§ 3.1.79 – L.R. 20 novembre 1982, n. 80.
Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:20/11/1982
Numero:80


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 3.1.79 – L.R. 20 novembre 1982, n. 80. [1]

Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

(B.U. 23 novembre 1982, n. 104).

 

     Art. 1.

     Per l'attuazione degli interventi creditizi previsti dall'articolo 2, punto 2, lettera h) della legge 8 agosto 1977, n. 546, in favore delle imprese situate nel territorio regionale operanti nei comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura, è istituito un Fondo di rotazione avente la durata di anni 20 a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 20 miliardi di lire [2].

     Presso il detto Fondo è istituita altresì una sezione speciale, con una dotazione di 4 miliardi di lire per l'attuazione nell'intero territorio regionale degli interventi previsti dal comma precedente. Ulteriori sezioni speciali possono essere istituite con legge regionale riservando il loro utilizzo a specifiche finalità che consentano un'evidenza contabile distinta rispetto la restante operatività del Fondo [3].

     Le dotazioni previste dal presente articolo saranno versate anticipatamente in conti fruttiferi intestati al Fondo di rotazione ed all'anzidetta sezione speciale presso il Tesoriere regionale. In tali conti sarà tenuta ogni disponibilità liquida del Fondo e della sezione ed in essi saranno versati, per essere reimpiegati, i rimborsi e gli incrementi da interessi di cui all'articolo seguente.

     Le dotazioni del Fondo di cui al primo e secondo comma del presente articolo potranno essere incrementate con ulteriori assegnazioni di mezzi finanziari.

 

     Art. 2.

     Dalla dotazione del Fondo di rotazione e della sezione speciale saranno tratte anticipazioni da ripartire fra gli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario per la concessione di finanziamenti di durata non superiore a venti anni [4].

     [I prestiti a breve termine avranno durata non superiore a 12 mesi; i prestiti e i mutui a medio termine avranno durata non superiore a 10 anni] [5].

     Al fondo ed alla sezione speciale affluiscono gli interessi maturati nei conti fruttiferi le quote di ammortamento per capitali ed interessi corrisposte dai beneficiari delle provvidenze della presente legge nonché l'ammontare delle estinzioni anticipate e degli importi recuperati o riversati, dedotti i compensi per il servizio degli Istituti e Enti di credito che saranno previsti in apposite convenzioni, con le quali saranno disciplinate altresì l'attuazione delle operazioni e l'utilizzazione delle anticipazioni [6].

     Nelle stesse convenzioni verrà inoltre stabilita la misura degli interessi che gli istituti ed enti di credito dovranno versare sulle somme ricevute in anticipazione e non utilizzate.

     Allo scadere del periodo di operatività del Fondo e della sezione speciale le somme giacenti e quelle che saranno successivamente restituite dai beneficiari verranno versate alla Tesoreria regionale con imputazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio.

 

     Art. 3.

     1. L'amministratore del Fondo o suo delegato adotta i necessari provvedimenti di esecuzione dell'attività gestionale del Fondo in conformità alle disposizioni regolamentari e agli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura ed avvalendosi del supporto della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole [7].

     1 bis. La Giunta regionale nomina l'amministratore del Fondo individuandolo tra i dirigenti della Direzione centrale di cui al comma 1, tenuto anche conto della necessità di garantire il requisito di autonomia gestionale del Fondo, richiesto dalla normativa dell'Unione europea per l'utilizzo dei fondi FEASR. [8].

     1 ter. Il mandato ad amministrare conferito al gestore del Fondo è attribuito con rappresentanza [9].

     2. Il rendiconto annuale della gestione del Fondo di rotazione e della sezione speciale è predisposto entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ed è approvato - previo controllo della Ragioneria generale della Regione - dalla Giunta regionale. Il rendiconto annuale è soggetto al controllo della Corte dei conti nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. 11 luglio 1977, n. 689.

