§ 6.4.296 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.
Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:29/12/2016
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
Art. 2.  (Attività produttive)
Art. 3.  (Risorse agricole e forestali)
Art. 4.  (Tutela dell'ambiente e energia)
Art. 5.  (Assetto del territorio e edilizia)
Art. 6.  (Trasporti e diritto alla mobilità)
Art. 7.  (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
Art. 8.  (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)
Art. 9.  (Salute e politiche sociali)
Art. 10.  (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
Art. 11.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.296 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.

(B.U. 4 gennaio 2017, n. 1)

 

Art. 1. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. La tabella di cui all'allegato A aggiunto alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), (riferito agli articoli 4, comma 2, 4 bis, comma 3, e 4 ter, comma 5), è sostituita dalla seguente:

 

Classi dimensionali Comuni - abitanti

Zone Territoriali Omogenee

 

A

B

C

D

E

F

<10.000

18

12

9

12

6

9

10.001/100.000

36

24

18

24

6

9

100.001/300.000

72

48

36

48

12

18

>300.0000

108

72

54

72

18

27

 

2. All'Allegato A, aggiunto alla legge regionale 17/2009 (riferito agli articoli 4, comma 2, 4 bis, comma 3, e 4 ter, comma 5), dopo le parole «nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.» sono aggiunte le seguenti: «Il corrispettivo di vendita del bene sdemanializzato viene calcolato secondo il seguente criterio: a) superficie fino a 250 metri quadrati: prezzo intero di cui alle Tariffe unitarie; b) ulteriore superficie superiore a 250 e fino a 500 metri quadrati: riduzione del 20 per cento; c) ulteriore superficie superiore a 500 e fino a 1.000 metri quadrati: riduzione del 40 per cento; d) ulteriore superficie superiore a 1.000 metri quadrati: riduzione del 60 per cento.».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è inserito il seguente:

«1 bis. I proventi e le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 spettano integralmente al Comune a decorrere dall'1 gennaio 2017.».

4. Alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 bis 1. dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«5 bis 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.»;

b) dopo il comma 5 dell'articolo 9 bis è aggiunto il seguente:

«5 bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.»;

c) dopo il comma 5 bis dell'articolo 9 ter è aggiunto il seguente:

«5 ter. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.».

5. In via di interpretazione autentica i poteri che l'articolo 28, comma 2 quater, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), e l'articolo 16, commi 11, 14 e 16, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), attribuiscono all'Assessore competente in materia di finanze si intendono riferiti, a decorrere dall'1 gennaio 2016, al Ragioniere generale della Regione.

6. Con proprio atto il Ragioniere generale:

a) modifica la prenotazione delle risorse conseguenti alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato o alla sua variazione;

b) revoca la prenotazione delle risorse relative ad autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), che non possono più costituire oggetto di atti di impegno.

7. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), le parole «Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e, contestualmente,» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di risorse agricole. Gli atti di cui al comma 1, lettere a), b) e d), sono trasmessi contestualmente».

8. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), le parole «nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di internal Audit» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza del Direttore generale».

9. La Regione dà attuazione all'accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali siglato in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015, concernente la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone, anche a uso non esclusivo, tenuto conto di quanto previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e del processo di superamento delle Province di cui alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 5/2012, 26/2014 e 18/2015), al fine di assicurare elevati livelli di servizio a presidio del territorio.

10. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione dei Garante regionale dei diritti della persona), è abrogata.

 

     Art. 2. (Attività produttive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), già individuato con l'Accordo di programma tra l'Amministrazione regionale e il Comune di Tarvisio e approvato con decreto del Presidente della Regione il 21 luglio 2011, n. 173 (Approvazione accordo di programma stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed il Comune di Tarvisio rispettivamente in data 8 luglio 2011 e 6 luglio 2011), e concesso con decreto n. 2047 di data 25 novembre 2011, mantenendo la finalità del medesimo rispetto l'adeguamento in materia di sicurezza degli immobili facenti parte del complesso ex Weissenfels e a seguito dell'individuazione della priorità d'intervento su ulteriori immobili del medesimo comparto, anche riconoscendo le spese antecedentemente sostenute.

2. In relazione al finanziamento di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. La conferma di contributo di cui al comma 1 è disposta a seguito di apposita domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Comune di Tarvisio alla Direzione centrale competente in materia di promozione economica nei territori montani, corredata della documentazione relativa alle opere da realizzare e della rendicontazione della spesa antecedentemente sostenuta. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di cui all'articolo 8 della legge regionale 50/1993 individuato con l'Accordo di programma tra l'Amministrazione regionale e il Comune di Socchieve sottoscritto rispettivamente in data 1 settembre 2008 e in data 22 agosto 2008 (Ampliamento edificio destinato ad attività artigianale, commerciale, sito nella zona artigianale del Comune di Socchieve), approvato con decreto del Presidente della regione n. 243/Pres del 19/09/2008 e concesso con decreto n. 3576/PROD/POLEC del 20/11/2008, per la realizzazione dell'intervento di realizzazione della centralina idroelettrica "Rio Grasia".

5. La conferma di contributo di cui al comma 4 è disposta a seguito di apposita domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Comune di Socchieve alla Direzione Centrale attività produttive - Servizio Sviluppo economico locale, corredata della documentazione relativa alle opere da realizzare. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

6. Dopo il comma 70 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono inseriti i seguenti:

«70 bis. Limitatamente all'attuazione della Linea di azione 4.1.2 - Progetti di sviluppo territoriale, Azione Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL), del Piano Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC), l'ente pubblico è, altresì, autorizzato a utilizzare le economie contributive derivanti dai ribassi d'asta in applicazione delle disposizioni della vigente disciplina sugli appalti.

70 ter. Le disposizioni di cui ai commi 70 e 70 bis si applicano anche ai rapporti contributivi relativi agli interventi dei PISUS non ancora conclusi, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), ai sensi dell'articolo 20 del Bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1047 dell'1 giugno 2011 per il sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS) e successive modifiche e integrazioni.».

7. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 29 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono aggiunti i seguenti:

«2 ter. Limitatamente all'attuazione della linea d'intervento 7.2.a.1 "PISUS" del Piano di Azione Coesione (PAC FVG), l'ente pubblico è altresì autorizzato a utilizzare le economie contributive derivanti dai ribassi d'asta in applicazione delle disposizioni della vigente disciplina sugli appalti.

2 quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter si applicano anche ai rapporti contributivi relativi agli interventi dei PISUS non ancora conclusi, ai sensi dell'articolo 20 del Bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1047 dell'1 giugno 2011 per il sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS) e successive modifiche e integrazioni, alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).».

8. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), è sostituito dal seguente:

«4. Ai consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, iscritti all'Albo, sono concessi, inoltre, per la parte non coperta dalle cooperative sociali consorziate, contributi relativi a:

a) copertura dei costi esterni per servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative;

b) copertura dei costi per progetti di sviluppo congiunto delle cooperative sociali consorziate, limitatamente ai primi 12 mesi dall'avvio del progetto.».

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare ai fini di cui al comma 10 le assegnazioni delle risorse concesse all'Unioncamere regionale delle Camere di commercio del FVG ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) che alla data del 28 febbraio 2017 risultino non impegnabili a causa di insufficienza di domande sul canale contributivo, per un importo massimo pari a 800.000 euro.

10. Le risorse di cui al comma 9 sono utilizzate per il finanziamento degli interventi di incentivazione delle imprese di cui all'articolo 17 della legge regionale 3/2015 delegato all'Unioncamere regionale delle Camere di commercio del FVG sulla base della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 97, comma 2, della legge regionale 3/2015 .

11. Unioncamere regionale delle Camere di commercio del FVG comunica l'importo delle risorse di cui al comma 10 entro il 31 marzo 2017.

12. All'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 50 le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;

b) al comma 51 le parole «al capo II del titolo II della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)»;

c) al comma 52 le parole «30 giugno 2016 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016 entro il 31 gennaio 2017»;

d) il comma 53 è abrogato.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo complessivo di euro 270.471,90 già concesso con decreto n. 1632/PROD/TUR del 6 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 161, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), al Comune di Azzano Decimo, per la parziale esecuzione del progetto relativo alla realizzazione di un parco urbano e a destinarne una parte per l'adeguamento antisismico della scuola elementare Cesare Battisti.

