§ 4.2.58 - Legge Regionale 24 luglio 1982, n. 45.
Programmazione, progettazione e finanziamento in materia di lavori pubblici ed urbanistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:24/07/1982
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e finalità.
Art. 2.  Progetti organici di sviluppo.
Art. 3.  Controlli tecnici.
Art. 4.  Progettazione per pubblico concorso e contratti a trattativa privata.
Art. 5.  Interventi regionali.
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.  Classificazione delle opere sulla base di indici parametrici del costo.
Art. 9.  Fissazione degli indici parametrici.
Art. 10.  Concessione del finanziamento.
Art. 11.  Erogazione in conto capitale del finanziamento.
Art. 12.  Erogazione del finanziamento in annualità.
Art. 13.  Accertamento dello stato di avanzamento dei lavori.
Art. 14.  Concessione di contributi in assenza di parametri.
Art. 15.  Erogazione in conto capitale del finanziamento in assenza degli indici parametrici di cui all'art. 8.
Art. 16.  Erogazione del contributo a soggetti di diritto privato.
Art. 17.  Erogazione di contributi statali.
Art. 18.  Opere in concessione.
Art. 19.  Organi competenti.
Art. 20.  Occupazione temporanea e d'urgenza.
Art. 21.  Dichiarazione implicita di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità.
Art. 22.  Termini di inizio e ultimazione dei lavori e delle espropriazioni.
Art. 23.  Estensione dell'obbligo della redazione degli stati di consistenza.
Art. 24.      In via di interpretazione autentica dell'articolo 17 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, si intende che le disposizioni del predetto articolo si applicano ai soli interventi da [...]
Art. 25.  Progettazione, direzione e collaudo delle opere regionali.
Art. 26.  Deliberazione delle opere ed approvazione dei progetti, sistema di esecuzione e procedimenti di formazione dei contratti.
Art. 27.  Revisione dei prezzi contrattuali, riserve, transazione e non applicazione di penalità contrattuali.
Art. 28.  Opere in economia.
Art. 29.  Comitato tecnico regionale.
Art. 30.  Composizione delle sezioni del Comitato tecnico regionale.
Art. 31.  Attribuzioni del Comitato tecnico regionale.
Art. 32.  Attribuzioni particolari del Direttore regionale dei lavori pubblici e del Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.
Art. 33.  Attribuzioni particolari dei Direttori dei servizi tecnici della Direzione regionale dei lavori pubblici e della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività [...]
Art. 34.  Attribuzioni del Direttore provinciale dei lavori pubblici.
Art. 35.  Elenco regionale dei collaudatori.
Art. 36.  Specializzazione degli elenchi.
Art. 37.  Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell'elenco.
Art. 38.  Scelta e nomina dei collaudatori. Conferimento di altri incarichi.
Art. 39.  Sanzioni ed obbligo delle segnalazioni.
Art. 47.      Le funzioni di controllo di cui alla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, nei riguardi dei Consorzi idraulici per le opere idrauliche di cui all'articolo 5, n. 14, dello Statuto regionale, [...]
Art. 48.  Aggiornamento limiti di spesa.
Art. 49.      Le norme di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13 e 14 concernenti la concessione e l'erogazione del finanziamento nonché l'accertamento dello stato di avanzamento dei lavori si applicano anche [...]
Art. 50. 
Art. 51.      Sono abrogati la legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, il Capo 11 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 29, e l'articolo 9 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7
Art. 52.  [25]
Art. 53.      Per le finalità di cui al precedente articolo 5, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 [...]
Art. 54.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 4.2.58 - Legge Regionale 24 luglio 1982, n. 45.

Programmazione, progettazione e finanziamento in materia di lavori pubblici ed urbanistica. [1]

(B.U. 24 luglio 1982, n. 69).

 

CAPO I

Disposizioni programmatiche e preliminari

 

Art. 1. Campo di applicazione e finalità.

     In coerenza con gli obiettivi della programmazione, la materia delle opere pubbliche e di interesse pubblico, di rilevanza locale e regionale è disciplinata, indipendentemente dalle fonti di finanziamento, dalla presente legge, principalmente al fine di consentire forme di decentramento funzionale, di accelerazione della spesa e di snellimento delle procedure.

 

     Art. 2. Progetti organici di sviluppo.

     Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione regionale - nel quadro della formazione del piano regionale di sviluppo - elabora progetti organici di sviluppo nel settore delle opere pubbliche e di interesse pubblico.

     Nel corso della elaborazione e della predisposizione dei progetti organici di sviluppo nel settore delle opere pubbliche e di interesse pubblico che, per la loro ampiezza e la loro localizzazione, possono incidere nella struttura economica, sociale ed etnica del territorio regionale a cui e interessata la minoranza linguistica slovena, saranno salvaguardati i legittimi diritti etnico-economici della minoranza stessa [2].

 

CAPO II

Progettazione di opere pubbliche

 

     Art. 3. Controlli tecnici.

     Sono soggetti all'esame del Comitato tecnico regionale, indipendentemente dalle forme e fonti di finanziamento, i progetti generali

- di massima o esecutivi - delle opere pubbliche di competenza ovvero di

iniziativa delle Comunità montane e collinari, degli Enti locali

territoriali e dei loro consorzi, nonché degli altri enti pubblici,

relativi a:

     a) opere ospedaliere;

     b) fognature, con i relativi impianti di trattamento;

     c) acquedotti;

     d) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi e discariche controllate;

     e) impianti per il prelievo e la distribuzione del gas naturale;

     f) opere ed infrastrutture di comunicazione e trasporto di rilevante interesse [3];

     g) opere marittime e portuali non di competenza statale [4].

