§ 41.7.71 - D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:26/08/1965
Numero:1116


Sommario
Art. 1.      Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità [...]
Art. 2.      Nulla è innovato per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli enti e organismi a carattere nazionale ed interregionale.
Art. 3.      Tutti gli uffici e i servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, compresi quelli del Corpo forestale, esistenti nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, sono trasferiti [...]
Art. 4.      I certificati fitopatologici, rilasciati dagli uffici trasferiti alla Regione a norma dell'art. 1, sono equiparati, ad ogni effetto, ai certificati rilasciati dagli uffici dipendenti dal [...]
Art. 5.      Le disposizioni, di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e seguenti, e le altre norme di favore in materia di agricoltura e foreste riguardanti la Venezia Giulia vengono estese a tutto [...]
Art. 6.      Per i provvedimenti di concessione di contributi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica o disposti a sostegno di iniziative di operatori agricoli della Regione, già adottati alla data [...]
Art. 7.      Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1, si avvale del Magistrato alle acque di Venezia, del [...]
Art. 8.      Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di industria e commercio, artigianato, mercati e fiere, acque minerali e [...]
Art. 9.      Le Camere di commercio, industria e agricoltura sono tenute a svolgere i compiti loro demandati dal Ministero dell'industria e del commercio per esigenze statali. Relativamente all'esercizio di [...]
Art. 10.      L'aliquota dell'imposta camerale, da applicare nella circoscrizione di ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura, è stabilita dalla Regione entro i limiti massimi previsti dalle [...]
Art. 11.      I provvedimenti concernenti le fiere, mostre e esposizioni aventi carattere interregionale, nazionale o internazionale che si svolgono nel territorio della Regione sono adottati dal Ministero [...]
Art. 12.      Nulla è innovato per quanto riguarda l'ordinamento e le attribuzioni degli UPIC e dell'Ufficio circondariale industria e commercio di Pordenone, degli Uffici metrici di Trieste, Udine, Gorizia e [...]
Art. 13.      Nulla è innovato per quanto riguarda le attribuzioni degli organi statali in ordine agli impianti per la produzione e l'impiego di energia nucleare, agli impianti concernenti oleodotti, [...]
Art. 14.      La Commissione regionale per l'artigianato trasmette ogni semestre al Ministero dell'industria e del commercio, per la trattazione e l'esame dei problemi che interessano l'artigianato nazionale [...]
Art. 15.      Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, [...]
Art. 16.      Gli Enti provinciali per il turismo della Regione sono tenuti a svolgere i compiti loro demandati, per esigenze del turismo, dal Ministero del turismo e dello spettacolo ed a comunicare al [...]
Art. 17.      Le attribuzioni già spettanti allo Stato in materia di riconoscimento e revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonché quello di classifica delle medesime sono esercitate [...]
Art. 18.      Il regolamento del personale degli Enti provinciali per il turismo, di cui all'art. 6, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, e quello del personale [...]
Art. 19.      I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale sono adottati dall'Amministrazione regionale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.
Art. 20.      I provvedimenti già di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di classifica e di tariffe alberghiere, di locazione degli immobili ad uso di albergo, pensione e [...]
Art. 21.      Restano ferme le attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di agenzie di viaggio.
Art. 22.  [1]
Art. 23.      Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, approva i piani regolatori ed i regolamenti edilizi. Approva altresì i piani territoriali di coordinamento [...]
Art. 24.      Il Comitato tecnico amministrativo, costituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno [...]
Art. 25.      Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1 si avvale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di [...]
Art. 26.  [2]
Art. 27.      Gli Istituti autonomi per le case popolari nella Regione continuano ad essere sottoposti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda le loro attribuzioni relative alle [...]
Art. 28.      Qualora le piccole derivazioni di cui all'art. 6 cpv. del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, interessino acque appartenenti anche a bacini idrografici non compresi nel territorio della [...]
Art. 29.      Il Ministero dei lavori pubblici comunica alla Giunta regionale copia dei decreti di concessione di grande derivazione di acque pubbliche e dei relativi disciplinari interessanti il territorio [...]
Art. 30.      Sino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la dichiarazione di pubblica utilità per le opere cui non spetti alcun contributo dello Stato, nonché quella di indifferibilità [...]
Art. 31.      Le Amministrazioni dello Stato consegneranno con elenchi descrittivi alla Regione gli atti concernenti le materie, nelle quali la Regione assume le relative potestà amministrative, per effetto [...]
Art. 32.      Il trasferimento di uffici statali alla Regione comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo [...]
Art. 33.      Il personale, impiegati e salariati, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici statali da trasferire alla Regione e appartenenti ai ruoli [...]
Art. 34.      La eventuale restituzione alle Amministrazioni statali di appartenenza del personale di cui al precedente articolo è disposta con provvedimento del Ministero competente di concerto con quello [...]
Art. 35.      Il personale comandato ai sensi del precedente art. 33 conserva il proprio stato giuridico ed il trattamento economico in godimento, salvo il migliore trattamento disposto con la legge regionale [...]
Art. 36.      Con legge regionale può disporsi l'iscrizione del personale assunto dalla Regione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale per gli Istituti di previdenza.
Art. 37.      Nelle materie di cui agli articoli 1, 8 e 15 del presente decreto sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge all'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 38.      Il trasferimento degli uffici e dei servizi di cui ai precedenti articoli avrà luogo il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 39.      La Regione rimborserà allo Stato le spese sostenute per l'attività svolta nel suo interesse dagli organi ed uffici statali di cui la Regione stessa può avvalersi ai sensi delle norme contenute [...]


