§ 4.2.62 - Legge Regionale 7 marzo 1983, n. 20.
Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:07/03/1983
Numero:20


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  [3]
Art. 4.  [4]
Art. 5.  [5]
Art. 6.  [6]
Art. 7.  [7]
Art. 7 bis. 
Art. 7 ter. 
Art. 7 quater.  (Ammissibilità domande di contributo)
Art. 8.  [22]
Art. 9.  [23]
Art. 10.  [24]
Art. 11. 


§ 4.2.62 - Legge Regionale 7 marzo 1983, n. 20.

Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.

(B.U. 8 marzo 1983, n. 29).

 

Art. 1. [1]

     [L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'ulteriore spesa necessaria alle Amministrazioni provinciali per l'erogazione dei contributi annui costanti in esecuzione di provvedimenti di concessione disposti dalle medesime in qualità di amministrazioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione di opere pubbliche, o di interesse pubblico, incluse in apposito elenco approvato dal Consiglio provinciale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed i cui lavori abbiano avuto inizio in data anteriore al 1º ottobre 1982.

     Potranno essere inserite nell'elenco di cui al precedente comma e beneficiare del contributo regionale anche le opere pubbliche o di interesse pubblico non comprese nei piani di ripartizione approvati dalla Giunta regionale, purché oggetto di formale provvedimento di concessione da parte delle Amministrazioni delegate e purché i relativi lavori risultino iniziati alla data prevista dal precedente primo comma.]

 

     Art. 2. [2]

     [Le domande di finanziamento, corredate dalla deliberazione del Consiglio provinciale di approvazione dell'elenco delle opere beneficiare del contributo regionale, dovranno pervenire alla Direzione regionale dei lavori pubblici entro il termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Con la medesima deliberazione consiliare le Province dovranno acclarare:

     a) per ogni singola opera:

     - l'ente beneficiario e l'ente mutuante;

     - il costo dell'opera e la spesa ritenuta ammissibile;

     - gli estremi del provvedimento di concessione del contributo;

     - la data di inizio dei lavori;

     - l'entità definitiva del contributo per effetto dell'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo;

     - il numero e l'ammontare delle annualità corrisposte e da corrispondere al 31 dicembre 1982.

     b) l'ammontare complessivo delle annualità loro spettanti al 31 dicembre 1982 determinate con le modalità di cui al primo comma del successivo articolo 4.]

 

     Art. 3. [3]

     [L'Amministrazione regionale, sulla base delle domande presentate ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 4, terzo comma, provvede alla prenotazione delle risorse necessarie alle Province ai fini dell'articolo 1.

     2. In sede di prenotazione delle risorse di cui al comma 1, è determinato nella misura forfetaria del 3 per cento del finanziamento assegnato, il rimborso dovuto alle Province per le spese sostenute a fronte dell'esercizio delle funzioni delegate di cui alla legge regionale 23/1966, e successive modificazioni e integrazioni.]

 

     Art. 4. [4]

     [Con un primo provvedimento verrà erogato l'importo complessivo corrispondente alla differenza tra quanto finora somministrato dalla Regione alle Amministrazioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, e quanto dalle stesse dovuto sino al 31 dicembre 1982 per far fronte alla corresponsione dei contributi annui costanti concessi per la realizzazione di tutte le opere ricomprese nell'elenco approvato con deliberazione dal Consiglio provinciale ai sensi dei precedenti articoli.

     Successivamente, e con le modalità di cui al precedente comma, verrà erogato l'importo necessario alle Amministrazioni provinciali per la corresponsione delle annualità in scadenza nel corso dell'anno 1983.

     Con i medesimi criteri, su richiesta delle Amministrazioni provinciali da presentarsi alla Direzione regionale dei lavori pubblici entro il 30 aprile di ogni anno, sarà fatto luogo all'erogazione degli importi afferenti alle annualità in scadenza negli anni successivi.]

 

     Art. 5. [5]

     [Le Amministrazioni provinciali, in qualità di enti delegati ai sensi della legge regionale 2Z agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, disporranno la revoca di tutte le concessioni di contributi riguardanti opere pubbliche o di interesse pubblico i cui lavori non abbiano avuto inizio in data anteriore al 1º ottobre 1982.]