     Sono soggette all'esame del Comitato tecnico regionale le varianti sostanziali che alterano la natura dei progetti generali sopraelencati, escluse quelle riguardanti il solo quadro economico.

     Il parere di cui al primo comma dovrà essere comunicato all'ente interessato ed al Comitato di controllo territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nel caso in cui siano rappresentate esigenze istruttorie, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della notizia o degli atti richiesti.

     Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato all'ente interessato anche per via telegrafica.

     Trascorsi i termini di cui al terzo comma, senza che sia stato comunicato il parere, il medesimo si intende positivamente espresso.

 

     Art. 4. Progettazione per pubblico concorso e contratti a trattativa privata.

     Per le opere che richiedono un eccezionale impegno progettuale e per la cui realizzazione non venga scelto l'istituto della concessione oppure per le quali gli Enti interessati non si possono avvalere del proprio ufficio tecnico o dell'ufficio tecnico consortile, è prescritta la progettazione per pubblico concorso.

     In deroga al disposto degli articoli 3 e seguenti del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, gli enti interessati possono provvedere, mediante ricorso alla trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa, agli appalti ed alle forniture d'opere pubbliche di importo non superiore a lire 500.000.000.

 

     Art. 5. Interventi regionali.

     L'Amministrazione regionale cura l'emanazione di regolamenti in materia di lavori pubblici, anche in deroga alle vigenti norme regolamentari dello Stato avvalendosi eventualmente anche di consulenze esterne, in particolare per quello che concerne gli affidamenti di incarichi di progettazione, collaudo e direzione lavori, la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche, la revisione prezzi [5].

     E' istituito presso la Direzione regionale dei lavori pubblici un Centro di documentazione per i problemi dei lavori pubblici, cui spetta il compito di apprestare studi, acquisire documentazione e dati, svolgere ricerche, organizzare convegni, affidare incarichi.

 

CAPO III

Concessioni di finanziamenti regionali

 

     Art. 6.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 7.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 8. Classificazione delle opere sulla base di indici parametrici del costo.

     Gli enti trasmettono i progetti di massima o esecutivi delle opere incluse negli appositi progetti organici di sviluppo, di cui al precedente articolo, alla Direzione regionale competente che provvede, entro trenta giorni, alla classificazione delle opere stesse sulla base di appositi indici parametrici del costo.

 

     Art. 9. Fissazione degli indici parametrici.

     Gli indici parametrici di cui al precedente articolo 8 sono fissati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici.

     Con le stesse modalità si provvederà tempestivamente al loro aggiornamento in relazione alla eventuale variazione dei costi delle opere.

 

     Art. 10. Concessione del finanziamento.

     La concessione del finanziamento è disposta dal Dirigente preposto alla Direzione regionale competente, per un importo derivante dalla classificazione di cui all'articolo 8, a seguito della presentazione da parte dell'Ente della deliberazione, divenuta efficace ai sensi della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, di adozione del progetto esecutivo dell'opera.

     Qualora il progetto generale dell'opera sia stato sottoposto all'esame del C.T.R. ai sensi del precedente articolo 3, l'Ente dovrà altresì, con la deliberazione di cui al primo comma, attestare espressamente la conformità del progetto esecutivo a quello generale, salva l'ipotesi di identità tra i due progetti.

     La concessione del contributo si intende effettuata per l'opera, e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

 

     Art. 11. Erogazione in conto capitale del finanziamento.

     L'erogazione in conto capitale del finanziamento concesso agli enti interessati ha luogo mediante anticipazioni:

     - nella misura del 50% dell'importo risultante dal provvedimento di concessione del contributo, comprensivo di tutte le voci del quadro economico, dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori principali sottoscritto dall'impresa e vistato dal legale rappresentante dell'ente, o, qualora l'ente acquisisca direttamente i materiali antecedentemente alla consegna dei lavori, dietro presentazione dell'ordine di fornitura dei materiali stessi, per un valore di almeno il 20% dell'importo risultante dal provvedimento di concessione, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente;

     - nella misura dell'ulteriore 40% del predetto importo, dietro presentazione della dichiarazione del Direttore provinciale dei lavori pubblici competente attestante la conformità dei lavori al progetto esecutivo nonché l'avvenuta esecuzione dei lavori stessi per un importo non inferiore al 40% dell'importo risultante dal provvedimento di concessione;

     - nella misura restante, pari alla rata di saldo dell'importo risultante dal provvedimento di concessione del contributo, dietro presentazione da parte dell'ente della deliberazione, divenuta efficace, di approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, della documentazione attestante l'avvenuta acquisizione a qualsiasi titolo delle aree necessarie, nonché a seguito dell'approvazione da parte del Direttore regionale competente, di apposita relazione del collaudatore acclarante la regolarità dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'Ente predetto nonché la conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo.

     Per le opere di importo inferiore a 500 milioni il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori [8].

     In tale ipotesi la relazione di cui al primo comma, terzo alinea, è redatta dal Direttore provinciale competente.

     L'Ente beneficiario dovrà inviare alla Direzione regionale competente la deliberazione, divenuta efficace ai sensi di legge, di adozione delle perizie suppletive e di variante; qualora la Direzione regionale anzidetta non si pronunci entro 30 giorni dalla ricezione della stessa il contributo inizialmente concesso si intende confermato.

     La Regione revoca la concessione del finanziamento solo qualora accerti che le finalità dell'opera inizialmente ammessa a contributo risultino radicalmente modificate.