§ 41.7.71 - D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, Istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici.

(G.U. 8 ottobre 1965, n. 253)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

 

     Art. 1.

     Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, Corpo forestale, caccia e pesca, usi civici, sono esercitate nel territorio della Regione dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

 

          Art. 2.

     Nulla è innovato per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli enti e organismi a carattere nazionale ed interregionale.

 

          Art. 3.

     Tutti gli uffici e i servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, compresi quelli del Corpo forestale, esistenti nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, sono trasferiti all'Amministrazione regionale. Restano alle dipendenze dello Stato gli Ispettorati per l'alimentazione operanti nel territorio della Regione e l'Istituto sperimentale talassografico di Trieste, i quali tuttavia, a richiesta dell'Amministrazione regionale, sono tenuti ad adempiere compiti a questa attribuiti.

     Agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico dei sottufficiali e guardie forestali della Regione, può essere riconosciuta, con decreto del Commissario del Governo nella Regione, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

     Relativamente alle materie trasferite alla Regione a norme e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, cessa nel territorio della Regione stessa la competenza dell'Ispettorato compartimentale agrario di Venezia, dell'Ispettorato regionale delle foreste di Padova, dell'Istituto per l'incremento ippico di Ferrara.

 

          Art. 4.

     I certificati fitopatologici, rilasciati dagli uffici trasferiti alla Regione a norma dell'art. 1, sono equiparati, ad ogni effetto, ai certificati rilasciati dagli uffici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presso il quale la Regione depositerà le firme dei funzionari autorizzati al rilascio.

     Gli Osservatori per le malattie delle piante di Gorizia e di Trieste, pur essendo trasferiti all'Amministrazione regionale, continueranno a provvedere, in base alle direttive degli organi statali, al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni e le importazioni.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni, di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e seguenti, e le altre norme di favore in materia di agricoltura e foreste riguardanti la Venezia Giulia vengono estese a tutto il territorio della Regione.

 

          Art. 6.

     Per i provvedimenti di concessione di contributi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica o disposti a sostegno di iniziative di operatori agricoli della Regione, già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli adempimenti sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che potrà provvedervi direttamente o a mezzo degli organi trasferiti alla Regione a norma della presente legge.

     Sulle domande, invece, in ordine alle quali non sia ancora intervenuto l'atto di impegno alla data di entrata in vigore della presente legge, la decisione spetta alla Regione.

     I fondi, che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha assegnato ad organi che, a norma del presente decreto, vengono trasferiti alla Regione, e sui quali non siano ancora intervenuti impegni formali, si intendono assegnati alla Regione.

 

          Art. 7.

     Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1, si avvale del Magistrato alle acque di Venezia, del provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste e degli Uffici del genio civile, limitatamente alle loro funzioni tecniche e tecnico-consultive.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA E COMMERCIO

 

          Art. 8.

     Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di industria e commercio, artigianato, mercati e fiere, acque minerali e termali, miniere cave e torbiere, sono esercitate nel territorio della Regione dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

 

          Art. 9.

     Le Camere di commercio, industria e agricoltura sono tenute a svolgere i compiti loro demandati dal Ministero dell'industria e del commercio per esigenze statali. Relativamente all'esercizio di tali attribuzioni i poteri di vigilanza continuano ad essere esercitati dal Ministero stesso.

     Le Camere di commercio, industria e agricoltura provvedono ad inviare, per conoscenza, al Ministero dell'industria e del commercio copia dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi e, mensilmente, gli elenchi delle deliberazioni da esse adottate.

 

          Art. 10.

     L'aliquota dell'imposta camerale, da applicare nella circoscrizione di ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura, è stabilita dalla Regione entro i limiti massimi previsti dalle leggi dello Stato, d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio.

 

          Art. 11.

     I provvedimenti concernenti le fiere, mostre e esposizioni aventi carattere interregionale, nazionale o internazionale che si svolgono nel territorio della Regione sono adottati dal Ministero dell'industria e del commercio, sentita l'Amministrazione regionale.

     Degli organi di amministrazione degli enti fieristici a carattere interregionale, nazionale o internazionale, di cui al precedente comma, fa parte un rappresentante della Regione.

 

          Art. 12.

     Nulla è innovato per quanto riguarda l'ordinamento e le attribuzioni degli UPIC e dell'Ufficio circondariale industria e commercio di Pordenone, degli Uffici metrici di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone, nonché per quanto riguarda l'ordinamento e le attribuzioni del Distretto minerario di Trieste.

     La Regione può tuttavia avvalersi dei suddetti uffici per l'esercizio delle proprie competenze.

 

          Art. 13.

     Nulla è innovato per quanto riguarda le attribuzioni degli organi statali in ordine agli impianti per la produzione e l'impiego di energia nucleare, agli impianti concernenti oleodotti, metanodotti, raffinazione, esercizio di depositi di olii minerali, impianti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti e di depositi di bombole di gas di petrolio liquefatti ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 e della legge 7 maggio 1965, n. 460.

 

          Art. 14.

     La Commissione regionale per l'artigianato trasmette ogni semestre al Ministero dell'industria e del commercio, per la trattazione e l'esame dei problemi che interessano l'artigianato nazionale nel suo complesso, una relazione sulla situazione dell'artigianato nella Regione, sull'andamento produttivo, sullo smercio dei prodotti e sui mezzi idonei al raggiungimento di una maggiore produttività.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

ED ISTITUZIONI RICREATIVE E SPORTIVE

 

          Art. 15.

     Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, sono esercitate nel territorio della Regione dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

 

          Art. 16.

     Gli Enti provinciali per il turismo della Regione sono tenuti a svolgere i compiti loro demandati, per esigenze del turismo, dal Ministero del turismo e dello spettacolo ed a comunicare al Ministero stesso con le modalità da esso prescritte, i dati statistici, copia dei bilanci e gli altri elementi necessari all'assolvimento dei suoi fini istituzionali.

 

          Art. 17.

     Le attribuzioni già spettanti allo Stato in materia di riconoscimento e revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonché quello di classifica delle medesime sono esercitate dall'Amministrazione regionale, sentiti i Ministeri delle finanze e del turismo e dello spettacolo.

 

          Art. 18.

     Il regolamento del personale degli Enti provinciali per il turismo, di cui all'art. 6, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, e quello del personale delle aziende di cura, soggiorno e turismo, di cui all'art. 10, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sono approvati dall'Amministrazione regionale sentiti i Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

     I presidenti degli Enti provinciali per il turismo ed i rispettivi organi di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.

 

          Art. 19.

     I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale sono adottati dall'Amministrazione regionale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.

     I programmi delle manifestazioni turistiche a carattere internazionale, nazionale e interregionale, organizzate ed effettuate per iniziativa dello Stato, che debbono svolgersi nel territorio della Regione, sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita l'Amministrazione regionale.