 

     Art. 4. [10]

     1. E' costituito, presso la Direzione regionale dell'agricoltura, un Comitato consultivo così composto:

     a) [11];

     b) dal Direttore regionale dell'agricoltura;

     c) da cinque esperti nominati dalla Giunta regionale, di cui tre scelti fra terne di nominativi indicati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

     2. Presiede il Comitato il Direttore regionale dell'agricoltura [12].

     3. Il Presidente del Comitato può, ogni qualvolta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni, enti od associazioni interessate ai problemi del settore, dirigenti regionali e loro sostituti ed esperti.

     4. Con riferimento alle funzioni della Giunta regionale di cui al primo comma dell'articolo 3, il Comitato esprime parere preventivo sugli interventi da attuare tra quelli previsti dall'articolo 5, sui programmi di intervento e sui piani di riparto.

     5. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e dura in carica cinque anni.

     6. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

     7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso la Direzione regionale dell'agricoltura.

     8. Ai componenti del Comitato, estranei all'Amministrazione regionale, spetta, per ogni giornata di seduta, una medaglia di presenza di lire 90.000, nonchè il trattamento di missione previsto dall'articolo 135 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 5.

     Con le disponibilità del Fondo e della sezione speciale, potranno essere concessi alle imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli, alle imprese forestali, alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, alle loro associazioni:

a) finanziamenti per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli;

b) finanziamenti per investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

c) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli;

d) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

e) prestiti per sovvenire alle esigenze delle aziende e delle cooperative danneggiate da avversità atmosferiche;

f) finanziamenti per le operazioni di anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli;

g) mutui per gli interventi di ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole;

h) prestiti per la conduzione aziendale;

i) finanziamenti alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale;

j) finanziamenti per investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli realizzati con il contributo finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 finale del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, di seguito PSR;

k) finanziamenti per l'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;

l) finanziamenti per il sostegno dei cicli produttivi di molluschicoltura;

m) finanziamenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;

n) prestiti o mutui per altre finalità in materia di agricoltura disciplinate a termini di altre leggi statali o regionali e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo e/o la Sezione speciale. o) prestiti o mutui per finalità disciplinate ai termini delle altre lettere del presente articolo e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo, nell'ambito delle disposizioni regolamentari e degli indirizzi annuali di spesa di cui al primo comma dell'articolo 3, specificatamente a favore dei giovani imprenditori intendendosi per giovane una persona che abbia compiuto diciotto anni e non abbia compiuto quaranta anni al momento della presentazione della domanda [13].

     Potranno essere finanziate con la presente legge anche le domande già presentate, ancorché a termini di altre leggi statali o regionali ovvero di normativa dell'Unione europea, purché le finalità siano quelle previste dai punti precedenti [14].

     Sono validi, in tal caso, oltre alle domande, anche gli atti istruttori già compiuti e le eventuali autorizzazioni concesse.

 

     Art. 6.

     Sono applicabili agli interventi previsti dall'articolo 5 - per quanto non disciplinato dalla presente legge e sempreché non contrastanti - le disposizioni sottoelencate:

     - per l'attuazione degli interventi di cui al punto b) le norme di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrati dalla legge regionale 1º settembre 1979, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni;

     - per l'attuazione degli interventi di cui ai punto c) la normativa relativa alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni;

     - (Omissis) [15];

     - per quanto attiene al punto e) la normativa prevista nelle leggi regionali in materia di provvidenze creditizie a favore di aziende e/o cooperative colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali;

     - [16];

     - per quanto attiene al punto h) la normativa di cui al Capo III della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70;

     - per quanto attiene ai punti a), d), f), i), l) e m) la Giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei prestiti o mutui [17].

     Nella concessione creditizia prevista dai precedenti articoli non si tiene conto del disposto di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai Comuni riconosciuti «disastrati» o «gravemente danneggiati» situati nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e negli stessi, per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 [18].

     In ogni caso, nell'ambito degli interventi individuati con le procedure di cui all'articolo 4, settimo comma, saranno accolte in via prioritaria le domande presentate da aziende ricadenti nell'ambito territoriale delle comunità montane.

 

     Art. 7.

     I finanziamenti previsti dalla presente legge sono assistiti, qualora ne ricorrano i presupposti, dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni [19].

     Alle operazioni creditizie indicate al comma precedente si applicano le vigenti disposizioni in materia di credito agrario.