14. Per le finalità di cui al comma 13 il Comune di Azzano Decimo presenta, entro il 31 marzo 2017, al Servizio competente in materia di turismo l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, nel limite di 60.000 euro, per l'intervento finalizzato alla parziale esecuzione del progetto relativo alla realizzazione di un parco urbano, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002; entro il medesimo termine presenta al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, per il restante importo di euro 210.471,90, per il diverso intervento di adeguamento antisismico della scuola elementare Cesare Battisti, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

15. Ai sensi dei commi 13 e 14 il Servizio competente in materia di turismo ed il Servizio competente in materia di edilizia scolastica provvedono a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare i nuovi termini e modalità di rendicontazione dei contributi.

16. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche alle leggi regionali 2/2002, 29/2005, 4/2016, 18/2015 in materia di turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 11 le parole «uffici delle Pro loco.» sono sostituite dalle seguenti: «uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco.»;

b) dopo il comma 5 dell'articolo 106, sono aggiunti i seguenti:

«5 bis. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 58, comma 2, riferiti agli articoli 59 e 64, continuano ad applicarsi i regolamenti di attuazione degli articoli 54 e 156 della legge regionale 2/2002 .

5 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge regionale 4/2016 continuano a trovare applicazione alla data di entrata in vigore della presente legge.».

17. Alla legge regionale 30 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

«3 bis. In sede di prima applicazione, per le finalità di cui al comma 3, sono ammissibili le spese sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016.»;

b) al comma 3 bis dell'articolo 64, dopo le parole «proprietà,» sono aggiunte le seguenti: «nonché destinati all'insediamento di impianti di cui alla lettera d) del comma 3,»;

c) all'articolo 84 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole «negli agglomerati industriali» sono inserite le seguenti: «dei consorzi che hanno concluso il processo di riordino,», dopo la parola «sostenuti» sono inserite le seguenti: «nell'anno di insediamento e nell'anno successivo», e le parole «nell'anno di insediamento e nell'anno successivo» sono soppresse;

2) al comma 2 le parole «per il biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i contributi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «i contributi a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale, sostenuti nel biennio successivo alla data di conclusione del processo di riordino di cui all'articolo 62 in relazione alle spese di cui all'articolo 64, comma 5, e di cui all'articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 25/2002,»;

3) il comma 6 è abrogato;

d) dopo il comma 8 dell'articolo 85 è aggiunto il seguente:

«8 bis. In sede di prima applicazione sono ammissibili le spese per gli interventi di cui al comma 1 sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016.».

18. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), dopo le parole «14/2002» sono aggiunte le seguenti: «o al consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana di cui al comma 5.1 dell'articolo 62 della legge regionale 3/2015 .».

19. Alla lettera c), del comma 5, dell'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), le parole «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 4».

20. Alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 23, le parole «all'articolo 223-sexiesdecies» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 223-sexiesdecies e 223 septiesdecies»;

b) il comma 2 bis dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«2 bis. La spesa relativa all'attività di revisione, svolta dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, incaricati secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14, è liquidata dalla Direzione competente in materia di personale.».

21. I consorzi industriali di cui alla legge regionale 18 febbraio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi industriali) e i consorzi di sviluppo economico locale di cui alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFvg-riforma delle politiche industriali) possono provvedere a rinegoziare a condizioni migliorative i tassi di interesse dei mutui contratti e assisiti da contributo ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale).
22. Ai fini del comma 21 i consorzi industriali e i consorzi di sviluppo economico locale presentano all'Ufficio regionale che ha concesso il contributo apposita istanza, definendo le condizioni della rinegoziazione.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi di cui al comma 21, nel rispetto dei vincoli sostanziali e di durata e imputazione temporale derivanti dalle leggi regionali di autorizzazione dei contributi stessi anche ai consorzi che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno già provveduto ai sensi del comma 21. In ogni caso la quota parte dei contributi ancora da erogarsi, a seguito della conferma dei medesimi, non può essere superiore agli oneri in linea capitale e interessi dei mutui rideterminati.

24. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano anche per la surroga dei mutui.

25. Nei casi previsti dai commi 21 e 24 si intendono confermate le garanzie prestate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 3/1999 .

26. L'Amministrazione regionale può destinare le economie derivanti dalla rinegoziazione di cui al comma 21 agli interventi di cui all'articolo 85 della legge regionale 3/2015, tenendo conto della provenienza delle economie stesse [1].

27. I consorzi di sviluppo economico locale che già svolgono le proprie funzioni al di fuori dell'agglomerato industriale di competenza, sono autorizzati a proseguire tali attività limitatamente agli immobili di proprietà già esistenti e con utilizzo di risorse proprie.

28. Ai procedimenti contributivi di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), in corso alla data del 31 dicembre 2016, continua ad applicarsi la disciplina prevista dal Decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2014, n. 225 ( LR 29/2005 art. 102: regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005 da parte dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali).

29. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono aggiunti i seguenti:

«2 quater. A chiusura della programmazione comunitaria 2007 - 2013, al Fondo riaffluiscono altresì gli importi residui, a suo tempo versati per la costituzione del Fondo di Garanzia per le imprese in attuazione dell'attività 1.2.a "Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI" linea di intervento c) "Fondo di Garanzia per le imprese" del POR FESR 2007-2013.

2 quinquies. Il soggetto gestore, al termine della gestione del Fondo di Garanzia, versa al Fondo le disponibilità finanziarie residue assegnate.

2 sexies. La Regione in attuazione della Convenzione stipulata con il soggetto gestore, riversa allo stesso, e per le medesime finalità, la minor somma fra il valore restituito al Fondo ed il valore di spesa pubblica riconosciuto ammissibile nell'ambito della procedura di chiusura del programma.».

30. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 31 le parole «in regime «de minimis»» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato»;

b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 le parole «pertinenti spese» sono sostituite dalla seguente: «iniziative»;

c) al comma 1 bis dell'articolo 98 le parole «In sede di prima applicazione,» sono soppresse.

 

     Art. 3. (Risorse agricole e forestali)

1. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), dopo parola «infrastrutture» sono inserite le seguenti: «e degli interventi di miglioramento fondiario».

2. Il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), è lo strumento finanziario con cui la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia finanzia misure di sostegno nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 final del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, di seguito PSR, in osservanza del Titolo IV della Parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che disciplina l'utilizzo dei Fondi per lo sviluppo rurale in strumenti finanziari che assicurano l'effetto moltiplicatore delle risorse impiegate, l'associazione di risorse pubbliche e private destinate ad obiettivi di politica pubblica e la possibilità di prolungare nel tempo il sostegno in virtù della forma di rotazione dei mezzi impiegati.

3. Per le finalità di cui al comma 2:

a) l'Autorità di gestione del PSR fornisce al Fondo di rotazione il contributo finanziario individuato dal piano finanziario del PSR;

b) i termini e le condizioni di utilizzo del contributo finanziario sono definiti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) 1303/2013 in un accordo di finanziamento;

c) l'accordo di finanziamento è stipulato dall'Autorità di gestione del PSR e dall'amministratore del Fondo di rotazione individuato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 80/1982, previa approvazione dello schema di accordo da parte della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole;

d) una delle Sezioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 80/1982 è riservata in termini esclusivi all'utilizzo del contributo finanziario del PSR, anche al fine di consentire un'evidenza contabile distinta rispetto le altre risorse finanziarie del Fondo medesimo e assume la denominazione di "Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del FEASR" in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821, della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati [2].

4. In attuazione del comma 2, attraverso il Fondo di rotazione sono concessi finanziamenti agevolati di durata non superiore a venti anni relativi a:

a) investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli;

b) l'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole;

c) il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole.

5. I finanziamenti agevolati di cui al comma 4 sono concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti con uno o più regolamenti regionali.

5 bis. Per le finalità di cui al comma 2, il Programma di sviluppo rurale attiva ulteriori strumenti finanziari, in osservanza dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. L'Autorità di Gestione è autorizzata, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, a sottoscrivere accordi di finanziamento con il gestore degli strumenti finanziari medesimi. L'accordo di finanziamento specifica i termini di attivazione dello strumento [3].

