§ 3.14.10 - Legge Regionale 12 agosto 1972, n. 40.
Provvedimenti nel settore del commercio. Norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali 5 giugno 1967, n. 9, 27 novembre 1967, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 commercio
Data:12/08/1972
Numero:40


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cooperative di consumo ed ai loro consorzi, contributi in conto capitale fino al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile per:
Art. 2. 
Art. 3.      Le domande per ottenere i contributi di cui agli articoli precedenti devono essere presentate all'Assessorato dell'industria e del commercio, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente [...]
Art. 4.      Sull'ammissibilità delle iniziative al contributo previsto dagli articoli 1 e 2, delibera la Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria ed al commercio, sentito il Comitato di cui [...]
Art. 5.      Alla concessione del contributo si provvede con decreto dell'Assessore all'industria ed al commercio.
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 19. 
Art. 20.      Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975.
Art. 21.      Per le finalità previste dall'art. 19 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1972, il limite di impegno di lire 100 milioni.


§ 3.14.10 - Legge Regionale 12 agosto 1972, n. 40. [1]

Provvedimenti nel settore del commercio. Norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali 5 giugno 1967, n. 9, 27 novembre 1967, n. 26 e 19 agosto 1969, n. 31. [2]

(B.U. 24 agosto 1972, n. 31).

 

TITOLO I

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE DEL SETTORE DELLA

COOPERAZIONE Dl CONSUMO, DI PRODUZIONE E DI LAVORO,

NONCHE' DEL SETTORE DISTRIBUTIVO

 

CAPO I

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cooperative di consumo ed ai loro consorzi, contributi in conto capitale fino al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile per:

     a) acquisto, rinnovo, ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed ai locali - singoli o consortili - di deposito;

     b) acquisto di mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all'esercizio dell'attività.

     I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi nella stessa misura alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per provvedere all'acquisto e rinnovo delle attrezzature, degli impianti e dei mezzi di trasporto occorrenti all'attività dell'impresa.

     Limitatamente alle cooperative di consumo e loro consorzi i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi per le operazioni effettuate dal 1º gennaio 1972.

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3.

     Le domande per ottenere i contributi di cui agli articoli precedenti devono essere presentate all'Assessorato dell'industria e del commercio, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo.

     Alla domanda va unita:

     1) una relazione tecnico-finanziaria dell'iniziativa, contenente l'elenco e le caratteristiche delle attrezzature da acquistare, i preventivi di spesa ed ogni altra notizia utile;

     2) il certificato d'iscrizione della società al registro regionale delle cooperative, ovvero copia notarile dell'atto costitutivo del gruppo d'acquisto richiedente;

     3) la situazione patrimoniale della cooperativa relativa all'ultimo consuntivo approvato;

     4) la delibera, anche in estratto, del consiglio di amministrazione della cooperativa che approva l'iniziativa ed autorizza la presentazione della domanda di contributo.

 

     Art. 4.

     Sull'ammissibilità delle iniziative al contributo previsto dagli articoli 1 e 2, delibera la Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria ed al commercio, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 14 [4].

 

     Art. 5.

     Alla concessione del contributo si provvede con decreto dell'Assessore all'industria ed al commercio.

     Il contributo è erogato in base alla documentazione delle spese effettivamente sostenute dall'impresa richiedente ed alle risultanze dei controlli eseguiti a cura dell'Assessorato dell'industria e del commercio attraverso propri funzionari delle carriere direttiva e di concetto [5].

 

CAPO II

 

     Artt. 6. - 9. [6]

 

CAPO III

 

     Art. 10. [7]

 

TITOLO II

NORME DI INTEGRAZIONE E MODIFICA

DELLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 1967, N. 9

 

     Art. 11. [8]

 

     Artt. 12. - 14. [9]

 

TITOLO III

NORME DI MODIFICA DELLA LEGGE

REGIONALE 27 NOVEMBRE 1967, N. 26

 

     Artt. 15. - 18. [10]

 

TITOLO IV

NORME DI MODIFICA DELLA LEGGE

REGIONALE 19 AGOSTO 1969, N. 31

 

     Art. 19. [11]

 

TITOLO V

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 20.

     Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 873 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore delle cooperative di consumo e dei loro consorzi per l'acquisto, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai centri di vendita ed ai locali, singoli o consortili, di deposito, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all'esercizio dell'attività e contributi alle cooperative di produzione e di lavoro e loro consorzi per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature, degli impianti e dei mezzi di trasporto occorrenti all'attività dell'impresa» e con lo stanziamento di lire 100 milioni.

     Per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 874 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore dei gruppi volontari di acquisto collettivo tra dettaglianti, per l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai locali di deposito ed ai centri di vendita del gruppo, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all'esercizio dell'attività» e con lo stanziamento di lire 100 milioni.

     Per le finalità previste dall'art. 6 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1975.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 875 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per l'acquisto, o il rinnovo, delle attrezzature aziendali fisse o mobili nei casi di fusione di più imprese individuali munite di autorizzazione commerciale, di trasferimento in zone previste dai piani comunali di urbanistica commerciale di esercizi di generi di largo e generale consumo, già localizzati in zone che presentino saturazione merceologica, nonché nei casi di ampliamento della superficie di esercizio, allo scopo di adeguarla alla superficie minima eventualmente prescritta per il settore merceologico di appartenenza» e con lo stanziamento di lire 100 milioni.

     All'onere complessivo di lire 300 milioni autorizzato per l'esercizio 1972 si provvede per lire 50 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo) e per lire 250 milioni a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 21 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale dello stesso esercizio finanziario, il cui stanziamento viene elevato di lire 250 milioni.

     La spesa di lire 300 milioni relativa all'esercizio finanziario 1972 fa carico ai precitati capitoli 873, 874 e 875, mentre quella di pari importo autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 21.

     Per le finalità previste dall'art. 19 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1972, il limite di impegno di lire 100 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1991.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 876 con la denominazione: «Contributi annui costanti a Comuni e Consorzi fra enti locali territoriali sulle spese sostenute per opere ed impianti pubblici infrastrutturali (compresi i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici) a servizio di insediamenti industriali ed artigianali, secondo il programma di sviluppo economico e sociale regionale, nelle zone predeterminate dagli strumenti urbanistici comunali e comprensoriali» e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     L'onere di lire 100 milioni relativo alla annualità dell'esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 876, mentre quello di pari importo conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1991 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[3] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 10 novembre 1981, n. 75.

[5] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 10 novembre 1981, n. 75.

[6] Capo abrogato dall'art. 8 della L.R. 8 aprile 1982, n. 25.

[7] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[8] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 18 maggio 1981, n. 28.

[9] Modificano gli articoli 5 e 7 della L.R. 5 giugno 1967 n. 9.

[10] Modificano gli articoli 9, 11, 12 nonché il Titolo del Capo IV della L.R. 27 novembre 1967, n. 26.

[11] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3. Sostituiva l'art. 1 della L.R. 19 agosto 1969, n. 31.