     La riduzione dell'importo risultante dal decreto di concessione del contributo è consentita contestualmente all'erogazione della rata di saldo, solo qualora il costo complessivo dell'opera risulti inferiore a detto importo, salvi restando i limiti massimi di contributo previsto dalle singole leggi di intervento [9].

 

     Art. 12. Erogazione del finanziamento in annualità.

     Fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle specifiche leggi d'intervento l'erogazione dei contributi in annualità a favore di soggetti pubblici o privati è effettuata a favore del soggetti beneficiari dietro presentazione della documentazione attestante l'inizio dei lavori. L'anzidetta erogazione può avvenire per conto degli stessi anche a favore degli istituti mutuanti con le modalità stabilite dal provvedimento di concessione del contributo.

     Allorquando ricorrono i presupposti per l'erogazione della prima annualità del contributo pluriennale, l'organo regionale competente è autorizzato a disporre il pagamento, mediante ruolo di spesa fissa, di un numero di annualità non superiore alla metà di quelle stabilite con il provvedimento di concessione del contributo. Il pagamento delle successive annualità nonché le variazioni ai suddetti ruoli e gli eventuali conguagli saranno disposti in sede di determinazione definitiva del contributo pluriennale da parte del Direttore regionale competente.

     In tutti quei casi in cui risulti essere già stato disposto, mediante mandato, il pagamento di una o più annualità del contributo pluriennale, l'organo regionale è autorizzato a disporre il pagamento delle ulteriori annualità con le procedure di cui al precedente comma [10].

 

     Art. 13. Accertamento dello stato di avanzamento dei lavori.

     Anche nel caso in cui le opere fruiscano di contributo statale o regionale, l'accertamento dello stato di avanzamento dei lavori è effettuato dallo stesso ente interessato, il cui legale rappresentante appone il visto di regolarità sui relativi documenti. Tale adempimento, ove ricorra il caso, costituisce ordinativo diretto ad autorizzare le somministrazioni dei mutui [11].

 

     Art. 14. Concessione di contributi in assenza di parametri.

     Fino all'emanazione del decreto di cui al primo comma dell'articolo 9, oppure qualora la parametrazione non risulti tecnicamente possibile, l'importo del finanziamento da concedersi ai sensi dell'articolo 10 è commisurato alla spesa ammissibile desunta dal progetto esecutivo dell'opera regolarmente adottato.

     La concessione del contributo si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto [12].

 

     Art. 15. Erogazione in conto capitale del finanziamento in assenza degli indici parametrici di cui all'art. 8.

     L'erogazione in conto capitale del finanziamento in assenza degli indici parametrici di cui all'art. 8 ha luogo con le modalità indicate al precedente articolo 11.

 

     Art. 16. Erogazione del contributo a soggetti di diritto privato.

     Qualora i beneficiari del contributo regionale siano soggetti di diritto privato, ferme restando le disposizioni delle singole leggi d'intervento in ordine alle modalità di erogazione dei contributi, la concessione degli stessi è disposta previo parere degli organi di cui al Capo VI della presente legge.

     Spetta altresì al Direttore regionale competente l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, ovvero, per le opere inferiori ai 500 milioni, del certificato di regolare esecuzione, previo parere del Direttore provinciale dei lavori pubblici cui compete redigere la relazione acclarante di cui al primo comma, terzo alinea del precedente articolo 11.

 

     Art. 17. Erogazione di contributi statali.

     L'erogazione dei contributi statali per l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, ivi compresi i finanziamenti a favore dell'edilizia scolastica, avviene nelle forme e modalità previste negli articoli precedenti.

 

     Art. 18. Opere in concessione.

     Ai fini della presente legge le opere regionali affidate in concessione a Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi possono essere equiparate alle opere di competenza degli stessi, contestualmente all'atto di concessione.

 

CAPO IV

Espropriazioni per pubblica utilità e occupazioni temporanee e d'urgenza

 

     Art. 19. Organi competenti.

     In attesa della ristrutturazione dell'Amministrazione regionale è istituito, nell'ambito della Direzione regionale dei lavori pubblici, il Servizio espropriazioni con il compito di esercitare tutte le attribuzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità, costituzione di servitù coattive e di occupazioni temporanee e d'urgenza, di agevolare gli Enti locali e le Ditte esproprianti mediante consulenza tecnico-giuridica in materia, di coadiuvare le Commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e di curare la predisposizione di circolari interpretative in materia, promuovendo con ogni mezzo la diffusione a livello locale della conoscenza delle procedure espropriative.

     Fuori dei casi di cui all'articolo 21 e salva la competenza della Giunta regionale sancita dall'articolo 25 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, spetta al Dirigente del Servizio espropriazioni della Direzione regionale dei lavori pubblici emettere la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori, nonché esercitare tutte le attribuzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e d'urgenza relative ad opere non a carico dello Stato da eseguirsi nel territorio regionale, eccezion fatta per quanto previsto dal successivo articolo 20.

 

     Art. 20. Occupazione temporanea e d'urgenza.

     Per le opere di competenza dei Comuni e delle Province spetta rispettivamente al Sindaco del Comune ed al Presidente della Provincia, nel cui territorio le opere stesse devono essere eseguite, emettere l'autorizzazione all'occupazione temporanea e di urgenza nonché le eventuali proroghe anche per le occupazioni già autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge [13].

     Il provvedimento autorizzante l'occupazione temporanea d'urgenza è notificato a cura dell'ente procedente, insieme con l'avviso di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ai proprietari degli immobili interessati, ovvero ai soggetti che comunque risultano tali secondo i dati catastali.

     Spetta al Sindaco del Comune nel cui territorio le opere devono essere eseguite emanare i provvedimenti autorizzativi dell'accesso agli immobili sia per l'esecuzione di misure e rilievi, sia per la redazione degli stati di consistenza, nonché i provvedimenti di nomina dei tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra.