6. Alla legge regionale 80/1982 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dell'articolo 2 la parola «quindici» è sostituita dalla seguente: «venti»;

b) il primo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«1. Con le disponibilità del Fondo e della sezione speciale, potranno essere concessi alle imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli, alle imprese forestali, alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, alle loro associazioni:

a) finanziamenti per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli;

b) finanziamenti per investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

c) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli;

d) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

e) prestiti per sovvenire alle esigenze delle aziende e delle cooperative danneggiate da avversità atmosferiche;

f) finanziamenti per le operazioni di anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli;

g) mutui per gli interventi di ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole;

h) prestiti per la conduzione aziendale;

i) finanziamenti alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale;

j) finanziamenti per investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli realizzati con il contributo finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 finale del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, di seguito PSR;

k) finanziamenti per l'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;

l) finanziamenti per il sostegno dei cicli produttivi di molluschicoltura;

m) finanziamenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;

n) prestiti o mutui per altre finalità in materia di agricoltura disciplinate a termini di altre leggi statali o regionali e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo e/o la Sezione speciale. o) prestiti o mutui per finalità disciplinate ai termini delle altre lettere del presente articolo e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo, nell'ambito delle disposizioni regolamentari e degli indirizzi annuali di spesa di cui al primo comma dell'articolo 3, specificatamente a favore dei giovani imprenditori intendendosi per giovane una persona che abbia compiuto diciotto anni e non abbia compiuto quaranta anni al momento della presentazione della domanda.».

7. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente: «Principi generali e procedure informatizzate»;

b) il comma 4 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione è autorizzata ad adottare presso la Direzione centrale e ad attuare con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di foreste, le procedure informatizzate di raccolta, elaborazione, conservazione e diffusione dei dati riguardanti il settore forestale e la filiera foresta-legno e foresta-legno-energia, per la predisposizione e l'aggiornamento dei relativi archivi, ivi compreso il Sistema informativo territoriale forestale (SITFOR).»;

c) dopo il comma 2 dell'articolo 31 è inserito il seguente:

«2 bis. La produzione di cui al comma 1 può altresì essere finalizzata, previa informativa alla Giunta regionale, alla realizzazione di singoli interventi di manutenzione e riqualificazione del verde ornamentale di monumenti nazionali, sacrari militari e altri beni di comprovato interesse storico-culturale.»;

d) alla fine della lettera a) e della lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 sono aggiunte le seguenti parole: «e comma 2 bis»;

e) al comma 1 dell'articolo 87 le parole «, in veste di funzionario delegato,» sono soppresse.

8. Per le delegazioni amministrative intersoggettive aventi ad oggetto la realizzazione di lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi di cui all'articolo 51, comma 3, lettera c), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), assentite antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), continuano ad operare le disposizioni riguardanti la determinazione delle spese tecniche, di progettazione, generali e di collaudo e le modalità di erogazione del finanziamento previste dai corrispondenti atti di delegazione e dalla normativa previgente.

9. Sono fatti salvi gli atti assunti nel corso dell'esercizio finanziario 2016, ai fini di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), per soddisfare le istanze di trasferimento delle risorse presentate nell'anno precedente e non finanziate per esaurimento di risorse.

10. Per l'anno 2017, è stabilito all'1 marzo il termine per la presentazione delle istanze di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 8 della legge regionale 10/2010.

11. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), è inserito il seguente:

«1 bis. La conversione in autorizzazione dei diritti di impianto o di reimpianto dei vigneti è rilasciata dal Servizio regionale competente in materia di risorse agricole ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (UE) 1308/2013 con efficacia dalla data di presentazione della relativa domanda.».

12. In via transitoria, ai produttori che nel 2016 hanno impiantato o reimpiantato vigneti prima del rilascio della conversione del diritto di impianto o di reimpianto in autorizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge regionale 20/2007 .

13. In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 39 a 41, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), trovano applicazione fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare previsto dalla normativa comunitaria e statale in materia.

14. L'entità del pagamento di cui all'articolo 2, comma 39, della legge regionale 14/2016 è quantificato ricalcolando le somme dovute per il periodo 1 aprile 2014-31 marzo 2015 sulla base dei criteri per il pagamento dell'importo del prelievo supplementare di cui all'articolo 1, comma 4 bis del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 91/2015 .

15. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è sostituita dalla seguente:

«b) in una prova pratica di corretto maneggio delle armi da effettuarsi in sede d'esame.».

16. Al fine di garantire l'attività svolta dal Corpo forestale regionale sul territorio regionale, in particolare attraverso il presidio svolto dalle Stazioni forestali, nelle more dell'avvio di idonee procedure concorsuali, la validità della graduatoria del concorso per esami e successivo corso di formazione per l'assunzione di personale di categoria FA dell'Area forestale, di cui alle deliberazioni giuntali 29 maggio 2008, n. 947, e del 6 maggio 2010 n. 852, mantiene validità dalla scadenza fino al 31 dicembre 2017.

 

     Art. 4. (Tutela dell'ambiente e energia)

1. Alla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole «a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «di durata quinquennale. La retribuzione è equiparata a quella di Direttore centrale della Regione»;

b) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole «dall'1 gennaio 2017» sono aggiunte le seguenti: «ed è operativa con la nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con riferimento al servizio idrico integrato, previa approvazione da parte dell'AUSIR e della Consulta d'ambito del verbale di ricognizione e consegna, l'AUSIR subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti con il personale, nei contenziosi attivi e passivi che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 22/2010 . Dall'1 gennaio 2017 le Consulte d'ambito sono poste in liquidazione. Le funzioni esercitate dalle Consulte d'ambito sono trasferite in capo all'AUSIR ad avvenuta nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10, fermo restando quanto disposto dall'articolo 25, comma 2. Il subentro nei rapporti giuridici che fanno capo all'Ente dell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2005 da parte dell'AUSIR e la conseguente liquidazione dell'Ente interregionale avvengono nel rispetto del termine di cui all'articolo 3, comma 2.»;

3) al comma 3 dopo le parole «funzionamento dell'AUSIR.» sono aggiunte le seguenti: «La cabina di regia attiva la preselezione di cui all'articolo 10, comma 1, avvalendosi della struttura regionale competente in materia di funzione pubblica.»;

4) al comma 7 le parole «Per l'anno 2017 le quote relative alle spese di funzionamento delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato, già previste dal metodo tariffario idrico a carico dei gestori del servizio idrico integrato, sono trasferite presso la tesoreria dell'AUSIR.» sono soppresse;

c) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 24 è aggiunta la seguente:

«d bis) garantisce la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato in conformità a quanto disposto dall'articolo 25, comma 2.»;

d) al comma 1 dell'articolo 26 le parole «alla data dall'1 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, entro novanta giorni dalla nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10,»;

e) al comma 5 dell'articolo 26 le parole «istituzione dell'AUSIR» sono sostituite dalle seguenti: «di trasferimento all'AUSIR ai sensi del comma 1».

2. All'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di promuovere iniziative volte alla prevenzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, anche in forma associata, contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione e l'allestimento oppure per il solo allestimento dei centri di riuso di cui all'articolo 180 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), anche nell'ambito dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 152/2006 .»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per un ammontare massimo stabilito in proporzione al numero di conferitori del centro di riuso calcolato secondo i criteri fissati nel regolamento di cui al comma 3.».

3. All'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 17 le parole «e per l'acquisto di strumentazione e attrezzature» sono sostituite dalle seguenti: «, per la gestione delle strutture a supporto dell'attività speleologica e per l'acquisto di strumentazione e attrezzature. Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di assegnazione, purché nel corso dello stesso anno solare»;

b) al comma 19 le parole «Per l'anno 2016 le domande sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al cui al comma 18.» sono soppresse.

4. Per le domande di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 17, della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 3, lettera a), presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute dall'1 gennaio 2016.

5. All'articolo 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 dopo la parola «speleologiche» sono aggiunte le seguenti: «e sostenere la gestione delle strutture a supporto dell'attività speleologica»;

b) al comma 3 dopo le parole «di cui al comma 2.» sono aggiunte le seguenti: «Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di assegnazione, purché nel corso dello stesso anno solare.».

