§ 4.9.9 - Legge Regionale 28 giugno 1982, n. 44.
Ulteriori interventi per il potenziamento dei porti e dei traffici di interesse regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.9 traffici, porti ed attività emporiali
Data:28/06/1982
Numero:44


Sommario
Art. 1.      Per consentire all'Ente autonomo del porto di Trieste l'assolvimento dei compiti di istituto ad esso attribuiti dall'articolo 3 della legge 9 luglio 1967, n. 589, e dagli articoli 1 e 2 del [...]
Art. 6.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone un finanziamento straordinario annuo di lire 1.500 milioni per 10 anni per [...]
Art. 7.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, ai fini del potenziamento dello scalo marittimo di Porto Nogaro, un [...]
Art. 8.      (Omissis)
Art. 12.      Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1982, un limite d'impegno triennale di lire 300 milioni.
Art. 13.      Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al [...]
Art. 14.      Per le finalità previste dal precedente articolo 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al [...]
Art. 15.      Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall'ultimo comma del precedente articolo 8 faranno carico al capitolo 6851 dello stato di previsione della spesa del [...]
Art. 16.      Per le finalità previste dal precedente articolo 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al [...]
Art. 17.      Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con il precedente articolo 12 saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 [...]
Art. 18.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.9.9 - Legge Regionale 28 giugno 1982, n. 44. [1]

Ulteriori interventi per il potenziamento dei porti e dei traffici di interesse regionale.

(B.U. 28 giugno 1982, n. 63).

 

Art. 1.

     Per consentire all'Ente autonomo del porto di Trieste l'assolvimento dei compiti di istituto ad esso attribuiti dall'articolo 3 della legge 9 luglio 1967, n. 589, e dagli articoli 1 e 2 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714 l'Amministrazione regionale è autorizzata - in applicazione dell'articolo 4, punto i, della citata legge n. 589/1967 - a concedere a detto Ente, quale contributo obbligatorio integrativo di quello annualmente determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale, l'ulteriore contributo di lire 3.000 milioni annui a partire dall'esercizio 1982 e fino all'esercizio 1991.

     L'importo di cui al comma precedente è destinato alla realizzazione di programmi di investimento nell'ambito del porto di Trieste, ivi compresi i programmi già avviati e non portati a termine alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Artt. 2. - 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone un finanziamento straordinario annuo di lire 1.500 milioni per 10 anni per la realizzazione di un raccordo ferroviario tra la stazione ferroviaria di Monfalcone e la zona del Lisert e del porto di Monfalcone [3].

 

     Art. 7.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, ai fini del potenziamento dello scalo marittimo di Porto Nogaro, un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per la realizzazione ed il completamento di opere, di impianti e di attrezzature, fisse o mobili, ivi comprese quelle necessarie alla sicurezza della navigazione [4].

 

     Art. 8.

     (Omissis) [5].

 

     Artt. 9. - 11.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 12.

     Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1982, un limite d'impegno triennale di lire 300 milioni.

 

     Art. 13.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 30.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1991 [7].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali Categoria XI - il capitolo 5592 con la denominazione: «Contributo a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste per la realizzazione di programmi di investimento» e con lo stanziamento complessivo di lire 9.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per ciascun esercizio.

     Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte come segue:

     a) per lire 7.000 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7.000 del precitato stato di previsione, e precisamente:

     - per lire 6.000 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 15 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi;

     - per lire 1.000 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 14 del sopraspecificato elenco n. 5;

     b) per lire 1.000 milioni, relative all'esercizio 1982, mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1981 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;

     c) per le restanti lire 1.000 milioni, relative all'esercizio 1983, mediante storno di lire 500 milioni dal capitolo 1953 e di lire 500 milioni dal capitolo 1954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984.

     Gli oneri relativi alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 14.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1991.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali Categoria XI - il capitolo 5593 con la denominazione: «Finanziamento straordinario annuo a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per la realizzazione di un raccordo ferroviario tra la stazione ferroviaria di Monfalcone e la zona del Lisert e del porto di Monfalcone» e con lo stanziamento complessivo di lire 4.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascun esercizio.

     Al predetto onere di lire 4.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 16 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Gli oneri relativi alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 15.

     Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall'ultimo comma del precedente articolo 8 faranno carico al capitolo 6851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984.

 

     Art. 16.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1952 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali Categoria XI - il capitolo 5594 con la denominazione: «Finanziamento straordinario a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno per il potenziamento dello scalo di Porto Nogaro» e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1952 al 1984.

     Al predetto onere di lire 3.0C0 milioni si fa fronte come segue:

     a) per lire 500 milioni, relative all'esercizio 1982, mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1981 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;

     b) per le restanti lire 2.500 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione, e precisamente:

     - per lire 1.500 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 17 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi;

     - per lire 1.000 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 14 del sopraspecificato elenco n. 5.

 

     Art. 17.

     Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con il precedente articolo 12 saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1952 al 1984.

     L'onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 5583 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982- 1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni per gli esercizi dal 1982 al 1984.

     Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 18 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

 

     Art. 18.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articoli abrogati dall'art. 37 della L.R. 14 agosto 1987, n. 22.

[3] Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo vedi il secondo comma dell'art. 52 della L.R. 29 giugno 1983, n. 70.

[4] Vedi nota che precede nonché il finanziamento straordinario di cui all'art. 51 della L.R. 29 giugno 1983, n. 70 e all'art. 43 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.

[5] I primi due commi del presente articolo sono stati abrogati dall'art. 52 della L.R. 29 giugno 1983, n. 70, eccezion fatta per i progetti per i quali sia stato emesso il provvedimento di concessione del finanziamento alla data di entrata in vigore della citata L.R. 70/1983. Successivamente l'intero articolo è stato abrogato dall'art. 37 della L.R. 14 agosto 1987, n. 22.

[6] Articoli abrogati dall'art. 12 della L.R. 7 gennaio 1985, n. 4.

[7] Vedi il rifinanziamento di cui al settimo comma dell'art. 2 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14.