     L'E.N.I.T. continua a svolgere i propri compiti istituzionali nei rapporti con l'estero anche nell'interesse della Regione.

 

          Art. 20.

     I provvedimenti già di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di classifica e di tariffe alberghiere, di locazione degli immobili ad uso di albergo, pensione e locanda e di vincolo alberghiero, sono adottati dall'Amministrazione regionale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo.

 

          Art. 21.

     Restano ferme le attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di agenzie di viaggio.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

 

          Art. 22. [1]

     Sono trasferite alla regione, relativamente al suo territorio, tutte le attribuzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di:

     a) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

     b) espropriazione per pubblica utilità, eccetto quelle riguardanti opere a totale carico dello Stato;

     c) urbanistica, edilizia popolare, opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, opere idrauliche di IV e V categoria e non classificabili, utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni.

 

          Art. 23.

     Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, approva i piani regolatori ed i regolamenti edilizi. Approva altresì i piani territoriali di coordinamento sentito il Ministero dei lavori pubblici e previa deliberazione della Giunta regionale.

 

          Art. 24.

     Il Comitato tecnico amministrativo, costituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è integrato con tre membri aventi voto deliberativo designati dal Presidente della Giunta regionale.

     Per l'urbanistica e per le opere di interesse locale e regionale, fino a quando la Regione non avrà diversamente disposto, il Comitato stesso svolge nel territorio regionale le funzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

          Art. 25.

     Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1 si avvale del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste e degli uffici del Genio civile, limitatamente alle loro funzioni tecniche e tecnico-consultive.

     Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste e gli uffici da esso dipendenti, pur adempiendo, in base a direttive dell'Amministrazione regionale, le funzioni a questa devolute, restano alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, per esercitare le funzioni riservate allo Stato.

 

          Art. 26. [2]

     Sono considerate d'interesse statale e rimangono di competenza degli organi dello Stato le categorie e lavori pubblici relative a:

     a) rete autostradale e strade statali classificate ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate secondo quanto previsto dall'art. 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 8;

     b) costruzione e manutenzione di opere ferroviarie, eccetto quelle riguardanti linee metropolitane;

     c) costruzione e manutenzione di aerodromi, eccetto quelli a carattere esclusivamente turistico;

     d) opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria e grandi derivazioni di acque pubbliche;

     e) costruzione e manutenzione di porti, eccetto quelli di seconda categoria dalla seconda classe in poi;

     f) opere e lavori per servizi statali, con esclusione dell'edilizia scolastica di competenza degli enti locali;

     g) opere e lavori di edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, di edilizia universitaria;

     h) opere e lavori di riparazione di danni bellici;

     i) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, relative a materia di competenza statale, nonché gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamità di estensione ed entità particolarmente gravi.

 

          Art. 27.

     Gli Istituti autonomi per le case popolari nella Regione continuano ad essere sottoposti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda le loro attribuzioni relative alle case costruite a totale carico dello Stato.

     Il bilancio preventivo e il conto consuntivo degli Istituti predetti sono comunicati, a cura degli Istituti stessi, al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del regio decreto 30 aprile 1936, n. 1031, unitamente all'atto di controllo regionale.

     (Omissis) [3]

 

          Art. 28.

     Qualora le piccole derivazioni di cui all'art. 6 cpv. del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, interessino acque appartenenti anche a bacini idrografici non compresi nel territorio della Regione, le attribuzioni a questa spettanti sono esercitate d'intesa con l'autorità statale competente.

     Alla visita di istruttoria sulle domande per concessioni di derivazioni di acque di competenza statale è invitato un rappresentante della Regione.

     La Regione può presentare osservazioni, richieste ed opposizioni fino alla pronuncia definitiva dell'organo consultivo competente, in merito a domande di rilascio e di rinnovazione di concessioni di derivazioni di acque pubbliche di competenza dello Stato, ed è inoltre legittimata ad agire ed a proporre ricorsi avverso i relativi provvedimenti.

     La Regione dovrà essere sentita per la concessione delle autorizzazioni provvisorie, di cui all'art. 13, comma primo, del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775. A tale effetto la domanda di autorizzazione provvisoria viene comunicata alla Regione, la quale esprime il proprio avviso nel termine perentorio di quindici giorni.