 

     Art. 5. (Assetto del territorio e edilizia)

1. Dopo il comma 15 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono inseriti i seguenti:

«15 bis. Gli Enti locali beneficiari sono autorizzati a utilizzare le economie contributive, conseguenti a ribassi d'asta o ad altre eventuali minori spese, per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale anche di altri edifici pubblici inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica, rispetto a quelli per i quali avevano richiesto e ottenuto il finanziamento.

15 ter. Ai fini del comma 15 bis gli Enti presentano alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia - apposita istanza contenente l'indicazione della spesa prevista, corredata di una relazione illustrativa relativa allo stato degli edifici per i quali intendono utilizzare le economie contributive ai fini della valutazione della sicurezza strutturale degli stessi.

15 quater. L'organo concedente provvede a confermare i contributi concessi anche a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici di cui al comma 15 bis.».

2. La lettera b) del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è sostituita dalla seguente:

«b) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali per il perseguimento delle finalità istitutive del biotopo.».

3. Al fine di concludere i procedimenti contributivi pendenti delle Amministrazioni provinciali, la Regione è autorizzata a erogare, in osservanza dell'articolo 53, comma 2, lettera b), della sezione 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea, i contributi per attività svolte all'interno dei biotopi di cui all'articolo 4, comma 2 bis, lettera b), della legge regionale 42/1996, come sostituita dal comma 2, per il soddisfacimento delle domande ammissibili presentate nelle annualità 2015 e 2016 [4].

4. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

«6. Il parco comunale o intercomunale è gestito dai Comuni singoli o convenzionati ai quali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le spese di gestione nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili. A tal fine i Comuni presentano la richiesta entro il 31 gennaio di ciascun anno alla struttura regionale competente in materia di biodiversità. Con il provvedimento di concessione del contributo sono determinate le modalità di concessione, rendicontazione e eventuale modificazione dei preventivi di spesa.».

5. Al fine di concludere i procedimenti contributivi pendenti delle Amministrazioni provinciali, la Regione è autorizzata a erogare i contributi per le spese di gestione dei parchi comunali o intercomunali di cui all'articolo 6, comma 6, della legge regionale 42/1996, come sostituito dal comma 4, per il soddisfacimento delle domande ammissibili presentate nelle annualità 2015 e 2016.

6. All'articolo 84 della legge regionale 42/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: «Entro il 30 settembre di ogni anno gli organi gestori delle riserve naturali regionali presentano il programma annuale di spesa per il triennio successivo o i suoi aggiornamenti annuali.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori dei parchi naturali regionali finanziamenti annui per le spese di funzionamento e il perseguimento dei fini istituzionali, per il triennio di riferimento e nei limiti dello stanziamento annuo autorizzato con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione. Entro il 30 settembre di ogni anno gli Enti gestori dei parchi naturali regionali, tenuto conto dei piani annuali e pluriennali di cui all'articolo 22, comma 4, presentano il programma annuale di spesa per il triennio successivo o i suoi aggiornamenti annuali.».

7. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), è aggiunto infine il seguente periodo: «Qualora le risorse lo consentano, l'Amministrazione regionale può concedere un contributo forfetario annuo anche per attività svolte dai proprietari o conduttori finalizzate alla conservazione delle ulteriori formazioni erbacee inserite nella banca dati di cui all'articolo 6, comma 1, che codifica i prati stabili naturali di pianura, con esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2.».

8. Al fine di concludere i procedimenti contributivi pendenti delle Amministrazioni provinciali la Regione è autorizzata a erogare i contributi per la conservazione dei prati stabili di cui all'articolo 8 della legge regionale 9/2005 per il soddisfacimento delle domande presentate nell'anno 2016.

9. Dopo il comma 7 dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), sono aggiunti i seguenti:

«7 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori il beneficiario del contributo può essere autorizzato dall'organo concedente all'utilizzo di eventuali economie contributive per l'esecuzione di lavori affini a quelli oggetto del finanziamento, anche riferiti ad altro immobile, purché con i medesimi criteri e priorità assegnati all'intervento originario e rientrante nelle tipologie e di cui alla legge di finanziamento.

7 ter. A tal fine è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio apposita istanza corredata di elaborati progettuali di adeguato approfondimento, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).».

10. Dopo il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2016 è inserito il seguente:

«9 bis. La procedura di cui ai commi da 3 a 9 ha carattere eccezionale e si esaurisce alla data del 31 dicembre 2016.».

11. Al comma 29 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), dopo le parole «dalla data di entrata in vigore della presente legge.» è aggiunto il seguente periodo: «Al fine di ottimizzare e accelerare l'utilizzo delle risorse disponibili, la Giunta regionale con l'atto di prenotazione è autorizzata a variare la percentuale di ripartizione delle somme da assegnare a favore dei beneficiari persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche successivamente all'approvazione delle graduatorie e con riferimento a bandi già emessi.».

12. Alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 23 dopo la parola «personale» sono inserite le seguenti: «e dei mezzi propri» e dopo le parole «i materiali e» sono inserite le seguenti: «acquista e»;

b) al comma 2 dell'articolo 56 dopo le parole «delegazioni amministrative intersoggettive» sono inserite le seguenti: «o trasferimenti fondi per le funzioni di cui alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque),».

13. All'articolo 44 bis della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «principi di» sono aggiunte le seguenti: «sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e» e dopo la parola «contraente.» viene aggiunto il seguente periodo: «L'ambito di riferimento per i lavori pubblici di interesse locale e regionale è costituito dall'intero territorio della Regione.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2 bis. La Rete delle stazioni appaltanti della Regione viene attivata, anche grazie all'utilizzo della rete informatica regionale, nei confronti delle stazioni appaltanti singole o associate attraverso la stipulazione di un apposito accordo tra la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e la stazione appaltante singola o associata, finalizzato ad accreditare la stazione appaltante alla rete, oltre a disciplinare funzioni e attività che la stazione appaltante singola o associata dovrà svolgere.

2 ter. Le stazioni appaltanti aderenti alla Rete si qualificano in ragione delle competenze diffuse sul territorio e acquisite tramite la costituzione della rete e operano attraverso strumenti d'acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione della Regione.»;

c) al comma 3 dopo la parola «dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «delle stazioni appaltanti singole o associate, anche»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici assume il ruolo di coordinamento interistituzionale della Rete finalizzata alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale e regionale, anche con riferimento al principio di formazione continua e alla istituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici previsti dalla vigente normativa. All'interno della medesima Direzione sono costituiti i nuclei di supporto di cui all'articolo 44.»;

e) il comma 5 è abrogato;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La Rete prende avvio tra i Comuni aderenti alle convenzioni di cui al comma 2 bis a partire dall'1 marzo 2017.»;

g) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6 bis. Nelle more dell'avvio della Rete di stazioni appaltanti di cui al comma 2, i Comuni sono adeguati qualora aderiscano a una delle forme di collaborazione gestionale prevista dalla vigente disciplina in materia.».

14. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 80 è sostituito dal seguente:

«Art. 80

(Alberi monumentali)

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), per albero monumentale si intende:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali, ad esempio, ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.»;

b) l'articolo 81 è sostituito dal seguente:

«Art. 81

(Elenco degli alberi monumentali)

1. È istituito l'elenco regionale degli alberi monumentali presso la struttura regionale competente in materia di biodiversità che ne cura la redazione, in conformità ai criteri e principi direttivi per il censimento degli alberi monumentali previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 10/2013, e la tenuta.

2. L'elenco regionale degli alberi monumentali è redatto sulla base dei dati risultanti dal loro censimento coordinato dalla struttura regionale competente in materia di biodiversità ed effettuato dai Comuni i quali redigono propri elenchi comunali. In caso di inadempienza dei Comuni provvede la struttura regionale competente in materia di biodiversità.

