§ 2.4.6 - Legge Regionale 6 dicembre 1983, n. 83.
Norme integrative, modificative ed interpretative delle leggi regionali 22 dicembre 1980, n. 70 e 16 agosto 1982, n. 53. Enti soppressi.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti soppressi
Data:06/12/1983
Numero:83


Sommario
Art. 1.      Al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, vanno aggiunte le parole «e, subordinatamente, per altre finalità di competenza dei Comuni stessi».
Art. 2.      L'amministrazione regionale assume a proprio carico gli oneri connessi agli eventuali rapporti di mutuo che siano stati costituiti per la realizzazione o per l'acquisto dei beni trasferiti in [...]
Art. 3.      In via di interpretazione autentica, le disposizioni recate dal terzo comma dell'articolo 3, dal secondo comma dell'articolo 7 nonché dal secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 22 [...]
Art. 4.      In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, deve intendersi nel senso che i beni immobili [...]
Art. 5.      Le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 3 e all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, sono abrogate.
Art. 6.      In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui agli articoli 8, 8 bis, 8 ter e 8 quater della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come modificate e integrate dalla legge [...]
Art. 7.      Per lo svolgimento dei compiti delegati agli Istituti Autonomi per le Case Popolari in forza delle leggi regionali 22 dicembre 1980, n. 70, e 16 agosto 1982, n. 53, nonché della presente legge, [...]
Art. 8.      In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge regionale del 16 agosto 1982, n. 53, deve intendersi nel senso che gli organi degli Istituti Autonomi per [...]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      All'ultimo comma dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, dopo le parole «per la costruzione delle proprie strutture immobiliari», sono inserite le parole «ivi comprese le [...]
Art. 11.      Per il funzionamento e la gestione delle strutture dell'ex Convitto Nazario Sauro di Trieste, escluse le spese del personale, secondo le finalità enunciate nel quarto comma dell'articolo 3 della [...]
Art. 12.      La prima assegnazione in locazione degli alloggi ancora in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 839, da parte dell'Ente Nazionale per i- Lavoratori [...]
Art. 13.      Il limite di impegno di lire 1.000 milioni autorizzato per l'esercizio finanziano 1980, con l'articolo 20 della legge regionale 6 settembre 1980, n. 49, viene ridotto di lire 300 milioni a [...]
Art. 14.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.4.6 - Legge Regionale 6 dicembre 1983, n. 83.

Norme integrative, modificative ed interpretative delle leggi regionali 22 dicembre 1980, n. 70 e 16 agosto 1982, n. 53. Enti soppressi.

(B.U. 6 dicembre 1983, n. 120).

 

Art. 1.

     Al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, vanno aggiunte le parole «e, subordinatamente, per altre finalità di competenza dei Comuni stessi».

 

     Art. 2.

     L'amministrazione regionale assume a proprio carico gli oneri connessi agli eventuali rapporti di mutuo che siano stati costituiti per la realizzazione o per l'acquisto dei beni trasferiti in proprietà dei Comuni ai sensi del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come integrato dall'articolo 1 della presente legge e nei quali i Comuni stessi siano succeduti ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 suindicato.

 

     Art. 3.

     In via di interpretazione autentica, le disposizioni recate dal terzo comma dell'articolo 3, dal secondo comma dell'articolo 7 nonché dal secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, devono intendersi nel senso che le consegne agli Enti destinatari dei beni cui le disposizioni medesime ineriscono avranno luogo, ove possibile, contestualmente alle consegne dei beni stessi ai delegati della Regione, secondo le modalità fissate dall'articolo 6 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 839.

 

     Art. 4.

     In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, deve intendersi nel senso che i beni immobili denominati «Convitto Nazario Sauro» di Trieste e «Convitto Fabio Filzi» di Gorizia possono essere utilizzati anche attraverso la stipulazione di contratti di comodato con Enti o Istituti che svolgano attività educativa o culturale ovvero di formazione professionale.

 

     Art. 5.

     Le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 3 e all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, sono abrogate.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6.

     In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui agli articoli 8, 8 bis, 8 ter e 8 quater della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come modificate e integrate dalla legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, devono intendersi nel senso che l'assegnazione in locazione con patto di futura vendita può avere ad oggetto, oltre agli alloggi, anche i locali con destinazione diversa da quella abitativa, già di proprietà, ovvero posseduti dall'ente soppresso e trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 839.

     La facoltà di riscatto dei locali di cui al precedente comma sarà esercitata in conformità al regime già applicato dall'ente soppresso.

 

     Art. 7.