     I mutui previsti dalla presente legge potranno essere concessi per una somma corrispondente all'intero valore cauzionale del fondo, aumentato dell'eventuale valore dei miglioramenti.

     I rischi di ciascuna operazione sono esclusivamente a carico degli istituti, i quali si cauteleranno mediante le garanzie previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, e mediante ogni altra garanzia ritenuta idonea.

     L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura potrà concedere garanzie fidejussorie con il Fondo previsto dall'articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

     Gli istituti sono tenuti ad effettuare i versamenti al Fondo di rotazione od alla sezione speciale alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento anche se non abbiano ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.

     Ove risultasse, anche successivamente, che il soggetto abbia beneficiato, per gli stessi acquisti e per le stesse opere, di altri aiuti creditizi e contributivi, ovvero non abbia rispettato oneri ed obblighi previsti da leggi e Regolamenti regionali, l'Amministrazione regionale procede, tramite la banca, al recupero delle somme erogate. In tal caso il soggetto corrisponde sul capitale mutuato un interesse pari al tasso del finanziamento agevolato maggiorato di quattro punti percentuali. La Direzione regionale dell'agricoltura è comunque autorizzata ad effettuare ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti beneficiari degli interventi creditizi di cui alla presente legge, anche avvalendosi di altre strutture regionali, nonché ad esercitare i poteri di sospensione delle erogazioni e quelli sanzionatori previsti dalla normativa regionale vigente [20].

     Alle domande, agli atti, ai provvedimenti e ai contratti relativi all'attuazione della presente legge si applicano, per quanto attiene ai finanziamenti attuati con il Fondo di rotazione, le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 3 quinquies della legge 4 agosto 1977, n. 500, nonché, in ogni caso, quelle previste dagli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

 

     Art. 8.

     Fermo quanto previsto dagli articoli precedenti sono applicabili al Fondo di rotazione ed alla sezione speciale le norme della legge 25 novembre 1971. n. 1041 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 9.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 24 miliardi per l'esercizio 1982 [21].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 vengono istituiti al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XII - i seguenti capitoli:

     - capitolo 7410 con la denominazione «Finanziamento del Fondo di rotazione in agricoltura per la concessione di finanziamenti a breve e medio termine a favore delle aziende agricole situate nei territori di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546» e con lo stanziamento di lire 20.000 milioni per l'esercizio 1982;

     - capitolo 7411 con la denominazione «Finanziamento della sezione speciale del Fondo di rotazione in agricoltura per la concessione di finanziamenti a breve e medio termine a favore delle aziende agricole» e con lo stanziamento di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1982.

     Al predetto onere di lire 24.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partite n. 51 e 54 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1981 e trasferite ai sensi dell'articolo 7, secondo comma e 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreti dell'Assessore alle finanze n. 10 dell'11 febbraio 1982 e n. 13 del 18 febbraio 1982.

 

     Art. 10.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Nella presente legge, le parole «sezione speciale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «sezioni speciali» per effetto dell'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[2] L'originaria durata di anni 10 è stata così elevata dal secondo comma dell'art. 5 della L.R. 29 giugno 1983, n. 70. Comma già modificato dall’art. 20 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[4] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 37 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[5] Comma abrogato dall'art. dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[6] Comma sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 giugno 1983, n. 70 e così modificato dall’art. 20 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[7] Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2018, n. 14.

[8] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2018, n. 14.

[9] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2018, n. 14.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 17 gennaio 1995, n. 4.

[11] Lettera abrogata dall'art. 30 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[12] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[13] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[14] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[15] Alinea soppressa dall'art. 3 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25.

[16] Punto abrogato dall’art. 6 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23.

[17] Alinea così integrata dal secondo comma dell'art. 3 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25.

[18] Comma così modificato dall'ultimo comma dell'art. 3 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25 e dall'art. 7 della L.R. 28 aprile 1987, n. 10.

[19] Comma già modificato dall’art. 20 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 39 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[20] Comma sostituito dall'art. 8 della L.R. 17 gennaio 1995, n. 4, e dall'art. 77 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12, già modificato dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[21] Vedi il rifinanziamento di cui all'art. 5 della L.R. 29 giugno 1983, n. 70.