3. Le modalità per la realizzazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui al comma 1 e degli elenchi comunali di cui al comma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'elenco di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

5. L'elenco di cui al comma 1 costituisce elemento del sistema conoscitivo e informativo regionale. I suoi dati sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

6. In sede di prima applicazione si assume come elenco regionale degli alberi monumentali quello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 1995, n. 0313 ( Legge regionale 35/1993, inventario regionale dei monumenti naturali. Approvazione).»;

c) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 82

(Disposizioni per la tutela e la gestione degli alberi monumentali)

1. La Regione coordina le attività dei Comuni inerenti la tutela e la gestione degli alberi monumentali inclusi nell'elenco di cui all'articolo 81.

2. I Comuni rilasciano le autorizzazioni per gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli alberi monumentali per casi motivati e improcrastinabili ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 10/2013, previo parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente in materia di biodiversità.»;

d) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83

(Sanzioni)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 82, comma 2, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 10/2013 da 5.000 euro a 100.000 euro.».

15. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 81 e 82 della legge 9/2007, come sostituiti dal comma 14, lettere b) e c), nonché per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, sono impiegati i fondi statali trasferiti ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).

16. Ai commi 42 e 43 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole «31 dicembre 2016» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

17. Al comma 97 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere parte dei contributi concessi al Comune di Forni di Sopra con i decreti n. 1437/ERCM/UD/134 del 9 ottobre 2007, n. 2020/ERCM/UD/178 del 6 novembre 2007, n. 654/ERM/UD-226 del 4 agosto 2008 e n. 116/ERCM/UD-267 del 23 febbraio 2009, ad avvenuta definizione dell'acquisizione dell'impianto idroelettrico del Tolina, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 16, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), a favore dei lavori di sistemazione dell'area esterna all'ex albergo "Ancora", per l'importo di 66.545,24 euro.

19. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.

 

     Art. 6. (Trasporti e diritto alla mobilità)

1. All'articolo 36 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole «fino al 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 100 per cento»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Al fine della realizzazione e miglioramento delle strutture dedicate all'intermodalità e delle Stazioni Ferroviarie, i contributi di cui al comma 4 possono essere utilizzati anche per la realizzazione di infrastrutture di interscambio su aree di proprietà o nella disponibilità del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto previsto all'articolo 40, comma 3.».

2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 23/2007 è sostituito dal seguente: «A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni volte a disciplinare lo svolgimento del servizio per il periodo transitorio con i gestori del servizio ferroviario operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge aventi efficacia fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti.».

3. Al comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «due»;

b) alla lettera e) le parole «un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti».

4. All'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'attivazione, la manutenzione e la gestione, intesa quale conservazione ed esercizio, nonché lo svolgimento di tutte le altre attività relative alle infrastrutture di cui all'articolo 30 competono al soggetto societario regionale di cui al comma 1, che le svolge in conformità ad apposita convenzione da stipularsi con l'Amministrazione regionale che fissa termini e modalità di svolgimento delle attività previste.»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 bis. La precisa individuazione delle attività di cui al comma 4, nonché la definizione dei loro costi sono ricomprese in apposito Programma annuale presentato dal soggetto di cui al comma 1 entro il 31 ottobre di ogni anno, recante le previsioni per l'anno successivo. Gli adempimenti connessi all'approvazione, all'attuazione e al controllo dell'implementazione del Programma sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni.».

5. All'Allegato B (riferito all'articolo 32, comma 2), punto 10. Funzioni in materia di trasporti, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b bis) dopo le parole «le funzioni» le parole «relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente di cui agli articoli 2, 6 e 7» sono soppresse e dopo le parole «(Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella Regione Friuli Venezia Giulia),» sono inserite le seguenti: «ivi attribuite alle Province»;

b) alla lettera f) dopo le parole «lettere a), b) e c),» sono inserite le seguenti: «nonché le funzioni dell'articolo 37,».

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Roveredo in Piano il contributo di 488.250 euro, concesso ed erogato con decreto PMT/1927/VS.0.14 del 10 aprile 2013, per la realizzazione di una rotatoria tra via Brentella e via Primo Maggio, quale finanziamento per la realizzazione di una diversa soluzione tecnica del medesimo incrocio e quota parte di finanziamento per la sistemazione delle intersezioni sulla ex strada provinciale Pordenone - Aviano, in corrispondenza di via Risorgimento e di via Julia, per la messa in sicurezza dell'incrocio su via Garibaldi, via Runces e via Colombo e sull'incrocio di via Cavallotti con via Julia.

7. Ai fini di cui al comma 6, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Roveredo in Piano presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della relazione tecnica e del preventivo di spesa di ciascun intervento, con l'indicazione, ove presenti, delle altre fonti di finanziamento. Il decreto di conferma del contributo fissa i nuovi termini di rendicontazione.

8. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 7 (Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato), le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento per le grandi imprese, 50 per cento per le medie imprese e 60 per cento per le piccole imprese» e le parole «nazionale e» sono soppresse.

9. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2004 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi per l'acquisto di beni di cui al comma 5 sono concessi nella misura massima del 40 per cento per le grandi imprese, del 50 per cento per le medie imprese e del 60 per cento per le piccole imprese, del maggior costo derivante dalla conformazione a norme ambientali e di sicurezza più rigorose di quelle previste dalla normativa comunitaria in vigore.».

10. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale il contributo concesso dalla Regione con decreto 1430/PMT, del 5 maggio 2015, per i lavori di ammodernamento della viabilità di interconnessione tra la S.P. 94 e via Buttrio a integrazione del contributo concesso con decreto PMT/4473/VS/9.10, del 31 ottobre 2014, con la diversa finalità afferente i lavori di risanamento della fondazione stradale esistente di Viale del Lavoro.

11. Per le finalità di cui al comma 10 il Consorzio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della relazione illustrativa dei lavori, del cronoprogramma e del quadro economico. II Servizio competente in materia di lavori pubblici adotta il provvedimento di conferma del contributo di cui al comma 10 fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.

 

     Art. 7. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Per l'esercizio 2017 le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono ripartite come segue:

a) 100.000 euro all'Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone;

b) 80.000 euro alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

2. All'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 29 le parole «a confermare i contributi» sono sostituite dalle seguenti: «a completare l'istruttoria per la definizione dei contributi sospesi»;

b) al comma 30 le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

c) al comma 31 dopo le parole «centottanta giorni» sono aggiunte le seguenti: «dalla scadenza di cui al comma 30» e dopo le parole «dell'eventuale saldo» sono aggiunte le seguenti: «compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita».

3. Alla legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 dell'articolo 4 è abrogato;

b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) del comma 2 le parole «dell'attività» sono sostituite dalle seguenti: «dei programmi di attività»;

2) dopo la lettera a) del comma 2 è aggiunta la seguente:

«a bis) la quota destinata al sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all'articolo 10;»;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Sostegno alla programmazione degli enti di cui all'articolo 10)

1. L'Amministrazione regionale provvede al riparto delle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), come determinate annualmente dalla legge di stabilità regionale, per le finalità definite all'articolo 5.

2. Gli obiettivi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, le spese ammissibili, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti con regolamento nel quale si stabiliscono altresì i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari. Il regolamento è approvato, in sede di prima approvazione, previo parere della Commissione consiliare competente, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura.

3. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a bis), sono ripartite sulla base di bandi approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, i quali stabiliscono le spese ammissibili, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti e bandi.

5. Il Presidente della Regione è autorizzato a indire periodicamente conferenze regionali sui corregionali all'estero, per verificare lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge. La Regione provvede alle spese di organizzazione, anche avvalendosi di uno o più dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, mediante il fondo di cui all'articolo 5.»;

d) al comma 1 dell'articolo 10 le parole «, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6» sono soppresse;

e) l'articolo 13 è abrogato.

4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 7/2002, per l'anno 2017 lo stanziamento del "Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati" a valere sul capitolo 5573 per 1.328.800 euro è ripartito come segue:

a) 820.000 euro per il sostegno dei programmi di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2002;

b) 200.000 euro per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 7/2002;

c) 130.000 euro per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 7/2002;

d) 70.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per l'edizione del Corso Origini 2016: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero; 15.000 euro all'Università degli studi di Udine - Dipartimento di Studi Umanistici per l'edizione del Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2007 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati italiani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate"; 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto "Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero", ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002;

e) 80.000 euro per le iniziative dirette dell'Amministrazione regionale previste dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2002, da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale, per la cui realizzazione l'Amministrazione regionale può avvalersi delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2002 .