     Per lo svolgimento dei compiti delegati agli Istituti Autonomi per le Case Popolari in forza delle leggi regionali 22 dicembre 1980, n. 70, e 16 agosto 1982, n. 53, nonché della presente legge, la Regione potrà disporre il comando di propri dipendenti presso gli Istituti stessi ed assumere a proprio carico la relativa spesa, in deroga alle disposizioni di cui al secondo ed al quinto comma dell'articolo 46 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per il periodo necessario all'espletamento degli adempimenti di cui al nono comma dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 introdotto con l'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53.

 

     Art. 8.

     In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge regionale del 16 agosto 1982, n. 53, deve intendersi nel senso che gli organi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, sulla base dell'istruttoria dei propri uffici tecnici ed amministrativi, provvedono all'approvazione degli atti necessari all'espletamento degli adempimenti indicati al primo comma dell'articolo 8 nonché al primo e terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 10.

     All'ultimo comma dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, dopo le parole «per la costruzione delle proprie strutture immobiliari», sono inserite le parole «ivi comprese le quote corrispondenti ai contributi a carico dell'Amministrazione regionale».

 

     Art. 11.

     Per il funzionamento e la gestione delle strutture dell'ex Convitto Nazario Sauro di Trieste, escluse le spese del personale, secondo le finalità enunciate nel quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, è autorizzata l'istituzione presso la Tesoreria regionale di una apposita contabilità speciale intestata alla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività e dei beni ambientali e culturali, alimentata con fondi attinti ai capitoli 1705 e 1706 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1983 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri e con i proventi dell'attività ricettiva, da svolgersi secondo modalità e condizioni che saranno fissate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale ed alle attività e ai beni ambientali e culturali, di concerto con l'Assessore alle finanze.

     Gli ordini di pagamento relativi alla contabilità speciale di cui al precedente comma sono emessi a firma di un funzionario della Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività e dei beni ambientali e culturali, di qualifica non inferiore a quella di segretario, a ciò delegato dal Direttore regionale.

     Per quanto non previsto dal presente articolo e in quanto con esso compatibili si applicheranno le norme di cui agli articoli 585 e seguenti del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

 

     Art. 12.

     La prima assegnazione in locazione degli alloggi ancora in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 839, da parte dell'Ente Nazionale per i- Lavoratori Rimpatriati e Profughi o la cui costruzione sia stata iniziata dopo tale data in esecuzione di programmi edilizi dell'ente medesimo, nonché la prima riassegnazione, entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, degli alloggi di risulta fra quelli di cui all'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni, sono riservate a favore dei profughi di cui all'articolo 1, punto 2, della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

     Le assegnazioni di cui al precedente comma avvengono in base a graduatoria speciale, con l'osservanza delle norme di cui alla legge regionale 1º settembre 1982, n. 75.

     Qualora, ai fini dei precedenti commi, non vi siano richiedenti aventi la qualifica di profugo, gli alloggi vengono assegnati con le procedure previste dalla legge regionale 1º settembre 1982, n. 75.

 

     Art. 13.

     Il limite di impegno di lire 1.000 milioni autorizzato per l'esercizio finanziano 1980, con l'articolo 20 della legge regionale 6 settembre 1980, n. 49, viene ridotto di lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1983. Di conseguenza le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1999.

     Per gli oneri previsti dall'articolo 2 della presente legge e per quelli derivanti dall'ammortamento dei mutui già contratti dal soppresso E.N.L.R.P. per la costruzione di proprie strutture immobiliari previsti dall'articolo 16, ultimo comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, così come modificato dall'articolo 10 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1990 e di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1991 al 2012.

     L'onere di lire 900 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 6712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.

     Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte - in relazione a quanto disposto dal precedente primo comma - mediante storno di pari importo dal capitolo 8374 del precitato stato di previsione.

     Le quote autorizzate per gli esercizi finanziari dal 1986 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi. Alla maggiore spesa di lire 500 milioni dal 1991 al 2012 si farà fronte, per lire 200 milioni, con la cessazione del limite autorizzato con l'articolo 15 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, fino al 1990 e, per lire 300 milioni, con la cessazione del limite di 400 milioni autorizzato con l'articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, fino al 1990.

     Sul precitato capitolo 6712 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 - «Fondo riserva di cassa» - dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

 

     Art. 14.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Norma sostitutiva del terzo comma dell'art. 5 della L.R. 22 dicembre 1980, n. 70.

[2] Norma sostitutiva del primo comma dell'art. 9 della L.R. 22 dicembre 1980, n. 70.