferimento a favore delle «Autovie Servizi» S.p.A. per la progettazione, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento degli impianti confinari alla frontiera italo-austriaca di Tarvisio, a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 14.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1984 e di lire 12.000 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 14.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 103.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

 

 


[1] Norma sostitutiva del terzo comma dell'art. 2 della L.R. 20 novembre 1982, n. 80.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[8] Vedi il finanziamento straordinario di cui all'art. 6 della L.R. 6 agosto 1985, n. 30 e all'art. 35 della L.R. 1º febbraio 1991, n. 4.

[9] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della L.R. 29 gennaio 1985, n. 8 e all'art. 26 della L.R. 28 gennaio 1987, n. 3.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[11] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[12] Vedi la riduzione del limite di impegno di cui all'art. 70 della L.R. 7 settembre 1992, n. 30.

[13] Vedi l'ulteriore finalizzazione di cui all'art. 28 della L.R. 14 agosto 1987, n. 22.

[14] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[15] Vedi il Capo II della L.R. 24 luglio 1984, n. 30.

[16] Vedi il Capo VI della L.R. 24 luglio 1984, n. 30.

[17] Vedi il Capo III della L.R. 24 luglio 1984, n. 30.

[18] Vedi l'attuazione di cui all'art. 48 e seguenti della L.R. 24 luglio 1984, n. 30.

[19] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[20] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 1º aprile 1985, n. 14. Vedi anche, ai fini della determinazione dell'entità del contributo, l'ultimo comma del citato art. 4.

[21] Vedi l'ulteriore autorizzazione di spesa di cui all'art. 23 della L.R. 24 luglio 1984, n. 30.

[22] Comma così integrato dall'art. 21, ultimo comma, della L.R. 24 luglio 1984, n. 30. Vedi in generale il capo IV della predetta legge regionale, nonché l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 34 della L.R. 28 gennaio 1987, n. 3 ed all'art. 48 della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3.

[23] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[24] Vedi il finanziamento straordinario a favore del comune di Paluzza previsto dall'art. 29 della L.R. 20 agosto 1984. n. 36.

[25] Comma così modificato dall'art. 27, ultimo comma, della L.R. 24 luglio 1984, n. 30.

[26] Comma così modificato dal quinto comma dell'art. 11 della L.R. 23 agosto 1984, n. 42.

[27] Comma così modificato dal quinto comma dell'art. 11 della L.R. 23 agosto 1984, n. 42.

[28] Comma così modificato dal quinto comma dell'art. 11 della L.R. 23 agosto 1984, n. 42.

[29] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 11 novembre 1983, n. 68 e soppresso dal quinto comma dell'art. 11 della L.R. 23 agosto 1984, n. 42.

[30] Comma sostituito dall'art. 12 della L.R. 17 dicembre 1984, n. 52 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[31] Articolo così sostituito dall'art. 64 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.

[32] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 14 agosto 1987, n. 22.

[33] Comma così sostituito dall'art. 51 della L.R. 6 agosto 1985, n. 30.

[34] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[35] La denominazione del capitolo e stata così modificata dall'art. 64 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.

[36] La denominazione del capitolo e stata così modificata dall'art. 64 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.

[37] La denominazione del capitolo e stata così modificata dall'art. 64 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.