     La redazione degli stati di consistenza dovrà avvenire nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, fermo restando quanto stabilito al successivo articolo 23.

     Gli stati di consistenza dovranno essere compilati in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso, anche nel caso di occupazioni consensuali.

 

     Art. 21. Dichiarazione implicita di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità.

     Riguardo alle opere pubbliche degli enti menzionati al precedente articolo 3 primo comma, la dichiarazione di pubblica utilità nonché la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori sono implicite dalla data in cui diviene efficace ai sensi di legge la deliberazione di approvazione da parte degli enti stessi del progetto esecutivo, ove tali effetti non siano altrimenti previsti dalla vigente legislazione statale o regionale.

     Il provvedimento di concessione di contributo regionale per l'esecuzione di opere pubbliche e di interesse pubblico, di rilevanza locale e regionale, implica la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei lavori, ove tali effetti non si siano verificati ai sensi del comma precedente ovvero in forza di altre disposizioni di legge statali o regionali.

 

     Art. 22. Termini di inizio e ultimazione dei lavori e delle espropriazioni.

     Il periodo utile per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni è fissato in mesi 12 per il loro inizio ed in mesi 24 per la loro ultimazione a decorrere dalla data della dichiarazione espressa di pubblica utilità e, per le ipotesi previste dal precedente articolo 21, dalla data in cui divengono efficaci, ai sensi di legge, i provvedimenti ivi contemplati.

     Eventuali proroghe dei termini d'inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni o termini diversi da quelli di cui al primo comma, sono concessi, solo per motivate circostanze:

     a) da parte dell'organo cui compete emettere la dichiarazione espressa di pubblica utilità;

     b) nelle altre ipotesi, dall'organo che esercita istituzionalmente il controllo sugli atti dell'ente interessato o dal Presidente del Comitato di controllo, quando trattasi di opere pubbliche degli enti elencati negli articoli 3 e 4 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

     In ogni caso il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a tre anni dalla data di cui al primo comma e, per l'avvio della procedura espropriativa, mediante il deposito degli atti di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ad un anno dalla data di emanazione di un'eventuale autorizzazione all'occupazione temporanea o d'urgenza.

     I termini di cui ai commi precedenti valgono anche quando non ricorre la necessità di espropriazioni, ai fini della sola esecuzione dei lavori, se per le opere sia previsto un contributo statale o regionale.

 

     Art. 23. Estensione dell'obbligo della redazione degli stati di consistenza.

     Nell'ambito della procedura espropriativa, e ai soli fini dell'accertamento della qualità del bene da espropriare, la eventuale richiesta di emissione del provvedimento di rideterminazione dell'indennità presentata alle Commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sostituito dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, deve essere accompagnata dagli stati di consistenza redatti nelle forme e nei modi di cui al precedente articolo 20, anche nell'ipotesi in cui non vi sia occupazione temporanea e d'urgenza.

 

     Art. 24.

     In via di interpretazione autentica dell'articolo 17 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, si intende che le disposizioni del predetto articolo si applicano ai soli interventi da realizzarsi con progetti approvati nei modi previsti dall'articolo 14 della stessa legge, e non anche a quelli da realizzarsi in esecuzione di progetti divenuti già esecutivi prima dell'entrata in vigore della medesima legge regionale, ancorché prevedenti l'acquisizione delle aree in piena proprietà, per i quali continuano ad applicarsi in materia di espropriazioni le disposizioni normative antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15.

     Le opere relative alla costruzione di impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone previste nei progetti approvati antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, riacquistano, alla data di entrata in vigore della presente legge, la pubblica utilità nonché l'urgenza ed indifferibilità dei lavori, e gli adempimenti e gli atti posti in essere ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, mantengono efficacia ai fini della prosecuzione del procedimento espropriativo. Le procedure rivolte all'acquisizione della piena proprietà delle aree interessate dai predetti impianti a fune dovranno essere concluse entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo proroga di ulteriori 12 mesi che potrà essere concessa dall'organo di cui al precedente articolo 19.

 

CAPO V

Opere di competenza della Regione [14]

 

     Art. 25. Progettazione, direzione e collaudo delle opere regionali.

     Le attribuzioni relative alla progettazione, alla direzione ed al collaudo delle opere da eseguirsi dalla Regione sono esercitate dalla Direzione regionale dei lavori pubblici e vengono disciplinate dal presente Capo V, fatte salve, per quanto concerne la progettazione e la direzione, le competenze espressamente attribuite ad altre Direzioni regionali.

 

     Art. 26. Deliberazione delle opere ed approvazione dei progetti, sistema di esecuzione e procedimenti di formazione dei contratti.

     La Giunta regionale può disporre, in deroga alle norme vigenti, limitatamente agli appalti e forniture di opere d'importo inferiore a lire 500.000.000, il ricorso alla trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa.

     All'Assessore ai lavori pubblici ed all'Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, porti ed attività emporiali spetta, ciascuno nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, determinare il sistema di esecuzione delle opere ed il procedimento di formazione dei contratti occorrenti per l'attuazione delle opere medesime, nonché la nomina del Direttore dei lavori.

     L'approvazione del progetto esecutivo da parte del Direttore regionale competente ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

 

     Art. 27. Revisione dei prezzi contrattuali, riserve, transazione e non applicazione di penalità contrattuali.

     E' riservata al Direttore regionale, nelle materie di propria competenza, la decisione sulle revisioni in aumento o in diminuzione dei prezzi degli appalti, nonché sulle domande o riserve formulate dall'appaltatore, sulle transazioni e sulla non applicazione di penalità contrattuali.