5. La domanda di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 4, lettera d), è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'articolo 24 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In attuazione del comma 2, con regolamento regionale, da adottarsi, in sede di prima approvazione, previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare in relazione alla valutazione dell'attività pregressa dei soggetti individuati dal comma 2, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.»;

b) il comma 3 bis è abrogato;

c) al comma 3 ter le parole «finanziamento annuale, secondo le modalità previste dal comma 3 bis» sono sostituite dalle seguenti: «finanziamento disposto annualmente con legge di stabilità regionale».

7. Il regolamento regionale di cui all'articolo 24, comma 3, della legge regionale 29/2007, come sostituito dal comma 6, lettera a), è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Solo per l'anno 2017, qualora dall'applicazione dei criteri stabiliti con regolamento introdotto dall'articolo 24, comma 3, della legge regionale 29/2007, come sostituito dal comma 6, lettera a), venga determinata un'entità di contributo inferiore di oltre il 20 per cento rispetto al contributo stanziato a favore dei medesimi beneficiari nell'anno 2016, l'entità del contributo stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale, con corrispondente e proporzionale riduzione dei contributi spettanti agli altri soggetti.

9. Per l'anno 2017, qualora, successivamente all'applicazione dei criteri di cui al regolamento previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 7/2002 venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari, un'entità di contributo inferiore al 70 per cento del finanziamento previsto dall'articolo 4, comma 32, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), l'entità del contributo stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale.

10. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 7/2002, al fine di garantire la continuità dell'attività, in via transitoria e per la sola annualità 2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero, riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2002, il 70 per cento del finanziamento come determinato dall'articolo 4, comma 32, lettera a), della legge regionale 34/2015.

10 bis. In via transitoria e per la sola annualità 2017 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il restante finanziamento del 30 per cento quale saldo dell'anticipo previsto dal comma 10 come determinato dall'articolo 4, comma 32, lettera a), della legge regionale 34/2015 [5].

10 ter. Per le finalità di cui al comma 10 bis i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019) [6].

11. Per le finalità di cui al comma 10 i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), le parole «30 settembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017».

13. Al comma 41 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole «31 luglio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

14. Il contributo ventennale costante di 18.000 euro annui, concesso nell'anno 2009 al Comune di Sesto al Reghena, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), confermato nell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 6, comma 222, lettera l), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), per la realizzazione dei lavori di "adeguamento sismico e funzionale della palestra del centro polisportivo di Bagnarola" e riconfermato nell'anno 2016 per la medesima opera ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), si intende pari al 6 per cento della spesa ritenuta ammissibile, comprensiva del costo dei lavori, delle spese tecniche, generali e di collaudo e degli interessi dei mutui eventualmente contratti per il finanziamento dell'opera.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 2.500 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), al Comune di Amaro per l'acquisto dell'immobile denominato Officina del Fabbro detta "Farie".

16. Per le finalità di cui al comma 15 il Comune di Amaro presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma del contributo.

17. Ai sensi del comma 15 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di rendicontazione dello stesso.

18. Il Comune di Udine è autorizzato a utilizzare una parte del contributo concessogli, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli - Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi), per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del complesso denominato "Ex Frigorifero del Friuli", a copertura delle spese già sostenute e da sostenersi per l'ammortamento del mutuo stipulato per far fronte alle maggiori spese di acquisto del complesso medesimo [7].

19. Per le finalità di cui al comma 18 il Comune di Udine presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio del 31 luglio 2017, apposita istanza corredata del piano di ammortamento del mutuo di cui al comma 18, nonché di una dichiarazione del responsabile del procedimento dell'ente beneficiario attestante l'entità delle spese di ammortamento già sostenute [8].

20. Ai sensi del comma 18 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza e la completezza della stessa, conferma il contributo per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del complesso denominato "Ex Frigorifero del Friuli" per un importo inferiore a quello originariamente concesso, conferma altresì l'utilizzo di parte del contributo medesimo per la copertura delle spese già sostenute per l'ammortamento del mutuo stipulato per far fronte alle maggiori spese di acquisto del complesso stesso e fissa i termini perentori di rendicontazione di detti contributi.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 6, comma 62, della legge regionale 27/2014 e degli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), al Comune di Spilimbergo, quale ente gestore della Biblioteca civica "B. Partenio", centro sistema del Sistema bibliotecario Se.Bi.Co. - Servizio Bibliotecario Convenzionato dello Spilimberghese ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato il termine perentorio di rendicontazione.

22. Per le finalità di cui al comma 21 il Comune di Spilimbergo presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma del contributo.

23. Ai sensi del comma 21 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di rendicontazione dello stesso.

24. Al fine di consentire il corretto prosieguo dei flussi finanziari ai soggetti beneficiari dei contributi pluriennali concessi dalle Province ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), con decreto del Ragioniere generale, da adottarsi su istanza della Direzione centrale competente alla gestione dei procedimenti contributivi in questione, viene disposta, nel limite e nell'ambito degli impegni precedentemente assunti a favore delle Province ai sensi delle norme citate:

a) l'istituzione di nuovi capitoli di spesa;

b) l'individuazione del beneficiario del contributo nell'effettivo soggetto beneficiario del contributo concesso dalla Provincia;

c) l'imputazione degli impegni, anche in parte e per ciascun beneficiario, ai capitoli di spesa di cui alla lettera a);

d) la variazione degli stanziamenti di bilancio in conseguenza di quanto previsto dalla lettera c).

 

     Art. 8. (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)

1. All'articolo 29 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole «soggetti in condizione di svantaggio occupazionale» sono aggiunte le seguenti: «, così come individuati con regolamento regionale»;

b) il comma 3 è abrogato.

2. Al comma 3 bis dell'articolo 36 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e), prima delle parole «le procedure relative al rilascio» sono inserite le seguenti: «con regolamento regionale,»;

b) alla lettera f), prima delle parole «i criteri di valutazione» sono inserite le seguenti: «con regolamento regionale,».

3. All'articolo 39 della legge regionale 18/2005, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 36, comma 3 bis, il Fondo è destinato a sostenere il collocamento mirato delle persone con disabilità attraverso azioni finalizzate all'inserimento e all'integrazione lavorativa, in particolare, attraverso:

a) interventi volti a sostenere l'assunzione e la stabilizzazione occupazionale, l'attivazione di tirocini, la realizzazione e l'adeguamento del posto di lavoro, l'accessibilità e la rimozione delle barriere che possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro, la realizzazione di percorsi personalizzati, lo svolgimento di attività di tutoraggio e formazione, l'attuazione di progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo;

b) progetti sperimentali elaborati dagli enti individuati dalla legge 68/1999, relativi alle persone con disabilità che presentano particolari difficoltà di inserimento al lavoro;

c) specifiche progettualità attivate direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con gli organismi deputati alla realizzazione del collocamento mirato ai sensi della legge 68/1999 .»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione degli interventi di cui al comma 3 che abbiano natura contributiva.».

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39, comma 3 bis della legge regionale 18/2005, come introdotto dal comma 3, lettera b), continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2016, n. 186 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 18/2005 ).

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è inserito il seguente:

«3 bis. La concessione dei benefici di cui al comma 1 è compatibile con la trasformazione del contratto di solidarietà difensiva in contratto di solidarietà espansiva, ai sensi dell'articolo 41, comma 3 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale, a favore dell'impresa richiedente, dell'integrazione salariale relativa alla trasformazione stessa.».

6. [Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2015-2016 entro la data del 31 gennaio 2017] [9].

7. [Il primo periodo del comma 48 quinquies dell'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), è sostituito dal seguente: «Per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 il termine di presentazione delle domande è fissato rispettivamente al 30 aprile 2015, al 30 aprile 2016 e al 2 maggio 2017.»] [10].

8. [Il comma 3 quater dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), è sostituito dal seguente:

«3 quater. Per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 il termine di presentazione delle domande è fissato rispettivamente al 30 aprile 2015, al 30 aprile 2016 e al 2 maggio 2017.»] [11].

9. Per l'anno accademico 2017-2018 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce, in base alla condizione economica dello studente, commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):

a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.