 

     Art. 6. [6]

     [In presenza di opere fruenti del contributo regionale iniziate in data anteriore al 1º ottobre 1982, che i beneficiari non ritengano di portare ad ultimazione per motivate ragioni, le Amministrazioni provinciali, valutate le predette ragioni ridetermineranno l'ammontare dei contributi concessi sulla base della presentazione da parte degli enti beneficiari delle contabilità relative ai lavori effettivamente eseguiti.

     Spetta alle Province approvare l'apposita relazione acclarante i rapporti tra le Amministrazioni provinciali ed i beneficiari del contributo, redatta dal collaudatore ovvero dal capo Ufficio tecnico provinciale nell'ipotesi di certificato di regolare esecuzione.

     Spetta, altresì, alle Province approvare gli atti di contabilità finale e di collaudo, ivi compresa la revisione prezzi, per le opere i cui beneficiari del contributo siano soggetti di diritto privato.]

 

     Art. 7. [7]

     [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti ed istituzioni contributi annui costanti per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura massima del 7 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle opere indicate al punto 6) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli edifici adibiti ad uffici o abitazioni dei ministri dei culti religiosi [8].

     Le domande di concessione dei contributi, corredate dal progetto esecutivo, debbono indicare i mezzi di finanziamento dell'opera ed essere presentate alla Direzione regionale dei lavori pubblici entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     L'erogazione dei contributi annui costanti viene effettuata direttamente agli enti ed istituzioni beneficiari e la prima annualità sarà posta in scadenza il 1º settembre successivo alla data di approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo.]

 

     Art. 7 bis. [9]

     [In aggiunta ai contributi annui costanti previsti dal precedente articolo 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per la realizzazione dei progetti presentati nei termini fissati dal secondo comma dell'anzidetto articolo, contributi "una tantum" sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita dai contributi pluriennali.

     L'erogazione dei contributi "una tantum" ha luogo mediante anticipazioni in conformità e nella misura stabilita dall'articolo 11 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

     Per le finalità previste dall'articolo 7 bis della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con il precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1985.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986, a decorrere dall'anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8416 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1985.

     Il limite d'impegno di lire 210 milioni autorizzato con l'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, viene revocato. Le annualità relative al predetto limite vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1984 al 2002.

     Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, è autorizzato, nell'anno 1985, un limite d'impegno di lire 140 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 140 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.

     L'onere complessivo di lire 280 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1985 e 1986, fa carico al capitolo 8407 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984- 1986 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 2004 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.]

 

     Art. 7 ter. [10]

     1. L'Amministrazione regionale sulla base di programmi di intervento ed in attuazione di priorità sulle quali le competenti autorità religiose abbiano espresso il proprio parere è autorizzata a concedere contributi «una tantum», con le modalità e i criteri indicati nel regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la manutenzione dei complessi seminariali diocesani, di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze [11].

     2. I contributi possono essere concessi sino al 100 per cento della spesa ammissibile [12].

     3. [I contributi "una tantum" sono concessi, in aggiunta o in alternativa ai contributi pluriennali, sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita dai predetti contributi] [13].

     4. [La spesa ammissibile, ai fini di cui ai precedenti commi, comprende, oltre al costo delle opere o dei lavori, il prezzo di acquisto dell'area necessaria ed eventualmente degli edifici preesistenti da demolire o da sistemare, nonché una quota, per spese generali o di collaudo, non superiore al 7% di tale costo] [14].

     5. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dei lavori da realizzare con quadro economico e preventivo sommario della spesa, devono essere presentate, esclusivamente per il tramite delle competenti autorità religiose, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia entro il 31 marzo di ogni anno e, per il 2015, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del regolamento. La graduatoria delle domande ammissibili è soggetta a scorrimento in presenza di ulteriori risorse disponibili. Le domande conservano validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione [15].

     5 bis. Le competenti autorità religiose inoltrano all'Amministrazione regionale le domande ritenute prioritarie in applicazione dei criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1 [16].

