§ 4.9.7 - Legge Regionale 18 maggio 1981, n. 28.
Interventi per la promozione e lo sviluppo dei traffici di interesse della regione Friuli-Venezia Giulia nonché dell'autotrasporto merci in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.9 traffici, porti ed attività emporiali
Data:18/05/1981
Numero:28


Sommario
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      E' abrogato l'articolo 11 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40.
Art. 14.      Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, di cui 2.000 milioni per l'esercizio 1981.
Art. 15.      Per le finalità previste dal precedente articolo 4 è autorizzato, nell'esercizio 1981, un limite di impegno di lire 200 milioni
Art. 16.      Per le finalità previste dal precedente articolo 7 sono autorizzati nell'esercizio 1981 due limiti di impegno, rispettivamente di lire 400 milioni e di lire 100 milioni e, nell'esercizio 1982, [...]
Art. 17.      Per le finalità previste dal precedente articolo 8 è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 600 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1981.
Art. 18.      Per le finalità previste dal precedente articolo 9 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1981
Art. 19.      In conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, disposta con il precedente articolo 13, la denominazione del capitolo 8601 dello stato di previsione [...]
Art. 20.      La presente legge entra in vigore ii giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.9.7 - Legge Regionale 18 maggio 1981, n. 28. [1]

Interventi per la promozione e lo sviluppo dei traffici di interesse della regione Friuli-Venezia Giulia nonché dell'autotrasporto merci in conto terzi.

(B.U. 19 maggio 1981, n. 59).

 

CAPO I

Sviluppo dei traffici di interesse della regione Friuli-Venezia Giulia

 

     Artt. 1. - 4.

     (Omissis) [2].

 

CAPO II

Comitato regionale dei porti e dei traffici

 

     Artt. 5. - 6.

     (Omissis) [3].

 

CAPO III

Interventi a favore dell'autotrasporto delle merci in conto terzi

 

     Artt. 7. - 11.

     (Omissis) [4].

 

CAPO IV

Norme finali e finanziarie

 

Art. 12.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 13.

     E' abrogato l'articolo 11 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40.

     Le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40 e della legge 6 dicembre 1976, n. 63, dai soggetti indicati rispettivamente ai precedenti articoli 4 e 7, che si trovano in fase istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerate valide agli effetti degli articoli medesimi.

     E' abrogata la legge regionale 13 gennaio 1966, n. 2, la legge regionale 3 dicembre 1968, n. 37, e il capo III della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34.

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     Art. 14.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, di cui 2.000 milioni per l'esercizio 1981.

     Nello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1981- 1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - Categoria IV - il capitolo 511 con la denominazione: «Contributi per l'attuazione di iniziative, interventi ed agevolazioni volti all'acquisizione, al sostegno ed allo sviluppo dei traffici di interesse della Regione» e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 28 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi): di detto importo la quota di lire 1.000 milioni corrisponde alla somma non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

     Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976 n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 511 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti.

 

     Art. 15.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 4 è autorizzato, nell'esercizio 1981, un limite di impegno di lire 200 milioni [6].

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1990.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 5582 con la denominazione «Contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle imprese di spedizione per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei locali aziendali, per l'acquisto, il potenziamento ed il rinnovo delle attrezzature fisse e mobili, nonché dei mezzi di trasporto, interni e stradali», e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 28 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1990, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 16.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 7 sono autorizzati nell'esercizio 1981 due limiti di impegno, rispettivamente di lire 400 milioni e di lire 100 milioni e, nell'esercizio 1982, un limite di impegno di lire 100 milioni [7].

     Le annualità relative saranno iscritte nel bilancio regionale nella seguente misura:

     - lire 500 milioni per l'esercizio 1981;

     - lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983;

     - lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985;

     - lire 100 milioni per l'esercizio 1986.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 5583 con la denominazione: «Contributi annui costanti alle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, sulle operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto, a fine locazione, di autoveicoli, rimorchi, semirimorchi e relative carrozzerie intercambiabili, nonché di impianti, macchinari ed attrezzature» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.700 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni relativi alle annualità autorizzate per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere complessivo di lire 1.700 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 28 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1986 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 17.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 8 è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 600 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1981.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 5584 con la denominazione: «Contributi alle cooperative ed ai Consorzi costituiti da imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché alle Associazioni di categoria che raggruppano le suddette imprese, per favorire lo sviluppo delle forme cooperative e consortili per l'esercizio dell'attività di autotrasporto delle merci in conto terzi» e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 28 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 5584 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti.

 

     Art. 18.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 9 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1981 [8].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 5585 con la denominazione: «Contributi per l'integrazione del "fondo rischi" dei consorzi costituiti da imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, che abbiano il compito di prestare garanzie alle operazioni creditizie ai propri associati» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 28 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 19.

     In conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, disposta con il precedente articolo 13, la denominazione del capitolo 8601 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene così modificata: «Contributi a favore delle imprese operanti nel settore distributivo e delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sugli interessi dei mutui destinati all'acquisto, all'ampliamento o al rinnovo delle attrezzature aziendali fisse e mobili, alla costruzione, all'acquisto, al completamento o all'ammodernamento dei locali necessari all'attività delle imprese ed aziende medesime (legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, articoli 14 e 15, legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, articolo 1 legge regionale 18 novembre 1976, n. 61, articoli 13 e 19, legge regionale 28 luglio 1979, n. 39 e articoli 35 e 70 legge regionale 28 luglio 1980, n. 27)».

 

     Art. 20.

     La presente legge entra in vigore ii giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articoli già modificati ed interpretati dagli artt. 9 e 10 della L.R. 28 giugno 1982, n. 44 e abrogati ai sensi dell'art. 12 della L.R. 7 gennaio 1985, n. 4. Per le domande presentate prima dell'abrogazione vedi la norma transitoria di cui all'art. 13 della medesima legge regionale.

[3] Articoli abrogati dall'art. 37 della L.R. 14 agosto 1987, n. 22.

[4] Articoli abrogati ai sensi dell'art. 12 della L.R. 7 gennaio 1985, n. 4. Per le domande presentate prima dell'abrogazione vedi la norma transitoria di cui all'art. 13 della medesima legge regionale.

[5] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 7 gennaio 1985, n. 4.

[6] Il presente limite di impegno è cessato ai sensi dell'art. 13, penultimo comma della L.R. 6 dicembre 1983 n. 83 ed è stato rifissato ai sensi del quarto comma dell'art. 6 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14 e dell'art. 25 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.

[7] Vedi il rifinanziamento di cui all'art. 12 della L.R. 28 giugno 1982, n. 44, all'art. 12, quinto comma della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14, all'art. 26 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4 e all'art. 16 della L.R. 20 agosto 1984, n. 36.

[8] Vedi il rifinanziamento di cui all'art. 27 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.