10. Per l'anno 2017 sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), da parte del sistema universitario regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2017.

11. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2011 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), le parole «interventi di ampliamento» sono sostituite dalle seguenti: «interventi di acquisizione, ampliamento».

12. [Alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«e) alla realizzazione di attività di studio, analisi, ricerca e valutazione, attività di carattere seminariale di breve durata, di informazione professionale su temi specifici, attività di progettazione, di coordinamento tecnico amministrativo di progetti complessi, anche per il tramite delle sedi regionali degli Enti di formazione professionale;»;

b) il comma 15 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«15. Al termine dei corsi per i quali non sia previsto il rilascio di un attestato di qualifica o di specializzazione, viene rilasciato agli allievi, previo superamento di una prova finale, un attestato di frequenza.»;

c) il comma 16 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«16. La prova finale dei corsi di cui al comma 15 si svolge dinanzi a una commissione esaminatrice interna, costituita e organizzata a cura dell'ente gestore, e l'Amministrazione regionale ha facoltà di farvi partecipare un proprio rappresentante.»] [12].

13. Dopo il comma 56 dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2016 n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), è aggiunto il seguente:

«56 bis. Alla liquidazione anticipata del 100% del contributo assegnato si provvede contestualmente alla concessione dei fondi.».

14. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 16 dopo le parole «dell'innovazione e del trasferimento tecnologico,» sono aggiunte le seguenti: «e il BIC Incubatori FVG srl di Trieste, in qualità di Incubatore certificato,»;

b) il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. L'intervento regionale intende favorire le sinergie operative tra gli enti gestori dei Parchi scientifici e tecnologici regionali e il BIC Incubatori FVG srl di Trieste e si realizza con il finanziamento di specifici progetti, nonché mediante azioni d'indirizzo, d'impulso e di promozione della collaborazione e del coordinamento delle attività tra gli enti, tenendo conto delle competenze distintive espresse da ciascun soggetto, ovvero mediante operazioni societarie straordinarie, volte a definire assetti funzionali al raggiungimento di obiettivi coerenti con le finalità di cui al comma 16.»;

c) al comma 18 dopo le parole «Parchi scientifici e tecnologici regionali» sono inserite le seguenti: «e del BIC Incubatori FVG srl,» e dopo le parole «attività di ricerca e sviluppo, d'innovazione e di trasferimento tecnologico» sono aggiunte le seguenti: «e attraverso la nascita di nuove imprese»;

d) al comma 20, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La collaborazione può essere formalizzata anche attraverso la costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS).»;

e) al comma 21 dopo le parole «relazione illustrativa del progetto» sono inserite le seguenti: «contenente l'indicazione dei risultati attesi» e dopo le parole «data di entrata in vigore della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «e, per gli anni successivi, entro l'1 marzo dell'anno di riferimento»;

f) il comma 22 è sostituito dal seguente:

«22. La Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione delle domande, dispone il riparto delle risorse regionali tenuto conto delle dimensioni dei progetti presentati e dei risultati attesi e stabilisce la percentuale massima di scostamento ammissibile tra risultati attesi e risultati realizzati nonché le soglie di scostamento ammissibili con l'indicazione delle relative percentuali di riduzione del contributo ai fini della determinazione dell'ammontare di quest'ultimo in fase di rendicontazione.»;

g) al comma 23 dopo le parole «ammissibili a finanziamento le spese» sono inserite le seguenti: «sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento»;

h) al comma 27 dopo le parole «nel periodo di riferimento» sono aggiunte le seguenti: «con evidenziato il raggiungimento dei risultati attesi».

 

     Art. 9. (Salute e politiche sociali)

1. All'articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «, dell'elenco annuale degli investimenti» sono soppresse;

b) al comma 2, lettera a), punto 3, le parole «uno studio di fattibilità» sono sostituite dalle seguenti: «una relazione che individui, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, comprensiva di una valutazione gestionale e sanitaria, dei dati dimensionali e della stima sommaria con l'indicazione dei criteri applicati» e la parola «preliminare» è sostituita dalle seguenti: «di fattibilità tecnica ed economica»;

c) al comma 8, lettera a), le parole «di importo complessivamente pari o superiore a 100.000 euro» sono soppresse;

d) al comma 8, lettera b), le parole «di importo complessivamente pari o superiore a 100.000 euro» sono soppresse e dopo le parole «attuativo e finanziario» sono aggiunte le seguenti: «fino al termine di ultimazione dell'intervento»;

e) il comma 9 è abrogato;

f) al comma 10 le parole «nell'elenco annuale degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «nel programma triennale degli investimenti di cui al comma 8»;

g) al comma 11 le parole «L'elenco annuale» sono sostituite dalle seguenti: «Il programma triennale»;

h) al comma 23 le parole «progetti preliminari» sono sostituite dalle seguenti: «progetti di fattibilità tecnico economica».

2. I commi da 1 a 5 dell'articolo 7 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), sono abrogati.

3. All'articolo 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 le parole «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 gennaio 2017»;

b) al comma 8 le parole «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 gennaio 2017»;

c) al comma 9 le parole «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti «dell'1 gennaio 2017»;

d) il comma 10 bis è sostituito dal seguente:

«10 bis. Nelle more dell'adozione dei regolamenti attuativi dell'articolo 31, comma 7, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 giugno 2016, n. 9, nei servizi di cui ai commi 1 e 1 bis, possono essere assunti per lo svolgimento di attività socio - sanitarie previste dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 esclusivamente gli operatori in possesso della laurea triennale abilitante all'esercizio dell'attività sanitaria- Classe L/SNT2 e per le attività socio educative gli operatori in possesso del diploma di laurea appartenente alla classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007.»;

e) il comma 10 ter è abrogato.

4. Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 6/2006 dopo le parole «con regolamento regionale» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto dei dati demografici e dei fabbisogni espressi dal territorio».

5. Dopo il comma 54 dell'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), è inserito il seguente:

«54 bis. Le attività di cui al comma 53 di natura sociosanitaria sono soggette alla programmazione annuale del Servizio sanitario regionale di cui agli articoli 16 e 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria).».

6. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), dopo le parole «due mesi» sono aggiunte le seguenti: «e non superiore a sei mesi», le parole «a seguito della» sono sostituite dalle seguenti: «previa» e dopo la parola «beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «e con decorrenza dal bimestre di sottoscrizione del patto ridefinito».

7. Il comma 18 dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), è sostituito dal seguente:

«18. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere l'erogazione dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti e servizi per disabili resi dai Comuni, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria, dalle Aziende di servizi alla persona e dai soggetti di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è autorizzata a concedere contributi ai predetti soggetti, a esclusione dei soggetti privati aventi scopo di lucro, per:

a) interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio, alle norme antinfortunistiche e alle norme per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, in immobili dedicati alle attività assistenziali di proprietà dei suddetti soggetti;

b) l'acquisto e la sostituzione di arredi e attrezzature, destinati alle attività assistenziali.».

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), è inserito il seguente:

«2 bis. In sede di ripartizione fra le Unioni territoriali intercomunali delle risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39 della legge regionale 6/2006, l'Unione del Gemonese e l'Unione del Canal del Ferro-Val Canale sono considerate ambito territoriale unico. La misura dell'assegnazione singolarmente spettante alle due Unioni è determinata ripartendo l'importo complessivo ottenuto in misura proporzionale alla popolazione residente nel rispettivo territorio.».

 

     Art. 10. (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)

1. La quota di perequazione di cui all'articolo 7, comma 8, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale. Qualora il regolamento non venga adottato entro il 31 marzo 2017 trovano applicazione i criteri definiti per l'anno 2016 dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2016, n. 194.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è aggiunto il seguente:

«5 bis. I Comuni assicurano alle Unioni territoriali intercomunali di cui fanno parte, costituite ai sensi della legge regionale 26/2014, le risorse finanziarie necessarie per le funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione alle Unioni stesse.».

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015 sono inseriti i seguenti:

«5 bis. Con la deliberazione di cui al comma 5 sono approvate altresì le intese in ambito regionale per consentire agli enti locali operazioni di indebitamento e operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, che garantiscano per l'anno di riferimento il rispetto delle regole di finanza pubblica da parte degli enti locali della Regione e della Regione medesima, ai sensi di quanto disposto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione ).