 

     Art. 28. Opere in economia.

     Le opere regionali comprese tra quelle menzionate nell'articolo 66 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, escluse quelle di prevenzione e soccorso per calamità naturali, sono decise dall'Assessore regionale competente.

     I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa sono approvate dal Direttore regionale competente.

     L'esecuzione dei relativi lavori, compresa la stipulazione dei contratti, è curata dal Direttore regionale competente.

     La decisione di cui al primo comma comporta la pubblica utilità dell'opera e l'urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti ad approvazione e sono immediatamente eseguibili.

 

CAPO VI

Organi regionali e loro competenze specifiche in materia di lavori pubblici ed urbanistica

 

     Art. 29. Comitato tecnico regionale.

     Presso la Direzione dei lavori pubblici è istituito il Comitato tecnico regionale, organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale nei settori delle opere pubbliche, della urbanistica e della difesa del suolo [15].

     Il Comitato dura in carica cinque anni.

     Il Comitato si articola su cinque sezioni competenti rispettivamente per le seguenti materie:

     1) edilizia;

     2) urbanistica;

     3) idraulica, geologia, difesa del suolo, infrastrutture energetiche;

     4) viabilità ed infrastrutture di comunicazione e trasporto;

     5) bonifica montana, forestazione, sistemazioni idraulico-forestali, protezione dell'ambiente naturale, piani economici di gestione e assestamento.

     Le sezioni esprimono parere in via diretta sulle questioni che rientrano nelle attribuzioni del Comitato.

     Per l'esame di particolari problemi di rilievo interdisciplinare possono operare più sezioni congiuntamente.

     Al Comitato. a sezioni riunite, può essere, infine deferito l'esame di questioni di particolari complessità, che investono la competenza di più sezioni e che richiedono, di conseguenza, un apporto conoscitivo interdisciplinare.

     Il Comitato a sezioni riunite è presieduto dall'Assessore ai lavori pubblici. Funge da Vice presidente il Direttore regionale dei lavori pubblici.

     Il Comitato adotta un regolamento dei lavori, il quale viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Giunta medesima.

     Funge da segretario del Comitato e delle sue prime tre sezioni un funzionario della Direzione regionale dei lavori pubblici [16].

 

     Art. 30. Composizione delle sezioni del Comitato tecnico regionale.

     Le prime quattro sezioni in cui si articola il Comitato si compongono dei seguenti membri nominati dalla Giunta regionale:

     1) due esperti nelle materie di competenza, elevati a tre per la sezione seconda e terza, scelti tra otto nominativi proposti dagli Ordini o da associazioni professionali interessati e precisamente:

     a) dall'Ordine degli architetti e degli ingegneri per la sezione prima;

     b) dall'Ordine degli architetti, degli ingegneri e dall'Associazione nazionale degli urbanisti per la sezione seconda;

     c) dall'Ordine degli ingegneri, dei geologi e degli agronomi per la sezione terza;

     d) dall'Ordine degli ingegneri e dei geologi per la sezione quarta;

     2) un esperto nella materia di competenza scelto tra quattro nominativi proposti dai collegi professionali interessati, e precisamente:

     a) dai collegi dei geometri e dei periti industriali per le sezioni prima, seconda e quarta;

     b) dal collegio dei periti agrari per la sezione terza;

     3) tre funzionari di ruolo appartenenti a specializzazioni tecniche, elevati a quattro per la sezione seconda, designati dalle Direzioni regionali competenti e precisamente:

     a) dalla Direzione regionale dei lavori pubblici per la sezione prima;

     b) dalla Direzione regionale dei lavori pubblici in numero di due, dalla Direzione regionale della pianificazione e bilancio e dalla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali per la sezione seconda;

     c) dalla Direzione regionale dei lavori pubblici, dalla Direzione regionale dell'agricoltura e dalla Direzione regionale della pianificazione e bilancio per la sezione terza;

     d) dalla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, dalla Direzione regionale dei lavori pubblici e dalla Direzione regionale della pianificazione e bilancio per la sezione quarta.

     Per la composizione della sezione quinta si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 39 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22.

     Ai lavori della sezione possono intervenire, di volta in volta, con voto consultivo, un funzionario della Direzione o ufficio regionale interessato alla questione sottoposta all'esame della sezione stessa, nonché per la trattazione di speciali problemi, studiosi o tecnici particolarmente esperti.

     Qualora gli Ordini e i Collegi professionali richiesti di proporre nominativi di rispettiva competenza non provvedano entro il termine di tre mesi, la Giunta regionale procede direttamente alla scelta ed alla nomina dei componenti esperti delle sezioni.

     Qualora il Presidente partecipi alla seduta di una delle sezioni, la presiede.

     Del Comitato fa parte di diritto il Direttore regionale dei lavori pubblici, il quale, in assenza dell'Assessore, presiede ogni singola sezione con facoltà di delegare un componente la sezione stessa.

     Relativamente alla presidenza ed alla località di normale riunione della sezione quinta si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 39 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 In assenza dell'Assessore la sezione quinta è presieduta dal Direttore regionale delle foreste o da un suo delegato. Funge da segretario della medesima sezione un funzionario della Direzione regionale delle foreste.

     La Sezione IV del Comitato tecnico regionale si riunisce, di norma, a Trieste, presso la sede della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali ed è presieduta dall'Assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, con facoltà di delega. Funge da segretario della medesima sezione un dipendente della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali [17].

 

     Art. 31. Attribuzioni del Comitato tecnico regionale.