 

          Art. 29.

     Il Ministero dei lavori pubblici comunica alla Giunta regionale copia dei decreti di concessione di grande derivazione di acque pubbliche e dei relativi disciplinari interessanti il territorio della Regione, nonché copia delle autorizzazioni provvisorie all'inizio delle opere nel territorio medesimo.

 

          Art. 30.

     Sino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la dichiarazione di pubblica utilità per le opere cui non spetti alcun contributo dello Stato, nonché quella di indifferibilità e d'urgenza dei relativi lavori vengono emesse dal Presidente della Giunta regionale.

     Per le stesse opere, al Presidente della Giunta regionale sono devolute, altresì, sino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, tutte le attribuzioni degli organi statali, centrali e periferici, in materia di espropriazione per pubblica utilità e d'occupazione temporanea e di urgenza.

     I procedimenti relativi alle dichiarazioni di pubblica utilità, all'espropriazione ed alle relative occupazioni temporanee o d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno definiti dagli organi statali competenti ai sensi delle leggi vigenti.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO

DI UFFICI STATALI E PERSONALE

 

          Art. 31.

     Le Amministrazioni dello Stato consegneranno con elenchi descrittivi alla Regione gli atti concernenti le materie, nelle quali la Regione assume le relative potestà amministrative, per effetto dell'art. 8 dello Statuto ed in conseguenza del passaggio dei servizi previsti dal presente decreto.

 

          Art. 32.

     Il trasferimento di uffici statali alla Regione comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento. La consistenza degli immobili, degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero interessato e dal competente Assessore regionale.

     Entro un mese dall'avvenuto passaggio dei servizi, un esemplare del verbale e dei prospetti allegati, firmato da tutti gli intervenuti, dovrà essere inviato all'Intendenza di finanza della Provincia nella quale ha sede l'ufficio trasferito, ai Ministeri competenti, alla Giunta regionale, e uno sarà acquisito agli atti dell'ufficio interessato.

 

          Art. 33.

     Il personale, impiegati e salariati, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici statali da trasferire alla Regione e appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione da cui i predetti uffici dipendono, è posto dalle Amministrazioni interessate a disposizione della Regione in posizione di comando, a decorrere dalla data di trasferimento degli uffici.

 

          Art. 34.

     La eventuale restituzione alle Amministrazioni statali di appartenenza del personale di cui al precedente articolo è disposta con provvedimento del Ministero competente di concerto con quello del tesoro, su richiesta della Regione ovvero a domanda dell'interessato sentita la Regione.

     Nell'ambito della Regione, i trasferimenti del personale statale comandato sono disposti dell'Amministrazione regionale, con l'osservanza delle norme dell'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 35.

     Il personale comandato ai sensi del precedente art. 33 conserva il proprio stato giuridico ed il trattamento economico in godimento, salvo il migliore trattamento disposto con la legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, modificata con la legge regionale 25 giugno 1965, n. 7.

     Le spese per gli stipendi e le altre competenze spettanti al personale sono a carico della Regione la quale verserà allo Stato, a norma dell'art. 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'importo dei contributi e delle ritenute, dalla legge previsti sul trattamento economico determinato dall'Amministrazione di appartenenza.

 

          Art. 36.

     Con legge regionale può disporsi l'iscrizione del personale assunto dalla Regione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale per gli Istituti di previdenza.

 

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 37.

     Nelle materie di cui agli articoli 1, 8 e 15 del presente decreto sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge all'autorità di pubblica sicurezza.

 

          Art. 38.

     Il trasferimento degli uffici e dei servizi di cui ai precedenti articoli avrà luogo il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

     Le norme di cui al titolo V concernenti il comando del personale statale, avranno efficacia fino a quando la Regione non avrà provveduto con legge alla determinazione dei ruoli organici del proprio personale, e comunque non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 39.

     La Regione rimborserà allo Stato le spese sostenute per l'attività svolta nel suo interesse dagli organi ed uffici statali di cui la Regione stessa può avvalersi ai sensi delle norme contenute nel presente decreto.

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 21 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 23 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

[3]  Comma abrogato dall'art. 24 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.