§ 2.4.4 - Legge Regionale 16 agosto 1982, n. 53.
Norme integrative, modificative ed interpretative degli articoli 8 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti soppressi
Data:16/08/1982
Numero:53


Sommario
Art. 1. 
Art. 5.      In via di sanatoria, gli alloggi realizzati dal disciolto Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 43, possono [...]
Art. 6.      In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, devono intendersi nel senso che [...]
Art. 7.      Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come interpretate con il precedente articolo 6, si applicano anche per il completamento degli immobili, già [...]
Art. 8.      Con la legge di bilancio sarà annualmente determinato, sulla base del preventivo degli Istituti autonomi per le case popolari, l'importo da erogare, all'inizio di ogni esercizio finanziario, [...]
Art. 9.      Gli oneri relativi alle spese di cancellazione delle ipoteche previste dall'articolo 8 ter della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, inserito con il precedente articolo 4, fanno carico al [...]
Art. 10.      Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, e dal precedente articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 3.600 milioni per l'esercizio 1982
Art. 11.      Per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 8, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 [...]
Art. 12.      Gli oneri previsti nel secondo comma del precedente articolo 8 fanno carico al capitolo 1706 (amministrazione e manutenzione ordinaria) ed al capitolo 6701 (manutenzione straordinaria) dello [...]


§ 2.4.4 - Legge Regionale 16 agosto 1982, n. 53.

Norme integrative, modificative ed interpretative degli articoli 8 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.

(B.U. 21 agosto 1982, n. 77).

 

Art. 1. [*]

     A parziale modifica del secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, l'amministrazione regionale è autorizzata a consegnare provvisoriamente agli Istituti autonomi per le case popolari della regione i beni mobili ed immobili già di pertinenza del disciolto Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi, connessi all'attività di edilizia economica e popolare dell'ente stesso, anche nelle more della consegna definitiva dei medesimi alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, secondo e terzo comma, del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 839.

     Della consegna provvisoria sarà steso apposito verbale tra l'amministrazione regionale e gli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio.

 

     Artt. 2. - 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     In via di sanatoria, gli alloggi realizzati dal disciolto Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 43, possono essere assegnati anche in favore di cittadini aventi i requisiti per accedere all'edilizia sovvenzionata che non rientrano nel novero dei rimpatriati dalla Libia.

 

     Art. 6.

     In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, devono intendersi nel senso che l'amministrazione regionale, per l'espletamento degli adempimenti indicati nei succitati commi, si avvale degli organi ed uffici degli Istituti autonomi per le case popolari ed è autorizzata ad effettuare aperture di credito a tale fine a favore dei Presidenti degli Istituti stessi senza limiti d'importo [2].

 

     Art. 7.

     Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come interpretate con il precedente articolo 6, si applicano anche per il completamento degli immobili, già del soppresso Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 839, pur iniziati, si trovavano in sospensione dei lavori per effetto della risoluzione dei contratti con le ditte appaltatrici.

 

     Art. 8.

     Con la legge di bilancio sarà annualmente determinato, sulla base del preventivo degli Istituti autonomi per le case popolari, l'importo da erogare, all'inizio di ogni esercizio finanziario, agli Istituti stessi quale corrispettivo delle spese di regia dei compiti affidati ai sensi degli articoli 8 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, nonché delle disposizioni contenute nella presente legge.

     Parimenti, all'inizio di ogni esercizio finanziario sarà corrisposto agli Istituti autonomi per le case popolari, con obbligo di rendicontazione del relativo utilizzo, l'importo, al netto delle entrate della gestione, necessario per la copertura delle spese di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi affidati in gestione agli stessi, sulla base dei preventivi che gli Istituti produrranno nel termine di cui al precedente comma [3].

 

     Art. 9.

     Gli oneri relativi alle spese di cancellazione delle ipoteche previste dall'articolo 8 ter della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, inserito con il precedente articolo 4, fanno carico al capitolo 6712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 10.

     Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, e dal precedente articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 3.600 milioni per l'esercizio 1982 [4].

     La predetta spesa di lire 3.600 milioni fa carico al capitolo 6713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.600 milioni per l'esercizio 1982.

     Al predetto onere di lire 3.600 milioni si fa fronte mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1981, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982.

 

     Art. 11.

     Per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 8, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 3 Categoria III - il capitolo 1734 con la denominazione: «Corrispettivo agli Istituti autonomi per le case popolari per le spese di regia relative all'esercizio dei compiti attinenti alla gestione ed all'ultimazione degli immobili già di pertinenza del soppresso E.N.L.R.P. (spesa obbligatoria)», e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascun esercizio.

     Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte:

     - per lire 100 milioni relativi all'esercizio 1982 mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1981, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;

     - per le restanti lire 200 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984.

     Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 12.

     Gli oneri previsti nel secondo comma del precedente articolo 8 fanno carico al capitolo 1706 (amministrazione e manutenzione ordinaria) ed al capitolo 6701 (manutenzione straordinaria) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

 

 


[*] Vedi anche, per i comandi, l'art. 7 della L.R. 6 dicembre 1983, n. 83.

[1] Norme modificative ed integrative dell'art. 8 della L.R. 22 dicembre 1980, n. 70.

[2] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 8 della L.R.  6 dicembre 1983, n. 83.

[3] Per il secondo comma del presente articolo vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 53 della L.R. 30 gennaio 1986, n. 5.

[4] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.