     Il Comitato tecnico regionale esercita funzioni consultive, pronunciandosi con motivate relazioni tecniche, sulle questioni allo stesso sottoposte nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 29, con riferimento, in particolare, agli interventi di cui all'articolo 5 ed alla fissazione degli indici parametrici di cui all'articolo 9.

     Relativamente alla materia urbanistica, il Comitato tecnico regionale esprime parere sugli strumenti urbanistici adottati da Comuni o Consorzi urbanistici di Comuni o Consorzi comprensoriali, eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'articolo 41; detto parere dovrà essere espresso entro sei mesi.

     Il Comitato esprime parere sui progetti di opere di cui all'articolo 3 e loro varianti sostanziali.

     Relativamente alle opere regionali disciplinate dal Capo V della presente legge, il Comitato tecnico regionale esprime parere sui progetti di massima ed esecutivi, sugli altri elaborati tecnici, nonché sulle loro variazioni sostanziali, se sia prevista una spesa che, riferita all'intera opera, ecceda l'importo di lire 1.000 milioni.

     Relativamente alle opere di interesse locale e regionale di pertinenza di privati o di enti diversi da quelli menzionati nell'articolo 3, il Comitato, quando debba concedersi un contributo statale o regionale ed in ogni altro caso in cui l'Amministrazione debba pronunciarsi sulle opere medesime, esprime parere sui progetti e sugli altri elaborati tecnici, nonché sulle loro variazioni sostanziali, se sia prevista una spesa che, riferita all'intera opera, ecceda l'importo di lire 500 milioni.

     Spettano inoltre al Comitato le competenze consultive previste dall'ordinamento vigente in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di costruzione di impianti elettrici.

     Il Comitato tecnico regionale, così come costituito ai sensi della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, resta in carica per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo sino alla data della sua ricostituzione in conformità agli articoli 29 e 30 della presente legge.

 

     Art. 32. Attribuzioni particolari del Direttore regionale dei lavori pubblici e del Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.

     Relativamente alle opere regionali disciplinate dal Capo V è demandato al Direttore regionale dei lavori pubblici:

     1) di autorizzare, nei casi e con gli effetti previsti dall'articolo 16 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, e dall'articolo 30 del Capitolare Generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, la sospensione dei lavori;

     2) di concedere le proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori;

     3) di esprimere parere sul sistema di esecuzione delle opere di importo superiore a lire 1.000 milioni e sui procedimenti contrattuali da eseguirsi per l'attuazione di dette opere;

     4) di esprimere parere sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti.

     Per le opere rientranti nelle materie indicate dall'articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 nel testo sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 le attribuzioni di cui sopra sono esercitate dal Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

 

     Art. 33. Attribuzioni particolari dei Direttori dei servizi tecnici della Direzione regionale dei lavori pubblici e della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.

     Relativamente alle opere regionali disciplinate dal Capo V, il Direttore del competente servizio tecnico della Direzione regionale dei lavori pubblici esprime parere:

     1) sui progetti di massima ed esecutivi, sugli altri elaborati tecnici, nonché sulle loro variazioni sostanziali, se sia prevista una spesa che non ecceda l'importo di lire 1000 milioni;

     2) sul sistema di esecuzione delle opere d'importo non superiore a lire 1000 milioni e sui procedimenti contrattuali da eseguirsi per l'attuazione di dette opere;

     3) sulle materie di cui all'articolo 27

     Per le opere rientranti nelle materie indicate dall'articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 nel testo sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 le attribuzioni d cui sopra sono esercitate dal Direttore del competente servizio tecnico della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, porti ed attività emporiali

 

     Art. 34. Attribuzioni del Direttore provinciale dei lavori pubblici.

     Relativamente alle opere di privati o di enti diversi da quelli menzionati all'articolo 3, il Direttore provinciale dei lavori pubblici esprime parere:

     1) sui progetti e sugli elaborati tecnici quando essi prevedano una spesa non eccedente l'importo di lire 500 milioni, anche se trattasi di singoli progetti di stralcio di progetti generali di importo superiore, purché quest'ultimo abbia già ottenuto il positivo parere del Comitato;

     2) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali o di previsione di spesa ai progetti ed agli altri elaborati tecnici, quando non comporti un aumento della spesa al di sopra del limite di lire 500 milioni, ovvero che consistano nel solo aumento della previsione di spesa, anche oltre il predetto limite, purché sia mantenuta l'identità delle previsioni tecniche del progetto o dell'elaborato, nonché sulle mutazioni che comportino riduzioni della spesa al di sotto del limite di lire 1000 milioni.

     Il parere dovrà essere reso entro 30 giorni dalla richiesta.

     Salvo quanto previsto dalla presente legge riguardo alle opere pubbliche regionali, le funzioni già di competenza dell'ingegnere capo del Genio Civile, ivi compresa l'alta sorveglianza, trasferite alla Regione dalle norme di attuazione dello Statuto e non attribuite ad altri uffici regionali, sono esercitate dal Direttore provinciale dei lavori pubblici.

     Sono esercitate dal Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio tutte le attribuzioni amministrative in materia di utilizzazioni di acque pubbliche ed autorizzazioni di impianti elettrici, già di competenza di organi dello Stato e trasferite alla Regione con le norme di attuazione dello Statuto regionale, eccezion fatta:

     a) per quelle inerenti l'attività finanziaria e contabile di competenza della Direzione regionale della Ragioneria generale;

     b) per quella riservata all'Amministrazione regionale e di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, spettante alla Giunta regionale.

     Qualora vi siano opposizioni di privati, è facoltà del Direttore provinciale di chiedere il parere in merito del Comitato tecnico regionale.