5 ter. Per le finalità previste dal comma 5 bis gli enti locali inviano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali i dati necessari relativi alla previsione degli equilibri di finanza pubblica con modalità e termini che saranno comunicati dalla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che comunque dovranno rispettare le tempistiche previste dal Ministero dell'economia e delle finanze.

5 quater. Sulla base della proposta delle Unioni territoriali intercomunali, le intese di cui al comma 5 bis prevedono che la gestione degli spazi orizzontali avvenga prioritariamente tra i Comuni appartenenti alla medesima Unione territoriale intercomunale.».

4. All'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. A decorrere dall'1 gennaio 2017 le aziende intraprendono il percorso graduale per giungere, entro il 31 dicembre 2018, all'applicazione dei principi in materia di contabilità applicati agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal comma 1.»;

b) i commi da 3 a 6 bis sono abrogati.

5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 bis dell'articolo 9 della legge regionale 19/2003 continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2018, compatibilmente con la progressiva applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 4.

6. Le Unioni territoriali intercomunali applicano la contabilità economico-patrimoniale a decorrere dall'esercizio 2017.

7. All'articolo 26 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole «Con regolamento» sono inserite le seguenti: «di attuazione»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono definite, in particolare, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale e le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale.».

8. Dopo il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 18/2015 è inserito il seguente:

«4 bis. Qualora risulti pervenuta una sola domanda, in caso di revisore unico, e solo tre domande, in caso di collegio, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali comunica direttamente all'ente locale i nominativi pervenuti.».

9. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 18/2015 è inserito il seguente:

«Art. 27 bis. (Limiti all'affidamento di incarichi)

1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non più di due nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, non più di uno nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti e non più di uno nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nei Comuni previsti all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 o nelle Unioni territoriali intercomunali.».

10. Nelle more del completamento della riallocazione delle funzioni dai Comuni alle Unioni territoriali intercomunali prevista dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e per sopperire alle esigenze per l'esercizio delle funzioni infungibili per le quali i relativi statuti dei Comuni non prevedono l'esercizio tramite le Unioni territoriali intercomunali di riferimento, per il biennio 2016-2017, per i Comuni precedentemente costituiti in Unioni ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), sciolte ai sensi dell'articolo 40 della citata legge regionale 26/2014, fermo restando la necessità di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, la spesa di personale di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015 può essere innalzata in misura non superiore al 10 per cento del suo ammontare medio relativo al triennio 2011-2013.

11. Al fine di accompagnare con l'opportuna gradualità il processo di riorganizzazione dei servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione a livello territoriale di Unione, la previsione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014, limitatamente ai servizi medesimi, può essere attuata entro il l'1 gennaio 2018 [13].

12. Il comma 2 dell'articolo 58 bis della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle Unioni che includono Comuni che statutariamente abbiano assunto la denominazione bilingue italiano/sloveno è stabilito l'uso della denominazione dell'Unione anche in lingua slovena.».

13. Al comma 57 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».

14. Il finanziamento assegnato al Comune di Udine, in virtù dell'accordo quadro stipulato in data 11 maggio 2007 tra la Regione e l'Associazione intercomunale Ambito Metropolitano con capofila il Comune di Udine, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale per l'anno 2006, è confermato per l'intervento di recupero dell'area del complesso architettonico dell'ex macello comunale di Via Sabbadini con riferimento alle aree espositiva e musicale di intrattenimento, all'area didattica-educativa per bambini, ai servizi per il pubblico, all'area espositiva culturale e all'area verde per la valorizzazione degli spazi verdi naturali esistenti.

15. La tempistica dell'intervento di cui al comma 14 è fissata per la fine lavori e per la rendicontazione al 31 dicembre 2018. Il termine di rendicontazione può essere differito, una sola volta, con decreto del Direttore di Servizio della competente struttura in materia di autonomie locali, esclusivamente per cause circostanziate e motivate.

16. I termini fissati con i provvedimenti previsti dall'articolo 2, comma 102, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono automaticamente prorogati al 30 giugno 2020 per sole attività riguardanti gli interventi che risultano inclusi nei programmi disciplinati dagli articoli 19, 20 e 38 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) [14].

17. [Nelle more del completamento della riallocazione delle funzioni dai Comuni alle Unioni territoriali intercomunali previsto dalla legge regionale 26/2014, e per sopperire alle esigenze per l'esercizio delle funzioni infungibili per le quali i relativi statuti dei Comuni non prevedono l'esercizio tramite le Unioni territoriali intercomunali di riferimento, per l'esercizio 2017 è consentito ai Comuni precedentemente costituiti in Unioni ai sensi della legge regionale 1/2006, sciolte ai sensi dell'articolo 40 della citata legge regionale 26/2014, di derogare ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), per un importo non superiore al 10 per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio] [15].

18. Il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), è sostituito dal seguente:

«1. Per l'anno 2016 il termine previsto all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è fissato, per le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni, al 31 dicembre 2016, al fine di assicurare, in particolare, la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite.».

19. Le Province provvedono a trasferire agli enti subentranti le risorse iscritte nel proprio bilancio e impegnate per progetti di edilizia scolastica oggetto dei piani di subentro relativi al punto 5 dell'Allegato C della legge regionale 26/2014.

20. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole «in applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 26/2014» sono soppresse.

21. Al fine di garantire il necessario supporto nell'accompagnamento del processo di riordino del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, attraverso interventi per la formazione strategica del personale e degli amministratori degli enti coinvolti che consentano di coordinare gli obiettivi di riordino istituzionale, le iniziative formative e quelle di accompagnamento nei processi previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI Friuli Venezia Giulia anche nel corso del 2017 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2016.

22. All'articolo 46 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il personale che per effetto della rideterminazione di cui al comma 1 sia dichiarato non fondamentale per le funzioni che permangono in capo alle Province, è trasferito presso la Regione a eccezione di quello che, per effetto di mobilità volontaria, consegua il trasferimento presso una Unione territoriale intercomunale. In relazione a quanto previsto nel primo periodo, la Regione predispone un avviso di mobilità con l'indicazione dei fabbisogni occupazionali complessivi per categoria e profilo professionale, distinti per singola Unione territoriale intercomunale; il trasferimento del personale alla Regione avviene solo dopo l'esperimento di detta mobilità. L'assegnazione del personale trasferito alla Regione è attuata, sul territorio regionale, in relazione alle esigenze delle singole strutture direzionali e della Segreteria generale del Consiglio regionale e indipendentemente dalla sede di lavoro di provenienza.»;

b) al comma 4, dopo le parole «bilancio della Regione», sono aggiunte le seguenti: «; le spese di personale per le amministrazioni riceventi, in quanto correlate alle procedure di mobilità di cui ai commi 2 e 3, sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Le Unioni territoriali intercomunali, successivamente alla completa attuazione della procedura di mobilità volontaria di cui al comma 2, possono procedere, in relazione ai fabbisogni occupazionali ancora da soddisfare, ad assunzioni di personale anche mediante l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato banditi dalla Regione, previa stipula di apposita convenzione. La Regione, fermi restando i trasferimenti di cui ai commi 2 e 3 e al fine di non sottrarre ulteriori risorse umane agli organici delle altre amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, procede, per gli anni 2017 e 2018 e con riferimento a personale non dirigente, alla copertura dei posti disponibili con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sulla base dei piani occupazionali e nei limiti delle facoltà assunzionali previsti nelle singole annualità dando in tal senso precedenza alle assunzioni correlate alle funzioni relative alla programmazione comunitaria, esclusivamente mediante scorrimento di graduatorie di pubblici concorsi banditi dalla Regione medesima o indizione di pubblici concorsi, fatta salva l'ipotesi di mobilità di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).».

23. Il secondo e il terzo periodo del comma 12 dell'articolo 57 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono soppressi.

 

     Art. 11. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2017.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 30 marzo 2018, n. 14.

[3] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[4] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[5] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[6] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[7] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[8] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[9] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[10] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[11] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 21 luglio 2017, n. 27.

[13] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 24 maggio 2017, n. 15.

[14] Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[15] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 21 aprile 2017, n. 9.