§ 3.15.7 - Legge Regionale 10 novembre 1981, n. 75.
Provvedimenti a favore della cooperazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.15 cooperazione e vigilanza sulle cooperative
Data:10/11/1981
Numero:75


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per un periodo non superiore a 15 anni, sui mutui che le società ed enti cooperativi e loro consorzi iscritti nel registro [...]
Art. 2.      Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al turismo ed al commercio e di concerto con quelli alle finanze ed al lavoro, assistenza [...]
Art. 3.      I mutui ordinari contratti dalle Società ed Enti cooperativi e loro consorzi di cui all'articolo 1 della presente legge, per le iniziativi ivi previste, possono essere garantiti dalla Regione.
Art. 4.      Per le finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzato nell'esercizio finanziario 1981 un limite di impegno di lire 180 milioni.
Art. 5.      Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dal precedente articolo 3 fanno carico al capitolo 6851 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per [...]
Art. 6.      Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, così come modificata dagli articoli seguenti, è autorizzata per gli esercizi finanziario dal 1981 al 1983 la [...]
Art. 9. 
Art. 10.      Al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a breve e medio termine delle piccole imprese commerciali e delle cooperative di consumo, di produzione e lavoro, l'Amministrazione regionale [...]
Art. 11.      Per le finalità previste dal precedente articolo 10 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 550 milioni per l'esercizio 1981
Art. 12.      Per far fronte agli oneri relativi all'opera di ricostruzione nelle zone sconvolte dai noti eventi tellurici, che vede protagonista non secondario il movimento cooperativo, l'Amministrazione [...]
Art. 13.      Per le finalità previste dal precedente articolo 12 è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio 1981
Art. 14.      Per favorirne l'adeguamento alle disposizioni sulle società cooperative disposto con la legge regionale 28 gennaio 1980, n. 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo [...]
Art. 15.      La domanda per ottenere il contributo deve essere presentata all'Assessorato del turismo e del commercio entro il 31 marzo di ogni anno insieme al programma ed al preventivo di spesa relativo [...]
Art. 16.      Le Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli sono tenute a presentare, entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale il contributo annuale è stato concesso, [...]
Art. 17.      Per le finalità previste dal precedente articolo 14 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1990.
Art. 18.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.15.7 - Legge Regionale 10 novembre 1981, n. 75.

Provvedimenti a favore della cooperazione.

 

CAPO I

Contributi sugli interessi dei mutui contratti da Enti e Società

cooperative per programmi di sviluppo

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per un periodo non superiore a 15 anni, sui mutui che le società ed enti cooperativi e loro consorzi iscritti nel registro regionale delle cooperative - che siano riconosciuti di particolare importanza per la consistenza delle attività e per i programmi di sviluppo, l'ampiezza territoriale in cui operano, il numero dei soci e dei dipendenti che occupano - contrarranno a integrazione del capitale d'esercizio per il ripianamento delle passività iscritte a bilancio ovvero per l'ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l'aumento della produzione, il miglioramento della fase della commercializzazione, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi, il finanziamento delle scorte.

     Il limite del contributo di cui al comma precedente è fissato fino ad un massimo costante annuo del 9% dell'importo del mutuo.

 

     Art. 2.

     Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al turismo ed al commercio e di concerto con quelli alle finanze ed al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di credito ed Enti, apposite convenzioni per fissare le modalità e le forme da seguire per la richiesta e l'erogazione del contributo regionale.

 

     Art. 3.

     I mutui ordinari contratti dalle Società ed Enti cooperativi e loro consorzi di cui all'articolo 1 della presente legge, per le iniziativi ivi previste, possono essere garantiti dalla Regione.

     La garanzia prevista dal comma precedente viene disposta - su proposta dell'Assessore alle finanze - sentiti gli Assessori al turismo ed al commercio ed al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione - con deliberazione della Giunta regionale che ne determina le condizioni e stabilisce le modalità degli eventuali recuperi da effettuarsi a cura dell'Assessorato delle finanze.

 

     Art. 4.

     Per le finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzato nell'esercizio finanziario 1981 un limite di impegno di lire 180 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 180 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1995.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8629 con la denominazione: «Contributi annui costanti a favore delle Società ed Enti cooperativi e loro Consorzi iscritti nel registro regionale delle cooperative, sui mutui contratti a integrazione del capitale d'esercizio per il ripianamento delle passività iscritte a bilancio, ovvero per l'ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l'aumento della produzione, il miglioramento della fase della commercializzazione, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi, il finanziamento delle scorte» e con lo stanziamento complessivo di li 540 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 180 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981. Al predetto onere di lire 540 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 11 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1995, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 5.

     Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dal precedente articolo 3 fanno carico al capitolo 6851 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

CAPO II

Rifinanziamento, con integrazioni e modifiche, della legge regionale 12

agosto 1972, n. 40, concernente provvidenze a favore delle imprese del

settore della cooperazione di consumo, di produzione e di lavoro

 

     Art. 6.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, così come modificata dagli articoli seguenti, è autorizzata per gli esercizi finanziario dal 1981 al 1983 la spesa complessiva di lire 930 milioni, di cui lire 680 milioni per l'esercizio 1981.

 

     Artt. 7. - 8. [1]

 

     Art. 9. [2]

     La spesa di lire 930 milioni autorizzata con il precedente articolo 6 fa carico al capitolo 8603 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 930 milioni per il piano, di cui lire 680 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 930 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 11 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi): di detto importo la quota di lire 430 milioni corrisponde alla somma non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

 

CAPO III

Contributi a favore dei fondi rischi dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali e del Consorzio regionale di garanzia fidi fra le cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi

 

     Art. 10.

     Al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a breve e medio termine delle piccole imprese commerciali e delle cooperative di consumo, di produzione e lavoro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dei fondi rischi dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonché del Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consoni di cui all'art. 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.

 

     Art. 11.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 10 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 550 milioni per l'esercizio 1981 [3].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8628 con la denominazione: «Contributo a favore dei fondi rischi dei Consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali, nonché del Consorzio regionale di garanzia fidi fra le cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro consorzi» e con lo stanziamento complessivo di lire 800 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 550 milioni per l'esercizio 1981, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione, e precisamente:

     - per lire 300 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 56 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi;

     - per le restanti lire 500 milioni, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1981, dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 73 - del precitato elenco n. 5.

 

CAPO IV

Sovvenzione straordinaria alle Associazioni regionali di cooperative

 

     Art. 12.

     Per far fronte agli oneri relativi all'opera di ricostruzione nelle zone sconvolte dai noti eventi tellurici, che vede protagonista non secondario il movimento cooperativo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria alle organizzazioni regionali istituite fra le Associazioni di cooperative di cui all'articolo 20 della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4.

 

     Art. 13.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 12 è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio 1981 [4].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 3516 con la denominazione: «Sovvenzione straordinaria alle organizzazioni regionali istituite fra le Associazioni di cooperative di cui all'articolo 20 della legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4» e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 30 milioni si fa fronte con lo storno di pari importo dal capitolo 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

 

CAPO V

Contributo annuo a favore delle Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli

 

     Art. 14.

     Per favorirne l'adeguamento alle disposizioni sulle società cooperative disposto con la legge regionale 28 gennaio 1980, n. 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo di lire 200 milioni per dieci anni alle Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli per l'ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l'aumento della produzione, il miglioramento della fase di

commercializzazione, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi ed il finanziamento delle scorte, nonché per il ripianamento delle passività iscritte a bilancio.

 

     Art. 15.

     La domanda per ottenere il contributo deve essere presentata all'Assessorato del turismo e del commercio entro il 31 marzo di ogni anno insieme al programma ed al preventivo di spesa relativo alle iniziative ammissibili a contributo.

     L'Assessore al turismo ed al commercio, riconosciuta la conformità del programma e del preventivo di spesa alle finalità di cui al precedente articolo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone la concessione di tutto, o di parte, del contributo.

 

     Art. 16.

     Le Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli sono tenute a presentare, entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale il contributo annuale è stato concesso, la documentazione delle spese effettivamente sostenute con lo stesso.

     La mancata presentazione della documentazione prescritta, o l'irregolarità della stessa, potrà comportare la revoca da parte dell'Amministrazione regionale del contributo.

 

     Art. 17.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 14 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1990.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8632 con la denominazione: «Contributo a favore delle Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli per l'ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l'aumento della produzione, il miglioramento della fase di commercializzazione, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi ed il finanziamento delle scorte, nonché per il ripianamento delle passività iscritte a bilancio» e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1981, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6901 del precitato stato di previsione.

     L'onere di lire 200 milioni autorizzato per ciascuno degli esercizi dal 1984 al 1990 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 18.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articoli abrogati dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11. Modificano la L.R. 12 agosto 1972, n. 40.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[3] Vedi il rifinanziamento di cui all'art. 2, diciottesimo comma, della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14 ed all'art. 22 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.

[4] Vedi il rifinanziamento di cui all'art. 24, terzo comma, della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.