     Il Direttore provinciale esprime giudizio tecnico di congruità su forniture, trasporti, appalti, acquisti ed alienazioni, affitti e affari consimili nei quali la Regione sia comunque interessata.

     (Omissis) [18].

     Spettano altresì al Direttore provinciale i compiti di cui all'articolo 360 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e all'articolo 93 del R.D. 25 maggio 1895. n. 350.

 

CAPO VII

Collaudi di opere pubbliche o di interesse pubblico

 

     Art. 35. Elenco regionale dei collaudatori.

     E' istituito presso la Direzione dei lavori pubblici l'elenco regionale dei collaudatori.

     Nell'elenco possono essere iscritti, a domanda, distinti per specialità:

     a) ingegneri, architetti, geologi, agronomi, dottori forestali, nonché geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato servizio per almeno 10 anni nel personale delle Amministrazioni dello Stato o in altre pubbliche amministrazioni, anche se si trovino in posizione di quiescenza;

     b) ingegneri, architetti, agronomi, geologi, dottori forestali, nonché geometri, periti industriali e agrari che essendo liberi professionisti o dipendenti di Enti privati siano iscritti ininterrottamente, da almeno 10 anni, nei rispettivi albi professionali.

 

     Art. 36. Specializzazione degli elenchi.

     In relazione alle attività professionali svolte, tutti i tecnici interessati possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo precedente per non più di tre delle specializzazioni appresso indicate. L'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco, per quanto attiene i tecnici diplomati, si intende richiesta e concessa nei limiti delle specifiche competenze professionali determinate dalle leggi dello Stato e o per le specializzazioni con detti limiti compatibili.

     Le specializzazioni contemplate nell'elenco sono le seguenti:    1) opere edili;

     2) impianti tecnologici;

     3) opere stradali e ferroviarie;

     4) opere igienico-sanitarie;

     5) opere idrauliche, marittime e portuali;

     6) opere di sistemazione forestale;

     7) opere di sistemazione agraria;

     8) lavori geologici ed idrogeologici;

     9) rilievi, operazioni topografiche, restituzione, disegno ed elaborazioni cartografiche in genere.

     Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori istituito ai sensi della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, sono iscritti d'ufficio nell'elenco regionale di cui al precedente articolo 35 [19].

 

     Art. 37. Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell'elenco.

     Per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori, è istituita presso la Direzione regionale dei lavori pubblici una Commissione composta:

     1) dal Direttore regionale dei lavori pubblici, in qualità di Presidente;

     2) da quattro dirigenti rispettivamente designati dal Direttore regionale dei lavori pubblici, dal Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, dal Direttore regionale dell'agricoltura e dal Direttore regionale delle foreste;

     3) da un tecnico laureato congiuntamente designato dagli Ordini professionali degli ingegneri e degli architetti della regione;

     4) da un tecnico diplomato congiuntamente designato dai collegi professionali dei geometri, dei periti industriali ed agrari della regione;

     5) da un funzionario della Direzione dei lavori pubblici con mansioni di segretario.

 

     Art. 38. Scelta e nomina dei collaudatori. Conferimento di altri incarichi.

     La scelta del collaudatore, relativamente ad opere pubbliche o di pubblica utilità, poste in essere sia da enti pubblici che da altri soggetti, deve essere fatta fra i professionisti iscritti nell'elenco regionale di cui al precedente articolo 35 tenendo conto dei limiti di competenza professionale.

     Quando per le opere di cui al precedente comma sia stato concesso un contributo o concorso finanziario, statale o regionale, alla nomina del collaudatore provvede, salvo quanto disposto al successivo settimo comma, l'Assessore regionale ai lavori pubblici [20].

     Per le opere pubbliche regionali, di cui al Capo V la nomina del collaudatore spetta, salvo quanto disposto al successivo settimo comma, all'Assessore regionale ai lavori pubblici [21].

     Nei limiti delle competenze professionali determinate dalle vigenti leggi, a tecnici diplomati, iscritti nell'elenco ai cui al presente Capo, possono essere affidati dai competenti organi regionali incarichi di rilievi e perizie, di stima e compilazione di stati di consistenza, da effettuare ai fini espropriativi e di occupazioni temporanee.

     Il collaudo non può essere affidato a coloro che hanno direttamente esercitato sui lavori un'attività di controllo e vigilanza o che siano comunque intervenuti nella progettazione, direzione od esecuzione dell'opera, esclusa la partecipazione a qualsiasi titolo alla riunione del Comitato tecnico regionale in cui si è discusso dell'opera.

     L'elenco dei collaudatori nominati viene trimestralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, con le rispettive opere affidate.

     La nomina del collaudatore o della Commissione di collaudo, relativamente alle opere pubbliche o di pubblica utilità nelle materie indicate dall'articolo 6, n. 11, secondo comma, della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, per le quali vi sia un concorso finanziario regionale ivi incluse le opere di competenza della Regione, spetta all'Assessore alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, previa intesa con l'Assessore ai lavori pubblici [22].

 

     Art. 39. Sanzioni ed obbligo delle segnalazioni.

     La Commissione può ammonire, sospendere o cancellare motivatamente dall'elenco chi abbia mostrato imperizia o negligenza, inosservanza di disposizioni legislative o regolamenti, o, comunque, abbia dato luogo a rilievi nell'espletamento di precedenti incarichi, ovvero che, senza giustificato motivo, non abbia assolto il compito affidato entro il termine assegnatogli.