     6. La ripartizione delle risorse disponibili è effettuata con decreto del Direttore del Servizio edilizia, con il quale è approvata la graduatoria degli interventi ammissibili, in ordine di priorità, con l'indicazione della spesa ammissibile in via di massima e dell'ammontare del contributo assegnato a ciascun intervento finanziato. Qualora l'importo del contributo assegnato sia inferiore alla spesa ammissibile, il beneficiario è autorizzato a ridefinire l'intervento, con la previsione anche di un singolo lotto, purché funzionale [17].

     7. La concessione e l'erogazione dei contributi sono disposte ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di inizio e ultimazione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) [18].

     7 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori il beneficiario del contributo può essere autorizzato dall'organo concedente all'utilizzo di eventuali economie contributive per l'esecuzione di lavori affini a quelli oggetto del finanziamento, anche riferiti ad altro immobile, purché con i medesimi criteri e priorità assegnati all'intervento originario e rientrante nelle tipologie e di cui alla legge di finanziamento [19].

     7 ter. A tal fine è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio apposita istanza corredata di elaborati progettuali di adeguato approfondimento, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) [20].

 

     Art. 7 quater. (Ammissibilità domande di contributo) [21]

     1. Le domande di contributo una tantum presentate per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 7 ter con imputazione al capitolo 3435 del bilancio di previsione per il 2010, sono ritenute ammissibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 15 della legge regionale 17/2008 e dall'articolo 15 della legge regionale 12/2009 sino all'importo massimo di 25.000 euro. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.

 

     Art. 8. [22]

     (Omissis)

 

     Art. 9. [23]

     [Per le finalità previste dagli articoli 1 e 3, secondo comma, della presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 71.350 milioni di cui lire 7.605 milioni per l'esercizio 1983 e lire 3.355 milioni per ciascun esercizio dal 1984 al 2002.

 

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8404 con la denominazione: «Finanziamenti annui alle Amministrazioni provinciali per la realizzazione di programmi di opere pubbliche e di interesse pubblico i cui lavori abbiano avuto inizio in data anteriore al 1° ottobre 1982» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 14.315 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, di cui lire 7.605 milioni per l'esercizio 1983 e lire 3.355 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

     Al predetto onere complessivo di lire 14.315 milioni si provvede come segue:

     - per lire 4.250 milioni, relative all'esercizio 1983, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 (Rubrica n. 3 - Partita n. 19 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10;

     - per le restanti lire 10.065 milioni (3.355 milioni per ciascun esercizio 1983-1985), mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, degli importi annui a fianco di ciascuno indicati, corrispondenti alle riduzioni disposte dal precedente articolo 8:

 

 

              cap.                            importi

              8337                         1.701.000.000

              8338                         1.221.500.000

              8341                           432.500.000

 

 

     Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico al corrispondente capitolo del bilancio per gli esercizi medesimi.

     Sul precitato capitolo 8404 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 3.500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.]

 

     Art. 10. [24]

     [Il limite d'impegno di lire 500 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1981, con l'articolo 5 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 66, viene ridotto di lire 210 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1983.

     Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 210 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.]

 

     Art. 11.

     Per le finalità previste dall'articolo 7 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1983, un limite d'impegno di lire 210 milioni [25].

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 21O milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il Capitolo 8407 con la denominazione: «Contributi annui costanti ad Enti ed istituzioni per l'esecuzione delle opere indicate al punto 6) dell'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni ivi compresi gli edifici adibiti ad uffici o abitazioni dei titolari diocesani di uffici e benefici ecclesiastici» e con lo stanziamento complessivo di lire 630 milioni - in termini di competenza - corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

     All'onere complessivo di lire 630 milioni si fa fronte - in relazione a quanto disposto col precedente articolo 10 - mediante storno di pari importo dal capitolo 7828 del precitato stato di previsione.

     Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[3] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[8] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[9] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 20 agosto 1984, n. 36 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[10] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1985, n. 53.

[11] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16, modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27, dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[12] Comma già sostituito dall'art. 6 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13, ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[13] Comma sostituito dall'art. 8 della L.R. 26 ottobre 1987, n. 34, modificato dall'art. 99 della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[14] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[15] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27, dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 51 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[16] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[17] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[18] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[19] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[20] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[21] Articolo inserito dall'art. 95 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[22] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[23] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[24] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[25] Vedi il limite d'impegno di cui all'art. 19 della L.R. 6 settembre 1991, n. 47.