     I funzionari, gli uffici e gli organi delle pubbliche amministrazioni venuti a conoscenza, nell'esercizio delle rispettive funzioni, di elementi di giudizio che possono configurare causa di applicazione delle sanzioni ai sensi del precedente comma devono segnalarli alla Commissione per la formazione e tenuta degli elenchi regionali.

 

CAPO VIII

Disposizioni urbanistiche

 

     Artt. 40. - 46.

     (Omissis) [23].

 

CAPO IX

Norme transitorie, banali e finanziarie

 

     Art. 47.

     Le funzioni di controllo di cui alla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, nei riguardi dei Consorzi idraulici per le opere idrauliche di cui all'articolo 5, n. 14, dello Statuto regionale, delle frazioni con patrimonio separato e degli altri enti locali agrari sono esercitate dal Comitato competente all'esame degli atti del Comune nel cui territorio gli organismi qui considerati hanno sede.

 

     Art. 48. Aggiornamento limiti di spesa.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, assunta su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, possono venire aggiornati, in dipendenza delle variazioni dell'indice del costo della vita secondo le rilevazioni dell'ISTAT, gli importi considerati come limiti di competenza degli organi tecnici indicati dalla presente legge.

 

     Art. 49.

     Le norme di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13 e 14 concernenti la concessione e l'erogazione del finanziamento nonché l'accertamento dello stato di avanzamento dei lavori si applicano anche ai procedimenti in corso.

 

     Art. 50. [24]

 

     Art. 51.

     Sono abrogati la legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, il Capo 11 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 29, e l'articolo 9 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7.

 

     Art. 52. [25]

     [Al primo comma dell'articolo 29 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è soppressa l'espressione «ai sensi e per gli effetti del Capo V, articoli 21 e 22 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24».

     Agli articoli 29 e 37 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, i riferimenti agli articoli 27, quarto comma, 28, 29 e 36 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, si intendono sostituiti rispettivamente dai riferimenti agli articoli 31, quarto comma, 32, 33 e 38 della presente legge.

     All'articolo 39 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, il riferimento all'articolo 26 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, si intende sostituito dal riferimento all'articolo 30 della presente legge.]

 

     Art. 53.

     Per le finalità di cui al precedente articolo 5, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria III - il capitolo 3056 con la denominazione «Spese per il Centro di documentazione per i problemi dei lavori pubblici» e con lo stanziamento complessivo di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascun esercizio.

     All'onere complessivo di lire 450 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 9 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).

     Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 3056 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 54.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] La presente legge è stata abrogata con eccezione per i Capi 8º e 9º dall'art. 45 della L.R. 31 ottobre 1986, n. 16. Si ritiene di mantenere il testo per l'applicazione che ne possono fare gli Enti e gli operatori in relazione alla norma transitoria di cui all'art. 44 della L.R. 31 ottobre 1986, n. 46.

[2] Per l'elaborazione dei progetti organici di sviluppo vedi gli articoli 6, 11 e 12 della L.R. 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata dalla L.R. 5 luglio 1985, n. 27.

[3] I progetti di massima ed esecutivi e le relative varianti sostanziali delle opere di cui alla presente lettera, qualora realizzate con i finanziamenti straordinari della L.R. n. 44/1982 e del Titolo IV, capo III della L.R. n. 70/1983, sono soggetti all'esame dei comitato tecnico regionale giusta ultimo comma dell'art. 52 della L.R. 29 giugno 1983, n. 70.

[4] Vedi nota che precede.

[5] Vedi la norma transitoria di cui all'art. 47 della L.R. 31 ottobre 1986, n. 46.

[6] Articolo abrogato ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della L.R. 24 gennaio 1981, n. 7.

[7] Articolo abrogato ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della L.R. 24 gennaio 1981, n. 7.

[8] Ai sensi dell'art. 32 della L.R. 21 gennaio 1983, n. 9, la previsione di cui ai presente comma, si applica anche alle opere di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura.

[9] Vedi anche la norma transitoria di cui al seguente art. 49 della presente legge.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25.

[11] Vedi anche la norma transitoria di cui al seguente art. 49 della presente legge.

[12] Vedi anche la norma transitoria di cui al seguente art. 49 della presente legge.

[13] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 42 della L.R. 31 ottobre 1986, n. 46.

[14] Vedi per le spese di collaudazione l'ultimo comma dell'art. 9 della L.R. 17 agosto 1985, n. 38.

[15] Per il regolamento dei lavori del comitato vedi il D.P.G.R. 23 marzo 1984, n. 0192/Pres.

[16] Comma così modificato dal primo comma dell'art. 18 della L.R. 20 maggio 1985, n. 22.

[17] Comma aggiunto dal secondo comma dell'art. 18 della L.R. 20 maggio 1985, n. 22.

[18] Gli originari settimo ed ottavo comma del presente articolo sono stati abrogati dall'art. 30 della L.R. 5 aprile 1985, n. 19.

[19] Comma aggiunto dall'art. 142 della L.R. 1º settembre 1982, n. 75.

[20] Comma così modificato dall'art. 18, terzo comma, della L.R. 20 maggio 1985, n. 22. Ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della L.R. 21 gennaio 1983, n. 9, la scelta del collaudatore per le opere di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura spetta, nell'osservanza delle disposizioni del presente articolo, all'Assessore all'agricoltura.

[21] Comma così modificato dal terzo comma dell'art. 18 della L.R. 20 maggio 1985, n. 22.

[22] Comma aggiunto dal quarto comma dell'art. 18 della L.R. 20 maggio 1985, n. 22.

[23] Capo abrogato dall'art. 141 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[24] Articolo abrogato dall’art. 160 del D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

[25] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9, fatto salvo quanto previsto dall'art. 98 della stessa L.R. 9/2007.